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Document 62010CN0181

Causa C-181/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny il 9 aprile 2010 — Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

GU C 179 del 3.7.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny il 9 aprile 2010 — Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Causa C-181/10)

(2010/C 179/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrenti: Emilian Kuć e Halina Jeziorska-Kuć

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Questioni pregiudiziali

1)

Se ad un agricoltore forfettario ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), il quale procede alla vendita di lotti, usati in precedenza per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), sia applicabile l’art. 16 di tale direttiva a norma del quale la destinazione di beni della propria impresa da parte di un soggetto passivo al proprio uso privato o ad altri fini estranei alla sua impresa è assimilata a una cessione a titolo oneroso solo quando tali beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’IVA.

2)

Se un agricoltore forfettario ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112/CE, il quale vende lotti di terreno precedentemente usati per la sua attività agricola, destinati dal piano regolatore generale del comune alla costruzione di edifici residenziali e di servizi, tuttavia acquistati come terreni agricoli (esenti da IVA), debba considerarsi quale soggetto passivo dell’imposta, obbligato alla liquidazione dell’IVA a titolo della vendita in parola in forza dei principi generali.


(1)  GU L 347, pag. 1.


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