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Document 62010CA0400

    Causa C-400/10 PU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E. [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale — Convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Figli naturali — Diritto di affidamento del padre — Interpretazione della nozione di diritto di affidamento — Principi generali del diritto e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

    GU C 328 del 4.12.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 328/10


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — J. McB./L. E.

    (Causa C-400/10 PU) (1)

    (Cooperazione giudiziaria in materia civile - Materia matrimoniale e materia di responsabilità genitoriale - Convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Figli naturali - Diritto di affidamento del padre - Interpretazione della nozione di «diritto di affidamento» - Principi generali del diritto e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

    2010/C 328/15

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    Supreme Court

    Parti

    Appellante: J. McB.

    Appellata: L. E.

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court (Irlanda) — Interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Minore i cui genitori non sono tra loro coniugati — Diritto di affidamento del padre — Normativa nazionale in base alla quale il padre deve ottenere una decisione dal giudice competente per vedersi riconosciuto un diritto di affidamento sul minore che renda illecito il trasferimento del minore dal, ovvero il suo mancato ritorno nel, suo luogo di residenza abituale

    Dispositivo

    Il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che subordini l’acquisizione, da parte del padre naturale di un minore, del diritto di affidamento al previo ottenimento di una decisione del giudice nazionale competente che gli attribuisca tale diritto, idoneo a rendere illecito, ai sensi dell’art. 2, punto 11, del citato regolamento, il trasferimento del minore da parte della madre o il suo mancato ritorno.


    (1)  GU C 260 del 25.9.2010.


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