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Document 62010CA0292

Causa C-292/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg — Germania) — G/Cornelius de Visser (Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Notifica pubblica degli atti giudiziari — Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro — Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» — Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet — Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi)

GU C 133 del 5.5.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg — Germania) — G/Cornelius de Visser

(Causa C-292/10) (1)

(Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Notifica pubblica degli atti giudiziari - Mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto del convenuto nel territorio di uno Stato membro - Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» - Violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su Internet - Luogo in cui l’evento dannoso si è verificato o può verificarsi)

2012/C 133/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Regensburg

Parti

Ricorrente: G

Convenuto: Cornelius de Visser

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Regensburg — Interpretazione dell’articolo 6, primo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), degli articoli 4, paragrafo 1, 5, punto 3, e 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), nonché dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede, in talune circostanze, di procedere ad una notifica pubblica degli atti giudiziari al convenuto e che consente di emettere una sentenza contumaciale sulla base di un atto introduttivo di causa in tal modo notificato — Applicabilità delle norme di competenza del regolamento (CE) n. 44/2001 in mancanza di un domicilio o di un luogo di soggiorno noto nel territorio di uno Stato membro — Determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile ad un’azione intrapresa per una violazione dei diritti della personalità che può essere stata commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su un sito Internet gestito da un soggetto il cui domicilio è ignoto

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un’azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell’Unione, ma che si trova in un luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell’Unione europea.

2)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell’impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare tale convenuto.

3)

Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta alla certificazione come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.

4)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») non trova applicazione nel caso in cui il luogo di stabilimento del prestatore di servizi della società dell’informazione sia sconosciuto, dato che l’applicazione di tale disposizione è subordinata all’individuazione dello Stato membro nel territorio del quale il prestatore di cui trattasi è effettivamente stabilito.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.


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