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Document 62009TA0527

    Causa T-527/09 RENV: Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2015 — Ayadi/Commissione («Rinvio a seguito di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni unite — Inclusione del nome di questa persona nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto al rispetto della proprietà»)

    GU C 178 del 1.6.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 178/11


    Sentenza del Tribunale del 14 aprile 2015 — Ayadi/Commissione

    (Causa T-527/09 RENV) (1)

    ((«Rinvio a seguito di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni unite - Inclusione del nome di questa persona nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Diritti fondamentali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto al rispetto della proprietà»))

    (2015/C 178/12)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H. Miller, solicitor, P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, e R. Graham, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, T. Scharf e M. Kostandinidis, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistito inizialmente da E. Regan e N. Travers, SC, successivamente da N. Travers) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il regolamento CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani è annullato, nella parte in cui riguarda il sig. Chafiq Ayadi.

    2)

    La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Ayadi nonché le somme anticipate dal Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

    3)

    L’Irlanda e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 148 del 5.6.2010.


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