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Document 62009CB0535

Causa C-535/09 P: Ordinanza della Corte 23 marzo 2011 — Repubblica di Estonia/Commissione europea, Repubblica di Lettonia (Impugnazione — Zucchero — Determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per i nuovi Stati membri)

GU C 252 del 27.8.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/7


Ordinanza della Corte 23 marzo 2011 — Repubblica di Estonia/Commissione europea, Repubblica di Lettonia

(Causa C-535/09 P) (1)

(Impugnazione - Zucchero - Determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per i nuovi Stati membri)

2011/C 252/11

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agent)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e E. Randvere, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Drevina e K. Krasovska, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 ottobre 2009, causa T-324/05, Estonia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avente ad oggetto l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica di Lettonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.


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