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Document 62009CB0298
Case C-298/09: Order of the Court of 16 June 2010 (reference for a preliminary ruling from the Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Republic of Hungary)) — RANI Slovakia s.r.o. v Hankook Tire Magyarország Kft (First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Accession to the European Union — Freedom to provide services — Directive 96/71/EC — Posting of workers in the framework of the provision of services — Temporary employment undertaking — Requirement to have a head office in the territory of the Member State in which the services are supplied)
Causa C-298/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Repubblica di Ungheria) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Adesione all’Unione europea — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Impresa di lavoro interinale — Necessità di una sede nel territorio dello Stato membro nel quale la prestazione viene fornita)
Causa C-298/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Repubblica di Ungheria) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Adesione all’Unione europea — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi — Impresa di lavoro interinale — Necessità di una sede nel territorio dello Stato membro nel quale la prestazione viene fornita)
GU C 288 del 23.10.2010, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 288/14 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 16 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — Repubblica di Ungheria) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft
(Causa C-298/09) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Adesione all’Unione europea - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi - Impresa di lavoro interinale - Necessità di una sede nel territorio dello Stato membro nel quale la prestazione viene fornita)
(2010/C 288/22)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma
Parti nella causa principale
Ricorrente: RANI Slovakia s.r.o.
Convenuta: Hankook Tire Magyarország Kft
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell’art. 3, lett. c), CE, degli artt. 49 CE, 52 CE e 54 CE, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 2007, L 18, pag. 1) — Normativa nazionale che riserva l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale
Dispositivo
1) |
Gli artt. 49 CE — 54 CE non possono essere interpretati nel senso che una normativa di uno Stato membro riguardante l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale, in vigore alla data di adesione di tale Stato all’Unione europea, resti valida fintanto che il Consiglio dell’Unione europea non abbia adottato un programma o direttive volti ad attuare le disposizioni suddette, al fine di stabilire le condizioni per la liberalizzazione della categoria di prestazione di servizi di cui trattasi. |
2) |
Né il diciannovesimo «considerando» della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, né l’art. 1, n. 4, della medesima direttiva possono essere interpretati nel senso che uno Stato membro possa riservare l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale alle sole società aventi la loro sede nel territorio nazionale o accordare a queste ultime un trattamento più vantaggioso, sotto il profilo dell’autorizzazione dell’attività in questione, rispetto a quello concesso alle imprese stabilite in un altro Stato membro. |
3) |
Gli artt. 49 CE — 54 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, quale quella in questione nella causa principale, la quale riservi l’esercizio dell’attività di impresa di lavoro interinale alle imprese aventi la loro sede nel territorio nazionale. |