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Document 62009CA0311

Causa C-311/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Trasporto internazionale di persone — Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale)

GU C 179 del 3.7.2010, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-311/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Trasporto internazionale di persone - Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale)

(2010/C 179/22)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto internazionale di persone su strada — Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all’estero di assolvere l’IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell’imposta applicata nella fase precedente

Dispositivo

1)

Avendo prelevato l'imposta sul valore aggiunto, in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all'applicazione di talune disposizioni della normativa relativa all'imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai propri obblighi in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio, 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 256 del 24.10.2009.


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