EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009CA0311
Case C-311/09: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 May 2010 — Commission of the European Communities v Republic of Poland (Failure of a Member State to fulfil obligations — Taxation — VAT — International carriage of persons — Flat-rate taxation of transporters domiciled outside the national territory)
Causa C-311/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Trasporto internazionale di persone — Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale)
Causa C-311/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Trasporto internazionale di persone — Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale)
GU C 179 del 3.7.2010, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/14 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-311/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Trasporto internazionale di persone - Imposizione forfetaria dei trasportatori domiciliati al di fuori del territorio nazionale)
(2010/C 179/22)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e M. Szpunar, agenti)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto internazionale di persone su strada — Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all’estero di assolvere l’IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell’imposta applicata nella fase precedente
Dispositivo
1) |
Avendo prelevato l'imposta sul valore aggiunto, in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all'applicazione di talune disposizioni della normativa relativa all'imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai propri obblighi in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio, 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |