Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex
Dokument 62008TN0472
Case T-472/08: Action brought on 22 October 2008 — Companhia Muller de Bebidas v OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)
Causa T-472/08: Ricorso proposto il 22 ottobre 2008 — Companhia Muller de Bebidas/UAMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)
Causa T-472/08: Ricorso proposto il 22 ottobre 2008 — Companhia Muller de Bebidas/UAMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)
GU C 6 del 10.1.2009, s. 38—38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/38 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2008 — Companhia Muller de Bebidas/UAMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)
(Causa T-472/08)
(2009/C 6/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Companhia Muller de Bebidas (Pirassununga, Brasile) (rappresentanti: avv.ti G. Da Cunha Ferreira e I. Bairrão)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Missiato Industria e Comercio Lda (Santa Rita do Passa Quatro, Brasile)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 luglio 2008 (procedimento: R 1687/2007-1) in quanto ha confermato la decisione che ha autorizzato la registrazione del marchio comunitario interessato; |
— |
dichiarare nulla la registrazione del marchio comunitario interessato per tutti i prodotti tutelati, perchè sussiste un rischio di confusione con i marchi registrati su cui si fonda l'opposizione; |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «61 A NOSSA ALEGRIA» per prodotti rientranti nella classe 33.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo portoghese «CACHAÇA 51» registrazione n. 273 105 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo portoghese «CACHAÇA 51» registrazione n. 331 952 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo «CACHAÇA 51» registrato nel Benelux con il n. 576 901 per prodotti rientranti nelle classi 32 e 33; il marchio figurativo danese «CACHAÇA 51» registrazione n. VR 1998 03649 per prodotti rientranti nella classe 33; la serie di marchi figurativi «CACHAÇA 51» registrati nel Regno Unito con il n. 2 248 316 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo spagnolo «CACHAÇA 51» registrazione n. 2 354 943 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo tedesco «CACHAÇA 51» registrazione n. 30 071 545; il marchio figurativo austriaco «CACHAÇA 51» registrazione n. 161 564 per prodotti rientranti nella classe 33; il rinomato marchio figurativo portoghese «CACHAÇA 51»per prodotti rientranti nella classe 33; il rinomato marchio denominativo portoghese «CACHAÇA 51»per prodotti rientranti nella classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi in conflitto; violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare la notorietà dei marchi anteriori in Portogallo o, almeno, il loro elevato carattere distintivo complessivo.