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Document 62008TA0543
Case T-543/08: Judgment of the General Court of 11 July 2014 — RWE and RWE Dea v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Paraffin waxes market — Slack wax market — Decision finding an infringement of Article 81 EC — Price fixing and market sharing — Liability of a parent company for the infringements of the competition rules committed by its subsidiary and by a joint venture owned in part by it — Decisive influence exercised by the parent company — Presumption where the parent company holds 100 % of the shares — Succession of undertakings — Proportionality — Equal treatment — 2006 Guidelines on the method of setting fines — Unlimited jurisdiction)
Causa T-543/08: Sentenza del Tribunale dell’ 11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Successione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito» )
Causa T-543/08: Sentenza del Tribunale dell’ 11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Successione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito» )
GU C 292 del 1.9.2014, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/25 |
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione
(Causa T-543/08) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Successione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))
2014/C 292/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: RWE AG (Essen, Germania); e RWE Dea AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: C. Stadler, M. Röhrig e S. Budde, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)
Oggetto
In via preliminare, domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), nei limiti in cui riguardano le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.
Dispositivo
1) |
L’articolo 1 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la RWE AG e la RWE Dea AG avevano partecipato all’infrazione dopo il 2 gennaio 2002. |
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla RWE e alla RWE Dea è fissato in EUR 3 5 8 88 562. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla RWE e dalla RWE Dea. La RWE e la RWE Dea sopporteranno quattro quinti delle loro spese e quattro quinti di quelle della Commissione. |