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Document 62008TA0543

Causa T-543/08: Sentenza del Tribunale dell’ 11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa — Influenza determinante esercitata dalla società controllante — Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % — Successione — Proporzionalità — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito» )

GU C 292 del 1.9.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/25


Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014 — RWE e RWE Dea/Commissione

(Causa T-543/08) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati - Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme sulla concorrenza commesse dalla sua controllata e da un’impresa comune parzialmente detenuta da essa - Influenza determinante esercitata dalla società controllante - Presunzione in caso di detenzione di una partecipazione del 100 % - Successione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))

2014/C 292/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: RWE AG (Essen, Germania); e RWE Dea AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: C. Stadler, M. Röhrig e S. Budde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via preliminare, domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), nei limiti in cui riguardano le ricorrenti, nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cera per candele), è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la RWE AG e la RWE Dea AG avevano partecipato all’infrazione dopo il 2 gennaio 2002.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla RWE e alla RWE Dea è fissato in EUR 3 5 8 88  562.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla RWE e dalla RWE Dea. La RWE e la RWE Dea sopporteranno quattro quinti delle loro spese e quattro quinti di quelle della Commissione.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


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