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Document 62008TA0181

Causa T-181/08: Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay Za/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo — Diritto al rispetto della proprietà — Proporzionalità» )

GU C 179 del 3.7.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/34


Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Tay Za/Consiglio

(Causa T-181/08) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di Myanmar - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE e 301 CE - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo - Diritto al rispetto della proprietà - Proporzionalità»)

(2010/C 179/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Myanmar) (rappresentanti: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, agente, successivamente I. Rao, agente, assistita da D. Beard, barrister); e Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes, P. Aalto e S. Boelaert, agenti)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente figura sull’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Pye Phyo Tay Za è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


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