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Document 62008CN0363

Causa C-363/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 agosto 2008 — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

GU C 285 del 8.11.2008, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 285/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 agosto 2008 — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

(Causa C-363/08)

(2008/C 285/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Romana Slanina

Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1407, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1) (in prosieguo: il «regolamento») emerga che la moglie divorziata priva di occupazione di un uomo residente in Austria e impiegato come lavoratore subordinato mantenga, nei confronti dell'Austria, il suo diritto a percepire assegni familiari (per un figlio), qualora ella stabilisca la propria residenza in un altro Stato membro, e vi trasferisca la sede principale dei propri interessi, continuando a non esercitarvi un'attività lavorativa;

2)

Se per la soluzione della questione sub 1) sia rilevante la circostanza che l'Austria, Stato in cui il marito divorziato è rimasto e in cui risiede ed esercita un'attività lavorativa, riconosca a quest'ultimo, a determinate condizioni, il diritto a percepire assegni familiari (per il figlio), quando il diritto della moglie divorziata è ormai decaduto;

3)

Se dal regolamento derivi il diritto della moglie divorziata a percepire assegni familiari (per il figlio) nei confronti dell'Austria, Stato in cui il marito divorziato e padre del figlio risiede ed esercita un'attività lavorativa, qualora le condizioni descritte nella questione sub 1) subiscano variazioni in conseguenza del fatto che la moglie abbia iniziato ad esercitare un'attività lavorativa nel nuovo Stato membro.


(1)  GU L 149, pag. 2.


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