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Document 62008CA0400

    Causa C-400/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Art. 43 CE — Normativa nazionale relativa all’insediamento di centri commerciali in Catalogna — Restrizioni — Giustificazioni — Proporzionalità)

    GU C 152 del 21.5.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 152/2


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 marzo 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

    (Causa C-400/08) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Art. 43 CE - Normativa nazionale relativa all’insediamento di centri commerciali in Catalogna - Restrizioni - Giustificazioni - Proporzionalità)

    2011/C 152/02

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e R. Vidal Puig, agenti, C. Fernández Vicién e A. Pereda Miquel, abogados)

    Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Bering Liisberg e R. Holdgaard, agenti)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 43 CE — Restrizioni allo stabilimento di centri commerciali — Licenze

    Dispositivo

    1)

    Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE avendo adottato e/o mantenendo in vigore le seguenti disposizioni:

    l’art. 4, n. 1, della legge 27 dicembre 2005, n. 18/2005, relativa alle strutture commerciali (Ley 18/2005 de equipamientos comerciales), nella parte in cui vieta l’insediamento di grandi esercizi commerciali al di fuori dell’agglomerato urbano di un numero limitato di comuni;

    gli artt. 7 e 10, n. 2, dell’allegato al decreto 10 ottobre 2006, n. 379/2006, recante approvazione del piano territoriale settoriale delle strutture commerciali (Decreto 379/2006 por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales), nonché l’allegato 1 del medesimo allegato, nella parte in cui dette disposizioni limitano l’insediamento di nuovi ipermercati ad un numero ristretto di province e impongono che tali nuovi ipermercati non assorbano oltre il 9 % della spesa per beni di largo consumo o oltre il 7 % della spesa per beni non di uso corrente;

    l’art. 6, n. 2, primo comma, della legge 15 gennaio 1996, n. 7/1996, recante disciplina della vendita al dettaglio (Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista), l’art. 8 della legge n. 18/2005, relativa alle strutture commerciali, e gli artt. 31, n. 4, e 33, n. 2, del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 18/2005 (Decreto 378/2006 por el que se desarolla la Ley 18/2005), nella parte in cui tali disposizioni richiedono l’applicazione di soglie massime attinenti al livello d’insediamento e all’incidenza sugli esercizi commerciali al dettaglio preesistenti, al di là delle quali è impossibile aprire nuovi grandi esercizi commerciali e/o nuovi esercizi commerciali di medie dimensioni, e

    l’art. 26 del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 18/2005, nella parte in cui disciplina la composizione della Comisión de Equipamientos Comerciales (Comitato per le strutture commerciali) in modo tale che risulta garantita la rappresentanza degli interessi del commercio al dettaglio preesistente mentre non è prevista la rappresentanza di associazioni attive nel settore della protezione dell’ambiente e dei gruppi d’interesse per la tutela dei consumatori.

    2)

    Non occorre statuire sul ricorso laddove riguarda la compatibilità con l’art. 43 CE dell’art. 33, nn. 5 e 7, del decreto 10 ottobre 2006, n. 378/2006, recante attuazione della legge n. 18/2005.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    La Commissione europea, il Regno di Spagna e il Regno di Danimarca sopportano le proprie spese.


    (1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


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