Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007TN0415

Causa T-415/07: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/UAMI — Red Letter Days (redENVELOPE)

GU C 8 del 12.1.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/25


Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/UAMI — Red Letter Days (redENVELOPE)

(Causa T-415/07)

(2008/C 8/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RedEnvelope (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Red Letter Days Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 settembre 2007, n. R 1117/2005-1, nella parte in cui essa ha disposto l'ammissione di nuove prove a sostegno dei motivi di opposizione;

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «redENVELOPE» per servizi delle classi 35 e 42 — domanda n. 1601327

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Red Letter Days Ltd

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi nazionali denominativi e figurativi registrati e non registrati «RED LETTER», «RED LETTER DAYS» e «RED LETTER DAYS PLC» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 e 44

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e trasmissione della causa alla divisione di opposizione per un'analisi supplementare delle questioni relative all'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94

Motivi dedotti: violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha ammesso nuove prove che consentiranno alla divisione di opposizione di adottare una decisione basata su prove che non erano disponibili in una fase anteriore del procedimento, alle quali la ricorrente non ha avuto la possibilità di replicare dinanzi alla divisione di opposizione.


Top