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Document 62007TB0241

    Causa T-241/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2008 — Buzzi Unicem/Commissione ( Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dell'Italia per il periodo 2008-2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni subordinata a talune condizioni — Difetto di interesse individuale — Irricevibilità )

    GU C 6 del 10.1.2009, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 6/30


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2008 — Buzzi Unicem/Commissione

    (Causa T-241/07) (1)

    («Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dell'Italia per il periodo 2008-2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni subordinata a talune condizioni - Difetto di interesse individuale - Irricevibilità»)

    (2009/C 6/61)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato) (rappresentanti: avv.ti C. Vivani, M. Vellano e G. Osch)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Recchia, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 maggio 2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica italiana per il periodo 2008-2012, a norma della direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione subordina la propria decisione di non sollevare obiezioni riguardo al detto Piano nazionale di assegnazione alla soppressione dell'autorizzazione, per i gestori di impianti, a mantenere una parte delle quote assegnate in caso di «chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni».

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso viene respinto in quanto irricevibile.

    2)

    La Buzzi Unicem SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


    (1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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