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Document 62007FN0120

    Causa F-120/07: Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/Commissione delle Comunità europee

    GU C 315 del 22.12.2007, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 315/50


    Ricorso proposto il 22 ottobre 2007 — Strack/Commissione delle Comunità europee

    (Causa F-120/07)

    (2007/C 315/95)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare le decisioni della Commissione delle Comunità europee 30 maggio 2005, 25 ottobre 2005, 15 marzo 2007 e 20 luglio 2007 con cui essa limita a 12 i giorni di congedo ordinario non utilizzato nell'anno 2004 che il ricorrente può riportare e per i quali si calcola, di conseguenza, l'indennità compensatoria al momento della cessazione dal servizio;

    Condannare la Commissione al versamento di un'indennità compensatoria per i 26,5 giorni di congedo annuale non utilizzati e non pagati, ai sensi degli artt. 4, n. 2, dell'allegato V dello statuto dei funzionari, unitamente agli interessi annuali del 2 % superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento a decorrere dal 1o aprile 2005;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente fonda il suo ricorso sulla violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, dell'allegato V dello Statuto dei funzionari e della comunicazione della convenuta 66-2002. Ai sensi di tali disposizioni, il ricorrente avrebbe diritto a riportare al 2005 tutti i giorni di congedo ordinario non utilizzato nel 2004, poiché non ha potuto, per ragioni di servizio, utilizzare il suo congedo ordinario fino alla fine dell'anno civile 2004. Ciò sarebbe stato, infatti, dovuto al fatto che egli era stato colpito da una malattia, successivamente riconosciuta come malattia professionale.

    Inoltre il ricorrente sostiene che la domanda di risarcimento aggiuntivo risulta dal rifiuto illegittimo opposto dalla convenuta al pagamento dell'indennità compensatoria dovuta conformemente all'art. 4, n. 2, dell'allegato V dello statuto dei funzionari, al momento della sua cessazione dal servizio.


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