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Document 62006CJ0255

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 aprile 2009.
Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.
Procedura - Domanda di revocazione - Domanda relativa ad un’ordinanza resa ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura - Presupposti - Impugnazione - Fatto nuovo - Irricevibilità.
Causa C-255/06 P-REV.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00053*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:212





Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 aprile 2009 – Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret / Consiglio e Commissione

(causa C‑255/06 P‑REV)

«Procedura – Domanda di revocazione – Domanda relativa ad un’ordinanza resa ai sensi dell’art. 119 del regolamento di procedura – Presupposti – Impugnazione – Fatto nuovo – Irricevibilità»

1.                     Procedura – Revocazione di una sentenza – Domanda avente ad oggetto un’ordinanza recante rigetto di un’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e infondata – Ricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 44; regolamento di procedura della Corte, art. 119) (v. punto 15)

2.                     Procedura – Revocazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda – Fatto nuovo – Nozione (Statuto della Corte di giustizia, art. 44; regolamento di procedura della Corte, art. 119) (v. punti 16, 19‑20)

3.                     Procedura – Revocazione di una sentenza – Presupposti di ricevibilità della domanda (Regolamento di procedura della Corte, artt. 98 e 99, n. 1) (v. punti 22‑24, 26)

Oggetto

Domanda di revocazione dell’ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 5 luglio 2007, nella causa C‑255/06 P – Rigetto, in parte per manifesta irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza, dell’impugnazione proposta contro la sentenza de Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 marzo 2006.

Dispositivo

1)

La domanda di revocazione proposta dalla Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ è irricevibile.

2)

La Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese.

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