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Document 62006CA0066

    Causa C-66/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientali dei progetti — Autorizzazioni concesse senza valutazione)

    GU C 6 del 10.1.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 6/2


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

    (Causa C-66/06) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientali dei progetti - Autorizzazioni concesse senza valutazione)

    (2009/C 6/02)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Simonetti, X. Lewis, agenti, F. Louis, avocat, C. O'Daly, solicitor)

    Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, J. Connolly e G. Simons, agenti)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka-Tamecka, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) — Autorizzazioni concesse senza valutazione

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima della concessione di un'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un forte impatto ambientale e rientranti nelle categorie di progetti menzionate all'allegato II, punto 1, lett. a)-c) e f) della tale direttiva siano sottoposti ad una procedura d'autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto a tale riguardo, ai sensi degli artt. 5-10 della suddetta direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.

    2)

    L'Irlanda è condannata alle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

    3)

    La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 108 del 6.5.2006.


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