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Document 62005CC0004

Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 23 marzo 2006.
Hasan Güzeli contro Oberbürgermeister der Stadt Aachen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Aachen - Germania.
Rinvio pregiudiziale - Associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco.
Causa C-4/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-10279

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:202

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

L.A. GEELHOED

presentate il 23 marzo 2006 1(1)

Causa C‑4/05

Hasan Güzeli

contro

Oberbürgermeister der Stadt Aachen

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania)]

«Interpretazione dell’art. 10, n. 1, della decisione del consiglio di Associazione CEE/Turchia n. 1/80 – Divieto di discriminazione, in ragione delle condizioni di lavoro, dei lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro legale – Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno con cui si mette fine all’attività quale lavoratore stagionale di un lavoratore turco in possesso di un permesso di lavoro di durata indeterminata»





I –    Introduzione

1.     Nel presente procedimento il Verwaltungsgericht Aachen (Tribunale amministrativo di Aquisgrana) ha sollevato tre questioni vertenti sull’interpretazione della decisione n. 1/80 del consiglio di Associazione CEE‑Turchia (2) (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Più in particolare il giudice remittente vuole stabilire se un lavoratore turco, inserito nel mercato del lavoro legale di uno Stato membro, in possesso di un permesso di lavoro a tempo indeterminato, abbia il diritto alla proroga del permesso di soggiorno sul fondamento dell’art. 10 della decisione n. 1/80.

II – Contesto normativo

A –    L’accordo di associazione CEE‑Turchia

2.     L’Accordo di associazione ha, conformemente all’art. 2, n. 1, lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti Contraenti, incluse quelle concernenti il lavoro, realizzando gradualmente la libera circolazione dei lavoratori (art. 12) ed eliminando le restrizioni alla libertà di stabilimento (art. 13) ed alla libera prestazione dei servizi (art. 14), al fine di elevare il tenore di vita del popolo turco e facilitare ulteriormente l’adesione della Turchia alla Comunità (quarto ‘considerando’ del preambolo e art. 28).

3.     In vista di tali obiettivi l’Accordo di associazione contempla una fase preparatoria, affinché la Repubblica turca possa rafforzare la propria economia con l’aiuto della Comunità (art. 3), una fase transitoria durante la quale si provvede anzitutto alla progressiva attuazione di un’unione doganale ed al ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità (art. 4) ed una fase definitiva che è basata sull’unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle Parti Contraenti (art. 5).

4.     L’art. 6 dell’Accordo di associazione recita: «Per assicurare l’applicazione e il progressivo sviluppo del regime di associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall’Accordo». Così, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Accordo e nei casi da questo previsti, il consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione (art. 22, n. 1, dell’Accordo di associazione). Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all’esecuzione delle decisioni adottate.

5.     L’art. 9 dell’Accordo di associazione ha il seguente contenuto: «Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell’Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell’articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell’articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità».

6.     L’art. 12 dell’Accordo di associazione dispone: «Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli. 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

7.     Il Protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, che è stato concluso, approvato e confermato in nome della Comunità mediante regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (3) (in prosieguo: il «Protocollo addizionale»), stabilisce all’art. 1 le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all’art. 4 dell’Accordo di associazione. Conformemente all’art. 62 il Protocollo addizionale fa parte integrante dell’accordo stesso.

8.     Il Protocollo addizionale contiene un titolo II, denominato «Circolazione delle persone e dei servizi», il cui capitolo I è consacrato ai lavoratori.

9.     L’art. 36 fissa i termini per la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, conformemente ai principi enunciati all’art. 12 dell’Accordo di associazione e dispone che il consiglio di Associazione stabilirà le modalità all’uopo necessarie.

B –    Decisione n. 1/80

10.   Il consiglio di Associazione ha adottato il 19 settembre 1980 la decisione n. 1/80. La suddetta decisione, in modo abbastanza sorprendente, non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (4). Nel terzo ‘considerando’ del preambolo della decisione n. 1/80 è dato leggere: «Tale decisione è intesa a migliorare in materia sociale la normativa valida per i lavoratori ed i loro familiari rispetto alla normativa di cui alla decisione 20 dicembre 1976, n. 2/76 del consiglio di Associazione».

11.   L’art. 6, nn. 1 e 2, della decisione n. 1/80 recita come segue:

«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, sul libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel mercato del lavoro legale di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

–       rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di attività lavorativa legale, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

–       candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di attività lavorativa legale, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

–       libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di attività lavorativa legale».

2. Le ferie annue ed i periodi di assenza a causa di maternità, incapacità lavorativa o malattia di breve durata sono assimilati a periodi lavorativi legali. Periodi di disoccupazione involontaria debitamente constatati dalle competenti autorità nonché periodi di assenza per malattia di lunga durata non sono assimilati a periodi lavorativi legali, senza pregiudicare tuttavia i diritti acquisiti in ragione di precedenti periodi lavorativi».

12.   L’art. 10, n. 1, della suddetta decisione dispone: «Gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi inseriti nel loro mercato del lavoro legale un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione di nazionalità rispetto ai lavoratori comunitari, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro».

C –    Normativa nazionale

13.   L’art. 284 del Sozialgesetzbuch, Drittes Buch (Codice sociale tedesco, libro III), nella versione in vigore nel seguente tenore sino al 31 dicembre 2004, dispone al n. 5 che un permesso di lavoro può essere accordato solo quando gli stranieri dispongono di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 dell’Ausländergesetz (legge sugli stranieri) e nei limiti in cui non sia altrimenti previsto da provevdimenti amministrativi di carattere generale ed in cui l’esercizio delle rispettive mansioni non venga escluso da una disposizione del diritto sugli stranieri.

III – Contesto fattuale

A –    I fatti di cui alla causa principale

14.   Il ricorrente, cittadino turco, è entrato nel territorio tedesco il 13 settembre 1991 ed ha – ripetutamente – chiesto il riconoscimento del suo diritto di asilo, senza tuttavia ottenerlo.

15.   Dopo il suo matrimonio con una cittadina tedesca il 7 marzo 1997, l’Oberbürgermeister der Stadt Aachen (Primo Sindaco della città di Aquisgrana; in prosieguo: il «convenuto») gli ha concesso, il 29 luglio 1997, un permesso di soggiorno valido sino al 29 luglio 1998. Il 31 luglio 1997 l’ufficio del lavoro di Aachen ha attribuito al ricorrente un permesso di lavoro di durata indeterminata valido per qualsiasi attività lavorativa.

16.   Sin dall’8 luglio 1998 i coniugi vivevano stabilmente separati; nel 2002 è intervenuto il divorzio.

17.   Il 6 gennaio 1999 il convenuto ha prorogato il permesso di soggiorno del ricorrente in un primo tempo sino al 6 dicembre 1999, poi sino al 9 ottobre 2001, con l’indicazione che il ricorrente avrebbe potuto avvalersi del diritto di cui all’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80. Il permesso di soggiorno conteneva la seguente aggiunta: «Non è consentita alcuna attività lavorativa autonoma o analoga attività lavorativa subordinata. L’unica attività lavorativa consentita tra quelle per cui è richiesto un permesso di lavoro è di cameriere nel Caffè Marmara ad Aquisgrana».

18.   Il 25 settembre 2001 il ricorrente ha chiesto la proroga del permesso di soggiorno.

19.   Il sig. Güzeli è stato impiegato dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 2000 con interruzioni presso il Caffè Marmara. Successivamente, a partire dal 10 aprile 2000, il sig. Güzeli ha cambiato datore di lavoro. Dal 10 aprile 2000 sino al 14 dicembre 2000 nonché dal 1° marzo 2001 sino al 30 novembre 2001, il ricorrente era impiegato come lavoratore stagionale presso la fabbrica di dolci speziati al pepe e di cioccolato di Aquisgrana Henry Lambertz GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «ditta Lambertz»). Nei periodi intermedi il ricorrente percepiva un sussidio dall’Arbeitsamt Aachen (Uffico del lavoro di Aquisgrana).

20.   Il ricorrente è stato condannato il 27 giugno 2002 ad una sanzione pecuniaria pari a 45 unità salariali giornaliere per non aver ottemperato, lavorando presso la ditta Lambertz, alle condizioni previste dal permesso di soggiorno.

21.   Il 2 gennaio 2003 il convenuto ha respinto la domanda del ricorrente per ottenere la proroga del suo permesso di soggiorno. Il 21 gennaio 2003 il ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione adducendo che nel suo caso la proroga del permesso di soggiorno va presa in considerazione indipendentemente dal suo status matrimoniale.

22.   Il 21 marzo 2003 il ricorrente ha presentato al Verwaltungsgericht Aachen (Tribunale amministrativo di Aquisgrana) un’istanza diretta a far dichiarare l’effetto sospensivo del ricorso amministrativo. Tale istanza è stata accolta con ordinanza 14 luglio 2003. Con ordinanza 30 marzo 2004, emessa su appello del convenuto, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein‑Westfalen (Corte d’appello amministrativa per il Land Nordrhein‑Westfalen) ha respinto l’istanza diretta a far dichiarare l’effetto sospensivo. Con decreto 20 luglio 2004, la Bezirksregierung Köln (amministrazione distrettuale di Colonia) ha respinto il ricorso amministrativo del ricorrente.

23.   Il 9 agosto 2004 il ricorrente ha proposto un ricorso giurisdizionale dinanzi al Verwaltungsgericht Aachen che nell’ambito del suo esame ha sollevato con ordinanza 29 dicembre 2004 tre questioni pregiudiziali.

B –    Le questioni pregiudiziali

24.   Il 29 dicembre 2004 il giudice a quo ha sospeso il procedimento e sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il divieto di discriminazione sancito dall’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 vieti ad uno Stato membro di rifiutare la proroga del titolo di soggiorno, per la durata della sua occupazione, ad un lavoratore turco nella situazione del ricorrente, il quale, alla scadenza del permesso di soggiorno nazionale originariamente concessogli, era inserito nel mercato del lavoro legale dello Stato membro ed era titolare di un permesso di lavoro di durata indeterminata.

         Se in questo contesto sia rilevante il fatto che il permesso di lavoro concesso al lavoratore migrante turco:

–       è stato rilasciato, in conformità al diritto interno, senza limitazioni temporali;

–       è stato rilasciato, in conformità al diritto interno, a condizione che continui a sussistere l’originario permesso di soggiorno, e tuttavia esso non decade automaticamente alla scadenza del titolo di soggiorno, bensì rimane valido fino a quando lo straniero non sia più legittimato a soggiornare, neppure in via temporanea, nel territorio dello Stato membro.

2)      Se alla luce dell’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, lo Stato membro possa rifiutare al lavoratore turco il soggiorno quando quest’ultimo, allo scadere del permesso di soggiorno da ultimo concessogli, sia impiegato come lavoratore stagionale, sia cioè disoccupato nei periodi intercorrenti tra un’attività lavorativa e l’altra.

3)      Se sul divieto di rifiutare la proroga del titolo di soggiorno, derivante dall’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, possa influire una modifica del diritto nazionale relativo all’autorizzazione al lavoro, avvenuta successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno originariamente concesso».

C –    L’interpretazione del giudice remittente

25.   Nell’illustrare le questioni pregiudiziali il giudice remittente rinvia al fatto che il ricorrente non può inferire alcun diritto alla proroga del permesso di soggiorno dall’art. 6 della decisione n. 1/80, dal momento che nel caso di specie non vengono soddisfatte le condizioni di cui alla menzionata disposizione. Viceversa un diritto siffatto sarebbe ben potuto conseguire dall’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80. Il giudice nazionale si fonda per tale constatazione sulla sentenza El‑Yassini (5) in cui alla Corte furono sottoposte questioni sul funzionamento e sull’interpretazione dell’art. 40, primo comma, dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco.

26.   Secondo il giudice nazionale l’interpretazione data dalla Corte circa l’art. 40 avrebbe potuto esserlo anche per l’art. 10 della decisione n. 1/80 poiché le disposizioni, dato il tenore praticamente identico, hanno la medesima portata (6). Entrambe le disposizioni vietano agli Stati membri di discriminare i lavoratori migranti turchi o marocchini inseriti nel mercato del lavoro legale in ragione della nazionalità quanto alla retribuzione ed alle altre condizioni di lavoro. Data l’analogia tra le due disposizioni per quanto riguarda il rispettivo tenore letterale, sarebbe stata possibile un’estrapolazione della pronuncia nella causa Eddline El‑Yassini.

27.   Conformemente all’interpretazione dell’art. 40 fornita dalla Corte nella sentenza Eddline El‑Yassini, il ricorrente avrebbe diritto, sul fondamento dell’art. 10 della decisione n. 1/80, alla proroga del suo permesso di soggiorno qualora fosse di più breve durata del suo diritto all’esercizio effettivo di un’attività professionale che le autorità nazionali abbiano conferito sulla base di un permesso di lavoro debitamente emesso.

D –    Il procedimento dinanzi alla Corte

28.   Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nella causa principale, il governo olandese, il governo slovacco e la Commissione. Hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 12 gennaio 2006 il ricorrente nonché il governo olandese e la Commissione. Il ricorrente e la Commissione contestano in primo luogo la constatazione del giudice nazionale che il sig. Güzeli non ha soddisfatto le condizioni di cui all’art. 6 al fine di ottenere la proroga del permesso di soggiorno. In subordine il ricorrente, la Commissione ed il governo slovacco sono del parere che dall’art. 10 della decisione n. 1/80 può derivare il diritto alla proroga del permesso di soggiorno. Il governo olandese è invece dell’opinione che un siffatto diritto non può essere inferito dall’art. 10 della decisione n. 1/80.

IV – Valutazione

A –    Osservazione preliminare

29.   Come già detto, il ricorrente e la Commissione hanno contestato nella fase scritta del procedimento l’interpretazione del giudice remittente che il sig. Güzeli non ha soddisfatto le condizioni di cui all’art. 6, della decisione n. 1/80. Conformemente a tali disposizioni i lavoratori migranti turchi possono, dipendentemente dalla durata di esercizio dell’attività legale di lavoro subordinato, far valere i diritti specificatamente disciplinati, intesi ad inserirli gradualmente nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.

30.   Sia l’art. 6, sia l’art. 10 della decisione n. 1/80 accordano ai lavoratori migranti turchi specifici diritti sul mercato del lavoro qualora legittimamente risiedano in uno Stato membro in conformità della normativa nazionale sull’immigrazione e sul lavoro e lavorino in tale Stato. Le menzionate disposizioni sono complementari. L’art. 6 conferisce ad un lavoratore turco il diritto, a determinate condizioni, alla proroga del permesso di lavoro e l’art. 10 dispone che il lavoratore turco non sia discriminato nella prestazione del lavoro con riguardo alla retribuzione ed alle altre condizioni di lavoro.

31.   Prima di esaminare più approfonditamente l’art. 10 della decisione n. 1/80, occorre stabilire se il ricorrente possa far valere determinati diritti sul mercato del lavoro ex art. 6 della decisione n. 1/80.

B –    L’art. 6 della decisione n. 1/80

32.   Il ricorrente asserisce che egli trae pretese dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, il quale gli accorda il diritto al libero accesso a qualsiasi attività lavorativa di carattere subordinato di suo gradimento, sulla base del fatto che il cumulo dei periodi lavorativi precedenti alla sua richiesta dà luogo a più di quattro anni.

33.   La Commissione argomenta che il ricorrente dal 10 aprile 2000 al giorno in cui è scaduto il suo permesso di soggiorno – 9 ottobre 2001 – ha svolto un’attività lavorativa legale alle dipendenze dell’impresa Lambertz ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, cosicché può avvalersi dei diritti riconosciuti da tale disposizione dato che egli soddisfa tutte le condizioni previste da tale articolo.

34.   Va anzitutto sottolineato che la decisione n. 1/80 non incide sul potere degli Stati membri di disciplinare tanto l’ingresso sul proprio territorio dei cittadini turchi quanto le condizioni della loro prima occupazione (7). Il diritto di ammissione, il diritto al lavoro e quello di soggiorno sono retti dal diritto nazionale per cui gli Stati membri possono prendere le loro autonome decisioni di ricorrere all’assunzione di lavoratori turchi al fine di poter coprire le carenze del proprio mercato.

35.   Un lavoratore turco ottiene diritti sul fondamento della decisione n. 1/80 solo dopo aver lavorato ininterrottamente per un anno sul territorio di uno Stato membro. Il riconoscimento dei diritti sul mercato del lavoro è disciplinato dall’art. 6 della decisione n. 1/80. Un lavoratore turco che soddisfa le condizioni di cui all’art. 6, n. 1, primo, secondo e terzo trattino, può far valere direttamente tali disposizioni al fine di ottenere, oltre alla proroga del suo permesso di lavoro, anche quella del permesso di soggiorno (8).

36.   Gli emigranti turchi devono soddisfare tre condizioni di cui all’art. 6, n. 1, della decisione per poterne inferire diritti. In primo luogo deve trattarsi di un cittadino turco «lavoratore». In secondo luogo dev’essere «inserito nel mercato del lavoro legale di uno Stato membro». In terzo luogo deve svolgere un’attività lavorativa legale durante uno dei tre possibili periodi per cui sono conferiti i singoli specifici diritti ad un’occupazione ulteriore.

37.   Con riguardo ai periodi, l’art. 6, n. 1, primo trattino, dispone che un lavoratore turco, dopo un anno di attività lavorativa legale, ha il diritto di ottenere il permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. Dopo tre anni di attività lavorativa legale e fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, egli ha diritto di porre la sua candidatura ad un altro posto di lavoro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento (secondo trattino). Dopo quattro anni di attività lavorativa legale egli ha il diritto incondizionato di ricercare e di accedere a qualsivoglia attività subordinata di sua scelta (terzo trattino) (9).

38.   Un lavoratore turco che non ha ancora soddisfatto le condizioni di cui all’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, deve svolgere, rispettivamente per la durata di uno, tre o quattro anni, un’attività lavorativa legale. In linea di principio tale periodo non può essere interrotto (10). Tuttavia l’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 enumera una serie di legittimi motivi di interruzione di un’attività di lavoro subordinato.

39.   L’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 distingue due categorie di interruzioni cui sono ricollegate conseguenze diverse. La prima categoria riguarda situazioni in cui il lavoratore conserva il suo posto di lavoro nell’impresa; tali periodi sono assimilati a periodi lavorativi legali. La seconda categoria abbraccia situazioni in cui il lavoratore non svolge più alcun lavoro senza che ciò possa essergli addebitato, ma anche senza che sia certo quando egli riprenderà il lavoro. Tali interruzioni del lavoro non vengono assimilate a periodi lavorativi legali, ma hanno in pari tempo per conseguenza che il lavoratore viene escluso dal mercato del lavoro legale. Il lavoratore mantiene in un caso siffatto i diritti relativi all’accesso al lavoro che ha maturato per i periodi lavorativi da lui compiuti prima di dover lasciare contro la sua volontà il mercato del lavoro.

40.   Da quanto il giudice remittente ha esposto a questa Corte emerge che il sig. Güzeli non trae alcun diritto dall’art. 6, n. 1, secondo trattino, della decisione n. 1/80 dato che ha cambiato datore di lavoro nell’aprile 2000 e che pertanto non ha lavorato per un periodo di tre anni presso il medesimo datore di lavoro. Conformemente al secondo trattino dell’art. 6, n. 1, solo al termine di tre anni di regolare attività lavorativa nello Stato membro considerato il lavoratore turco fruisce della facoltà di entrare alle dipendenze di un altro datore di lavoro, sempreché quest’ultimo operi nello stesso ramo di attività del precedente datore di lavoro e rispetti la precedenza che deve essere accordata ai lavoratori degli Stati membri (11).

41.   Il giorno in cui veniva a scadenza il permesso di soggiorno del lavoratore turco in questione, quest’ultimo non soddisfaceva più la condizione di cui all’art. 6, n. 1, primo trattino. Benché l’interruzione dell’attività professionale del sig. Güzeli possa essere considerata un motivo legittimo di interruzione dei periodi lavorativi ai sensi dell’art. 6, n. 2, il sig. Güzeli non aveva acquisito alcuno dei diritti ottenuti in ragione di precedenti periodi lavorativi regolarmente effettuati.

42.   Da quanto precede consegue che il ricorrente non soddisfa le condizioni di cui all’art. 6, n. 1, primo, secondo e terzo trattino della decisione n. 1/80 al fine di ottenere la proroga del permesso di soggiorno.

43.   La questione che ora sorge è se il rifiuto della proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco, inserito nel mercato del lavoro legale di uno Stato membro, il quale non trae alcun diritto dall’art. 6 e dispone di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, possa considerarsi quale discriminazione in ragione della nazionalità sul fondamento dell’art. 10.

C –    L’art. 10 della decisione n. 1/80

44.   Con le tre questioni pregiudiziali, che si possono raggruppare ai fini dell’esame, il giudice nazionale vuole essenzialmente conoscere se ad un cittadino turco, il quale sia legalmente occupato in uno Stato membro ed ivi richieda la proroga del suo permesso di soggiorno, possano derivare diritti dal divieto di discriminazione di cui all’art. 10 della decisione n. 1/80.

45.   L’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di Associazione vieta la discriminazione sulla base della nazionalità, per quanto riguarda la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, tra lavoratori comunitari e cittadini turchi inseriti nel mercato del lavoro legale dello Stato membro ospitante.

46.   Il ricorrente, il governo slovacco nonché la Commissione argomentano che l’art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 può interpretarsi nel senso che dal medesimo possono farsi derivare diritti ai fini della proroga del permesso di soggiorno. Un’interpretazione siffatta poggerebbe sull’analogo disposto dell’art. 40, primo comma, dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, che persegue le stesse finalità dell’art. 10. Essi si richiamano in proposito all’interpretazione dell’art. 40, primo comma, dell’Accordo di cooperazione, accolta dalla Corte nella sentenza Eddline El Yassini (12).

47.   Nella causa Eddline El Yassini la controversia dinanzi al giudice nazionale riguardava un cittadino marocchino il quale voleva continuare a svolgere la sua attività lavorativa nello Stato membro interessato dopo che era scaduto il suo permesso di soggiorno. La Corte ha dichiarato che uno Stato membro non può rifiutare la proroga del permesso di soggiorno se:

«(…) lo Stato membro ospitante aveva concesso al lavoratore migrante marocchino precisi diritti afferenti all’esercizio di un’attività, più estesi di quelli che gli erano stati conferiti dallo stesso Stato per quanto riguarda il soggiorno.

Tale ipotesi ricorrerebbe se lo Stato membro considerato avesse rilasciato all’interessato un permesso di soggiorno solo per un periodo più corto rispetto a quello del permesso di lavoro e se, in un momento successivo e anteriormente alla scadenza del permesso di lavoro, si opponesse alla proroga del permesso di soggiorno senza giustificare tale diniego con motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello Stato, quali l’ordine pubblico, la sicurezza e la sanità pubblica» (13).

48.   Il governo olandese è del parere che il rifiuto della proroga del permesso di soggiorno del sig. Güzeli non può essere ritenuto una discriminazione in ragione della nazionalità nell’ambito delle condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 10 della decisione n. 1/80. Secondo tale governo il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità stabilito all’art. 10 riguarda unicamente il rapporto di lavoro del cittadino turco nello Stato membro ospitante. L’art. 10 conferirebbe a tale cittadino turco il diritto alla parità di trattamento quanto alle condizioni di lavoro ed alla retribuzione fintantoché egli disponga di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante.

49.   Ad avviso del governo olandese l’art. 10 non può venire interpretato nel senso che esso accorda ad un lavoratore migrante turco, allorché arrivi a disporre di un permesso di lavoro di durata indeterminata, il diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno. Lo scopo dell’art. 10 non può essere la tutela dei diritti dei cittadini turchi nell’ambito dell’esercizio di un’attività lavorativa, poiché tali diritti sono già regolati in modo completo all’art. 6 della decisione n. 1/80.

50.   La questione è se il rifiuto della proroga del permesso di soggiorno di un lavoratore turco inserito nel mercato del lavoro legale di uno Stato membro, il quale disponga di un permesso di lavoro a tempo indeterminato, possa considerarsi una discriminazione in ragione della nazionalità nell’ambito delle condizioni di lavoro.

51.   Ai fini della soluzione della questione sollevata è consigliabile prendere in esame il tenore dell’art. 10 e la sistematica della decisione n. 1/80.

52.   Emerge dall’art. 10 della decisione n. 1/80, preso alla lettera, che il principio ivi accolto della parità di trattamento tra lavoratori migranti turchi occupati sul territorio di uno Stato membro e lavoratori comunitari è limitato alla retribuzione ed alle altre condizioni di lavoro. Il tenore letterale di tali disposizioni non offrirebbe quindi alcuno spunto per una lettura così ampia del divieto di discriminazione che quest’ultimo possa essere invocato contro il rifiuto di prorogare il permesso di soggiorno.

53.   Sotto il profilo della sistematica della decisione n. 1/80 si può rilevare che tale decisione, diversamente dall’Accordo di cooperazione CEE–Marocco, contiene un’esplicita disposizione, accanto al divieto di discriminazione con riguardo alle condizioni di lavoro. Un lavoratore turco può direttamente far valere l’art. 6, n. 1, primo, secondo e terzo trattino, della decisione n. 1/80, al fine di ottenere, oltre alla proroga del permesso di lavoro, anche la proroga del permesso di soggiorno, dato che il diritto di soggiorno è indispensabile per l’accesso ad un’attività lavorativa subordinata ed al suo esercizio (14).

54.   Tale disposizione è pertanto applicabile nel caso di specie e non l’art. 10 della suddetta decisione. La circostanza che un lavoratore turco non soddisfi le condizioni di cui all’art. 6 non può condurre a che questi possa, facendo appello al principio di non discriminazione in ragione della nazionalità nell’ambito delle condizioni di lavoro, comunque ottenere un diritto alla proroga del permesso di soggiorno. Verrebbe per tale via compromessa la funzione dell’art. 6.

55.   In collegamento con tale differenza di tenore letterale e di sistematica dei due accordi, non è appunto possibile interpretare l’art. 10 della decisione n. 1/80 in analogia con l’art. 40, primo comma, dell’Accordo di cooperazione CEE–Marocco. Quest’ultimo accordo non contiene alcuna disposizione corrispondente o analoga all’art. 6 della decisione n. 1/80 a norma della quale i lavoratori migranti turchi, dipendentemente dalla durata di esercizio di un’attività legale di lavoro subordinato, possono far valere diritti specificamente disciplinati, intesi ad inserirli gradualmente nel mercato del lavoro di uno Stato membro.

56.   Discende da quanto precede che il rifiuto di prorogare il permesso di soggiorno di un lavoratore turco inserito nel mercato del lavoro legale di uno Stato membro il quale dispone di un permesso di lavoro a tempo indeterminato non può considerarsi quale discriminazione in ragione della nazionalità nell’ambito delle condizioni di lavoro.

V –    Conclusione

57.   Alla luce delle precedenti considerazioni propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottopostele dal Verwaltungsgericht Aachen:

«L’art. 10 della decisione n. 1/80 del consiglio di Associazione CEE/Turchia 19 settembre 1980 va interpretato nel senso che il rifiuto di prorogare il permesso di soggiorno di un lavoratore turco inserito nel mercato del lavoro legale di uno Stato membro il quale dispone di un permesso di lavoro a tempo indeterminato non può considerarsi quale discriminazione in ragione della nazionalità nell’ambito delle condizioni di lavoro».


1 – Lingua originale: l'olandese.


2  – Decisione 19 settembre 1980, n. 1/80 relativa allo sviluppo dell'associazione adottata dal consiglio di Associazione che è stato istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.


3  – GU L 293, pag. 1.


4  – Tale carenza in occasione dell'attuazione ha costituito dinanzi alla Corte un motivo per mettere in discussione l'efficacia giuridica della decisione stessa.


5 – Sentenza 2 marzo 1999, causa C‑416/96 (Racc. pag. I‑1209, punto 27).


6 – L'art. 40, contenuto nel titolo III dell'accordo relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, recita: «Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini (…)».


7 – Sentenze 16 dicembre 1992, causa C‑237/91, Kus (Racc. pag. I‑6781, punto 25); 30 settembre 1997, causa C‑36/96, Günaydin (Racc. pag. I‑5143, punto 23), e 30 settembre 1997, causa C‑98/96, Ertanir (Racc. pag. I‑5179, punto 23).


8 – Tra le altre, sentenze 20 settembre 1990, causa C‑192/89, Sevince (Racc. pag. I‑3461, punti 29 e 31), e Kus, già cit., punto 33.


9 – V. sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑355/93, Eroglu (Racc. pag. I‑5113, punto 12); 23 gennaio 1997, causa C‑171/95, Tetik (Racc. pag. I‑329, punto 26), e 10 febbraio 2000, causa C‑340/97, Nazli (Racc. pag. I‑957, punto 27).


10 – Sentenza 7 luglio 2005, causa C‑383/03, Dogan (Racc. pag. I‑6237, punto 18).


11 – Sentenza 29 maggio 1997, causa C‑386/95, Eker (Racc. pag. I‑2697, punto 23).


12 – Punto 27.


13 – Sentenza Eddline El‑Yassini, già cit., punti 64 e 65.


14 – V. sentenza Kus, già cit., punto 33.

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