Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000TA0003

Cause riunite T-3/00 e T-337/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2007 — Pitisiorlas/Consiglio e BCE ( Accesso ai documenti — Accordo Basilea-Nyborg — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Motivazione — Eccezione di illegittimità — Decisione 93/731/CE — Regolamento interno della Banca Centrale europea — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità per illecito dei suoi organi — Danno — Nesso di causalità )

GU C 8 del 12.1.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 8/11


Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2007 — Pitisiorlas/Consiglio e BCE

(Cause riunite T-3/00 e T-337/04) (1)

(«Accesso ai documenti - Accordo Basilea-Nyborg - Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Motivazione - Eccezione di illegittimità - Decisione 93/731/CE - Regolamento interno della Banca Centrale europea - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale della Comunità per illecito dei suoi organi - Danno - Nesso di causalità»)

(2008/C 8/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Athanasios Pitisiorlas (Salonicco, Grecia) (rappresentante: avv. D. Papafilippou)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer, S. Kyriakopoulou e D. Zachariou, successivamente M. Bauer e D. Zachariou, agenti), e Banca centrale europea (rappresentanti: nella causa T-3/00, inizialmente C. Zilioli, C. Kroppenstedt e P. Vospernik, successivamente C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou e S. Vuorensola, infine C. Zilioli, C. Kroppenstedt e F. Athanasiou e, nella causa T-337/04, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou e P. Papapaschalis, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni del Consiglio e della Banca centrale europea di rigetto delle richieste del ricorrente di accesso ai documenti relativi all'accordo Basilea-Nyborg del settembre 1987 e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione del consiglio direttivo 21 ottobre 1999, quale portata a conoscenza del sig. Athanasios Pitsiorlas con lettera della Banca Centrale europea (BCE) 8 novembre 1999, è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso di annullamento è respinto.

3)

Il ricorso per risarcimento danni è respinto.

4)

La BCE, il Consiglio e il ricorrente sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nelle cause T-3/00 e T-337/04. Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente nella causa C-193/01 P.


(1)  GU C 122 del 29.4.2000.


Top