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Document 61977CJ0030
Judgment of the Court of 27 October 1977. # Régina v Pierre Bouchereau. # Reference for a preliminary ruling: Marlborough Street Magistrates' Court, London - United Kingdom. # Public policy. # Case 30-77.
Sentenza della Corte del 27 ottobre 1977.
Regina contro Pierre Bouchereau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Marlborough Street Magistrates' Court, London - Regno Unito.
Ordine pubblico.
Causa 30/77.
Sentenza della Corte del 27 ottobre 1977.
Regina contro Pierre Bouchereau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Marlborough Street Magistrates' Court, London - Regno Unito.
Ordine pubblico.
Causa 30/77.
Raccolta della Giurisprudenza 1977 -01999
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:172
SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 OTTOBRE 1977. - REGINA CONTRO PIERRE BOUCHEREAU. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES'COURT DI LONDRA). - ORDINE PUBBLICO. - CAUSA 30/77.
raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 01999
edizione speciale greca pagina 00617
edizione speciale portoghese pagina 00715
edizione speciale spagnola pagina 00581
edizione speciale svedese pagina 00459
edizione speciale finlandese pagina 00485
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . DIRITTO COMUNITARIO - TESTI PLURILINGUI - INTERPRETAZIONE UNIFORME - DIVERGENZE FRA LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE - SISTEMA E SCOPO DELLA NORMATIVA DI CUI TRATTASI COME PUNTO DI RIFERIMENTO
2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 - NOMINE - RACCOMANDAZIONE DEL GIUDICE ALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA DI ESPELLERE IL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO - INCLUSIONE - PRESUPPOSTI
3 . LIBERA CIROLAZIONE DELLE PERSONE - RESTRIZIONI - MOTIVAZIONE - ESISTENZA DI PRECEDENTI PENALI - LIMITAZIONE - COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO
( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221 , ART . 3 , N . 2 )
4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - RESTRIZIONI - MOTIVAZIONE - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 48 )
1 . LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE DI UN TESTO COMUNITARIO VANNO INTERPRETATE IN MODO UNIFORME E PERCIO , IN CASO DI DIVERGENZA FRA LE VERSIONI STESSE , LA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE DEV ' ESSERE INTESA IN FUNZIONE DEL SISTEMA E DELLE FINALITA DELLA NORMATIVA DI CUI ESSA FA PARTE .
2 . COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 QUALSIASI ATTO AVENTE INCIDENZA SUL DIRITTO , SPETTANTE ALLE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , DI RECARSI E DI DIMORARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI ALLE STESSE CONDIZIONI CHE VIGONO PER I CITTADINI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE . TALE NOZIONE COMPRENDE L ' ATTO EMANANTE DA UN GIUDICE CUI SPETTI , PER LEGGE , LA FACOLTA DI RACCOMANDARE , IN TALUNI CASI , L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA TALE RACCOMANDAZIONE COSTITUISCA UN PRESUPPOSTO NECESSARIO DELL ' ORDINE DI ESPULSIONE .
3 . L ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , SECONDO CUI LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE LE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AUTORIZZATE DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E DI PUBBLICA SICUREZZA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO LE CIRCOSTANZE CHE HANNO PORTATO A TALI CONDANNE PROVINO UN COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO .
4 . QUALORA POSSA GIUSTIFICARE TALUNE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , IL RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO , DA PARTE DEGLI ORGANI NAZIONALI , PRESUPPONE , IN OGNI CASO , OLTRE ALLA PERTURBAZIONE DELL ' ORDINE SOCIALE INSITA IN QUALSIASI INFRAZIONE DELLA LEGGE , L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA ED ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA .
NEL PROCEDIMENTO 30/77 ,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT DI LONDRA NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA
REGINA ( LA REGINA )
E PIERRE BOUCHEREAU ,
DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221/CEE ' PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ' ( GU N . 56 , DEL 4 APRILE 1964 , PAG . 850 ),
1 CON ORDINANZA 20 NOVEMBRE 1976 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 2 MARZO 1977 , LA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT DI LONDRA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE TRE QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1974 , N . 64/221/CEE , PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI , GIUSTIFICATI DA MOTIVI D ' ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA ( GU DEL 4 . 4 . 1964 , PAG . 850 );
2 LE SUDDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE INSTAURATO A CARICO DI UN LAVORATORE FRANCESE CHE , DAL MAGGIO 1975 , ESERCITA ATTIVITA LAVORATIVA SUBORDINATA NEL REGNO UNITO E CHE , NEL GIUGNO 1976 , E STATO DICHIARATO REO DI POSSESSO ILLEGALE DI STUPEFACENTI , REATO PUNIBILE A NORMA DELLA LEGGE DEL 1971 SULL ' ABUSO DI TALI SOSTANZE ( MISUSE OF DRUGS ACT );
3 IL 7 GENNAIO 1976 , L ' IMPUTATO AMMETTEVA , DINANZI AD ALTRO GIUDICE , DI ESSERSI RESO COLPEVOLE DI UN IDENTICO REATO ; A TALE RIGUARDO VENIVA DISPOSTA , NEI SUOI CONFRONTI , LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ( CONDITIONAL DISCHARGE ) PER UN PERIODO DI 12 MESI ;
4 IL SUDDETTO GIUDICE , LA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT , VALENDOSI DELLE FACOLTA ATTRIBUITEGLI DALL ' ART . 6 ( 1 ) DELLA LEGGE DEL 1971 SULL ' IMMIGRAZIONE ( IMMIGRATION ACT ), DICHIARAVA LA PROPRIA INTENZIONE , NOTIFICATA ALL ' INTERESSATO , DI RACCOMANDARE AL MINISTRO L ' ESPULSIONE DELL ' IMPUTATO ; QUESTI ECCEPIVA CHE L ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA N . 64/221 OSTAVANO , NELLA FATTISPECIE , ALLA RACCOMANDAZIONE D ' ESPULSIONE ;
5 IL GIUDICE NAZIONALE , RITENENDO CHE LA CONTROVERSIA IMPLICA QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , HA EFFETTUATO IL RINVIO PREGIUDIZIALE A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO .
SULLA PRIMA QUESTIONE
6 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE ' LA RACCOMANDAZIONE DI ESPULSIONE FATTA DAL GIUDICE DI UNO STATO MEMBRO AL POTERE ESECUTIVO DI TALE STATO ( RACCOMANDAZIONE CHE NON VINCOLA DETTO POTERE ) COSTITUISCA UN ' ' PROVVEDIMENTO ' ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA 64/221 ' ;
7 LA QUESTIONE MIRA , CIOE , AD ACCERTARE SE UN GIUDICE CHE , IN FORZA DEL DIRITTO INTERNO , SIA COMPETENTE A RACCOMANDARE ALL ' AUTORITA AMMINISTRATIVA L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ( RACCOMANDAZIONE CHE NON E TUTTAVIA VINCOLANTE PER DETTA AUTORITA ) DEBBA TENER CONTO , GIA NELLA FASE DEL PROCEDIMENTO CHE RIENTRA NELLA SUA COMPETENZA , DELLE LIMITAZIONI POSTE DAL TRATTATO E DALLA DIRETTIVA N . 64/221 PER QUANTO RIGUARDA L ' ESERCIZIO DEI POTERI RISERVATI IN MATERIA AGLI STATI MEMBRI .
8 COME RISULTA DALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL REGNO UNITO IN FORZA DELL ' ART . 20 DELLO STATUTO ( CEE ) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA , LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO PRESENTA DUE ASPETTI DISTINTI , DOVENDOSI ACCERTARE SE L ' ATTO DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE POSSA ESSERE CONSIDERATO UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELLA DIRETTIVA E , IN CASO AFFERMATIVO , SE LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE FATTA DA UN ORGANO DEL GENERE POSSA COSTITUIRE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELLA STESSA DIRETTIVA .
A ) SUL PRIMO PUNTO
9 A NORMA DELL ' ART . 2 DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , QUESTA RIGUARDA I ' PROVVEDIMENTI ' ( MEASURES , VORSCHRIFTEN , DISPOSITIONS , BESTEMMELSER , VOORSCHRIFTEN ) RELATIVI ALL ' INGRESSO NEL TERRITORIO , AL RILASCIO O AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO , O ALL ' ALLONTANAMENTO DALLO STESSO TERRITORIO , ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITA PUBBLICA ;
10 AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA STESSA DIRETTIVA , I ' PROVVEDIMENTI ' ( MEASURES , MASSNAHMEN , MESURES , FORHOLDSREGLER , MAATREGELEN ) DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL ' INDIVIDUO NEI RIGUARDI DEL QUALE ESSI VENGONO APPLICATI , E LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARNE L ' ADOZIONE .
11 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO , PUR DICHIARANDO DI AMMETTERE SENZA RISERVE CHE LE DISPOSIZIONI DI CUI AI NN . 1 E 2 DEL SUDDETTO ART . 3 HANNO EFFICACIA DIRETTA E ATTRIBUISCONO , AI SINGOLI , DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE , ' DI GUISA CHE I GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI NON POSSONO IGNORARE TALI DISPOSIZIONI NEL DEFINIRE LE CONTROVERSIE AD ESSI SOTTOPOSTE ED IN CUI LE DISPOSIZIONI STESSE SIANO RILEVANTI ' , SOSTIENE TUTTAVIA CHE L ' ATTO DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE NON PUO COSTITUIRE UN ' PROVVEDIMENTO ' ( MEASURE ) AI SENSI DEL SUMMENZIONATO ART . 3 ;
12 IN PROPOSITO , ESSO FA VALERE CHE DALL ' IDENTITA DEL TERMINE INGLESE ' MEASURES ' , USATO TANTO NELL ' ART . 2 QUANTO NELL ' ART . 3 , DEVE INFERIRSI CH ' ESSO HA NECESSARIAMENTE LO STESSO SIGNIFICATO IN ENTRAMBI I CASI , E CHE DAL PREAMBOLO DELLA DIRETTIVA EMERGE CHE , NELL ' ART . 2 , DETTO TERMINE RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE E NON SI RIFERISCE , QUINDI , AGLI ATTI DI ORGANI GIURISDIZIONALI .
13 DAL RAFFRONTO CON LE ALTRE VERSIONI LINGUISTICHE DEI TESTI DI CUI TRATTASI RISULTA CHE NEGLI STESSI , AD ECCEZIONE DI QUELLO ITALIANO , I TERMINI RICORRENTI NEI DUE ARTICOLI IN QUESTIONE SONO DIVERSI , DI GUISA CHE DALLA TERMINOLOGIA USATA NON POSSONO TRARSI CONSEGUENZE SUL PIANO GIURIDICO ;
14 LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE DI UN TESTO COMUNITARIO VANNO INTERPRETATE IN MODO UNIFORME E PERCIO , IN CASO DI DIVERGENZA FRA LE VERSIONI STESSE , LA DISPOSIZIONE IN QUESTIONE DEV ' ESSERE INTESA IN FUNZIONE DEL SISTEMA E DELLE FINALITA DELLA NORMATIVA DI CUI ESSA FA PARTE .
15 LA DIRETTIVA N . 64/221 , CHE COORDINA , PER QUANTO RIGUARDA I CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI , I VARI REGIMI NAZIONALI IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI , MIRA A TUTELARE DETTI CITTADINI CONTRO QUALSIASI ATTO , INERENTE ALL ' ESERCIZIO DEI POTERI DERIVANTI DALLA DEROGA RELATIVA ALLE LIMITAZIONI GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO , DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA , CHE VADA OLTRE QUANTO E NECESSARIO A GIUSTIFICARE UN ' ECCEZIONE AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ;
16 E IMPORTANTE CHE , NELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO PER L ' EMANAZIONE DELL ' EVENTUALE ORDINE DI ESPULSIONE , DETTA TUTELA POSSA ESSERE GARANTITA DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI , QUALORA ESSI INTERVENGANO NELL ' ELABORAZIONE DI UN ATTO DEL GENERE ;
17 NE CONSEGUE CHE LA NOZIONE DI ' PROVVEDIMENTO ' COMPRENDE L ' ATTO EMANANTE DA UN GIUDICE CUI SPETTI , PER LEGGE , LA FACOLTA DI RACCOMANDARE , IN TALUNI CASI , L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ;
18 DI CONSEGUENZA , NEL FORMULARE TALE RACCOMANDAZIONE , DETTO GIUDICE DEVE GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA E TENER CONTO DEI LIMITI CH ' ESSA IMPONE ALL ' ATTIVITA DEGLI ORGANI DEGLI STATI MEMBRI ;
19 QUESTA CONSIDERAZIONE COINCIDE , D ' ALTRONDE , COL PUNTO DI VISTA ESPRESSO DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO , SECONDO CUI ESSO NON INTENDE SOSTENERE CHE I GIUDICI DEGLI STATI MEMBRI POSSANO IGNORARE LE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , NEL DEFINIRE LE CONTROVERSIE AD ESSI SOTTOPOSTE ED IN CUI LE DISPOSIZIONI HANNO EFFICACIA DIRETTA E ATTRIBUISCONO AI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE ' .
B ) SUL SECONDO PUNTO
20 QUANTO AL SECONDO ASPETTO DELLA PRIMA QUESTIONE , IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SOSTIENE CHE UNA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE NON PUO COSTITUIRE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , POICHE SOLO PER IL SUCCESSIVO ORDINE DEL MINISTRO PUO ESSERE ESATTA TALE QUALIFICAZIONE .
21 COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELLA DIRETTIVA QUALSIASI ATTO AVENTE INCIDENZA SUL DIRITTO , SPETTANTE ALLE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , DI RECARSI E DI DIMORARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI ALLE STESSE CONDIZIONI CHE VIGONO PER I CITTADINI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE ;
22 LA RACCOMANDAZIONE CUI SI RIFERISCE LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE NAZIONALE COSTITUISCE , NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO CONTEMPLATO DALL ' ART . 3 ( 6 ) DELL ' IMMIGRATION ACT 1971 , UNA FASE OBBLIGATORIA DELL ' ITER DA SEGUIRE PER GIUNGERE AD UN EVENTUALE ORDINE DI ESPULSIONE ED UN PRESUPPOSTO NECESSARIO DI TALE ATTO ;
23 INOLTRE , NELL ' AMBITO DELLO STESSO PROCEDIMENTO , ESSA HA L ' EFFETTO DI CONSENTIRE CHE L ' INTERESSATO VENGA PRIVATO DELLA LIBERTA PERSONALE E , IN OGNI CASO , RAPPRESENTA UN FATTORE DI GIUSTIFICAZIONE DELLA SUCCESSIVA DECISIONE DEL POTERE ESECUTIVO DI EMANARE L ' ORDINE DI ESPULSIONE ;
24 DETTA RACCOMANDAZIONE INCIDE QUINDI SUL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 DELLA DIRETTIVA .
SULLA SECONDA QUESTIONE
25 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE ' IL TENORE DELL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA CEE 64/221 , CIOE CHE LA ' ' SOLA ' ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO ' ' AUTOMATICAMENTE ' ' GIUSTIFICARE L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA , SIGNIFICHI CHE LE PRECEDENTI CONDANNE PENALI HANNO RILIEVO UNICAMENTE IN QUANTO RENDANO MANIFESTA LA TENDENZA , PRESENTE O FUTURA , A COMPORTARSI IN MODO CONTRARIO ALL ' ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA , ALTERNATIVAMENTE , QUALE SIA IL SENSO DA ATTRIBUIRSI ALLE ESPRESSIONI ' ' SOLA ' ' E ' ' AUTOMATICAMENTE ' ' DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA 64/221 . ' ;
26 SECONDO QUANTO RISULTA DALL ' ORDINANZA DI RINVIO , IL PROBLEMA CONSISTE NELLO STABILIRE SE , COME HA SOSTENUTO L ' IMPUTATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , ' LE PRECEDENTI CONDANNE PENALI HANNO RILIEVO UNICAMENTE IN QUANTO RENDONO MANIFESTA L ' INTENZIONE PRESENTE O FUTURA DI COMPORTARSI IN MODO CONTRARIO ALL ' ORDINE PUBBLICO O ALLA PUBBLICA SICUREZZA ' OVVERO SE , COME HA SOSTENUTO L ' ACCUSA , ' IL GIUDICE NON PUO RACCOMANDARE L ' ESPULSIONE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO UNICAMENTE BASANDOSI SU UNA PRECEDENTE CONDANNA , MA PUO TENER CONTO DELLA PRECEDENTE CONDOTTA DELL ' IMPUTATO CHE HA DATO LUOGO ALLA PRECEDENTE CONDANNA ' .
27 QUANTO DISPOSTO DALL ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA SECONDO CUI ' LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE L ' ADOZIONE DI TALI PROVVEDIMENTI ' , VA INTESO NEL SENSO CHE GLI ORGANI NAZIONALI SONO TENUTI AD EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE SPECIFICA , SOTTO IL PROFILO DEGLI INTERESSI INERENTI ALLA TUTELA DELL ' ORDINE PUBBLICO , VALUTAZIONE CHE NON COINCIDE NECESSARIAMENTE CON QUELLE CHE HANNO PORTATO ALLA CONDANNA PENALE ;
28 NE CONSEGUE CHE L ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO LE CIRCOSTANZE CHE HANNO PORTATO A TALI CONDANNE PROVINO UN COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO ;
29 BENCHE , IN GENERALE , L ' ACCERTAMENTO DI UNA MINACCIA DI TAL NATURA IMPLICHI IL FATTO CHE NELL ' INDIVIDUO INTERESSATO ESISTE LA TENDENZA A PERSISTERE NEL SUDDETTO COMPORTAMENTO , NON E ESCLUSO CHE LA SOLA CONDOTTA TENUTA IN PASSATO COSTITUISCA UNA SIFFATTA MINACCIA PER L ' ORDINE PUBBLICO ;
30 SPETTA AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALMENTE AI GIUDICI NAZIONALI DECIDERE IN PROPOSITO , CASO PER CASO , TENENDO CONTO DELLA PARTICOLARE SITUAZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , NONCHE DELL ' IMPORTANZA FONDAMENTALE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE .
SULLA TERZA QUESTIONE
31 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE LE PAROLE ' ORDINE PUBBLICO ' ( PUBLIC POLICY ) DI CUI ALL ' ART . 48 , N . 3 , DEL TRATTATO , VADANO INTERPRETATE : NEL SENSO CHE ESSE COMPRENDONO LA RAGION DI STATO ( REASONS OF STATE ), ANCHE QUANDO NON VI SIA MINACCIA DI PERTURBAZIONE DELLA TRANQUILLITA O DELL ' ORDINE PUBBLICI ( BREACH OF THE PUBLIC PEACE OR ORDER ), OPPURE IN UN SENSO PIU RISTRETTO IN CUI SIA INCLUSA LA NOZIONE DI MINACCIA DI PERTURBAZIONE DELLA TRANQUILLITA , DELL ' ORDINE O DELLA SICUREZZA PUBBLICI ( THREATENED BREACH OF THE PUBLIC PEACE , ORDER OR SECURITY ), OVVERO IN QUALCHE ALTRO SENSO PIU AMPIO ;
32 A PRESCINDERE DAGLI ASPETTI TERMINOLOGICI , LA QUESTIONE MIRA AD ACCERTARE COME VADA INTESA LA NOZIONE DI ' ORDINE PUBBLICO ' CUI SI RIFERISCE L ' ART . 48 .
33 NELLA SENTENZA 4 DICEMBRE 1974 ( CAUSA 41/74 , VAN DUYN , RACC . PAG . 1350 ), QUESTA CORTE HA SOTTOLINEATO CHE LA NOZIONE D ' ORDINE PUBBLICO NEL CONTESTO COMUNITARIO , SPECIE IN QUANTO AUTORIZZA UNA DEROGA AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , VA INTESA IN SENSO STRETTO COL RISULTATO D ' ESCLUDERE QUALSIASI VALUTAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEI SINGOLI STATI MEMBRI SENZA IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE ;
34 NELLA STESSA SENTENZA E STATO TUTTAVIA POSTO IN RILIEVO CHE LE CIRCOSTANZE SPECIFICHE CHE POTREBBERO GIUSTIFICARE IL RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO POSSONO VARIARE DA UN PAESE ALL ' ALTRO E DA UN ' EPOCA ALL ' ALTRA E CHE , PERCIO , E NECESSARIO LASCIARE , IN QUESTA MATERIA , ALLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI UN CERTO POTERE DISCREZIONALE ENTRO I LIMITI IMPOSTI DAL TRATTATO E DALLE NORME EMANATE PER LA SUA ATTUAZIONE ;
35 QUALORA POSSA GIUSTIFICARE TALUNE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , IL RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO , DA PARTE DEGLI ORGANI NAZIONALI , PRESUPPONE , IN OGNI CASO , OLTRE ALLA PERTURBAZIONE DELL ' ORDINE SOCIALE INSITA IN QUALSIASI INFRAZIONE DELLA LEGGE , L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA ED ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA .
SULLE SPESE
36 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
37 NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE A QUO , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA MARLBOROUGH STREET MAGISTRATES ' COURT CON ORDINANZA 20 NOVEMBRE 1976 , DICHIARA :
1* COSTITUISCE UN ' PROVVEDIMENTO ' AI SENSI DELL ' ART . 3 , NN . 1 E 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 QUALSIASI ATTO AVENTE INCIDENZA SUL DIRITTO , SPETTANTE ALLE PERSONE CHE RIENTRANO NELLA SFERA D ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 48 DEL TRATTATO , DI RECARSI E DI DIMORARE LIBERAMENTE NEGLI STATI MEMBRI ALLE STESSE CONDIZIONI CHE VIGONO PER I CITTADINI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE . TALE NOZIONE COMPRENDE L ' ATTO EMANANTE DA UN GIUDICE CUI SPETTI , PER LEGGE , LA FACOLTA DI RACCOMANDARE , IN TALUNI CASI , L ' ESPULSIONE DI UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALORA TALE RACCOMANDAZIONE COSTITUISCA UN PRESUPPOSTO NECESSARIO DELL ' ORDINE DI ESPULSIONE .
2* L ' ART . 3 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 64/221 , SECONDO CUI LA SOLA ESISTENZA DI CONDANNE PENALI NON PUO AUTOMATICAMENTE GIUSTIFICARE LE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AUTORIZZATE DALL ' ART . 48 DEL TRATTATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E DI PUBBLICA SICUREZZA , VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE L ' ESISTENZA DI CONDANNE PENALI PUO ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO IN QUANTO LE CIRCOSTANZE CHE HANNO PORTATO A TALI CONDANNE PROVINO UN COMPORTAMENTO PERSONALE COSTITUENTE UNA MINACCIA ATTUALE PER L ' ORDINE PUBBLICO .
3* QUALORA POSSA GIUSTIFICARE TALUNE LIMITAZIONI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CUI SI APPLICA IL DIRITTO COMUNITARIO , IL RICHIAMO ALLA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO , DA PARTE DEGLI ORGANI NAZIONALI , PRESUPPONE , IN OGNI CASO , OLTRE ALLA PERTURBAZIONE DELL ' ORDINE SOCIALE INSITA IN QUALSIASI INFRAZIONE DELLA LEGGE , L ' ESISTENZA DI UNA MINACCIA EFFETTIVA ED ABBASTANZA GRAVE PER UNO DEGLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA COLLETTIVITA .