COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.5.2025
COM(2025) 252 final
2025/0125(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in relazione alla linea comune per concedere all'Ucraina l'ammissibilità agli aiuti legati
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea, da parte della Commissione, in sede di procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo"). La procedura scritta mira a concordare una linea comune per concedere all'Ucraina l'ammissibilità agli aiuti legati.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
L'accordo è un "gentlemen's agreement" che fornisce un quadro per un utilizzo disciplinato dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e degli aiuti legati. In pratica, ciò significa che stabilisce norme volte a eliminare le sovvenzioni e le distorsioni commerciali riguardanti i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Tra queste figurano disposizioni riguardanti gli aiuti legati, ossia gli aiuti che, di fatto o di diritto, sono legati all'acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. L'accordo, entrato in vigore nell'aprile 1978, è di durata indeterminata e non costituisce un atto dell'OCSE, anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione. L'accordo è soggetto ad aggiornamenti periodici al fine di tenere conto degli sviluppi strategici e sui mercati che incidono sulla concessione dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
L'accordo è stato recepito nell'UE e reso quindi giuridicamente vincolante dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le revisioni delle condizioni e dei termini dell'accordo sono integrate nel diritto dell'UE mediante atti delegati a norma dell'articolo 2 di detto regolamento.
2.2.I partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti all'accordo e nelle procedure scritte del processo decisionale dei partecipanti all'accordo. Le decisioni relative a tutte le modifiche dell'accordo sono adottate per consenso. La posizione dell'Unione è adottata dal Consiglio ed è esaminata dagli Stati membri in sede di gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio.
2.3.Linea comune
Una linea comune è un metodo previsto dall'accordo che, in via eccezionale, consente ai partecipanti di discostarsi dalle disposizioni dell'accordo in riferimento a un'operazione specifica o a titolo temporaneo in riferimento a un numero non specificato di operazioni. Le procedure per raggiungere un accordo sulle linee comuni sono definite agli articoli da 54 a 59 dell'accordo.
L'articolo 59 dell'accordo stabilisce che "(u)na volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore". Qualora necessitino di deroghe temporanee più lunghe in merito alle disposizioni dell'accordo, i partecipanti concordano diverse linee comuni.
2.4.L'atto previsto dell'Unione europea
L'articolo 32, lettera a), dell'accordo stabilisce quanto segue: "Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi il cui RNL pro capite, in base ai dati della Banca mondiale, oltrepassi il limite superiore dei paesi a reddito medio-basso. La Banca mondiale ricalcola tale soglia ogni anno. Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.". Nel giugno 2024 la Banca mondiale ha classificato per la prima volta l'Ucraina come paese a reddito medio-alto. Se nella prossima classificazione (prevista per giugno 2025) la Banca mondiale classificherà nuovamente l'Ucraina come paese a reddito medio-alto, l'Ucraina non avrà più diritto a beneficiare di aiuti legati.
Sebbene l'economia ucraina sia stata notevolmente compromessa dalla crisi derivante dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la crescita reale è stata trainata dall'attività di costruzione (24,6 %), che riflette un notevole aumento della spesa per gli investimenti (52,9 %) a sostegno dello sforzo di ricostruzione dell'Ucraina a seguito della distruzione in corso. Inoltre il continuo calo della popolazione, che è diminuita di oltre il 15 %, ha un effetto significativo sull'aumento dell'RNL pro capite.
Nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, diversi Stati membri dell'UE hanno già utilizzato gli aiuti legati per sostenere l'Ucraina o prevedono di farlo nel prossimo futuro (l'orizzonte temporale previsto è il prossimo quadriennio).
Poiché il cambiamento di classificazione non è direttamente legato a una reale e significativa espansione dell'economia ucraina e dato che la situazione dell'Ucraina rimane critica, è fondamentale che l'UE e gli altri partecipanti mantengano la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti eventualmente necessari. In tal caso è prudente proporre e concordare una linea comune, dal momento che tale possibilità è prevista dall'accordo.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'Unione europea dovrebbe sostenere linee comuni a norma degli articoli da 54 a 59 dell'accordo al fine di garantire l'ammissibilità dell'Ucraina agli aiuti legati per i prossimi quattro anni, indipendentemente dalla classificazione della Banca mondiale.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione specificata o nelle circostanze specificate nella linea comune. Sebbene siano non vincolanti per gli altri partecipanti all'accordo, per l'UE le linee comuni costituiscono atti aventi effetti giuridici in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE, il quale stabilisce che "(g)li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento". Poiché sono approvate dai partecipanti con la procedura di cui agli articoli da 54 a 59 dell'accordo, che prevede la partecipazione del segretariato per i crediti all'esportazione dell'OCSE, le linee comuni costituiscono inoltre atti adottati da un organismo internazionale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano i crediti all'esportazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
La linea comune proposta ai partecipanti offrirà la possibilità di avvalersi di una deroga prevista dall'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, che costituisce l'allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011, e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'accettazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2025/0125 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in relazione alla linea comune per concedere all'Ucraina l'ammissibilità agli aiuti legati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") è stato concluso dalla Comunità europea come gentlemen's agreement negoziato nell'ambito dell'OCSE nel 1978.
(2)Gli orientamenti che figurano in tale accordo sono stati recepiti e quindi resi giuridicamente vincolanti nell'Unione dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)L'articolo 35 dell'accordo prevede la possibilità per un partecipante di proporre una linea comune per estendere le norme di ammissibilità del paese. L'articolo 55 descrive una procedura specifica per l'adozione mediante procedura scritta dei partecipanti.
(4)In linea con il risoluto impegno dell'Unione a fornire sostegno all'Ucraina e al suo popolo per tutto il tempo necessario, è nell'interesse dell'Unione poter continuare a concedere aiuti legati all'Ucraina.
(5)L'accordo stabilisce che le linee comuni sono valide per un periodo di due anni. Tuttavia il sostegno straordinario all'Ucraina potrebbe essere necessario più a lungo al fine di continuare a fornire un sostegno. È nell'interesse dell'Unione poter concordare diverse linee comuni nel prossimo futuro.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, poiché la decisione prevista dei partecipanti all'accordo vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in forza dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico consiste nell'accettare la proposta di linea comune per concedere all'Ucraina l'ammissibilità agli aiuti legati che è in linea con l'allegato della presente decisione.
Articolo 2
1.La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda il rinnovo di tale linea comune tra due anni è in linea con l'allegato della presente decisione.
2.A tal fine, la Commissione trasmette al Consiglio un documento scritto che illustra in dettaglio il rinnovo previsto. Il documento scritto perviene al Consiglio con sufficiente anticipo per la discussione e l'approvazione dei dettagli della definizione della posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione al fine di determinare la definizione in tempo utile per la pertinente riunione del comitato specializzato o, a seconda dei casi, per la conclusione di una procedura scritta del comitato specializzato nella quale il comitato specializzato deve decidere in merito a un adeguamento dei moduli standard.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il