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Document 52025PC0080

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

COM/2025/80 final

Bruxelles, 26.2.2025

COM(2025) 80 final

2025/0044(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2025) 80 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Contesto e obiettivi generali

Nella sua relazione sul futuro della competitività europea, Mario Draghi ha sottolineato la necessità che l'Europa crei un panorama normativo che faciliti la competitività e la resilienza, richiamando l'attenzione sugli oneri e sui costi di conformità creati dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e dalla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) 1 . Nella dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, i capi di Stato o di governo dell'UE hanno chiesto "una rivoluzione di semplificazione, che garantisca un quadro normativo chiaro, semplice e intelligente per le imprese e riduca drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di informazione, in particolare per le PMI"  2 e hanno invitato la Commissione a presentare, nel primo semestre del 2025, proposte concrete per ridurre gli obblighi di informazione di almeno il 25 %.

Nella comunicazione sulla bussola per la competitività dell'UE, la Commissione ha confermato di voler proporre un primo "pacchetto omnibus di semplificazione" volto a introdurre una semplificazione di ampia portata nei settori dell'informativa sulla finanza sostenibile, del dovere di diligenza ai fini della sostenibilità e della tassonomia 3 . Nella comunicazione dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione", la Commissione ha delineato un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo, richiedendo di andare oltre l'approccio incrementale e sottolineando la necessità di un'azione audace per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali 4 .

La CSRD è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 5 . Ha rafforzato e modernizzato gli obblighi in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità modificando la direttiva contabile, la direttiva sulla trasparenza, la direttiva sulla revisione contabile e il regolamento sulla revisione contabile 6 . La CSRD è un elemento importante del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile 7 . Il suo scopo è garantire che gli investitori dispongano delle informazioni loro necessarie per comprendere e gestire i rischi ai quali le società partecipate sono esposte a causa dei cambiamenti climatici e di altre questioni attinenti alla sostenibilità. Essa è volta altresì a fare in modo che gli investitori e gli altri portatori di interessi dispongano delle informazioni di cui necessitano in merito all'impatto delle società sulle persone e sull'ambiente. In tal modo contribuisce alla stabilità finanziaria e all'integrità ambientale, condizione necessaria per far confluire le risorse finanziarie verso imprese che perseguono obiettivi di sostenibilità e aumentare la responsabilità e la trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interessi per quanto riguarda le prestazioni delle imprese in termini di sostenibilità.

La CSDDD è stata adottata il 13 giugno 2024. Il suo obiettivo è contribuire all'ambizione di più ampia portata dell'Unione europea di realizzare la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, come indicato nel Green Deal europeo. Essa impone alle società di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente nell'ambito delle proprie attività, di quelle delle proprie filiazioni e delle catene di attività cui partecipano.

La CSRD e la CSDDD sono ora in fase di attuazione in un contesto nuovo e difficile. In conseguenza della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i prezzi dell'energia per le imprese dell'UE sono aumentati. Le tensioni commerciali crescono sullo sfondo di un panorama geopolitico in continua evoluzione. Il diverso approccio adottato in altre importanti giurisdizioni per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità solleva interrogativi circa gli effetti di tali normative sulla posizione concorrenziale delle imprese dell'UE. La capacità dell'Unione di preservare e proteggere i suoi valori dipende, tra l'altro, dalla capacità della sua economia di adattarsi e competere in un contesto geopolitico instabile e talvolta ostile.

La presente proposta rinvia pertanto l'entrata in applicazione della CSDDD e di talune disposizioni della CSRD.

Contesto e obiettivi specifici della proposta con riferimento alla CSRD

La CSRD si applica attualmente alle grandi imprese, alle PMI con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE, alle imprese madri di grandi gruppi nonché agli emittenti appartenenti a tali categorie di imprese. Gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD entrano in applicazione gradualmente per le diverse categorie di imprese. Nella prima fase, i grandi enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti devono comunicare per la prima volta nel 2025 le informazioni per l'esercizio 2024 8 . Nella seconda fase, le altre grandi imprese devono comunicare nel 2026 le informazioni per l'esercizio 2025 9 . Nella terza fase, le PMI con valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE devono comunicare nel 2027 le informazioni per l'esercizio 2026, con la possibilità di derogare agli obblighi di rendicontazione per gli esercizi 2026 e 2027 10 . Nella quarta fase, talune imprese di paesi terzi che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie devono comunicare nel 2029 le informazioni per l'esercizio 2028 11 .

La CSRD esige che le imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione comunichino le informazioni sulla sostenibilità conformemente a principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) obbligatori, che la Commissione è tenuta ad adottare mediante atti delegati. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una prima serie di ESRS che sono asettoriali, ossia devono essere applicati da tutte le imprese interessate, indipendentemente dal settore dell'economia in cui operano 12 . La CSRD impone altresì alla Commissione di adottare principi rendicontazione di sostenibilità settoriali, una prima serie dei quali sarà adottata entro giugno 2026. La CSRD consente alle PMI quotate di comunicare le informazioni utilizzando un sottoinsieme distinto di principi, più leggero e proporzionato, anziché l'intera serie di ESRS.

Su richiesta della Commissione, l'EFRAG ha presentato un principio di rendicontazione di sostenibilità che le PMI non soggette agli obblighi di rendicontazione possono scegliere di applicare su base volontaria (principio VSME) 13 . L'obiettivo del principio VSME è fornire alle PMI uno strumento semplice e ampiamente riconosciuto attraverso il quale trasmettere informazioni sulla sostenibilità alle banche, alle grandi imprese e ad altri portatori di interessi che potrebbero farne richiesta.

Altri aspetti importanti della CSRD sono le disposizioni in materia di attestazione della conformità e di comunicazione delle informazioni sulla catena del valore. Le imprese devono pubblicare le informazioni sulla sostenibilità unitamente alle conclusioni di un revisore legale o, laddove gli Stati membri lo consentano, di un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità. L'obbligo vigente riguarda l'attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato, che la CSRD prevede possa diventare, a determinate condizioni, un obbligo di attestazione della conformità con un livello di ragionevole sicurezza 14 . La CSRD impone inoltre alla Commissione di adottare principi di attestazione della sostenibilità mediante atti delegati.

La CSRD impone alle imprese di comunicare le informazioni sulla catena del valore nella misura necessaria a comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità. La CSRD istituisce un limite riguardante la catena del valore, in base al quale gli ESRS non possono contenere obblighi di rendicontazione che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle PMI nella loro catena del valore informazioni che eccedano le informazioni da comunicare conformemente al principio proporzionato per le PMI quotate.

La presente proposta mira a ridurre l'onere di rendicontazione e a contenere le ripercussioni a cascata degli obblighi sulle imprese più piccole. In primo luogo, la proposta legislativa distinta presentata dalla Commissione parallelamente alla presente proposta semplificherebbe il quadro di riferimento e ridurrebbe gli oneri nei modi seguenti:

il numero di imprese soggette agli obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità si ridurrebbe di circa l'80 %, escludendo dall'ambito di applicazione le grandi imprese con meno di 1 000 dipendenti (ossia alcune imprese della seconda fase e alcune della prima) e le PMI quotate (ossia tutte le imprese della terza fase). Gli obblighi di rendicontazione si applicherebbero solo alle grandi imprese con, in media, più di 1 000 dipendenti (ossia imprese che hanno più di 1 000 dipendenti e ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un bilancio superiore a 25 milioni di EUR). Questa soglia riveduta allineerebbe maggiormente la CSRD alla CSDDD 15 ;

per le imprese non soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità, la Commissione propone un principio proporzionato che può essere utilizzato su base volontaria, che sarebbe basato sul principio VSME elaborato dall'EFRAG e che, in base alla presente proposta, la Commissione adotterebbe mediante atto delegato. Nel frattempo, per rispondere alla domanda del mercato, la Commissione intende formulare quanto prima una raccomandazione sulla rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, basandosi sul principio VSME elaborato dall'EFRAG;

il limite riguardante la catena del valore sarebbe esteso e rafforzato. Si applicherebbe direttamente all'impresa che comunica le informazioni anziché costituire soltanto un limite a quanto può essere specificato dagli ESRS. Esso tutelerebbe tutte le imprese fino a 1 000 dipendenti e non solo le PMI, come avviene attualmente, e sarebbe definito nel principio volontario adottato dalla Commissione come atto delegato sulla base del principio VSME elaborato dall'EFRAG. Ciò ridurrebbe notevolmente le ripercussioni a cascata;

non vi sarebbero principi di rendicontazione settoriali, evitando così un aumento del numero di elementi di informazione che le imprese dovrebbero comunicare;

sarebbe eliminata la possibilità di passare da un obbligo di attestazione della conformità con un livello di sicurezza limitato a un obbligo di attestazione della conformità finalizzato all'acquisizione di un livello di ragionevole sicurezza. In tal modo si chiarirebbe che non ci saranno futuri aumenti dei costi di attestazione della conformità per le imprese interessate; 

l'obbligo a carico della Commissione di adottare principi di attestazione della conformità entro il 2026 sarebbe sostituito dalla pubblicazione, sempre nel 2026, di orientamenti mirati sull'attestazione della conformità. Ciò consentirebbe alla Commissione di affrontare più rapidamente le problematiche emergenti nel settore dell'attestazione della sostenibilità, che potrebbero generare oneri superflui per le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione;

la proposta introduce un regime di facoltativo in base al quale le grandi imprese con, in media, più di 1 000 dipendenti (vale a dire imprese che hanno più di 1 000 dipendenti e ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un bilancio superiore a 25 milioni di EUR) e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di EUR che dichiarano che le loro attività sono allineate o parzialmente allineate alla tassonomia dell'UE comunicano i loro indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi al fatturato e alle spese in conto capitale (CapEx) e possono scegliere di comunicare il KPI relativo alle spese operative (OpEx). Questo approccio eliminerà completamente i costi di conformità alle norme di rendicontazione previste dalla tassonomia per le grandi imprese con, in media, più di 1 000 dipendenti (vale a dire imprese che hanno più di 1 000 dipendenti e ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un bilancio superiore a 25 milioni di EUR) e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450 milioni di EUR che non dichiarano che le loro attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento sulla tassonomia. La presente proposta offre inoltre maggiore flessibilità consentendo a tali imprese di comunicare informazioni su attività che soddisfano soltanto determinati criteri di vaglio tecnico della tassonomia, ma non tutti. Comunicare informazioni sulla base di un allineamento parziale può promuovere una graduale transizione delle attività verso la sostenibilità ambientale nel corso del tempo, in linea con l'obiettivo di aumentare i finanziamenti per la transizione.

In secondo luogo, la Commissione intende adottare senza indugio un atto delegato per rivedere la prima serie di ESRS. Per realizzare rapidamente la semplificazione e la razionalizzazione degli ESRS e fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese, la Commissione mira ad adottare l'atto delegato quanto prima e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva volta a semplificare il quadro di rendicontazione che è oggetto della proposta legislativa parallela di cui sopra. La revisione dell'atto delegato ridurrà sostanzialmente il numero degli elementi d'informazione obbligatori degli ESRS i) eliminando quelli ritenuti meno importanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità di carattere generale, ii) dando priorità agli elementi d'informazione quantitativi rispetto al testo descrittivo e iii) distinguendo ulteriormente tra elementi d'informazione obbligatori e volontari, senza compromettere l'interoperabilità con i principi di informativa globali né pregiudicare la valutazione della rilevanza di ciascuna impresa. La revisione chiarirà le disposizioni ritenute poco chiare e migliorerà la coerenza con altri atti legislativi dell'UE. Fornirà istruzioni più chiare sulle modalità di applicazione del principio di rilevanza, al fine di garantire che le imprese comunichino solo informazioni rilevanti e ridurre il rischio che i prestatori di servizi di attestazione della conformità le incoraggino inavvertitamente a comunicare informazioni che non sono necessarie o a destinare risorse eccessive al processo di valutazione della rilevanza. Semplificherà la struttura e la presentazione dei principi, innalzerà ulteriormente il livello di interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità, già molto elevato, e apporterà ogni altra modifica ritenuta necessaria alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione degli attuali ESRS.

In terzo luogo, la presente proposta rinvierebbe di due anni l'entrata in applicazione degli obblighi di rendicontazione per la seconda fase (grandi imprese che non costituiscono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, nonché grandi imprese con meno di 500 dipendenti 16 ) e per la terza fase (PMI quotate, enti creditizi piccoli e non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive). L'obiettivo del rinvio è evitare una situazione in cui talune imprese siano tenute comunicare le informazioni per l'esercizio 2025 (seconda fase) o 2026 (terza fase) per poi essere esentate dall'obbligo, incorrendo in costi inutili ed evitabili.

La Commissione invita i colegislatori a raggiungere rapidamente un accordo su tale rinvio, in particolare per fornire la necessaria chiarezza giuridica alle imprese della seconda fase, attualmente tenute ad adempiere per la prima volta l'obbligo di rendicontazione nel 2026 per l'esercizio finanziario 2025.

Contesto e obiettivi specifici della proposta con riferimento alla CSDDD

In base alle norme vigenti, gli Stati membri dovrebbero recepire la direttiva CSDDD entro il 26 luglio 2026. L'entrata in vigore è prevista in tre fasi: a luglio 2027 le norme inizierebbero ad applicarsi solo alle società dell'UE di dimensioni maggiori, ossia quelle con più di 5 000 dipendenti e che dichiarano un fatturato netto annuo (a livello mondiale) superiore a 1,5 miliardi di EUR, nonché alle società di paesi terzi che generano più di 1,5 miliardi di EUR di fatturato netto nell'UE. Nella seconda fase, a partire da luglio 2028, dovrebbero conformarsi al nuovo quadro le società dell'UE con più di 3 000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 900 milioni di EUR, nonché le società di paesi terzi che generano tale fatturato netto nell'UE. Infine nel luglio 2029 dovrebbero iniziare ad applicare la direttiva (norme nazionali di recepimento) tutte le altre società che rientrano nell'ambito di applicazione generale. A decorrere da tale data, in base alle stime, la CSDDD si applicherà a circa 6 000 grandi società dell'UE e a circa 900 società di paesi terzi. L'ambito di applicazione ai diversi soggetti e l'applicazione graduale, che tengono conto del fatto che società di dimensioni diverse dispongono di capacità diverse per l'attuazione del nuovo quadro vincolante, sono fondamentali per garantire un approccio proporzionale.

Inoltre la proposta legislativa distinta presentata dalla Commissione parallelamente alla presente proposta semplificherebbe il quadro di riferimento e ridurrebbe gli oneri a carico delle società in vari modi. La proposta rinvierebbe di un anno la prima fase dell'entrata in vigore della direttiva. L'obiettivo del rinvio è concedere al primo gruppo di società un periodo di tempo supplementare per prepararsi ai loro obblighi ai sensi della direttiva modificata, tenendo conto anche degli orientamenti che la Commissione avrà adottato conformemente al calendario più rigoroso stabilito nella proposta parallela di semplificazione.

La presente proposta rinvierebbe inoltre di un anno il termine per il recepimento da parte degli Stati membri, per tenere conto di possibili ritardi nei lavori di recepimento a causa di eventuali modifiche introdotte nella direttiva con la proposta parallela di semplificazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla CSRD sono automaticamente anche tenute a comunicare determinati indicatori a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia. Rinviando l'applicazione degli obblighi di rendicontazione per le imprese incluse nella seconda e terza fase, la presente proposta posticiperebbe pertanto automaticamente anche la data entro la quale tali imprese devono comunicare gli indicatori a norma del regolamento sulla tassonomia.

Gli obblighi di rendicontazione stabiliti nella CSRD e negli ESRS mirano a garantire, tra l'altro, che i partecipanti ai mercati finanziari, gli enti creditizi e gli amministratori di indici di riferimento abbiano accesso alle informazioni sulla sostenibilità delle imprese di cui necessitano per adempiere ai propri obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, del regolamento sui requisiti patrimoniali e del regolamento sugli indici di riferimento. Il rinvio proposto ritarderà il miglioramento della disponibilità di informazioni per i partecipanti ai mercati finanziari, gli enti creditizi e gli amministratori di indici di riferimento.

Le imprese soggette sia alla CSRD che alla CSDDD non sono tenute dalla CSDDD a comunicare informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla CSRD. Dal momento che la proposta rinvia tanto le misure previste nella CSDDD quanto la data di applicazione degli obblighi di rendicontazione per talune imprese a norma della CSRD, è mantenuta la coerenza tra i due atti legislativi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con la politica dell'UE volta a rafforzare la competitività, semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri per le imprese, pur continuando a perseguire gli obiettivi strategici della CSRD e della CSDDD. Questi includono gli obiettivi del Green Deal, in quanto la competitività a medio e lungo termine dipende da una sufficiente integrazione degli aspetti di sostenibilità nelle attività delle imprese.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 50 TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di misure dell'UE volte a dare attuazione, nel diritto societario, al diritto di stabilimento nel mercato unico e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di deliberare mediante direttive. L'articolo 114 TFUE è una base giuridica generale il cui obiettivo è instaurare il mercato unico o garantirne il funzionamento, nella fattispecie la libera circolazione dei capitali. Gli articoli 50 e 114 TFUE costituiscono la base giuridica delle direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

La presente proposta modifica le date di entrata in applicazione di talune disposizioni del diritto dell'UE. Tali date possono essere modificate solo mediante un'azione a livello dell'UE.

Proporzionalità

L'obiettivo strategico è posticipare le date di entrata in applicazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione. Il solo mezzo per raggiungere tale obiettivo è proporre la modifica di tali date.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta consiste in una direttiva che modifica alcune disposizioni della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD). Una direttiva omnibus è considerata lo strumento giuridico più appropriato per modificare le direttive esistenti a fini di semplificazione e riduzione degli oneri nel settore della rendicontazione di sostenibilità e del dovere di diligenza.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La CSDDD non è ancora stata recepita né applicata dalle imprese. La CSRD è stata applicata da una prima serie di imprese che sono tenute a pubblicare le prime dichiarazioni di sostenibilità principalmente nel primo semestre del 2025. Non è stato pertanto possibile effettuare una valutazione ex post o un vaglio di adeguatezza dell'uno o dell'altro atto legislativo.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le seguenti attività di consultazione hanno contribuito a definire il contenuto della presente proposta.

-Invito a presentare contributi sulla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione lanciato dalla Commissione, aperto da ottobre a dicembre 2023 17 .

-Punto della situazione sulla rendicontazione di sostenibilità e tavola rotonda sulla semplificazione, a cura della Commissione, all'inizio di febbraio 2025.

-La Commissione europea ha inoltre organizzato attività distinte per i portatori di interessi, tra cui due grandi forum di portatori di interessi sulla CSRD a maggio e novembre 2024, in formato ibrido, cui hanno partecipato oltre 400 persone in presenza e più di 3 000 in modo virtuale.

-La Commissione europea ha ricevuto un numero molto significativo di lettere e analisi dettagliate da portatori di interessi di tutti i tipi (imprese, investitori, banche, società civile, organizzazioni non governative, camere di commercio e amministrazioni nazionali degli Stati membri).

Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

L'invito a presentare contributi della Commissione europea sulla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione ha raccolto contributi e pareri in merito alle norme ritenute fonte di oneri amministrativi. Hanno risposto quasi 200 portatori di interessi, chiedendo in primo luogo una semplificazione della rendicontazione di sostenibilità, del dovere di diligenza e della tassonomia dell'UE.

Nelle riunioni della Commissione europea con l'industria, le parti sociali e la società civile europee all'inizio di febbraio 2025, i portatori di interessi hanno espresso sostegno agli obiettivi generali della CSRD e della CSDDD, sottolineando però la necessità di semplificarne e armonizzarne l'attuazione.

Alcuni portatori di interessi, in particolare i gruppi di imprese e industrie, hanno suggerito di sospendere l'applicazione della normativa vigente per concentrarsi sulla semplificazione, sostenendo che un rinvio degli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD darebbe alla Commissione l'opportunità di semplificare il quadro e alle imprese più tempo per prepararsi a eventuali cambiamenti imminenti.

Altri, in particolare gruppi della società civile, hanno ravvisato notevoli vantaggi nel mantenimento delle norme e hanno sostenuto l'importanza della certezza del diritto e della stabilità normativa per le imprese, nonché per preservare gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Hanno altresì affermato che, per chiarire e semplificare alcune parti del quadro in materia di rendicontazione di sostenibilità si dovrebbe fare ricorso a orientamenti di attuazione invece che a un rinvio o a una modifica sostanziale delle norme esistenti.

La necessità di semplificazione è stata ribadita anche da molte altre relazioni, raccomandazioni e opinioni di imprese del settore finanziario e non finanziario, molte delle quali sottolineano l'importanza di ridurre la complessità e gli oneri amministrativi e che sono state d'ispirazione per le misure di riduzione degli oneri descritte nella presente proposta.

Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

La proposta è basata sulle consultazioni con vari portatori di interessi, tra cui imprese, associazioni di categoria e organizzazioni della società civile, nonché su altri contatti con i portatori di interessi e sui loro contributi. Tali attività hanno compreso, in particolare, un evento di due giorni con i portatori di interessi che ha consentito alla Commissione di apprendere dagli operatori del settore quali difficoltà ravvisano nell'attuale quadro normativo e quali potrebbero essere le possibili soluzioni per affrontarle. Mentre alcuni portatori di interessi hanno chiesto rinvii e cambiamenti di ampia portata, altri hanno sottolineato la necessità di certezza normativa e si sono opposti alla riapertura della direttiva, concentrandosi invece sull'attuazione. La presente proposta, insieme alla proposta parallela sulla semplificazione, mira a trovare un equilibrio tra queste prospettive mantenendo l'integrità della CSDDD e introducendo nel contempo modifiche volte a semplificare e razionalizzare la direttiva.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che comprende un'analisi dell'impatto delle misure proposte. Data l'urgente necessità di presentare proposte per affrontare i problemi individuati, non è stato possibile preparare una valutazione d'impatto completa.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta è espressamente concepita per conseguire un'importante semplificazione del regime di rendicontazione di sostenibilità.

Diritti fondamentali

Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

La proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e osserva i principi in essa enunciati. La direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità ha un impatto positivo indiretto sui diritti fondamentali, dato che gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità possono influenzare, migliorandolo, il comportamento delle imprese. Serve a rendere le imprese più consapevoli dei diritti fondamentali e a influenzare positivamente il modo in cui esse individuano e gestiscono le ripercussioni negative, reali e potenziali, su tali diritti. Il rinvio proposto causerebbe anche un ritardo di questi impatti positivi per le imprese che inizierebbero ad applicare gli obblighi di rendicontazione in una data successiva. Ciononostante dalla riduzione degli oneri su tali imprese, specialmente quelli a carico delle imprese che sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della CSRD in virtù della proposta presentata dalla Commissione parallelamente alla presente, dovrebbero scaturire altri vantaggi per la società in termini di creazione di ricchezza, occupazione e innovazione, compresa l'innovazione per la sostenibilità.

Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

La proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e osserva i principi in essa enunciati. Uno degli obiettivi principali della CSDDD è proteggere e promuovere i diritti fondamentali. La direttiva impone alle società di dimensioni molto grandi di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi nell'ambito delle proprie attività, di quelle delle proprie filiazioni e delle catene di attività cui partecipano. Il rinvio proposto ritarderebbe tali impatti positivi per il primo gruppo di società soggette alla direttiva, i cui obblighi di diligenza inizierebbero ad applicarsi in una data successiva.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non si ravvisa la necessità di documenti esplicativi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 modifica l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 (direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, "CSRD"), introducendo un rinvio di due anni degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tutte le imprese incluse nell'ambito di applicazione della CSRD che sono tenute ad adempiere agli obblighi da essa prescritti a decorrere dall'esercizio 2025 o 2026, a seconda delle loro dimensioni.

In particolare:

il punto 1), lettera a), impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di seguito elencate comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva (anziché il 1º gennaio 2025):

·grandi imprese con una media di non più di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

·grandi imprese con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio, diverse da enti di interesse pubblico;

·imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

·imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio, diverse da enti di interesse pubblico;

il punto 1), lettera b), impone agli Stati membri di provvedere affinché le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, gli enti piccoli e non complessi (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate), le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive dell'UE (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate) comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2028 o in data successiva (anziché il 1º gennaio 2026);

il punto 2), lettera a), impone agli Stati membri di provvedere affinché gli emittenti di seguito elencati comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva (anziché il 1º gennaio 2025):

·emittenti che costituiscono grandi imprese con una media di non più di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

·emittenti che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, di non più di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

il punto 2), lettera b), impone agli Stati membri di provvedere affinché gli emittenti che sono piccole e medie imprese, enti piccoli e non complessi (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate), imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive dell'UE (purché si tratti di grandi imprese o di PMI quotate) comunichino le informazioni sulla sostenibilità per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2028 o in data successiva (anziché il 1º gennaio 2026).

L'articolo 2 modifica l'articolo 37 della direttiva (UE) 2024/1760 (direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, "CSDDD"), rinviando di un anno il termine per il recepimento e l'applicazione della direttiva per il primo gruppo di società soggette alla direttiva.

L'articolo 3 impone agli Stati membri di recepire l'articolo 1 della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e di comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento.

L'articolo 4 precisa che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2025/0044 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 18 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" 19 , la Commissione europea ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Il conseguimento di tale obiettivo richiede di andare oltre l'approccio incrementale e l'Unione è chiamata ad agire con audacia. Commissione, Parlamento europeo, Consiglio, autorità degli Stati membri a tutti i livelli e portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme unionali, nazionali e regionali e attuare le politiche in maniera più efficace.

(2)Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario apportare modifiche mirate alle direttive (UE) 2022/2464 20 e (UE) 2024/1760 21 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di raggiungere lo scopo mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo 22 e del piano d'azione sulla finanza sostenibile 23 .

(3)L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 . Le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio devono comunicare nel 2025 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2024 o in data successiva. Le altre grandi imprese e le altre imprese madri di un grande gruppo devono comunicare nel 2026 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2025 o in data successiva. Le piccole e medie imprese (escluse le microimprese), gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive devono comunicare nel 2027 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2026 o in data successiva. Alla luce delle iniziative in corso della Commissione volte a semplificare taluni obblighi vigenti in materia di rendicontazione di sostenibilità e ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese, fornire chiarezza giuridica ed evitare che le imprese attualmente tenute a comunicare informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2025 o in data successiva e il 1º gennaio 2026 o in data successiva debbano sostenere costi inutili ed evitabili, gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tali imprese dovrebbero essere rinviati di due anni in entrambi i casi.

(4)L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell'emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 . Gli emittenti che costituiscono grandi imprese con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e gli emittenti che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l'esercizio devono comunicare nel 2025 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2024 o in data successiva. Gli altri emittenti che costituiscono grandi imprese e gli altri emittenti che costituiscono imprese madri di un grande gruppo devono comunicare nel 2026 le informazioni per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2025 o in data successiva. Gli emittenti che sono piccole e medie imprese (escluse le microimprese), enti piccoli e non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive devono comunicare nel 2027 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2026 o in data successiva. Alla luce delle iniziative in corso della Commissione volte a semplificare taluni obblighi esistenti in materia di rendicontazione di sostenibilità e a ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese, fornire chiarezza giuridica ed evitare che gli emittenti attualmente tenuti a comunicare informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2025 o in data successiva e il 1º gennaio 2026 o in data successiva debbano sostenere costi inutili ed evitabili, gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tali emittenti dovrebbero essere rinviati di due anni in entrambi i casi.

(5)La data entro la quale gli Stati membri devono applicare la direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbe essere rinviata di un anno per il primo gruppo di società soggette a tale direttiva, al fine di dar loro più tempo per prepararsi all'applicazione delle prescrizioni pertinenti e la possibilità di tenere conto degli orientamenti che la Commissione deve emanare sulle modalità pratiche di adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza.

(6)Inoltre, alla luce della proposta legislativa parallela volta a semplificare il quadro in materia di sostenibilità e a ridurre gli oneri per le imprese, il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1760 da parte degli Stati membri dovrebbe essere prorogato di un anno per tenere conto di possibili ritardi nei lavori di recepimento in corso dovuti a eventuali modifiche di tale direttiva.

(7)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760.

(9)In ragione dell'urgenza e per garantire quanto prima certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 è così modificato:

(1)il primo comma è così modificato:

(a)alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva:";

(b)alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2028 o in data successiva:";

(2)il terzo comma è così modificato:

(a)alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva:";

(b)alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2028 o in data successiva:".

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2024/1760

All'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

"Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 26 luglio 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni: 

(a)dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data;

(b)dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell'Unione nell'esercizio antecedente all'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2029 o successivamente a tale data;

(c)dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all'articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1º gennaio 2030 o successivamente a tale data.".

Articolo 3

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità    

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

1.2.Settore/settori interessati 

Unione dei mercati dei capitali, Unione del risparmio e degli investimenti, Green Deal europeo, strategia per la finanza sostenibile, diritto societario e governo societario.

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Gli obiettivi generali perseguiti dalla presente proposta legislativa sono la semplificazione e la riduzione di alcuni elementi delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 al fine di alleggerire l'onere di rendicontazione per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi.

Riducendo gli oneri amministrativi associati agli obblighi di rendicontazione e i costi di conformità della rendicontazione di sostenibilità derivanti dalla legislazione di cui sopra, la presente proposta intende rafforzare la proporzionalità del quadro e la competitività delle imprese europee, mantenendo fermi nel contempo gli obiettivi del Green Deal europeo.

1.3.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva (UE) 2022/2464 incluse nella presente proposta mirano a conseguire i risultati seguenti:

rinviare di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le società incluse nelle fasi 2 e 3.

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte della direttiva (UE) 2024/1760 incluse nella presente proposta mirano a conseguire i risultati seguenti:

rinviare di un anno il termine di recepimento e l'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per le società incluse nella fase 1.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I risultati e l'impatto attesi delle modifiche proposte consistono in una semplificazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, di conseguenza, nella riduzione degli oneri amministrativi per le imprese a tale riguardo, mantenendo fermi nel contempo gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Le modifiche proposte dovrebbero inoltre comportare notevoli risparmi sui costi per l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione.

Le modifiche della direttiva (UE) 2024/1760 incluse nella presente proposta dovrebbero alleggerire l'onere di conformità a carico delle società, in quanto queste avranno più tempo per prepararsi al fine di conformarsi e per adeguare le proprie politiche, i propri processi e le proprie procedure, tenendo conto anche degli orientamenti che saranno pubblicati dalla Commissione, grazie ai quali potranno basarsi sulle migliori pratiche e ridurre la propria dipendenza dai servizi di assistenza legale e di consulenza.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

La CSRD è stata applicata da una prima serie di imprese che sono tenute a pubblicare le prime dichiarazioni di sostenibilità principalmente nel primo semestre del 2025. Non è stato pertanto possibile effettuare una valutazione ex post o un vaglio di adeguatezza dell'uno o dell'altro atto legislativo.

Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione esaminerà la possibilità di organizzare scambi, sotto diverse forme, con i portatori di interessi, nonché consultazioni periodiche degli utenti che utilizzano le informazioni sulla sostenibilità e delle imprese che le comunicano, in funzione della disponibilità di risorse finanziarie. L'articolo 6 CSRD impone alla Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della direttiva entro aprile 2029.

Nella presente proposta la Commissione si impegna inoltre a rivedere la prima serie di ESRS. A norma della direttiva 2013/34/UE la Commissione è tenuta a riesaminare tali principi di rendicontazione di sostenibilità, compresi i principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese, almeno ogni tre anni per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresa l'elaborazione di principi internazionali.

Saranno oggetto di valutazione periodica anche l'attuazione della CSDDD modificata e la sua efficacia nel conseguire gli obiettivi che essa persegue, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi, conformemente all'articolo 36 di tale direttiva.

Per monitorare i progressi di tali proposte saranno utilizzati una serie di indicatori, quali l'efficacia e la tempestività delle azioni proposte, l'efficienza dei processi di raccolta e trattamento dei dati conformemente agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e l'obiettivo di limitare gli oneri amministrativi ed evitare obblighi di rendicontazione superflui o la loro duplicazione.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 26 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Con la presente proposta la Commissione propone una direttiva che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. Una volta che i colegislatori avranno raggiunto un accordo sul contenuto della proposta, gli Stati membri disporranno di un certo periodo di tempo per recepire nel diritto nazionale le modifiche introdotte dalla presente direttiva per quanto riguarda il rinvio della data a decorrere dalla quale determinati gruppi di società devono applicare le direttive oggetto della proposta. Ai sensi della presente proposta, il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2025. La presente proposta mira inoltre a ritardare di un anno il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1760. Di conseguenza, gli Stati membri sarebbero tenuti a recepire la CSDDD entro e non oltre il 26 luglio 2027.

Con la presente proposta la Commissione propone di modificare una serie di disposizioni delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. La Commissione propone inoltre di rivedere il regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione (principi europei di rendicontazione di sostenibilità). La Commissione adotterà l'atto delegato riveduto relativo agli ESRS in tempo utile per consentire alle imprese della seconda fase, che sarebbero tenute ad iniziare la rendicontazione ai sensi della CSRD nel 2028 per l'esercizio finanziario 2027, di applicare i principi rivisti.

Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione esaminerà la possibilità di organizzare scambi, sotto diverse forme, con i portatori di interessi, nonché consultazioni periodiche degli utenti che utilizzano le informazioni sulla sostenibilità e delle imprese che le comunicano, in funzione della disponibilità di risorse finanziarie. L'articolo 6 CSRD impone alla Commissione di presentare una relazione sull'attuazione della direttiva entro aprile 2029. Saranno oggetto di valutazione periodica anche l'attuazione della CSDDD modificata e la sua efficacia nel conseguire gli obiettivi che essa persegue, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi, conformemente all'articolo 36 di tale direttiva. La presente proposta non richiede un piano di attuazione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La direttiva contabile, modificata dalla CSRD, disciplina già la comunicazione di informazioni sulla sostenibilità nell'UE. Norme comuni concernenti l'informativa sulla sostenibilità e la sua certificazione assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite nei vari Stati membri. Differenze significative negli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della sua conformità tra gli Stati membri creerebbero costi e complessità aggiuntivi per le imprese che operano a livello transfrontaliero, il che sarebbe dannoso per il mercato unico. Gli Stati membri non sono in grado di modificare la legislazione vigente dell'UE per ridurre gli oneri a carico delle imprese agendo singolarmente.

Analogamente, la CSDDD stabilisce già un quadro normativo armonizzato per il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e contempla anche alcune imprese di paesi terzi attive nel mercato dell'UE, garantendo parità di condizioni in questo settore strategico.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/D

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/D

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/D

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

N/D

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Gli obblighi di comunicazione introdotti dalla direttiva 2013/34/UE impongono alle imprese di raccogliere e comunicare dati relativi ai loro impatti, rischi e opportunità per quanto riguarda le questioni di sostenibilità rilevanti. Questo compito implica l'individuazione, la raccolta, il trattamento, la verifica e la pubblicazione di dati significativi. Al fine di raccogliere i dati pertinenti, le imprese spesso utilizzano piattaforme di raccolta e condivisione dei dati digitali. Inoltre, al fine di conservare e trattare i dati ai fini della rendicontazione di sostenibilità, le società utilizzano spesso anche strumenti digitali di gestione dei dati.

Gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità si aspettano sempre più che le informazioni siano accessibili, comparabili e disponibili in formati digitali leggibili da un dispositivo automatico. Gli Stati membri devono poter esigere che le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità della direttiva 2013/34/UE mettano gratuitamente a disposizione del pubblico sui loro siti web le relazioni sulla gestione. La digitalizzazione offre l'opportunità di utilizzare le informazioni in maniera più efficiente e ha la potenzialità di ridurre notevolmente i costi a carico degli utenti e delle imprese. La digitalizzazione consente inoltre di centralizzare i dati a livello dell'Unione e degli Stati membri in un formato aperto e accessibile che faciliti la lettura e consenta il confronto dei dati. Tali prescrizioni integrano inoltre la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP) per le informazioni societarie pubbliche.

Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di rilevanza digitale della direttiva, si veda di seguito.

La direttiva 2013/34/UE impone alle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità di redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (regolamento delegato ESEF). Essa impone inoltre a tali imprese di marcare la loro informativa sulla sostenibilità, comprese le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente alla tassonomia digitale che la Commissione deve adottare mediante una modifica del regolamento delegato ESEF.

Una tassonomia digitale per i principi di rendicontazione di sostenibilità dell'Unione consentirà di effettuare la taggatura della rendicontazione di sostenibilità e la renderà leggibile da un dispositivo automatico. Finché la tassonomia digitale non sarà adottata le imprese non sono tenute a marcare le loro dichiarazioni sulla sostenibilità. Considerando che la dichiarazione sulla sostenibilità potrà essere letta da un dispositivo automatico solo quando sarà inclusa in un documento XHTML e marcata, in attesa dell'adozione di tale tassonomia le imprese non sono

tenute a redigere la relazione sulla gestione in formato XHTML.

I portatori di interessi interessati da tali obblighi comprendono le imprese tenute a redigere e pubblicare una dichiarazione sulla sostenibilità che è stata taggata digitalmente e fornita in formato XHTML, nonché i prestatori di servizi di attestazione della conformità che devono verificare che la dichiarazione sulla sostenibilità soddisfi i requisiti necessari.

La presente proposta non modifica le norme vigenti in materia di marcatura digitale o formato digitale introdotte dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, che miglioreranno la comunicazione digitale e consentiranno l'uso dell'intelligenza artificiale nell'utilizzo delle informazioni comunicate dalle imprese.

Per quanto riguarda la CSDDD, gli strumenti e le tecnologie digitali potrebbero facilitare la raccolta e la valutazione dei dati, riducendone i costi. La presente proposta non modifica le disposizioni pertinenti della CSDDD.

4.2.Dati

Cfr. punto precedente.

4.3.Soluzioni digitali

Cfr. punto precedente.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

N/D

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Per facilitare l'agevole attuazione delle prescrizioni di rilevanza digitale di cui alla sezione 4.1, la Commissione partecipa a una serie di iniziative.

Contestualmente all'elaborazione di principi dell'Unione di rendicontazione di sostenibilità sarà innanzitutto necessario definire una tassonomia digitale che consenta di effettuare, conformemente a tali principi di rendicontazione di sostenibilità, la taggatura delle informazioni comunicate. La Commissione, previo parere tecnico dell'ESMA, adotterà una tassonomia digitale per la taggatura delle informazioni sulla sostenibilità mediante un atto delegato.

In secondo luogo, nel quadro del ciclo di discussione del 2025 "Technical Suppport Instrument", la Commissione intende avviare un progetto faro multinazionale dal titolo "Migliorare la rendicontazione di sostenibilità per le imprese". Tale iniziativa mira a rafforzare la capacità degli Stati membri di sostenere le imprese, in particolare le PMI, nell'attuazione della CSRD e degli obblighi di rendicontazione ai sensi della tassonomia dell'UE. Il sostegno nell'ambito della presente iniziativa terrà conto dell'evoluzione degli obblighi di rendicontazione e sarà pertinente anche per le PMI non quotate, che non sono soggette all'obbligo di rendicontazione ma che devono far fronte a crescenti richieste di informazioni sulla sostenibilità da parte dei loro partner finanziari e della catena del valore.

In terzo luogo, l'EFRAG ha avviato un forum per le PMI in cui riunisce i portatori di interessi pertinenti della comunità delle PMI per discutere dell'attuazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e del modo in cui le soluzioni e gli strumenti digitali possono essere utilizzati per facilitare alle PMI la rendicontazione di sostenibilità.

Per quanto riguarda la CSDDD, al fine di aiutare le imprese ad adempiere agli obblighi relativi al dovere di diligenza lungo la loro catena del valore, la direttiva incoraggia l'uso di strumenti e tecnologie digitali e impone alla Commissione di emanare orientamenti contenenti informazioni utili e riferimenti a risorse adeguate. La presente proposta non modifica le disposizioni pertinenti.

(1)    "The future of European competitiveness", settembre 2024.
(2)    Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, 8 novembre 2024.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione la semplificazione" (COM(2025) 47 final).
(5)    Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, CSRD).
(6)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (direttiva contabile). Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 (direttiva sulla trasparenza). Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (direttiva sulla revisione contabile). Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (regolamento sulla revisione contabile).
(7)    Comunicazione della Commissione, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final); comunicazione della Commissione, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).
(8)    Così come gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con più di 500 dipendenti, per quanto riguarda la rendicontazione consolidata di sostenibilità. Gli "enti di interesse pubblico" sono definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva contabile come imprese che sono: a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, b) enti creditizi, c) imprese di assicurazione o d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico. Le "grandi imprese" sono definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile come imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
(9)    Come pure le altre imprese madri di grandi gruppi, per quanto riguarda la rendicontazione consolidata di sostenibilità.
(10)    Anche gli enti creditizi piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive rientrano nella terza fase. Possono avvalersi della deroga di due anni solo se sono PMI quotate.
(11)    A norma dell'articolo 40 bis della direttiva contabile, come modificata dalla CSRD, un'impresa non stabilita nell'UE deve comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo se a) genera oltre 150 milioni di EUR nell'Unione e b) ha un'impresa figlia nell'UE soggetta agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla CSRD o una succursale nell'UE che genera oltre 40 milioni di EUR. In tal caso, l'obbligo giuridico di pubblicare la relazione incombe all'impresa figlia o alla succursale nell'UE.
(12)    Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023).
(13)    L'EFRAG era precedentemente denominato "Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria", ma la sua denominazione ufficiale è ora semplicemente EFRAG. Si tratta di un organismo privato multipartecipativo indipendente, in gran parte finanziato dall'UE.
(14)    Nell'ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato il carico di lavoro è notevolmente inferiore che nell'ambito di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Solitamente il soggetto a cui è stato conferito un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato formulerà le proprie conclusioni in forma negativa dichiarando di non avere rilevato elementi per poter concludere che sono presenti inesattezze rilevanti nell'oggetto della verifica; il soggetto a cui è stato conferito un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza formulerà invece le proprie conclusioni in forma positiva esprimendo un giudizio basato sulla valutazione dell'oggetto della verifica alla luce di criteri predefiniti.
(15)    Inoltre, per motivi di coerenza, all'articolo 40 bis della direttiva contabile la soglia dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre la quale un'impresa non stabilita nell'UE è soggetta agli obblighi di rendicontazione a livello di gruppo sarebbe portata da 150 milioni di EUR generati nell'Unione a 450 milioni di EUR. Sempre per motivi di coerenza, la soglia per la succursale nell'UE di cui all'articolo 40 bis è innalzata da 40 milioni di EUR a 50 milioni di EUR e la soglia per l'impresa figlia nell'UE è limitata alle grandi imprese quali definite nella direttiva contabile. Le soglie principali della CSDDD sono 1 000 dipendenti e 450 milioni di EUR di fatturato.
(16)    Come pure le imprese che non costituiscono enti di interesse pubblico e che sono imprese madri di grandi gruppi con più di 500 dipendenti e le imprese madri di grandi gruppi con meno di 500 dipendenti.
(17)    Dal 17 ottobre al 1º dicembre 2023 la Commissione ha raccolto i riscontri di 193 portatori di interessi su possibili misure di razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. Il maggior numero di riscontri è pervenuto da associazioni di imprese (84), imprese (35), autorità pubbliche (23) e organizzazioni non governative (18). In termini di copertura geografica, i portatori di interessi provenivano principalmente da Germania (53), Belgio (47), Francia (7), Lituania (8), Paesi Bassi (6), Italia (5) e Austria (4). I riscontri invitavano, tra l'altro, a sfruttare la digitalizzazione e flussi di dati più agevoli, a riutilizzare dati e principi, a mettere a disposizione orientamenti chiari e tempestivi e a eliminare sovrapposizioni e incoerenze nella legislazione.  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13990-Administrative-burden-rationalisation-of-reporting-requirements_it .
(18)    GU C […], […], pag. […].
(19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida  Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).
(20)    Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2464/oj ).
(21)    Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/
dir/2024/1760/oj).
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).
(24)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(25)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj ).
(26)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
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