Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024PC0561

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica

COM/2024/561 final

Bruxelles, 29.11.2024

COM(2024) 561 final

2024/0311(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è una modifica tecnica mirata della direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura 1 . L'ambito di applicazione e i relativi requisiti essenziali oggetto di tale direttiva sono già stati stabiliti con la direttiva 2004/22/CE 2 , di cui la direttiva relativa agli strumenti di misura è una rifusione. Sono dunque rimasti invariati per più di 20 anni. Ciò significa che la direttiva relativa agli strumenti di misura non ha ad oggetto nuovi strumenti di misura necessari per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo 3 . Ciò vale in particolare per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e i distributori di gas compresso (ad esempio idrogeno e gas naturale), oltre che per i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento. Inoltre, per quanto riguarda i contatori di energia elettrica e di gas, la direttiva relativa agli strumenti di misura non affronta la questione dell'importanza crescente della digitalizzazione (misurazione intelligente) o dell'uso di nuovi gas (come l'idrogeno o altri gas rinnovabili in alternativa a gas più tradizionali) per la fornitura domestica.

Di conseguenza, si prevede che l'assenza di requisiti armonizzati per determinate categorie di strumenti di misura porterà alla definizione di legislazioni nazionali divergenti e quindi a una frammentazione del mercato unico. Tale frammentazione comporterà costi più elevati per gli operatori economici e i consumatori. Potrebbe inoltre causare ritardi nella diffusione di tecnologie fondamentali per la duplice transizione verde e digitale dell'economia dell'Unione.

Inoltre alcuni requisiti essenziali della direttiva relativa agli strumenti di misura non sono più tecnologicamente neutri (ad esempio i requisiti di visualizzazione), il che impedisce il ricorso a soluzioni moderne e l'ottenimento di benefici in termini di convenienza per i consumatori e protezione degli stessi.

Alla luce di quanto precede e al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico, è necessaria una modifica tecnica mirata della direttiva relativa agli strumenti di misura.

La presente proposta prevede un aggiornamento limitato dell'ambito di applicazione della direttiva relativa agli strumenti di misura (che comprende nuovi requisiti essenziali a supporto di tale ampliamento) e un aggiornamento limitato di alcuni requisiti essenziali relativi ai contatori dell'energia elettrica e del gas.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta non pregiudica l'applicabilità della normativa dell'Unione agli strumenti di misura.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente iniziativa è coerente con la normativa vigente di armonizzazione dell'Unione, in particolare con il nuovo quadro legislativo, ed è ad essa complementare.

Questa proposta contribuirà ad accelerare la duplice transizione verde e digitale, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della nuova strategia industriale per l'Europa 4 .

Contribuirà inoltre all'attuazione efficace del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi 5 , che costituisce un prerequisito per la realizzazione di una mobilità pulita, e della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica 6 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In linea con il considerando 62 della direttiva relativa agli strumenti di misura, gli obiettivi di tale direttiva possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Regimi normativi divergenti negli Stati membri producono discrepanze nel mercato unico, generano costi e oneri amministrativi aggiuntivi e ostacolano la libera circolazione degli strumenti di misura.

L'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, ai distributori di gas compresso, ai contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento e ai contatori intelligenti, che ne garantisce la libera circolazione, può essere ottenuta unicamente a livello di Unione.

In assenza di un intervento dell'Unione il mercato unico resterà frammentato, per cui le normative nazionali che verranno adottate presenteranno requisiti divergenti per gli strumenti di misura nell'Unione.

L'instaurazione di un quadro normativo armonizzato per tali strumenti eviterebbe pertanto la formazione di regimi normativi diversi nell'Unione, migliorando il funzionamento del mercato unico.

   Proporzionalità

La proposta rispetta il principio della proporzionalità, in quanto si limita al necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, prevedendo requisiti armonizzati per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, oltre a requisiti più avanzati per i contatori intelligenti dell'energia elettrica e del gas.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché l'atto giuridico che deve essere modificato è una direttiva, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione sta effettuando una valutazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico 7 e della direttiva relativa agli strumenti di misura. Senza anticipare l'esito di tale valutazione, la presente proposta costituisce una modifica tecnica della direttiva relativa agli strumenti di misura, che intende adeguare al progresso tecnologico, non avendo questa ad oggetto determinati nuovi strumenti di misura e non essendo più tecnologicamente neutra.

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta è stata elaborata tenendo conto dell'operato dell'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale ("WELMEC"), che riunisce le autorità nazionali dell'UE e dell'EFTA responsabili della metrologia legale.

Gli Stati membri e altri portatori di interessi sono stati invitati a partecipare a una riunione speciale sul tema del gruppo di lavoro "Strumenti di misura" 8 svoltasi l'11 gennaio 2024 Sono stati invitati a contribuire ai lavori inviando commenti prima e dopo la riunione. Gli Stati membri e altri portatori di interessi sono stati invitati a partecipare anche a un'altra riunione speciale del gruppo di lavoro "Strumenti di misura", svoltasi il 12 settembre 2024 Sono stati invitati a contribuire alla presente proposta inviando commenti prima e dopo la riunione.

Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato sulla piattaforma "Di' la tua" 9 un invito a presentare contributi con il quale si invitavano le parti interessate a inviare contributi entro il 18 ottobre 2024. In risposta, la Commissione ha ricevuto 53 contributi:

5 da autorità pubbliche;

35 da imprese e associazioni di imprese;

13 da altri soggetti.

I contributi ricevuti hanno confermato le questioni precedentemente individuate dalla Commissione, vale a dire la necessità di aggiornare i requisiti essenziali a sostegno della diffusione dei contatori intelligenti, la necessità che l'allegato V della direttiva relativa agli strumenti di misura faccia esplicito riferimento alla corrente continua per tenere conto degli sviluppi tecnologici, la necessità di armonizzare i requisiti metrologici per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici a livello di UE e la richiesta di integrare le applicazioni di raffreddamento nell'allegato VI della direttiva relativa agli strumenti di misura. 

Valutazione d'impatto

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto, in quanto si tratta di una semplice modifica tecnica mirata della direttiva relativa agli strumenti di misura, che intende adeguare al progresso tecnologico.

L'articolo 47 della direttiva relativa agli strumenti di misura conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tale conferimento di potere è comunque limitato a modifiche puntuali degli allegati specifici relativi agli strumenti. La direttiva relativa agli strumenti di misura non prevede pertanto per la Commissione un conferimento di poteri tale da consentire alla Commissione di modificare in modo più generale gli allegati e l'ambito di applicazione della direttiva e di adattarla al progresso tecnologico.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta contribuirà alla riduzione dei costi di certificazione dei prodotti per i fabbricanti, comprese le PMI, che dovranno rispettare una sola legislazione armonizzata dell'UE anziché 27 diverse normative nazionali.

La riduzione dei costi di produzione andrà indirettamente a vantaggio dei consumatori.

Diritti fondamentali

La proposta è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non richiede lo stanziamento di ulteriori risorse dal bilancio dell'Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta non modifica le modalità di monitoraggio, valutazione e informazione previste dalla direttiva relativa agli strumenti di misura. In quanto tali, i meccanismi esistenti saranno utilizzati anche per gli strumenti aggiuntivi.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La presente proposta non richiede documenti esplicativi in relazione al suo recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta prevede:

·adeguamenti tecnici dell'allegato I della direttiva relativa agli strumenti di misura sui requisiti essenziali applicabili a tutti gli strumenti contemplati dalla direttiva. Gli adeguamenti di tale allegato riguarderanno unicamente gli strumenti di misura oggetto della presente modifica tecnica;

·adeguamenti tecnici dell'allegato IV della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, per tenere conto del maggiore utilizzo di nuovi gas e della diffusione dei contatori intelligenti;

·adeguamenti tecnici dell'allegato V della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori di energia elettrica attiva, per tenere conto degli sviluppi tecnologici e della diffusione dei contatori intelligenti;

·aggiunta di un nuovo allegato, il V bis, sulle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, al fine di includere requisiti essenziali armonizzati;

·adeguamenti tecnici dell'allegato VI della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori di energia termica allo scopo di includervi i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento;

·aggiunta di un nuovo allegato, il VII bis, sui distributori di gas compresso con requisiti essenziali armonizzati.

2024/0311 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Uno degli obiettivi della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 relativa agli strumenti di misura è garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'articolo 6 della direttiva 2014/32/UE dispone che gli strumenti di misura che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.

(2)L'ambito di applicazione e i relativi requisiti essenziali oggetto della direttiva 2014/32/UE sono già stati stabiliti con la direttiva 2004/22/CE 12 , di cui la direttiva 2014/32/UE è una rifusione. Sono dunque rimasti invariati per più di 20 anni. Nel frattempo sono comparsi sul mercato nuovi strumenti di misura che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE. È il caso, in particolare, delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e dei distributori di gas compresso, che forniscono un contributo importante per una mobilità pulita. La direttiva 2014/32/UE, inoltre, non contempla i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento. Inoltre, per quanto riguarda i contatori dell'energia elettrica e del gas, la direttiva 2014/32/UE non contempla l'uso dell'idrogeno e di altri gas che possono essere utilizzati come alternative ai gas più tradizionali, né consente di sfruttare appieno i contatori intelligenti che svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. È pertanto opportuno modificare l'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE e i requisiti essenziali stabiliti nei relativi allegati, al fine di tenere conto del progresso tecnologico.

(3)Gli allegati I, IV, V e VI della direttiva 2014/32/UE non sono più neutri dal punto di vista tecnologico, in quanto mancano di requisiti essenziali relativi a nuove tecnologie. Dato che garantiscono una maggiore tutela dei consumatori, è opportuno modificarli.

(4)È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2014/32/UE per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti del gas e dell'energia elettrica e dei nuovi strumenti di misura contemplati negli allegati specifici relativi ai nuovi strumenti.

(5)È opportuno modificare l'allegato IV della direttiva 2014/32/UE per tenere conto del crescente utilizzo dell'idrogeno e di altri gas che possono essere impiegati come alternative a gas più tradizionali, nonché della diffusione dei contatori intelligenti del gas.

(6)È opportuno modificare l'allegato V della direttiva 2014/32/UE per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti dell'energia elettrica.

(7)È opportuno inserire nella direttiva 2014/32/UE un nuovo allegato, il V bis, per rispondere alla necessità di requisiti essenziali armonizzati per quanto riguarda i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici.

(8)È opportuno modificare l'allegato VI della direttiva 2014/32/UE per includervi i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, al fine di evitare un'ulteriore certificazione di tali prodotti a livello nazionale.

(9)Il maggiore uso di gas compressi quali l'idrogeno e il gas naturale richiede l'inserimento di un nuovo allegato, il VII bis, nella direttiva 2014/32/UE, relativo ai sistemi di misura per i distributori di gas compresso.

(10)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire che gli strumenti di misura presenti sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione degli interessi oggetto della presente direttiva, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)Per consentire ai distributori di smaltire le scorte di strumenti di misura immessi sul mercato prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, è necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura che sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2014/32/UE prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

(12)Inoltre, al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti ai requisiti essenziali di cui agli allegati della presente direttiva, è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che consentano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura immessi sul mercato con certificati nazionali o per i quali era stato rilasciato un certificato a norma della direttiva 2014/32/UE prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, e che rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/32/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/32/UE è così modificata:

(1)all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti compresi tra il III e il XII ("allegati specifici degli strumenti") concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-003 bis), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-005 bis), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).";

(2)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

(3)l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;

(4)l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva;

(5)è inserito l'allegato V bis di cui all'allegato IV della presente direttiva;

(6)l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato V della presente direttiva;

(7)è inserito l'allegato VII bis di cui all'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 2

1.In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di strumenti di misura conformi alla direttiva 2014/32/UE nella versione in vigore al [OP: inserire la data corrispondente a 1 giorno prima dell'entrata in vigore della presente direttiva] e immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a [24 mesi] dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/32/UE, i certificati rilasciati a norma della direttiva 2014/32/UE e i certificati nazionali relativi a strumenti di misura che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e che sono stati immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] rimangono validi fino alla scadenza della loro validità, e in ogni caso non oltre il [OP: inserire la data corrispondente a 12 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 3

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [nota per l'OP: inserire la data esatta corrispondente a [12 mesi] dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [nota per l'OP: inserire la data esatta corrispondente a [24 mesi] dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/32/oj ).
(2)    Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/22/oj ).
(3)    COM(2019) 640 final.
(4)    COM(2020) 102 final e COM(2021) 350 final.
(5)    Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1804/oj ).
(6)    Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj ).
(7)    Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/31/oj ).
(8)    Gruppo di lavoro "Strumenti di misura" (E01349): https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=1349 .
(9)     Strumenti di misura - aggiornamento tecnico delle norme dell'UE (europa.eu) .
(10)    GU C , , pag. .
(11)    Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/32/oj ).
(12)    Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/22/oj ).
Top

Bruxelles, 29.11.2024

COM(2024) 561 final

ALLEGATI

della

proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica


ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2014/32/UE è così modificato:

(1)nella parte "DEFINIZIONI", alla settima riga della tabella, la definizione di "transazione commerciale di vendita diretta" è sostituita dalla seguente:

"Con "transazione commerciale di vendita diretta" si intende una transazione in cui

— il risultato della misurazione è la base su cui è determinato il prezzo da pagare; e

— almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla misurazione è un consumatore o qualsiasi altra parte che richieda un livello analogo di protezione; e

— tutte le parti della transazione accettano il risultato della misurazione nel momento in cui la misurazione è conclusa.";

(2)il punto 10.2 è sostituito dal seguente:

"10.2. L'indicazione del risultato deve essere chiara ed inequivocabile, protetta da cancellazioni accidentali e accompagnata dalle marcature e iscrizioni necessarie a informare l'utilizzatore del significato del risultato in questione. In condizioni d'uso normali deve essere possibile un'agevole lettura del risultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, a patto che non ingenerino confusione con le indicazioni metrologicamente controllate.";

(3)sono aggiunti i seguenti punti 10.6, 10.7 e 10.8:

"10.6. In deroga ai punti 10.1 e 10.5, per i contatori del gas e dell'energia elettrica, i sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici e i sistemi di misura per distributori di gas compresso si applicano le seguenti disposizioni:

gli strumenti di misura devono utilizzare una o più delle soluzioni tecniche seguenti per indicare i risultati della misurazione:

(a)essere dotati di un visualizzatore, di un dispositivo di lettura e/o di una stampante metrologicamente controllati e facilmente accessibili senza alcun ausilio per la visualizzazione dei dati;

(b)mostrare i dati su un visualizzatore a distanza accessibile senza alcun ausilio o su un dispositivo del consumatore o dell'utilizzatore finale.

I risultati visualizzati devono essere tracciabili fino allo strumento di misura sotto controllo metrologico. Le misure di sicurezza devono fornire prove di eventuali manomissioni.

Il risultato della misurazione mostrato dalla rispettiva soluzione tecnica deve costituire la base per la determinazione del prezzo da pagare, se del caso.

I dati possono essere messi a disposizione anche mediante un canale a distanza metrologicamente controllato.

10.7. In deroga al punto 10.4, per i sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici e i sistemi di misura per distributori di gas compresso, i dati della misurazione devono essere inseriti interamente in un dispositivo o in un sistema in modo che possano essere mostrati immediatamente al consumatore.

10.8. In deroga al punto 10.4, i sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici devono essere progettati in modo da indicare a tutte le parti della transazione il risultato della misurazione, una volta installati a tale scopo.".

ALLEGATO II

L'allegato IV della direttiva 2014/32/UE è così modificato:

(1)il titolo è sostituito dal seguente:

"CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE (MI-002)";

(2)il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione descritti nel presente allegato, destinati ad essere impiegati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente allegato.";

(3)nella parte "DEFINIZIONI", la tabella è così modificata:

(a)alla prima riga, la definizione di "Contatore del gas" è sostituita dalla seguente:

"Strumento per la misurazione, la memorizzazione e la visualizzazione della quantità di gas combustibile (in volume o massa) e/o di energia di tale gas che vi passa attraverso.";

(b)alla seconda riga, prima colonna, il termine "Dispositivo di conversione" è sostituito dal seguente:

"Dispositivo di conversione del volume";

(c)sono aggiunte le righe seguenti:

"Dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas

Strumento di misura associato per la determinazione del potere calorifico del gas che vi passa attraverso.

Dispositivo di conversione dell'energia

Dispositivo che calcola, integra e indica l'energia utilizzando la massa o il volume in condizioni di base e il potere calorifico superiore/lordo.

Potere calorifico superiore/lordo

Quantità di calore che sarebbe rilasciata dalla combustione completa con l'ossigeno di una determinata quantità di gas, in modo che la pressione, p1, alla quale avviene la reazione rimanga costante, e che tutti i prodotti della combustione tornino alla stessa temperatura specificata, t1, uguale a quella dei reagenti, tutti allo stato gassoso a eccezione dell'acqua, condensata allo stato liquido alla temperatura t1.";

(4)la parte I è così modificata:

(a)il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

"Il campo di portata del gas deve almeno soddisfare le seguenti condizioni:

Classe

Qmax/Qmin 

Qmax/Qt 

Qr/Qmax

1,5

≥ 150

≥ 10

1,2

1,0

≥ 10

≥ 5

1,2

Se un contatore del gas ha intervalli di portata multipli in funzione dell'applicazione del gas, tutti questi intervalli devono essere indicati sul contatore, accompagnati da una descrizione chiara dell'applicazione del gas.";

(b)la frase introduttiva del punto 3.1.1 è sostituita dalla seguente:

"L'effetto di un'interferenza elettromagnetica su un contatore del gas, un dispositivo di conversione o un dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas deve essere tale che:";

(c)al punto 6 è aggiunto il comma seguente:

"La quantità di energia deve essere indicata in joule o in wattora.";

(5)la parte II è così modificata:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"REQUISITI SPECIFICI

DISPOSITIVI DI CONVERSIONE";

(b)il primo comma e la frase introduttiva del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Un dispositivo di conversione costituisce una sottounità quando si affianca a uno strumento di misura con cui è compatibile.

Per i dispositivi di conversione si richiedono gli stessi requisiti essenziali previsti per i contatori del gas, se applicabili.";

(c)il punto 8 è così modificato:

(i)il titolo è sostituito dal seguente:

"Errore massimo tollerato per i dispositivi di conversione del volume";

(ii)la nota al punto 8 è sostituita dalla seguente:

"Nota

Non si tiene conto degli errori del contatore del gas e, se del caso, del dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas.

Il dispositivo di conversione non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.";

(6)è inserita la seguente parte II bis:

"PARTE II bis

REQUISITI SPECIFICI

DISPOSITIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL POTERE CALORIFICO DEL GAS

Un dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas può:

(a)essere installato localmente e inviare segnali direttamente al dispositivo di conversione dell'energia;

(b)non essere installato localmente ed essere considerato un trasduttore esterno.

Per i dispositivi per la determinazione del potere calorifico del gas si richiedono gli stessi requisiti essenziali previsti per i contatori del gas, se applicabili. Sono inoltre d'applicazione i seguenti requisiti:

9 bis.    Condizioni di base dei valori convertiti

Il fabbricante deve specificare quanto segue:

l'intervallo per la composizione chimica del gas;

le condizioni di base del potere calorifico e dei valori convertiti.

9 ter.    Errore massimo tollerato

Classe

0,5

1,0

Errore massimo tollerato

0,5 %

1 %

Il dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.

9 quater.    Effetti ammissibili dei disturbi

Il valore di variazione critico è il maggiore dei due valori seguenti:

un quinto della magnitudo dell'errore massimo tollerato per il potere calorifico;

due divisioni di scala del dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas.

9 quinquies.    Durabilità

Dopo l'esecuzione di una prova appropriata, che tenga conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, devono essere soddisfatti i due criteri seguenti:

la variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare la metà della magnitudo dell'errore massimo tollerato;

l'errore di indicazione dopo la prova di durabilità non deve superare l'errore massimo tollerato.

9 sexies.    Idoneità

Un dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas deve essere in grado di individuare i parametri che devono essere registrati per l'accuratezza della misurazione quando si trova a funzionare al di fuori degli intervalli operativi indicati dal fabbricante. In tale caso, il dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas deve registrare quanto segue:

(a)che il potere calorifico del gas non è rilevante;

(b)che il dispositivo per la determinazione del potere calorifico del gas si trova a funzionare al di fuori dell'intervallo operativo.

9 septies.    Unità di misura

Il potere calorifico deve essere indicato in joule e/o in wattora per unità di massa o di volume alle condizioni di base.".

ALLEGATO III

L'allegato V della direttiva 2014/32/UE è così modificato:

(1)nella parte "DEFINIZIONI", la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Un contatore di energia elettrica attiva è uno strumento che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuito o trasferita tra circuiti.";

(2)nella parte "DEFINIZIONI", le ultime tre righe della tabella sono sostituite dalle seguenti:

"f

=

frequenza della tensione elettrica fornita al contatore, per i contatori di energia elettrica a corrente alternata ("CA");

fn

=

frequenza di riferimento specificata, per i contatori di energia elettrica a CA;

PF

=

fattore di potenza = cosφ = coseno dello sfasamento φ tra I e U, per i contatori di energia elettrica a CA.";

(3)al punto 2, gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

"Gli intervalli operativi entro i quali il contatore deve soddisfare i requisiti per l'errore massimo tollerato sono indicati nella tabella 2.

Per i contatori di energia elettrica a CA, la tensione elettrica, la frequenza e gli intervalli di fattore di potenza devono essere:

;

;

.

Per i contatori di energia elettrica a corrente continua ("CC"), l'intervallo di tensione deve essere compreso tra la tensione di uscita minima e quella massima.";

(4)al punto 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando il contatore funziona in condizioni di funzionamento nominali, gli errori in percentuale non devono superare i limiti indicati nella tabella 2.";

(5)alla terza riga, quinta colonna, della tabella 2, il testo "– 40 °C … – 25 °C oppure + 55 °C … + 70 °C" è sostituito dal seguente:

"inferiori a – 25 °C o superiori a + 55 °C";

(6)al punto 4.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il contatore deve essere conforme all'ambiente elettromagnetico E2 per i contatori di energia elettrica a corrente alternata e E1 per i contatori di energia elettrica a corrente continua, oltre che ai requisiti supplementari di cui ai punti 4.2. e 4.3.

L'ambiente elettromagnetico e gli effetti tollerati rispecchiano una situazione in cui si registrano disturbi che non devono influenzare l'accuratezza oltre i valori critici di variazione e disturbi passeggeri, che possono causare un deterioramento temporaneo o una perdita temporanea di funzioni o prestazioni, ma da cui il contatore deve riprendersi, e non devono influenzare l'accuratezza oltre i valori critici di variazione.";

(7)il punto 4.2 è così modificato:

(a)alla quinta riga, prima colonna, della tabella 3, il testo "Contenuti armonici nei circuiti elettrici (2)" è sostituito dal seguente:

"Contenuti armonici nei circuiti elettrici (2), per i contatori di energia elettrica a corrente alternata ("CA")";

(b)alla sesta riga, prima colonna, della tabella 3, il testo "Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico (2)" è sostituito dal seguente:

"Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico (2), per i contatori di energia elettrica a corrente alternata ("CA")";

(8)i punti 5.4 e 5.5 sono sostituiti dai seguenti:

"5.4.     Funzionamento senza carico

Quando la tensione è applicata senza che nel circuito elettrico circoli la corrente, il contatore non deve registrare energia.

5.5.    Avvio

Il contatore deve iniziare e continuare a registrare a un tasso di variazione dell'energia pari al prodotto della tensione minima in condizioni di funzionamento nominali e Ist.".

ALLEGATO IV

"ALLEGATO V bis

SISTEMI DI MISURA PER APPARECCHIATURE DI ALIMENTAZIONE DI VEICOLI ELETTRICI (MI-003 bis)

Ai sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici destinati a uso residenziale, commerciale e industriale leggero si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente allegato.

DEFINIZIONI

Per sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici si intende un sistema che comprende tutte le funzioni metrologiche relative al trasferimento (in entrambi i sensi), in corrispondenza di un determinato punto di trasferimento, dell'energia elettrica tra l'apparecchiatura di alimentazione (come stazioni di ricarica) e i veicoli elettrici.

In deroga all'allegato I, tuttavia, questi sistemi di misura non devono essere considerati strumenti di misura di servizi.

I sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici possono disporre anche di una propria metrologia di base fornita da un contatore omologato separatamente sottoposto a prova per la verifica della conformità a uno standard di misura riconosciuto con requisiti uguali o più rigorosi.

I

=

corrente elettrica che circola nel sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici in corrispondenza del punto di trasferimento;

Ist

=

valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del quale il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici registra energia elettrica a fattore di potenza unitario (sistemi di misura polifase a carico equilibrato);

Imin

=

valore di I al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti massimi tollerabili (contatori polifase a carico equilibrato);

Itr

=

valore di I al di sopra del quale l'errore si mantiene entro i limiti minimi tollerabili corrispondenti all'indice della classe del sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici;

Imax

=

valore massimo di I per cui l'errore rimane entro i limiti massimi tollerabili;

U

=

per la corrente alternata, valore quadratico medio (RMS) della tensione elettrica fornita al sistema o dal sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici in corrispondenza del punto di trasferimento;

per la corrente continua, valore della tensione elettrica fornita al sistema o dal sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici in corrispondenza del punto di trasferimento;

Un

=

tensione dell'energia elettrica di riferimento specificata;

f

=

frequenza della tensione elettrica fornita al sistema o dal sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici, per i sistemi di misura a corrente alternata;

fn

=

frequenza di riferimento specificata, per i sistemi di misura a corrente alternata;

PF

=

fattore di potenza = cosφ = coseno dello sfasamento φ tra I e U, per i sistemi di misura a corrente alternata;

ondulazione

=

escursione picco-picco rispetto al segnale di tensione nominale espresso in percentuale del valore di riferimento, per i sistemi di misura a corrente continua;

armonica

=

parte di un segnale di frequenza corrispondente a un multiplo intero della frequenza fondamentale della potenza assorbita dal sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici; con la frequenza fondamentale che è generalmente la frequenza nominale, fnom, per i sistemi di misura a corrente alternata;

d

=

fattore di distorsione, che consiste nel rapporto tra il valore RMS del contenuto armonico (ottenuto sottraendo da una grandezza alternativa non sinusoidale il termine fondamentale) e il valore RMS del termine fondamentale, ed è pari alla distorsione armonica totale in riferimento al termine fondamentale (denominatore);

MMQ

=

quantità minima misurata di energia erogata in una transazione per la quale il fabbricante specifica che il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici rispetterà l'errore massimo tollerato della relativa classe di accuratezza;

punto di trasferimento

=

punto di collegamento del veicolo elettrico all'apparecchiatura di alimentazione (ossia la stazione di ricarica per veicoli elettrici).

REQUISITI SPECIFICI

1.    Accuratezza

Il fabbricante deve specificare l'indice di classe del sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici. Gli indici di classe sono così definiti: classe A, classe B e classe C.

L'accuratezza deve essere determinata in corrispondenza del punto di trasferimento.

Se l'energia scambiata in corrispondenza del punto di trasferimento è in forma di corrente continua, allora il misurando sarà energia a corrente continua; se l'energia scambiata in corrispondenza del punto di trasferimento è in forma di corrente alternata, allora il misurando sarà energia a corrente alternata.

2.    Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali del sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici, in particolare i valori di fn, Un, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili a tale sistema.

Per i valori prescelti, il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici deve soddisfare le condizioni della tabella 1:

   Tabella 1

 

CA

CA

CC

CC

Imin

Itr

Imax

La tensione elettrica, la frequenza e gli intervalli di fattore di potenza entro i quali il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici deve soddisfare i requisiti per quanto riguarda l'errore massimo tollerato sono riportati nella tabella 2.

Per i sistemi di misura a corrente alternata vale quanto segue:

l'intervallo di tensione deve essere: ;

l'intervallo di frequenza deve essere: ;

l'intervallo del fattore di potenza deve essere: ;

il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici deve funzionare correttamente quando la distorsione della tensione di alimentazione è inferiore al 10 % e la distorsione della corrente di carico è inferiore al 3 % per tutti gli indici delle armoniche;

l'intervallo MMQ deve essere: .

Per i sistemi di misura a corrente continua vale quanto segue:

l'intervallo di tensione deve essere compreso tra la tensione di uscita minima e quella massima;

mentre il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici deve misurare soltanto l'energia con frequenze fino a 2 kHz, l'ondulazione prodotta all'uscita del sistema non deve superare:

1,5 A al di sotto di 10 Hz, 6 A al di sotto di 5 kHz e 9 A al di sotto di 150 kHz alla potenza nominale massima e alla corrente nominale massima o quando la tensione e la corrente di uscita corrispondono all'ondulazione massima della corrente; e

± 5 V in funzionamento normale per la tensione, mentre il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici deve misurare soltanto l'energia con frequenze fino a 2 kHz;

l'intervallo MMQ deve essere: .

3.    Errori massimi tollerati di base

Allorché il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici funziona in condizioni di funzionamento nominali, gli errori in percentuale non devono superare i limiti indicati nella tabella 2 per l'indice di classe specificato.

Tabella 2

Errori massimi tollerati di base in percentuale a condizioni di funzionamento nominali e livelli di corrente di carico definito

Corrente

Fattore di potenza

A (2 %)

B (1 %)

C (0,5 %)

Ist ≤ I < Imin

> 0,9

± 25

± 15

± 10

Imin ≤ I < Itr

> 0,9

± 2,5

± 1,5

± 1

Itr ≤ I < Imax

> 0,9

± 2

± 1

± 0,5

Il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici non deve sfruttare gli errori massimi tollerati di base o favorire sistematicamente una parte.

4.    Requisiti di funzionamento

Un sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici che applica correzioni per compensare la perdita di energia indotta da parti comprendenti un cavo e un connettore montati tra la posizione in cui è misurata l'energia e il punto di trasferimento deve:

(a)garantire che tali parti non siano sostituibili e che siano protette da un sigillo hardware adeguato;

(b)se tali parti possono essere sostituite con il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici sigillato, assicurarsi che:

siano indicate come sostituibili nel certificato di omologazione;

rechino informazioni sulle caratteristiche del cavo e/o un'identificazione univoca;

siano sigillate a parte con un sigillo dell'installatore.

5.    Effetti ammissibili

5.1.    Generalità

Il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici deve essere progettato e prodotto in modo tale che, quando è esposto a disturbi, non si verifichino guasti critici.

Qualora vi sia un alto rischio di fulmini o prevalgano reti aeree di fornitura dell'elettricità, si deve provvedere alla protezione delle caratteristiche metrologiche del sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici.

5.2.    Effetto dei disturbi

In caso di disturbi, i dati giuridicamente rilevanti devono essere corretti oppure la variazione delle misurazioni di accuratezza non deve superare un errore massimo tollerato di base pari a 1,0, anche qualora il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici sembrasse funzionare correttamente. La cessazione del funzionamento non è un guasto critico. Se un disturbo interrompe una transazione, deve verificarsi uno degli scenari seguenti:

(a)la transazione è annullata;

(b)la transazione è completata correttamente quando il disturbo è rimosso.

5.3.    Effetto delle grandezze di influenza

Quando la corrente di carico è mantenuta costante in un punto all'interno dell'intervallo operativo nominale con il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici altrimenti funzionante alle condizioni di riferimento, e quando una singola grandezza di influenza varia dal suo valore in condizioni di riferimento ai valori estremi definiti nelle tabelle 3 e 4, la variazione dell'errore deve essere tale che l'errore percentuale aggiuntivo non si collochi al di fuori dei valori di variazione dell'errore indicati nella tabella 4. Il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici deve continuare a funzionare al termine di ciascuna di queste prove.

Tabella 3

Grandezza di influenza

Corrente

Limiti per il coefficiente di

temperatura (%/K) per le apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici di

classe

Tipo di corrente

A (2 %)

B (1 %)

C (0,5 %)

Coefficiente di temperatura, c, in qualsiasi intervallo della fascia di temperatura, non inferiore a 15 K e non superiore a 23 K (i)

Itr ≤ I ≤ Imax

± 0,1

± 0,05

± 0,03

CA e CC

Tabella 4

Grandezza di influenza

Valore

Corrente

Variazione di errore massimo ammissibile (%) per il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici della classe

Tipo di corrente

A (2 %)

B (1 %)

C (0,5 %)

Sostanze autoriscaldanti

Corrente continua a Imax

Imax

± 1

± 0,5

± 0,25

CA e CC

Disturbi condotti, bassa frequenza

2 kHz – 150 kHz

Itr ≤ I ≤ Imax

± 3

± 2

± 2

CA e CC

Induzione magnetica continua (CC) di origine esterna

200 mT a 30 mm dalla superficie del nucleo magnetico

Itr ≤ I ≤ Imax

± 3

± 1,5

± 0,75

CA e CC

Campo magnetico (CA, frequenza industriale) di origine esterna (ii)

400 A/m

Itr ≤ I ≤ Imax

± 2,5

± 1,3

± 0,5

CA e CC

Campi elettromagnetici irradiati, RF

f = 80 MHz – 6000 MHz, intensità di campo ≤ 10 V/m

Itr ≤ I ≤ Imax

± 3

± 2

± 1

CA e CC

Disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza (ii)

f = 0,15 MHz – 80 MHz, ampiezza ≤ 10 V

Itr ≤ I ≤ Imax

± 3

± 2

± 1

CA e CC

Funzionamento dei dispositivi accessori

Dispositivi accessori funzionanti con I = Itr e Imax

Itr ≤ I ≤ Imax

± 0,7

± 0,3

± 0,15

CA e CC

Variazione di tensione (ii)

Da 0,9 × Un a 1,1 × Un massima

Itr ≤ I ≤ Imax

± 1

± 0,7

± 0,2

CA

Variazione di frequenza di rete (ii)

Ogni fn ± 2 %

Itr ≤ I ≤ Imax

± 0,8

± 0,5

± 0,2

CA

Armoniche nei circuiti di tensione ed elettrici (ii)

d < 5 % I

d < 10 % U

Itr ≤ I ≤ Imax

± 1

± 0,6

± 0,3

CA

Sequenza di fase invertita (solo trifase a corrente alternata) (ii)

Due fasi intercambiate

Itr ≤ I ≤ Imax

± 1,5

± 1,5

± 0,1

CA

Note relative alla tabella:

i) nel caso dei sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici dotati di contatore omologato separatamente, la prova della temperatura può limitarsi alla verifica del corretto funzionamento alle temperature estreme previste per il contenitore del sistema;

ii) non necessario ai fini della misurazione dei sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici dotati di contatore omologato separatamente se le specifiche di omologazione equivalgono a quelle della classe di accuratezza indicata dal fabbricante o le superano.

6.    Unità di misura

L'energia elettrica misurata deve essere indicata in chilowattora o in megawattora.

7.    Lo Stato membro deve fare in modo che l'uso previsto determini le condizioni pratiche operative previste e prevedibili, vale a dire le condizioni di funzionamento nominali, in modo che il sistema di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici sia adatto all'uso cui è destinato.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti:

B + F o B + D o H1.".

ALLEGATO V

L'allegato VI della direttiva 2014/32/UE è così modificato:

(1)la parte "DEFINIZIONI" è così modificata:

(a)il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un contatore di energia termica è uno strumento destinato a misurare l'energia termica che, in un circuito di scambio termico, è assorbita (raffreddamento) e/o rilasciata (riscaldamento) da un liquido denominato liquido di trasmissione dell'energia termica.";

(b)la quarta riga della tabella è sostituita dalla seguente:

"Δθ

=

la differenza di temperatura θin - θοut con Δθ > 0 per il riscaldamento e Δθ < 0 per il raffreddamento";

(2)il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

"1.1. Per la temperatura del liquido: θmax, θmin,

— per le differenze di temperatura: Δθmax, Δθmin, soggetti alle seguenti restrizioni:

con l'eccezione delle applicazioni di raffreddamento;

Δθmin è un numero intero compreso tra 1 K e 10 K";

(3)il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

"1.3. Per le portate del liquido: qs, qp, qi, dove i valori di qp e qi sono soggetti alla seguente restrizione: ".



ALLEGATO VI

"ALLEGATO VII bis

SISTEMI DI MISURA PER DISTRIBUTORI DI GAS COMPRESSO (MI-005 bis)

Ai sistemi di misura destinati alla misurazione continua e dinamica di quantità (massa o energia) di gas compresso si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di valutazione della conformità indicate nel presente allegato.

In deroga all'allegato I, tuttavia, questi sistemi di misura non devono essere considerati strumenti di misura di servizi.

DEFINIZIONI

Misuratore

Strumento per la misurazione continua, la memorizzazione e la visualizzazione, in condizioni di misura, della quantità di gas che passa attraverso il trasduttore di misurazione in un condotto chiuso a pieno carico.

Calcolatore

La parte del misuratore che riceve i segnali di uscita dai trasduttori di misurazione ed eventualmente da strumenti di misura associati e indica i risultati della misurazione.

Strumento di misura associato

Strumento collegato al calcolatore per misurare quantità caratteristiche del gas, allo scopo di effettuare una correzione e/o una conversione.

Dispositivo di conversione

La parte del calcolatore che, tenendo conto delle caratteristiche del gas, converte automaticamente la massa del gas nella quantità di energia erogata o ricevuta.

Sistema di misura

Sistema che include, oltre al misuratore stesso, un punto di trasferimento, tubazioni del gas e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione.

Distributore di gas compresso ("GC")

Sistema di misura per il rifornimento con carburante gassoso compresso di veicoli stradali, motori ferroviari, imbarcazioni, navi e aeromobili.

Punto di trasferimento

Luogo fisico presso il quale il gas, per definizione, è erogato o ricevuto.

Sistema self-service

Sistema che consente ai clienti di fare uso di un sistema di misura per approvvigionarsi di gas per il proprio uso personale.

Dispositivo self-service

Dispositivo specifico facente parte di un sistema self-service che consente a uno o più sistemi di misura di funzionare nel sistema self-service.

Quantità minima misurata ("QMM")

La più piccola quantità di gas per la quale la misurazione è accettabile dal punto di vista metrologico per il sistema di misura.

Indicazione diretta

L'indicazione in massa o energia corrispondente alla misura che il misuratore è fisicamente in grado di misurare.

Nota:

l'indicazione diretta può essere convertita nell'indicazione di un'altra quantità mediante l'uso di un dispositivo di conversione.

Interrompibile

Un sistema di misura è considerato interrompibile quando il flusso di gas può essere arrestato facilmente e con rapidità.

Non interrompibile

Un sistema di misura è considerato non interrompibile quando il flusso di gas non può essere arrestato facilmente e con rapidità.

Campo di portata

Il campo tra la portata minima (Qmin) e la portata massima (Qmax).

REQUISITI SPECIFICI

1.    Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, in particolare:

1.1.    Il campo di portata

Il campo di portata deve rispettare le seguenti condizioni:

(a)il campo di portata di uno strumento di misura deve rientrare nel campo di portata di ciascuno dei suoi elementi, in particolare del misuratore;

(b)per i distributori di gas compresso, il rapporto tra portata minima e massima non deve essere inferiore a 10.

1.2.    Le proprietà del gas che lo strumento deve misurare precisando il nome, il tipo o le seguenti caratteristiche peculiari del gas in questione, ad esempio:

(a)intervallo di temperatura;

(b)intervallo di pressione;

(c)potere calorifico del gas;

(d)natura e caratteristiche del gas da misurare.

1.3.    Il valore nominale della tensione di alimentazione in corrente alternata e/o limiti della tensione di alimentazione in corrente continua.

2.    Classificazione dell'accuratezza ed errori massimi tollerati

2.1.    L'errore massimo tollerato per l'indicazione dei quantitativi misurati o convertiti trasferiti presso il punto di trasferimento è indicato nella tabella 1.

Tabella 1

Tipo di sistema di misura dei gas compressi

Classe di accuratezza

(errore massimo tollerato

[% del valore misurato])

Sistemi di misura dell'idrogeno compresso

2

Altri sistemi di misura dei gas compressi

1,5

L'errore massimo tollerato per la quantità minima misurata è pari al doppio del valore indicato nella tabella 1.

2.2.    La quantità minima misurata di un sistema di misura deve avere la forma 1 × 10n, 2 × 10n, oppure 5 × 10n unità di massa o di energia autorizzate, con n numero intero positivo o negativo, o zero.

La quantità minima misurata deve soddisfare le condizioni d'uso del sistema di misura; tranne in casi eccezionali, il sistema di misura non deve essere utilizzato per misurare quantità inferiori alla quantità minima.

2.3.    Il sistema di misura non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.

3.    Effetto massimo tollerato dei disturbi

3.1.    L'effetto di un'interferenza elettromagnetica in un sistema di misura deve essere uno tra quelli qui di seguito elencati:

(a)la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione critico di cui al punto 3.2;

(b)l'indicazione del risultato della misurazione mostra una variazione momentanea che non può essere interpretata, memorizzata o trasmessa come risultato della misurazione; inoltre, nel caso dei sistemi interrompibili, ciò può significare anche l'impossibilità di effettuare misurazioni;

(c)la variazione del risultato della misurazione è superiore al valore di variazione critico di cui al punto 3.2, nel qual caso il sistema di misura deve consentire di recuperare il risultato della misurazione immediatamente precedente il verificarsi del valore di variazione critico e di interrompere il flusso.

3.2.    Il valore di variazione critico è il maggiore dei seguenti valori:

— un decimo dell'errore massimo tollerato;

— tre volte la quantità minima misurata divisa per 100; in caso di interruzione dell'energia elettrica erogata dalla fonte principale, il valore di variazione critico deve essere aumentato di un valore pari al 5 % della quantità minima misurata.

4.    Durabilità

Per i sistemi dotati di misuratori con parti mobili, dopo che è stata eseguita una prova adeguata tenendo conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante, deve essere soddisfatto il seguente criterio:

la variazione del risultato della misurazione dopo la prova di durabilità rispetto al risultato della misurazione iniziale non deve superare i due quinti dell'errore massimo tollerato.

5.    Idoneità

5.1.    Per qualsiasi quantità misurata relativa alla stessa misurazione, le indicazioni e, se del caso, le stampe fornite da diversi dispositivi devono avere la stessa divisione di scala e i risultati non devono discostarsi l'uno dall'altro.

La divisione di scala dei sistemi di misura del gas compresso non deve essere superiore a 1,5 volte la quantità minima misurata divisa per 100.

5.2.    Non deve essere possibile deviare la quantità misurata in normali condizioni di utilizzo a meno che non sia subito individuabile.

5.3.    Durante la fase di avvio del sistema di misura del gas compresso non devono essere effettuate misurazioni.

5.4.    Strumenti destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta

5.4.1.    Gli strumenti di misura destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta devono essere provvisti di mezzi atti ad azzerare il visualizzatore.

Durante un'operazione di riempimento non deve essere possibile deviare il gas misurato a valle del misuratore.

5.4.2.    La visualizzazione della quantità su cui si basa la transazione deve essere permanente fino al momento in cui tutte le parti della transazione abbiano accettato il risultato della misurazione.

5.4.3.    I sistemi di misura destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta devono essere interrompibili.

5.4.4.    I sistemi di misura destinati alle transazioni commerciali di vendita diretta devono consentire la visualizzazione in unità di massa o di energia.

5.5.    Distributori di gas compresso

5.5.1.    Durante la misurazione non deve essere possibile azzerare i visualizzatori dei distributori di gas compresso.

5.5.2.    Non deve essere possibile avviare una nuova misurazione finché il visualizzatore non è stato azzerato.

5.5.3.     Nel caso in cui il sistema di misura sia dotato di un visualizzatore del prezzo, la differenza tra il prezzo indicato e il prezzo calcolato in funzione del prezzo unitario e della quantità indicata non deve essere superiore alla più piccola unità monetaria. Tuttavia non è necessario che tale differenza sia inferiore alla più piccola unità monetaria.

6.    Interruzione dell'alimentazione elettrica

I sistemi di misurazione devono essere dotati di un dispositivo di alimentazione elettrica d'emergenza atto a conservare l'integrità di tutte le funzioni di misurazione in caso di interruzione della fonte principale di alimentazione elettrica o di mezzi atti a memorizzare e a visualizzare i dati presenti per consentire la conclusione della transazione in corso, e di mezzi atti ad arrestare il flusso del gas nel momento in cui dovesse verificarsi un'interruzione dell'alimentazione elettrica erogata dalla fonte principale.

7.    Unità di misura

La quantità misurata deve essere indicata in grammi, chilogrammi, chilojoule, megajoule o chilowattora.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 tra le quali il fabbricante può scegliere sono le seguenti: B + F o B + D o H1 o G.".

Top