COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.11.2024
COM(2024) 531 final
2024/0301(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
{SWD(2024) 258 final}
RELAZIONE
CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La libera prestazione di servizi include il diritto dei prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro di prestare servizi in un altro Stato membro e quindi di distaccare temporaneamente propri lavoratori in tale Stato membro ai fini della prestazione dei servizi. Qualora distacchi propri lavoratori, il prestatore di servizi deve rispettare una serie di condizioni lavorative e occupazionali, come stabilito dalla direttiva 96/71/CE, nello Stato membro in cui ha luogo il distacco. Ciò per garantire la tutela minima dei lavoratori distaccati interessati. Gli Stati membri sono tenuti a collaborare strettamente e a prestarsi assistenza reciproca al fine di facilitare la verifica del rispetto di tali condizioni lavorative e occupazionali. Evitare oneri amministrativi inutili per i prestatori di servizi, tutelare i lavoratori distaccati e garantire un'effettiva vigilanza sono attività che dovrebbero procedere di pari passo con il funzionamento corretto del mercato interno e contribuire a quest'ultimo.
Come stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, per garantire l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE, gli Stati membri possono imporre soltanto gli obblighi amministrativi e le misure di controllo necessari a tal fine, a condizione che siano giustificati e proporzionati conformemente al diritto dell'Unione. In tale contesto, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione contenente le informazioni pertinenti necessarie al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro.
Nell'aggiornamento della nuova strategia industriale 2020, la Commissione ha annunciato che avrebbe collaborato con gli Stati membri all'elaborazione di un modulo comune, in formato elettronico, per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori. Tale attività non deve compromettere il quadro giuridico dell'UE vigente per il distacco dei lavoratori, né la tutela dei lavoratori da esso garantita. La partecipazione deve essere volontaria.
Nella sua comunicazione del marzo 2024 intitolata "Carenze di manodopera e di competenze nell'UE: un piano d'azione", la Commissione ha annunciato che avrebbe promosso l'attuazione diffusa di un modello comune del modulo elettronico per le dichiarazioni per i lavoratori distaccati, integrato dallo sviluppo di un portale digitale multilingue attraverso il quale le imprese avrebbero potuto presentare le dichiarazioni di distacco per gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale strumento. Questa iniziativa contribuirebbe alla riduzione degli oneri amministrativi.
L'annuncio ha fatto seguito ai timori espressi nella valutazione dell'attuazione della direttiva 2014/67/UE. Nella relazione sull'attuazione della direttiva 2014/67/UE, la Commissione ha concluso che potrebbero essere necessari miglioramenti in relazione ad alcuni aspetti che diversi portatori di interessi avevano portato alla sua attenzione. Tra questi la semplificazione dei sistemi di controllo amministrativo, ad esempio con l'introduzione di un sistema di dichiarazione unico a livello di UE.
La presente proposta mira a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità nazionali competenti agevolando da un lato la presentazione delle dichiarazioni di distacco ove necessario, in modo facilmente fruibile, a distanza e per via elettronica, e dall'altro la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE.
La proposta renderà più facile, per gli Stati membri, effettuare ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio, contribuendo alla tutela dei lavoratori distaccati.
Dal gennaio 2023 gli Stati membri forniscono consulenza alla Commissione nell'ambito del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori, con particolare riguardo per le informazioni necessarie per i controlli fattuali sul luogo di lavoro. Con la consulenza degli esperti degli Stati membri è stato messo a punto un possibile elenco comune di obblighi informativi per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori. Un gruppo iniziale di nove Stati membri ha dichiarato nel frattempo il proprio impegno a adeguare le informazioni da loro richieste ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio agli obblighi informativi di cui all'elenco comune degli obblighi informativi.
Un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI")
La proposta istituisce un'interfaccia pubblica elettronica multilingue (vale a dire un portale web sicuro per l'impiego di un formato elettronico comune che consenta il trasferimento automatico dei dati) connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituita dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("interfaccia pubblica"), per l'uso volontario da parte degli Stati membri che ricevono lavoratori distaccati ("Stato membro ospitante"). Tali Stati membri ospitanti possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri di utilizzare tale interfaccia per presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione dei lavoratori distaccati ("dichiarazione di distacco") per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. L'IMI è uno strumento elettronico multilingue che consente alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con i loro soggetti omologhi dell'UE. Un archivio presente nell'IMI consentirà alle autorità nazionali competenti di verificare i dettagli delle dichiarazioni di distacco presentate dai prestatori di servizi. L'uso dell'IMI consentirà di riutilizzare le soluzioni informatiche esistenti, contribuendo in tal modo a ridurre i costi una tantum dello sviluppo informatico.
I prestatori di servizi utilizzeranno l'interfaccia pubblica per presentare una dichiarazione di distacco alle autorità competenti nazionali dello Stato membro ospitante. A tale fine, l'interfaccia sarà dotata di un modulo standard. Tale modulo recherà le informazioni che possono essere necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Conterrà informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il contenuto specifico del modulo standard sarà stabilito in un atto di esecuzione. Si terrà conto della consulenza fornita dal gruppo di esperti degli Stati membri in merito alle informazioni che devono essere contenute nel modulo.
Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di stabilire il modulo standard e modificarlo successivamente. Qualora ritengano che nel modulo standard debbano essere aggiunte informazioni rilevanti, o che da esso debbano essere rimosse informazioni non rilevanti, nell'interfaccia pubblica o per l'uso di quest'ultima, gli Stati membri possono presentare alla Commissione delle proposte di modifica del modulo standard e di inclusione degli obblighi informativi che ritengono necessari, purché siano giustificate e proporzionate, ai fini dello svolgimento di controlli efficaci sul luogo di lavoro.
Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono rilevanti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non vengano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica. In tale caso dovrebbero informarne la Commissione. In caso di elementi derivanti da modifiche successive del modulo standard, tali Stati membri non dovrebbero pertanto adeguare la loro legislazione nazionale di conseguenza per includervi siffatti elementi.
La realizzazione di un'interfaccia pubblica con un modulo standard multilingue per la dichiarazione di distacco dei lavoratori e la messa a disposizione di tale interfaccia delle autorità nazionali competenti da parte della Commissione europea non pregiudicano la responsabilità di quest'ultima di sorvegliare l'attuazione e l'applicazione corrette del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), né i poteri conferitile dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), né l'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell'Unione.
Riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi
I portatori di interessi hanno sottolineato costantemente che l'obbligo e i requisiti relativi alla presentazione di una dichiarazione di distacco costituiscono un obbligo comunicativo notevole per le imprese nel mercato unico. Si tratta di uno degli ostacoli amministrativi più importanti alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.
La razionalizzazione degli obblighi comunicativi e della procedura per la presentazione delle dichiarazioni di distacco ridurrà notevolmente gli oneri amministrativi per le imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI), e faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri.
Un'interfaccia pubblica multilingue che utilizza un modulo standard consentirà alle imprese che distaccano lavoratori di presentare le loro dichiarazioni di distacco in un unico luogo e con la stessa serie di informazioni richieste in tutti gli Stati membri partecipanti, vale a dire gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica, nei quali vengono distaccati i lavoratori. Potranno presentare la dichiarazione di distacco nella propria lingua, superando così l'ostacolo linguistico che le imprese che distaccano lavoratori (prestatori di servizi) devono affrontare regolarmente quando dichiarano i distacchi nel sistema di dichiarazione dello Stato membro nel quale distaccano i lavoratori.
La presente proposta contribuisce all'impegno della Commissione di ridurre gli obblighi comunicativi derivanti dalla legislazione dell'UE. Nella sua comunicazione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030", la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca che gli obiettivi siano conseguiti mantenendo i costi al minimo. La Commissione si è pertanto impegnata a imprimere nuovo slancio alla razionalizzazione e alla semplificazione degli obblighi comunicativi, con l'obiettivo ultimo di ridurre gli oneri amministrativi associati del 25 %, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati. Con il pacchetto di aiuti per le PMI questa azione è stata ulteriormente approfondita ed è stato messo in evidenza come la realizzazione di un modulo elettronico per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori possa costituire un esempio di impiego di tecnologie digitali per ridurre gli oneri e aumentare la resilienza.
Tutela dei diritti dei lavoratori
La presentazione di dichiarazioni di distacco tramite l'interfaccia pubblica consentirà inoltre un'applicazione migliore e maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE. Facilitare la dichiarazione e la tutela dei lavoratori distaccati è un altro aspetto della legislazione dell'UE che garantisce una mobilità equa.
Poiché i prestatori di servizi non dovranno più seguire le diverse prescrizioni nazionali delle interfacce nazionali e dei moduli di dichiarazione di distacco negli Stati membri partecipanti, l'interfaccia pubblica che utilizza un modulo standard contribuirà a ridurre i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco. Ciò porterà altresì a una maggiore trasparenza per i distacchi.
In tale contesto, l'iniziativa rende più facile per gli Stati membri effettuare ispezioni efficaci, adeguate e mirate, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e a una mobilità equa nel suo complesso.
La possibilità di inviare una copia della dichiarazione al lavoratore distaccato consentirà inoltre ai lavoratori distaccati di essere soggetti informati nel contesto della procedura, aiutandoli così a esercitare i loro diritti. Tale possibilità non esiste attualmente nel contesto dei sistemi di dichiarazione nazionali.
Riduzione degli oneri amministrativi per le autorità degli Stati membri e facilitazione della cooperazione amministrativa
La direttiva 2014/67/UE ha introdotto norme sulla cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali incaricate di monitorare il rispetto delle norme sul distacco dei lavoratori. Tale cooperazione amministrativa è attuata tramite l'IMI. L'IMI riveste pertanto una funzione fondamentale per il sostegno alla cooperazione amministrativa rafforzata che è alla base della direttiva.
Il modulo di richiesta di distacco dei lavoratori è il modulo principale dell'IMI per la cooperazione amministrativa a norma della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE. Agevola l'assistenza reciproca consentendo a un'autorità di uno Stato membro di chiedere informazioni o assistenza a un'autorità di un altro Stato membro.
Oggi le autorità nazionali competenti che chiedono l'assistenza reciproca ad altri Stati membri devono affrontare notevoli oneri amministrativi per avviare una richiesta di informazioni nell'IMI. Attualmente le informazioni su un distacco specifico che fa scattare una richiesta di assistenza reciproca nell'IMI devono essere inserite manualmente nel sistema dalle autorità competenti degli Stati membri, prima che sia possibile avviare la richiesta di assistenza. Ciò è dovuto al fatto che le dichiarazioni sono ricevute in sistemi degli Stati membri non collegati all'IMI. Al fine di facilitare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni trasmesse con le dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI. Ciò vale attualmente per il settore del trasporto su strada, per il quale con la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio la Commissione è stata incaricata di sviluppare un'interfaccia pubblica multilingue alla quale i trasportatori hanno accesso e che possono utilizzare per trasmettere e aggiornare le informazioni sul distacco e inviare altri documenti rilevanti all'IMI, secondo le necessità. Gli Stati membri dovrebbero quindi scambiarsi dati e informazioni, partecipare a una cooperazione amministrativa e fornirsi assistenza reciproca attraverso l'IMI.
L'allineamento della procedura amministrativa per la dichiarazione dei lavoratori distaccati in altri settori, per i casi in cui tale obbligo dichiarativo sia giustificato e proporzionato, con la procedura per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada ridurrebbe gli oneri amministrativi per le pubbliche amministrazioni. Attualmente le autorità competenti devono amministrare e gestire due sistemi diversi per i loro compiti di monitoraggio, utilizzando l'IMI per la dichiarazione di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e i sistemi di dichiarazione nazionali per il distacco in altri settori. L'allineamento dei due sistemi permetterebbe di razionalizzare l'uso delle banche dati e delle procedure amministrative interne per le autorità nazionali competenti, rendendo così disponibile un meccanismo più efficiente, che consentirebbe alle autorità nazionali competenti di monitorare e controllare il rispetto delle norme applicabili in materia di distacco.
Gli Stati membri partecipanti beneficerebbero di risparmi di costi e di tempo. Il ricorso al sistema IMI consentirebbe inoltre agli Stati membri di cessare di utilizzare i propri sistemi di dichiarazione nazionali autonomi qualora lo desiderino, ottenendo così risparmi sui costi di funzionamento e di manutenzione di tali sistemi. Alcuni Stati membri che non utilizzano ancora soluzioni digitali per i loro obblighi dichiarativi potrebbero utilizzare il sistema IMI, senza dover investire tempo e risorse nello sviluppo di un sistema di dichiarazione elettronico nazionale. Gli Stati membri che decidessero di mantenere le loro banche dati nazionali beneficerebbero della possibilità di collegarle all'interfaccia pubblica.
Il sistema IMI consente inoltre la produzione di statistiche, che potrebbero rivelarsi utili per la definizione di politiche nazionali e rappresentare una base solida per l'operato degli ispettorati del lavoro, compresa l'analisi dei rischi.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La libera prestazione dei servizi è un principio fondamentale del mercato interno dell'Unione europea iscritto nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
La direttiva 96/71/CE attua tale principio in relazione al distacco dei lavoratori al fine di garantire parità di condizioni per le imprese e il rispetto dei diritti dei lavoratori. L'articolo 3 della direttiva 96/71/CE stabilisce una serie fondamentale di condizioni lavorative e occupazionali chiaramente definite che il prestatore di servizi deve rispettare nello Stato membro in cui ha luogo il distacco al fine di garantire la tutela minima dei lavoratori distaccati interessati.
La direttiva 2014/67/UE mira ad agevolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi e il funzionamento del mercato interno, nonché a garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni di lavoro e di occupazione fondamentali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. In tale contesto, la direttiva 2014/67/UE stabilisce un quadro comune relativo a un insieme di disposizioni, misure e meccanismi di controllo appropriati, necessari per migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE.
Ai fini della corretta applicazione e del controllo del rispetto delle norme sostanziali che disciplinano le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, la direttiva 2014/67/UE prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre talune formalità amministrative e misure di controllo ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi, a condizione che tali formalità e misure siano giustificate e proporzionate conformemente al diritto dell'Unione. In tale contesto, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE, consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione contenente le informazioni necessarie al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro.
La presente proposta è coerente con tali disposizioni in quanto non modifica il quadro giuridico per il distacco dei lavoratori istituito dalle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE, né compromette il livello di tutela dei lavoratori che tale quadro comporta. Facilita la presentazione delle dichiarazioni di distacco ove necessarie, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE e alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della medesima direttiva, oltre a semplificare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CE.
La presente proposta integra le norme in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada. Le nuove norme in materia di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, stabilite dalla direttiva (UE) 2020/1057, sono state adottate nel luglio 2021 nel contesto del pacchetto sulla mobilità e si applicano dal 2 febbraio 2022. La Commissione sta gestendo un portale multilingue connesso all'IMI per i trasportatori su strada che devono rispettare tali norme nuove. Detto portale consente ai trasportatori su strada di presentare dichiarazioni di distacco tramite l'IMI allo Stato membro o agli Stati membri in cui i loro conducenti saranno distaccati. La presente proposta consentirebbe di replicare in altri settori la procedura amministrativa per la dichiarazione dei lavoratori distaccati applicata ai conducenti nel settore del trasporto su strada.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta contribuisce a due delle priorità di questa Commissione, in particolare la creazione di "un mercato interno più profondo e più equo" e la promozione "dell'occupazione, della crescita e degli investimenti" attraverso la semplificazione del quadro normativo e la razionalizzazione degli obblighi comunicativi.
La presente proposta integra gli sforzi della task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement Task force – SMET) volti a ridurre gli oneri amministrativi per il distacco dei lavoratori. La Commissione e gli Stati membri stanno collaborando nell'ambito della SMET per agevolare gli obblighi amministrativi in materia di distacco dei lavoratori anche per quanto concerne gli obblighi dichiarativi. Le migliori prassi individuate in seno alla SMET saranno prese in considerazione per lo sviluppo dell'interfaccia pubblica.
Nell'ottobre 2023 il Consiglio europeo ha invitato tutte le istituzioni competenti a portare avanti i lavori per la semplificazione della regolamentazione e la riduzione degli oneri amministrativi superflui. Nell'aprile 2024 ha inoltre invitato la Commissione a ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi e di conformità a carico delle imprese e delle autorità nazionali per un quadro normativo migliore e più intelligente.
Nella sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a introdurre un modulo digitale per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori istituendo un modulo digitale semplice, di facile utilizzo e interoperabile in grado di rispondere alle esigenze delle imprese europee, in particolare delle PMI.
La proposta risponde inoltre all'obiettivo del regolamento su un'Europa interoperabile, che mira a rafforzare la cooperazione e l'interoperabilità transfrontaliera nel settore pubblico in tutta l'UE. Per favorire l'interoperabilità transfrontaliera, le specifiche tecniche e i requisiti dell'interfaccia pubblica vengono sottoposti a una valutazione dell'interoperabilità e viene preso in considerazione il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità comuni.
Infine, l'iniziativa e l'implementazione del modulo digitale per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori nell'UE sono in linea con gli attuali sviluppi del quadro relativo a un'identità digitale europea e del portafoglio europeo di identità digitale. I prestatori di servizi potrebbero ad esempio utilizzare il portafoglio europeo di identità digitale, una volta disponibile, come mezzo per identificarsi, e i lavoratori distaccati potrebbero ricevere una copia della dichiarazione di distacco nel loro portafoglio.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta, come nel caso del regolamento IMI, è l'articolo 114 TFUE. La proposta mira a sostenere il funzionamento del mercato interno (articolo 26 TFUE). Sebbene gli Stati membri non siano tenuti a prevedere l'uso dell'interfaccia pubblica istituita dalla proposta, la prevista adozione da parte degli Stati membri favorirà un ravvicinamento della procedura e dei requisiti per la dichiarazione di distacco dei lavoratori negli Stati membri partecipanti. Inoltre, qualora decidano di utilizzare l'interfaccia pubblica, gli Stati membri saranno tenuti a fare in modo che i prestatori di servizi siano in grado di rispettare l'obbligo di presentare una dichiarazione di distacco utilizzando tale interfaccia comune. L'interfaccia pubblica come portale unico per le dichiarazioni e il modulo standard stabiliscono condizioni analoghe per le dichiarazioni di distacco negli Stati membri che scelgono di utilizzare l'interfaccia pubblica.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori in uno Stato membro partecipante, facilitando nel contempo un'applicazione e un'attuazione migliori e maggiormente uniformi della direttiva 96/71/CE, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione.
•Proporzionalità
La presente proposta mira a contribuire al funzionamento corretto del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, agevolando il monitoraggio efficace da parte degli Stati membri del rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e sostenendo la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.
L'azione proposta costituisce un modo adeguato per conseguire tale obiettivo. L'introduzione di procedure analoghe per le dichiarazioni di distacco negli Stati membri che scelgono di fare uso dell'interfaccia pubblica riduce gli oneri amministrativi, facilita un monitoraggio efficace e sostiene la relativa cooperazione amministrativa. Sebbene l'interfaccia pubblica sia destinata a un uso volontario da parte degli Stati membri, il suo obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'adozione prevista da parte degli Stati membri, a dimostrazione del fatto che il conseguimento dei benefici del mercato unico costituisce una responsabilità condivisa tra la Commissione e gli Stati membri.
Allo stesso tempo, in considerazione della sua natura volontaria, la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo e non incide sulle competenze degli Stati membri in materia di distacco dei lavoratori. Gli Stati membri possono imporre ai prestatori di servizi di utilizzare tale interfaccia per presentare alle autorità competenti una semplice dichiarazione dei lavoratori distaccati.
Poiché la proposta permetterebbe di replicare la procedura amministrativa e tecnica già istituita per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, i costi finanziari e amministrativi per l'Unione sono limitati e proporzionati all'obiettivo dell'iniziativa.
•Scelta dell'atto giuridico
La proposta contempla una modifica dell'allegato del regolamento IMI. Lo strumento più appropriato è pertanto un regolamento. La trasmissione, la conservazione e l'elaborazione della dichiarazione nell'interfaccia pubblica della Commissione, così come lo scambio di informazioni nel contesto di una cooperazione amministrativa efficace e dell'assistenza reciproca tra Stati membri devono svolgersi in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e devono essere sanciti nel diritto dell'Unione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nella relazione sull'attuazione della direttiva 2014/67/UE, la Commissione ha concluso che vi sono alcuni aspetti che sono stati portati alla sua attenzione da diversi portatori di interessi che potrebbero richiedere miglioramenti. Tra questi figurano la semplificazione dei sistemi di controllo amministrativo, ad esempio con l'introduzione di un sistema di dichiarazione unico a livello di UE.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le consultazioni dei portatori di interessi si sono svolte nell'ambito della preparazione di un modulo comune, in formato elettronico, per la dichiarazione del distacco dei lavoratori.
Al processo di consultazione hanno contribuito vari portatori di interessi: autorità nazionali, organismi preposti all'applicazione della legge, associazioni di imprese. In particolare sono state consultate le parti sociali europee. Nel contesto di uno studio esterno sono stati utilizzati vari metodi e strumenti di consultazione aperti e mirati, volti tra l'altro a: individuare l'ambito di applicazione, il formato, la struttura e le opzioni di attuazione possibili per la dichiarazione elettronica e consultare gli Stati membri e i portatori di interessi in merito al concetto (ambito di applicazione, formato e struttura) e alle opzioni di attuazione:
–un webinar in cooperazione con l'Autorità europea del lavoro (ELA) tenutosi il 17 febbraio 2022 per informare le autorità competenti degli Stati membri e le parti sociali in merito al progetto e raccoglierne le impressioni;
–riunioni e colloqui con le autorità degli Stati membri interessati e alcuni portatori di interessi del settore tra febbraio e aprile 2022;
–un seminario sull'esperienza degli utenti tenutosi il 27 aprile 2022 con alcuni prestatori di servizi individuati dalle parti sociali al fine di raccogliere informazioni in merito all'esperienza amministrativa dei lavoratori distaccati;
–un seminario tecnico con rappresentanti delle autorità degli Stati membri tenutosi il 28 aprile 2022 per discutere delle opzioni per l'attuazione;
–riunioni con le parti sociali tenutesi il 30 novembre 2021, l'8 dicembre 2021, l'8 febbraio 2022, il 2 giugno 2022 e l'11 maggio 2023;
–un'indagine tecnica per gli Stati membri che ha avuto luogo tra il 9 giugno e il 6 luglio 2022;
–un'audizione online delle parti sociali tenutasi il 29 aprile 2024 dedicata alla dichiarazione elettronica per il distacco dei lavoratori.
Il progetto di dichiarazione elettronica per il distacco dei lavoratori è stato inoltre discusso con gli Stati membri e le parti sociali in occasione dei forum dell'ELA sul distacco dei lavoratori del 13 marzo 2023 e dell'11 aprile 2024.
•Assunzione e uso di perizie
La presente proposta è stata messa a punto nel quadro di un processo di esame interno degli obblighi comunicativi vigenti e sulla base dell'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta di una fase di un processo continuo di valutazione degli obblighi comunicativi derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame di tali oneri e del relativo impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.
La Commissione ha ricevuto contributi dal gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori, che fornisce consulenza alla Commissione in merito allo sviluppo e all'attuazione congiunti di un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori. I lavori del gruppo si svolgono nel pieno rispetto della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE.
•Valutazione d'impatto - riduzione degli oneri
La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto per questa iniziativa mirata. La Commissione ha tuttavia effettuato un'analisi per misurare il livello attuale degli oneri amministrativi per le dichiarazioni dei lavoratori distaccati nei 27 Stati membri dell'UE, che ha portato a una modellizzazione dettagliata dei costi delle diverse procedure di dichiarazione. Con questa analisi, contenuta nell'accluso documento di lavoro dei servizi della Commissione, sono stati inoltre esaminati i risparmi di tempo e risorse eventualmente ottenibili con l'introduzione di un modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori nell'ambito di diverse opzioni di attuazione, compresa un'interfaccia elettronica multilingue connessa all'IMI, tenendo conto dei diversi gradi di partecipazione degli Stati membri. A livello di UE, l'analisi suggerisce che l'impatto di un sistema comune di dichiarazione dei lavoratori distaccati è influenzato dalla struttura del sistema comune e dal volume delle dichiarazioni di distacco che saranno oggetto del nuovo sistema.
Si stima che la riduzione media del tempo necessario per compilare una dichiarazione di distacco utilizzando il modulo standard sia pari a circa il 73 % del tempo medio attualmente necessario nell'UE. La riduzione degli oneri varia a seconda dell'adozione del modulo tipo da parte degli Stati membri.
La riduzione media degli oneri (costo totale) per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio è stimata ammontare al 58 % rispetto alla situazione attuale, con la partecipazione del gruppo iniziale di nove Stati membri che finora si sono dichiarati disponibili a partecipare. Qualora tutti i 27 Stati membri decidessero di aderire all'iniziativa, la riduzione degli oneri a livello di UE salirebbe ulteriormente all'81 % rispetto allo scenario di base attuale.
La proposta riguarda modifiche limitate e mirate della prassi amministrativa vigente, per gli Stati membri che optano volontariamente di aderirvi, così come della legislazione vigente, in particolare del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"). L'obiettivo della proposta consiste nel prevedere per altri settori economici, oltre che per il settore del trasporto su strada, un'interfaccia pubblica elettronica multilingue collegata all'IMI per le dichiarazioni dei lavoratori distaccati, al fine di facilitare l'attuazione della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE, che rimangono immutate.
Le modifiche proposte non incidono sulla politica dell'UE, ma si limitano allo sviluppo di una soluzione tecnica volontaria (interfaccia pubblica) per la presentazione delle dichiarazioni dei lavoratori distaccati con l'utilizzo di un modulo standard e ad agevolare lo scambio di dati tra le amministrazioni nazionali. Gli scambi e le prove raccolti dal gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori hanno contribuito all'elaborazione della presente proposta. La proposta faciliterà la riduzione degli oneri amministrativi per le autorità competenti nazionali e le imprese aumentando l'accessibilità e lo scambio di dati sui lavoratori distaccati.
In conclusione, una valutazione d'impatto non si è resa necessaria in quanto la modifica presenta un ambito di applicazione limitato, è mirata e apporta modifiche tecniche alla legislazione vigente.
•Efficienza normativa e semplificazione
Si tratta di una proposta REFIT volta a ridurre gli oneri per le pubbliche amministrazioni e le imprese degli Stati membri.
Gli obblighi comunicativi per il distacco dei lavoratori riguardano un gran numero di imprese. Dai dati del 2022 ricavati dagli strumenti di dichiarazione preventiva, che sono i dati più recenti disponibili, risulta che nell'UE i lavoratori distaccati sono stati circa 1,9 milioni, 2,3 milioni le dichiarazioni di distacco e 4,7 milioni i distacchi. Considerando l'evoluzione del numero di distacchi e di lavoratori distaccati senza tenere conto del trasporto di merci su strada, per il quale le dichiarazioni devono ora essere presentate attraverso un portale centrale dell'UE per i trasportatori su strada, i dati disponibili indicano una crescita del 14 % per quanto concerne il numero di distacchi dichiarati tra il 2021 e il 2022.
Tutti i 27 Stati membri hanno istituito uno strumento di dichiarazione preventiva per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori in un altro Stato membro. Tuttavia i sistemi degli Stati membri differiscono come struttura e requisiti e non sono interconnessi. Il rispetto delle necessarie procedure amministrative di dichiarazione comporta pertanto notevoli oneri amministrativi per le imprese che distaccano lavoratori. A determinate condizioni, il conseguente aumento dei costi di transazione può ostacolare o limitare in modo significativo la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per le PMI.
Da un'indagine sulle imprese concernente lo stato del mercato unico condotta nel 2024 è emerso che il 46,1 % delle oltre 1 000 imprese contattate riteneva che i problemi e le incertezze connesse al distacco temporaneo di lavoratori in un altro paese fossero notevoli. Il tempo stimato necessario per registrare un distacco varia da 21 minuti in Estonia e Slovacchia a 87 minuti in Grecia. Per l'Italia il tempo necessario è di 61 minuti. In un recente studio sull'influsso degli oneri amministrativi sul distacco transfrontaliero dei lavoratori da parte delle PMI nelle regioni frontaliere, tutti gli intervistati hanno individuato nella mancanza di razionalizzazione delle procedure nazionali di distacco nell'UE uno degli oneri maggiori.
Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un'applicazione corretta e un monitoraggio adeguato della legislazione. Tuttavia gli obblighi comunicativi possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, colpendo in particolare le PMI e le microimprese. Il loro accumulo nel corso del tempo può comportare obblighi ridondanti o duplicati oppure metodi di raccolta inadeguati.
Lo snellimento degli obblighi comunicativi e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono pertanto una priorità. La proposta razionalizzerà gli obblighi comunicativi mediante una combinazione di misure:
–consolidamento delle comunicazioni effettuate attualmente in diversi sistemi e nel rispetto di requisiti diversi;
–digitalizzazione della trasmissione delle informazioni.
•Diritti fondamentali
Il regolamento proposto riguarda il trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali impone una garanzia del pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare dei diritti alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente proposta tiene pienamente conto di tali prescrizioni legali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta ha un'incidenza di bilancio limitata per la Commissione. Considerando un periodo iniziale di cinque anni di piena attuazione e manutenzione dell'interfaccia pubblica, l'incidenza sul bilancio è determinata principalmente dalle attività seguenti:
–sviluppo di soluzioni, 1,3 milioni di EUR;
–manutenzione delle soluzioni, 0,7 milioni di EUR;
–supporto, 0,7 milioni di EUR;
–formazione, 0,2 milioni di EUR;
–infrastruttura, 0,1 milioni di EUR;
per un totale di circa 3 milioni di EUR per 5 anni. Si stima che i costi di gestione dopo la piena attuazione ammonteranno a 0,5 milioni di EUR l'anno.
Per quanto riguarda il fabbisogno di personale, la piena attuazione dell'interfaccia pubblica richiederà 1,5 equivalenti a tempo pieno e la manutenzione costante 0,5 equivalenti a tempo pieno.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Articolo 1 – Interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno
Questo articolo prevede la realizzazione di un'interfaccia pubblica multilingue connessa all'IMI per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori ("interfaccia pubblica").
L'obiettivo principale dell'interfaccia pubblica è ridurre gli oneri amministrativi per le autorità degli Stati membri e le imprese ravvicinando le legislazioni e le procedure nazionali, nonché rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per il controllo del rispetto di determinati obblighi amministrativi applicabili al distacco dei lavoratori attraverso l'IMI.
L'interfaccia pubblica consente ai prestatori di servizi di rispettare obblighi giustificati e proporzionati di dichiarazione del distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/67/UE, qualora gli Stati membri abbiano scelto di avvalersi di tale interfaccia pubblica.
Articolo 2 – Funzioni dell'interfaccia pubblica
Questo articolo riporta le funzioni principali dell'interfaccia pubblica.
Articolo 3 – Uso dell'interfaccia pubblica
Questo articolo stabilisce la procedura tramite la quale gli Stati membri possono utilizzare l'interfaccia pubblica.
Articolo 4 – Modulo standard
Questo articolo stabilisce gli elementi principali delle informazioni contenute nel modulo standard che i prestatori di servizi utilizzeranno per presentare tramite l'interfaccia pubblica le dichiarazioni di distacco alle autorità competenti nazionali dello Stato membro ospitante. Esso conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il modulo standard e stabilisce una procedura per eventuali modifiche del modulo.
Articolo 5 – Trattamento e conservazione dei dati personali
Questo articolo definisce le finalità del trattamento dei dati personali nonché le categorie di dati e gli interessati. Chiarisce inoltre le responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi tramite l'interfaccia pubblica.
Articolo 6 – Trattamento delle informazioni trasmesse mediante l'IMI
Questo articolo stabilisce le modalità di agevolazione della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e di semplificazione delle richieste di assistenza reciproca. Le informazioni trasmesse con le dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI per le autorità competenti nazionali degli Stati membri ospitanti.
Articolo 7 – Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Questo articolo reca l'elenco degli atti dell'Unione che prevedono l'uso dell'IMI per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato del regolamento IMI, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Articolo 8 – Procedura di comitato
Questo articolo definisce la procedura di comitato da seguire per la messa a punto del modulo standard.
Articolo 9 – Valutazione
Questo articolo incarica la Commissione di valutare il regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore e di riferire in merito all'esperienza acquisita in relazione alla sua applicazione e al conseguimento dei suoi obiettivi.
2024/0301 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere utilizzato il più possibile per la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca, anche tra le autorità competenti degli Stati membri di cui alle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relative al distacco dei lavoratori nel quadro della prestazione di servizi. Conformemente alla direttiva 2014/67/UE, in particolare all'articolo 6, gli Stati membri devono cooperare strettamente e prestarsi mutuamente assistenza senza indebiti ritardi per facilitare l'applicazione nella pratica di tale direttiva e della direttiva 96/71/CE.
(2)La direttiva 2014/67/UE mira ad agevolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi e il funzionamento del mercato interno e a garantire il rispetto di un livello adeguato di tutela dei diritti dei lavoratori distaccati per la prestazione transfrontaliera di servizi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle condizioni lavorative e occupazionali applicabili nello Stato membro in cui il servizio deve essere prestato a norma dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo nella misura in cui sono necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui a tale direttiva e alla direttiva 96/71/CE e a condizione che siano giustificati e proporzionati in conformità al diritto dell'Unione. In tale caso, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE consente agli Stati membri di imporre a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro l'obbligo di presentare alle autorità nazionali competenti responsabili una semplice dichiarazione al fine di consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. Spetta agli Stati membri decidere, entro limiti giustificati e proporzionati, in quali casi richiedere una dichiarazione di distacco e quali informazioni tale dichiarazione deve contenere.
(3)Tutti gli Stati membri si sono avvalsi della possibilità di imporre un obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nei rispettivi Stati membri, con sistemi nazionali notevolmente diversi come struttura, requisiti e funzioni. Dover rispettare le prescrizioni di tali sistemi divergenti determina un onere amministrativo notevole per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori. I portatori di interessi hanno sottolineato a più riprese che la dichiarazione di distacco dei lavoratori costituisce un obbligo comunicativo notevole, che rappresenta uno dei principali ostacoli amministrativi alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno.
(4)Gli obblighi comunicativi sono fondamentali per un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per fare sì che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi. Sarebbe quindi opportuno semplificare i requisiti e gli obblighi comunicativi per la presentazione di dichiarazioni di distacco alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, in linea con la comunicazione della Commissione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030", al fine di ridurre in misura significativa gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri che distaccano lavoratori negli Stati membri ospitanti e per le autorità nazionali competenti.
(5)La riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità nazionali competenti deve procedere di pari passo con il rispetto di condizioni di lavoro adeguate e la tutela sociale dei lavoratori distaccati. Agevolando l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli Stati membri e rafforzando la cooperazione amministrativa reciproca si migliora la tutela dei diritti dei lavoratori.
(6)A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2012 possono essere messi a disposizione mezzi tecnici per consentire a soggetti esterni di interagire con l'IMI. Tale interazione dovrebbe essere agevolata da un'interfaccia pubblica elettronica multilingue connessa all'IMI ("interfaccia pubblica"), attraverso la quale i prestatori di servizi dovrebbero trasmettere le dichiarazioni di distacco agli Stati membri che utilizzano tale interfaccia ("Stati membri partecipanti"). Questi Stati membri dovrebbero quindi utilizzare, se necessario, le informazioni ricevute tramite l'IMI per presentare richieste motivate nei moduli relativi al distacco dell'IMI, conformemente all'obbligo di fornire cooperazione amministrativa e assistenza reciproca di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/67/UE.
(7)Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco derivante dalla realizzazione dell'interfaccia pubblica dovrebbe ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, compresi gli ostacoli al diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro impiegando i propri lavoratori.
(8)La semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe facilitare un'applicazione migliore e maggiormente uniforme della direttiva 96/71/CE, nonché la sua attuazione nella pratica, riducendo i casi di inosservanza delle norme in materia di distacco dovuti a procedure diverse per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. Ciò faciliterà lo svolgimento di ispezioni efficaci e adeguate da parte degli Stati membri, contribuendo alla tutela dei diritti dei lavoratori distaccati.
(9)Una semplificazione del processo di invio e aggiornamento delle dichiarazioni di distacco dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali competenti che chiedono assistenza reciproca ad altri Stati membri. Per fare in modo che le autorità nazionali competenti responsabili possano prestarsi assistenza reciproca senza indebito ritardo e per semplificare le richieste di assistenza reciproca, le informazioni presentate nelle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere rese disponibili direttamente nell'IMI, facilitando in tal modo l'applicazione nella pratica della direttiva 2014/67/UE e della direttiva 96/71/CE e sostenendo la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri che contribuiscono al funzionamento corretto del mercato interno.
(10)La Commissione dovrebbe istituire un'interfaccia pubblica per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Gli Stati membri possono scegliere di imporre ai prestatori di servizi l'uso dell'interfaccia pubblica elettronica per la presentazione di una dichiarazione di distacco alle proprie autorità nazionali competenti responsabili, al fine di rispettare gli obblighi giustificati e proporzionati imposti da tali Stati membri per dichiarare il distacco dei lavoratori. Tale interfaccia pubblica dovrebbe aiutare gli Stati membri a fare in modo che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori possano essere espletate in modo agevole per le imprese, a distanza e per via elettronica, agevolando la trasmissione delle dichiarazioni di distacco ove necessario.
(11)È opportuno utilizzare soluzioni interoperabili e riutilizzabili, come quelle previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale, in quanto possono rendere più facile, per i prestatori di servizi, identificarsi. Una volta che una tale soluzione è disponibile, i lavoratori dovrebbero poter ricevere notifiche in merito alle dichiarazioni di distacco che li riguardano tramite il portafoglio europeo di identità digitale.
(12)L'interfaccia pubblica connessa all'IMI è uno strumento tecnico messo a disposizione dalla Commissione europea per l'uso volontario da parte degli Stati membri. Prima di imporre ai prestatori di servizi di dichiarare le informazioni del caso mediante tale interfaccia, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'Unione. Per un uso senza ostacoli dell'interfaccia pubblica, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il loro interesse a utilizzare l'interfaccia pubblica elettronica multilingue in qualsiasi momento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(13)In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e tutti gli Stati membri sono parti, la Commissione dovrebbe garantire alle persone con disabilità l'accessibilità all'interfaccia pubblica e ai relativi contenuti tenendo conto, nella misura richiesta dal caso, dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
(14)I prestatori di servizi dovrebbero poter presentare una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro partecipante in cui un lavoratore è distaccato, vale a dire lo Stato membro ospitante, utilizzando un modulo standard multilingue di tale interfaccia pubblica.
(15)La Commissione ha ricevuto i contributi del gruppo di esperti per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori in merito agli obblighi e ai sistemi di dichiarazione nazionali e alle informazioni necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro. La Commissione ha ricevuto la consulenza del gruppo di esperti in merito agli obblighi informativi che il gruppo di esperti ritiene opportuno includere nel modulo comune per la dichiarazione di distacco dei lavoratori. Tenendo conto di tale consulenza e al fine di consentire la fornitura delle informazioni eventualmente necessarie per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, il modulo standard utilizzato dall'interfaccia pubblica elettronica dovrebbe recare informazioni relative al prestatore di servizi, al lavoratore distaccato, all'incarico di distacco, alla persona di contatto per le autorità competenti e al destinatario del servizio. Il modulo standard dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue dell'UE. Gli Stati membri possono decidere che determinati elementi contenuti nel modulo standard, che non ritengono pertinenti alla luce del loro contesto nazionale e del modo in cui organizzano i controlli fattuali sul luogo di lavoro, non siano richiesti ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio compilando il modulo sull'interfaccia pubblica elettronica.
(16)Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo standard, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri che ritengono che talune informazioni debbano essere aggiunte o rimosse dal modulo standard, oppure che il modulo standard debba essere altrimenti modificato, dovrebbero essere autorizzati a chiedere alla Commissione di modificare di conseguenza il modulo standard.
(17)L'uso dell'interfaccia pubblica, con il suo modulo standard, contenente una serie comune ed esaustiva di informazioni pertinenti che possono essere necessarie per lo svolgimento di controlli fattuali sul luogo di lavoro, ridurrà le divergenze tra le norme e le normative applicabili degli Stati membri. Dovrebbe essere sufficiente il rispetto, da parte dei prestatori di servizi, degli obblighi dichiarativi negli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica. In tali Stati membri non dovrebbero essere imposti ulteriori obblighi informativi a livello nazionale. La realizzazione di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, con il suo modulo standard, e la sua messa a disposizione delle autorità nazionali competenti servono a contribuire al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, garantendo il funzionamento del mercato interno.
(18)Con l'istituzione di un'interfaccia pubblica si configura un quadro semplificato per le dichiarazioni di distacco che offre incentivi notevoli agli Stati membri per la loro partecipazione. È nell'interesse degli Stati membri migliorare la cooperazione amministrativa, semplificare le procedure amministrative e tutelare i diritti dei lavoratori. Quando sarà istituita l'interfaccia pubblica e potranno esserne constatati l'utilità e i benefici, sarà opportuno che tutti gli Stati membri ne prendano in considerazione l'utilizzo. Più Stati membri utilizzeranno l'interfaccia pubblica, maggiori risulteranno la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e le autorità competenti nazionali e le possibilità di una cooperazione amministrativa efficace per tutelare i diritti dei lavoratori.
(19)Per consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, le informazioni da fornire nella dichiarazione di distacco dei lavoratori possono includere determinati dati personali tra gli obblighi informativi stabiliti nel contesto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/67/UE. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di chiarire la responsabilità per il trattamento dei dati personali trasmessi attraverso l'interfaccia pubblica, il presente regolamento dovrebbe indicare i soggetti che devono essere considerati agire in veste di titolari del trattamento dei dati personali. Per il trattamento nell'IMI dei dati personali da parte delle autorità competenti si applica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
(20)Le informazioni ricavate dalle dichiarazioni di distacco dovrebbero essere disponibili nell'interfaccia pubblica, per un loro riutilizzo per dichiarazioni di distacco successive, per un periodo di 36 mesi dalla data della fine del periodo di distacco.
(21)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il proprio parere in data 5 settembre 2024.
(22)Laddove nel monitoraggio della conformità alle norme in materia di distacco siano coinvolte parti sociali, le autorità competenti dovrebbero poter fornire alle parti sociali nazionali le informazioni del caso che sono state trasmesse tramite l'IMI al solo scopo di verificare la conformità nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni dovrebbero essere fornite alle parti sociali mediante mezzi diversi dall'IMI.
(23)L'Autorità europea del lavoro ("ELA") dovrebbe sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri e i prestatori di servizi nell'attuazione e nell'uso dell'interfaccia pubblica conformemente al suo mandato a norma del regolamento (UE) 2019/1149.
(24)Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate la direttiva 2014/67/UE e la direttiva 96/71/CE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno
1.Per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno riducendo gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, agevolando nel contempo l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e coadiuvando la cooperazione amministrativa in materia tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, la Commissione istituisce un'interfaccia pubblica multilingue connessa al sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, ("interfaccia pubblica"), per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori.
2.Gli Stati membri possono scegliere di utilizzare tale interfaccia pubblica.
3.La legislazione degli Stati membri può prescrivere ai prestatori di servizi di dichiarare il distacco dei lavoratori, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE, presentando una dichiarazione basata su un modulo standard multilingue attraverso l'interfaccia pubblica. Quando uno Stato membro prevede l'uso dell'interfaccia pubblica, tale dichiarazione sostituisce quella preesistente eventualmente prevista dal diritto nazionale.
Articolo 2
Funzioni dell'interfaccia pubblica
1.L'interfaccia pubblica dispone di funzioni che consentono:
a)la creazione di un account per l'accesso sicuro all'area riservata del prestatore di servizi;
b)la garanzia di un'adeguata registrazione dell'attività dell'utente;
c)la creazione, la presentazione e la gestione delle dichiarazioni dei lavoratori distaccati;
d)la trasmissione di una copia della dichiarazione di distacco al lavoratore distaccato;
e)la messa a disposizione delle autorità nazionali competenti responsabili dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse nell'ambito dell'IMI a fini di cooperazione amministrativa a norma dei punti 6 e 7 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012;
f)il ricevimento, in aggiunta, da parte di una o più autorità nazionali dello Stato membro ospitante che sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/67/UE, delle dichiarazioni di distacco direttamente nel sistema di back-end nazionale su richiesta dello Stato membro in questione.
2.La Commissione è responsabile dello sviluppo, della manutenzione e del funzionamento dell'interfaccia pubblica.
3.La Commissione garantisce alle persone con disabilità l'accessibilità all'interfaccia pubblica e ai suoi contenuti.
Articolo 3
Uso dell'interfaccia pubblica da parte degli Stati membri
1.Quando uno Stato membro sceglie di utilizzare l'interfaccia pubblica, ne informa la Commissione sei mesi prima della data dalla quale intende utilizzarla.
2.Gli Stati membri che optano per l'uso dell'interfaccia pubblica adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire l'uso dell'interfaccia pubblica ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio e per conformarsi ai requisiti dell'interfaccia pubblica e del modulo standard per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori a tempo debito prima del loro uso.
3.Gli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica non impongono ulteriori obblighi dichiarativi o informativi ai prestatori di servizi che presentano la dichiarazione di distacco tramite l'interfaccia pubblica.
4.L'elenco degli Stati membri che utilizzano l'interfaccia pubblica di cui al paragrafo 3 è reso pubblicamente disponibile dalla Commissione sull'interfaccia pubblica.
5.Qualsiasi Stato membro può cessare di utilizzare l'interfaccia pubblica. In tale caso ne informa la Commissione sei mesi prima della data prevista per la cessazione dell'utilizzo dell'interfaccia pubblica.
Articolo 4
Modulo standard
1.Fatto salvo il paragrafo 5, il modulo standard reca informazioni relative a:
a)prestatore del servizio;
b)lavoratore distaccato;
c)incarico di distacco;
d)persona di contatto incaricata di mantenere i contatti con le autorità competenti;
e)destinatario del servizio.
2.La Commissione stabilisce il modulo standard di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
3.Uno Stato membro che opti a favore dell'uso dell'interfaccia pubblica può decidere di non richiedere tutte le informazioni contenute nel modulo standard e ne informa la Commissione.
4.Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di modifica del modulo standard. La Commissione esamina tali suggerimenti al fine di modificare, se del caso, il modulo standard.
5.Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può proporre una modifica del modulo standard, secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 5
Trattamento e conservazione dei dati personali
1.Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'interfaccia pubblica può trattare i dati personali di cui ai paragrafi 2 e 3.
2.La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione:
a)alla garanzia della sicurezza e della disponibilità dell'interfaccia pubblica;
b)al trattamento dell'identificazione e dei dati di contatto della persona che presenta la dichiarazione di distacco dei lavoratori.
3.Il prestatore di servizi è considerato titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento:
a)dell'identità e dei dati di contatto del prestatore di servizi;
b)dell'identità del lavoratore distaccato;
c)di un indirizzo per notifiche elettroniche, ad esempio un indirizzo di posta elettronica, di un lavoratore distaccato al fine di informarlo del fatto che è stata presentata una dichiarazione che lo riguarda;
d)dell'indirizzo del luogo di lavoro del lavoratore distaccato;
e)dell'identità e dei dati di contatto della persona di contatto del prestatore di servizi.
4.Quando uno Stato membro riceve le dichiarazioni di distacco in aggiunta anche attraverso l'interfaccia pubblica nel proprio sistema di back-end nazionale, l'autorità nazionale competente è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali contenuti in tali dichiarazioni di distacco.
5.L'interfaccia pubblica provvede alla cancellazione automatica delle informazioni relative a un distacco che sono state trasmesse attraverso di essa 36 mesi dopo la data in cui il periodo di distacco in questione è terminato.
6.L'interfaccia pubblica permette la cancellazione di tutti i dati personali in essa conservati e conservati negli account dei prestatori di servizi quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati.
7. L'interfaccia pubblica permette l'invio di un sollecito al prestatore di servizi affinché riveda e cancelli, se necessario, eventuali dati personali, in conformità al paragrafo 6.
8.Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali competenti di fornire alle parti sociali nazionali, tramite mezzi diversi dall'IMI, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito dell'IMI, nella misura necessaria ed esclusivamente ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che riguardino distacchi nel territorio degli Stati membri in questione.
Articolo 6
Trattamento delle informazioni trasmesse mediante l'IMI
Le informazioni trasmesse tramite l'interfaccia pubblica sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante nell'ambito dell'IMI per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
Articolo 7
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto 17 seguente:
"17. Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012.".
Articolo 8
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 9
Valutazione
La Commissione riferisce in merito all'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dalla sua entrata in vigore]. In particolare, nella sua relazione esamina in che misura il presente regolamento sia riuscito a ridurre gli ostacoli amministrativi alla libera prestazione dei servizi, ad agevolare l'effettiva vigilanza da parte degli Stati membri sul rispetto della legislazione dell'UE volta a garantire la tutela dei lavoratori distaccati e a coadiuvare la relativa cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori
1.2.Settore/settori interessati
Mercato interno, libera circolazione dei servizi, competitività, piccole e medie imprese (PMI), occupazione, protezione sociale
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
la proroga di un'azione esistente
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
Estensione ad altri settori economici dell'impiego riuscito di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada.
1.4.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico n.
–Ridurre gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori, con riduzione di almeno il 50 % entro la fine del 2026 dei costi medi di conformità per le imprese che distaccano lavoratori negli Stati membri che utilizzano volontariamente l'interfaccia pubblica connessa all'IMI.
–Agevolare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri che richiedono dichiarazioni di distacco dei lavoratori permettendo la presentazione delle dichiarazioni agli Stati membri partecipanti attraverso l'interfaccia pubblica e l'importazione automatizzata nell'IMI dei dati amministrativi relativi ai lavoratori distaccati entro la fine del 2025.
–Permettere agli Stati membri di realizzare risparmi sui costi per lo sviluppo e il funzionamento dei portali nazionali per le dichiarazioni, facendo sì che gli Stati membri interessati ricorrano volontariamente all'interfaccia pubblica connessa all'IMI entro la fine del 2026.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Per la pubblica amministrazione e gli ispettorati del lavoro negli Stati membri partecipanti:
–Riduzione dei costi di utilizzo dell'IMI, in quanto l'inserimento manuale dei dati sui distacchi non è più necessario.
–Riduzione dei costi di manutenzione continua, in quanto non è più necessario effettuare la manutenzione dei componenti informatici nazionali aventi la medesima funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI.
–Conseguimento di una maggiore conformità, ossia di informazioni più complete e accurate sui distacchi, che consentano un monitoraggio e un controllo efficaci.
Per i prestatori di servizi:
–Riduzione dei costi di conformità con la realizzazione di un portale e un processo comuni per le dichiarazioni agli Stati membri partecipanti, la riduzione delle differenze tra i campi informativi richiesti per il distacco dei lavoratori in diversi Stati membri partecipanti e la riduzione dei costi di traduzione attraverso l'uso di un'interfaccia multilingue destinata al pubblico connessa all'IMI.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
–Rendere operativa un'interfaccia pubblica connessa all'IMI entro la fine del 2025.
–Almeno nove Stati membri che costituiscano i paesi di accoglienza di almeno un terzo di tutti i lavoratori distaccati dell'UE decidono di utilizzare volontariamente l'interfaccia pubblica connessa all'IMI entro la fine del 2026.
–Almeno un terzo delle dichiarazioni di distacco nell'UE è presentato attraverso l'interfaccia pubblica connessa all'IMI e i costi di conformità per le dichiarazioni trasmesse attraverso l'interfaccia pubblica connessa all'IMI sono ridotti di almeno il 50 %.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Entro l'autunno 2025: la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di stabilire il modulo standard dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI.
Entro la fine del 2025: la Commissione mette a disposizione online l'interfaccia pubblica connessa all'IMI.
Entro la metà del 2026: un gruppo iniziale di Stati membri decide volontariamente di utilizzare l'interfaccia pubblica connessa all'IMI e adatta di conseguenza, ove necessario, i rispettivi sistemi di dichiarazione e le rispettive disposizioni del diritto nazionale.
Dal 2026: la Commissione gestisce e migliora costantemente l'interfaccia pubblica connessa all'IMI.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):
–Coordinamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
–Incrementi di efficienza nell'attuazione a livello di UE di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI, anziché procedere allo sviluppo e alla gestione di componenti informatici nazionali distinti aventi la medesima funzionalità.
–Impiego di un modulo comune da parte degli Stati membri partecipanti con un coordinamento a livello di UE.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):
–Tutela più efficace dei diritti dei lavoratori grazie a una cooperazione efficiente tra gli Stati membri attraverso l'IMI.
–Risparmi sui costi per gli Stati membri.
–Riduzione dei costi di conformità per le imprese, con conseguente riduzione degli ostacoli nel mercato unico dei servizi.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
–Insegnamenti tratti dall'esperienza acquisita con l'interfaccia pubblica connessa all'IMI per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori del settore dei trasporti su strada:
–Comprovata fattibilità di un'interfaccia pubblica connessa all'IMI per la creazione, la presentazione e la gestione delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori.
–Comprovata agevolazione della trasmissione delle informazioni sul distacco alle autorità nazionali competenti e possibile riduzione degli oneri amministrativi.
–Messa a disposizione di un piano per l'attuazione dei progetti, nonché di soluzioni tecniche riutilizzabili.
–Comprovato potenziale per un maggiore rispetto degli obblighi relativi alle dichiarazioni di distacco.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
L'iniziativa è finanziata attraverso il programma per il mercato unico, a partire dal quadro finanziario pluriennale (QFP) attuale.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
–Il finanziamento dell'iniziativa era già stato previsto, essendo stato annunciato nell'aggiornamento della strategia industriale 2020 e rafforzato nella comunicazione "30 anni di mercato unico". Di conseguenza, nel contesto del programma per il mercato unico, i finanziamenti sono già stati pianificati per il 2024 e il 2025.
–Non è necessario prevedere finanziamenti supplementari mediante riassegnazione di fondi.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
durata illimitata
–attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2025
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–
a opera delle agenzie esecutive
Gestione concorrente con gli Stati membri
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicati nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Il progetto seguirà una versione adattata della metodologia PM². Un comitato direttivo del progetto, comprendente le DG capofila del progetto, sovrintenderà all'attuazione. Il gruppo di esperti della Commissione per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori sarà tenuto informato e fornirà consulenza alla Commissione per tutta la durata dell'attuazione.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La gestione diretta per l'esecuzione del bilancio e la metodologia PM² per l'attuazione dei progetti sono state scelte in considerazione dei motivi seguenti:
–Il progetto richiederà lo sviluppo, il riutilizzo e l'adattamento/la configurazione di sistemi informatici esistenti della Commissione sviluppati internamente.
–L'uso della metodologia PM² è in linea con la politica istituzionale in tema di attuazione dei progetti informatici ed è una scelta solida per i progetti aventi questo livello di complessità.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Principali rischi individuati e sistemi di controllo per attenuarli:
–Rischio: le modifiche di requisiti in una fase avanzata del progetto possono ritardare l'attuazione del progetto e far lievitare i costi.
Attenuazione: implementazione di un flusso di lavoro per le richieste di modifica, con valutazione e approvazione delle attività; implementazione della soluzione in base a un approccio graduale seguito da un miglioramento continuo.
–Rischio: numero esiguo di Stati membri partecipanti al progetto, con conseguente riduzione dei benefici attesi.
Attenuazione: creazione congiunta con gli Stati membri e consultazione continua del gruppo di esperti della Commissione per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori al fine di garantire che i risultati del progetto soddisfino le aspettative di numerosi Stati membri.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Misure standard per la prevenzione delle frodi applicate dalla Commissione in regime di gestione diretta.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Contributo
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
Mercato unico, innovazione e agenda digitale
|
03.02.01.01
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Tipo di
spesa
|
Contributo
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
N/A
|
|
|
|
|
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
Mercato unico, innovazione e agenda digitale
|
|
DG: GROW
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
□ Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02.01.01
|
Impegni
|
(1a)
|
1,000
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
-
|
1,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
|
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG GROW
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
1,000
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b
+ 3
|
-
|
1,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
□ TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
1,000
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
-
|
1,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
|
□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA Mercato unico, innovazione e agenda digitale
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+6
|
1,000
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
-
|
1,500
|
0,500
|
0,500
|
0,500
|
…
|
|
3,000
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1: riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi per le dichiarazioni di distacco
|
|
Sviluppo informatico dell'interfaccia pubblica
|
Svil. IT
|
|
|
0,800
|
|
0,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
Supporto e manutenzione IT (interfaccia pubblica)
|
S&M IT
|
|
|
|
|
0,100
|
|
0,300
|
|
0,300
|
|
0,300
|
|
…
|
|
…
|
|
1,000
|
|
Infrastruttura IT (hosting ecc.)
|
Infrastr. IT
|
|
|
|
|
0,015
|
|
0,015
|
|
0,015
|
|
0,015
|
|
…
|
|
…
|
|
0,060
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2: agevolazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri
|
|
Sviluppo IT di interfacce con gli Stati membri
|
Svil. IT
|
|
|
0,200
|
|
0,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,300
|
|
Supporto e manutenzione IT (interfacce con gli SM)
|
S&M IT
|
|
|
|
|
0,025
|
|
0,125
|
|
0,125
|
|
0,125
|
|
…
|
|
…
|
|
0,400
|
|
Infrastruttura IT (hosting ecc.)
|
Infrastr. IT
|
|
|
|
|
0,010
|
|
0,010
|
|
0,010
|
|
0,010
|
|
…
|
|
…
|
|
0,040
|
|
Formazione per gli SM
|
Formazione
|
|
|
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
…
|
|
…
|
|
0,200
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 3: risparmi sui costi realizzati dagli Stati membri ricorrendo all'interfaccia pubblica connessa all'IMI anziché al proprio portale per le dichiarazioni
|
|
N/A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 3
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
…
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
1,000
|
|
0,500
|
|
0,500
|
|
0,500
|
|
0,500
|
|
…
|
|
…
|
|
3,000
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
0,267 milioni di EUR
|
0,267 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
…
|
…
|
0,801 milioni di EUR
|
|
Altre spese amministrative
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
…
|
…
|
0
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0,267 milioni di EUR
|
0,267 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
…
|
…
|
0,801 milioni di EUR
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
…
|
…
|
0
|
|
Altre spese
amministrative
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
…
|
…
|
0
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
…
|
…
|
0
|
|
TOTALE
|
0,267 milioni di EUR
|
0,267 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
0,089 milioni di EUR
|
…
|
…
|
0,801 milioni di EUR
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
|
Anno
2024
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
|
□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
1,5
|
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
…
|
…
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
□ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- in sede
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
|
- nelle delegazioni
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
…
|
…
|
|
TOTALE
|
1,5
|
1,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
…
|
…
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
-Gestione e supervisione dell'attuazione dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI
-Dialogo con il gruppo di esperti della Commissione per un modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori
-Comunicazione e sensibilizzazione
-Gestione delle relazioni con i portatori di interessi
-Gestione dell'atto giuridico
|
|
Personale esterno
|
-
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
I finanziamenti per l'attuazione del modulo elettronico comune per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori sono già stati programmati in ragione dell'impegno assunto dalla Commissione nell'aggiornamento della strategia industriale 2020.
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comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
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comporta una revisione del QFP.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
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non prevede cofinanziamenti da terzi
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prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Totale
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Specificare l'organismo di cofinanziamento
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TOTALE stanziamenti cofinanziati
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3.3.Incidenza prevista sulle entrate
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La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
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La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
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sulle risorse proprie
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su altre entrate
–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche
Mio EUR (al terzo decimale)
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Linea di bilancio delle entrate:
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Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
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Incidenza della proposta/iniziativa
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Anno
N
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Anno
N+1
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Anno
N+2
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Anno
N+3
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Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
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Articolo ………….
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Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)