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Document 52023PC0312

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola

COM/2023/312 final

Bruxelles, 16.6.2023

COM(2023) 312 final

2023/0180(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nel 2020 una proposta volta "elabor[are] accordi più ambiziosi per agevolare, attrarre e sostenere gli investimenti in Africa" è stata inclusa nella strategia globale dell'Unione europea (UE) per l'Africa 1 .

La Repubblica d'Angola (di seguito "Angola") è la settima principale destinazione degli investimenti per gli investitori dell'UE nel continente africano, e rappresenta il 5,4 % del volume di investimenti esteri diretti dell'UE (9,9 miliardi di EUR di IED nel 2020). Sebbene l'economia dell'Angola si basi attualmente sulle sue abbondanti materie prime e risorse energetiche, il paese sta cercando di diversificare il proprio modello economico e negli ultimi anni ha compiuto notevoli sforzi per migliorare il clima degli investimenti a favore degli investitori esteri e locali. L'Angola sta avviando i negoziati per aderire all'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il gruppo APE della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC"). Tuttavia l'APE non contiene disposizioni specifiche in materia di investimenti.

L'8 settembre 2020 il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il ministro del Commercio e dell'industria dell'Angola Victor Fernandes hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che conferma "l'intenzione di avviare discussioni esplorative su un accordo di investimento UE-Angola, oltre all'APE, incentrato sull'agevolazione degli investimenti" 2 .

Il 23 marzo 2021 la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio 3 che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti. Il 26 maggio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'avvio dei negoziati 4 e ha adottato direttive di negoziato.

Il 22 giugno 2021 l'UE e l'Angola hanno dato il via ai negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (di seguito "l'accordo"). Dopo quattro cicli di negoziati l'UE e l'Angola hanno concluso i negoziati il 18 novembre 2022.

L'obiettivo generale dell'accordo è migliorare il clima degli investimenti e facilitare la mobilitazione e il mantenimento degli investimenti tra l'UE a l'Angola in base a norme, misure e procedure moderne e semplificate in materia di investimenti esteri diretti. In tal modo l'accordo promuove lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro e rafforza le relazioni bilaterali in materia di investimenti. Fornisce inoltre una solida piattaforma per contribuire alla diversificazione dell'economia dell'Angola e alla sua integrazione nell'economia globale.

Si tratta del primo accordo sull'agevolazione degli investimenti mai negoziato dall'UE e l'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE opera per "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali" 5 .

Gli obiettivi sono inoltre pienamente in linea con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou 6 e con i principi generali ivi promossi.

L'accordo corrisponde all'azione principale 12 (perseguimento di accordi per investimenti sostenibili con l'Africa e il vicinato meridionale) del riesame della politica commerciale della Commissione 7 , in cui la Commissione ha annunciato l'intenzione di "proporr[e ]una nuova iniziativa di investimenti sostenibili ai partner o alle regioni dell'Africa e del vicinato meridionale interessati a tale iniziativa [...] sotto forma di accordi di investimento autonomi o nel quadro della modernizzazione degli accordi commerciali esistenti".

L'accordo integrerà inoltre il futuro accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo i cui negoziati sono attualmente in corso in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi sono coerenti con le altre politiche dell'UE, in particolare con la politica di sviluppo dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'accordo rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE (investimenti esteri diretti).

L'accordo deve essere pertanto firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'accordo non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

L'accordo rispetta il principio di proporzionalità, in quanto la conclusione di un accordo internazionale è lo strumento idoneo per assumere diritti e obblighi reciproci con un soggetto di diritto internazionale come un paese straniero.

L'accordo persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'UE e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Esso è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Inoltre contribuisce all'obiettivo dell'UE di creare catene di approvvigionamento sicure, diversificate e resilienti 8 , nonché agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e sviluppo.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative alla firma di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Da giugno a novembre 2020 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica 9 chiedendo il contributo del Parlamento europeo, degli Stati membri, dei portatori di interessi e della società civile sulla revisione della politica commerciale dell'Unione europea, anche sulle modalità per rafforzare le relazioni commerciali e di investimento dell'UE con i paesi vicini e l'Africa.

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali 10 e del dialogo con la società civile 11 . In particolare, i negoziati relativi all'accordo sono stati presentati e discussi nel corso dei dialoghi con la società civile del 24 novembre 2021 e del 17 marzo 2023.

Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il gruppo "Africa, Caraibi e Pacifico (ACP)" e il comitato della politica commerciale sui servizi e gli investimenti del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato informato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA), in particolare nel contesto di un seminario specifico 12 tenutosi il 26 ottobre 2022. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati trasmessi alle due istituzioni.

Nel corso dei negoziati la Commissione ha inoltre pubblicato sul proprio sito web 13 , aggiornato regolarmente, le relazioni sui cicli negoziali, le proposte di testo, i comunicati stampa, le schede informative e altro materiale informativo di base.

Assunzione e uso di perizie

In sede di avvio dei negoziati la Commissione si è avvalsa di perizie esterne raccolte nel contesto della revisione della politica di investimento dell'Angola 14 , svolta dall'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), e di uno studio 15 realizzato dalla Banca mondiale. Entrambe le relazioni sono state elaborate con il sostegno finanziario dell'UE. La relazione dell'UNCTAD ha fornito informazioni sul quadro per gli investimenti in Angola e sulle strozzature connesse al clima degli investimenti, che riguardano il sistema di ingresso e di avvio degli investimenti, le norme operative, la capacità e il coordinamento dell'amministrazione. Tali problemi limitano la capacità dell'Angola di sfruttare appieno il suo enorme potenziale di attrarre investitori in vari settori. Dalla relazione della Banca mondiale è emerso che gli investitori hanno indicato quali fattori critici che incidono sulle loro decisioni di investimento nei paesi in via di sviluppo la mancanza di trasparenza e prevedibilità nei rapporti con gli organismi pubblici, gli improvvisi cambiamenti delle disposizioni legislative e regolamentari e i ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni e approvazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta dei settori che sono oggetto dell'accordo.

Valutazione d'impatto

Parallelamente ai negoziati, un contraente esterno ha condotto una valutazione d'impatto sulla sostenibilità (VIS) 16 riguardante sia l'adesione dell'Angola all'APE UE-SADC sia l'accordo. L'obiettivo dello studio è individuare i potenziali impatti economici, sociali, ambientali e sui diritti umani derivanti dalle disposizioni dell'APE e dell'accordo. Nel quadro della VIS il contraente ha consultato esperti interni ed esterni e ha svolto consultazioni con i portatori di interessi sia nell'UE sia in Angola.

La VIS conferma l'impatto positivo dell'accordo sull'economia dell'Angola, sottolineando inoltre la complementarità tra l'accordo, l'adesione all'APE UE-SADC e l'assistenza tecnica a sostegno di entrambi i processi. La VIS non individua impatti negativi dell'accordo sull'occupazione, sui diritti del lavoro, sui diritti umani o sull'ambiente.

La VIS, che riguarda sia l'adesione dell'Angola all'APE UE-SADC sia l'accordo, è stata effettuata dal contraente esterno "BKP Economic Advisors".

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'accordo comprende disposizioni istituzionali che delineano la struttura degli organi esecutivi incaricati di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'accordo stesso.

Il capo istituzionale dell'accordo istituisce un "comitato per l'agevolazione degli investimenti" che ha principalmente il compito di garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'accordo. L'accordo stabilisce inoltre un dialogo con la società civile, che si svolge su base annuale in concomitanza con la riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'obiettivo generale dell'accordo è facilitare l'attrazione e l'espansione degli investimenti tra l'UE e l'Angola ai fini della diversificazione economica e dello sviluppo sostenibile.

L'accordo si articola in quattro capi sostanziali:

·prevedibilità e trasparenza delle misure relative agli investimenti, ad esempio richiedendo la pubblicazione di tutte le leggi e le condizioni in materia di investimenti e promuovendo l'uso di singoli portali informativi per gli investitori;

·razionalizzazione delle procedure di autorizzazione, mediante un trattamento tempestivo delle domande e la promozione dell'e-government;

·punti focali e coinvolgimento dei portatori di interessi, al fine di facilitare le interazioni tra gli investitori e l'amministrazione;

·investimenti e sviluppo sostenibile, integrando l'approccio più recente dell'UE in materia di "commercio e sviluppo sostenibile" e di condotta responsabile delle imprese.

Il capo "Prevenzione e risoluzione delle controversie" si basa sulla cooperazione tra le parti e sulla ricerca di una soluzione concordata, ma prevede anche la possibilità di un arbitrato tra Stati in ultima istanza, oltre alle norme in materia di mediazione.

Nel complesso, si prevede che l'accordo porterà a miglioramenti del contesto imprenditoriale in Angola, a vantaggio sia delle imprese straniere che di quelle nazionali. Di conseguenza gli investitori stranieri saranno incoraggiati a rimanere più a lungo, apportando un contributo a lungo termine all'economia locale. Oltre agli investitori esistenti, l'accordo mira altresì ad attrarre nuovi investitori in Angola, in particolare le piccole e medie imprese, che hanno maggiori difficoltà a districarsi in procedure lunghe e complesse per investire all'estero.

Il fatto che l'accordo migliori la certezza del diritto per gli investimenti in tutti i settori dovrebbe contribuire alla diversificazione economica dell'Angola in nuovi settori quali le esportazioni di prodotti alimentari, l'industria manifatturiera e i servizi. L'accordo contiene anche disposizioni volte a rafforzare i collegamenti tra gli investitori stranieri e i fornitori nazionali.

Infine l'accordo integra anche un'importante dimensione di sviluppo sostenibile nelle relazioni in materia di investimenti tra l'UE e l'Angola, compreso l'impegno a non indebolire le leggi e le norme in materia di ambiente o di lavoro al fine di attrarre gli investimenti e a non rinunciare o derogare a tali leggi. L'accordo comprende inoltre impegni per ottenere l'attuazione effettiva degli accordi internazionali in materia di lavoro e ambiente, incluso l'accordo di Parigi. L'accordo impone alle parti di promuovere pratiche commerciali responsabili presso gli investitori e rafforza la cooperazione bilaterale sugli aspetti relativi agli investimenti nell'ambito delle politiche in materia di cambiamenti climatici e parità di genere.

2023/0180 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 6 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti (di seguito "l'accordo").

(2)Il 18 novembre 2022 i negoziati per l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola si sono conclusi con esito positivo.

(3)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola ("l'accordo"), con riserva della conclusione dell'accordo.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Comunicazione congiunta del 2020 "Verso una strategia globale per l'Africa", JOIN(2020) 4 final, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004.
(2)    https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84859/5th-angola-eu-ministerial-meeting-joint-way-forward_en.
(3)    Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti, COM(2021) 138 final.
(4)    Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica d'Angola per un accordo sull'agevolazione degli investimenti, 8441/21, 20 maggio 2021.
(5)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(6)    Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
(7)    Comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva", COM(2021) 66 final.
(8)    Comunicazione della Commissione "Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione", COM(2023) 165 final.
(9)     https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/consultation-trade-policy-review_it
(10)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/ .
(11)     http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531 .
(12)    Seminario "Prospettive per le relazioni commerciali e di investimento UE-Africa", 26 ottobre 2022.
(13)     https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/southern-african-development-community-sadc/eu-angola-negotiations_en .
(14)    Cfr. UNCTAD, Investment Policy Review of Angola, https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2019d4_en.pdf .
(15)    Cfr. Banca mondiale, Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses, http://documents1.worldbank.org/curated/en/387801576142339003/pdf/Political-Risk-and-Policy-Responses.pdf .
(16)    Cfr. Valutazione d'impatto sulla sostenibilità (VIS) a sostegno dei negoziati commerciali con l'Angola per l'adesione all'APE UE-SADC, relazione finale, dicembre 2021, https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/f9babf9b-6d05-475f-a322-1bfc4e5c9982?p=1&n=10&sort=modified_DESC .
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Bruxelles, 16.6.2023

COM(2023) 312 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola


ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ANGOLA

Indice

Capo I        Disposizioni generali

Capo II        Trasparenza e prevedibilità

Capo III        Razionalizzazione delle procedure di autorizzazione

Capo IV        Punti focali e coinvolgimento dei portatori di interessi

Capo V        Investimenti e sviluppo sostenibile

Capo VI        Prevenzione e risoluzione delle controversie

Capo VII        Cooperazione e disposizioni istituzionali

Capo VIII        Disposizioni finali

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "l'Unione",

e

LA REPUBBLICA D'ANGOLA, di seguito denominata "Angola",

di seguito denominate congiuntamente "parti", o individualmente "parte",

CONSIDERANDO il desiderio di rafforzare ulteriormente i loro legami economici e di instaurare relazioni strette e durature basate sul partenariato e sulla cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

DESIDEROSE di mobilitare e trattenere gli investimenti, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il tenore di vita nei rispettivi territori;

RICONOSCENDO la necessità di agevolare gli investimenti attraverso il miglioramento della trasparenza e della prevedibilità, la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi al fine di migliorare il clima degli investimenti;

CONVINTE che le misure di agevolazione degli investimenti rafforzano gli investimenti nelle e delle micro, piccole e medie imprese;

RICONOSCENDO che gli investimenti possono favorire lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la diversificazione delle attività economiche e contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (di seguito "Agenda 2030 delle Nazioni Unite");

RICONOSCENDO l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità per l'attuazione del presente accordo;

AFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

CONSIDERANDO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in seguito "l'accordo di Cotonou"), in particolare i relativi elementi essenziali e fondamentali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

Il presente accordo mira ad agevolare l'attrazione, l'espansione e il mantenimento degli investimenti esteri diretti tra le parti ai fini della diversificazione economica e dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1.    Il presente accordo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti che incidono sugli investimenti.

2.    Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale, la protezione dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

3.    Il presente accordo non crea né modifica alcun obbligo in materia di liberalizzazione degli investimenti, né crea o modifica alcuna norma sulla protezione degli investitori stabiliti nei territori delle parti, o dei loro investimenti, o sulla risoluzione delle controversie investitore-Stato.

ARTICOLO 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)    "attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri": le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

b)    "autorizzazione": il permesso di svolgere qualsiasi attività economica connessa a un investimento, risultante da una procedura cui l'investitore deve attenersi per dimostrare il rispetto delle prescrizioni necessarie;

c)    "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo che esercita i poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito a un'autorizzazione;

d)    "attività economica": l'attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

e)    "impresa": una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;

f)    "stabilimento": la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una parte al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli;

 

g)    "investimento": lo stabilimento e l'esercizio di attività economiche da parte di investitori di una parte nel territorio dell'altra parte;

h)    "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, in conformità della lettera f), un'impresa nel territorio dell'altra parte;

i)    "persona giuridica": un soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

j)    "persona giuridica di una parte":

i)    per l'Unione europea: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione o dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale 1 nel territorio dell'Unione europea;

ii)    per l'Angola: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Angola che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio dell'Angola;

k)    "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

l)    "misura di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da 2 :

i)    amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; oppure

ii)    organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

m)    "persona fisica di una parte":

i)    per l'Unione: il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione a norma del diritto di tale Stato 3 ;

ii)    per l'Angola: un cittadino dell'Angola conformemente al suo diritto;

n)    "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa; e

o)    "pubblicazione": l'inserimento in una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale.

 

ARTICOLO 4

Trattamento della nazione più favorita

1.    Ciascuna parte accorda immediatamente e incondizionatamente agli investitori dell'altra parte e ai relativi investimenti, per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe agli investitori di qualsiasi altro paese e alle relative imprese.

2.    Il paragrafo 1 non dovrà interpretarsi in modo da obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o ai relativi investimenti il beneficio del trattamento derivante da:

a)    misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell'allegato sui servizi finanziari dell'accordo generale sugli scambi di servizi previsto all'allegato 1B dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994; oppure

b)    qualsiasi accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici.

3.    Si precisa che le disposizioni previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte non costituiscono in sé un "trattamento" di cui al paragrafo 1 e non possono pertanto essere prese in considerazione nel valutare una violazione del presente accordo.

ARTICOLO 5

Misure contro la corruzione e altre attività illegali

1.Le parti riconoscono l'impatto negativo della corruzione, del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo, della frode e dell'evasione fiscali sulle economie e sulle società, tra l'altro in quanto ostacolano lo sviluppo sostenibile e scoraggiano gli investimenti.

2.Ciascuna parte conferma il proprio impegno ad adottare misure adeguate per prevenire e combattere la corruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, per quanto riguarda le questioni contemplate dal presente accordo, conformemente alle norme concordate a livello internazionale che sono state approvate o sostenute da tale parte, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") destinate alle imprese multinazionali del 2011, nonché le norme vigenti nel settore della fiscalità internazionale.

CAPO II

PREVEDIBILITÀ E TRASPARENZA

 

ARTICOLO 6

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

ARTICOLO 7

Obblighi di informativa

Ciascuna parte pubblica tempestivamente o rende altrimenti pubblicamente disponibili per iscritto e, salvo in situazioni di emergenza, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, tutte le pertinenti misure di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in modo da consentire agli investitori di esserne informati.

ARTICOLO 8

Pubblicazione preventiva e possibilità di presentare osservazioni

1.    Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte 4 pubblica preventivamente:

a)    le proposte di disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale da adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo; oppure

b)    i documenti che forniscono dettagli sufficienti sulle proposte di cui alla lettera a) per consentire agli investitori e alle altre persone interessate di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo. 

 

2.    Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione di misure, ciascuna parte è incoraggiata ad applicare il paragrafo 1 alle procedure e alle decisioni amministrative di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

 

3.    Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte offre agli investitori e alle altre persone interessate, su base non discriminatoria, una ragionevole opportunità di presentare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti pubblicati a norma del paragrafo 1 o 2.

4.    Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte prende in considerazione le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 3 5 . 

5.    Nel pubblicare una disposizione legislativa o regolamentare di applicazione generale di cui al paragrafo 1, o prima di tale pubblicazione, nella misura del possibile e in modo coerente con il suo ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte si adopera per spiegare le finalità e le motivazioni alla base della disposizione legislativa o regolamentare.

6.    Ciascuna parte, nella misura del possibile, si adopera per consentire un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione di una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 1 e la data della sua applicazione agli investitori.

ARTICOLO 9

Trasparenza del quadro per gli investimenti

1.    Ciascuna parte mette a disposizione con mezzi elettronici, quali un sito web e, ove possibile, rende accessibile tramite un portale unico e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, gli elementi seguenti:

a)    disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente gli investimenti;

b)    restrizioni e condizioni applicabili agli investimenti; e

c)    i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti per l'autorizzazione degli investimenti.

2.    Ciascuna parte mette a disposizione, ove possibile con mezzi elettronici, quali un sito web, e rende accessibile tramite il portale unico di cui al paragrafo 1 e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, una descrizione che informa gli investitori e le altre persone interessate in merito alle fasi concrete da completare per investire nel proprio territorio, comprese le prescrizioni e le procedure riguardanti:

a)    la costituzione di società e la registrazione di imprese;

b)    il collegamento a infrastrutture essenziali quali l'approvvigionamento di energia elettrica e acqua;

c)    l'acquisizione e la registrazione di proprietà, quali i diritti di proprietà fondiaria;

d)    le licenze edilizie;

e)    la risoluzione delle insolvenze;

f)    i trasferimenti in conto capitale e i pagamenti;

g)    la convertibilità della valuta;

h)    il pagamento delle imposte; e

i)    l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro, piccole e medie imprese.

3.    Non sono imposti oneri agli investitori nel territorio di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma del presente articolo o dell'articolo 7.

ARTICOLO 10

Trasparenza degli incentivi agli investimenti

1.    Ciascuna parte mette a disposizione con mezzi elettronici, quali un sito web e, ove possibile, rende accessibile tramite un portale unico e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, le informazioni relative agli incentivi agli investimenti.

2.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano tutti gli incentivi a disposizione degli investitori, compresi gli incentivi finanziari, gli incentivi fiscali e i trasferimenti in natura, inclusi gli incentivi non finanziari.

3.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti:

a)    la base giuridica dell'incentivo;

b)    la forma dell'incentivo;

c)    i requisiti di ammissibilità relativi all'incentivo;    

d)    la procedura di richiesta dell'incentivo, compresi i moduli e i documenti richiesti; e

e)    i dati di contatto dell'autorità competente.

ARTICOLO 11

Collegamenti con l'economia ospitante

Ciascuna parte è incoraggiata a mettere a disposizione degli investitori e delle persone che intendono investire informazioni sui fornitori nazionali al fine di rafforzare i collegamenti con l'economia locale, aumentare la competitività dei fornitori nazionali e rafforzare il contributo degli investimenti allo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 12

Divulgazione di informazioni riservate

Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

CAPO III

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 13

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle misure delle parti relative all'autorizzazione degli investimenti.

ARTICOLO 14

Presentazione delle domande

Ciascuna parte evita per quanto possibile di imporre a un richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l'attività per cui l'autorizzazione è richiesta ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti.

ARTICOLO 15

Calendario per la presentazione delle domande

La parte che impone l'obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell'anno. La parte che assoggetta la presentazione della domanda di autorizzazione al rispetto di termini specifici provvede affinché le autorità competenti concedano un termine ragionevole a tal fine.

ARTICOLO 16

Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie

La parte che impone l'obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:

a)    accettino, nella misura del possibile, le domande in formato elettronico; e

b)    accettino copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.

ARTICOLO 17

Trattamento delle domande

1.    La parte che impone l'obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:

a)    nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande;

b)    su istanza del richiedente, forniscano senza indebito ritardo informazioni sullo stato della domanda;

c)    nella misura del possibile, accertino senza indebito ritardo la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte;

d)    se considerano la domanda completa ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte 6 provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a:

i)    completare il trattamento della domanda; e

ii)    informare il richiedente in merito alla decisione relativa alla domanda, nella misura del possibile, per iscritto 7 ;

e)    se considerano la domanda incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a:

i)    informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;

ii)    su istanza del richiedente indicare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e

iii)    dare al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda 8 ;

se nessuna delle opzioni di cui ai punti i), ii) e iii) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e

f)    in caso di rigetto della domanda informino il richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di questi, dei motivi del rigetto, dei termini entro cui può presentare ricorso e, se applicabile, della procedura per ripresentare domanda; il precedente rigetto di una domanda non osta in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda.

2.    Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti rilascino un'autorizzazione non appena è stato stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione.

3.    Ciascuna parte provvede affinché, una volta rilasciata, l'autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili 9 .

ARTICOLO 18

Diritti

1.    Per tutte le attività economiche diverse dai servizi finanziari, ciascuna parte provvede affinché i diritti di autorizzazione applicati dalle sue autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti e non limitino in sé gli investimenti.

2.    Per i servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti forniscano al richiedente uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano l'importo e non usino tali oneri come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.

3.    I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

4.    Salvo in casi urgenti, ciascuna parte concede un periodo di tempo adeguato tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di diritti e oneri nuovi o modificati relativi alle procedure di autorizzazione degli investimenti o di informazioni che consentano agli investitori di comprendere il calcolo di tali diritti e oneri. Tali diritti e oneri non sono applicati fino a quando non siano state pubblicate dette informazioni.

5.    Ciascuna parte adotta o mantiene, per quanto possibile, procedure che consentano il pagamento elettronico dei diritti e degli oneri riscossi dalle pertinenti autorità competenti per l'autorizzazione degli investimenti.

ARTICOLO 19

Obiettività, imparzialità e indipendenza

Una parte, se adotta o mantiene in vigore una misura relativa all'autorizzazione, provvede affinché l'autorità competente interessata tratti una domanda e adotti e gestisca le proprie decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente dall'influenza indebita di chiunque eserciti l'attività economica per la quale è richiesta l'autorizzazione.

ARTICOLO 20

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1.    La parte che richiede l'autorizzazione pubblica tempestivamente le informazioni necessarie affinché gli investitori o le persone che intendono investire possano rispettare le prescrizioni, le norme tecniche e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione 10 . Le informazioni riportano gli elementi seguenti, se esistono:

a)    le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e qualifiche;

b)    i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;

c)    i diritti di autorizzazione;

d)    le norme tecniche applicabili;

e)    le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;

f)    le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza delle modalità e delle condizioni applicabili alle licenze o alle qualifiche;

g)    la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni; e

h)    il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

 

2.    Ciascuna parte è incoraggiata a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un unico portale.

ARTICOLO 21

Elaborazione di misure

Se una parte adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione, provvede affinché:

a)    tali misure si basino su criteri chiari, oggettivi e trasparenti, che possono includere la competenza e la capacità di esercitare l'attività economica, anche nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali, fermo restando che le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio;

b)    le procedure siano imparziali, facilmente accessibili a tutti i richiedenti e adeguate per consentire loro di dimostrare la propria conformità alle prescrizioni; e

c)    le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.

CAPO IV

PUNTI FOCALI E COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI

ARTICOLO 22

Punti focali per l'agevolazione degli investimenti

1.    In modo coerente con il proprio ordinamento giuridico, ciascuna parte mantiene o istituisce adeguati punti focali per l'agevolazione degli investimenti che fungano da primo punto di contatto per gli investitori per quanto riguarda le misure che incidono sugli investimenti.

2.    Ciascuna parte provvede affinché i punti focali per l'agevolazione degli investimenti rispondano alle richieste degli investitori e dei punti focali per l'agevolazione degli investimenti istituiti dall'altra parte a norma del presente articolo al fine di contribuire all'efficace applicazione del presente accordo.

3.    Se un punto di contatto per l'agevolazione degli investimenti non è in grado di rispondere a una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 2, si adopera per fornire al richiedente l'assistenza necessaria per ottenere le informazioni pertinenti.

4.    Ciascuna parte provvede affinché le richieste e le informazioni di cui al presente articolo possano essere trasmesse per via elettronica.

5.    Qualsiasi informazione comunicata a norma del presente articolo non pregiudica la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.

ARTICOLO 23

Meccanismi di risoluzione dei problemi

1.Ciascuna parte si adopera per istituire o mantenere adeguati meccanismi di risoluzione dei problemi degli investitori o delle persone che intendono investire che possono derivare dall'applicazione di qualsiasi misura di applicazione generale contemplata dal presente accordo.

2.I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono facilmente accessibili, anche per le micro, piccole e medie imprese, nonché temporalmente definiti e trasparenti. Essi non pregiudicano le eventuali procedure di ricorso o di riesame istituite o mantenute dalle parti. Inoltre essi non pregiudicano il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente accordo.

ARTICOLO 24

Coordinamento tra servizi nazionali

1.    Le parti riconoscono l'importanza di uno stretto coordinamento a livello nazionale tra le autorità e i servizi responsabili della regolamentazione e dell'attuazione delle misure e delle procedure relative agli investimenti quale mezzo per agevolare, attrarre, trattenere ed espandere gli investimenti.

2.    Ciascuna parte si adopera per istituire o mantenere meccanismi per coordinare le attività al fine di:

a)    agevolare gli investimenti;

b)    favorire la coerenza normativa e la prevedibilità delle misure e delle procedure governative; e

c)    promuovere la coerenza delle misure e delle procedure di investimento a livello centrale, regionale e locale.

3.    Per facilitare il compito di coordinamento, ciascuna parte è incoraggiata a designare un'agenzia capofila in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico.

ARTICOLO 25

Coerenza normativa e valutazioni d'impatto

1.    Le parti riconoscono l'importanza di un quadro normativo per gli investimenti efficace, coerente, trasparente e prevedibile.

2.    Ciascuna parte è incoraggiata a effettuare, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione d'impatto delle principali 11 misure di applicazione generale in fase di elaborazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

3.    Le parti riconoscono che, nello svolgimento delle valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, si dovrebbe tenere conto del potenziale impatto delle misure proposte sulle micro, piccole e medie imprese e sullo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 26

Consultazioni dei portatori di interessi e revisioni periodiche

1.    Ciascuna parte è incoraggiata a riesaminare, con la frequenza che ritiene opportuna, le proprie misure di applicazione generale contemplate dal presente accordo che incidono sugli investimenti al fine di determinare se le misure specifiche da essa attuate debbano essere modificate, razionalizzate, ampliate o abrogate, in modo da rendere il quadro per gli investimenti della parte più efficace ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi strategici e della risposta alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2.    Ciascuna parte è incoraggiata a riesaminare periodicamente i diritti e gli oneri di autorizzazione al fine di ridurne il numero e la diversità.

3.    Ciascuna parte è incoraggiata, nel corso dei suoi riesami, a prendere in considerazione i riscontri dei portatori di interessi e a utilizzare i pertinenti indicatori internazionali di prestazione.

4.    Le parti sono invitate a condividere, nell'ambito del comitato per l'agevolazione degli investimenti di cui all'articolo 43, le loro esperienze nell'effettuare riesami periodici e nell'attuare le raccomandazioni strategiche che ne derivano.

ARTICOLO 27

Risoluzione delle controversie

Il capo VI non si applica agli articoli 24, 25 e 26.

CAPO V

INVESTIMENTI E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 28

Obiettivi

1.    Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente e affermano l'impegno ad agevolare gli investimenti internazionali in modo da contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile.

2.    Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare in materia di ambiente e lavoro, nelle relazioni di investimento delle parti in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 29

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.    Le parti riconoscono il diritto di ciascuna parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare le proprie disposizioni legislative e politiche pertinenti. Tali livelli di protezione, disposizioni legislative e politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente capo.

2.    Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, disposizioni legislative e politiche.

3.    Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli investimenti.

4.    Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni legislative, al fine di incoraggiare gli investimenti.

5.    Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli investimenti.

6.    Le parti non applicano le rispettive disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro in modo che costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli investimenti internazionali.

ARTICOLO 30

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.    Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli investimenti con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008 dalla conferenza internazionale del lavoro (di seguito "dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008").

2.    Conformemente alla costituzione dell'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i relativi follow-up, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla conferenza internazionale del lavoro, ciascuna parte rispetta, promuove e attua efficacemente in tutto il proprio territorio, anche nelle "zone di trasformazione per l'esportazione" e in altre "zone economiche speciali", le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, e attuano efficacemente le ulteriori convenzioni dell'OIL che gli Stati membri dell'Unione e l'Angola hanno rispettivamente ratificato.

3.    Conformemente al loro impegno a rafforzare il contributo degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, compresi gli aspetti relativi al lavoro, ciascuna parte favorisce politiche di investimento che promuovano gli obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso, conformemente alla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008 e alla dichiarazione del centenario dell'OIL sul futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dalla conferenza internazionale del lavoro.

4.    Ciascuna parte istituisce, se non lo ha ancora fatto, e mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro per tutti i settori economici, comprese le attività agricole e minerarie.

5.    Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL.

ARTICOLO 31

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.    Le parti riconoscono l'importanza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEA") del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEP"), nonché della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche in materia di investimenti e politiche ambientali.

2.    Ciascuna parte attua efficacemente gli accordi multilaterali in materia di ambiente e i relativi protocolli e le relative modifiche da essa ratificati (di seguito "MEA"). Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli investimenti con modalità atte a favorire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

3.    Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA o di Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").

ARTICOLO 32

Investimenti e cambiamenti climatici

1.    Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), con le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi") e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.

2.    Ciascuna parte:

a)    attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi, compresi i relativi impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale; e

b)    promuove le sinergie tra gli investimenti e le politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici.

3.    Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di UNFCCC, di OMC, di protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987, e di Organizzazione marittima internazionale.

ARTICOLO 33

Investimenti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile

1.    Conformemente al loro impegno a rafforzare il contributo degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, le parti agevolano e incoraggiano gli investimenti nella produzione e nel consumo sostenibili, in prodotti e servizi ambientali e gli investimenti rilevanti ai fini dell'attenuazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi.

2.    Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (di seguito "CBD") e i relativi protocolli, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 (di seguito "CITES"), con gli altri MEA di cui sono firmatarie e con le decisioni adottate nel loro ambito.

3.    Ciascuna parte agevola gli investimenti per l'uso sostenibile delle risorse biologiche e la conservazione della biodiversità e adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate agli investimenti.

4.    Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della CBD e della CITES.

5.    Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza ciascuna parte agevola gli investimenti in modo coerente con la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste.

6.    Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tali obiettivi. Di conseguenza ciascuna parte agevola gli investimenti in modo coerente con la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.

ARTICOLO 34

Responsabilità sociale delle imprese e condotta responsabile delle imprese

1.    Le parti riconoscono l'importanza dell'ottemperanza, da parte degli investitori, al dovere di diligenza al fine di individuare e affrontare gli impatti negativi, ad esempio sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro, delle proprie operazioni, catene di approvvigionamento e altre relazioni commerciali. Le parti promuovono l'adozione, da parte delle imprese e degli investitori, della responsabilità sociale delle imprese o delle pratiche commerciali responsabili al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e agli investimenti responsabili.

2.    Le parti sostengono la diffusione e l'utilizzo dei pertinenti strumenti concordati a livello internazionale da esse approvati o sostenuti, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali del 2011 e le relative linee guida sul dovere di diligenza.

3.    Le parti si scambiano informazioni e migliori pratiche sulle questioni contemplate dal presente articolo, comprese le possibili modalità per agevolare l'adozione, da parte delle imprese e degli investitori, della responsabilità sociale delle imprese, delle pratiche responsabili e della rendicontazione, in seno al comitato per l'agevolazione degli investimenti. A tal fine il comitato mantiene stretti contatti con le pertinenti organizzazioni internazionali attive nel settore della responsabilità sociale delle imprese o della condotta responsabile delle imprese.

ARTICOLO 35

Investimenti e parità di genere

1.    Le parti riconoscono che le politiche di investimento inclusive possono contribuire a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Esse riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compresi gli investimenti. Le parti sottolineano la loro intenzione di attuare il presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.

2.    Le parti collaborano a livello bilaterale e nei consessi pertinenti, a seconda dei casi, per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di parità di genere, compreso per quanto riguarda le attività volte a migliorare la capacità e le condizioni affinché le donne, in particolare le lavoratrici e le imprenditrici, possano accedere alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne.

CAPO VI

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 36

Consultazioni

1.    Le parti si adoperano per risolvere le controversie tra loro in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo, avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.

2.    Una parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando le misure in questione e gli obblighi derivanti dal presente accordo ai quali ritiene che l'altra parte non abbia adempiuto.

3.    La parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. Salvo diversa decisione delle parti, le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta e si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta.

4.    Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe costituire una violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti provvisto di conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.

5.    Nell'ambito delle consultazioni su questioni relative agli accordi o agli strumenti multilaterali in materia di ambiente o di lavoro di cui al presente accordo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o da organismi o organizzazioni pertinenti istituiti a norma degli accordi ambientali multilaterali al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle parti e i lavori di tali organizzazioni o organismi. Se del caso, le parti chiedono il parere di tali organismi o organizzazioni, o di altri esperti o organismi che ritengono appropriati.

6.    Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere della società civile a norma dell'articolo 46.

7.    Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni fornite e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate.

ARTICOLO 37

Soluzione concordata

1.    Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 36.

2.    Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata. Qualora non sia possibile un'attuazione immediata, le parti concordano un termine ragionevole per l'attuazione.

3.    Entro la scadenza del termine concordato di cui al paragrafo 2, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

4.    Se le parti non sono in grado di pervenire a una soluzione concordata entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni, o se la soluzione concordata non è attuata entro il termine di cui al paragrafo 2, la parte che ha richiesto le consultazioni a norma dell'articolo 36 può chiedere di ricorrere all'arbitrato tra Stati per risolvere la controversia. La parte alla quale è presentata la richiesta di arbitrato accetta o respinge tale richiesta entro 30 giorni dalla data della richiesta. In assenza di risposta, la richiesta si considera respinta.

ARTICOLO 38

Arbitrato

1.    Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Se l'accordo non è stato raggiunto entro 30 giorni dall'accettazione della richiesta di arbitrato di cui all'articolo 37, paragrafo 4, ciascuna parte designa un arbitro entro un ulteriore termine di 30 giorni. Gli arbitri designati dalle parti nominano congiuntamente il presidente del collegio, che non ha la cittadinanza né dell'una né dell'altra parte.

2.    Il collegio arbitrale effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame. Salvo diverso accordo tra le parti, il collegio arbitrale stabilisce il regolamento di procedura applicabile.

3.    Se il collegio arbitrale conclude che la misura in questione non è conforme alle disposizioni del presente capo, la parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per conformarsi tempestivamente.

4.    Qualora la richiesta di arbitrato sia stata respinta dalla parte alla quale è stata presentata la richiesta di arbitrato, o in caso di mancata conformità alla relazione del collegio, la parte che ha richiesto l'arbitrato può adottare misure nell'ambito del presente accordo che siano proporzionate all'inadempimento degli obblighi specifici.

ARTICOLO 39

Trasparenza

Ciascuna parte rende tempestivamente pubbliche:

a)    una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 36;

b)    una soluzione concordata a norma dell'articolo 37; e

c)        le misure a norma dell'articolo 38.

ARTICOLO 40

Termini

1.    Salvo diversamente indicato, tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.

2.    I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 41

Procedimento di mediazione

1.    Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che si presume incida negativamente sugli investimenti tra le parti.

2.    La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte da un mediatore designato dalle parti.

3.    Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data di nomina del mediatore.

4.    Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Una parte può rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

5.    La procedura di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui agli articoli 36 e 38 o stabiliti dalle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.

CAPO VII

COOPERAZIONE E DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 42

Assistenza tecnica e sviluppo di capacità per l'agevolazione degli investimenti

1.    Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità e si impegnano a cooperare per migliorare il clima degli investimenti in Angola e sostenere l'attuazione del presente accordo.

2.    Tali attività sono svolte nel quadro delle norme e delle pertinenti procedure della cooperazione allo sviluppo e degli strumenti dell'Unione europea.

3.    Le richieste di assistenza dovrebbero basarsi sulle esigenze individuate ed essere in linea con le riforme nazionali volte ad agevolare gli investimenti. L'assistenza è soggetta a modalità e condizioni stabilite di comune accordo.

4.    Nell'ambito del comitato per l'agevolazione degli investimenti, le parti:

a)    scambiano informazioni ed esaminano i progressi compiuti in materia di assistenza tecnica e sostegno allo sviluppo di capacità in relazione all'attuazione del presente accordo; e

b)    individuano le esigenze di assistenza tecnica e di sviluppo di capacità.

ARTICOLO 43

Comitato per l'agevolazione degli investimenti

1.    Al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, le parti istituiscono un comitato per l'agevolazione degli investimenti composto da rappresentanti di entrambe le parti.

2.    Il comitato per l'agevolazione degli investimenti si riunisce la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato per l'agevolazione degli investimenti si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti.

 

3.    Le riunioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti si svolgono alternativamente nell'Unione o in Angola, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai rappresentanti delle parti.

 

4.    Il comitato per l'agevolazione degli investimenti è copresieduto, per l'Angola, dal ministro dell'Economia e della pianificazione e dal ministro dell'Industria e del commercio e, per l'Unione, dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dai rispettivi delegati.

ARTICOLO 44

Funzioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti

1.    Il comitato per l'agevolazione degli investimenti:

 

a)    esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti;

 

b)    sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;

 

c)    cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire o risolvere i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;

 

d)    esamina qualsiasi altra questione di interesse relativa a un settore disciplinato dal presente accordo, secondo quanto convenuto dai rappresentanti delle parti;

e)    esamina le richieste in corso di cui all'articolo 22 e le richieste di assistenza amministrativa;

f)    discute eventuali miglioramenti del presente accordo, in particolare alla luce dell'esperienza e degli sviluppi in altri consessi internazionali e nell'ambito di altri accordi conclusi dalle parti; e

 

g)    adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.

ARTICOLO 45

 

Decisioni e raccomandazioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti

 

1.    Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate dal comitato per l'agevolazione degli investimenti a norma del presente accordo sono vincolanti per le parti. Le parti adottano le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni.

 

2.    Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti può formulare opportune raccomandazioni in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.

 

3.    Il comitato per l'agevolazione degli investimenti adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso.

ARTICOLO 46

Dialogo con la società civile

1.    Le parti organizzano un dialogo con la società civile (di seguito "dialogo") per discutere dell'attuazione del presente accordo.

2.    Nell'ambito del dialogo le parti promuovono una rappresentanza equilibrata di pertinenti portatori di interessi, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, ambientale e di altro tipo.

3.    Il dialogo si svolge su base annuale, in concomitanza con la riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti, salvo diverso accordo tra le parti.

4.    Ai fini del dialogo le parti forniscono informazioni sull'attuazione del presente accordo. Le opinioni e i pareri espressi nel corso del dialogo possono essere presentati al comitato per l'agevolazione degli investimenti e resi pubblici.

5.    Le parti possono decidere di organizzare il dialogo attraverso i meccanismi esistenti istituiti dalle parti per il coinvolgimento della società civile, se del caso.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47

Eccezioni generali

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:

 

a)    necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico 12 ;

 

b)    necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

 

c)    necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:

 

i)    alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

 

ii)    alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;

 

iii)    alla sicurezza.

ARTICOLO 48

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)    imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia da essa ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure

b)    impedire a una parte di prendere i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i)    in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;

 

ii)    in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; oppure

 

iii)    adottati in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure

c)    impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

ARTICOLO 49

Rapporti con l'accordo di Cotonou

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti misure a norma dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 50

Durata

Il presente accordo è concluso per un periodo di 20 anni, rinnovabile automaticamente per periodi di tempo uguali e successivi.

ARTICOLO 51

Denuncia

1.    Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte del presente accordo la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

2.    La denuncia ha effetto decorsi sei mesi dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 52

Applicazione territoriale

1.    Il presente accordo si applica:

a)    per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e

b)    per quanto riguarda l'Angola, ai territori nei quali l'Angola esercita la sovranità o i diritti sovrani conformemente al diritto internazionale e al diritto interno, compresi il territorio terrestre, le acque interne, le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone marittime adiacenti alle acque territoriali, compresi il fondale marino, la piattaforma continentale e il relativo sottosuolo.

2.    I riferimenti al "territorio" nel presente accordo si intendono nel senso di cui al paragrafo 1.

3.    Si precisa che i riferimenti al diritto internazionale nel presente articolo comprendono, in particolare, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982. In caso di conflitto tra il diritto interno e il diritto internazionale, prevale quest'ultimo.

ARTICOLO 53

Modifiche

Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore conformemente all'articolo 57.

ARTICOLO 54

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1.    L'Unione informa l'Angola di ogni richiesta di adesione di un paese terzo che desidera diventare uno Stato membro dell'Unione.

2.    L'Unione notifica all'Angola l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione.

ARTICOLO 55

Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

ARTICOLO 56

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1.    Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

2.    Nei casi cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data della firma del presente accordo o successivamente. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 57

Entrata in vigore

1.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.    Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso dell'Angola, al ministero degli Esteri, direzione nazionale per la cooperazione internazionale.

ARTICOLO 58

Lingue e testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a…… addì……

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Angola

(1)

     Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), l'Unione europea riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

(2)

     Si precisa che sono "misure di una parte" le misure che i soggetti elencati alla lettera l), punti i) e ii), adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento di altri soggetti al riguardo.

(3)

     Rientrano nella definizione di "persona fisica" anche coloro che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di altro Stato che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno tuttavia diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.

(4)

     Le parti convengono che ai paragrafi da 1 a 4 è riconosciuto che le parti dispongono di sistemi diversi per effettuare consultazioni su determinate misure prima che queste siano definitive e che le alternative di cui al paragrafo 1 rispecchiano sistemi giuridici diversi.

(5)

     La presente disposizione non impone alcun obbligo relativamente alla decisione definitiva di una parte che adotta o mantiene in vigore misure di autorizzazione di un investimento.

(6)

     Le autorità competenti possono esigere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per essere considerate "complete ai fini del trattamento".

(7)

     Le autorità competenti possono conformarsi all'obbligo di cui al punto ii) informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione della domanda. L'espressione "per iscritto" è intesa comprensiva del formato elettronico.

(8)

     Tale "possibilità" non impone a un'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

(9)

     Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro responsabilità.

(10)

     Le parti possono rilasciare le autorizzazioni senza conformarsi al presente articolo nei casi seguenti per quanto riguarda gli idrocarburi:

a) la zona è stata oggetto di una precedente procedura conforme al presente articolo che non si è conclusa con il rilascio di un'autorizzazione;

b) la zona è disponibile a titolo permanente per l'esplorazione o la produzione; oppure

c) l'autorizzazione rilasciata è stata revocata prima della data di scadenza.

(11)

     Ciascuna parte può stabilire cosa si intende per misura di applicazione generale "principale" ai fini del presente accordo.

(12)

Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

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