COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.6.2023
COM(2023) 312 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola
ACCORDO SULL'AGEVOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ANGOLA
Indice
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Trasparenza e prevedibilità
Capo III
Razionalizzazione delle procedure di autorizzazione
Capo IV
Punti focali e coinvolgimento dei portatori di interessi
Capo V
Investimenti e sviluppo sostenibile
Capo VI
Prevenzione e risoluzione delle controversie
Capo VII
Cooperazione e disposizioni istituzionali
Capo VIII
Disposizioni finali
PREAMBOLO
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "l'Unione",
e
LA REPUBBLICA D'ANGOLA, di seguito denominata "Angola",
di seguito denominate congiuntamente "parti", o individualmente "parte",
CONSIDERANDO il desiderio di rafforzare ulteriormente i loro legami economici e di instaurare relazioni strette e durature basate sul partenariato e sulla cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
DESIDEROSE di mobilitare e trattenere gli investimenti, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il tenore di vita nei rispettivi territori;
RICONOSCENDO la necessità di agevolare gli investimenti attraverso il miglioramento della trasparenza e della prevedibilità, la razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi al fine di migliorare il clima degli investimenti;
CONVINTE che le misure di agevolazione degli investimenti rafforzano gli investimenti nelle e delle micro, piccole e medie imprese;
RICONOSCENDO che gli investimenti possono favorire lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la diversificazione delle attività economiche e contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (di seguito "Agenda 2030 delle Nazioni Unite");
RICONOSCENDO l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità per l'attuazione del presente accordo;
AFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
CONSIDERANDO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in seguito "l'accordo di Cotonou"), in particolare i relativi elementi essenziali e fondamentali,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivi
Il presente accordo mira ad agevolare l'attrazione, l'espansione e il mantenimento degli investimenti esteri diretti tra le parti ai fini della diversificazione economica e dello sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1.
Il presente accordo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti che incidono sugli investimenti.
2.
Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale, la protezione dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.
3.
Il presente accordo non crea né modifica alcun obbligo in materia di liberalizzazione degli investimenti, né crea o modifica alcuna norma sulla protezione degli investitori stabiliti nei territori delle parti, o dei loro investimenti, o sulla risoluzione delle controversie investitore-Stato.
ARTICOLO 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a)
"attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri": le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
b)
"autorizzazione": il permesso di svolgere qualsiasi attività economica connessa a un investimento, risultante da una procedura cui l'investitore deve attenersi per dimostrare il rispetto delle prescrizioni necessarie;
c)
"autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo che esercita i poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito a un'autorizzazione;
d)
"attività economica": l'attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
e)
"impresa": una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;
f)
"stabilimento": la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una parte al fine di instaurare o mantenere legami economici durevoli;
g)
"investimento": lo stabilimento e l'esercizio di attività economiche da parte di investitori di una parte nel territorio dell'altra parte;
h)
"investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, in conformità della lettera f), un'impresa nel territorio dell'altra parte;
i)
"persona giuridica": un soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
j)
"persona giuridica di una parte":
i)
per l'Unione europea: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione o dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio dell'Unione europea;
ii)
per l'Angola: una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Angola che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio dell'Angola;
k)
"misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
l)
"misura di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da:
i)
amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; oppure
ii)
organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
m)
"persona fisica di una parte":
i)
per l'Unione: il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione a norma del diritto di tale Stato
;
ii)
per l'Angola: un cittadino dell'Angola conformemente al suo diritto;
n)
"esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa; e
o)
"pubblicazione": l'inserimento in una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale.
ARTICOLO 4
Trattamento della nazione più favorita
1.
Ciascuna parte accorda immediatamente e incondizionatamente agli investitori dell'altra parte e ai relativi investimenti, per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe agli investitori di qualsiasi altro paese e alle relative imprese.
2.
Il paragrafo 1 non dovrà interpretarsi in modo da obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o ai relativi investimenti il beneficio del trattamento derivante da:
a)
misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell'allegato sui servizi finanziari dell'accordo generale sugli scambi di servizi previsto all'allegato 1B dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994; oppure
b)
qualsiasi accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli agli investimenti tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici.
3.
Si precisa che le disposizioni previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte non costituiscono in sé un "trattamento" di cui al paragrafo 1 e non possono pertanto essere prese in considerazione nel valutare una violazione del presente accordo.
ARTICOLO 5
Misure contro la corruzione e altre attività illegali
1.Le parti riconoscono l'impatto negativo della corruzione, del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo, della frode e dell'evasione fiscali sulle economie e sulle società, tra l'altro in quanto ostacolano lo sviluppo sostenibile e scoraggiano gli investimenti.
2.Ciascuna parte conferma il proprio impegno ad adottare misure adeguate per prevenire e combattere la corruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscali, per quanto riguarda le questioni contemplate dal presente accordo, conformemente alle norme concordate a livello internazionale che sono state approvate o sostenute da tale parte, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, e le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") destinate alle imprese multinazionali del 2011, nonché le norme vigenti nel settore della fiscalità internazionale.
CAPO II
PREVEDIBILITÀ E TRASPARENZA
ARTICOLO 6
Gestione delle misure di applicazione generale
Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
ARTICOLO 7
Obblighi di informativa
Ciascuna parte pubblica tempestivamente o rende altrimenti pubblicamente disponibili per iscritto e, salvo in situazioni di emergenza, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, tutte le pertinenti misure di applicazione generale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in modo da consentire agli investitori di esserne informati.
ARTICOLO 8
Pubblicazione preventiva e possibilità di presentare osservazioni
1.
Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte pubblica preventivamente:
a)
le proposte di disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale da adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo; oppure
b)
i documenti che forniscono dettagli sufficienti sulle proposte di cui alla lettera a) per consentire agli investitori e alle altre persone interessate di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo.
2.
Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione di misure, ciascuna parte è incoraggiata ad applicare il paragrafo 1 alle procedure e alle decisioni amministrative di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
3.
Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte offre agli investitori e alle altre persone interessate, su base non discriminatoria, una ragionevole opportunità di presentare osservazioni sulle misure proposte o sui documenti pubblicati a norma del paragrafo 1 o 2.
4.
Nella misura del possibile e in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte prende in considerazione le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 3.
5.
Nel pubblicare una disposizione legislativa o regolamentare di applicazione generale di cui al paragrafo 1, o prima di tale pubblicazione, nella misura del possibile e in modo coerente con il suo ordinamento giuridico per l'adozione delle misure, ciascuna parte si adopera per spiegare le finalità e le motivazioni alla base della disposizione legislativa o regolamentare.
6.
Ciascuna parte, nella misura del possibile, si adopera per consentire un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione di una disposizione legislativa o regolamentare di cui al paragrafo 1 e la data della sua applicazione agli investitori.
ARTICOLO 9
Trasparenza del quadro per gli investimenti
1.
Ciascuna parte mette a disposizione con mezzi elettronici, quali un sito web e, ove possibile, rende accessibile tramite un portale unico e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, gli elementi seguenti:
a)
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente gli investimenti;
b)
restrizioni e condizioni applicabili agli investimenti; e
c)
i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti per l'autorizzazione degli investimenti.
2.
Ciascuna parte mette a disposizione, ove possibile con mezzi elettronici, quali un sito web, e rende accessibile tramite il portale unico di cui al paragrafo 1 e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, una descrizione che informa gli investitori e le altre persone interessate in merito alle fasi concrete da completare per investire nel proprio territorio, comprese le prescrizioni e le procedure riguardanti:
a)
la costituzione di società e la registrazione di imprese;
b)
il collegamento a infrastrutture essenziali quali l'approvvigionamento di energia elettrica e acqua;
c)
l'acquisizione e la registrazione di proprietà, quali i diritti di proprietà fondiaria;
d)
le licenze edilizie;
e)
la risoluzione delle insolvenze;
f)
i trasferimenti in conto capitale e i pagamenti;
g)
la convertibilità della valuta;
h)
il pagamento delle imposte; e
i)
l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro, piccole e medie imprese.
3.
Non sono imposti oneri agli investitori nel territorio di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma del presente articolo o dell'articolo 7.
ARTICOLO 10
Trasparenza degli incentivi agli investimenti
1.
Ciascuna parte mette a disposizione con mezzi elettronici, quali un sito web e, ove possibile, rende accessibile tramite un portale unico e aggiorna, per quanto possibile e opportuno, le informazioni relative agli incentivi agli investimenti.
2.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano tutti gli incentivi a disposizione degli investitori, compresi gli incentivi finanziari, gli incentivi fiscali e i trasferimenti in natura, inclusi gli incentivi non finanziari.
3.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti:
a)
la base giuridica dell'incentivo;
b)
la forma dell'incentivo;
c)
i requisiti di ammissibilità relativi all'incentivo;
d)
la procedura di richiesta dell'incentivo, compresi i moduli e i documenti richiesti; e
e)
i dati di contatto dell'autorità competente.
ARTICOLO 11
Collegamenti con l'economia ospitante
Ciascuna parte è incoraggiata a mettere a disposizione degli investitori e delle persone che intendono investire informazioni sui fornitori nazionali al fine di rafforzare i collegamenti con l'economia locale, aumentare la competitività dei fornitori nazionali e rafforzare il contributo degli investimenti allo sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 12
Divulgazione di informazioni riservate
Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
CAPO III
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 13
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure delle parti relative all'autorizzazione degli investimenti.
ARTICOLO 14
Presentazione delle domande
Ciascuna parte evita per quanto possibile di imporre a un richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l'attività per cui l'autorizzazione è richiesta ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti.
ARTICOLO 15
Calendario per la presentazione delle domande
La parte che impone l'obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell'anno. La parte che assoggetta la presentazione della domanda di autorizzazione al rispetto di termini specifici provvede affinché le autorità competenti concedano un termine ragionevole a tal fine.
ARTICOLO 16
Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie
La parte che impone l'obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:
a)
accettino, nella misura del possibile, le domande in formato elettronico; e
b)
accettino copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.
ARTICOLO 17
Trattamento delle domande
1.
La parte che impone l'obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:
a)
nella misura del possibile, forniscano un calendario indicativo per il trattamento delle domande;
b)
su istanza del richiedente, forniscano senza indebito ritardo informazioni sullo stato della domanda;
c)
nella misura del possibile, accertino senza indebito ritardo la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte;
d)
se considerano la domanda completa ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a:
i)
completare il trattamento della domanda; e
ii)
informare il richiedente in merito alla decisione relativa alla domanda, nella misura del possibile, per iscritto;
e)
se considerano la domanda incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a:
i)
informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
ii)
su istanza del richiedente indicare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e
iii)
dare al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda;
se nessuna delle opzioni di cui ai punti i), ii) e iii) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e
f)
in caso di rigetto della domanda informino il richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di questi, dei motivi del rigetto, dei termini entro cui può presentare ricorso e, se applicabile, della procedura per ripresentare domanda; il precedente rigetto di una domanda non osta in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda.
2.
Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti rilascino un'autorizzazione non appena è stato stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione.
3.
Ciascuna parte provvede affinché, una volta rilasciata, l'autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili.
ARTICOLO 18
Diritti
1.
Per tutte le attività economiche diverse dai servizi finanziari, ciascuna parte provvede affinché i diritti di autorizzazione applicati dalle sue autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti e non limitino in sé gli investimenti.
2.
Per i servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti forniscano al richiedente uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano l'importo e non usino tali oneri come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.
3.
I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
4.
Salvo in casi urgenti, ciascuna parte concede un periodo di tempo adeguato tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di diritti e oneri nuovi o modificati relativi alle procedure di autorizzazione degli investimenti o di informazioni che consentano agli investitori di comprendere il calcolo di tali diritti e oneri. Tali diritti e oneri non sono applicati fino a quando non siano state pubblicate dette informazioni.
5.
Ciascuna parte adotta o mantiene, per quanto possibile, procedure che consentano il pagamento elettronico dei diritti e degli oneri riscossi dalle pertinenti autorità competenti per l'autorizzazione degli investimenti.
ARTICOLO 19
Obiettività, imparzialità e indipendenza
Una parte, se adotta o mantiene in vigore una misura relativa all'autorizzazione, provvede affinché l'autorità competente interessata tratti una domanda e adotti e gestisca le proprie decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente dall'influenza indebita di chiunque eserciti l'attività economica per la quale è richiesta l'autorizzazione.
ARTICOLO 20
Pubblicazione e disponibilità delle informazioni
1.
La parte che richiede l'autorizzazione pubblica tempestivamente le informazioni necessarie affinché gli investitori o le persone che intendono investire possano rispettare le prescrizioni, le norme tecniche e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano gli elementi seguenti, se esistono:
a)
le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e qualifiche;
b)
i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;
c)
i diritti di autorizzazione;
d)
le norme tecniche applicabili;
e)
le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;
f)
le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza delle modalità e delle condizioni applicabili alle licenze o alle qualifiche;
g)
la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni; e
h)
il calendario indicativo per il trattamento della domanda.
2.
Ciascuna parte è incoraggiata a raggruppare le pubblicazioni elettroniche in un unico portale.
ARTICOLO 21
Elaborazione di misure
Se una parte adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione, provvede affinché:
a)
tali misure si basino su criteri chiari, oggettivi e trasparenti, che possono includere la competenza e la capacità di esercitare l'attività economica, anche nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali, fermo restando che le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio;
b)
le procedure siano imparziali, facilmente accessibili a tutti i richiedenti e adeguate per consentire loro di dimostrare la propria conformità alle prescrizioni; e
c)
le procedure non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.
CAPO IV
PUNTI FOCALI E COINVOLGIMENTO DEI PORTATORI DI INTERESSI
ARTICOLO 22
Punti focali per l'agevolazione degli investimenti
1.
In modo coerente con il proprio ordinamento giuridico, ciascuna parte mantiene o istituisce adeguati punti focali per l'agevolazione degli investimenti che fungano da primo punto di contatto per gli investitori per quanto riguarda le misure che incidono sugli investimenti.
2.
Ciascuna parte provvede affinché i punti focali per l'agevolazione degli investimenti rispondano alle richieste degli investitori e dei punti focali per l'agevolazione degli investimenti istituiti dall'altra parte a norma del presente articolo al fine di contribuire all'efficace applicazione del presente accordo.
3.
Se un punto di contatto per l'agevolazione degli investimenti non è in grado di rispondere a una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 2, si adopera per fornire al richiedente l'assistenza necessaria per ottenere le informazioni pertinenti.
4.
Ciascuna parte provvede affinché le richieste e le informazioni di cui al presente articolo possano essere trasmesse per via elettronica.
5.
Qualsiasi informazione comunicata a norma del presente articolo non pregiudica la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.
ARTICOLO 23
Meccanismi di risoluzione dei problemi
1.Ciascuna parte si adopera per istituire o mantenere adeguati meccanismi di risoluzione dei problemi degli investitori o delle persone che intendono investire che possono derivare dall'applicazione di qualsiasi misura di applicazione generale contemplata dal presente accordo.
2.I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono facilmente accessibili, anche per le micro, piccole e medie imprese, nonché temporalmente definiti e trasparenti. Essi non pregiudicano le eventuali procedure di ricorso o di riesame istituite o mantenute dalle parti. Inoltre essi non pregiudicano il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal presente accordo.
ARTICOLO 24
Coordinamento tra servizi nazionali
1.
Le parti riconoscono l'importanza di uno stretto coordinamento a livello nazionale tra le autorità e i servizi responsabili della regolamentazione e dell'attuazione delle misure e delle procedure relative agli investimenti quale mezzo per agevolare, attrarre, trattenere ed espandere gli investimenti.
2.
Ciascuna parte si adopera per istituire o mantenere meccanismi per coordinare le attività al fine di:
a)
agevolare gli investimenti;
b)
favorire la coerenza normativa e la prevedibilità delle misure e delle procedure governative; e
c)
promuovere la coerenza delle misure e delle procedure di investimento a livello centrale, regionale e locale.
3.
Per facilitare il compito di coordinamento, ciascuna parte è incoraggiata a designare un'agenzia capofila in modo coerente con il proprio ordinamento giuridico.
ARTICOLO 25
Coerenza normativa e valutazioni d'impatto
1.
Le parti riconoscono l'importanza di un quadro normativo per gli investimenti efficace, coerente, trasparente e prevedibile.
2.
Ciascuna parte è incoraggiata a effettuare, conformemente alle proprie norme e procedure, una valutazione d'impatto delle principali misure di applicazione generale in fase di elaborazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
3.
Le parti riconoscono che, nello svolgimento delle valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2, si dovrebbe tenere conto del potenziale impatto delle misure proposte sulle micro, piccole e medie imprese e sullo sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 26
Consultazioni dei portatori di interessi e revisioni periodiche
1.
Ciascuna parte è incoraggiata a riesaminare, con la frequenza che ritiene opportuna, le proprie misure di applicazione generale contemplate dal presente accordo che incidono sugli investimenti al fine di determinare se le misure specifiche da essa attuate debbano essere modificate, razionalizzate, ampliate o abrogate, in modo da rendere il quadro per gli investimenti della parte più efficace ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi strategici e della risposta alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2.
Ciascuna parte è incoraggiata a riesaminare periodicamente i diritti e gli oneri di autorizzazione al fine di ridurne il numero e la diversità.
3.
Ciascuna parte è incoraggiata, nel corso dei suoi riesami, a prendere in considerazione i riscontri dei portatori di interessi e a utilizzare i pertinenti indicatori internazionali di prestazione.
4.
Le parti sono invitate a condividere, nell'ambito del comitato per l'agevolazione degli investimenti di cui all'articolo 43, le loro esperienze nell'effettuare riesami periodici e nell'attuare le raccomandazioni strategiche che ne derivano.
ARTICOLO 27
Risoluzione delle controversie
Il capo VI non si applica agli articoli 24, 25 e 26.
CAPO V
INVESTIMENTI E SVILUPPO SOSTENIBILE
ARTICOLO 28
Obiettivi
1.
Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente e affermano l'impegno ad agevolare gli investimenti internazionali in modo da contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile.
2.
Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare in materia di ambiente e lavoro, nelle relazioni di investimento delle parti in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 29
Diritto di legiferare e livelli di protezione
1.
Le parti riconoscono il diritto di ciascuna parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare le proprie disposizioni legislative e politiche pertinenti. Tali livelli di protezione, disposizioni legislative e politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente capo.
2.
Ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, disposizioni legislative e politiche.
3.
Una parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli investimenti.
4.
Una parte non rinuncia né deroga altrimenti alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni legislative, al fine di incoraggiare gli investimenti.
5.
Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli investimenti.
6.
Le parti non applicano le rispettive disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro in modo che costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli investimenti internazionali.
ARTICOLO 30
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1.
Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli investimenti con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata a Ginevra il 10 giugno 2008 dalla conferenza internazionale del lavoro (di seguito "dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008").
2.
Conformemente alla costituzione dell'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i relativi follow-up, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla conferenza internazionale del lavoro, ciascuna parte rispetta, promuove e attua efficacemente in tutto il proprio territorio, anche nelle "zone di trasformazione per l'esportazione" e in altre "zone economiche speciali", le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, e attuano efficacemente le ulteriori convenzioni dell'OIL che gli Stati membri dell'Unione e l'Angola hanno rispettivamente ratificato.
3.
Conformemente al loro impegno a rafforzare il contributo degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, compresi gli aspetti relativi al lavoro, ciascuna parte favorisce politiche di investimento che promuovano gli obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso, conformemente alla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008 e alla dichiarazione del centenario dell'OIL sul futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dalla conferenza internazionale del lavoro.
4.
Ciascuna parte istituisce, se non lo ha ancora fatto, e mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro per tutti i settori economici, comprese le attività agricole e minerarie.
5.
Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL.
ARTICOLO 31
Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente
1.
Le parti riconoscono l'importanza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEA") del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito "UNEP"), nonché della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche in materia di investimenti e politiche ambientali.
2.
Ciascuna parte attua efficacemente gli accordi multilaterali in materia di ambiente e i relativi protocolli e le relative modifiche da essa ratificati (di seguito "MEA"). Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli investimenti con modalità atte a favorire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3.
Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA o di Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").
ARTICOLO 32
Investimenti e cambiamenti climatici
1.
Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (di seguito "UNFCCC"), con le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (di seguito "accordo di Parigi") e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.
2.
Ciascuna parte:
a)
attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi, compresi i relativi impegni relativi ai contributi determinati a livello nazionale; e
b)
promuove le sinergie tra gli investimenti e le politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici.
3.
Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di UNFCCC, di OMC, di protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987, e di Organizzazione marittima internazionale.
ARTICOLO 33
Investimenti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile
1.
Conformemente al loro impegno a rafforzare il contributo degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, le parti agevolano e incoraggiano gli investimenti nella produzione e nel consumo sostenibili, in prodotti e servizi ambientali e gli investimenti rilevanti ai fini dell'attenuazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi.
2.
Le parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (di seguito "CBD") e i relativi protocolli, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 (di seguito "CITES"), con gli altri MEA di cui sono firmatarie e con le decisioni adottate nel loro ambito.
3.
Ciascuna parte agevola gli investimenti per l'uso sostenibile delle risorse biologiche e la conservazione della biodiversità e adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate agli investimenti.
4.
Le parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della CBD e della CITES.
5.
Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tale obiettivo. Di conseguenza ciascuna parte agevola gli investimenti in modo coerente con la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste.
6.
Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini, così come il ruolo degli investimenti nel perseguimento di tali obiettivi. Di conseguenza ciascuna parte agevola gli investimenti in modo coerente con la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.
ARTICOLO 34
Responsabilità sociale delle imprese e condotta responsabile delle imprese
1.
Le parti riconoscono l'importanza dell'ottemperanza, da parte degli investitori, al dovere di diligenza al fine di individuare e affrontare gli impatti negativi, ad esempio sull'ambiente e sulle condizioni di lavoro, delle proprie operazioni, catene di approvvigionamento e altre relazioni commerciali. Le parti promuovono l'adozione, da parte delle imprese e degli investitori, della responsabilità sociale delle imprese o delle pratiche commerciali responsabili al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile e agli investimenti responsabili.
2.
Le parti sostengono la diffusione e l'utilizzo dei pertinenti strumenti concordati a livello internazionale da esse approvati o sostenuti, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali del 2011 e le relative linee guida sul dovere di diligenza.
3.
Le parti si scambiano informazioni e migliori pratiche sulle questioni contemplate dal presente articolo, comprese le possibili modalità per agevolare l'adozione, da parte delle imprese e degli investitori, della responsabilità sociale delle imprese, delle pratiche responsabili e della rendicontazione, in seno al comitato per l'agevolazione degli investimenti. A tal fine il comitato mantiene stretti contatti con le pertinenti organizzazioni internazionali attive nel settore della responsabilità sociale delle imprese o della condotta responsabile delle imprese.
ARTICOLO 35
Investimenti e parità di genere
1.
Le parti riconoscono che le politiche di investimento inclusive possono contribuire a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Esse riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compresi gli investimenti. Le parti sottolineano la loro intenzione di attuare il presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.
2.
Le parti collaborano a livello bilaterale e nei consessi pertinenti, a seconda dei casi, per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti agli investimenti delle politiche e delle misure in materia di parità di genere, compreso per quanto riguarda le attività volte a migliorare la capacità e le condizioni affinché le donne, in particolare le lavoratrici e le imprenditrici, possano accedere alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne.
CAPO VI
PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 36
Consultazioni
1.
Le parti si adoperano per risolvere le controversie tra loro in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo, avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.
2.
Una parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, indicando le misure in questione e gli obblighi derivanti dal presente accordo ai quali ritiene che l'altra parte non abbia adempiuto.
3.
La parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data della sua presentazione. Salvo diversa decisione delle parti, le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta e si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta.
4.
Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe costituire una violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti provvisto di conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.
5.
Nell'ambito delle consultazioni su questioni relative agli accordi o agli strumenti multilaterali in materia di ambiente o di lavoro di cui al presente accordo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL o da organismi o organizzazioni pertinenti istituiti a norma degli accordi ambientali multilaterali al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle parti e i lavori di tali organizzazioni o organismi. Se del caso, le parti chiedono il parere di tali organismi o organizzazioni, o di altri esperti o organismi che ritengono appropriati.
6.
Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere della società civile a norma dell'articolo 46.
7.
Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni fornite e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate.
ARTICOLO 37
Soluzione concordata
1.
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 36.
2.
Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata. Qualora non sia possibile un'attuazione immediata, le parti concordano un termine ragionevole per l'attuazione.
3.
Entro la scadenza del termine concordato di cui al paragrafo 2, la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.
4.
Se le parti non sono in grado di pervenire a una soluzione concordata entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni, o se la soluzione concordata non è attuata entro il termine di cui al paragrafo 2, la parte che ha richiesto le consultazioni a norma dell'articolo 36 può chiedere di ricorrere all'arbitrato tra Stati per risolvere la controversia. La parte alla quale è presentata la richiesta di arbitrato accetta o respinge tale richiesta entro 30 giorni dalla data della richiesta. In assenza di risposta, la richiesta si considera respinta.
ARTICOLO 38
Arbitrato
1.
Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale. Se l'accordo non è stato raggiunto entro 30 giorni dall'accettazione della richiesta di arbitrato di cui all'articolo 37, paragrafo 4, ciascuna parte designa un arbitro entro un ulteriore termine di 30 giorni. Gli arbitri designati dalle parti nominano congiuntamente il presidente del collegio, che non ha la cittadinanza né dell'una né dell'altra parte.
2.
Il collegio arbitrale effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame. Salvo diverso accordo tra le parti, il collegio arbitrale stabilisce il regolamento di procedura applicabile.
3.
Se il collegio arbitrale conclude che la misura in questione non è conforme alle disposizioni del presente capo, la parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per conformarsi tempestivamente.
4.
Qualora la richiesta di arbitrato sia stata respinta dalla parte alla quale è stata presentata la richiesta di arbitrato, o in caso di mancata conformità alla relazione del collegio, la parte che ha richiesto l'arbitrato può adottare misure nell'ambito del presente accordo che siano proporzionate all'inadempimento degli obblighi specifici.
ARTICOLO 39
Trasparenza
Ciascuna parte rende tempestivamente pubbliche:
a)
una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 36;
b)
una soluzione concordata a norma dell'articolo 37; e
c)
le misure a norma dell'articolo 38.
ARTICOLO 40
Termini
1.
Salvo diversamente indicato, tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2.
I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
ARTICOLO 41
Procedimento di mediazione
1.
Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che si presume incida negativamente sugli investimenti tra le parti.
2.
La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri e soluzioni proposte da un mediatore designato dalle parti.
3.
Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data di nomina del mediatore.
4.
Salvo diverso accordo tra le parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Una parte può rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
5.
La procedura di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti di cui agli articoli 36 e 38 o stabiliti dalle procedure di risoluzione delle controversie previste da qualsiasi altro accordo.
CAPO VII
COOPERAZIONE E DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 42
Assistenza tecnica e sviluppo di capacità per l'agevolazione degli investimenti
1.
Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità e si impegnano a cooperare per migliorare il clima degli investimenti in Angola e sostenere l'attuazione del presente accordo.
2.
Tali attività sono svolte nel quadro delle norme e delle pertinenti procedure della cooperazione allo sviluppo e degli strumenti dell'Unione europea.
3.
Le richieste di assistenza dovrebbero basarsi sulle esigenze individuate ed essere in linea con le riforme nazionali volte ad agevolare gli investimenti. L'assistenza è soggetta a modalità e condizioni stabilite di comune accordo.
4.
Nell'ambito del comitato per l'agevolazione degli investimenti, le parti:
a)
scambiano informazioni ed esaminano i progressi compiuti in materia di assistenza tecnica e sostegno allo sviluppo di capacità in relazione all'attuazione del presente accordo; e
b)
individuano le esigenze di assistenza tecnica e di sviluppo di capacità.
ARTICOLO 43
Comitato per l'agevolazione degli investimenti
1.
Al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, le parti istituiscono un comitato per l'agevolazione degli investimenti composto da rappresentanti di entrambe le parti.
2.
Il comitato per l'agevolazione degli investimenti si riunisce la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato per l'agevolazione degli investimenti si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, o senza indebito ritardo su richiesta di una delle parti.
3.
Le riunioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti si svolgono alternativamente nell'Unione o in Angola, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti. Il comitato per l'agevolazione degli investimenti può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai rappresentanti delle parti.
4.
Il comitato per l'agevolazione degli investimenti è copresieduto, per l'Angola, dal ministro dell'Economia e della pianificazione e dal ministro dell'Industria e del commercio e, per l'Unione, dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dai rispettivi delegati.
ARTICOLO 44
Funzioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti
1.
Il comitato per l'agevolazione degli investimenti:
a)
esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti;
b)
sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c)
cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire o risolvere i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;
d)
esamina qualsiasi altra questione di interesse relativa a un settore disciplinato dal presente accordo, secondo quanto convenuto dai rappresentanti delle parti;
e)
esamina le richieste in corso di cui all'articolo 22 e le richieste di assistenza amministrativa;
f)
discute eventuali miglioramenti del presente accordo, in particolare alla luce dell'esperienza e degli sviluppi in altri consessi internazionali e nell'ambito di altri accordi conclusi dalle parti; e
g)
adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.
ARTICOLO 45
Decisioni e raccomandazioni del comitato per l'agevolazione degli investimenti
1.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate dal comitato per l'agevolazione degli investimenti a norma del presente accordo sono vincolanti per le parti. Le parti adottano le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni.
2.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per l'agevolazione degli investimenti può formulare opportune raccomandazioni in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.
3.
Il comitato per l'agevolazione degli investimenti adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso.
ARTICOLO 46
Dialogo con la società civile
1.
Le parti organizzano un dialogo con la società civile (di seguito "dialogo") per discutere dell'attuazione del presente accordo.
2.
Nell'ambito del dialogo le parti promuovono una rappresentanza equilibrata di pertinenti portatori di interessi, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, ambientale e di altro tipo.
3.
Il dialogo si svolge su base annuale, in concomitanza con la riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti, salvo diverso accordo tra le parti.
4.
Ai fini del dialogo le parti forniscono informazioni sull'attuazione del presente accordo. Le opinioni e i pareri espressi nel corso del dialogo possono essere presentati al comitato per l'agevolazione degli investimenti e resi pubblici.
5.
Le parti possono decidere di organizzare il dialogo attraverso i meccanismi esistenti istituiti dalle parti per il coinvolgimento della società civile, se del caso.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 47
Eccezioni generali
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:
a)
necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
b)
necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
c)
necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
i)
alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii)
alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii)
alla sicurezza.
ARTICOLO 48
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a)
imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia da essa ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
b)
impedire a una parte di prendere i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i)
in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
ii)
in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; oppure
iii)
adottati in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
c)
impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
ARTICOLO 49
Rapporti con l'accordo di Cotonou
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti misure a norma dell'accordo di Cotonou.
ARTICOLO 50
Durata
Il presente accordo è concluso per un periodo di 20 anni, rinnovabile automaticamente per periodi di tempo uguali e successivi.
ARTICOLO 51
Denuncia
1.
Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte del presente accordo la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
2.
La denuncia ha effetto decorsi sei mesi dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 52
Applicazione territoriale
1.
Il presente accordo si applica:
a)
per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
b)
per quanto riguarda l'Angola, ai territori nei quali l'Angola esercita la sovranità o i diritti sovrani conformemente al diritto internazionale e al diritto interno, compresi il territorio terrestre, le acque interne, le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone marittime adiacenti alle acque territoriali, compresi il fondale marino, la piattaforma continentale e il relativo sottosuolo.
2.
I riferimenti al "territorio" nel presente accordo si intendono nel senso di cui al paragrafo 1.
3.
Si precisa che i riferimenti al diritto internazionale nel presente articolo comprendono, in particolare, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982. In caso di conflitto tra il diritto interno e il diritto internazionale, prevale quest'ultimo.
ARTICOLO 53
Modifiche
Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Tali modifiche entrano in vigore conformemente all'articolo 57.
ARTICOLO 54
Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
1.
L'Unione informa l'Angola di ogni richiesta di adesione di un paese terzo che desidera diventare uno Stato membro dell'Unione.
2.
L'Unione notifica all'Angola l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'Unione.
ARTICOLO 55
Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.
ARTICOLO 56
Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi
1.
Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.
2.
Nei casi cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data della firma del presente accordo o successivamente. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
ARTICOLO 57
Entrata in vigore
1.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2.
Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso dell'Angola, al ministero degli Esteri, direzione nazionale per la cooperazione internazionale.
ARTICOLO 58
Lingue e testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a…… addì……
Per l'Unione europea
Per la Repubblica d'Angola