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Document 52023DC0547

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione

COM/2023/547 final

Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 547 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alle principali conclusioni del riesame del regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione


SINTESI

Migliore coordinamento degli acquisti di gas (capo II)

A norma del regolamento (UE) 2022/2576, la Commissione ha elaborato e avviato, con l'assistenza di un prestatore del servizio, il meccanismo di acquisto in comune denominato AggregateEU. Al 14 luglio 2023 i risultati erano i seguenti:

Prima tornata

aprile-maggio 2023

Seconda tornata

giugno-luglio 2023

Risultati cumulativi

Stato

chiusa

chiusa

[in corso]

Iscrizioni

(totale)

120

154

Domanda aggregata

11,6 miliardi di metri cubi (mrd m³)

15,9 mrd m³

27,5 mrd m³

Offerte di fornitura

18,7 mrd m³

15,2 mrd m³

33,9 mrd m³

Domanda soddisfatta

10,9 mrd m³

12 mrd m³

22,9 mrd m³

La Commissione ha altresì attuato le misure di accompagnamento prescritte dal regolamento, anche in materia di trasparenza e scambio di informazioni, governance della piattaforma dell'UE per l'energia e obbligatorietà di AggregateEU.

La Commissione ritiene che la piattaforma dell'UE per l'energia abbia contribuito allo sforzo di diversificazione dell'approvvigionamento e al riempimento degli impianti di stoccaggio dell'Unione in vista della stagione di riscaldamento 2023-2024. AggregateEU ha offerto agli acquirenti europei ulteriori possibilità di rifornirsi di gas da fornitori affidabili a prezzi competitivi e ha migliorato la trasparenza del mercato in termini di domanda e offerta, contribuendo nel contempo a ridurre la volatilità dei mercati. 

Il fatto che già nelle prime due tornate siano stati aggregati volumi totali pari al doppio di quanto prescritto dimostra che gli operatori del mercato hanno ritenuto assai utile il meccanismo di acquisto in comune nel contesto della crisi.

Potenziamento dell'uso degli impianti GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti di GNL (capo II – sezione 3)

Il regolamento contiene disposizioni volte a migliorare la trasparenza e agevolare gli scambi secondari di capacità degli impianti GNL e di stoccaggio del gas, consentendo l'uso efficiente tanto di tali impianti quanto dei gasdotti (ad esempio in caso di congestione). La maggiore trasparenza consente una panoramica più completa dei mercati del GNL e dello stoccaggio nell'UE, nonché un uso più efficiente delle infrastrutture.

Prevenzione dei livelli eccessivi di prezzo del gas e di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici (capo III)

Per quanto riguarda la negoziazione, il regolamento prevede una misura volta a gestire l'eccesso di volatilità sui mercati dei derivati sul gas e sull'energia, pur preservando i processi di formazione dei prezzi. Il contenimento temporaneo dei picchi dei prezzi infragiornalieri è un meccanismo di gestione della volatilità volto a evitare l'eccessiva volatilità e le impennate estreme dei prezzi sul mercato dei derivati energetici, mettendo al riparo gli operatori del settore energetico dell'UE dai grandi movimenti al rialzo dei prezzi infragiornalieri e aiutandoli a garantire l'approvvigionamento energetico a medio termine.

Dopo l'adozione non è stato necessario attivare il meccanismo per evitare impennate estreme dei prezzi. In questo contesto occorre monitorare ulteriormente i mercati delle materie prime energetiche per stabilire se sia necessaria una proroga temporanea dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera, data la presenza di incertezze in tali mercati a seguito della crisi energetica e alla luce della contrazione dei mercati mondiali osservata nell'estate del 2023.

Misure in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas (capo IV) 

Il regolamento ha integrato temporaneamente il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas 1 , in particolare rendendo automaticamente applicabile il meccanismo di solidarietà in assenza di accordi bilaterali ed estendendo tale meccanismo al gas naturale liquefatto (GNL) e ai volumi critici di gas (CGV) per l'energia elettrica. Inoltre ha aggiunto una disposizione volta ad agevolare la riduzione della domanda da parte dei clienti protetti e una finalizzata a salvaguardare i flussi transfrontalieri.

Nel dicembre 2022 la Commissione, con gli Stati membri dell'UE e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSOG), ha condotto un'esercitazione congiunta di solidarietà in modalità di prova per testare le norme e le procedure di emergenza, così come il meccanismo di solidarietà.

La Commissione conclude che i concetti esposti nel capo in questione si sono rivelati utili nel contesto della mitigazione della crisi del gas e degli sforzi, in corso e futuri, di riduzione della domanda.



Introduzione

In risposta alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Unione europea (UE) ha adottato il piano REPowerEU per il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico al fine di aumentare la resilienza strategica dell'Europa e renderla meno dipendente dalle importazioni di gas russo.

Nell'aprile 2022, su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione ha lanciato la piattaforma dell'UE per l'energia nell'ambito del piano REPowerEU, con tre obiettivi: 1) l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune di gas, 2) l'uso più efficiente delle infrastrutture esistenti, 3) la mobilitazione internazionale.

Dall'inizio della guerra la situazione del mercato del gas ha registrato un progressivo peggioramento. La strumentalizzazione a fini bellici delle forniture di gas all'Europa da parte della Russia ha creato una contrazione del mercato e provocato un drastico aumento dei prezzi del gas. Nel 2022 il prezzo all'ingrosso è stato in media cinque volte superiore ai livelli precedenti alla crisi, arrivando a superare i 300 EUR/MWh al culmine della crisi nell'estate 2022 2 .

Per tale motivo il 19 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato con urgenza il regolamento (UE) 2022/2576 ("il regolamento") al fine di promuovere la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas.

Il regolamento fornisce una base giuridica temporanea per:

-un migliore coordinamento degli acquisti di gas (capo II);

-la prevenzione dei livelli eccessivi di prezzo del gas e di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici (capo III);

-misure in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas (capo IV).

A norma dell'articolo 30 del regolamento, "[e]ntro il 1º ottobre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione e presenta al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame. Sulla base di tale relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento".

Conformemente a quanto precede, la presente relazione descrive il modo in cui la Commissione ha attuato il regolamento ed espone le principali risultanze e le conseguenti conclusioni sulle disposizioni del regolamento.



RIESAME DEL CAPO II (MIGLIORE COORDINAMENTO DEGLI ACQUISTI DI GAS)

La Commissione ha attuato il coordinamento degli acquisti di gas i) istituendo un meccanismo di comunicazione dei contratti e delle gare d'appalto relativi al gas al fine di rendere più trasparenti i mercati del gas e ii) organizzando l'aggregazione della domanda, le gare d'appalto, l'abbinamento e istituendo un meccanismo per l'acquisto in comune di gas (il meccanismo di acquisto in comune). Nella relazione la Commissione presenta i risultati e i dati disponibili al 14 luglio 2023, riguardanti le gare d'appalto e i contratti notificati fino a tale data, nonché i risultati dei primi due cicli di aggregazione della domanda e di gare d'appalto del meccanismo di acquisto in comune organizzato con il sostegno di AggregateEU 3 .

Il coordinamento dell'aggregazione della domanda di gas e delle gare d'appalto continuerà fino alla scadenza del regolamento.

Riesame della sezione 1 – Coordinamento degli acquisti di gas nell'Unione
(articoli 3 e 4)

1.Trasparenza e scambio di informazioni (articolo 3 del regolamento)

La crisi energetica ha messo in luce la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e l'effetto negativo della mancanza di un'azione coordinata da parte degli Stati membri dell'UE di fronte alla strumentalizzazione delle forniture di gas per fini bellici operata dalla Russia, che ha determinato prezzi elevati e una crisi della sicurezza dell'approvvigionamento. Per ridurre la dipendenza dell'UE dalle forniture di gas naturale dalla Federazione Russa e abbassare i prezzi, è stato ritenuto fondamentale coordinare meglio gli acquisti di gas da fornitori esterni. L'articolo 3 del regolamento 4 mira pertanto a garantire un migliore coordinamento degli acquisti di gas nell'UE e la solidarietà energetica tra gli Stati membri dell'UE. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto fornendo alla Commissione una panoramica delle prossime gare d'appalto o dei prossimi contratti di compravendita di gas. A tal fine le imprese di gas naturale o le imprese che utilizzano gas sono tenute a notificare alla Commissione le gare d'appalto o i contratti previsti il cui volume supera i 5 TWh/anno.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, la Commissione, se ritiene che sia necessario un ulteriore coordinamento in relazione alle gare d'appalto o ai contratti (ad esempio nel caso in cui le gare d'appalto o i contratti possano ripercuotersi negativamente sul funzionamento del mercato, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà o possano giovare al meccanismo di acquisto in comune), può rivolgere raccomandazioni a tali imprese dopo aver informato il comitato direttivo ad hoc della piattaforma dell'UE per l'energia.

Statistiche sulle notifiche e sulle raccomandazioni di cui all'articolo 3

Al 14 luglio 2023

Numero

Volume delle consegne nel 2023 (terawattora (TWh))

Volume delle consegne nel 2024 (TWh)

Volume delle consegne nel 2025 (TWh)

Notifiche ricevute e relativo esito:

22

89,2

189,6

197,9

formulate raccomandazioni

2

11,05

25,5

25,5

raccomandazioni non necessarie

20

78,15

164,1

172,4

in attesa di valutazione

0

0

0

0

La Commissione ha predisposto molteplici canali, tutti ugualmente accettabili e con lo stesso livello di sicurezza, per presentare in modo sicuro le notifiche previste all'articolo 3 del regolamento. Ciò ha consentito di rispondere alle preoccupazioni delle imprese in merito alla sicurezza e alla riservatezza, ma anche di informare gli Stati membri dell'UE nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Risultanze principali: nel complesso la Commissione ritiene che l'attuazione dell'articolo 3 abbia reso più trasparenti le gare d'appalto programmate e i contratti di compravendita di gas, nella misura in cui ha fornito alla Commissione stessa un quadro più preciso delle prossime gare d'appalto.

Le uniche notifiche da cui sono scaturite raccomandazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento riguardavano imprese che intendevano indire una gara d'appalto. In fase di attuazione del regolamento sono emersi vari problemi: alcuni accordi commerciali sono stati notificati a posteriori e le imprese si sono mostrate riluttanti a condividere informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Alcuni operatori del settore hanno anche contestato l'interpretazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la tempistica delle notifiche durante i negoziati in corso.

La Commissione non è in grado di calcolare con precisione il numero di notifiche che non sono state presentate pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. Ciò è dovuto al fatto che l'accesso alle serie di dati sugli accordi commerciali firmati è limitato o incompleto.

Conclusioni: l'obbligo di notificare le gare d'appalto e i contratti di compravendita di gas è divenuto un modo nuovo per migliorare la trasparenza e prevenire rilanci a prezzi d'acquisto eccessivi (outbidding). Le notifiche dei contratti sono risultate maggiormente problematiche perché la fase precontrattuale è molto delicata per le imprese.

La disposizione si è rivelata più facile da attuare per le notifiche preliminari delle gare d'appalto piuttosto che per i contratti. Inoltre, considerando che AggregateEU opera tramite gare d'appalto, le raccomandazioni formulate dalla Commissione sembrano più pertinenti se rivolte alle imprese che programmano gare d'appalto che potrebbero passare attraverso AggregateEU.

Un altro insegnamento tratto è che un maggiore accesso della Commissione a una serie di dati più estesa sugli accordi commerciali firmati (con dati aggregati e anonimizzati) dovrebbe tradursi in una migliore applicazione dell'obbligo di notifica dei contratti e delle gare d'appalto e in una valutazione più approfondita dell'impatto delle singole gare o dei singoli contratti.

2.Comitato direttivo ad hoc (articolo 4 del regolamento)

La Commissione ha istituito un comitato direttivo ad hoc con decisione del 13 gennaio 2023 (C (2023) 407 final 5 ). Il 16 febbraio 2023 il comitato direttivo ad hoc ha adottato il proprio regolamento interno e al 14 luglio 2023 aveva tenuto sei riunioni.

Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dal vicepresidente esecutivo Maroš Šefčovič e i suoi membri sono rappresentanti di alto livello nominati dalle autorità degli Stati membri. Il segretariato della Comunità dell'energia partecipa in qualità di osservatore e le parti contraenti della Comunità dell'energia partecipano, su invito, a riunioni su questioni di interesse reciproco.

Il comitato direttivo ad hoc è stato istituito per favorire il coordinamento del meccanismo di acquisto in comune, in particolare l'aggregazione della domanda. La Commissione è altresì tenuta a consultare il comitato direttivo ad hoc in merito ai propri progetti di raccomandazioni in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e a informarlo degli effetti della partecipazione delle imprese in questione al meccanismo di acquisto in comune.

Risultanze principali: la Commissione ritiene che il comitato direttivo ad hoc abbia svolto appieno il suo compito di favorire il coordinamento del meccanismo di acquisto in comune a livello nazionale, anche per quanto riguarda l'aggregazione della domanda. I membri e gli osservatori del comitato direttivo ad hoc hanno svolto un ruolo determinante per mantenere forte e costante il sostegno politico alla piattaforma dell'UE per l'energia, promuovendo il meccanismo di acquisto in comune e fornendo informazioni alle rispettive istituzioni nazionali e alle imprese interessate. Le tavole rotonde nazionali organizzate dai membri del comitato direttivo ad hoc sono state decisive per mobilitare la domanda e coordinare la partecipazione delle industrie ad alta intensità di gas ed energia. I membri hanno anche collaborato attivamente con gli istituti finanziari nazionali (banche di promozione nazionali e agenzie per il credito all'esportazione) sondando modalità per ottenere e assicurare garanzie per gli acquirenti non sufficientemente solvibili.

I membri e gli osservatori del comitato direttivo ad hoc hanno discusso con cadenza periodica di tutti gli aspetti fondamentali della piattaforma dell'UE per l'energia, hanno condiviso le migliori pratiche e hanno fornito preziosi riscontri su questioni relative all'attuazione del meccanismo di acquisto in comune. Gli Stati membri dell'UE hanno altresì discusso dell'applicazione del regolamento, in particolare dell'aggregazione obbligatoria della domanda.

I membri del comitato direttivo ad hoc sono stati anche consultati in merito ai progetti di raccomandazione ex articolo 3 del regolamento (cfr. la sezione precedente per maggiori dettagli), sebbene i riscontri ricevuti siano stati piuttosto limitati e abbiano riguardato solo un numero esiguo di raccomandazioni.

Conclusioni: l'attività del comitato direttivo ad hoc è stata determinante per l'attuazione efficace del meccanismo di acquisto in comune. Ha infatti garantito un sostegno più deciso da parte degli Stati membri dell'UE e un'ampia partecipazione dell'industria.

Riesame della sezione 2 – Aggregazione della domanda e acquisti in comune
(articoli da 5 a 11 del regolamento)

3.Aggregazione della domanda e acquisti in comune (articoli da 5 a 8 del regolamento)

I.AggregateEU: selezione del prestatore del servizio

La Commissione ha progettato e attuato il meccanismo di acquisto in comune con l'ausilio di PRISMA European Capacity Platform GmbH, selezionata come prestatore del servizio conformemente al regolamento.

Risultanze principali: la Commissione ritiene che le disposizioni del regolamento relative alla selezione del prestatore del servizio e alla stipula del contratto abbiano consentito di nominare un prestatore qualificato per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e il mantenimento di AggregateEU.

Sotto la guida della Commissione, che agisce in qualità di amministrazione aggiudicatrice, e in cooperazione costante con essa, PRISMA ha varato AggregateEU in tempo utile per riempire gli impianti di stoccaggio dell'UE in preparazione della stagione di riscaldamento 2023-2024.

In meno di tre mesi PRISMA ha progettato, elaborato e attuato (sfruttando le capacità e gli strumenti esistenti per l'allocazione di capacità dei gasdotti) il meccanismo di acquisto in comune in linea con le disposizioni del capitolato d'oneri e con gli obiettivi del regolamento. Il regolamento non indicava esplicitamente le modalità di attuazione del meccanismo di acquisto in comune, ma finora la Commissione e PRISMA si sono occupate degli aspetti seguenti:

·istituzione del meccanismo AggregateEU sulla base del progetto della Commissione e sotto la guida di quest'ultima;

·registrazione dei partecipanti sulla piattaforma di PRISMA in linea con le norme del settore e trattamento delle iscrizioni ad AggregateEU in linea con i criteri di esclusione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento. Al 14 luglio 2023 su AggregateEU erano registrate oltre 150 imprese;

·organizzazione di tornate di aggregazione della domanda nel corso delle quali le imprese hanno potuto presentare in dettaglio le proprie richieste, incluse tutte le informazioni necessarie su volumi, tempistiche e punti di consegna, cfr. tabella al punto iii (AggregateEU: risultati iniziali);

·raccolta delle offerte presentate dai venditori e abbinamento di quelle più competitive alla domanda aggregata, con assegnazione proporzionale in caso di insufficienza dell'offerta, cfr. tabella al punto iii (AggregateEU: risultati iniziali);

·raccolta di informazioni sullo status dei negoziati e sui contratti stipulati tra acquirenti e venditori per le posizioni abbinate.

Per allineare il funzionamento di AggregateEU alle pratiche e alle norme settoriali e per garantire l'ampia adesione degli operatori, il meccanismo è stato sviluppato in stretta collaborazione con l'industria e con i portatori di interessi rappresentati nel gruppo consultivo del settore. Tale gruppo informale di esperti, composto da 27 imprese dell'UE e da 11 osservatori con esperienza nel commercio di gas sui mercati mondiali, è stato il principale canale di coinvolgimento del settore e si è rivelato alquanto utile per veicolare il punto di vista dell'industria nelle discussioni sui servizi da sviluppare nell'ambito di AggregateEU.

Il coinvolgimento di PRISMA, responsabile di una delle principali piattaforme europee di scambio di capacità per il gas, è stato importante per garantire la credibilità del meccanismo di acquisto in comune e guadagnare la fiducia degli operatori del settore, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali.

Conclusioni: il sostegno del prestatore del servizio è stato fondamentale affinché la Commissione potesse attuare con efficacia il meccanismo di acquisto in comune con tempistiche adeguate.

Tuttavia, esaminando l'attuazione del servizio dal punto di vista del regolamento, le disposizioni relative ai criteri di selezione avrebbero dovuto attribuire la priorità alla descrizione dei servizi anziché ai requisiti tecnici dello strumento informatico.

II.Progettazione di AggregateEU

L'obiettivo principale della concezione di AggregateEU era consentire l'aggregazione della domanda, l'organizzazione di tornate di gare d'appalto rivolte a fornitori internazionali di gas e l'abbinamento della domanda alle offerte dei fornitori.

La Commissione e il prestatore del servizio hanno attuato AggregateEU mediante l'organizzazione di tornate di gare d'appalto, ciascuna delle quali ha seguito le fasi seguenti:

Risultanze principali: durante il periodo in esame le imprese più grandi si sono dimostrate generalmente più disposte a partecipare ad AggregateEU rispetto a quelle più piccole. Finora ad AggregateEU hanno aderito oltre 150 imprese di varie dimensioni, in tutti i segmenti della catena di approvvigionamento.

I partecipanti hanno apprezzato il grado di flessibilità offerto da AggregateEU e gli effetti apparentemente non dirompenti sui meccanismi di mercato. In particolare, hanno apprezzato i tipi di prodotti disponibili (consegna ai punti di bilanciamento nazionali o ai terminali GNL), il profilo mensile e le date di consegna.

Alcuni partecipanti hanno apprezzato anche la possibilità di presentare un'offerta per un dato volume di domanda e successivamente ritirarla, così come la possibilità di avviare negoziati con le controparti a cui sono stati abbinati a condizioni diverse da quelle indicate su AggregateEU. Per contro, altri operatori del mercato e alcune autorità nazionali hanno chiesto che, in luogo dell'attuale natura volontaria, AggregateEU consenta di rendere più vincolanti la domanda degli acquirenti e l'offerta dei fornitori.

Dopo la prima tornata di gara, alcuni partecipanti hanno chiesto adeguamenti affinché il meccanismo si adatti meglio ai loro modelli di consumo. La flessibilità e l'impostazione del quadro normativo hanno consentito alla Commissione di rispondere parzialmente a tali richieste e di migliorare ulteriormente il funzionamento di AggregateEU modificando e aggiornando le caratteristiche tra una tornata di gara e l'altra. Ad esempio, in risposta alle richieste di alcuni operatori di settori ad alta intensità energetica, gli ultimi termini di consegna della seconda tornata di gare d'appalto sono stati prolungati a 20 mesi, ossia fino a marzo 2025.

Tuttavia l'assenza di una solida base giuridica per le comunicazioni riguardo ai contratti da parte dei partecipanti ha fatto sì che i riscontri sui contratti conclusi fossero nel complesso limitati.

Infine la restrizione su base geografica della partecipazione degli acquirenti ad AggregateEU ha rappresentato un problema per alcune grandi imprese che si affidano a controllate costituite nel Regno Unito, in Svizzera o nello Spazio economico europeo.

Conclusioni: nel complesso, come confermato dal buon livello di partecipazione di acquirenti e venditori al meccanismo di acquisto in comune e dai risultati delle prime due tornate, i partecipanti hanno apprezzato soprattutto l'impostazione di AggregateEU, i servizi offerti e la ricettività della Commissione e del prestatore del servizio alle loro richieste. Anche la maggior parte degli Stati membri ha espresso apprezzamento in occasione della riunione del comitato direttivo ad hoc della piattaforma dell'UE per l'energia, così come hanno fatto gli operatori del settore nel corso di vari scambi (comprese le riunioni del gruppo consultivo del settore). 

Le comunicazioni dei partecipanti sui risultati delle fasi di negoziato e stipula dei contratti avrebbero potuto essere più dettagliate. Con ogni probabilità ciò avrebbe favorito una misurazione più accurata dell'efficacia e del successo di AggregateEU.

III.AggregateEU: risultati iniziali

Al 14 luglio 2023 la Commissione aveva indetto due tornate di gare d'appalto, con i risultati seguenti:

Prima tornata

aprile-maggio 2023

Seconda tornata

giugno-luglio 2023

Risultati cumulativi

Stato

chiusa

chiusa

Iscrizioni

(totale)

120

154

154

Domanda aggregata

11,6 miliardi di metri cubi (mrd m³)

15,9 mrd m³

27,5 mrd m³

Offerte di fornitura

18,7 mrd m³

15,2 mrd m³

33,9 mrd m³

Domanda soddisfatta

10,9 mrd m³

12 mrd m³

22,9 mrd m³

Entro la fine del 2023 si prevede di indire ulteriori tornate di gara.

Risultanze principali: a norma dell'articolo 8 del regolamento, potevano partecipare come acquirenti al meccanismo di acquisto in comune tramite AggregateEU le imprese stabilite nell'UE e nelle parti contraenti della Comunità dell'energia. Sul versante dei venditori la partecipazione era aperta a tutte le imprese. In entrambi i casi sono state escluse le imprese collegate alla Federazione russa o oggetto delle misure restrittive dell'UE adottate in considerazione delle azioni della Russia in Ucraina.

Al 14 luglio 2023 le imprese iscritte ad AggregateEU erano in totale 154. La cifra comprende imprese stabilite nell'UE e imprese stabilite nelle parti contraenti della Comunità dell'energia, in particolare Ucraina, Moldavia e Serbia, che hanno mostrato un notevole interesse per AggregateEU e sono state attive e ben rappresentate nelle gare d'appalto. La maggior parte erano imprese del settore del gas e società commerciali, ma erano rappresentati anche gli utilizzatori finali industriali.

I risultati delle prime due tornate di gare d'appalto, che hanno aggregato domanda per 27,5 miliardi di metri cubi, hanno già superato il volume obbligatorio di aggregazione previsto dal regolamento (13,5 miliardi di metri cubi).

Hanno partecipato attivamente anche i fornitori, che nelle prime due tornate hanno offerto 33,9 miliardi di metri cubi, determinando un notevole eccesso di offerta.

Il meccanismo di acquisto in comune mirava a creare nuove opportunità commerciali e di mercato per acquirenti e fornitori in Europa. Nel contesto della crisi, ha fornito agli operatori del mercato uno strumento per individuare opportunità e avviare relazioni contrattuali con possibili nuove controparti e per acquistare gas a condizioni competitive, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai loro modelli di consumo.

La raccolta di osservazioni sul meccanismo di acquisto in comune è tuttora aperta. Alcuni Stati membri dell'UE e operatori del mercato segnalano che il meccanismo di acquisto in comune ha contribuito a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e che in alcuni casi potrebbe aver contribuito a contenere i prezzi e a ridurre la volatilità del mercato. Il meccanismo sembra aver contribuito anche ad aumentare la trasparenza del mercato (grazie alla determinazione dell'offerta e dei prezzi, la cosiddetta "price discovery"). Tuttavia altri Stati membri dell'UE e operatori del mercato si sono dimostrati più cauti riguardo al valore aggiunto del meccanismo.

Il meccanismo di acquisto in comune è stato concepito per favorire in particolare le industrie ad alta intensità di gas e i piccoli utilizzatori finali consentendo loro di approvvigionarsi a prezzi competitivi tramite la negoziazione diretta con i produttori e gli esportatori operanti sui mercati all'ingrosso e del GNL.

Alcuni acquirenti hanno riferito che il meccanismo di acquisto in comune ha contribuito a ridurre i prezzi del gas nell'ambito dei contratti esistenti conclusi al di fuori di AggregateEU. Diversi altri contratti sono stati conclusi a seguito dell'abbinamento di domanda e offerta su AggregateEU. Ciò dimostra la competitività economica delle offerte presentate dai fornitori tramite AggregateEU. Allo stesso tempo, alcuni operatori del settore hanno riferito che le quotazioni erano superiori o uguali al prezzo di mercato e che non sono state attratte nuove fonti di approvvigionamento rispetto a quelle già note ai partecipanti.

Conclusioni: come attestato dai volumi aggregati e offerti, AggregateEU ha suscitato l'interesse di molti operatori di mercato. Le prime due tornate di gare d'appalto sono state organizzate tra aprile e luglio 2023, periodo in cui la situazione del mercato si era stabilizzata rispetto all'estate 2022. Il fatto che già nelle prime due tornate siano stati aggregati volumi totali pari al doppio di quanto prescritto dimostra che gli operatori del mercato hanno ritenuto assai utile l'aggregazione della domanda nel contesto della crisi. Ciò suggerisce che potrebbero essere interessati a un meccanismo analogo su base volontaria.

4.Aspetti finanziari (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione ha valutato la necessità di un sostegno alla liquidità, anche sotto forma di garanzie, per i partecipanti ad AggregateEU e ha organizzato attività di sensibilizzazione al fine di ottenere tale sostegno. Le attività si sono concentrate i) sulla definizione delle esigenze di tutte le parti interessate e dei prodotti finanziari per soddisfare al meglio tali esigenze e ii) sulla creazione di una rete di istituti finanziari pubblici disposti a fornire tali prodotti.

Ad esempio, le garanzie sotto forma di lettera di credito standard rispondono principalmente alle esigenze delle imprese del settore del gas più piccole, in quanto consentono loro di affrontare i problemi di affidabilità creditizia, e delle imprese ad alta intensità energetica, che non hanno precedente esperienza operativa sul mercato mondiale del gas e non dispongono di relazioni consolidate con i fornitori. Le garanzie svolgono un ruolo importante nel consentire a tutte le imprese coinvolte in AggregateEU, indipendentemente dal loro profilo e dai loro settori di attività, di trarre il massimo vantaggio dal meccanismo di acquisto in comune.

Le attività di sensibilizzazione organizzate a livello politico e di esperti sono consistite in numerose riunioni multilaterali e bilaterali e in diversi inviti su temi specifici organizzati con gli istituti finanziari europei, le banche e gli istituti di promozione nazionali e le loro varie associazioni, quali l'Associazione europea degli investitori a lungo termine e l'Unione di Berna, nonché in discussioni su temi specifici in occasione di seminari e riunioni di gruppi regionali negli Stati membri dell'UE.

I membri del comitato direttivo ad hoc della piattaforma dell'UE per l'energia hanno svolto un ruolo importante aiutando la Commissione a valutare il fabbisogno di garanzie delle imprese europee stabilite nei propri territori attive su AggregateEU e contribuendo a sensibilizzare gli istituti finanziari nazionali.

La rete era composta come segue.

Al 14 luglio 2023

Numero

Nome

Istituti finanziari pubblici

8

Istituti finanziari internazionali

1

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 6  

Banche di promozione nazionali

3

BGK (Polonia)

Finnvera (Finlandia)

Instituto de Crédito Oficial (Spagna)

Agenzie per il credito all'esportazione

4

Eksfin (Norvegia)

Exim Banca Românească (Romania)

Exim Banca Slovakia (Slovacchia)

SACE (Italia)

In questo modo AggregateEU è stato in grado di fornire informazioni sui prodotti finanziari a disposizione delle parti interessate sulla base della valutazione della Commissione.

Risultanze principali: la rete ha offerto una buona copertura geografica, soprattutto grazie al coinvolgimento della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di Eksfin, in grado di fornire garanzie per il gas naturale per le imprese stabilite in molti paesi. Alcuni istituti finanziari pubblici non sono stati in grado di dare garanzie a causa dei loro obblighi di decarbonizzazione e/o hanno suggerito di creare una garanzia sovrana della Commissione o della Banca europea per gli investimenti. Alcuni istituti hanno anche segnalato una mancanza di interesse da parte degli acquirenti.

Conclusioni: sarebbe opportuno valutare come mettere in atto ulteriori sforzi per fornire un sostegno finanziario su misura e accessibile 7 sotto forma di garanzie e di altri strumenti. Ciò potrebbe consentire alle imprese del gas più piccole e alle industrie ad alta intensità energetica, che dovrebbero essere i principali beneficiari della piattaforma dell'UE per l'energia, di partecipare più attivamente al meccanismo di acquisto in comune.

5.Forniture di gas naturale escluse dall'acquisto in comune (articolo 9 del regolamento)

La Commissione ha attuato l'articolo 9 del regolamento imponendo alle società attive in AggregateEU di firmare una dichiarazione sull'onore 8 relativa al rispetto dell'esclusione del gas naturale originario della Federazione russa.

Risultanze principali: i partecipanti hanno posto domande sulla definizione delle nozioni di proprietà e controllo 9 . La Commissione ha dovuto fare i conti con alcuni limiti tecnici e pratici nel valutare l'origine del gas naturale abbinato alla domanda su AggregateEU. La Commissione e PRISMA hanno garantito la conformità per mezzo di autocertificazione e, se necessario, di controlli complementari (ad esempio la verifica delle controparti e il monitoraggio del GNL).

Conclusioni: la Commissione continuerà ad adoperarsi al massimo per verificare l'origine del gas e monitorare l'esclusione del gas naturale proveniente dalla Federazione russa attraverso l'autocertificazione e, se necessario, ulteriori controlli.

6.Obbligatorietà di AggregateEU (articolo 10 del regolamento)

Sulla base delle informazioni disponibili al 14 luglio 2023, si ritiene che 19 Stati membri dell'UE abbiano ottemperato ai rispettivi obblighi di aggregazione della domanda ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento. Per molti di essi la domanda aggregata nelle sole prime due tornate è stata pari, se non addirittura superiore, al doppio dei volumi di aggregazione obbligatoria.

Risultanze principali: data la novità del meccanismo di acquisto in comune, l'obbligo di aggregazione si è rivelato un buon modo per mobilitare la domanda in alcuni Stati membri dell'UE.

Non disponendo di adeguati strumenti di monitoraggio e applicazione, alcuni Stati membri hanno dovuto basarsi esclusivamente sulla valutazione della Commissione, che poteva essere solo indicativa.

Conclusioni: in alcuni Stati membri dell'UE l'aggregazione obbligatoria della domanda ha contribuito a stimolarla. In altri, il forte interesse a partecipare ad AggregateEU ha determinato l'aggregazione di volumi considerevoli, nettamente superiori ai livelli obbligatori.

Per un'efficace applicazione della disposizione sarebbe forse stato necessario imporre agli Stati membri un obbligo più esplicito di intraprendere azioni adeguate, come l'adozione di strumenti vincolanti per garantire il rispetto del livello di aggregazione della domanda previsto, tenendo conto nel contempo della necessità di evitare oneri amministrativi superflui, in particolare per gli Stati membri il cui consumo di gas è limitato.

7.Consorzio d'acquisto di gas (articolo 11 del regolamento)

L'articolo 11 del regolamento prevede che le imprese possano "coordinare determinati elementi delle condizioni del contratto di acquisto" in linea con le norme in materia di concorrenza.

Non è stato creato alcun consorzio d'acquisto di gas, forse a causa della complessità dell'operazione e dei vincoli temporali derivanti dalla necessità di avviare il meccanismo di acquisto in comune prima dell'inizio della stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas.

Al contrario, in consultazione con le autorità nazionali e gli operatori del mercato, la Commissione ha deciso di proporre due modelli di cooperazione, vale a dire il modello "agente rappresentante" 10 e il modello "acquirente centrale" 11 , per agevolare la partecipazione delle imprese europee al meccanismo di acquisto in comune.

Questi due modelli potrebbero essere particolarmente utili alle imprese che non riescono a raggiungere la soglia di volume al momento della presentazione della domanda, che non hanno esperienza nella negoziazione di contratti di acquisto di gas sul mercato mondiale (ad esempio l'industria ad alta intensità energetica) o che non dispongono delle necessarie capacità di rigassificazione o stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL).

Al 14 luglio 2023 figuravano in AggregateEU 16 società interessate a fornire servizi in qualità di agenti rappresentanti e 11 interessate a fornirli in veste di acquirenti centrali.

Nel regolamento si afferma che "la propagazione dei prezzi più bassi sarebbe un indicatore importante del successo degli acquisti in comune, perché fondamentale per i consumatori". La Commissione ha pertanto chiesto alle società che offrono servizi in qualità di acquirenti centrali di addebitare ai rispettivi clienti i servizi offerti, ma di trasferire i costi della materia prima in quanto tale.

Risultanze principali: l'articolo 11 del regolamento, concepito come strumento di sostegno durante un'emergenza, ha consentito alla Commissione di agevolare la creazione di consorzi (per quanto non ne siano stati creati) e lo sviluppo di altri modelli di cooperazione tra imprese nel rispetto delle norme dell'UE in materia di concorrenza. La cooperazione tra imprese può rappresentare, per quelle più piccole e inesperte, una possibilità per raggruppare la propria domanda in modo più efficace e vantaggioso, accedere ai mercati mondiali del gas, ivi compresi i fornitori di GNL, e ottenere forniture a prezzi competitivi. Ciò trova conferma nei riscontri, seppur limitati, pervenuti da alcuni operatori del settore, secondo i quali questi modelli di cooperazione potrebbero aver favorito la loro partecipazione ad AggregateEU.

Tuttavia, a causa della scarsa esperienza maturata finora, non è possibile trarre conclusioni generali sulla piena applicazione di tali modelli.

Conclusioni: la Commissione ritiene che tutti i modelli di cooperazione di cui sopra possano costituire opzioni valide in un contesto di crisi. Questo è stato avallato anche da alcuni operatori del settore, che sottolineano che tali modelli potrebbero contribuire ad aumentare i benefici del meccanismo di acquisto in comune. Tuttavia, al di fuori di una situazione di emergenza, dovrebbe essere il normale funzionamento del mercato europeo del gas, improntato alla concorrenza, a determinare, entro i limiti delle norme dell'UE in materia, se e come le imprese desiderano cooperare per l'acquisto di gas.



Riesame della sezione 3 – Potenziamento dell'uso degli impianti GNL, degli impianti di stoccaggio del gas e dei gasdotti di GNL (articoli da 12 a 14 del regolamento)

Il regolamento contiene disposizioni volte a migliorare la trasparenza e agevolare gli scambi secondari di capacità di GNL e di capacità di stoccaggio del gas. Le modalità per aumentare la trasparenza sono simili a quelle per il trasporto di gas naturale mediante gasdotti e contribuiscono in modo rilevante all'ottimizzazione dell'uso del GNL e delle capacità di stoccaggio nell'UE.

8.Piattaforma di prenotazione di capacità secondaria ad uso degli utenti degli impianti GNL e di impianti di stoccaggio del gas (articolo 12 del regolamento)

Risultanze principali: le piattaforme di prenotazione di capacità secondaria sono state istituite dai singoli gestori di impianti di stoccaggio e di GNL e sono ora operative. Gas Infrastructure Europe (GIE) ha una raccolta di collegamenti alle piattaforme offerte dai gestori delle infrastrutture.

La prenotazione secondaria rende possibile una più efficace allocazione delle capacità non utilizzate sui mercati primari. L'aumento della trasparenza in questo settore consente agli operatori di mercato di individuare più facilmente opzioni di utilizzo della capacità in tutte le infrastrutture del mercato dell'UE, in particolare in caso di importazione di volumi elevati di GNL nell'UE.

Conclusioni: disposizioni analoghe sono state incluse nell'articolo 10 della revisione del regolamento sul gas (regolamento (CE) n. 715/2009), parte del pacchetto relativo ai mercati dell'idrogeno e del gas decarbonizzato, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione nel dicembre 2021 ed è attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori.

9.Piattaforme di trasparenza per gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio del gas (articolo 13 del regolamento)

Risultanze principali: GIE gestisce due piattaforme principali che coprono tutti gli Stati membri dell'UE nonché il Regno Unito e l'Ucraina: Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI) per lo stoccaggio del gas e Aggregated LNG Storage Inventory (ALSI) per il GNL.

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento, a tali piattaforme sono state aggiunti nuovi elementi, tra cui informazioni sui servizi offerti e sulle relative condizioni, sulle capacità contrattuali e disponibili degli impianti di stoccaggio e degli impianti GNL, sulle tariffe eccetera. Le piattaforme coprono attualmente quasi tutti i terminali GNL su larga scala dell'UE (a eccezione di cinque gestori di sistemi GNL) e il 98 % degli impianti di stoccaggio dell'Unione (a eccezione di tre gestori di sistemi di stoccaggio).

Una maggiore trasparenza consente una panoramica migliore e più completa dei mercati del GNL e dello stoccaggio nell'UE, oltre a un uso più efficiente delle infrastrutture. L'aumento della trasparenza sul mercato del GNL nell'UE pone anche le basi per attrarre altri fornitori.

Conclusioni: disposizioni analoghe sono state incluse nell'articolo 31 della revisione del regolamento sul gas (regolamento (CE) n. 715/2009), parte del pacchetto relativo ai mercati dell'idrogeno e del gas decarbonizzato, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione nel dicembre 2021 ed è attualmente in fase di negoziazione da parte dei colegislatori.

10.Uso più efficace delle capacità di trasporto (articolo 14 del regolamento)

L'articolo 14 del regolamento mira a migliorare l'uso delle capacità di trasporto in considerazione dei cambiamenti della direzione dei flussi di gas nell'UE. Gli attuali orientamenti sulle procedure di gestione della congestione prevedono procedure "use-it-or-lose-it" (UIOLI). Tuttavia tali procedure si applicano solo ai punti di interconnessione congestionati e sono state concepite per il brevissimo o per il lunghissimo termine.

L'articolo 14 prevede l'applicazione delle procedure UIOLI a tutti i punti di interconnessione, indipendentemente dal fatto che essi siano congestionati o meno. Esistono due possibilità fondamentali per l'applicazione dell'articolo 14: i) mediante l'attuazione di una nuova procedura UIOLI mensile di cui al regolamento, o ii) mediante l'estensione delle procedure UIOLI esistenti a tutti gli interconnettori, non solo a quelli congestionati.

Risultanze principali: nessuno Stato membro dell'UE ha optato per la nuova procedura UIOLI mensile, preferendo invece quelle illustrate negli orientamenti sulle procedure di gestione della congestione, in linea con quanto consentito dal regolamento.

Conclusioni: l'impatto dell'applicazione dell'articolo 14 al trasporto del gas sarà valutato utilizzando il parametro delle capacità di trasporto prenotate mediante procedure UIOLI al più tardi entro la fine del 2024. Ciò consentirà di determinare la frequenza con cui si è fatto ricorso alle procedure UIOLI e la loro utilità.

 

RIESAME DEL CAPO III (PREVENZIONE DEI LIVELLI ECCESSIVI DI PREZZO DEL GAS E DI VOLATILITÀ INFRAGIORNALIERA SUI MERCATI DEI DERIVATI ENERGETICI)

Riesame della sezione 1 – Solidarietà in relazione al gas per l'approvvigionamento di energia elettrica, le industrie essenziali e i clienti protetti (articoli da 15 a 22)

1.Strumento temporaneo di gestione dell'eccesso di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici (articoli da 15 a 17 del regolamento)

Gli articoli da 15 a 17 del regolamento impongono alle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su energia (derivati la cui attività sottostante è il gas o l'energia elettrica) di istituire meccanismi temporanei di gestione della volatilità infragiornaliera. La misura mira a proteggere gli operatori di mercato da livelli acuti di volatilità nei mercati interessati imponendo alle sedi di negoziazione di istituire meccanismi atti a impedire variazioni elevate dei prezzi nell'arco di una giornata di negoziazione.

Per tenere conto della diversità degli strumenti negoziati e dei diversi livelli di liquidità dei mercati dei derivati energetici, il regolamento si limita a stabilire parametri di base per il funzionamento dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera e dispone l'adeguamento di tali parametri alle caratteristiche di ciascun contratto e sede di negoziazione. Il regolamento consente altresì alle sedi di negoziazione di attuare i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera integrandoli negli interruttori di circuito esistenti anziché creando ulteriori meccanismi.

Il 30 giugno 2023, conformemente al mandato conferitole dall'articolo 17 del regolamento, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una relazione che documenta le possibili divergenze nell'attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione e valuta l'efficacia della misura 12 .

Risultanze principali: nella sua relazione l'ESMA osserva che, in generale, i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera attuati sembrano adeguatamente calibrati, pur avvertendo che la valutazione è stata effettuata in un momento in cui non risultavano episodi di volatilità prolungata che incidessero sulle negoziazioni di derivati su materie prime energetiche. Le misure di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento si applicavano a 17 sedi di negoziazione 13 . Nei rilievi dell'ESMA si fa riferimento ad alcune differenze nelle modalità di attuazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione, dovute alle caratteristiche di ciascuna sede e di ciascun contratto. Le divergenze hanno riguardato in particolare:

·la scelta del "prezzo di riferimento" e il basso livello di liquidità di alcuni contratti in alcune sedi di negoziazione, che hanno pertanto utilizzato i prezzi praticati presso altre sedi come valori sostitutivi per definire il prezzo di riferimento;

·la frequenza dei rinnovi del prezzo di riferimento e dei limiti di prezzo, con intervalli più lunghi tra rinnovi a causa della bassa liquidità;

·l'ampiezza del "corridoio di prezzo", caratterizzato da confini laschi e poco adatti ai contratti illiquidi.

Nel complesso, l'ESMA ritiene che tali divergenze siano giustificabili e che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera sia stato adeguatamente attuato dalle sedi di negoziazione. Tuttavia sottolinea anche che il meccanismo non è adatto ai contratti illiquidi, per i quali le difficoltà di attuazione sembrano superiori ai potenziali benefici. L'ESMA riferisce che i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera sono stati attivati solo in una sede di negoziazione dopo la loro entrata in vigore e che ciò è avvenuto molto probabilmente a causa di ordini erronei. Considerata la limitata volatilità dei mercati dei derivati energetici nel periodo in questione, la calibrazione dei meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera da parte delle sedi di negoziazione risulta adeguata.

Per quanto riguarda l'efficienza del meccanismo, data l'assenza di prove di episodi di volatilità prolungata relativi ai derivati su materie prime energetiche durante il periodo in questione 14 , l'ESMA "dispone di una base limitata per fornire una valutazione dell'efficacia del meccanismo, così come dei suoi potenziali effetti positivi o negativi". In ogni caso ritiene che nel 2022 gli episodi di volatilità elevata siano stati legati non tanto a forme di negoziazione anomale, alle quali i meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera (e gli interruttori di circuito in generale) dovrebbero porre rimedio, quanto a pressioni sui fondamentali del mercato del gas e dell'energia elettrica, come pure alla strumentalizzazione per fini bellici delle forniture di gas naturale russe all'Europa.

Infine, osserva l'ESMA, il fatto che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera sia compatibile con gli obblighi vigenti in materia di interruttori di circuito e sia stato attuato da diverse sedi di negoziazione proprio mediante l'adeguamento degli interruttori esistenti indica che il suo obiettivo poteva essere conseguito nel quadro della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e non giustificava la creazione di un secondo livello di interruttori di circuito.

La relazione dell'ESMA si basa sui dati per il periodo compreso tra febbraio e maggio 2023, caratterizzato dalla diminuzione della volatilità del mercato del gas fino a livelli estremamente bassi. Tuttavia in estate – dapprima all'inizio di giugno e successivamente in agosto – si sono registrati episodi di volatilità infragiornaliera sui mercati finanziari del gas, in particolare nel Title Transfer Facility, spesso con variazioni di prezzo superiori al 10 % nello stesso giorno (in alcuni casi con punte pari o superiori al 20 %).

Da quanto sopra emerge che, nonostante il notevole miglioramento del bilanciamento del gas rispetto al 2022 e sebbene l'UE sia riuscita a sostituire un'elevata quantità di forniture di gas russe, sui mercati dell'energia permangono elementi di fragilità. Rischi quali la cessazione completa e improvvisa delle importazioni residue di gas russo, incidenti infrastrutturali, condizioni meteorologiche sfavorevoli o un aumento rilevante della domanda mondiale di gas possono provocare turbative dei mercati e innescare episodi di volatilità infragiornaliera eccessiva. Una marcata volatilità potrebbe essere causata anche dalla reazione degli operatori del mercato alla notizia di possibili carenze di approvvigionamento (anche nel caso in cui tali carenze alla fine non si verifichino).

All'indomani di una crisi energetica, in un contesto in cui non è possibile nell'immediato tornare alle condizioni precedenti di approvvigionamento energetico, e a fronte della dipendenza dell'UE dalle forniture di GNL, è fondamentale garantire la stabilità dei mercati finanziari dell'energia evitando un'eccessiva volatilità dei prezzi. Attualmente non è chiaro se nei prossimi mesi si presenteranno nuovi episodi di volatilità (che sono aumentati nell'estate del 2023). L'ESMA osserva che, poiché nel periodo in esame non si sono registrati casi di volatilità prolungata, ha avuto a disposizione una base limitata per valutare l'efficacia del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera in termini di potenziali effetti positivi o negativi.

Conclusioni: il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera può contribuire a limitare fluttuazioni eccessive dei prezzi e a stabilizzare l'andamento dei prezzi in mercati altamente volatili. Può altresì avere un effetto indiretto di carattere disciplinante sul mercato.

Tuttavia l'ESMA non ravvisa la necessità di rendere il meccanismo un elemento permanente del quadro giuridico dell'UE, sebbene lo abbia valutato in un periodo in cui non si è registrata volatilità prolungata. L'ESMA ritiene che, alla luce di quanto appreso ricorrendo al meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, l'attuazione e l'applicazione adeguate degli interruttori di circuito esistenti previsti dalla MiFID II avrebbero potuto consentire di raggiungere l'obiettivo (ossia limitare l'eccessiva volatilità infragiornaliera dei prezzi) senza introdurre un secondo livello di interruttori di circuito sotto forma di meccanismi di gestione della volatilità infragiornaliera. È opportuno tenere conto anche del recente accordo politico sulla revisione della MiFID e del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari. Un ulteriore monitoraggio dei mercati delle materie prime energetiche e dell'impatto del meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera nei prossimi mesi potrebbe essere utile per valutare con maggiore cognizione di causa la necessità di una proroga temporanea del meccanismo. In futuro, come rileva l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 15 , la situazione tesa sul mercato del gas può dare adito a vulnerabilità e rischi specifici sui mercati dei derivati sul gas, che potrebbero amplificarne i movimenti e incrementare le pressioni sui prezzi dei derivati. L'analisi di tali rischi "richiede ulteriori sforzi a fronte delle lacune e della frammentazione dei dati". La Commissione terrà informati gli Stati membri in tal senso.

2.Valutazione dei prezzi del GNL e parametro di riferimento per il GNL (articoli da 18 a 22 del regolamento)

L'articolo 18 del regolamento impone all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) di elaborare e pubblicare ogni giorno:

·una valutazione dei prezzi del GNL, iniziando al più tardi il 13 gennaio 2023; nonché

·un parametro di riferimento quotidiano per il GNL a partire dal 31 marzo 2023.

Scopo della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento per il GNL era conferire al mercato la necessaria trasparenza. La mancanza di un indicatore affidabile del prezzo al quale acquistavano il GNL sui mercati internazionali avrebbe infatti indotto gli Stati membri dell'UE a competere per assicurarsi forniture di gas durante la crisi dello scorso anno. Ciò potrebbe pertanto avere contribuito in modo significativo a esercitare una pressione al rialzo sui prezzi. Sin dall'inizio la misura era destinata ad avere carattere permanente e ad essere inclusa quanto prima nel regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT), in quanto ritenuta necessaria nel contesto di un cambiamento strutturale dell'importanza del GNL per l'approvvigionamento di gas dell'UE, processo questo innescato dalla strumentalizzazione per fini bellici del gas da gasdotto russo. Tuttavia la crisi energetica del 2022 ha evidenziato l'urgenza di disporre di uno strumento di trasparenza che riflettesse in maniera oggettiva il prezzo pagato per il trasporto dei carichi di GNL in Europa. In questo contesto la misura è stata inclusa nel regolamento, con una chiara indicazione della sua futura inclusione nel REMIT come misura permanente (come risulta dal considerando 57 del regolamento).

Risultanze principali: dall'inizio della sua attuazione la valutazione dei prezzi del GNL ha garantito al mercato maggiore trasparenza, dal momento che è basata su un obbligo di comunicazione oggettiva e tiene conto dei prezzi internazionali del gas. I prezzi dei parametri di riferimento del gas naturale nell'UE (Title Transfer Facility) si sono progressivamente allineati alla valutazione dei prezzi del GNL. Per garantire che la valutazione rimanga affidabile e obiettiva, il regolamento ha attribuito all'ACER specifici poteri di raccolta e trattamento dei dati di mercato necessari. L'ACER pubblica ora regolarmente le seguenti valutazioni dei prezzi:

·prezzo del GNL in Europa nordoccidentale;

·prezzo del GNL in Europa meridionale; e

·prezzo del GNL nell'UE.

Il parametro di riferimento per il GNL ha migliorato ulteriormente la trasparenza fornendo un differenziale tra il prezzo del GNL nell'UE e il prezzo di regolamento del Title Transfer Facility a un mese, il contratto future più utilizzato nell'UE, ampiamente riconosciuto come l'indicatore più rappresentativo dei prezzi del gas nell'UE.

In virtù della maggiore trasparenza riguardo al prezzo effettivo del GNL quando entra nell'UE, gli operatori di mercato negli Stati membri sono meglio informati sui prezzi di mercato e gli Stati membri stessi possono coordinarsi in modo più efficace per garantire l'approvvigionamento di GNL in uno spirito di solidarietà, evitando così indebite pressioni sul mercato.

Il 14 marzo 2023 la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT). La proposta prevede sia la valutazione dei prezzi del GNL sia il parametro di riferimento per il GNL. Tuttavia l'adozione definitiva e l'entrata in vigore del REMIT riveduto sono previste dopo la scadenza dell'attuale regolamento.

Conclusioni: la Commissione ritiene molto importante che le misure adottate su base temporanea siano prorogate per mantenere il maggior livello di trasparenza dei prezzi all'importazione del GNL e per preservare condizioni di parità tra gli Stati membri dell'UE in uno spirito di solidarietà, sostenendo nel contempo le loro azioni volte a garantire un approvvigionamento stabile che soddisfi il fabbisogno energetico dell'UE. Per tale motivo nella proposta del REMIT sono state incluse misure permanenti analoghe.

RIESAME DEL CAPO IV (MISURE IN CASO DI EMERGENZA NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS)

1.Norme standard di solidarietà (articoli 23 e da 26 a 28 del regolamento)

Per rafforzare ulteriormente le misure di solidarietà 16 in caso di grave penuria nell'approvvigionamento di gas e per porre rimedio alla mancanza di accordi bilaterali di solidarietà tra gli Stati membri dell'UE, il regolamento stabilisce norme standard di solidarietà applicabili in assenza di accordi bilaterali. Le norme standard di solidarietà estendono l'obbligo di solidarietà ai volumi critici di gas necessari per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico, prevenendo così una crisi dell'energia elettrica. Anche gli Stati membri dell'UE dotati di impianti GNL sarebbero ora tenuti a prestare solidarietà.

Le norme standard si basano sul principio secondo cui la solidarietà dovrebbe essere prestata a fronte di un'equa compensazione, il cui valore massimo è costituito:

1.dal prezzo del gas;

2.dalle spese di stoccaggio e trasporto;

3.dalle spese di contenzioso dei procedimenti giudiziari per lo Stato membro dell'UE che fornisce il gas; nonché

4.dai costi indiretti non riflessi nel prezzo del gas, ad esempio la compensazione per la riduzione dell'attività industriale, non superiori al 100 % del prezzo del gas.

Le norme standard di solidarietà colmano anche una lacuna nelle disposizioni in materia di solidarietà del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in particolare non imponendo agli Stati membri dell'UE richiedenti di assegnare in primo luogo la priorità alle offerte sulla base di misure di mercato. Il regolamento ha inoltre temporaneamente esteso la protezione nel quadro della solidarietà ai volumi di gas critici per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e ha temporaneamente esteso l'obbligo di solidarietà agli Stati membri dell'UE dotati di impianti GNL.

Il meccanismo di solidarietà è applicato solo in una grave situazione di emergenza, per cui di fatto non può essere sperimentato. Tuttavia il capo IV è stato simulato mediante l'esercitazione di prova illustrata nella prossima sezione. Inoltre nel maggio 2023 è stato distribuito un questionario al gruppo di coordinamento del gas 17 .

Risultanze principali: risultati dell'esercitazione di prova 

Per testare i ruoli e le responsabilità in una situazione di emergenza nell'approvvigionamento di gas a livello dell'UE, come pure le disposizioni in materia di solidarietà adottate a norma del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e del regolamento (UE) 2022/2576, nel dicembre 2022 la Commissione ha condotto un'esercitazione congiunta di prova con gli Stati membri dell'UE, i gestori dei sistemi di trasporto e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG).

Nel complesso l'esercitazione ha confermato che gli Stati membri, la Commissione e l'ENTSOG sono preparati a far fronte a un'emergenza nel settore del gas e che il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (UE) 2022/2576 offrono un quadro adeguato per la risposta di emergenza, in particolare nel caso di richieste di solidarietà. Tuttavia sono stati individuati anche diversi punti da approfondire:

·nel corso dell'esercitazione è emerso che per la sicurezza dell'approvvigionamento sono essenziali disposizioni in materia di solidarietà definite in anticipo. Finora è stato tuttavia firmato solo un numero limitato di accordi bilaterali (7 su 40). La complessità insita nel decidere che cosa costituisca un'equa compensazione tra gli Stati membri dell'UE, se questa non viene definita preliminarmente, è stata considerata un ostacolo alla richiesta e alla prestazione di solidarietà;

·è stato rilevato che non esiste una base giuridica per richiedere solidarietà via gasdotto a uno Stato membro limitrofo non direttamente connesso. Benché non menzioni esplicitamente tale possibilità, il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas contiene disposizioni per il caso in cui due Stati membri dell'UE siano connessi tramite un paese terzo;

·risulta poco chiara la procedura per l'assegnazione e la definizione delle priorità nel caso in cui uno Stato membro dell'UE riceva due richieste di solidarietà. Se il mercato non consente di soddisfarle entrambe, esistono diverse soluzioni: assegnazione proporzionale, assegnazione in base all'ordine di ricevimento delle richieste (principio "primo arrivato, primo servito") o in funzione dell'importo ricevuto a titolo di compensazione;

·diversi Stati membri dell'UE ritengono che la modifica del termine di presentazione delle richieste di solidarietà ad almeno 72 ore prima del termine di consegna indicato, concordata nel regolamento, comporterebbe complicazioni. I partecipanti auspicano un termine di 24 ore per la solidarietà via gasdotto, mentre il termine di 72 ore potrebbe restare valido per la solidarietà mediante GNL;

·la base giuridica per chiedere e ricevere solidarietà mediante GNL necessita di ulteriori chiarimenti, anche per quanto riguarda le questioni contrattuali relative al dirottamento dei carichi e alla compensazione di terzi, la disponibilità di navi, l'eventuale differenza tra i volumi della richiesta di solidarietà e quelli della nave interessata e le modalità di garanzia dei pagamenti.

Conclusioni: la Commissione formula le conclusioni seguenti:

·è opportuno rendere permanente il concetto di norme standard di solidarietà da applicare in assenza di accordi bilaterali. Ciò consentirebbe di completare in modo permanente l'architettura UE di sicurezza dell'approvvigionamento, sollevando nel contempo gli Stati membri dell'UE dall'obbligo di firmare accordi bilaterali;

·dato il nuovo panorama energetico nell'UE, nel quale il GNL è diventato la principale fonte di approvvigionamento di gas, l'estensione della solidarietà al GNL è fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel regolamento per il gas via gasdotto e il GNL valgono le stesse disposizioni, ma ciò non rispecchia più la situazione reale. Sarebbe quindi opportuno un adeguamento che tenga conto della specificità del mercato del GNL;

·i volumi critici di gas sono pensati per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico, in modo da tutelarlo dagli effetti della crisi del gas. Si potrebbero esplorare modalità alternative a quelle proposte nel regolamento per conseguire quest'obiettivo.

2.Consumo non essenziale dei clienti protetti (articolo 24 del regolamento)

L'articolo 2 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas definisce i clienti protetti come i clienti civili connessi alla rete di distribuzione. Gli Stati membri dell'UE possono anche decidere di aggiungere ai loro clienti protetti i consumatori di seguito elencati, purché essi rappresentino insieme al massimo il 20 % del consumo totale annuale di gas:

1.piccole e medie imprese connesse alla rete di distribuzione;

2.servizi sociali essenziali;

3.impianti di teleriscaldamento.

Gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto misure rigorose per garantire l'approvvigionamento di tali clienti protetti e per impedire interruzioni della fornitura, anche durante un'emergenza nell'approvvigionamento di gas.

Tuttavia, durante la crisi energetica del 2022 e dopo l'adozione del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, è aumentata l'importanza della riduzione volontaria della domanda di tutti i settori.

Pertanto l'articolo 24 del regolamento ha introdotto la possibilità da parte degli Stati membri dell'UE di adottare misure volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti, a condizione che tali clienti non siano considerati clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Risultanze principali: il 12 maggio 2023 la Commissione ha distribuito un questionario ai membri del gruppo di coordinamento del gas, invitandoli a fornire un riscontro, tra l'altro, sulle disposizioni relative al consumo non essenziale dei clienti protetti e sulle misure di salvaguardia supplementari atte a garantire i flussi transfrontalieri di gas. I risultati sono i seguenti:

·diversi Stati membri dell'UE hanno dichiarato di ritenere vantaggiosa l'interpretazione più flessibile del concetto di clienti protetti, in quanto potrebbe, ad esempio, liberare volumi per le industrie critiche a fronte di un impatto relativamente limitato sulle famiglie (ad esempio la necessità di abbassare leggermente il termostato);

·alcuni Stati membri hanno dichiarato che le disposizioni in questione sono di difficile applicazione pratica, per via della difficoltà di monitorare il consumo non essenziale dei clienti protetti su base non annuale.

Conclusioni: la Commissione conclude che il concetto di consumo non essenziale dei clienti protetti è utile nel contesto degli sforzi attuali o futuri di riduzione della domanda. 

3.Misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri di gas (articolo 25 del regolamento)

L'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas stabilisce che gli Stati membri dell'UE non devono limitare indebitamente i flussi transfrontalieri di gas. Tuttavia la conclusione della relativa procedura potrebbe richiedere fino a una settimana, con la conseguenza che, nel pieno di una crisi, i flussi transfrontalieri potrebbero subire un'indebita interruzione.

Per questo motivo l'articolo 25 del regolamento ha introdotto ulteriori misure di salvaguardia a garanzia dei flussi transfrontalieri di gas, consentendo alla Commissione di obbligare lo Stato membro dell'UE in questione a modificare le proprie azioni con effetto immediato.

Risultanze principali: lo stato di emergenza di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938 non è mai stato dichiarato e pertanto la disposizione non è stata sottoposta a prova. Nel questionario di cui sopra i membri del gruppo di coordinamento del gas sono stati tuttavia invitati a esprimere il loro parere al riguardo. Le loro risposte possono essere classificate come segue:

Opinione positiva dell'articolo 25

L'articolo 12, paragrafo 5, dovrebbe essere già rispettato

Non favorevole a nuove misure di salvaguardia

Frequenza

10/18 (55 %)

3/18 (17 %)

5/18 (28 %)

Argomentazione

·I rispondenti hanno apprezzato la maggiore certezza.

·La solidarietà è fondamentale durante una crisi.

·L'articolo 12, paragrafo 5, è ritenuto già giuridicamente vincolante.

·L'articolo 12, paragrafo 5, dovrebbe essere rispettato anche in assenza di misure di salvaguardia supplementari.

·Preoccupazione circa la possibilità che le disposizioni siano mantenute indefinitamente.

·Gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere in grado di difendere la propria posizione.

Le risposte al questionario indicano che la maggior parte dei rispondenti reputa utili le misure di salvaguardia per i flussi transfrontalieri di gas, perché riconosce l'utilità delle nuove disposizioni dell'articolo 25 del regolamento oppure perché ritiene che l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbe già essere rispettato in qualsiasi momento.

Conclusioni: la Commissione conclude che è importante puntare a mantenere le misure di salvaguardia per i flussi transfrontalieri di gas, unitamente a una procedura più breve, per cercare di garantire i flussi transfrontalieri durante una crisi. 



CONCLUSIONI

Situazione generale dell'approvvigionamento di gas all'Unione

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Europa ha messo in atto un cambiamento senza precedenti sul fronte dell'energia. Nonostante la perdita di gran parte dei flussi provenienti dalla Russia (-70 miliardi di metri cubi nel 2022), è stato possibile mantenere il mercato del gas nell'UE adeguatamente rifornito grazie all'aumento delle forniture di GNL (+50 miliardi di metri cubi nel 2022), alle importazioni attraverso gasdotti da partner non russi e alla riduzione della domanda di gas (-58 miliardi di metri cubi nel 2022); ciò a sua volta ha permesso di raggiungere quest'anno livelli eccezionalmente elevati di riempimento degli impianti di stoccaggio, soddisfacendo già ad agosto il requisito del 90 % stabilito dal regolamento sullo stoccaggio 18 .

Questo cambiamento è stato reso possibile dall'efficace attuazione, da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, di misure in tutti i settori fondamentali della politica energetica: tra queste, la piattaforma dell'UE per l'energia, la politica di riempimento degli impianti di stoccaggio a livello dell'UE, la riduzione della domanda di gas, la riduzione dei picchi della domanda di energia elettrica, una più rapida diffusione delle energie rinnovabili e miglioramenti mirati delle infrastrutture (+25 miliardi di metri cubi di nuova capacità di rigassificazione del GNL).

La situazione del bilanciamento del gas è migliorata rispetto al 2022, quando i prezzi del gas erano saliti a livelli senza precedenti, superando i 300 EUR/MWh. Tuttavia la guerra non è finita e i prezzi del gas continuano ad essere più alti e più volatili rispetto al periodo precedente l'estate 2021, quando la Russia ha iniziato a strumentalizzare il settore del gas per fini bellici. Alla luce dell'impatto positivo continuato delle misure politiche del 2022 relative alla piattaforma dell'UE per l'energia, della proroga della riduzione della domanda fino a marzo 2024 e del raggiungimento degli obiettivi di riempimento dei depositi, le prospettive per il prossimo inverno sono complessivamente più positive di quelle per l'inverno 2022‑2023. Ciò premesso, permangono rischi significativi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas all'UE, quali: cessazione completa e improvvisa delle importazioni russe, incidenti infrastrutturali, condizioni meteorologiche sfavorevoli, aumento della domanda di gas in Europa o altrove con conseguente concorrenza per i carichi di GNL, maggiore utilizzo del gas per produrre energia elettrica a seguito di siccità o interruzioni impreviste del funzionamento degli impianti nucleari. Si tratta in tutti i casi di fattori di rischio che possono creare contrazioni nei mercati ed esercitare una nuova pressione sui prezzi, soprattutto se dovessero verificarsi contemporaneamente.

Inoltre le prospettive positive per l'inverno 2023-2024 sono subordinate al mantenimento dell'equilibrio energetico raggiunto lo scorso anno grazie agli sforzi e alle misure politiche posti in atto dagli Stati membri dell'UE. Se accompagnata da alcuni dei rischi summenzionati, l'alterazione del bilanciamento del gas potrebbe compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE. Servono pertanto una vigilanza costante e un attento monitoraggio del mercato. L'UE deve inoltre essere preparata agli scenari peggiori.

Parere della Commissione sulla proroga del regolamento

Sulla base delle risultanze principali emerse dai primi mesi di attuazione del regolamento, illustrate nella presente relazione, la Commissione ritiene che le disposizioni del regolamento abbiano svolto un ruolo importante nel contribuire a stabilizzare il mercato del gas e garantire all'UE un approvvigionamento adeguato di gas; è inoltre del parere che il regolamento sia un elemento importante dello strumentario a disposizione dell'UE per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Dati i rischi persistenti elencati in precedenza, l'interesse degli operatori del mercato e i potenziali benefici derivanti dal meccanismo di acquisto in comune e dal meccanismo di solidarietà, la Commissione sta valutando se proporre la proroga di alcune o di tutte le misure del regolamento e come integrare alcune di esse in modo più strutturale.

A tal fine, la versione riveduta del regolamento sul gas (regolamento (CE) n. 715/2009), parte del pacchetto sui mercati dell'idrogeno e del gas decarbonizzato, è stata individuata come atto giuridico adeguato a integrare alcuni aspetti del meccanismo di acquisto in comune e del meccanismo di solidarietà (sulla base delle risultanze e degli insegnamenti tratti dall'applicazione del regolamento). I colegislatori sono attualmente impegnati in questo senso.

(1)

     Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

(2)

   Ciò vale sia per i prezzi dei future (front month) sul TTF (Title Transfer Facility) che per i prezzi a pronti (day-ahead) sul TTF.

(3)

     AggregateEU è il meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune gestito da Prisma, il prestatore del servizio nell'ambito della piattaforma dell'UE per l'energia, conformemente al regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio.

(4)

     L'articolo 3 stabilisce quanto segue: "1. Al solo scopo di un migliore coordinamento, l’impresa di gas naturale o l’impresa consumatrice di gas stabilita nell’Unione, ovvero l’autorità di uno Stato membro, che intende indire una gara d’appalto per l’acquisto di gas o avviare negoziati con produttori o fornitori di gas naturale di paesi terzi per l’acquisto di gas, in volume superiore a 5 TWh/anno, informa la Commissione e se del caso lo Stato membro in cui tali imprese sono stabilite della conclusione di un contratto di fornitura di gas o di un protocollo d’intesa oppure dell’avvio di una gara d’appalto per l’acquisto di gas."

(5)

     La decisione della Commissione può essere consultata all'indirizzo seguente: EUR-Lex - 32023D0208(02) - IT - EUR-Lex (europa.eu) .

(6)

     L'elenco dei paesi in cui opera la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è consultabile all'indirizzo https://www.ebrd.com/where-we-are.html .

(7)

     Quando costituisce un aiuto di Stato, il sostegno finanziario sotto forma di garanzie o altro sarà soggetto al controllo degli aiuti di Stato a norma degli articoli 107 e 108 TFUE.

(8)

     Il modello può essere consultato all'indirizzo https://aggregateeu.prisma-capacity.eu/support/solutions/articles/36000429400-how-to-fill-out-the-declaration-of-honor- .

(9)

   A norma dell'articolo 8 ("Partecipazione all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune"):

"1. La partecipazione all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune è aperta a ogni impresa di gas naturale e a ogni impresa consumatrice di gas stabilita nell'Unione e trasparente nei confronti delle stesse indipendentemente dal volume richiesto. All'impresa di gas naturale o all'impresa consumatrice di gas è impedito di partecipare in qualità di fornitore, produttore e acquirente all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune se è:

a) sottoposta a misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE, in particolare le misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ovvero relative ad azioni che compromettono o

minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

b) posseduta o controllata direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, ovvero che agisce per loro conto o sotto la loro direzione; o

c) posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, dal governo russo o da persone fisiche o giuridiche russe o da entità o organismi stabiliti in Russia, ovvero che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione."

(10)

     In base al quale gli acquirenti chiedono a un'altra impresa di fungere da agente che presta servizi (ad esempio la prenotazione di fasce orarie una banda oraria su un terminale GNL).

(11)

     In base al quale più acquirenti chiedono a un'altra impresa di agire per loro conto in qualità di acquirente e di effettuare per loro l'acquisto di gas.

(12)

     La relazione può essere consultata all'indirizzo seguente:     https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-06/ESMA70-156-6509_Final_Report_Intra-day_Volatility_Management_Mechanism.pdf

(13)

     CapMan AD (Belgio), 42 Financial Services (Cechia), European Energy Exchange (Germania, sia per il mercato regolamentato che per il sistema organizzato di negoziazione), MEFF Power (Spagna), CIMD SV SA (Spagna), Tradition España (Spagna), Griffin Markets Europe (Francia), TPICAP EU (Francia), Tradition Paris (Francia), Hellenic Energy Exchange (Grecia), Hungarian Derivative Energy Exchange (Ungheria), Marx Spectron Europe (Irlanda), Borsa Italiana SPA — IDEM (Italia), ICE Endex Markets BV (Paesi Bassi), Nasdaq Oslo ASA (Norvegia) e OMIP — Polo Portugues SGMR SA(Portogallo).

(14)

     La raccolta delle informazioni di base è avvenuta a due riprese tra febbraio e maggio 2023.

(15)

     Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, TRV Risk Analysis: EU natural gas derivatives markets: risks and trends, 12 maggio 2023 (solo in EN).

(16)

     Inizialmente previste dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, che stabilisce meccanismi di "solidarietà" applicabili come ultima istanza in caso di grave emergenza nell'approvvigionamento di gas e disciplinati da accordi bilaterali di solidarietà tra gli Stati membri dell'UE.

(17)

     Il gruppo di coordinamento del gas è un gruppo consultivo permanente che coordina le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare durante le crisi. Cfr. Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu) .

(18)

     Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas.

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