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Document 32023D0208(02)

    Decisione della Commissione del 13 gennaio 2023 che istituisce il comitato direttivo ad hoc volto a favorire il coordinamento dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune di gas 2023/C 48/05

    C/2023/407

    GU C 48 del 8.2.2023, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    8.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/6


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 2023

    che istituisce il comitato direttivo ad hoc volto a favorire il coordinamento dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune di gas

    (2023/C 48/05)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La crisi energetica in corso ha messo in luce la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi e l'impatto di azioni non coordinate degli Stati membri a fronte della strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas, che la Russia usa come un'arma, con rincari eccessivi dei prezzi.

    (2)

    La cooperazione nel settore dell'energia è al centro dell'Unione europea. Una stretta cooperazione tra gli attori pertinenti, in particolare gli Stati membri e le parti contraenti della Comunità dell'energia, è fondamentale per affrontare uniti la crisi energetica.

    (3)

    La piattaforma dell'UE per l'energia è stata avviata il 7 aprile 2022 su mandato del Consiglio europeo, con una serie di azioni nel settore dell'acquisto di gas naturale, gas naturale liquefatto (GNL) e idrogeno: mobilitazione internazionale, aggregazione della domanda, uso efficiente delle infrastrutture del gas dell'Unione e, in particolare, migliore sfruttamento dei terminali GNL per sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e l'accesso all'energia a prezzi accessibili.

    (4)

    Il 20 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha avallato il principio dell'acquisto comune di gas, coordinando e dando priorità ai negoziati con partner affidabili per individuare partenariati reciprocamente vantaggiosi sfruttando il peso collettivo dell'Unione sul mercato e facendo pieno ricorso alla piattaforma dell'UE per l'energia.

    (5)

    Il regolamento (UE) 2022/2576 fornisce la base giuridica della piattaforma dell'UE per l'energia per aiutare gli Stati membri a prepararsi all'inverno 2023/2024 e, in particolare, a riempire gli impianti di stoccaggio.

    (6)

    L'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2576 contiene disposizioni sulla trasparenza per riuscire a migliorare il coordinamento e la solidarietà energetica tra gli Stati membri. La Commissione può formulare raccomandazioni se ritiene che l'acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul funzionamento degli acquisti in comune, sul mercato interno, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà energetica. Le raccomandazioni, rivolte alle imprese di gas naturale o alle imprese consumatrici di gas stabilite nell'Unione o alle autorità degli Stati membri, chiedono di prendere in considerazione misure adeguate per migliorare il coordinamento.

    (7)

    Prima di formulare le raccomandazioni, la Commissione è tenuta a informare il comitato direttivo ad hoc che dovrebbe assisterla nel valutare se l'acquisto di gas programmato migliori la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e sia compatibile con il principio di solidarietà energetica, e se un ulteriore coordinamento possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune. È pertanto opportuno istituire il comitato direttivo ad hoc.

    (8)

    È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

    (9)

    È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Comitato direttivo ad hoc

    È istituito il comitato direttivo ad hoc.

    Articolo 2

    Missione e compiti del comitato direttivo ad hoc

    1.   La Commissione consulta il comitato direttivo ad hoc sui progetti di raccomandazioni in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2576 se ritiene che:

    1)

    un ulteriore coordinamento in relazione all'avvio di una gara d'appalto per l'acquisto di gas o l'acquisto di gas programmato possa migliorare il funzionamento degli acquisti in comune;

    2)

    l'avvio di una gara d'appalto per l'acquisto di gas o l'acquisto di gas programmato possa ripercuotersi negativamente sul mercato interno, sulla sicurezza dell'approvvigionamento o sulla solidarietà energetica.

    2.   Il comitato direttivo ad hoc funge da soggetto volto a rafforzare il coordinamento a livello dell'Unione nell'intento di agevolare l'aggregazione della domanda e l'acquisto in comune del gas, anche da paesi terzi.

    3.   Se opportuno, la Commissione informa il comitato direttivo ad hoc delle attività della piattaforma per l'energia.

    4.   La Commissione informa il comitato direttivo ad hoc dell'effetto che la partecipazione delle imprese alla piattaforma di acquisto comune produce in termini di sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e di solidarietà energetica.

    Articolo 3

    Membri

    1.   I membri del comitato direttivo ad hoc sono le autorità degli Stati membri.

    2.   L'autorità di ciascuno Stato membro nomina il proprio rappresentante ed è responsabile di garantirne l'elevato livello di competenza in materia di energia, in particolare di gas.

    3.   Ciascun rappresentante può essere assistito da un esperto tecnico.

    Articolo 4

    Presidenza

    Il comitato direttivo ad hoc è presieduto dal vicepresidente della Commissione europea responsabile per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche.

    Articolo 5

    Esercizio delle funzioni

    1.   Il comitato direttivo ad hoc interviene su richiesta del presidente.

    2.   Le riunioni del comitato direttivo ad hoc si svolgono di norma nei locali della Commissione, ma possono tenersi virtualmente a seconda delle circostanze.

    3.   La direzione generale dell'Energia della Commissione assicura i servizi di segreteria del comitato direttivo ad hoc. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

    4.   Il comitato direttivo ad hoc può decidere, a maggioranza semplice dei membri, di rendere pubblico il dibattito.

    5.   Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all'ordine del giorno e ai pareri espressi dal comitato direttivo ad hoc è un documento pertinente e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.

    6.   Per quanto possibile, il comitato direttivo ad hoc adotta le proprie valutazioni per consenso.

    Articolo 6

    Sottogruppi

    La presidenza ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche su mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano nel rispetto delle norme orizzontali della Commissione sui gruppi di esperti («norme orizzontali») (3) e riferiscono al comitato direttivo ad hoc. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.

    Articolo 7

    Esperti invitati

    Su base ad hoc, la presidenza ha la facoltà di invitare esperti con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del comitato direttivo ad hoc o dei suoi sottogruppi.

    Articolo 8

    Partecipazione a riunioni e osservatori

    1.   Il segretariato della Comunità dell'energia («segretariato») può partecipare alle riunioni del comitato direttivo ad hoc in qualità di osservatore su invito della Commissione per questioni di interesse reciproco. Nomina in tal caso il o i propri rappresentanti.

    2.   I rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell'energia hanno la facoltà, su invito della Commissione, di partecipare al comitato direttivo ad hoc per questioni di interesse reciproco.

    3.   Il presidente può autorizzare gli osservatori e i loro rappresentanti, nonché i rappresentanti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, a partecipare ai lavori del comitato direttivo ad hoc e di eventuali sottogruppi e a fornire consulenza. Essi non partecipano tuttavia alla formulazione delle valutazioni del comitato direttivo ad hoc.

    Articolo 9

    Regolamento interno

    Nella prima riunione il comitato direttivo ad hoc adotta il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata.

    Articolo 10

    Protezione di informazioni sensibili sul piano commerciale

    1.   I membri del comitato direttivo ad hoc trattano le informazioni sensibili con la dovuta riservatezza, comprese quelle sul piano commerciale, che non sono condivise con imprese o usate per scopi diversi dall'adempimento dei compiti del comitato direttivo ad hoc specificati nella presente decisione.

    2.   I dati personali che potrebbero essere trattati nell'ambito dell'aggregazione della domanda e dell'acquisto in comune lo sono in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) 2018/1725.

    Articolo 11

    Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

    I membri del comitato direttivo ad hoc, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (5) e (UE, Euratom) 2015/444 (6) della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

    Articolo 12

    Trasparenza

    1.   Il comitato direttivo ad hoc e gli eventuali sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).

    2.   Per quanto riguarda la composizione del comitato direttivo ad hoc e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

    1)

    il nome delle autorità dello Stato membro rappresentate nel comitato direttivo ad hoc;

    2)

    il nome degli osservatori.

    3.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste eccezioni alla pubblicazione (7) soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

    Articolo 13

    Spese di riunione

    1.   I partecipanti alle attività del comitato direttivo ad hoc e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

    2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività del comitato direttivo ad hoc e dei sottogruppi. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (3)  Decisione C(2016) 3301 della Commissione recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

    (4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (5)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

    (6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (7)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.

    (8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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