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Document 52023DC0079

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 284 del codice doganale dell'Unione

COM/2023/79 final

Bruxelles, 17.2.2023

COM(2023) 79 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 284 del codice doganale dell'Unione


1.Introduzione

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (il "CDU" o il "codice") 1 è entrato in vigore il 30 ottobre 2013, sebbene la maggior parte delle sue disposizioni sostanziali abbia avuto effetto a decorrere dal 1º maggio 2016. Il CDU stabilisce un quadro giuridico e informatico aggiornato e completo per le norme e le procedure doganali che disciplinano gli scambi di merci tra l'UE e i paesi terzi. Esso mira a pervenire a un ambiente completamente privo di supporti cartacei che agevoli il flusso di merci legittime che entrano o transitano nell'Unione o escono da essa, in modo da rafforzare la competitività delle imprese europee, migliorando al contempo la tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e dei suoi Stati membri e salvaguardando la sicurezza dei consumatori.

L'articolo 284 CDU conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 290 TFUE, al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del CDU 2 . La delega di potere alla Commissione è conferita per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 ottobre 2013 ed è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. La delega di potere è stata tacitamente prorogata nel 2018 per un periodo di identica durata (fino al 30 gennaio 2023).

L'articolo 284, paragrafo 2, impone alla Commissione di elaborare una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esercizio della delega di potere ai sensi del CDU. Tale relazione deve essere redatta al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La prima relazione è stata pubblicata il 22 febbraio 2018 3  e riguardava il periodo compreso tra ottobre 2013 e novembre 2017. Fino a quel momento la Commissione aveva esercitato il potere di adottare atti delegati quattro volte: 1) al fine di adottare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra determinati elementi non essenziali del codice (atto delegato del CDU) 4 ; 2) al fine di adottare il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che prevede mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni doganali fino a quando i sistemi elettronici previsti dal CDU non sono operativi (atto delegato transitorio del CDU) 5 ; 3) al fine di rettificare gli articoli 136 e 141 dell'atto delegato del CDU 6 ; e 4) al fine di rettificare l'allegato 12 dell'atto delegato transitorio del CDU 7 .

La presente relazione illustra in che modo la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 284 CDU dal dicembre 2017 al dicembre 2022. Esprime inoltre il parere della Commissione secondo cui il potere di adottare atti delegati conferitole dal CDU dovrebbe essere prorogato per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 284, paragrafo 2, CDU (proroga tacita).

 

2.Esercizio della delega

Dal dicembre 2017 al dicembre 2022 la Commissione ha esercitato il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 284 CDU, otto volte. Tutti gli atti delegati miravano a modificare e/o rettificare l'atto delegato del CDU e, in due casi, anche a modificare l'atto delegato transitorio del CDU. In particolare si tratta degli atti seguenti.

1. Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione , del 16 maggio 2018, che, a norma degli articoli 2, 7, 24, 65, 88, 99, 142, 151, 156, 160, 212, 216, 231 e 253 CDU, ha modificato e rettificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione 8 .

Tale modifica ha riguardato diverse questioni individuate a seguito dell'entrata in applicazione del quadro previsto dal CDU. Le modifiche più rilevanti comprendevano la revisione della definizione di "esportatore"; una proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio dei dazi doganali; l'introduzione di alcune flessibilità nelle formalità doganali applicabili in caso di operazioni tra un territorio fiscale speciale e il relativo territorio continentale all'interno dello stesso Stato membro e l'introduzione della possibilità per i residenti nell'UE di importare automobili noleggiate al di fuori dell'UE per brevi periodi, come le vacanze, senza pagare dazi all'importazione.

Il regolamento è stato pubblicato il 30 luglio 2018 al termine di un periodo di controllo di due mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo ed è entrato in vigore il 31 luglio 2018 conformemente al suo articolo 3, ad eccezione dell'articolo 1, punto 3), che consentiva di continuare a utilizzare procedure basate su supporto cartaceo per decisioni doganali specifiche, che è entrato in vigore il 2 ottobre 2017, il giorno dell'introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU.

2. Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione 9 , del 7 giugno 2018, che ha modificato l'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a norma dell'articolo 99, lettera c), CDU. È stato pubblicato il 18 agosto 2018 al termine di un periodo di controllo di due mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo ed è entrato in vigore il 2 settembre 2018 (articolo 2). Lo scopo della modifica era fornire una certa flessibilità per quanto riguarda le condizioni per ottenere una garanzia globale di importo ridotto o un esonero dalla garanzia.

3.Regolamento delegato (UE) 2019/841 della Commissione, del 14 marzo 2019, che, a norma dell'articolo 212 CDU, ha rettificato solo alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione 10 , che conteneva alcuni errori linguistici in diversi articoli e nell'allegato 22-01. È stato pubblicato il 24 maggio 2019 e, al termine di un periodo di controllo di due mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, è entrato in vigore il 13 giugno 2019 (articolo 2).

4. Regolamento delegato (UE) 2019/1143 della Commissione , del 14 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore 11 , che è stato pubblicato il 5 luglio 2019 al termine del periodo di controllo di due mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo ed è entrato in vigore il 13 giugno 2019 (articolo 2). A norma degli articoli 160 e 7 CDU, esso ha modificato alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per adeguarlo in funzione delle norme in materia di IVA nel commercio elettronico adottate nel dicembre 2017 12 . Le modifiche comprendevano l'eliminazione dell'immissione in libera pratica di spedizioni aventi un valore non superiore a 22 EUR mediante qualsiasi altro atto, a decorrere dalla data di applicazione delle nuove norme in materia di IVA, ossia il 1º luglio 2021, e hanno introdotto nell'allegato B un insieme di dati specifico (ridotto) per la dichiarazione di immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore in franchigia doganale.

5.Regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione, del 3 aprile 2020, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione 13 . È stato pubblicato il 26 giugno 2020 al termine di un periodo di controllo di due mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo ed è entrato in vigore il 15 marzo 2020 per quanto riguarda l'articolo 1, punto 13), lettera b), e l'articolo 1, punto 16), lettera b), punto i), e il 16 luglio 2020 per tutte le altre disposizioni (articolo 4). L'entrata in vigore retroattiva delle disposizioni che consentono la dichiarazione mediante qualsiasi altro atto di organi, tessuti umani o animali o di sangue umano per trapianti è stata necessaria a causa delle perturbazioni verificatesi alle frontiere esterne dell'UE a seguito delle misure di confinamento dovute alla pandemia di COVID-19. Tale regolamento ha modificato una serie di disposizioni dell'atto delegato del CDU, a norma degli articoli 7, 10, 24, 88, 131, 156, 160, 168, 175, 183, 212, 216, 253 e 265 CDU, e dell'atto delegato transitorio del CDU, a norma dell'articolo 279 CDU. Le modifiche hanno introdotto nuove norme relative agli esoneri e ai termini per la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, nonché disposizioni transitorie fino all'introduzione delle versioni del sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2). Il regolamento ha introdotto inoltre una nuova definizione del valore intrinseco nonché alcune disposizioni transitorie per gli operatori postali e gli Stati membri al fine di consentire l'agevole attuazione delle norme in materia di IVA nel commercio elettronico e ha creato un nuovo formulario UE 302 per la circolazione delle merci nell'ambito di operazioni militari.

6.Regolamento delegato (UE) 2020/2191 della Commissione, del 20 novembre 2020, che, a norma dell'articolo 131, lettera b), e dell'articolo 265, lettera a), CDU, ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man 14 . È stato pubblicato il 23 dicembre 2020 a seguito della non obiezione anticipata da parte del Consiglio del 21 dicembre 2020 e del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2020. Il regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021 (articolo 2).

7. Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione , del 7 dicembre 2020, che, a norma dell'articolo 7 CDU, ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e, a norma dell'articolo 279 CDU, ha modificato il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari 15 . A seguito di un periodo di controllo di due mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, è stato pubblicato il 23 febbraio 2021 ed è entrato in vigore il 15 marzo 2021 (articolo 3).

8. Regolamento delegato (UE) 2021/1934 della Commissione , del 30 luglio 2021, che, a norma degli articoli 63 e 65 CDU, ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda talune disposizioni relative all'origine non preferenziale delle merci 16 . Il regolamento è stato pubblicato il 10 novembre 2021 al termine di un periodo di controllo di due mesi da parte del Consiglio e del Parlamento europeo ed è entrato in vigore il 30 novembre 2021, sebbene l'articolo 1, punti 5), 6) e 7), si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2022 (articolo 2), conformemente alla data di entrata in vigore della versione del 2022 del sistema armonizzato.

Durante il periodo di riferimento due dei suddetti regolamenti hanno inoltre introdotto modifiche all'atto delegato transitorio del CDU, sulla base dell'articolo 279 CDU. Tali adeguamenti erano necessari in quanto alcuni sistemi elettronici previsti dal CDU non sono ancora operativi e pertanto, nei rispettivi settori, continuano ad applicarsi le norme transitorie.

1. Regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione , del 3 aprile 2020, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione 17 .

2. Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione , del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari 18 .

Nella fase di elaborazione e di modifica degli atti delegati la Commissione ha consultato tutti i portatori di interessi pertinenti, in particolare gli esperti degli Stati membri e gli operatori economici dei settori del commercio, della logistica e delle imprese. Gli esperti degli Stati membri e la comunità imprenditoriale hanno discusso e sostenuto le disposizioni contenute negli atti delegati.

Nel corso dell'iter procedurale e del processo decisionale la Commissione ha provveduto alla trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni all'adozione di alcuno degli atti.

Al fine di garantire che la normativa doganale dell'UE sia costantemente adattata ai requisiti tecnici e ai progressi tecnologici dell'attività doganale, la Commissione ritiene che il potere di adottare atti delegati conferitole dal CDU dovrebbe essere prorogato per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all'articolo 284, paragrafo 2, CDU (proroga tacita).

3.Conclusioni

Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esercizio della delega di potere di cui all'articolo 284, paragrafo 2, CDU.

Negli ultimi cinque anni la Commissione ha esercitato attivamente e adeguatamente la delega di potere conferitale dal CDU. Allo stesso tempo, la Commissione ritiene che tale delega del potere di adottare atti delegati debba essere prorogata di altri cinque anni, a norma dell'articolo 284, paragrafo 2, CDU (proroga tacita). In tal modo la Commissione potrà continuare a integrare le norme doganali in funzione dei progressi sotto il profilo strategico, tecnico e tecnologico e dell'evoluzione dei modelli commerciali, che sono tutti fattori che hanno un impatto sulle dogane.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.



Allegato

Disposizioni del CDU

sul conferimento di poteri

Disposizioni degli atti delegati del CDU adottate conformemente alla delega di potere dal 2013 a novembre 2017 e comunicate nel 2018 19

Disposizioni degli atti delegati del CDU adottate conformemente alla delega di potere da dicembre 2017 a dicembre 2022

Articolo 2

Articoli 114, 134 e 188

Articoli 114 e 134

Articolo 7 (mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati)

Articoli 2, 3, 4, 9, 19, 21, 38, 39, 40, 82, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 116, 124, 124 bis, 125, 126, 126 bis, 127, 129 bis, 129 ter, 130, 131, 132, 133, 144, 154, 157, 160, 163, 164, 165, 175, 178, 181, 184, 185, 190, 196, 238, 241, 246, 247 e 249

Articoli 2, 7 bis, 40, 82, 124 bis, 126 bis, 127, 128 quinquies, 131, 133, 143 bis, 144 e 163

Articolo 10

Articoli 5, 6 e 7

Articolo 6

Articolo 20

Articolo 210

Articolo 24 (decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale)

Articoli 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 82, 92, 97, 121, 123, 156, 162, 171, 172, 173, 186, 192, 194 e 205

Articoli 5, 10, 13, 17, 82, 97 e 197 bis

Articolo 31 (revoca e modifica di decisioni favorevoli)

Delega non utilizzata nel periodo di riferimento, in quanto non vi è ancora stata una giustificazione economica.

La disposizione riguarda: 1) i casi in cui una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata sia nei confronti della persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa sia nei confronti delle altre persone coinvolte; 2) i casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

Articolo 36 (gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti)

Nel periodo di riferimento i servizi della Commissione hanno preso i primi provvedimenti al fine di esercitare la delega di potere di cui all'articolo 36, lettera b), pubblicando un progetto di regolamento delegato che introduce le norme in materia di decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) con l'invito a presentare osservazioni 20 . L'adozione del regolamento delegato è prevista per il primo semestre del 2023. La disposizione riguarda: 1) i casi specifici di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 34, paragrafo 8, in cui le decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e alle informazioni vincolanti sull'origine (IVO) devono essere revocate; 2) i casi di cui all'articolo 35 in cui sono adottate decisioni relative alle informazioni vincolanti riguardanti altri fattori sulla cui base sono applicati i dazi sulle importazioni o sulle esportazioni e altri provvedimenti relativi allo scambio di merci.

Articolo 40

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 62

Articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36

Articoli 31, 33, 34 e 35

Articolo 65 (origine preferenziale)

Articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70

Articoli 37, 53 e 55

Articolo 75

Articolo 71

Articolo 88 (obbligazione doganale)

Articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 168

Articoli 76 e [168] 21

Articolo 99

Articoli 81, 82, 83, 84, 85 e 86

Articoli 82, 83 e 84

Articolo 106

Articoli 88 e 92

Articolo 115

Articoli 89, 90 e 91

Articolo 122

Articoli 98, 99, 100, 101 e 102

Articolo 126

Articolo 103

Articolo 131 (dichiarazione sommaria di entrata)

Articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113

Articoli 104, 105, 106, 112, 113 e 113 bis

Articolo 142 (luoghi designati per la presentazione delle merci introdotte nel territorio doganale dell'UE)

Articolo 115

Articolo 115

Articolo 151 (condizioni e autorizzazione per la custodia temporanea)

Articoli 115, 116, 117 e 118

Articolo 115

Articolo 156 (posizione doganale delle merci)

Articoli 119, 120, 121, 122, 122 bis, 128, 129, 129 quater, 129 quinquies e 182

Articoli 124 bis, 128 bis e 128 quinquies

Articolo 160 (vincolo delle merci a un regime doganale)

Articoli 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143

Articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 142

Articolo 164

Articolo 155

Articolo 168 (dichiarazioni semplificate)

Articoli 145, 146, 147 e 183

Articoli 146 e 147

Articolo 175

Articoli 148 e 248

Articolo 248

Articolo 180

Articolo 149

Articolo 183 (iscrizione nelle scritture del dichiarante)

Articolo 150

Articolo 150

Articolo 186

Articoli 151 e 152

Articolo 196

Articolo 153

Articolo 206

Articoli 158 e 159

Articolo 212 (disposizioni generali riguardanti i regimi speciali)

Articoli 161, 163, 165, 166, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 218, 239, 240, 242 e 243

Articoli 163, 166, 167, 177, 177 bis, 207 e 218

Articolo 216

Articoli 174, 217, 218 e 237

Articoli 218 e 237

Articolo 221

Articoli 179 e 180

Articolo 224

Articolo 169

Articolo 231

Articoli 187 e 189

Articolo 189

Articolo 235 (transito unionale)

Articoli 191, 193, 195, 197, 198, 199 e 200

Articoli 193, 195 e 197

Articolo 253 (uso specifico)

Articoli 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 236

Articoli 212, 215, 220, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 235 bis e 236

Articolo 265

Articoli 244 e 245

Articoli 244 e 245

(1)

GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)

Tale disposizione riguarda gli atti delegati di cui agli articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253 e 265 e 279 CDU.

(3)

COM(2018) 39 final.

(4)

GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

(5)

GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1.

(6)

GU L 111 del 27.4.2016, pag. 1.

(7)

GU L 160 dell'11.5.2016, pag. 1.

(8)

GU L 192 del 30.7.2018, pag. 1.

(9)

GU L 204 del 13.8.2018, pag. 11.

(10)

GU L 138 del 24.5.2019, pag. 76.

(11)

GU L 181 del 5.7.2019, pag. 2.

(12)

Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7; regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1; e regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, GU L 348 del 29.12.2017, pag. 32.

(13)

GU L 203 del 26.6.2020, pag. 1.

(14)

GU L 434 del 23.12.2020, pag. 8.

(15)

GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1.

(16)

GU L 396 del 10.11.2021, pag. 10.

(17)

GU L 203 del 26.6.2020, pag. 1.

(18)

GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1.

(19)

COM(2018) 39 final del 22.1.2018.

(20)

  Decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) - inclusione nella legislazione dell'UE e semplificazioni delle formalità doganali (europa.eu) .

(21)

Questo articolo è stato soppresso a norma dell'articolo 1, punto 24), del regolamento delegato (UE) 2020/877 della Commissione, del 3 aprile 2020, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 1).

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