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Document 52023AE1010

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla revisione del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili (parere esplorativo)

EESC 2023/01010

GU C 349 del 29.9.2023, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/24


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla revisione del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili

(parere esplorativo)

(2023/C 349/05)

Relatrice:

Antje Sabine GERSTEIN

Consultazione

Commissione europea, 20.1.2023

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

29.6.2023

Adozione in sessione plenaria

12.7.2023

Sessione plenaria n.

580

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

196/1/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene l’approccio della Commissione europea che, per la revisione del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili, consiste principalmente nell’adottare come punto di partenza le possibilità offerte dalle nuove tecnologie in materia di etichettatura digitale, fibre (e relativa classificazione) e riciclaggio, riconoscendo così il nuovo e ampio quadro normativo globale dell’Unione per i tessili.

1.2.

I consumatori hanno aspettative diverse riguardo al livello di dettaglio fornito dalle etichette tessili. La revisione del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili deve soddisfare questi diversi gradi di aspettative offrendo innanzitutto informazioni di base e facilmente comprensibili, e assicurando nel contempo l’accesso a ulteriori informazioni più dettagliate.

1.3.

Dato che il settore tessile è uno dei settori più globalizzati, il CESE ritiene estremamente importante che la Commissione europea si adoperi a favore di un allineamento a livello europeo e globale dei requisiti in materia di etichettatura concernenti le indicazioni di origine, le istruzioni per la cura, la taglia e la composizione fibrosa.

1.4.

Il CESE invita la Commissione europea a tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI in questo settore. Al fine di evitare un’ulteriore delocalizzazione, e dato che il settore impiega 1,3 milioni di dipendenti in tutta l’UE, i nuovi requisiti del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili devono prevedere una flessibilità sufficiente per rispondere alle esigenze e alle capacità delle PMI, affinché l’occupazione e le competenze in questo settore dell’economia siano non solo mantenute, ma possano anche evolvere ulteriormente.

2.   Osservazioni generali

2.1.

La strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari ha annunciato il riesame del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili (Textile Labelling Regulation — regolamento (UE) n. 1007/2011 (1)), secondo il quale i tessili venduti sul mercato dell’UE devono recare un’etichetta che descriva chiaramente la composizione fibrosa e indichi eventuali parti non tessili di origine animale. Nell’ambito di tale riesame, la strategia prevede la possibilità di introdurre l’obbligo di comunicare altri tipi di informazioni, quali i parametri di sostenibilità e circolarità, le dimensioni dei prodotti e, se del caso, il paese terzo in cui si svolgono i processi di fabbricazione («Made in»).

2.2.

Nel presente parere il CESE esamina la possibilità di estendere l’ambito di applicazione del regolamento attuale passando in rassegna alcuni elementi già elencati all’articolo 24 del regolamento e altri parametri in materia di sostenibilità e circolarità, in linea con le proposte legislative attuali, come quella relativa alle specifiche di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili. Il parere terrà conto della prospettiva industriale, compresi i costi e il miglioramento dello scambio di informazioni lungo la catena del valore, e del punto di vista dei consumatori, al fine di garantire informazioni corrette, accurate e chiare.

2.3.

Il CESE sostiene l’approccio della Commissione europea che consiste essenzialmente nell’adottare come punto di partenza le possibilità offerte dalle nuove tecnologie in materia di etichettatura digitale, fibre (e relativa classificazione) e riciclaggio, riconoscendo così il nuovo quadro normativo globale dell’UE per i tessili, compresa l’iniziativa della Commissione europea sulle asserzioni ambientali (2).

2.4.

In tale contesto il CESE sottolinea che molti aspetti del settore tessile vengono già trattati in proposte legislative orizzontali estremamente complesse, che hanno per lo più già iniziato il loro iter legislativo. La responsabilità sociale delle imprese e le questioni legate al lavoro sono affrontate nella direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e nel regolamento sul lavoro forzato. La direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori e la direttiva sulle dichiarazioni ambientali (green claims) regolamenteranno presto la comunicazione delle dichiarazioni di sostenibilità, mentre la revisione della direttiva quadro sui rifiuti affronterà i concetti di base relativi alla gestione del fine vita.

2.5.

I consumatori hanno aspettative diverse riguardo al livello di dettaglio fornito dalle etichette tessili. La revisione del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili deve soddisfare questi diversi gradi di aspettative offrendo innanzitutto informazioni di base e facilmente comprensibili, e assicurando nel contempo l’accesso a ulteriori informazioni più dettagliate, ad esempio attraverso la fornitura volontaria di informazioni standardizzate sul processo di produzione.

2.6.

Il CESE sottolinea che la revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili è un’iniziativa REFIT che si prefigge il chiaro obiettivo di semplificare la legislazione dell’Unione e di renderla adeguata allo scopo e meno costosa per le imprese e i consumatori. Per le imprese questa iniziativa deve prevedere la riduzione dei costi di conformità nonché la chiarezza e la coerenza della regolamentazione. I consumatori, dal canto loro, hanno bisogno di informazioni accurate, complete e comparabili sui prodotti tessili. Il CESE sottolinea l’importanza della massima armonizzazione per aiutare il settore a compiere con successo la transizione verso una circolarità globale.

2.7.

Il CESE chiede un intervento urgente sul sistema di classificazione delle fibre, in quanto il sistema attuale non ha la flessibilità sufficiente per tenere conto dello sviluppo di fibre innovative, che spesso hanno un impatto ambientale minore rispetto alle fibre convenzionali. Per molti produttori di nuove fibre si tratta di una situazione frustrante perché impedisce loro di etichettare correttamente le loro fibre. Inoltre, queste nuove fibre non possono ancora essere indicate sulle etichette tessili, per cui la loro identificazione resta una sfida enorme per i riciclatori e ostacola la circolarità del settore. Il CESE sottolinea che questa lacuna normativa incide negativamente anche sulla percezione dei consumatori, poiché alcuni prodotti potrebbero in realtà essere molto più sostenibili di quanto indicato sulle etichette attuali.

2.8.

Il CESE ritiene estremamente importante che la Commissione europea si adoperi a favore di un allineamento a livello europeo e globale dei requisiti in materia di etichettatura concernenti le indicazioni di origine, le istruzioni per la cura, la taglia e la composizione fibrosa. Il settore tessile è uno dei settori più globalizzati. Gli indumenti fabbricati in ciascun sito di produzione sono destinati a diverse aree geografiche del mondo (Unione europea, Stati Uniti d’America ecc.) in cui si applica un gran numero di requisiti di etichettatura diversi (3). Se del caso, sarebbe opportuno prevedere requisiti globali in materia di etichettatura e norme armonizzate a livello mondiale.

2.9.

Il requisito della massima armonizzazione è legato a una chiara richiesta politica da parte del CESE di evitare di mettere ulteriormente in pericolo il mercato interno, poiché nei diversi Stati membri sembrano emergere requisiti sempre più disparati in materia di etichettatura. Il CESE ritiene pertanto essenziale e opportuno che la Commissione europea proponga la revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili nel 2023, anno in cui ricorre il trentesimo anniversario del mercato unico.

2.10.

Il CESE invita la Commissione europea a tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI in questo settore. Al fine di evitare un’ulteriore delocalizzazione, e dato che il settore impiega 1,3 milioni di dipendenti in tutta l’UE (4), i nuovi requisiti del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili devono prevedere una flessibilità sufficiente per rispondere alle esigenze e alle capacità delle PMI, affinché l’occupazione e le competenze in questo settore dell’economia siano non solo mantenute, ma possano anche evolvere ulteriormente. Ad esempio, le PMI, che sono la spina dorsale della produzione tessile industriale nell’UE, non sono in grado di far realizzare una verifica generalizzata della conformità a un organismo di certificazione. Un approccio ragionevole consisterebbe nel prevedere procedure di «autocertificazione», come i controlli interni della produzione di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE (5), in base alle quali le PMI informano i consumatori e forniscono loro delle garanzie.

3.   Osservazioni particolari

3.1.   Classificazione delle fibre

3.1.1.

Negli ultimi anni l’industria tessile ha sviluppato una serie di nuove fibre il cui impatto ambientale dimostrato è minore rispetto alle fibre più tradizionali. Sebbene questi materiali possano essere fabbricati utilizzando materie prime simili, la loro tecnologia di fabbricazione e le loro proprietà spesso differiscono sensibilmente da quelle utilizzate per le fibre convenzionali. Dato che le nuove fibre attualmente non sono riconosciute dalle classificazioni generali esistenti di cui all’allegato I, esse sono classificate con denominazioni diverse o inserite nella categoria «altre» fibre. Tenuto conto della transizione verde e circolare, la revisione del regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili dovrebbe consentire di riconoscere le fibre con caratteristiche specifiche come tali nell’allegato I. La revisione prevista di detto regolamento dovrebbe essere adattata meglio per tenere conto dei progressi dinamici nel settore delle fibre innovative.

3.1.2.

Un’ampia gamma di nuovi tipi di fibre con caratteristiche distintive è già prossima alla commercializzazione o sarà disponibile sul mercato in futuro. Tuttavia, il processo di aggiornamento dell’allegato I attualmente in corso non è trasparente e crea incertezza per i richiedenti. Il CESE raccomanda pertanto alle autorità dell’UE di valutare e rivedere le modalità per rendere il processo di aggiornamento più trasparente e tecnicamente accurato.

3.2.   Margine di tolleranza per la composizione fibrosa

3.2.1.

Alla luce della transizione verso l’economia circolare, l’industria tessile utilizza sempre più spesso fibre e materiali riciclati per la produzione di indumenti. La regolamentazione attuale non è del tutto adeguata ad assicurare un’etichettatura precisa delle composizioni fibrose con contenuti riciclati, il che ostacola la transizione verso un’economia circolare. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, è ammessa una tolleranza massima del 3 % tra il contenuto di fibre indicato sull’etichetta e la composizione fibrosa stabilita sulla base dell’analisi effettuata dalle autorità. L’attuale stato di sviluppo tecnico delle tecnologie di cernita e riciclaggio dei tessili genera, tuttavia, delle differenze nella composizione fibrosa, che talvolta supera il livello di tolleranza del 3 %. Ciò è dovuto al fatto che, in particolare nel caso del riciclaggio meccanico, non è possibile garantire pienamente che le materie prime destinate al riciclaggio siano prive di impurità derivanti da altri materiali tessili. Nella revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili è pertanto necessario definire un margine di tolleranza più elevato per la composizione. Sulla scorta del contributo degli esperti, il CESE raccomanda che il livello aggiornato sia compreso tra il 3 e il 5 %. Tale livello di tolleranza più elevato dovrebbe tenere conto solo dei limiti attuali delle tecnologie di riciclaggio e non dovrebbe giustificare pratiche di fabbricazione inadeguate. Un lieve aumento dei livelli di tolleranza costituisce un passo avanti positivo verso l’eliminazione degli ostacoli all’utilizzo di materiali riciclati nella produzione di abbigliamento.

3.3.   Armonizzazione con norme e procedimenti globali

3.3.1.   Armonizzazione delle norme di prova

3.3.1.1.

L’industria tessile è un’industria a forte diffusione mondiale che spesso applica norme internazionali. La revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili rappresenta un’opportunità per allineare i metodi di prova relativi alla composizione fibrosa alle norme globali. Attualmente, l’articolo 19 consente di applicare unicamente le norme dell’UE (EN) per effettuare le prove relative alla composizione delle fibre. Nella maggior parte dei casi, le norme EN sono molto simili alle norme internazionali ISO, ma delle differenze minime nei parametri di metodo determinano differenze tra i risultati delle prove ISO ed EN. Le norme ISO sono ampiamente applicate e privilegiate nell’industria tessile, a causa delle catene globali del valore del settore. Di conseguenza, le imprese devono effettuare un maggior numero di prove sui prodotti destinati al mercato europeo, il che comporta un notevole aumento dei costi. Il CESE raccomanda pertanto che la revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili autorizzi il ricorso alle norme ISO come norme di prova riconosciute. Il CESE prende inoltre atto degli enormi progressi compiuti dall’innovazione in materia di nuovi metodi di rilevamento della composizione fibrosa. La Commissione europea dovrebbe tenere conto di questi progressi al momento di procedere alla revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili.

3.3.2.   Armonizzazione con le norme internazionali e le norme commerciali

3.3.2.1.

Il CESE sostiene l’idea di trasformare il regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili in un corpus normativo di norme armonizzate per una serie di requisiti (classificazione delle nuove fibre, analisi della composizione delle fibre, taglia, istruzioni per la cura). Per quanto possibile, tali norme dovrebbero avere una portata mondiale. Questo permetterebbe di armonizzare maggiormente i requisiti in materia di etichettatura sia all’interno del mercato unico che con il resto del mondo.

3.3.2.2.

Data la portata mondiale del settore tessile, è fondamentale prevedere l’allineamento e la collaborazione sul piano internazionale nella revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili. La Commissione europea dovrebbe garantire la coerenza con l’Organizzazione mondiale delle dogane e l’attuale revisione dei codici del sistema armonizzato (SA), nonché con gli impegni assunti sull’uso delle norme internazionali nell’ambito dell’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’OMC.

3.4.   Etichettatura digitale

3.4.1.

Il CESE accoglie con grande favore l’intenzione della Commissione europea di digitalizzare l’etichettatura della composizione nel quadro della revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili. Inoltre, nel contesto del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, il CESE si compiace delle iniziative in materia di etichettatura digitale e comunicazione ai consumatori, come il passaporto digitale dei prodotti. Tuttavia, è fondamentale che la Commissione europea armonizzi queste iniziative digitali per creare un quadro strategico coerente ed efficace.

3.4.2.

Per diversi motivi, le etichette fisiche utilizzate attualmente non presentano l’efficacia auspicata. Esse vengono spesso rimosse dopo l’acquisto del prodotto. Il testo sulle etichette può diventare illeggibile dopo numerosi lavaggi. Inoltre, fabbricare etichette fisiche di grandi dimensioni in più lingue è costoso e produce rifiuti di plastica. Il testo è stampato in caratteri di piccole dimensioni e comprende diverse traduzioni, il che rende difficile la comprensione per i consumatori.

3.4.3.

Le etichette digitali faciliterebbe il compito alle imprese, migliorando le informazioni fornite ai consumatori e fornendo loro un testo chiaro nella lingua appropriata. È ancora necessario fornire informazioni ai consumatori meno avanzati dal punto di vista tecnologico, ma esistono delle opzioni, come ad esempio la possibilità che il punto vendita fornisca informazioni su richiesta. A fini di sostenibilità, un «supporto dati» sotto forma di marchio indelebile sul prodotto può garantire un accesso agevole alle informazioni digitali.

3.4.4.

Anche se la Commissione decidesse di lasciare alcune informazioni sulle etichette fisiche, tale approccio dovrebbe comunque portare a una riduzione complessiva significativa delle dimensioni delle etichette. Il CESE condivide l’opinione della Commissione secondo cui dovrebbe essere più difficile tagliare le etichette fisiche o i supporti fisici di informazioni digitali. Sono già disponibili metodi di etichettatura non abrasivi. I metodi per rendere le etichette più difficili da tagliare dovrebbero garantire la durabilità delle informazioni (ad esempio, quelle stampate direttamente sul tessuto possono diventare illeggibili) e non dovrebbero ridurre la funzionalità del prodotto (ad esempio, cucire l’intera etichetta su un indumento potrebbe ridurne la funzionalità).

3.4.5.

La Commissione europea dovrebbe valutare in che modo il passaporto digitale dei prodotti possa essere utilizzato in relazione a un’etichetta digitale nel quadro della revisione del regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili. Per assicurare la coerenza e facilitare l’attuazione, l’etichetta digitale prevista dalla revisione del regolamento potrebbe anche essere posta sullo stesso supporto dati del passaporto digitale dei prodotti.

3.5.   Esenzione dall’etichettatura per alcuni tipi di prodotti

3.5.1.

L’allegato V dell’attuale regolamento relativo all’etichettatura dei prodotti tessili prevede un’esenzione dall’obbligo di etichettatura per 42 tipi di prodotti tessili. Si tratta di articoli di piccole dimensioni (come cinturini per orologio) in cui l’aggiunta di un’etichetta ridurrebbe la funzionalità del prodotto. Tuttavia, questo approccio basato su un elenco non fornisce indicazioni chiare su come gli operatori dovrebbero etichettare i prodotti che non figurano nell’elenco dell’allegato V, ma la cui funzionalità verrebbe anch’essa ridotta da un’etichetta. Il CESE raccomanda che il regolamento riveduto chiarisca come etichettare correttamente i prodotti (come calze e calzini) la cui funzionalità è limitata dall’etichettatura obbligatoria. L’elenco attualmente in vigore potrebbe, ad esempio, essere sostituito da una definizione dei prodotti esentati dall’obbligo di etichettatura.

Bruxelles, 12 luglio 2023

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE


(1)  Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

(2)  COM(2023) 166 final — 2023/0085(COD).

(3)  A titolo esemplificativo, in Canada vigono i regolamenti in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti tessili (Textile Labelling and Advertising Regulations — TLAR), mentre negli USA si applica la legge sull’identificazione dei prodotti di fibra tessile (Textile Fiber Products Identification Act).

(4)  https://euratex.eu/wp-content/uploads/EURATEX_FactsKey_Figures_2022rev-1.pdf.

(5)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 , relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).


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