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Document 52022PC0540

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

COM/2022/540 final

Bruxelles, 26.10.2022

COM(2022) 540 final

2022/0344(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 540 final} - {SWD(2022) 540 final} - {SWD(2022) 543 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La normativa dell'UE in materia di acque si propone l'obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti combinati di inquinanti tossici e/o persistenti. La presente iniziativa riguarda la direttiva 2000/60/CE 1 (direttiva quadro Acque) e le sue due "direttive figlie", la 2006/118/CE 2 (direttiva Acque sotterranee) e la 2008/105/CE 3 (direttiva Standard qualità ambientale), che insieme sono dedicate alla protezione delle acque sotterranee e superficiali 4 . Queste direttive integrano altri provvedimenti legislativi in materia di acque, ossia la direttiva (UE) 2020/2184 (direttiva Acqua potabile) 5 , la direttiva 91/271/CEE del Consiglio 6 (direttiva Acque reflue urbane), le direttive 2008/56/CE 7 (direttiva quadro Strategia marina), 2006/7/CE 8 (direttiva Acque di balneazione), 2007/60/CE 9 (direttiva Alluvioni) e la direttiva 91/676/CEE del Consiglio 10 (la direttiva Nitrati).

La normativa contiene elenchi di inquinanti e standard di qualità, nonché prescrizioni per il loro riesame periodico 11 . L'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro Acque impone alla Commissione di riesaminare, a intervalli di almeno quattro anni, l'elenco delle sostanze prioritarie che presentano un rischio per l'ambiente acquatico, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee. In particolare, per quanto riguarda le acque superficiali, l'articolo 8 della direttiva Standard di qualità ambientale impone alla Commissione di riesaminare l'allegato X della direttiva quadro Acque (l'elenco delle sostanze prioritarie), mentre per le acque sotterranee l'articolo 10 della direttiva Acque sotterranee impone alla Commissione di rivedere ogni sei anni gli allegati I e II della stessa. Il riesame e la valutazione d'impatto servono inoltre per riferire al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva Standard qualità ambientale.

La necessità di aggiornare gli elenchi è stata confermata dal controllo dell'adeguatezza del 2019 12 , il quale ha anche concluso che ulteriori miglioramenti avrebbero reso la normativa più efficace, efficiente e coerente. Tenendo conto dell'obiettivo generale della politica dell'UE in materia di acque, gli obiettivi generali della presente iniziativa sono:

(1)migliorare la protezione dei cittadini dell'UE e degli ecosistemi naturali in linea con la strategia sulla biodiversità 13 e il piano d'azione per l'inquinamento zero 14 , entrambi integrati nel Green Deal europeo 15 ;

(2)migliorare l'efficacia e ridurre gli oneri amministrativi della normativa per consentire all'Unione di rispondere con maggiore rapidità ai rischi emergenti.

L'esposizione alle sostanze chimiche tramite l'acqua potabile può provocare vari effetti sulla salute a breve e a lungo termine. Le sostanze chimiche mettono in pericolo anche l'ambiente acquatico, causando cambiamenti nelle specie dominanti e la diminuzione o la perdita della biodiversità. La definizione e il controllo di standard di qualità ambientale per le sostanze chimiche nei corpi idrici integrano la normativa sulle fonti e vie di diffusione, introducendo, se necessario, standard più rigorosi in materia di produzione, emissioni o uso e riducendo i costi del trattamento dell'acqua potabile.

Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono:

1.aggiornare gli elenchi degli inquinanti che alterano le acque superficiali e sotterranee, aggiungendo ed eliminando sostanze e aggiornando gli standard di qualità vigenti;

2.migliorare il monitoraggio delle miscele chimiche per valutare meglio gli effetti combinati e tenere conto delle variazioni stagionali nelle concentrazioni di inquinanti;

3.armonizzare, se del caso, le modalità con cui, nei vari Stati membri dell'UE, si affronta il problema degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee;

4.allineare più rapidamente il quadro giuridico alle risultanze scientifiche per intervenire con maggiore tempestività nella gestione dei contaminanti che destano nuova preoccupazione;

5.migliorare l'accesso ai dati, la loro trasparenza e il loro riutilizzo, per rafforzare la conformità, ridurre gli oneri amministrativi e favorire una maggiore coerenza con il più ampio quadro giuridico dell'UE in materia di sostanze chimiche.  

L'obiettivo ultimo dell'iniziativa è quello di fissare nuovi standard per una serie di sostanze chimiche che destano preoccupazione e affrontare così il problema dell'inquinamento chimico delle acque, agevolare l'applicazione sulla base di un quadro giuridico semplificato e più coerente, garantire informazioni dinamiche e aggiornate sullo stato delle acque, con l'ausilio dell'Agenzia europea dell'ambiente ("AEA"), e creare un quadro più flessibile per disciplinare gli inquinanti che destano nuova preoccupazione. A questo scopo occorre coinvolgere ampiamente i portatori di interessi e ricorrere al solido sostegno scientifico dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("ECHA"), in modo da ottimizzare sinergie e coerenza tra le varie normative dell'UE in materia di sostanze chimiche.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è pienamente coerente con il resto della normativa in materia di acque. Per quanto riguarda la direttiva Acque reflue urbane, per la quale è presentata una proposta di revisione contemporaneamente alla presente, i microinquinanti rappresentano una sfida fondamentale. La necessità di eliminarli negli impianti di trattamento delle acque reflue fa lievitare i costi del trattamento e l'eliminazione non è sempre possibile. La presente proposta intende perciò stimolare un'azione più intensa a monte, riducendo le emissioni alla fonte. Il trattamento delle acque reflue sarà particolarmente importante per alcune categorie di inquinanti: farmaci e sostanze contenute nei prodotti di igiene personale, che sono scaricati soprattutto in ambiente urbano.

Evitando che le acque si inquinino la proposta ne aumenterà il potenziale di riutilizzo, anche a fini di irrigazione, in linea con il nuovo regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua 16 .

La presente proposta è coerente anche con la direttiva Acqua potabile, recentemente riveduta, che dev'essere recepita in tutti gli Stati membri dell'UE entro gennaio 2023. Contrastando l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, la presente proposta intende proteggere le fonti vitali di acqua potabile e ridurre i costi di trattamento. La direttiva Acqua potabile e la presente proposta disciplinano un'ampia gamma di inquinanti, soprattutto pesticidi, farmaci e il gruppo di sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS). Per quanto riguarda le PFAS è opportuno osservare che la presente proposta, a differenza della direttiva Acqua potabile riveduta, ha potuto avvalersi del parere più recente dell'EFSA sulle PFAS, adottato il 9 luglio 2020. Come la direttiva Acqua potabile, anche la presente proposta disciplinerà le microplastiche non immediatamente, ma solo dopo la messa a punto di una metodologia per il loro monitoraggio. La presente proposta sarà presa in considerazione nella valutazione, attualmente in corso, della direttiva Acque di balneazione e, qualora quest'ultima dovesse essere riveduta, farà parte del quadro di riferimento elaborato per la necessaria valutazione d'impatto.

La proposta è coerente anche con le recenti proposte della Commissione 17 di rivedere le misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento causato dalle grandi installazioni industriali che, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della direttiva Emissioni industriali, intendono migliorare l'efficienza delle risorse e garantire che gli obblighi di autorizzazione siano meglio controllati e più integrati, anche chiarendo le norme che si applicano allo scarico indiretto di sostanze inquinanti nell'acqua attraverso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Le proposte mirano inoltre a promuovere l'innovazione per trattare le sostanze chimiche persistenti e le sostanze identificate di recente come sostanze che destano preoccupazione, tra cui le PFAS, le microplastiche e i farmaci. La procedura dello "scambio di informazioni" nell'ambito della direttiva Emissioni industriali riveduta, intesa a elaborare e riesaminare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, terrà conto dell'individuazione delle sostanze che destano preoccupazione ai sensi della normativa dell'UE in materia di acque, tra cui le sostanze iscritte negli "elenchi di controllo" per le acque sotterranee e superficiali e le sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello dell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta fa parte del programma di lavoro 2022 della Commissione ed è un'iniziativa fondamentale del piano d'azione per l'inquinamento zero. Come tutte le altre iniziative comprese nel Green Deal europeo, intende conseguire gli obiettivi nel modo più efficace e meno oneroso possibile, rispettando il principio "non arrecare un danno significativo". Essa perfeziona, aggiorna e adatta la legislazione vigente nel contesto del Green Deal. Intende soprattutto definire l'obiettivo "inquinamento zero" per quanto riguarda gli inquinanti delle acque e quindi il livello di protezione per la salute umana e gli ecosistemi naturali. Molte misure necessarie a tale scopo sono contenute in altre iniziative del Green Deal europeo, strettamente connesse, tra le quali:

·la strategia sulla biodiversità e la strategia "Dal produttore al consumatore" 18 che si prefiggono di ridurre l'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti, la perdita di nutrienti e la vendita di antimicrobici entro il 2030. La riduzione dell'uso dei pesticidi dovrà essere raggiunta in gran parte grazie alla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 19 . Un ruolo importante potrebbe spettare anche al futuro riesame del regolamento (CE) n. 1107/2009 20 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

·la strategia europea per la plastica 21 e l'imminente iniziativa dell'UE sulle microplastiche, miranti a realizzare entro il 2030 gli obiettivi del piano d'azione per l'inquinamento zero in materia di riduzione dei rifiuti, compresi quelli di plastica in mare, e delle microplastiche immesse nell'ambiente;

·la direttiva (UE) 2019/904 22 (direttiva Prodotti di plastica monouso), che si propone di limitare i prodotti di plastica monouso, ad esempio introducendo obblighi di gestione e rimozione dei rifiuti a carico dei produttori (tra cui regimi di responsabilità estesa del produttore);

·il piano d'azione per l'economia circolare 23 , che annuncia in particolare misure volte a ridurre le microplastiche e una valutazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio 24 (direttiva sui fanghi di depurazione), che disciplina la qualità dei fanghi utilizzati in agricoltura;

·la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili 25 , che, pur riconoscendo l'importanza delle sostanze chimiche per il benessere della società moderna, intende proteggere in maniera più efficace i cittadini e l'ambiente dalle possibili proprietà pericolose di tali sostanze. La strategia pone inoltre come obiettivo l'approccio "una sostanza, una valutazione", da raggiungere migliorando l'efficienza, l'efficacia, la coerenza e la trasparenza delle valutazioni di sicurezza delle sostanze chimiche in tutte le normative pertinenti. Per questo motivo la presente proposta attribuisce una funzione centrale all'ECHA, chiamata ad assumere un ruolo di sostegno scientifico per la futura identificazione degli inquinanti delle acque, oltre a proporre standard di qualità pertinenti; l'approccio strategico 2019 riguardo all'impatto ambientale dei farmaci 26 (derivante direttamente dalla revisione del 2013 della direttiva Standard qualità ambientale) e la strategia farmaceutica per l'Europa 27 , che sottolineano entrambi l'impatto sull'ambiente e potenzialmente sulla salute dell'inquinamento da residui farmaceutici, ed elencano una serie di azioni concepite per affrontare questi problemi. L'imminente revisione della normativa sui medicinali per uso umano dovrebbe fornire un adeguato follow-up. Analogamente la presente proposta, che include negli elenchi alcuni farmaci antimicrobici e l'argento metallico, è coerente con la strategia dell'UE nel settore della resistenza antimicrobica;

·la strategia europea per i dati 28 , secondo cui i dati generati dal settore pubblico dovrebbero essere messi a disposizione per il bene pubblico, garantendone l'uso adeguato da parte di ricercatori, altre istituzioni pubbliche e piccole e medie imprese (PMI).

·La presente proposta è inoltre coerente con la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e con le esplicite raccomandazioni formulate in essa dai cittadini in merito all'inquinamento zero in generale e alle proposte per combattere l'inquinamento in particolare. Le seguenti proposte finali sono particolarmente pertinenti in questo contesto:

oproposta 1.4: "ridurre in misura significativa l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, in linea con gli obiettivi esistenti, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare, e sostenere la ricerca finalizzata allo sviluppo di alternative più sostenibili e di origine naturale";

oproposta 2.7: "tutelare le risorse idriche e combattere l'inquinamento degli oceani e dei fiumi, anche attraverso la ricerca e la lotta all'inquinamento da microplastiche".

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione contribuisce a perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; a promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale; e a combattere il cambiamento climatico.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Nei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'UE si riscontra la presenza di una serie di inquinanti. L'inquinamento si sposta a valle e nel sottosuolo, e il 60 % dei distretti idrografici europei ha carattere internazionale (è cioè condiviso tra più Stati membri oppure tra uno Stato membro e un paese terzo). Per questo motivo la cooperazione tra Stati membri è essenziale e l'azione a livello di Unione europea necessaria per affrontare l'inquinamento e altri effetti transfrontalieri, fissando standard armonizzati e istituendo sistemi armonizzati di raccolta e condivisione dei dati. Senza un'azione a livello di Unione europea il costo della lotta contro l'inquinamento diventerebbe proibitivo, soprattutto per gli Stati membri a valle.

Il controllo dell'adeguatezza 2019 della normativa dell'UE in materia di acque ha confermato che la direttiva quadro Acque e le sue due direttive figlie hanno avviato o potenziato azioni volte a contrastare le pressioni transfrontaliere sulle risorse idriche a livello di bacino idrografico, sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

Soprattutto per quanto riguarda gli inquinanti, la normativa distingue tra le sostanze che si ritiene presentino un rischio a livello di Unione europea e le sostanze che destano preoccupazione a livello regionale o nazionale, e le tratta in maniera differente. La presente iniziativa intende migliorare il modo in cui gli Stati membri trattano le sostanze che destano preoccupazione a livello regionale e nazionale.

Laddove sono stati fissati standard UE di qualità ambientale, l'Unione europea introduce obiettivi comuni per realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" sulla base di prove scientifiche, ma lascia agli Stati membri la flessibilità per decidere il modo più efficace in termini di costi per conseguire tali obiettivi, tenendo conto della pertinente normativa UE basata sulle fonti. In tal modo (obiettivi comuni realizzabili in maniera flessibile) instaura un collegamento con la normativa basata sulle fonti a livello di Unione europea (come l'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e contribuisce a conseguire effettivamente gli obiettivi fissati da tale normativa.

Proporzionalità

La proposta riesamina gli elenchi esistenti di inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, e fissa o aggiorna standard di qualità ambientale che gli Stati membri devono rispettare, basandosi in larga misura su altre normative dell'UE che riguardano le fonti di inquinamento o che ne regolano le emissioni durante la produzione e l'uso (come le restrizioni in materia di uso di talune sostanze ai sensi del regolamento REACH 29 o i valori limite di emissione fissati dalle autorizzazioni per gli impianti industriali ai sensi della direttiva Emissioni industriali) e lasciando la scelta delle misure specifiche agli Stati membri. Dal momento che nell'Unione europea ogni corpo idrico ha caratteristiche specifiche (in termini di clima, flusso, condizioni geologiche, eccetera) e non è necessariamente soggetto alle stesse pressioni di altri corpi idrici, lasciare la scelta delle misure alle autorità di gestione delle risorse idriche degli Stati membri è corretto dal punto di vista della proporzionalità.

Il controllo dell'adeguatezza 2019 sulla normativa dell'UE in materia di acque ha confermato il valore aggiunto della direttiva quadro Acque, della direttiva Standard qualità ambientale e della direttiva Acque sotterranee. La valutazione d'impatto della presente proposta conferma che le sostanze prese in considerazione per essere aggiunte agli elenchi degli inquinanti con standard di qualità estesi a tutta l'Unione costituiscono un rischio a livello dell'UE. È stato individuato un numero ridotto di sostanze già presenti negli elenchi che non sono più ritenute sostanze che destano preoccupazione a livello di Unione europea, ma che potrebbe essere necessario considerare a livello nazionale. La presente proposta stabilisce una procedura che consente alla Commissione europea di affrontare le incoerenze tra i processi decisionali con cui gli Stati membri stabiliscono le sostanze da disciplinare a livello nazionale e i relativi standard di qualità

Scelta dell'atto giuridico

L'iniziativa assume la forma di una direttiva poiché è questo l'atto giuridico più appropriato per modificare le pertinenti direttive in vigore.

Una direttiva esige che gli Stati membri recepiscano le disposizioni nei propri sistemi giuridici nazionali, dal punto di vista sostanziale e procedurale, e adottino misure per conseguire gli obiettivi. Rispetto a un regolamento quest'approccio concede maggiore libertà agli Stati membri, che in tal modo possono scegliere le misure più appropriate per adempiere gli obblighi concordati in materia di risultati.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post /Controlli dell'adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2019 è stato portato a termine un esame del controllo dell'adeguatezza sulla normativa dell'UE in materia di acque, riguardante la direttiva quadro Acque, la direttiva Standard qualità ambientale, la direttiva Acque sotterranee e la direttiva Alluvioni. Il controllo dell'adeguatezza ha concluso che, sebbene la normativa sia sostanzialmente idonea allo scopo, vi sono margini di miglioramento nella lotta all'inquinamento chimico. Il controllo dell'adeguatezza ha rilevato nel complesso tre motivi dei limitati progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali della normativa:

integrazione inadeguata degli obiettivi in materia di acque nelle altre politiche pertinenti;

investimenti inadeguati negli Stati membri in progetti e programmi in materia di acque;

sforzi di attuazione inadeguati.

Per quanto riguarda l'attuazione sono state messe in evidenza numerose lacune riguardanti l'inquinamento chimico: la notevole diversità degli standard di qualità per gli inquinanti significativi a livello nazionale, gli oneri amministrativi associati alle comunicazioni, la scarsa specificità e tempestività delle informazioni comunicate e il processo di aggiornamento degli elenchi di inquinanti, oneroso in termini di tempo e risorse. La presente proposta vuole porre rimedio a tali lacune. Tiene inoltre conto dei pertinenti risultati scaturiti dal controllo dell'adeguatezza 2019 sulla normativa più pertinente in materia di sostanze chimiche 30 e degli impegni sottoscritti nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. In particolare costituisce un passo in avanti verso un monitoraggio maggiormente olistico (delle miscele), poiché introduce metodi basati sugli effetti, e comprende disposizioni per migliorare la tempestività, l'efficienza e la coerenza della valutazione dei pericoli e dei rischi (ad esempio agevolando la condivisione dei dati e l'applicazione dell'approccio "una sostanza, una valutazione").

Efficienza normativa e semplificazione (REFIT)

La valutazione d'impatto ha preso in considerazione opzioni di semplificazione e riduzione degli oneri. La rimozione di sostanze dall'elenco di inquinanti delle acque superficiali costituisce una riduzione limitata degli oneri, così come la revisione degli elenchi di controllo ogni tre anni invece che due, e la revisione degli elenchi di inquinanti delle acque superficiali e sotterranee tramite atti delegati anziché tramite la codecisione. La creazione di un sistema di trasmissione di dati automatico ai sensi della direttiva quadro Acque e della direttiva Standard qualità ambientale ridurrà gli oneri di comunicazione per gli Stati membri, e lo stesso effetto avrà l'abolizione della relazione provvisoria sul programma di misure di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva quadro Acque. Il miglioramento degli orientamenti vigenti per i metodi basati sugli effetti e lo sviluppo di una metodologia armonizzata per il monitoraggio delle microplastiche semplificheranno il lavoro degli Stati membri in questi settori.

Nell'elaborazione della valutazione d'impatto sono state applicate le caratteristiche fondamentali del test PMI e i risultati sono stati riportati soprattutto nella sezione 6. Le PMI sono attive nella produzione e nell'utilizzo degli inquinanti pertinenti. Si noti che è generalmente impossibile individuare e quantificare con precisione gli impatti che dipendono dalle misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della normativa.

Parere del comitato per il controllo normativo

Il 24 giugno 2022 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo con riserve. In particolare ha chiesto di correggere tre aspetti: 1) la concezione delle opzioni, che è stata giudicata eccessivamente complessa e non in grado di delineare chiaramente le principali scelte strategiche; 2) gli impatti sulle PMI e sui cittadini che, a parere del comitato, non erano stati analizzati in maniera sufficientemente approfondita poiché la relazione non ha valutato i possibili effetti sui singoli Stati membri; 3) la mancanza di chiarezza della relazione riguardo all'ordine di grandezza dei risultati previsti; il comitato ha inoltre ritenuto che tale relazione non valuti in maniera critica la validità delle stime illustrative di costi e benefici né la loro pertinenza rispetto all'iniziativa. Ha infine considerato che il confronto tra le opzioni non sia fondato sulla loro efficacia, efficienza e coerenza.

Come risposta le opzioni strategiche sono state semplificate, riducendo il numero delle opzioni e aggregandole. Gli impatti sulle PMI sono stati elaborati ulteriormente in tutto il testo, così come le informazioni concernenti gli impatti sui consumatori e sugli Stati membri. L'interpretazione delle cifre relative a costi e benefici è stata chiarita, per non dare l'impressione che esse possano essere interpretate come dati associati esclusivamente a questa iniziativa. Il testo sul principio "one in, one out" è stato portato a termine. Infine è stata aggiunta al testo la valutazione sull'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle opzioni.

Consultazioni dei portatori di interessi

Per coadiuvare la preparazione della presente proposta si è svolta un'ampia consultazione dei portatori di interessi. Sulla base degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio nel 2021 sono state effettuate una consultazione pubblica aperta e un'indagine fra gli esperti, i cui risultati hanno contributo alla valutazione d'impatto della presente proposta. La rete permanente degli Stati membri e dei portatori di interessi che sostengono l'attuazione della direttiva quadro Acque e delle sue direttive figlie è stata tenuta informata; in particolare sono stati consultati sistematicamente i gruppi di lavoro sulle sostanze chimiche e le acque sotterranee.

Per le singole sostanze e i gruppi di sostanze individuati per essere inseriti nell'elenco degli inquinanti delle acque superficiali, il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha preparato ampi fascicoli tecnici con l'aiuto di sottogruppi di esperti designati dagli Stati membri e dai portatori di interessi. Infine, nell'ambito della revisione effettuata dal comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE), sono stati pubblicati pareri preliminari (destinando un periodo di quattro settimane alla formulazione di osservazioni), i cui risultati sono confluiti nel parere del CSRSAE. Per alcune sostanze la revisione non è stata ancora completata. I valori proposti sono stati pertanto contrassegnati con la dicitura "soggetto a conferma alla luce del parere richiesto al CSRSAE". Tutti i valori finali proposti saranno pienamente coerenti con il parere scientifico.

Assunzione e uso di perizie

Il JRC ha elaborato una perizia interna, concernente in particolare la selezione degli inquinanti delle acque superficiali e la derivazione degli standard di qualità ambientale. Le perizie tecniche esterne, riguardanti anche gli inquinanti delle acque sotterranee, sono state elaborate da esperti dei gruppi di lavoro sulle sostanze chimiche e le acque sotterranee. La valutazione d'impatto della Commissione si è valsa di uno studio preparato da consulenti esterni, che ha riesaminato gli impatti economici, sociali e ambientali di un ventaglio di potenziali opzioni strategiche, tenendo conto degli impatti previsti delle politiche vigenti e programmate a livello di Unione europea, nonché dei contributi dei portatori di interessi. I fascicoli sulle sostanze preparati dal JRC, le relazioni del gruppo di lavoro sulle acque sotterranee, la relazione dello studio dei consulenti e le relazioni emerse dai workshop dei portatori di interessi sono reperibili nel CIRCABC 31 .

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto ha esaminato i tre gruppi di opzioni, ossia le opzioni concernenti le acque superficiali, le opzioni riguardanti le acque sotterranee e le opzioni trasversali. Per le acque superficiali ha valutato l'impatto prodotto dall'aggiunta di una serie di sostanze (scelte tra i farmaci, i pesticidi, le sostanze chimiche industriali e i metalli sottoposti a riesame) all'elenco delle sostanze prioritarie, e quindi l'impatto della fissazione di standard di qualità ambientale a livello di Unione europea per tali sostanze. Per numerose sostanze prioritarie la valutazione ha esaminato l'impatto della modifica dei relativi standard di qualità ambientale (sulla base di nuove prove scientifiche). Per altre sostanze prioritarie esistenti ha esaminato l'impatto della loro rimozione dall'elenco. Per le acque sotterranee la valutazione d'impatto ha esaminato l'impatto dell'aggiunta all'elenco di specifiche sostanze (o di specifici gruppi di sostanze): in particolare le PFAS, i metaboliti non rilevanti dei pesticidi e i farmaci. Infine la valutazione d'impatto ha esaminato una serie di opzioni volte a migliorare la digitalizzazione, la razionalizzazione amministrativa e la gestione dei rischi nel settore dell'inquinamento idrico.

Le principali fonti di inquinamento per le sostanze identificate sono i processi di produzione chimica (emissioni dirette derivanti dalla produzione di legname, pasta per carta, acciaio, combustione, prodotti tessili, plastica, eccetera); gli scarichi di acque reflue contenenti farmaci e sostanze chimiche, derivanti dal lavaggio di tessuti, beni di consumo, prodotti per la pulizia, prodotti di igiene personale; scarichi indiretti derivanti dall'uso in agricoltura di pesticidi, biocidi e farmaci; sostanze chimiche utilizzate per la costruzione di strade; il deposito di mercurio prodotto da impianti di combustione di combustibili fossili, nonché di PFAS generate da schiume antincendio. Queste fonti e queste vie di diffusione sono tutte soggette a provvedimenti legislativi, tra cui la direttiva Emissioni industriali (2010/75/CE, in corso di revisione), la direttiva Acque reflue urbane (91/271/CEE, in corso di revisione), la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2009/128/CE, in corso di revisione), la direttiva relativa ai medicinali per uso umano (2001/83/CE), il regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, il regolamento REACH n. 1907/2006, il regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, nonché il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Fissando limiti massimi di concentrazione per queste sostanze la presente proposta intende rafforzare l'effetto e l'attuazione della normativa UE in materia di fonti e percorsi e, qualora ciò sia necessario ai fini della protezione della salute o dell'ambiente, propugnare l'adozione di misure più rigorose in materia di fonti/percorsi a livello di Stato membro.

Le opzioni sono state esaminate sulla base dei rispettivi costi e benefici ambientali, sociali ed economici; dall'esame è scaturito il seguente pacchetto di opzioni prescelte:

Acque superficiali

Opzione 1: aggiunta all'elenco delle sostanze prioritarie come singola sostanza con standard di qualità ambientale fissati individualmente per ciascuna sostanza

23 singole sostanze:

17-beta estradiolo (E2); acetamiprid; azitromicina; bifentrin; bisfenolo A; carbamazepina; claritromicina; clotianidin; deltametrina; diclofenac; eritromicina; ensfenvalerate; estrone (E1); etinilestradiolo (EE2); glifosato; ibuprofene; imidacloprid; nicosulfuron; permetrina; tiacloprid; tiametoxam; triclosan, argento.

Opzione 2: aggiunta all'elenco delle sostanze prioritarie come gruppo con standard di qualità ambientale fissato per la "somma di"

PFAS (somma di 24 sostanze specificate)

Opzione 3: modifica degli standard di qualità ambientale vigenti

A 14 sostanze vengono attribuiti requisiti più rigorosi:

clorpirifos; cipermetrina; dicofol; diossine; diuron; fluorantene; esabromociclododecani (HBCDD); esaclorobutadiene; mercurio; nichel; nonilfenolo; IPA; PBDE; tributilstagno

A 2 sostanze vengono attribuiti requisiti meno rigorosi:

eptacloro ed eptacloro epossido; esaclorobenzene

Opzione 4: deselezione

4 sostanze: alacloro; tetracloruro di carbonio; clorfenvinfos; simazina

Acque sotterranee

Opzione 1: aggiunta all'allegato I con standard di qualità per acque sotterranee fissati individualmente per ciascuna sostanza

2 sostanze farmaceutiche: carbamazepina e sulfametoxazolo

tutti i metaboliti non rilevanti con standard di qualità per acque sotterranee pari a 0,1 µg/l

Opzione 2: aggiunta all'allegato I con standard di qualità per acque sotterranee fissati per la "somma di"

PFAS (somma di 24 sostanze specificate)

Opzione 3: aggiunta all'allegato II

1 sostanza: primidone

Digitalizzazione, razionalizzazione amministrativa e migliore gestione dei rischi

Opzione 1: orientamenti e consulenza per il monitoraggio

b

Perfezionare gli orientamenti vigenti in materia di medicina basata sulle evidenze, per migliorare il monitoraggio di gruppi/miscele di inquinanti utilizzando la medicina basata sulle evidenze.

c

Elaborare standard e orientamenti di misurazione armonizzati per le microplastiche presenti nell'acqua, come base per le comunicazioni degli Stati membri e per il futuro inserimento di queste sostanze negli elenchi ai sensi della direttiva Standard qualità ambientale e della direttiva Acque sotterranee.

Opzione 2: stabilire/modificare pratiche di monitoraggio obbligatorie

a

Inserire nella direttiva Standard qualità ambientale l'obbligo di utilizzare la medicina basata sulle evidenze per monitorare gli estrogeni.

b

Stabilire un elenco di controllo obbligatorio per le acque sotterranee analogo a quelli delle acque superficiali e dell'acqua potabile, e fornire orientamenti sul monitoraggio delle sostanze elencate.

c

Migliorare il ciclo di monitoraggio e riesame dell'elenco di controllo delle acque superficiali, in modo da prevedere tempi più lunghi per il trattamento dei dati prima della revisione dell'elenco.

Opzione 3: armonizzare le comunicazioni e la classificazione

a

Istituire un sistema di trasmissione di dati automatico per la direttiva Standard qualità ambientale e la direttiva quadro Acque per garantire un facile accesso, a brevi intervalli, ai dati di monitoraggio/stato allo scopo di razionalizzare e ridurre gli sforzi attualmente associati alla comunicazione e consentire l'accesso ai dati di monitoraggio grezzi.

b

Introdurre un registro degli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici come allegato della direttiva Standard qualità ambientale, e integrare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella valutazione dello stato chimico delle acque superficiali.

Opzione 4: aspetti legislativi e amministrativi

a

Utilizzare la direttiva Standard qualità ambientale anziché la direttiva quadro Acque per definire l'elenco delle sostanze prioritarie, e aggiornare gli elenchi di inquinanti delle acque superficiali e delle acque sotterranee mediante comitatologia o atti delegati.

b

Modificare lo stato di aldrina, dieldrina, endrina, isodrina, DDT, tetracloroetilene e tricloroetilene da "altri inquinanti" a "sostanze prioritarie".

c

Modificare lo stato di 1,2-dicloroetano, fluorantene, piombo, etossilati di ottilfenolo e pentaclorofenolo, portandolo a quello di "sostanze pericolose prioritarie".

Il pacchetto di politiche proposto consente di mantenere proporzionate le modifiche legislative, con benefici economici, sociali e ambientali maggiori dei costi corrispondenti, concentrandole su questioni che si possono affrontare nella maniera più efficace a livello di Unione europea.

È difficile quantificare i costi e soprattutto i benefici della presente iniziativa, poiché essa interagisce, per determinate misure a livello di Unione europea, con altre iniziative strategiche sulle quali si fonda. Gli Stati membri hanno inoltre ampio margine di scelta in merito alle misure da attuare per conseguire la conformità: queste ultime di conseguenza variano in funzione delle circostanze nazionali/locali.

Per le acque superficiali si prevedono ad esempio significativi costi diretti derivanti dall'aggiunta di ibuprofene, glifosato, PFAS e bisfenolo A all'elenco delle sostanze prioritarie, nonché dalla modifica degli standard di qualità ambientale per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il mercurio e il nichel. Ciò comporterebbe probabilmente costi di sviluppo del prodotto per l'industria e costi di sostituzione per gli utilizzatori di tali sostanze, anche nel settore agricolo.

Per quanto riguarda le acque sotterranee i costi più significativi sono probabilmente causati dall'aggiunta di standard di qualità per le PFAS. I costi potrebbero dipendere, ad esempio, dalle restrizioni imposte all'uso di pesticidi o di sostanze chimiche industriali, dalla gestione di biosolidi contaminati e dall'accelerazione del trattamento delle acque reflue. I costi delle opzioni prescelte in materia di digitalizzazione, razionalizzazione amministrativa e migliore gestione dei rischi sono di natura amministrativa, si concretizzerebbero inizialmente a livello di Unione europea e sarebbero generalmente modesti, a eccezione forse del sistema di trasmissione di dati automatico. Non è possibile attribuire i costi esclusivamente alla presente iniziativa, a causa delle inevitabili interazioni e sinergie con molte altre politiche dell'UE dedicate alle stesse sostanze. I costi dell'inquinamento sono internalizzati soprattutto tramite la direttiva Emissioni industriali e la direttiva Acque reflue urbane, il futuro divieto di tutte le PFAS eccettuati gli usi essenziali, l'attuazione dell'imminente iniziativa sulle microplastiche e altre misure. Ad esempio la revisione della direttiva Acque reflue urbane favorirà l'aggiornamento di molti impianti di trattamento delle acque reflue urbane e introdurrà la responsabilità estesa del produttore per coprire i costi, riducendo sensibilmente il carico dei microinquinanti che penetrano nelle acque superficiali e sotterranee.

L'iniziativa proposta contribuirà a ridurre la concentrazione di sostanze chimiche fortemente tossiche e/o persistenti nell'acqua. Aumenterà anche il valore degli ecosistemi acquatici e dei servizi che essi offrono. I benefici comprenderanno pertanto impatti più lievi sulla salute umana, sulla natura, sugli impollinatori e sull'agricoltura, oltre che la possibilità di evitare i costi del trattamento delle acque. Agevolare la disponibilità, l'accessibilità e il riutilizzo dei dati sul monitoraggio delle sostanze chimiche migliorerà notevolmente la coerenza della valutazione di sicurezza, e costituirà un importante progresso verso l'approccio "una sostanza, una valutazione" sottoscritto con il Green Deal europeo.

Obiettivi di sviluppo sostenibile

La proposta ha effetti positivi sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 6 (acqua), 12 (consumo e produzione) e 14 (oceani). Per quanto riguarda l'OSS 6, si prevedono livelli inferiori di inquinamento delle fonti di acqua potabile e una migliore qualità chimica delle acque superficiali e sotterranee; con il tempo dovrebbe inoltre aumentare la percentuale di corpi idrici con una buona qualità dell'ambiente, dal momento che gli Stati membri adotteranno e attueranno misure volte a ridurre le concentrazioni di inquinanti. Per quanto riguarda l'OSS 12, si prevede che le misure adottate, sia a livello di Unione europea (ad esempio tramite l'iniziativa Produzione sostenibile o l'imminente divieto sugli usi non essenziali delle PFAS) sia a livello di Stato membro, condurranno all'utilizzo di ingredienti diversi e meno tossici nei prodotti. Infine per quanto riguarda l'OSS 14 è importante osservare l'effetto diretto sui corpi idrici di transizione e sui corpi idrici marini (un miglio nautico dalla costa) che rientrano nella direttiva quadro Acque. L'acqua dolce che raggiunge i mari e gli oceani attraverso i fiumi conterrà inoltre concentrazioni sempre minori delle sostanze disciplinate dalla presente iniziativa.

Controllo di coerenza climatica e principio dell'efficienza energetica al primo posto

La proposta è coerente con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dalla normativa europea sul clima e dagli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2050. L'impatto più significativo sugli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici, indicati nella proposta, consiste nella rimozione di sostanze negli impianti di trattamento delle acque reflue, che comportano processi ad alta intensità di energia. A seconda delle misure adottate dagli Stati membri per ridurre o eliminare gradualmente la presenza di sostanze nell'acqua, l'impatto dovrebbe essere positivo (quando le sostanze sono trattate alla fonte e quindi non richiedono la rimozione dalle acque reflue), neutro (quando le sostanze sono rimpiazzate da sostituti che richiedono lo stesso sforzo di rimozione negli impianti di trattamento delle acque reflue) oppure negativo se gli Stati membri decidono di ricorrere prevalentemente al trattamento delle acque reflue. L'ultimo scenario è però improbabile poiché l'intervento alla fonte è generalmente più economico e più efficace. Inoltre la revisione della direttiva Acque reflue urbane impone agli impianti di trattamento delle acque reflue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040, escludendo gli effetti negativi netti della presente proposta tramite un'intensificazione del trattamento.

Il principio dell'efficienza energetica al primo posto presentato nella rifusione della direttiva sull'efficienza energetica è preso in considerazione nella presente proposta. Sulla falsariga del controllo di coerenza climatica, si può prevedere che le opzioni strategiche, unite alla revisione della direttiva Acque reflue urbane, siano perlomeno neutre in termini di efficienza energetica.

Il 24 giugno 2022 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve 32 .

Diritti fondamentali

La proposta non ha implicazioni per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria allegata riguarda il pacchetto "inquinamento zero" che comprende la presente proposta, la proposta di revisione della direttiva Acque reflue urbane e la direttiva sulla qualità dell'aria. Essa indica l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie. La proposta avrà un'incidenza sul bilancio per la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in termini di risorse umane e amministrative necessarie.

Il carico di lavoro della Commissione per attuare la normativa e garantirne il rispetto aumenterà lievemente in seguito al numero maggiore di sostanze presenti negli elenchi e all'armonizzazione che intende apportare agli standard di qualità e ai valori soglia per le sostanze che destano preoccupazione a livello nazionale.

La Commissione otterrà ulteriori benefici dalla riassegnazione di compiti scientifici all'ECHA, che coadiuverà costantemente la Commissione nel definire le priorità di sostanze e miscele, nel fissare standard di qualità e valori soglia, nell'individuare i metodi di analisi più appropriati nonché nel valutare i dati di monitoraggio pertinenti. Il sostegno scientifico dell'ECHA richiederebbe undici membri del personale equivalenti a tempo pieno.

Il carico di lavoro dell'AEA aumenterà in seguito alle maggiori e più frequenti relazioni richieste agli Stati membri, e al numero leggermente più elevato di sostanze inserite negli elenchi; ciò richiederà in totale quattro membri del personale equivalenti a tempo pieno, oltre ai tre e mezzo già coinvolti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione

I piani di gestione dei bacini idrografici comunicati ogni sei anni alla Commissione e le comunicazioni elettroniche volontarie fornite all'AEA nell'ambito della strategia comune di attuazione rimarranno la principale fonte di informazione per verificare l'effettiva attuazione della proposta, e in particolare la conformità agli standard di qualità nuovi o riveduti per le acque superficiali e sotterranee.

I meccanismi migliorati degli elenchi di controllo, che obbligano gli Stati membri a monitorare le sostanze che destano nuova preoccupazione, consentiranno alla Commissione, con l'assistenza dell'ECHA e degli Stati membri, di individuare la necessità di standard di qualità ulteriori o più rigorosi. La comunicazione più regolare anche di dati di monitoraggio reali e l'analisi di tali dati da parte dell'AEA consentiranno alle istituzioni dell'UE, agli Stati membri e all'opinione pubblica di ottenere un quadro più preciso e aggiornato dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei nell'UE.

Grazie alle sinergie con il PRTR europeo (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) migliorato, di cui si prevede la sostituzione con la nuova banca dati elettronica online, ossia il portale sulle emissioni industriali, gli inventari delle emissioni, attualmente comunicati soltanto ogni sei anni, saranno sostituiti da una panoramica assai più regolare e coerente delle emissioni totali di inquinanti per settore. In tal modo gli Stati membri potranno orientare con maggior precisione gli sforzi di attuazione.

Gli allegati della direttiva sulle acque superficiali e di quella sulle acque sotterranee saranno riveduti periodicamente alla luce dei progressi scientifici e tecnici. Le procedure più flessibili per l'adozione di standard di qualità sulle sostanze che destano preoccupazione, unite al ruolo centrale affidato all'AEA per l'analisi di dati di monitoraggio più regolari e all'ECHA per un costante sostegno scientifico, consentiranno di valutare meglio la precisione degli standard attuali e la necessità di introdurne di nuovi, al fine di trattare rapidamente le sostanze che destano nuova preoccupazione. La partecipazione di entrambe le agenzie è conforme all'obiettivo, previsto dalla strategia in materia di sostanze chimiche, di tendere all'approccio "una sostanza, una valutazione": si avranno così valutazioni di sicurezza delle sostanze chimiche più efficienti, efficaci e coerenti in tutte le pertinenti normative dell'UE, oltre a misure di attuazione e proposte di nuovi standard più efficaci e trasversali.

L'analisi di dati più regolari sul monitoraggio e lo stato costituirà un efficace contributo al più ampio quadro di monitoraggio e prospettive sull'inquinamento zero, che a partire dal 2022 sarà pubblicato ogni due anni. Ciò contribuirà alla valutazione dell'impatto del minore inquinamento dei corpi idrici, in seguito all'introduzione in tutta l'UE di una serie più ampia di standard di qualità armonizzati.

Documenti esplicativi

La proposta prevede documenti esplicativi, che sono necessari per valutare la conformità e verificare che i testi di recepimento rispecchino la lettera e lo spirito della direttiva. Si tratta di un aspetto importante e necessario, in quanto la proposta comporta modifiche a tre direttive, che forse saranno recepite in diversi provvedimenti legislativi nazionali. Inoltre, dal momento che la proposta mira essenzialmente a modificare gli standard di qualità esistenti o a introdurne di nuovi, i documenti esplicativi possono agevolare un'attenta verifica.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

(1)Modifiche della direttiva 2000/60/CE

L'articolo 1, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), l'articolo 4, paragrafo 1), l'allegato V (punti 1.4.3, 2.3.2 e 2.4.5) e l'allegato VII (punto 7.7) sono modificati per tenere conto della proposta soppressione degli articoli 16 e 17 (cfr. di seguito).

L'articolo 2 sulle definizioni è modificato per aggiornare le definizioni di "buono stato chimico delle acque superficiali", "sostanze prioritarie" e "standard di qualità ambientale", e introdurre le definizioni di "sostanze pericolose prioritarie" e "inquinanti specifici dei bacini idrografici". Tali modifiche sono necessarie per: 1) tenere conto della proposta di sostituire l'attuale procedura di codecisione per l'adozione di standard di qualità ambientale con atti delegati; 2) ampliare il concetto di "stato chimico" per ricomprendervi anche gli "inquinanti specifici dei bacini idrografici", che finora rientravano nella definizione di "stato ecologico" ai sensi dell'allegato V; 3) tenere conto dei possibili valori limite futuri basati sugli effetti nell'ambito della definizione di "standard di qualità ambientale".

L'articolo 3 sul coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici è modificato per introdurre, in caso di circostanze eccezionali di origine naturale o forza maggiore, e in particolare di alluvioni violente, siccità prolungate o episodi significativi di inquinamento, l'obbligo per le autorità competenti di tutti i corpi idrici eventualmente colpiti, anche negli Stati membri a valle, di allertarsi reciprocamente e collaborare per ridurre i danni al minimo e affrontare le conseguenze.

Oltre alle modifiche citate per tener conto della soppressione dell'articolo 16, l'articolo 4 sugli obiettivi è modificato per far sì che la lettera a), punto iv), preveda l'obbligo esplicito per gli Stati membri di ridurre progressivamente anche l'inquinamento causato da inquinanti specifici dei bacini idrografici, e non soltanto dalle sostanze prioritarie.

L'articolo 8, paragrafo 3, sui metodi per analizzare e monitorare lo stato delle acque, è modificato per allineare la procedura di comitatologia al trattato di Lisbona, sostituendo la precedente "procedura di regolamentazione con controllo" con la "procedura d'esame" di cui all'articolo 21. Inoltre nello stesso paragrafo si conferiscono nuovi poteri per consentire l'adozione di atti di esecuzione al fine di definire ulteriori dettagli relativi ai nuovi obblighi di mettere a disposizione dell'AEA i dati di monitoraggio, nonché di rendere disponibili in modo più regolare i dati sullo stato, conformemente ai nuovi paragrafi 4 e 5. Queste modifiche sono pienamente in linea con gli obblighi vigenti ai sensi della direttiva 2007/2/CE (Inspire) che obbliga gli Stati membri a pubblicare i set di dati territoriali, compresi quelli sull'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale, le relative misurazioni delle emissioni e lo stato dei comparti ambientali (aria, acqua, suolo). Per ridurre gli oneri amministrativi, anche la divulgazione dei dati dovrebbe essere ulteriormente razionalizzata, in conformità della strategia digitale dell'UE, della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e dell'approccio "una sostanza, una valutazione" previsto dalla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili.

L'articolo 10 sull'approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse è modificato per aggiornare i riferimenti alle varie direttive che affrontano l'inquinamento da fonti puntuali e diffuse (in seguito alla loro abrogazione e sostituzione).

L'articolo 12 sulle questioni che non possono essere affrontate da un solo Stato membro è modificato per rafforzare e formalizzare la procedura di cooperazione tra Stati membri.

L'articolo 15, paragrafo 3, sulla relazione provvisoria triennale che riferisce i progressi nell'attuazione del programma di misure è soppresso, in quanto l'onere amministrativo che ne deriva è ritenuto sproporzionato rispetto ai benefici in termini di controllo e indirizzo dell'attuazione.

Gli articoli 16 e 17 sulla procedura con la quale si chiedeva alla Commissione di formulare proposte legislative per elencare e individuare gli standard di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei sono soppressi, in quanto divenuti obsoleti.

L'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), è modificato per tenere conto della proposta soppressione dell'articolo 16, mentre l'articolo 18, paragrafo 4, è modificato per tenere conto della proposta soppressione dell'articolo 15, paragrafo 3.

L'articolo 20 sugli adeguamenti tecnici è modificato per: 1) sostituire con la procedura degli atti delegati la vigente procedura di regolamentazione con controllo per la modifica degli allegati I e III; 2) sostituire con la procedura d'esame la vigente procedura di regolamentazione per l'adozione di orientamenti sull'attuazione degli allegati II e V e per stabilire i formati per la trasmissione e il trattamento di dati.

Il nuovo articolo 20 bis introduce le disposizioni relative alla procedura per l'adozione di atti delegati, conformemente al trattato di Lisbona.

La modifica dell'articolo 21 sulla procedura di comitato intende sostituire il riferimento alla precedente "decisione comitatologia" con il "regolamento comitatologia" attualmente applicabile.

L'articolo 22 sulle abrogazioni e disposizioni provvisorie è modificato per aggiornare i riferimenti tenendo conto delle modifiche proposte dei pertinenti allegati delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE.

Oltre alle modifiche citate per tenere conto della soppressione dell'articolo 16, l'allegato V è modificato per: 1) eliminare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici dalle definizioni di stato ecologico e inserirli nella definizione di stato chimico, affinché il monitoraggio delle sostanze prioritarie e degli inquinanti specifici dei bacini idrografici sia effettuato non solo dove questi inquinanti sono scaricati in acqua, ma anche dove sono depositati attraverso l'aria; 2) conferire alla Commissione i poteri per adottare i risultati dell'operazione di intercalibrazione mediante atti delegati; 3) consentire agli Stati membri di sfruttare le nuove tecniche di monitoraggio, compreso l'osservazione della Terra e il telerilevamento.

L'allegato VIII sull'elenco indicativo dei principali inquinanti è modificato per includervi le microplastiche e i geni di resistenza antimicrobica.

L'allegato X è soppresso, poiché l'elenco ivi contenuto è sostituito da quello dell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE.

(2)Modifiche della direttiva Acque sotterranee (2006/118/CE)

Il titolo è modificato per chiarire che questa direttiva riguarda soltanto l'inquinamento e non lo stato quantitativo delle acque sotterranee.

L'articolo 1 sullo scopo della direttiva è modificato per togliere il riferimento all'articolo 17 della direttiva quadro Acque, dal momento che esso costituiva la base per l'adozione della stessa direttiva Acque sotterranee ed è pertanto obsoleto.

L'articolo 2 sulle definizioni è modificato per inserirvi la definizione di valori soglia fissati a livello di Unione europea, accanto a quelli fissati a livello di Stato membro.

L'articolo 3 sui criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee è modificato per tenere conto della nuova definizione di "valori soglia fissati a livello di Unione europea".

L'articolo 4 sulla procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee è modificato per la stessa ragione dell'articolo 3.

È inserito un nuovo articolo 6 bis per rendere obbligatorio per i corpi idrici sotterranei il "meccanismo dell'elenco di controllo", coerentemente con la disposizione di cui all'articolo 8 ter della direttiva Standard qualità ambientale. Questo meccanismo introduce un processo triennale per cui la Commissione, con il contributo dell'ECHA e in stretta collaborazione con gli Stati membri, stabilisce le priorità per le sostanze da monitorare nelle acque sotterranee. Le informazioni che ne derivano confluiranno nella revisione (da effettuarsi ogni sei anni) degli standard di qualità da includere nell'allegato I. La disposizione comprende inoltre l'obbligo per l'ECHA di pubblicare le relazioni scientifiche preparate in relazione all'elenco di controllo.

L'articolo 8 sugli adeguamenti tecnici è modificato per: 1) sostituire la procedura degli atti di esecuzione con quella degli atti delegati per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato II, parti A e C, nonché gli allegati III e IV; 2) conferire alla Commissione poteri delegati per inserire nell'allegato I nuovi inquinanti delle acque sotterranee e per stabilire nuovi standard di qualità a livello UE per questi ultimi, oltre che per inserire nell'allegato II, parte B, gli inquinanti per cui gli Stati membri devono considerare l'opportunità di fissare valori soglia nazionali; 3) conferire alla Commissione poteri delegati per fissare, ove necessario e anche per gli inquinanti o gruppi di inquinanti che non destano preoccupazione a livello di Unione europea, valori soglia a livello UE per migliorare la salute umana e la protezione ambientale e attuarli in modo più armonizzato; 4) precisare il ruolo centrale dell'ECHA in questo quadro, nonché il suo obbligo di pubblicare le relazioni scientifiche concernenti potenziali modifiche.

È inserito un nuovo articolo 8 bis per introdurre le disposizioni relative alla procedura per l'adozione di atti delegati, conformemente al trattato di Lisbona.

L'articolo 9 sulla procedura di comitato è modificato per sostituire la precedente "decisione comitatologia" con il più recente "regolamento comitatologia".

L'articolo 10 sulla revisione degli allegati I e II tramite la procedura di codecisione è soppresso, per tener conto della nuova procedura per l'adozione di atti delegati di cui agli articoli 8 e 8 bis.

L'allegato I sugli standard di qualità a livello di Unione europea per gli inquinanti delle acque sotterranee è modificato per inserire nuovi inquinanti delle acque sotterranee e i relativi standard di qualità per alcune sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS), farmaci e metaboliti non rilevanti dei pesticidi.

L'allegato II sui valori soglia nazionali per gli inquinanti delle acque sotterranee è modificato per: 1) inserire la sostanza farmaceutica primidone nell'elenco delle sostanze sintetiche per cui gli Stati membri prendono in considerazione l'opportunità di fissare valori soglia nazionali; 2) chiarire che le parti B e C dell'allegato si riferiscono soltanto al meccanismo per la fissazione di soglie a livello nazionale; 3) garantire che gli Stati membri informino l'ECHA per consentirle di pubblicare tali informazioni e 4) aggiungere una nuova parte D per inserire valori soglia armonizzati per il gruppo di sostanze "somma di tricloroetilene e tetracloroetilene".

L'allegato III sulla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l'allegato IV sull'identificazione e inversione di tendenze significative e durature all'aumento sono modificati per tener conto del nuovo concetto di "valori soglia fissati a livello di Unione europea".

(3)Modifiche della direttiva Standard qualità ambientale (2008/105/CE)

Il titolo è modificato per chiarire che la direttiva riguarda l'inquinamento delle acque superficiali.

L'articolo 3 sugli standard di qualità ambientale è modificato per chiarire le date di applicazione degli standard di qualità ambientale nuovi e riveduti. Anche gli obblighi di monitoraggio per il biota, di cui al paragrafo 2, e per l'analisi della tendenza a lungo termine, di cui al paragrafo 6, sono semplificati, per chiarirne l'ambito di applicazione nell'allegato. Il paragrafo 7 è soppresso per tenere conto della proposta di sostituire la procedura di codecisione con quella di adozione di atti delegati per la modifica dell'elenco di sostanze prioritarie.

L'articolo 5 sugli inventari delle emissioni è modificato per semplificare e razionalizzare, ove possibile, gli obblighi di comunicazione integrandoli con quello previsto dalla legislazione UE sulle emissioni di grandi installazioni industriali (attualmente in corso di revisione), nonché per consentire la comunicazione semplificata via il portale sulle emissioni industriali, stabilendo i dettagli in un futuro atto di esecuzione. La comunicazione nel quadro dei piani di gestione dei bacini idrografici continuerà pertanto ad applicarsi solo per le emissioni diffuse.

L'articolo 7 bis sul coordinamento tra i vari atti della normativa UE sulle sostanze chimiche è modificato per includervi un riferimento alla normativa UE sui farmaci, e per tenere conto della proposta di sostituire la procedura di codecisione con quella degli atti delegati per aggiornare o stabilire nuovi standard di qualità ambientale.

L'articolo 8 è modificato per: 1) conferire poteri delegati alla Commissione europea per riesaminare ogni sei anni l'allegato I al fine di prendere in considerazione l'inserimento negli elenchi di nuove sostanze prioritarie e dei relativi standard di qualità ambientale, in base al contributo dell'ECHA; 2) conferire poteri delegati alla Commissione per riesaminare periodicamente l'elenco delle categorie di inquinanti specifici dei bacini idrografici che adesso rientrano nel nuovo allegato II, parte B (l'allegato II sostituisce a tale scopo il punto 1.2.6 e l'allegato VIII della direttiva quadro Acque, che saranno modificati di conseguenza per stralciare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici dalla definizione di stato ecologico e farli rientrare nel regime applicabile allo stato chimico); 3) conferire poteri delegati alla Commissione per adottare, se necessario, standard di qualità ambientale a livello UE per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici ed elencarli nell'allegato II, parte C (la proposta elenca nella parte C quattro sostanze prioritarie che prima rientravano nell'allegato I, ma che sono state stralciate dall'elenco poiché non si ritiene più che destino preoccupazione a livello di Unione europea); 4) chiarire il ruolo centrale che l'ECHA dovrà assolvere nell'elaborazione degli standard di qualità ambientale, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, nonché l'obbligo per l'ECHA di pubblicare le relazioni scientifiche riguardanti la modifica degli allegati.

L'articolo 8 bis è modificato per: 1) semplificare il modo in cui gli Stati membri possono presentare lo stato chimico per le PBT ubiquitarie separatamente dallo stato chimico generale; 2) consentire agli Stati membri di svolgere monitoraggi meno intensivi per alcune sostanze; 3) chiedere agli Stati membri di svolgere monitoraggi basati sugli effetti per valutare la presenza di ormoni estrogeni nei corpi idrici, in vista della futura fissazione di valori soglia basati sugli effetti.

L'articolo 8 ter è modificato per: 1) migliorare il ciclo di monitoraggio e riesame del meccanismo dell'elenco di controllo, fissando un ciclo triennale in luogo di quello biennale attualmente vigente. In tal modo il tempo a disposizione per trattare i dati prima di riesaminare l'elenco sarà più lungo; si propone inoltre di estendere il ciclo di monitoraggio da 12 a 24 mesi per consentire un'analisi più attendibile delle diverse frequenze per gli inquinanti con modelli di emissioni stagionali (ad esempio pesticidi/biocidi); 2) consentire l'inclusione delle microplastiche e di geni di resistenza antimicrobica selezionati nel prossimo elenco di controllo, a condizione che vengano individuati metodi idonei di monitoraggio e analisi con il contributo dell'ECHA.

Il nuovo articolo 8 quinquies comprende l'obbligo per gli Stati membri di fissare standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nel nuovo allegato II, parte A. Si sostituisce così l'obbligo attualmente previsto dall'allegato V, punto 1.2.6, della direttiva quadro Acque, in linea con la proposta di inserire gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella valutazione dello stato chimico, anziché di quello ecologico, dei corpi idrici superficiali. Tale disposizione intende inoltre garantire che, qualora per taluni inquinanti specifici dei bacini idrografici siano stati stabiliti standard di qualità ambientale a livello di Unione europea, tali standard abbiano la precedenza su quelli stabiliti a livello nazionale. La modifica impone infine agli Stati membri di informare l'ECHA per consentirle di rendere pubblica l'eventuale intenzione di inserire inquinanti negli elenchi e/o fissare standard di qualità ambientale per accrescere la trasparenza e le sinergie.

L'articolo 10, in cui si chiarisce che l'allegato X della direttiva quadro Acque dev'essere sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE, è soppresso perché l'allegato II della direttiva 2008/105/CE non esisteva e perché l'allegato X è soppresso in seguito all'inclusione, nella direttiva 2008/105/CE, di una procedura per l'adozione degli atti delegati volta ad adattare l'elenco delle sostanze prioritarie e a fissare i corrispondenti standard di qualità ambientale.

Il titolo dell'allegato I è modificato per eliminare il concetto di "altri inquinanti" che è divenuto obsoleto, in quanto faceva riferimento a sostanze contemplate da altre normative prima dell'adozione della direttiva Standard qualità ambientale; non è più necessario distinguere tra sostanze prioritarie e "altri inquinanti". La parte A, che elenca le sostanze e i rispettivi standard di qualità ambientale, è sostituita da un nuovo allegato che inserisce ora altre 23 sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie: farmaci, sostanze industriali, pesticidi e metalli. L'allegato indica inoltre le sostanze pericolose, quelle che costituiscono PBT ubiquitarie e quelle che richiedono un'analisi delle tendenze a lungo termine.

È inserito un nuovo allegato II, che contiene nella parte A un elenco indicativo di inquinanti specifici dei bacini idrografici, per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione l'opportunità di fissare standard di qualità ambientale, da applicare qualora tali inquinanti destino preoccupazione. Nella parte B figurano i principi generali e il riferimento agli orientamenti a tale scopo, mentre nella parte C figura il registro degli standard di qualità ambientale armonizzati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici. Quest'ultimo sarà adattato per mezzo di futuri atti delegati, tramite i quali la Commissione stabilirà standard di qualità ambientale armonizzati per altri inquinanti specifici dei bacini idrografici, qualora ciò si renda necessario per garantire una protezione sufficiente e armonizzata dell'ambiente, anche per quegli inquinanti che non destano, o non destano ancora, preoccupazione a livello di Unione europea.

2022/0344 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 33 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 34 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche.

(2)A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(3)Il Green Deal europeo 35 è la strategia dell'Unione volta a garantire un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l'inquinamento. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili 36 e il piano d'azione per l'inquinamento zero 37 affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Altre politiche particolarmente rilevanti e complementari sono la strategia dell'UE per la plastica del 2018 38 , la strategia farmaceutica per l'Europa del 2021 39 , la strategia sulla biodiversità 40 , la strategia "dal produttore al consumatore" 41 , la strategia dell'UE per il suolo per il 2030 42 , la strategia digitale dell'UE 43 e la strategia dell'UE per i dati 44 .

(4)La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 45 ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 istituisce standard di qualità ambientale (SQA) a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti già disciplinati a livello dell'Unione prima che l'allegato X fosse introdotto con decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 . La direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 48 stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi e criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e dei loro indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione di detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE.

(5)L'inserimento delle sostanze nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I o II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che esse comportano per gli esseri umani e l'ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie all'elenco di controllo, dell'(eco)tossicologia nonché della loro persistenza, bioaccumulo, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.

(6)La Commissione ha riesaminato l'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, di detta direttiva e all'articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, e gli elenchi di sostanze figuranti negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE conformemente all'articolo 10 di detta direttiva e ha concluso, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, che è opportuno modificare tali elenchi aggiungendo nuove sostanze, definendo SQA o norme di qualità per le acque sotterranee per le nuove sostanze aggiunte, rivedendo gli SQA per alcune sostanze già incluse per allinearli ai progressi scientifici e definendo SQA per il biota per alcune sostanze già incluse o aggiunte. Ha inoltre individuato altre sostanze che potrebbero accumularsi nei sedimenti o nel biota e ha precisato che è opportuno monitorarne le tendenze in questi comparti. Il riesame degli elenchi di sostanze si è avvalso del contributo di un'ampia consultazione condotta con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, dei gruppi di portatori di interessi e del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.

(7)È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006 49 , (CE) n. 1107/2009 50 , (UE) n. 528/2012 51 e (UE) 2019/6 52 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE 53 , 2009/128/CE 54 e 2010/75/UE 55 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio 56 .

(8)Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluoroottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie.

(9)La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In questo contesto, le microplastiche sono state identificate come potenziale rischio per la salute umana, ma sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per confermare la necessità di definire standard di qualità ambientale per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena la Commissione avrà individuato metodi adeguati per farlo. In quest'ottica è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell'acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 .

(10)Sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema.

(11)Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto servirà a valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti possano essere considerati metodi di screening affidabili. Il vantaggio di questi metodi di screening sarebbe la possibilità di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.

(12)La valutazione della normativa dell'Unione in materia di acque 58 ("la valutazione") ha concluso che è possibile accelerare il processo per individuare ed elencare gli inquinanti presenti nelle acque superficiali e sotterranee e fissare o rivedere i relativi standard di qualità alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. Se tali compiti fossero svolti dalla Commissione, anziché nell'ambito della procedura legislativa ordinaria come attualmente previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva 2000/60/CE e dall'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE, sarebbe possibile migliorare il funzionamento dei meccanismi alla base dell'elenco di controllo per le acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, l'ordine di elencazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, rafforzare i collegamenti tra il meccanismo dell'elenco di controllo e i riesami degli elenchi degli inquinanti, e tenere conto più rapidamente dei progressi scientifici in sede di modifica degli elenchi. Pertanto, vista anche la necessità di modificare tempestivamente gli elenchi degli inquinanti e i relativi SQA alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'allegato I della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA di cui alla parte A di tale allegato e di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE per quanto riguarda l'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e le norme di qualità ambientale di cui a tale allegato. In tale contesto, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio delle sostanze contenute negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza, è opportuno sopprimere gli articoli 16 e 17 e l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, nonché l'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE.

(13)Dalla valutazione è emerso che ci sono troppe differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda gli standard di qualità ambientale e i valori soglia nazionali fissati rispettivamente per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli inquinanti delle acque sotterranee. Finora gli inquinanti specifici dei bacini idrografici non classificati come sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE dovevano rispettare SQA nazionali ed erano conteggiati come elementi di qualità fisico-chimica a sostegno della valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali. Gli Stati membri potevano inoltre fissare i propri valori soglia per le acque sotterranee, anche per le sostanze sintetiche antropogeniche. Questa flessibilità ha portato a risultati non ottimali per quanto riguarda la comparabilità dello stato dei corpi idrici tra gli Stati membri e la protezione dell'ambiente. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di raggiungere un accordo a livello dell'Unione sugli SQA e i valori soglia da applicare a tali sostanze se sono fonte di preoccupazione su scala nazionale e di istituire registri degli SQA e dei valori soglia applicabili.

(14)Inoltre, l'inserimento degli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella definizione dello stato chimico delle acque superficiali garantisce un approccio più coordinato, coerente e trasparente nel monitoraggio e nella valutazione dello stato chimico delle acque superficiali e nella relativa condivisione di informazioni con i cittadini. Favorisce anche un approccio più mirato all'individuazione e all'attuazione di misure per affrontare tutte le questioni relative alle sostanze chimiche in modo più organico, efficace ed efficiente. È pertanto opportuno modificare le definizioni di "stato ecologico" e "stato chimico" e ampliare il significato di "stato chimico" per includere anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che finora rientravano nella definizione di "stato ecologico" applicata nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Di conseguenza è opportuno includere nella direttiva 2008/105/CE il concetto di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e le relative procedure.

(15)Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE adeguando l'elenco degli inquinanti per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione di valori soglia nazionali.

(16)Vista la necessità di adeguarsi rapidamente alle conoscenze scientifiche e tecniche e di garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di adeguare l'allegato II della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle categorie di inquinanti che figura nella parte A e per quanto riguarda gli SQA armonizzati relativi agli inquinanti o gruppi di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui alla parte C. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli SQA armonizzati per valutare lo stato dei loro corpi idrici superficiali quando individuano un rischio derivante dai suddetti inquinanti.

(17)Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che diverse sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell'Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale parte dell'allegato. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite nell'allegato II, parte C della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. Dato che tali inquinanti non sono più fonte di preoccupazione a livello dell'Unione, occorre applicare gli SQA solo se gli inquinanti potrebbero ancora destare preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale.

(18)Per garantire condizioni di parità e rendere comparabile lo stato dei corpi idrici tra gli Stati membri è necessario armonizzare i valori soglia nazionali per alcuni inquinanti delle acque sotterranee. È pertanto opportuno introdurre un registro dei valori soglia armonizzati per gli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale, aggiungendo una parte D all'allegato II della direttiva 2006/118/CE. I valori soglia armonizzati fissati nel registro devono essere applicati solo negli Stati membri in cui gli inquinanti ai quali si applicano incidono sullo stato delle acque sotterranee. È necessario aggiornare i valori soglia nazionali per la somma dei due inquinanti sintetici tricloroetilene e tetracloroetilene, in quanto non tutti gli Stati membri che hanno problemi con questi inquinanti applicano valori soglia per la loro somma e i valori soglia nazionali esistenti non sono tutti uguali. I valori soglia armonizzati dovrebbero essere coerenti con il valore di parametro stabilito per la somma di tali inquinanti nell'acqua potabile a norma della direttiva (UE) 2020/2184.

(19)Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte D, della direttiva 2006/118/CE per adeguare al progresso tecnico e scientifico il registro dei valori soglia armonizzati per quanto riguarda gli inquinanti ivi inclusi e i valori soglia armonizzati.

(20)Tutte le disposizioni della direttiva 2006/118/CE che riguardano la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee dovrebbero essere adattate tenendo conto dell'introduzione della terza categoria di valori soglia armonizzati nell'allegato II, parte D, di detta direttiva, che si aggiunge alle norme di qualità stabilite nell'allegato I della stessa e ai valori soglia fissati secondo la metodologia di cui all'allegato II, parte A, della stessa.

(21)Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE.

(22)Dalla valutazione è emersa la necessità di una comunicazione elettronica più frequente e semplificata per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa dell'Unione in materia di acque. Dato che il suo ruolo prevede anche di monitorare a cadenza più regolare lo stato dell'inquinamento descritto nel piano d'azione per l'inquinamento zero, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dovrebbe favorire questa comunicazione più frequente e semplificata da parte degli Stati membri. È importante che le informazioni ambientali sullo stato delle acque superficiali e sotterranee dell'Unione siano tempestivamente rese pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero dunque essere tenuti a trasmettere alla Commissione e all'AEA i dati di monitoraggio raccolti nel quadro della direttiva 2000/60/CE, avvalendosi di meccanismi automatizzati di comunicazione e trasmissione dei dati utilizzando un'interfaccia per programmi applicativi o meccanismi analoghi. Si prevedono oneri amministrativi limitati, in quanto gli Stati membri sono già tenuti a rendere pubblici le categorie tematiche di dati territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2007/2/CE 59 e (UE) 2019/1024 60 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali categorie tematiche di dati comprendono l'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale, le relative misurazioni delle emissioni e lo stato dei comparti ambientali.

(23)Una migliore integrazione dei flussi di dati comunicati all'AEA conformemente alla normativa dell'Unione in materia di acque, e in particolare degli inventari delle emissioni previsti dalla direttiva 2008/105/CE, con i flussi di dati comunicati al portale sulle emissioni industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 renderà più semplice ed efficiente la comunicazione degli inventari prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. Allo stesso tempo ridurrà gli oneri amministrativi e i picchi di lavoro nella preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. La comunicazione semplificata, insieme all'abolizione delle relazioni intermedie sui progressi compiuti in relazione ai programmi di misure, rivelatesi inefficaci, consentirà agli Stati membri di concentrare gli sforzi nella comunicazione delle emissioni non contemplate dalla normativa sulle emissioni industriali ma che rientrano nella comunicazione delle emissioni prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE.

(24)Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). È opportuno allineare le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.

(25)I poteri conferiti dall'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e dall'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), della direttiva 2000/60/CE, che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfano i criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguardano gli adeguamenti degli allegati della direttiva e l'adozione di norme che la integrano. Dovrebbero pertanto essere convertiti in poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati.

(26)Il potere conferito dall'articolo 8 della direttiva 2006/118/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati.

(27)È di particolare importanza che, durante i lavori di preparazione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(28)Il potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque e mira pertanto a garantire condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione. Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il potere dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4. I poteri conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 62 .

(29)Per garantire condizioni uniformi di applicazione della direttiva 2000/60/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti formati tecnici per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato delle acque conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(30)Per garantire condizioni uniformi di applicazione della direttiva 2008/105/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti formati uniformi per la comunicazione all'AEA delle emissioni da fonti puntuali non contemplate dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio 63 +. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(31)Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

(32)Considerato l'aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l'inquinamento accidentale transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente colpiti siano immediatamente informati di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell'evento o dell'incidente. Occorre anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Qualora sia necessario un intervento europeo, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che coordinerà le eventuali offerte di assistenza e la loro messa in atto attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'articolo 15 della decisione n. 1313/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 64 .

(33)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE.

(34)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente delle acque dolci europee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento idrico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2000/60/CE

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

(2)all'articolo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

" — realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione dell'Unione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.";  

(3)l'articolo 2 è così modificato:

(a)il punto 24) è sostituito dal seguente:

"24) "buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva.

(b)il punto 30) è sostituito dal seguente:

"30) "sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri.";

(c)sono inseriti i seguenti punti 30 bis) e 30 ter):

"30 bis) "sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come tossiche, persistenti e bioaccumulabili o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico.

"30 ter) "inquinanti specifici dei bacini idrografici": inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie ma che gli Stati membri, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti a cui sono esposti i corpi idrici superficiali effettuata conformemente all'allegato II, ritengono presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico nel loro territorio.";

(d)il punto 35) è sostituito dal seguente:

"35) "standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;

                       

* Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).";

(4)all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti.";

(5)l'articolo 4, paragrafo 1 è così modificato:

(a)alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e dagli inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,"; 

(b)alla lettera b), punto iii), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 5 e dell'allegato IV della direttiva 2006/118/CE, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo e salvo il paragrafo 8 del presente articolo.";

(6)all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell'Unione, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell'Unione, l'acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio*.  

               

* Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).";

(7)l'articolo 8 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione affinché elabori specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente all'allegato V e definire formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";  

(b)sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, punto 1.3.4, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione del pubblico e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

5. L'AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano periodicamente trattate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell'Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparabili, in particolare sullo stato, conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****.

                       

* Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

** Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

*** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

**** Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).";

(8)l'articolo 10 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia stabiliti a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all'istituzione e alla realizzazione di:

a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,

b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione,

c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali, stabiliti:

nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*,

nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**,

nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio***,

nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio****,

in ogni altra normativa dell'Unione pertinente per affrontare l'inquinamento diffuso o da fonti puntuali.

                 

* Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

** Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

*** Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

**** Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora un obiettivo di qualità, uno standard di qualità o un valore soglia, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell'Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.";

(9)all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

k) misure per eliminare nelle acque superficiali l'inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;";

(10)l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

 Problemi che non possono essere affrontati a livello di Stato membro

1. Lo Stato membro che viene a conoscenza di un problema che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma non risolvibile al suo interno ne dà notifica alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, raccomandando soluzioni.

2. Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l'origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli.

Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre tre mesi dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

(11)3. La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 ed è invitata a parteciparvi. Se del caso la Commissione, tenendo conto delle relazioni elaborate a norma dell'articolo 13, valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell'Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici.";

(12)all'articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;

(13)gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

(14)l'articolo 18 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie volte a tenere sotto controllo l'inquinamento chimico o arrestare o eliminare gradualmente le sostanze pericolose;"; 

(b)il paragrafo 4 è soppresso;

(15)l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l'allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell'analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 bis al fine di integrare la presente direttiva determinando i valori stabiliti per le classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente alla procedura di intercalibrazione illustrata nell'allegato V, punto 1.4.1.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i formati tecnici per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Se necessario, l'AEA assiste la Commissione nello stabilire tali formati.";

(16)è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(17)l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

                       

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

(18)all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 "4. Gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e i valori soglia per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma degli articoli 8 e 8 quinquies di detta direttiva sono considerati standard di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.";

(19)l'allegato V è modificato conformemente all'allegato I;

(20)all'allegato VII, parte A, il punto 7.7 è sostituito dal seguente:

"7.7. Sintesi delle misure adottate per ridurre le emissioni di sostanze prioritarie ed eliminare gradualmente le emissioni di sostanze pericolose prioritarie;";   

(21)l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II;

(22)l'allegato X è soppresso.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/118/CE

La direttiva 2006/118/CE è così modificata:

(23)il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;

(24)all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono quanto segue:

a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;

b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.";

(25)all'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2) "valore soglia": la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3;"; 

(26)l'articolo 3 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) i valori soglia stabiliti a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, ed elencati nell'allegato II, parte D.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.";

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C, della presente direttiva.

Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ECHA rende pubbliche tali informazioni.";

(d)al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio. ";

(27)all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i valori soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; o";

(28)è inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Elenco di controllo

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

L'elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

(a)l'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e i risultati dell'ultimo riesame di tale allegato;

(b)gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184** del Parlamento europeo e del Consiglio;

(c)i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;

(d)l'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva;

(e)le informazioni sui volumi di produzione, gli usi, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente acquatico di una particolare sostanza o gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006***, (CE) n. 1107/2009****, (UE) n. 528/2012*****, (UE) 2019/6****** del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/83/CE******* e 2009/128/CE******** del Parlamento europeo e del Consiglio;

(f)progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

(g)raccomandazioni dei portatori di interessi.

Ogni tre anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche redatte a norma del quarto comma. La prima relazione è pubblicata entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventunesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il primo elenco di controllo è istituito entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato ogni 36 mesi.

Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più sostanze aggiuntive che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche dell'ECHA, ritiene possano costituire un rischio per l'ambiente acquatico.

3. Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco di controllo.

Lo Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km2, di corpi idrici sotterranei divisa per 60 000 (arrotondato al numero intero più vicino).

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all'anno.

Lo Stato membro che è in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza o gruppo di sostanze a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell'ambito del meccanismo dell'elenco di controllo purché la sostanza o il gruppo di sostanze siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici e ai metodi di analisi di cui all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.

5. L'ECHA riesamina i risultati del monitoraggio allo scadere dei 24 mesi di cui al paragrafo 3 e valuta quali sostanze o gruppi di sostanze debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell'elenco di controllo, e quali sostanze o gruppi di sostanze possono invece essere stralciati dall'elenco.

Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell'ECHA di cui al primo comma, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l'ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nel riesame degli allegati I o II di cui all'articolo 8.

                   

* Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

** Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

*** Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

**** Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

***** Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

****** Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

******* Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

******** Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).";

(29)l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Riesame degli allegati da I a IV

1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite e di modificare la parte B per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato II, parte D, per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o modificando i valori soglia armonizzati per uno o più inquinanti elencati nella parte B di detto allegato.

4. Nell'adottare gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di modificare l'allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

6. L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti:

a) il parere del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA;

b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;

c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, della presente direttiva;

d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184;

e) le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo;

f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

g) commenti e informazioni dei portatori di interessi.

6. Ogni sei anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].";

(30)è inserito il seguente articolo 8 bis:

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(31)l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 

                               

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."; 

(32)l'articolo 10 è soppresso;

(33)l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato III;

(34)l'allegato II è modificato in conformità all'allegato IV;

(35)all'allegato III, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

"c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell'allegato I e i valori soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).

(36)all'allegato IV, parte B, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:".

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2008/105/CE

La direttiva 2008/105/CE è così modificata:

(37)il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

(38)l'articolo 3 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 bis, primo comma, è aggiunto il punto iii) seguente:

"iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti, e le nuove sostanze identificate recanti il numero da 46 a 70 che figurano nell'allegato I, parte A, a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], al fine di prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e di raggiungere un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto riguarda le sostanze per le quali nell'allegato I, parte A, è fissato uno SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri applicano tale SQA per il biota o i sedimenti.

Per quanto riguarda le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l'acqua fissati nell'allegato I, parte A.";  

(c)al paragrafo 6, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie di cui all'allegato I, parte A, identificate come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dei sedimenti e del biota nell'ambito del monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE."; 

(d)il paragrafo 7 è soppresso;

(e)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di modificare l'allegato I, parte B, punto 3, per adeguarlo al progresso scientifico o tecnico.";

(39)l'articolo 5 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.

Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 65+. ";

(b)i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni non comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) .../...++ siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui devono essere ultimate le analisi di cui al primo comma.

Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi di cui al primo comma.

Per le emissioni da fonte puntuale non comunicate a norma del regolamento (UE).../...+++ perché non rientrano nel suo ambito di applicazione o perché inferiori alle soglie annuali di comunicazione ivi stabilite, l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo è assolto mediante comunicazione elettronica al portale delle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento.

La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato, il grado di dettaglio e la frequenza delle comunicazioni di cui al quarto comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.";

(d)il paragrafo 5 è soppresso;

(40)all'articolo 7 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE**, 2009/128/CE*** e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione valuta, quale parte della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

                   

* Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

** Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

*** Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).";

(41)l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Riesame degli allegati I e II

"1. La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni sei anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:

a)    aggiungendo o stralciando sostanze dall'elenco delle sostanze prioritarie;

b)    classificando o smettendo di classificare determinate sostanze dell'elenco come sostanze pericolose prioritarie, come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie) e/o come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota;

c)    definendo SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota, a seconda dei casi.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato II per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:

(a)aggiungendo o stralciando inquinanti dall'elenco delle categorie di cui all'allegato II, parte A;

(b)aggiornando la metodologia definita nell'allegato II, parte B;

(c)elencando nell'allegato II, parte C, gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali la presente direttiva ha stabilito che è necessario applicare SQA fissati a livello dell'Unione per garantire un'attuazione armonizzata e scientificamente fondata degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed elencandovi gli SQA corrispondenti.

4. Nell'individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell'Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

a) il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali e la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti;

b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile;

c) il numero di Stati membri che applicano già uno SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame.

5. Le sostanze che, a seguito del riesame di cui al paragrafo 1, sono state stralciate dall'elenco delle sostanze prioritarie in quanto non presentano più un rischio a livello dell'Unione sono incluse nell'allegato II, parte C, che elenca gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e i relativi SQA armonizzati da applicare quando gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies.

6. L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni scientifiche tengono conto dei seguenti aspetti:

a) i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA;

b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;

c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, della presente direttiva;

d) i risultati del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE* e (UE) 2020/2184** del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;

f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;    

g) commenti e informazioni dei portatori di interessi.

7. Ogni sei anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].";

                     

* Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

** Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).";

(42)l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 bis

Disposizioni specifiche per talune sostanze

1. Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell'allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze separatamente rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell'allegato I, parte A, della presente direttiva:

(a)le sostanze identificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come sostanze PBT ubiquitarie;

(b)nuove sostanze identificate nell'ultimo riesame a norma dell'articolo 8;

(c)sostanze per le quali, nell'ultimo riesame a norma dell'articolo 8, è stato fissato uno SQA più rigoroso.

Gli Stati membri possono presentare l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE* e (UE) 2019/1024** del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze classificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

3. Per un periodo di due anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogena nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Essi effettuano il monitoraggio almeno quattro volte all'anno in siti in cui i tre ormoni estrogeni 7-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva, sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri possono utilizzare la rete di siti di monitoraggio individuati per il monitoraggio di sorveglianza dei corpi idrici superficiali rappresentativi conformemente all'allegato V, punto 1.3.1, della direttiva 2000/60/CE.

                     

*Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).";

(43)l'articolo 8 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 ter

Elenco di controllo

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

L'elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze o gruppi di sostanze alla volta e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.

Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati metodi adeguati per il loro monitoraggio.

L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:

(a)i risultati del più recente riesame periodico dell'allegato I;

(b)le raccomandazioni delle parti interessate di cui all'articolo 8;

(c)l'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva;

(d)informazioni sui volumi di produzione, gli usi le proprietà intrinseche (compresa, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi della sostanza per la salute umana e l'ambiente acquatico, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6 e delle direttive 2001/83/CE e 2009/128/CE;

(e)progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione e dati e informazioni ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;

Ogni tre anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche redatte a norma del quarto comma. La prima relazione è pubblicata entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventunesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni 36 mesi. Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico.

3. Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco.

Lo Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km2 divisa per 60 000 (arrotondato al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondato al numero intero più vicino).

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. La frequenza di monitoraggio non deve essere inferiore a due volte all'anno, tranne nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, che sono monitorate più spesso come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1.

Lo Stato membro che è in grado di ricavare e fornire alla Commissione dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza o gruppo di sostanze a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell'ambito del meccanismo dell'elenco di controllo purché la sostanza o il gruppo di sostanze siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici e ai metodi di analisi di cui all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo, nonché alla direttiva 2009/90/CE*.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.

5. L'ECHA riesamina i risultati del monitoraggio allo scadere dei 24 mesi di cui al paragrafo 3 e valuta quali sostanze o gruppi di sostanze debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell'elenco di controllo, e quali sostanze o gruppi di sostanze possono invece essere stralciati dall'elenco.

Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell'ECHA di cui al primo comma, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l'ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nel riesame degli allegati I o II di cui all'articolo 8.

                     

* Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).";

(44)è inserito il seguente articolo 8 quinquies:

"Articolo 8 quinquies

Inquinanti specifici dei bacini idrografici

"1. Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, e che presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.

Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'ECHA gli SQA di cui al primo comma. L'ECHA pubblica tali informazioni.

2. Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione ed elencati nell'allegato II, parte C, a norma dell'articolo 8 prevalgono su quelli fissati a livello nazionale conformemente al paragrafo 1. Gli SQA fissati a livello dell'Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell'allegato II, parte C, rappresentino un rischio.

3. Un corpo idrico è in buono stato chimico ai sensi della definizione dell'articolo 2, punto 24, della direttiva 2000/60/CE se rispetta i pertinenti SQA nazionali o fissati a livello dell'Unione.  

(45)l'articolo 10 è soppresso;

(46)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato V;

(47)è aggiunto l'allegato II, quale riportato nell'allegato VI.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA per il
PACCHETTO
"INQUINAMENTO ZERO"

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Titolo della proposta/iniziativa

Pacchetto "inquinamento zero"

La presente scheda finanziaria legislativa comprende le seguenti proposte:

-    gestione integrata delle acque: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque;

-    riesame della direttiva Acque reflue urbane: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione della direttiva 91/271/CEE);

-    revisione della normativa dell'Unione europea sulla qualità dell'aria ambiente: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente e la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Settore/settori interessati 

09 - Ambiente e cambiamenti climatici

La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 66  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

Obiettivi

Obiettivi generali

1) Migliorare la protezione dei cittadini dell'UE e degli ecosistemi naturali in linea con la strategia sulla biodiversità e l'obiettivo "inquinamento zero" integrati nel Green Deal europeo;

2) migliorare l'efficacia e ridurre gli oneri amministrativi della normativa, e facilitare così una risposta più rapida ai rischi emergenti;

3) proteggere l'ambiente e la salute pubblica dagli effetti avversi delle sostanze chimiche pericolose e dell'inquinamento atmosferico.

Obiettivi specifici

Gestione integrata delle acque

1) aggiornare gli elenchi degli inquinanti che incidono sulle acque superficiali e sotterranee, aggiungendo ed eliminando sostanze e riesaminando gli standard di qualità vigenti per alcune sostanze già elencate;

2) migliorare la trasparenza e il riutilizzo dei dati, nonché l'accesso agli stessi, favorendo così l'attuazione negli Stati membri, e riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi e migliorando l'efficienza e la coerenza del più ampio quadro giuridico in materia di sostanze chimiche;

3) introdurre un quadro giuridico che possa essere allineato in maniera più rapida e agevole ai risultati scientifici per rispondere con maggiore tempestività ai contaminanti che destano nuova preoccupazione;

4) migliorare il monitoraggio delle miscele chimiche per valutare meglio gli effetti combinati, nonché il monitoraggio delle variazioni stagionali nelle concentrazioni di inquinanti;

5) armonizzare i criteri con cui, nell'Unione europea, si trattano gli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee, qualora fino ad oggi non siano stati stabiliti standard di qualità o valori soglia a livello UE;

6) creare le condizioni per incrementare il riutilizzo dell'acqua e gestire in maniera più efficace i fanghi e i rifiuti, in stretta sinergia con il nuovo regolamento sul riutilizzo dell'acqua, la direttiva sui fanghi di depurazione e l'acquis dell'Unione in materia di rifiuti.

Direttiva Acque reflue urbane:

1) contribuire a individuare l'inquinamento e impedire quindi che raggiunga gli impianti di trattamento delle acque reflue;

2) ridurre ulteriormente l'inquinamento da nutrienti (N e P), microinquinanti e microplastiche nonché dalle "fonti rimanenti" di inquinamento (tracimazioni causate da piogge violente, dilavamento urbano, piccoli agglomerati e IAS);

3) tendere alla neutralità energetica del settore delle acque reflue;

4) creare le condizioni per incrementare il riutilizzo dell'acqua e gestire in maniera più efficace i fanghi e i rifiuti, in stretta sinergia con il nuovo regolamento sul riutilizzo dell'acqua, la direttiva sui fanghi di depurazione e l'acquis dell'Unione in materia di rifiuti;

5) migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari soprattutto per le persone vulnerabili ed emarginate;

6) rafforzare, ammodernare, semplificare e adattare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione.

 

Normativa sulla qualità dell'aria:

1) rivedere gli standard di qualità dell'aria nell'UE per allinearli più rigorosamente alle raccomandazioni dell'OMS; tener conto, per quanto possibile, dei pareri scientifici più recenti, della fattibilità, dei costi e dei benefici; assicurare che la normativa possa rispondere in maniera adeguata ed efficace alla futura evoluzione della base di conoscenze sottesa;

2) garantire che i piani per la qualità dell'aria costituiscano un mezzo efficace per individuare, pianificare e mitigare una situazione di superamento; includere disposizioni più chiare riguardanti la partecipazione dei portatori di interessi, l'accesso alla giustizia, le sanzioni e le compensazioni in relazione all'aria pulita, nell'ambito della normativa UE;

3) rafforzare ulteriormente le disposizioni sul monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria, nonché sui piani in materia, per aiutare le autorità locali a migliorare la qualità dell'aria;

4) informare i cittadini in merito agli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute;

5) semplificare le disposizioni vigenti, se possibile, per migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione della qualità dell'aria.

Risultati e incidenza previsti

Gestione integrata delle acque

La proposta di direttiva si tradurrà specificamente in un aggiornamento degli elenchi di sostanze inquinanti delle acque sotterranee e superficiali. Affronterà inoltre varie carenze concernenti le sostanze chimiche nell'acqua, indicate dal controllo dell'adeguatezza 2019 sulla normativa in materia di acque.

Darà luogo a livelli inferiori di inquinamento nelle acque dolci, costiere, di transizione e sotterranee in Europa.

Fornirà informazioni più aggiornate e pertinenti sullo stato delle acque, nonché informazioni più attendibili sugli inquinanti emergenti nelle acque sotterranee; consentirà di aggiornare regolarmente gli elenchi di sostanze sulla base di informazioni di monitoraggio razionalizzate e conoscenze scientifiche integrate; permetterà così di monitorare l'inquinamento causato da microplastiche e geni di resistenza antimicrobica.

Creerà inoltre le condizioni per incrementare il riutilizzo dell'acqua e gestire in maniera più efficace i fanghi e i rifiuti, in stretta sinergia con il nuovo regolamento sul riutilizzo dell'acqua, la direttiva sui fanghi di depurazione e l'acquis dell'Unione in materia di rifiuti.

Direttiva Acque reflue urbane

Si prevede di preservare e migliorare la qualità dei fiumi, dei laghi e dei mari dell'Unione. Le emissioni di inquinanti prodotte dalle fonti urbane rimanenti (tra cui piccoli agglomerati, acque meteoriche inquinate, impianti decentrati di modeste dimensioni) nonché le emissioni di azoto e fosforo diminuiranno ulteriormente, con valori limite più rigorosi laddove l'eutrofizzazione costituisca ancora un problema.

Si realizzeranno inoltre nuovi investimenti per ridurre l'inquinamento causato da microinquinanti. Si prevede che tali investimenti siano coperti da un nuovo sistema di responsabilità estesa del produttore, in modo da attribuire a coloro che immettono sul mercato prodotti che generano microinquinanti la responsabilità finanziaria del trattamento supplementare necessario per preservare la qualità delle acque recipienti dell'UE.

Il settore dovrebbe raggiungere la neutralità energetica (in altre parole l'energia fossile utilizzata sarebbe compensata dall'energia rinnovabile prodotta dal settore).

La revisione costituirà un fattore cruciale per lo sviluppo di un settore idrico dell'UE competitivo a livello globale. L'ulteriore ammodernamento degli standard dell'UE, ad esempio con l'introduzione di nuovi requisiti sui microinquinanti o sull'utilizzo dell'energia, stimolerebbe ancor più l'innovazione e in ultima analisi le economie di scala.

Normativa sulla qualità dell'aria

La proposta di revisione della direttiva contribuisce all'obiettivo "inquinamento zero", integrato nel Green Deal europeo, di allineare maggiormente gli standard di qualità dell'aria dell'UE alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché a migliorare sensibilmente la qualità dell'aria in tutta l'Unione europea.

La proposta di revisione della direttiva rafforzerà inoltre le disposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria, al fine di aiutare le autorità locali a conseguire l'obiettivo di un'aria più pulita. Contrastando queste carenze sarà possibile ridurre i livelli e l'esposizione all'inquinamento atmosferico nell'aria ambiente, migliorare la governance e l'applicazione dei piani per la qualità dell'aria, migliorare il monitoraggio e la modellizzazione perfezionandone l'affidabilità e la comparabilità e ampliando la gamma degli inquinanti da monitorare, promuovere l'accesso ai dati e alle informazioni sulla qualità dell'aria con particolare attenzione a un uso più efficace degli strumenti digitali e alla possibilità di compiere un esame costante sugli standard di qualità dell'aria.

I cittadini dell'UE constateranno i benefici che una migliore qualità dell'aria reca alla salute. Le imprese e i soggetti economici, tra cui gli agricoltori e più in generale i datori di lavoro, trarranno vantaggio dalla riduzione degli impatti negativi sulla salute e su altri aspetti della vita (benché meno significativi) associati alla cattiva qualità dell'aria.

Gli effetti degli standard di qualità dell'aria riveduti e delle disposizioni più rigorose per il monitoraggio della qualità dell'aria nell'Unione europea si faranno sentire sulle autorità pubbliche soprattutto in funzione della loro attuale situazione in fatto di qualità dell'aria: le norme rivedute potrebbero comportare un aumento degli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti per il miglioramento del monitoraggio della qualità dell'aria.

Indicatori di prestazione

Gestione integrata delle acque

Il maggior numero di sostanze monitorate ai sensi della direttiva, in seguito all'introduzione di un elenco di controllo obbligatorio ai fini del monitoraggio degli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione, nonché la maggiore frequenza delle comunicazioni di dati sul monitoraggio e lo stato consentiranno di seguire in modo più preciso progressi e risultati.

Gli indicatori principali di successo comprenderanno il numero di Stati membri per cui sono disponibili serie temporali complete del monitoraggio delle sostanze pertinenti (in particolare per le sostanze delle acque sotterranee), il numero di sostanze o inquinanti per cui sia stato raggiunto un buono stato, nonché il grado di armonizzazione dei valori soglia fissati dagli Stati membri per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici.

L'inclusione delle microplastiche e dei geni di resistenza antimicrobica negli elenchi di controllo, a condizione di individuare orientamenti appropriati per le metodologie di monitoraggio e valutazione, consentirà il monitoraggio dei progressi ottenuti nel trattamento di questi tipi emergenti di inquinamento e la successiva individuazione di standard di qualità a seconda dei casi. Inoltre le procedure sono semplificate per consentire una reazione più rapida qualora si presentino nuovi problemi di inquinamento delle acque.

Direttiva Acque reflue urbane:

   i tassi di conformità e la distanza dagli obiettivi per ciascuno Stato membro e per ciascun livello di trattamento offriranno una visione esaustiva sull'attuazione della direttiva;

   il numero di impianti dotati di attrezzature per il trattamento supplementare di N/P e microinquinanti, e la relativa riduzione delle emissioni di N/P e del carico tossico a livello di Stati membri e di Unione europea;

   l'uso dell'energia da parte degli Stati membri e le relative emissioni di gas a effetto serra;

   il numero di agglomerati disciplinati dai piani di gestione integrata per tracimazioni causate da piogge violente e il dilavamento urbano, e la loro conformità all'obiettivo dell'UE;

   le misure adottate dagli Stati membri per migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari e il controllo dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati, nonché una sintesi dei principali indicatori sanitari sorvegliati negli Stati membri;

   altri dati concernenti in particolare la qualità delle acque recipienti (fiumi, laghi e mari), tratti dalle direttive quadro Acque e Strategia marina, saranno utilizzati per misurare concretamente gli impatti della direttiva Acque reflue urbane. L'allegato 10 della valutazione d'impatto fornisce maggiori dettagli sui possibili parametri da comunicare per valutare la conformità e misurare il successo della direttiva;

   l'inclusione della sorveglianza sulle acque reflue tramite il monitoraggio consente di definire nuovi indicatori sui pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici.

Normativa sulla qualità dell'aria

Gli Stati membri dell'UE hanno costituito una rete di monitoraggio della qualità dell'aria con circa 16 000 punti di campionamento per inquinanti specifici (spesso raggruppati in oltre 4 000 siti di monitoraggio), in base a criteri comuni definiti dalle vigenti direttive sulla qualità dell'aria ambiente. La modifica suggerita per i regimi di valutazione, il monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria permetterà di fornire ulteriori informazioni comparabili e oggettive che consentiranno di monitorare e valutare periodicamente l'andamento della qualità dell'aria nell'Unione, anche a livelli di inquinamento modesti che, come si constata sempre più spesso, hanno impatti anche sulla salute. La modifica richiederà inoltre agli Stati membri di intensificare il monitoraggio degli inquinanti che destano nuova preoccupazione, per tenere sotto osservazione vari inquinanti atmosferici per i quali attualmente non esiste un monitoraggio armonizzato della qualità dell'aria a livello di Unione europea.

I dati sulla qualità dell'aria comunicati dagli Stati membri sono resi pubblici come servizio digitale dall'Agenzia europea dell'ambiente, anche tramite l'Indice europeo di qualità dell'aria sulla base di dati in tempo prossimo al reale. La disponibilità di tali dati, e requisiti più precisi per le informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria, consentiranno a loro volta di tenere sotto costante esame l'efficacia delle misure specifiche (spesso locali) della qualità dell'aria. Requisiti specifici più chiari sulle informazioni pubbliche renderanno più agevole e più rapido per i cittadini l'accesso agli esiti del monitoraggio e della valutazione dei dati sulla qualità dell'aria e della relativa azione politica. 

In tal modo sarà possibile seguire in maniera più precisa i progressi e i risultati: in questo quadro il principale indicatore di successo è il conseguimento, da parte di tutti gli Stati membri, degli standard di qualità dell'aria fissati a livello di Unione europea, anche per quanto riguarda i progressi verso la realizzazione degli obiettivi stessi.

Motivazione delle proposte/iniziative

Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Gestione integrata delle acque

L'AEA sarà lo "sportello unico" per trattare e rendere disponibili in maniera più regolare (di quanto avvenga attualmente) tutti i dati del monitoraggio e dello stato delle acque provenienti dagli Stati membri; tali informazioni serviranno all'ECHA per espletare a sua volta i compiti di "sportello unico" per il sostegno scientifico essenziale all'ulteriore sviluppo di standard volti a proteggere l'ambiente acquatico. Alcuni nuovi compiti derivano dalla necessità di contrastare in maniera più efficace e sistematica l'inquinamento delle acque sotterranee e di garantire una protezione migliore e più armonizzata per gli inquinanti che non destano preoccupazione a livello UE.

Più dettagliatamente ciò richiederà:

- compiti una tantum correlati all'istituzione, da parte dell'AEA, del sistema di accesso diretto ai dati generati, nell'ambito della presente proposta, dagli Stati membri, nonché all'individuazione o all'elaborazione, da parte dell'ECHA, di vari documenti di orientamento e metodologie per il monitoraggio e l'analisi delle microplastiche e dei geni di resistenza antimicrobica; nonché l'inclusione di standard nazionali di qualità ambientale per gli inquinanti a livello di distretto idrografico in un registro di valori limite sanitari gestito dall'ECHA;

- compiti periodici correlati alla maggiore frequenza e digitalizzazione/al sistema di trasmissione automatico all'AEA dei dati sul monitoraggio e sullo stato, al mantenimento del registro degli standard per gli inquinanti a livello di distretto idrografico da parte dell'ECHA e al costante sostegno scientifico dell'ECHA nel quadro dell'elaborazione/adattamento, ogni tre anni, degli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee (a fini di monitoraggio e valutazione degli inquinanti che destano preoccupazione); e dell'elaborazione/adattamento, ogni sei anni, degli elenchi di sostanze/inquinanti e dei corrispondenti standard di qualità ambientale a livello di Unione europea, ogni sei anni, per le acque superficiali e sotterranee, nonché per l'individuazione, ogni sei anni, di standard a livello UE per gli inquinanti (delle acque superficiali e sotterranee) attualmente disciplinati a livello di distretto idrografico quando ciò sia necessario a fini di protezione ambientale e attuazione armonizzata.

Calendario

T1 2023 – T4 2023: negoziazione interistituzionale della proposta

T1/2 2024: entrata in vigore.

T2 2024 – T4 2025: sviluppo del sistema di accesso diretto ai dati generati nel quadro della presente proposta da parte degli Stati membri, sotto la guida dell'AEA e da delineare in un atto di esecuzione

T2 2024 – T4 2025: elaborazione delle specifiche tecniche (formato, granularità, frequenza) per la comunicazione delle emissioni (emissioni da fonti puntuali non disciplinate dal regolamento sul portale delle emissioni industriali, nonché emissioni diffuse) all'AEA (portale delle emissioni industriali), sotto la guida dell'AEA e da adottare con un atto di esecuzione

T1 2024 – T4 2025: individuazione e/o elaborazione di documenti di orientamento e metodologie per misurare e analizzare le concentrazioni di microplastiche e geni di resistenza antimicrobica nei corpi idrici superficiali e sotterranei (da individuare/elencare nell'atto di esecuzione che adotterà gli elenchi di controllo), sotto la guida dell'ECHA

T2 2024 – T3 2027: elaborazione del sesto elenco di controllo per le acque dolci e del primo elenco di controllo per le acque sotterranee, e analisi e relazione sul quinto elenco di controllo delle acque dolci, sotto la guida dell'ECHA, da adottare con un atto di esecuzione

Dal T1 del 2026: recupero annuale dei dati sull'inquinamento chimico da parte dell'AEA e sostegno scientifico da parte dell'ECHA al meccanismo dell'elenco di controllo e alla preparazione di atti delegati volti ad adottare nuovi standard di qualità ambientale a livello di Unione europea per sostanze supplementari (sia per le acque sotterranee sia per le acque superficiali)

Dal T1 del 2024: sostegno scientifico da parte dell'ECHA per la revisione e l'aggiornamento, ogni sei anni, degli elenchi delle sostanze prioritarie e dei corrispondenti standard di qualità ambientale nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE; degli inquinanti e dei corrispondenti standard di qualità ambientale a livello UE nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE; degli elenchi di inquinanti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ed eventuale elaborazione di standard a livello UE per (alcuni) inquinanti presenti in tale elenco, nonché dell'elenco di inquinanti nell'allegato II della direttiva 2006/118/CE; tutti gli elenchi e gli standard di qualità ambientale devono essere fissati negli atti delegati.

Direttiva Acque reflue urbane

La pianificazione dell'attuazione delle azioni principali incluse nell'opzione prescelta è sintetizzata nella tabella seguente:

Per il 2025 si prevedono ulteriori attività di monitoraggio, riguardanti le emissioni non domestiche, i parametri di carattere sanitario, gli indicatori chiave di prestazione degli operatori, insieme ad azioni volte ad accrescere la trasparenza.

Saranno operative le banche dati nazionali e dell'UE, comprendenti tutti gli elementi necessari per verificare la conformità, mentre saranno identificate le "persone vulnerabili ed emarginate", nonché le azioni volte a migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari.

La presenta scheda finanziaria garantirà i finanziamenti all'AEA per una serie di nuove attività previste dalla proposta di direttiva Acque reflue urbane.

Si tratta di attività di diversa natura:

- creare e adattare le banche dati di cui all'articolo 20 sul monitoraggio della proposta legislativa;

- assegnare alla direttiva Acque reflue urbane un esperto che seguirà il fascicolo e preparerà le relazioni necessarie

- attività una tantum connesse alla preparazione e alla negoziazione di atti delegati/di esecuzione

- compiti connessi al trattamento e all'analisi dei dati.

Calendario:

T4 2022 – T4 2023: negoziazione della proposta. A causa dell'elevata ambizione della proposta e dell'introduzione di un regime di responsabilità estesa del produttore, i negoziati potrebbero richiedere maggiori risorse e tempi più lunghi della media

T2 2024: avvio ed elaborazione.

Normativa sulla qualità dell'aria

Compiti correlati alle comunicazioni e allo scambio di informazioni relative ai dati sulla qualità dell'aria: sono necessari ulteriori sforzi per ampliare le infrastrutture e promuovere una costante comunicazione, in modo da includere anche gli inquinanti atmosferici che destano nuova preoccupazione, nonché gli obblighi di riduzione dell'esposizione media concernenti gli inquinanti PM2,5 e NO2, al fine di ampliare ulteriormente l'infrastruttura di comunicazione per informazioni aggiornate provenienti da punti di campionamento supplementari e dati di modellizzazione, nonché per piani di qualità dell'aria (Sostegno dell'AEA).

Compiti correlati alla valutazione della qualità dell'aria ambiente: Con il progressivo ampliarsi delle conoscenze scientifiche sui problemi della qualità dell'aria - compresi gli effetti avversi sulla salute a bassi livelli di concentrazione dovuti anche ad altri inquinanti atmosferici che destano nuova preoccupazione - si rende necessario un sostegno supplementare per far sì che l'azione politica si basi su solide valutazioni dei dati sulla qualità dell'aria che vengono comunicati (compresi i dati supplementari che saranno frutto del potenziamento del monitoraggio e della modellizzazione della qualità dell'aria). Occorre inoltre rafforzare la valutazione dei nessi tra inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici, salute umana e degli ecosistemi (Sostegno dell'AEA).

Compiti relativi al sostegno tecnico e scientifico del monitoraggio e della modellizzazione della qualità dell'aria: un monitoraggio e una modellizzazione più precisi della qualità dell'aria richiederanno un sostegno costante. Tale sostegno, pienamente complementare a quello per la comunicazione e per la valutazione della qualità dell'aria, è incentrato sugli aspetti tecnici del monitoraggio e della modellizzazione a cura delle autorità competenti e comprende la gestione e la direzione di due importanti reti di esperti: la rete dei laboratori nazionali di riferimento (AQUILA) e il forum della modellizzazione della qualità dell'aria in Europa (FAIRMODE). Negli ultimi dieci anni il JRC ha sostenuto questi aspetti dell'attuazione della normativa sull'aria pulita in Europa, anche tramite una serie di accordi amministrativi. Si osservi che il contributo del JRC è essenziale anche per elaborare i documenti di orientamento che coadiuvano l'attuazione delle direttive rivedute, e per stabilire standard relativi al monitoraggio e alla modellizzazione della qualità dell'aria in collaborazione con il comitato europeo di normalizzazione (CEN).

Calendario:

T1 2023 – T2 2024 (stima): negoziazione interistituzionale della proposta

T2 2024 (stima): entrata in vigore

Dal T1 2023 al T4 2025: elaborazione di ulteriori documenti di orientamento nei settori del monitoraggio, della modellizzazione e dei piani di qualità dell'aria (DG ENV con il JRC)

Dal T1 2023 al T4 2025: elaborazione di standard in stretta collaborazione con il comitato europeo di normalizzazione per gli obiettivi di monitoraggio, misurazioni indicative e qualità della modellizzazione (JRC con la DG ENV)

Dal T3 del 2024: valutazioni periodiche, da parte dell'AEA, dei progressi compiuti verso il rispetto degli obblighi di riduzione dell'esposizione media, riguardanti gli inquinanti PM2,5 e NO2.

Dal T3 del 2024: valutazione periodica, da parte dell'AEA, degli inquinanti atmosferici che destano nuova preoccupazione e dei nessi tra inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici e salute

Dal T3 2024 al T4 2025: revisione delle norme di attuazione della Commissione in merito allo scambio reciproco di informazioni e alle relazioni sull'aria ambiente (DG ENV)

Dal T1 2026 (stima): inizio degli obblighi riveduti di comunicazione (all'AEA) per gli Stati membri (in funzione dei termini di recepimento - è importante che le infrastrutture siano pronte)

Dal T3 2024 al T4 2026: adeguamenti della banca dati sulla qualità dell'aria gestita dall'AEA, per inserirvi dati supplementari messi a disposizione tramite la comunicazione dei dati a livello nazionale

T4 2028 (stima): primo ciclo di relazioni sui piani riveduti per la qualità dell'aria al fine di affrontare i rischi di superamento degli standard riveduti di qualità dell'aria nel 2030 (comunicazione all'AEA).

Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Gestione integrata delle acque

Nei corpi idrici superficiali e sotterranei dell'UE si riscontra la presenza di una serie di inquinanti diversi. Dal momento che l'inquinamento si sposta verso valle e il 60 % dei distretti idrografici europei ha carattere internazionale, la cooperazione tra gli Stati membri è essenziale, e l'azione a livello di UE è necessaria per contrastare l'inquinamento e altri impatti transfrontalieri con la fissazione di standard armonizzati e sistemi armonizzati di raccolta e condivisione dei dati tra gli Stati membri. È importante altresì migliorare la trasparenza dei dati sulle sostanze chimiche e consentirne l'utilizzo e il riutilizzo da parte della Commissione e delle sue agenzie - in particolare l'AEA e l'ECHA - per accrescere le conoscenze scientifiche in vista di ulteriori azioni e attività di applicazione mirate.

Senza un'azione a livello di Unione europea, il costo della lotta contro l'inquinamento diventerebbe proibitivo, soprattutto per gli Stati membri a valle.

Gli standard armonizzati daranno luogo a un miglioramento complessivo della protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché a un'azione, da parte degli Stati membri, proporzionata ed efficace in termini di costi; stabiliranno inoltre condizioni di parità per le attività che devono contrastare i potenziali impatti sui corpi idrici nell'Unione europea.

La condivisione più regolare di dati sul monitoraggio e lo stato mediante sistemi automatici di condivisione dei dati consentirà controlli più frequenti e mirati e una migliore preparazione per affrontare i potenziali problemi che destano nuova preoccupazione. L'accesso a banche dati razionalizzate migliorerà la coerenza delle valutazioni e dell'attuazione in tutta la normativa.

L'AEA centralizzerà i dati, li tratterà e li renderà disponibili per il riutilizzo a fini di elaborazione e attuazione delle politiche. L'ECHA fornirà sostegno scientifico sulla base di una banca dati scientifica sempre più solida, grazie alla centralizzazione di informazioni scientifiche trasversali nel campo delle sostanze chimiche e ai dati sul monitoraggio e lo stato maggiormente razionalizzati, messi a disposizione dall'AEA. Entrambe le agenzie svolgeranno un ruolo chiave nell'ulteriore attuazione della normativa in materia di acque, grazie a sinergie e a dati scientifici aggiornati che consentiranno di adattarsi più rapidamente ai nuovi settori che destano preoccupazione, nonché di individuare e stabilire con maggior precisione le priorità delle misure più efficaci in termini di costi nella lotta contro l'inquinamento.

D'altro canto la proposta ridurrà gli oneri amministrativi complessivi eliminando gli obblighi di comunicazione che non si sono dimostrati efficaci, ossia non hanno prodotto il miglioramento dell'attuazione previsto. Altri obblighi di comunicazione sono semplificati ed è assicurata una maggiore coerenza con le relazioni presentate ai sensi di altri strumenti.

La proposta è volta infine a introdurre procedure più efficaci per adattare gli elenchi di sostanze e i relativi standard di qualità ambientale al progresso scientifico, facendo sì, al tempo stesso, che per tali procedure siano disponibili solidi dati scientifici, basati su relazioni razionalizzate e su una stretta collaborazione con le agenzie.

Direttiva Acque reflue urbane    

L'azione UE rimane essenziale per garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano beneficiare di una migliore qualità delle acque di fiumi, laghi, corpi idrici sotterranei e mari. Dal momento che il 60 % dei corpi idrici dell'UE ha carattere transfrontaliero, è necessario garantire il medesimo livello di protezione in ogni località e allo stesso ritmo, per scongiurare il rischio che gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri siano messi a repentaglio dall'assenza di progressi di altri. La valutazione REFIT ha dimostrato che in gran parte degli Stati membri la direttiva è stata l'unico fattore che ha dato impulso agli investimenti nelle infrastrutture necessarie.

La direttiva sarebbe completamente allineata con tutti gli altri obiettivi principali del Green Deal europeo, tra cui l'obiettivo generale della neutralità climatica, e d'altra parte sarebbe pienamente coerente con varie proposte legislative in corso/programmate, come la revisione della direttiva Standard qualità ambientale, della direttiva Acque di balneazione, della direttiva quadro Strategia marina e la valutazione della direttiva sui fanghi di depurazione. Essa inoltre contribuirà direttamente a migliorare l'attuazione dell'OSS 6 sull'accesso a servizi igienico-sanitari adeguati ed equi.

Normativa sulla qualità dell'aria

Gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stato membro. Ciò dipende in primo luogo dalla natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico, poiché le emissioni provenienti da uno Stato membro possono contribuire all'inquinamento dell'aria ambiente in altri Stati membri. Per garantire che tutti gli Stati membri adottino misure volte a ridurre in ciascuno Stato membro i rischi per la popolazione, è necessaria un'azione a livello di Unione europea.

In secondo luogo il trattato mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Le direttive vigenti e la direttiva proposta stabiliscono standard comuni per la qualità dell'aria, ma lasciano agli Stati membri la scelta dei mezzi, che pertanto possono essere adattati alle circostanze locali, regionali e nazionali.

In terzo luogo occorre garantire parità di trattamento per quanto riguarda le implicazioni economiche dell'inquinamento atmosferico in tutti gli Stati membri e la percezione della qualità dell'aria ambiente da parte dei cittadini di tutta l'Unione.

Standard di qualità dell'aria riveduti e norme più chiare per il monitoraggio della qualità dell'aria garantiranno un più elevato livello di tutela ai cittadini dell'UE e una migliore aria ambiente.

Vi sarà quindi un miglioramento delle informazioni disponibili in merito ai problemi di qualità dell'aria, nonché un miglioramento della salute (e pertanto una diminuzione delle spese sanitarie); diminuiranno inoltre le perdite di resa delle colture dovute all'ozono e si ridurrà il numero delle assenze dal lavoro causate da malattia (anche dei minori a carico). Di conseguenza si prevede che il miglioramento della qualità dell'aria aumenti la produttività e i benefici economici.

Il perfezionamento del monitoraggio e della modellizzazione, delle modalità di preparazione e attuazione dei piani per la qualità dell'aria, e della condivisione delle informazioni raccolte dagli Stati membri migliorerà la coerenza delle valutazioni e dell'attuazione di tutta la normativa.

Le modifiche concernenti l'accesso alla giustizia e le sanzioni rafforzeranno l'applicazione pubblica e pertanto la realizzazione di risultati in tutta l'Unione europea.

La proposta intende infine introdurre procedure più efficaci per rivedere gli standard di qualità dell'aria in funzione del progresso scientifico, garantendo al tempo stesso che tali procedure possano fruire di solidi dati scientifici, basati su relazioni razionalizzate e su una stretta collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, anche per rendere disponibili le informazioni sulla qualità dell'aria (compresi i dati aggiornati) ai decisori e all'opinione pubblica.

Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Gestione integrata delle acque

Il controllo dell'adeguatezza 2019 sulla normativa dell'UE in materia di acque ha confermato che la direttiva quadro Acque e le sue due direttive "figlie" hanno avviato o potenziato azioni a livello europeo volte a contrastare le pressioni transfrontaliere sulle risorse idriche a livello di bacino idrografico, sia sul piano nazionale che su quello internazionale. La fissazione di standard per gli inquinanti a livello di Unione europea si può quindi considerare efficace.

La valutazione ha però concluso anche che è necessario ampliare l'ambito di applicazione per trattare gli inquinanti che destano nuova preoccupazione e proteggere più efficacemente la salute umana e gli ecosistemi, anche affrontando varie questioni amministrative e di attuazione.

Direttiva Acque reflue urbane    

La valutazione REFIT dell'efficacia della direttiva indica che essa ha avuto successo nel ridurre i carichi degli inquinanti cui era rivolta, provenienti da fonti puntuali urbane (acque reflue domestiche/urbane e inquinamenti industriali analoghi). Si riscontrano ancora carenze per quanto riguarda il carico rimanente di acque reflue urbane non trattate. Occorre inoltre allineare la direttiva alle nuove priorità strategiche e alle preoccupazioni che emergono in seno alla società.

Inoltre i requisiti in materia di controllo di cui all'articolo 15 della direttiva si sono dimostrati efficaci per conseguire la conformità. Oggi però i progressi tecnologici consentono di monitorare in maniera più efficiente e accurata sia gli inquinanti esistenti sia quelli emergenti. Le informazioni raccolte presso gli Stati membri nel contesto della valutazione d'impatto dimostrano l'esistenza di notevoli divergenze tra gli Stati membri in termini di monitoraggio. Gran parte degli Stati membri raccoglie già informazioni più ampie e frequenti riguardanti un numero di inquinanti maggiore di quanto richieda la direttiva. In molti casi tuttavia le conoscenze sulla qualità e la quantità delle acque reflue sono insufficienti. Una conoscenza migliore dell'effettivo carico da trattare avrebbe consentito di evitare vari casi di sovradimensionamento degli impianti, ma anche delle capacità di stoccaggio, che si sono tradotti in costi eccessivi e in pratiche inefficienti di raccolta e trattamento delle acque.

Sarebbe possibile migliorare e ammodernare i requisiti di comunicazione fissati dalla direttiva, in modo da migliorare l'applicazione della direttiva stessa.

Normativa sulla qualità dell'aria

Insegnamenti tratti dal controllo dell'adeguatezza sulla normativa in materia di qualità dell'aria, pubblicato nel novembre 2019 - SWD(2019) 427 final.

Questo controllo dell'adeguatezza ha concluso che le direttive in materia di qualità dell'aria ambiente sono state parzialmente efficaci nel migliorare la qualità dell'aria e conseguire standard di qualità dell'aria; fino ad oggi però non tutti i loro obiettivi sono stati conseguiti: le direttive hanno orientato l'istituzione di un monitoraggio rappresentativo ottimale della qualità dell'aria, hanno fissato chiari standard di qualità dell'aria, e hanno favorito lo scambio di informazioni attendibili, oggettive e comparabili sulla qualità dell'aria, destinate anche a un pubblico più ampio. Hanno avuto però meno successo nel promuovere azioni adeguate per rispettare gli standard di qualità dell'aria e per ridurre al minimo possibile i superamenti, benché d'altro canto si sia osservata una tendenza alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e una riduzione del numero e dell'entità dei superamenti.

Si è tenuto conto anche degli insegnamenti tratti dal controllo dell'adeguatezza sul monitoraggio e le comunicazioni nella politica ambientale (SWD(2017) 230 final) in relazione alla normativa sulla qualità dell'aria. In particolare questo controllo dell'adeguatezza ha rilevato che per la qualità dell'aria le comunicazioni utilizzano un approccio elettronico all'avanguardia che rende disponibili le informazioni sulla qualità dell'aria in una forma standardizzata, leggibile meccanicamente e conforme a INSPIRE. Tale approccio è esplicitamente orientato a razionalizzare la quantità delle informazioni rese disponibili dagli Stati membri per ottimizzarne l'utilità e ridurre gli oneri amministrativi; lascia però un margine per la futura razionalizzazione a livello nazionale e di Unione europea (in particolare per quanto riguarda i nuovi requisiti di comunicazione).

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Questa azione è coerente con altre politiche dell'UE e con le iniziative in corso derivanti dal Green Deal europeo.

Essa rientra nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima) del quadro finanziario pluriennale. Come illustrato qui di seguito, l'attuazione del presente atto legislativo richiederà risorse umane supplementari e anche alcune spese di sostegno per l'AEA e l'ECHA. Il corrispondente incremento della sovvenzione erogata alle agenzie sarà compensato dal programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2021-2027.

Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Gestione integrata delle acque

Sostegno scientifico dell'ECHA offerto in precedenza dal JRC, dal CSRSAE e dai contraenti 

Attualmente il sostegno scientifico è offerto con criteri ben poco sistematici, in base a una serie di accordi amministrativi con il JRC che sono soggetti a frequenti revisioni e proroghe, a contratti rinnovabili con esperti indipendenti di acque sotterranee o con contraenti che partecipano alla valutazione d'impatto, oppure in base a risorse proprie (sia del JRC sia della DG ENV); ci si affida in misura significativa ai contributi degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la direttiva Acque sotterranee. Il CSRSAE, che è gestito dalla DG SANTE, ha prodotto numerosi pareri scientifici (ad esempio nel quadro della direttiva Standard qualità ambientale, tra il 2011 e il 2022 il CSRSAE ha adottato più di 50 pareri). In tal modo diventa impossibile presentare proposte sufficientemente coordinate, sistematiche, coerenti e tempestive. Per quanto riguarda l'ECHA, attualmente non dispone di un mandato giuridico per svolgere compiti connessi alla direttiva quadro Acque.

La proposta intende razionalizzare e migliorare il processo scientifico sostituendo queste forme non sistematiche di sostegno con uno "sportello unico" per ogni forma di sostegno scientifico, ossia l'ECHA. Nel quadro della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili e dell'approccio "una sostanza, una valutazione", l'ECHA sarà responsabile anche di tutti gli aspetti scientifici di ogni altra normativa in materia di sostanze chimiche. Sarà garantita in tal modo la solidità scientifica e sarà possibile sviluppare sinergie tra varie fonti di informazione in tutto l'ambito della normativa.

Il contributo erogato all'ECHA sarà interamente compensato da una riduzione del bilancio di LIFE. Tali risorse attualmente vengono spese in un quadro di offerta di sostegno scientifico ben più frammentato (contraenti, accordi amministrativi con il JRC, pareri del CSRSAE).

Sostegno alla centralizzazione e al trattamento dei dati sul monitoraggio e lo stato - risorse supplementari per l'AEA destinate a garantire informazioni più regolari sullo stato delle acque - miglioramento dell'attuazione - individuazione di nuove esigenze

Attualmente l'AEA (3,5 ETP) ospita e gestisce una vasta banca dati di informazioni in materia di acque, comunicate in forma elettronica ogni sei anni dagli Stati membri; tale banca dati contiene i piani formali di gestione dei bacini idrografici che devono essere comunicati ai sensi degli articoli 13 e 15 della direttiva 2000/60/CE, nonché ulteriori informazioni comunicate volontariamente in forma elettronica, in conformità degli orientamenti elaborati dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri.

La banca dati non contiene però dati reali sul monitoraggio, né collegamenti a tali dati. Lo stato è espresso soltanto in termini di "accettazione/rigetto" del buono stato: ciò non offre molte informazioni sull'entità dei superamenti e rende quindi più difficile orientare le risposte politiche sui punti critici dell'inquinamento. Inoltre le informazioni sono comunicate soltanto ogni sei anni, e di conseguenza diventano rapidamente obsolete, e non sono veramente utili per definire le priorità delle misure né per affrontare problemi di attuazione (ad esempio non è possibile verificare in maniera efficace le affermazioni contenute in domande scritte, petizioni e denunce sulla base di informazioni obsolete).

La proposta intende pertanto introdurre l'obbligo di comunicare ogni anno all'AEA i dati sul monitoraggio e lo stato. Se ne ricaveranno informazioni preziose per indagare sul nesso tra migliore qualità delle acque e miglioramento della salute umana, con l'utilizzo di dati tratti dal monitoraggio e dalla valutazione della qualità delle acque. Gli sforzi supplementari iniziali, che si prevede saranno necessari per razionalizzare le comunicazioni, saranno compensati nel lungo periodo dalla riduzione degli oneri amministrativi derivante dall'incremento della "digitalizzazione" e dalla "comunicazione da sistema a sistema" obbligatoria (sistema di trasmissione di dati automatico).

Direttiva Acque reflue urbane    

L'attuazione della direttiva richiederà un'estesa attività di trattamento e analisi dei dati. Il ricorso alle competenze dell'AEA presenta molti vantaggi: sistemi allineati con altre comunicazioni all'AEA (direttiva quadro Acque e PRTR europeo); efficienza delle procedure; minor rischio di introdurre errori a causa dell'uso di sistemi differenti; maturazione di competenze relative ai contenuti e valutazioni basate su una dettagliata comprensione dei dati, dal momento che l'origine dei dati sarà nota.

In mancanza di spese operative e per il personale questi sviluppi dovranno essere finanziati consultando la DG ENV.

Normativa sulla qualità dell'aria

Compiti correlati alle comunicazioni e allo scambio di informazioni relative ai dati sulla qualità dell'aria. L'ampliamento delle infrastrutture e del sostegno per la costante comunicazione, al fine di inserire informazioni supplementari sulla qualità dell'aria, può basarsi sul portale della qualità dell'aria ambiente e sulla banca dati gestita dall'AEA per assicurare una maggiore efficienza grazie alla coerenza con altri flussi di comunicazione in materia di ambiente. L'istituzione e la manutenzione di un'infrastruttura di comunicazione interamente nuova per i requisiti supplementari introdotti dalla direttiva riveduta (ad esempio presso il JRC o presso consulenti esterni) richiederebbero nuovi sviluppi assai costosi e comporterebbero il rischio di incoerenze con le infrastrutture di comunicazione esistenti. L'approccio più efficace sarebbe pertanto quello di rafforzare le risorse dell'AEA al fine di ampliare e successivamente mantenere il portale della qualità dell'aria ambiente e la banca dati oggi operanti, assumendo altro personale o mediante una riorganizzazione interna. Si garantirebbe così un rapporto ideale tra risorse impiegate e conseguimento degli obiettivi e dei relativi compiti.

Compiti correlati alla valutazione della qualità dell'aria ambiente. Le valutazioni della qualità dell'aria sono attualmente effettuate dall'AEA su base annuale, utilizzando i dati sulla qualità dell'aria comunicati tramite il portale e la banca dati della qualità dell'aria, oltre a ulteriori conoscenze scientifiche sugli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e l'ambiente. Grazie al potenziamento delle disposizioni sul monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria si renderanno disponibili nuove informazioni, concernenti tra l'altro gli inquinanti che destano nuova preoccupazione e i nessi tra inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici e salute umana e degli ecosistemi. La valutazione di tali dati e informazioni dovrebbe fondarsi su elementi scientifici solidi e costanti, e procedere parallelamente alle valutazioni della qualità dell'aria effettuate dall'AEA. Pertanto è preferibile, anche per garantire la coerenza dell'analisi, integrare tali compiti nell'operato dell'AEA, piuttosto che esternalizzarli a vari consulenti esterni. Si renderanno quindi necessarie competenze scientifiche supplementari e probabilmente altro personale. Si garantirebbe così un rapporto ideale tra risorse impiegate e conseguimento degli obiettivi e dei relativi compiti.

Compiti correlati al sostegno tecnico e scientifico del monitoraggio e della modellizzazione della qualità dell'aria. Nell'ultimo decennio il JRC ha svolto tutti i compiti di sostegno tecnico e scientifico del monitoraggio e della modellizzazione della qualità dell'aria; ciò richiede indipendenza economica dai fornitori delle attrezzature per il monitoraggio e la modellizzazione della qualità. Gli specifici compiti richiesti comprendono:

il sostegno e l'orientamento per l'elaborazione di approcci potenziati concernenti il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e il ricorso alla modellizzazione della qualità dell'aria;

il sostegno ai miglioramenti metodologici concernenti la rappresentatività territoriale del monitoraggio della qualità dell'aria, l'armonizzazione delle valutazioni della qualità dell'aria e l'assegnazione delle fonti;

il sostegno all'elaborazione di orientamenti pratici per l'attuazione della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda il monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria;

organizzare e presiedere le principali reti di sostegno all'ulteriore attuazione della politica in materia di aria a livello nazionale, regionale e urbano (ad esempio AQUILA e FAIRMODE);

coadiuvare l'elaborazione di standard per il monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria in collaborazione con il comitato europeo di normalizzazione (CEN).

Il modo migliore per ottenere il sostegno del JRC consisterebbe nell'inserire il sostegno nel programma di lavoro del Centro, e nel fornire un sostegno finanziario supplementare dell'ordine di 100 000 EUR all'anno. Il sostegno costante del JRC garantirebbe il rapporto ottimale tra risorse impiegate, conseguimento degli obiettivi e svolgimento dei relativi compiti.



Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 (per il trattamento delle acque reflue urbane), dal 2024 al 2025 (gestione integrata delle acque) e dal 2024 al 2027 (per la normativa sulla qualità dell'aria),

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

Modalità di gestione previste 67  

 Gestione diretta a opera della Commissione

 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a paesi terzi o organismi da questi designati;

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

 alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

MISURE DI GESTIONE

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

 Le iniziative prevedono appalti, accordi amministrativi con il JRC, l'aumento del contributo all'ECHA e all'AEA, nonché un impatto sulle risorse umane della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

Sistema di gestione e di controllo

Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/A — cfr. sopra.

Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A — cfr. sopra.

Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/A — cfr. sopra.

Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

N/A — cfr. sopra.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 68

di paesi EFTA 69

di paesi candidati 70

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 02 02 Economia circolare e qualità della vita

Diss.

NO

/NO

NO

3

09 10 01 Agenzia europea delle sostanze chimiche — direttive ambientali e convenzioni internazionali

Diss.

NO

NO

NO

3

09 10 02 Agenzia europea dell'ambiente

Diss.

NO

NO

7

20 01 02 01 – Retribuzione e indennità

Non diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

N/A

Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

DG: ENV

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

09 02 02 Economia circolare e qualità della vita

Impegni

(1)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

Pagamenti

(2)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

TOTALE stanziamenti
per la DG ENV

Impegni

=(1)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

Pagamenti

=(2)

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,500

L'importo summenzionato riguardante la linea di bilancio 09.02.02 sarà necessario per finanziare un accordo amministrativo con il JRC e un sostegno finanziario supplementare dell'ordine di 100 000 EUR all'anno per i seguenti compiti:

il sostegno e l'orientamento per l'elaborazione di approcci potenziati concernenti il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e il ricorso alla modellizzazione della qualità dell'aria;

il sostegno ai miglioramenti metodologici concernenti la rappresentatività territoriale del monitoraggio della qualità dell'aria, l'armonizzazione delle valutazioni della qualità dell'aria e l'assegnazione delle fonti;

il sostegno all'elaborazione di orientamenti pratici per l'attuazione della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda il monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria;

organizzare e presiedere le principali reti di sostegno all'ulteriore attuazione della politica in materia di aria a livello nazionale, regionale e urbano (ad esempio AQUILA e FAIRMODE);

coadiuvare l'elaborazione di standard per il monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria in collaborazione con il comitato europeo di normalizzazione (CEN).

Agenzia: ECHA - Direttive ambientali

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale

Impegni

(1a)

0,734

1,498

1,528

1,559

5,319

Pagamenti

(2a)

0,734

1,498

1,528

1,559

5,319

Titolo 2: Infrastruttura

Impegni

(1b)

0,189

0,193

0,201

0,201

0,779

Pagamenti

(2b)

0,189

0,193

0,201

0,201

0,779

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(1c)

0,673

0,686

0,702

0,718

2,779

Pagamenti

(2c)

0,673

0,686

0,702

0,718

2,779

TOTALE stanziamenti
per l'agenzia ECHA

Impegni

=1a+1b+1c

1,596

2,377

2,427

2,477

8,878

Pagamenti

=2a+2b+2c

1,596

2,377

2,427

2,477

8,878

I costi dell'ECHA comprendono il costo di 11 ETP aggiuntivi, suddivisi tra 7 AT e 4 AC, a fini di:

 sostegno scientifico attualmente offerto dai contraenti del JRC e della DG ENV e dal CSRSAE gestito dalla DG SANTE (attualmente 6,35 ETP all'anno; secondo la proposta dell'ECHA ciò equivarrebbe a circa 5,15 ETP; questo comporta un'effettiva riallocazione delle risorse)

 sostegno scientifico derivante dai nuovi obblighi previsti dalla proposta:

-    per la fissazione di standard di qualità ambientale a livello di Unione europea per gli inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale/regionale (1 ETP all'anno per la direttiva Acque sotterranee, 1 ETP per la direttiva Acque superficiali)

-    per l'aggiornamento dell'allegato I della direttiva Acque sotterranee (1 ETP all'anno)

-    per il sostegno relativo all'elenco di controllo delle acque sotterranee (0,6 ETP all'anno)

-    per l'individuazione/l'elaborazione di metodologie per monitorare e analizzare microplastiche e geni di resistenza antimicrobica (circa 0,5 ETP più circa 1 per il sostegno informatico più 1,5 ETP per la governance)



Agenzia: AEA

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale

Impegni

(1a)

0,697

1,423

1,451

1,480

5,052

Pagamenti

(2a)

0,697

1,423

1,451

1,480

5,052

Titolo 2: Infrastruttura

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Titolo 3: Spese operative

Impegni

(1c)

0,490

0,620

0,420

0,420

1,950

Pagamenti

(2c)

0,490

0,620

0,420

0,420

1,950

TOTALE stanziamenti
per l'agenzia AEA

Impegni

=1a+1b+1c

1,187

2,043

1,871

1,900

7,002

Pagamenti

=2a+2b+2c

1,187

2,043

1,871

1,900

7,002

I costi dell'AEA comprendono i costi per 8 ETP aggiuntivi (5 AT e 3 AC), nonché le spese operative, al fine di:

far fronte all'obbligo supplementare di comunicare ogni anno all'AEA i dati sul monitoraggio e lo stato tramite "comunicazione da sistema a sistema" (sistema di trasmissione di dati automatico): 4 ETP (di cui 3 saranno AT aggiuntivi/nuovi, mentre 1 AT sarà il risultato della riassegnazione all'interno dell'AEA) più 130 000 per il sostegno del consulente nell'anno 1, 80 000 nell'anno 2 e così via. Sviluppo di una banca dati standardizzata sul riutilizzo dell'acqua (nel quadro dell'attuazione del regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua) e gestione dei relativi flussi di dati e preparazione di rassegne a livello di Unione europea. L'AEA dovrà garantire il controllo della qualità per verificare che le relazioni degli Stati membri siano presentate regolarmente secondo criteri armonizzati e comparabili (2 AC aggiuntivi). In totale le risorse supplementari da assegnare all'AEA per le relazioni integrate in materia di acque e per il lavoro sul riutilizzo dell'acqua saranno 5 ETP aggiuntivi, suddivisi in 3 AT e 2 AC.

Un esperto per la direttiva Acque reflue urbane (1 AC aggiuntivo) e sostegno informatico per la formazione e l'adattamento di banche dati in relazione all'articolo 20 della proposta di rifusione della direttiva Acque reflue urbane. Il sostegno promuoverà inoltre lo sviluppo di nuovi indicatori di conformità, ad esempio per quanto riguarda l'energia e i microinquinanti, secondo le attuali indicazioni della nuova proposta legislativa della direttiva. Sarà utilizzato anche per rivedere e aggiornare i profili per paese della direttiva Acque reflue urbane, che ora sostituiscono le relazioni nazionali https://water.europa.eu/freshwater/countries/uwwtIt e per rivedere i flussi di dati esistenti, affinché questi possano soddisfare i nuovi requisiti in materia di relazioni. Si procederà a un'ulteriore razionalizzazione dei relativi flussi di dati (ad esempio il PRTR europeo e WISE). Il fabbisogno di sostegno informatico ammonta in totale a 760 000: 240 000 per l'anno 1, 260 000 per l'anno 2 e 130 000 per gli anni successivi.

I compiti correlati alle comunicazioni e allo scambio di informazioni relative ai dati sulla qualità dell'aria richiederanno risorse per l'ampliamento e la successiva manutenzione del portale della qualità dell'aria ambiente e della banca dati attualmente in uso. I compiti correlati alla valutazione della qualità dell'aria ambiente richiederanno risorse per ampliare le valutazioni della qualità dell'aria, attualmente effettuate su base annuale, soprattutto per quanto riguarda gli inquinanti che destano nuova preoccupazione e i nessi tra inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici e salute umana e degli ecosistemi. A tale scopo saranno necessarie competenze specifiche supplementari e di conseguenza personale esperto aggiuntivo a lungo termine (2 ETP, entrambi AT).



 TOTALE stanziamenti operativi 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,100

2,774

4,297

4,170

4,245

15,587

Pagamenti

=5+6

0,100

2,774

4,297

4,170

4,245

15,587




Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

DG: ENV

□ Risorse umane

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG ENV

Stanziamenti

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Il personale aggiuntivo della DG ENV (1 AD per la gestione integrata delle acque e 1 AD per la qualità dell'aria):

preparerà e guiderà l'adozione dei nuovi atti di esecuzione della Commissione, redigendo per le acque superficiali e sotterranee elenchi di controllo per il monitoraggio degli inquinanti che destano nuova preoccupazione, per valutare la necessità di fissare standard a livello di Unione europea;

preparerà e guiderà l'adozione di nuovi atti delegati della Commissione ogni sei anni, per riesaminare e aggiornare l'elenco di inquinanti e i corrispondenti standard a livello UE, necessari per proteggere la salute umana e l'ambiente;

avvierà un dialogo sulla gestione delle acque con gli Stati membri, l'AEA e l'ECHA anche nel quadro dei pertinenti comitati e gruppi di esperti;

preparerà e guiderà l'adozione di nuovi atti di esecuzione e atti delegati della Commissione, connessi all'attuazione della nuova direttiva sulla qualità dell'aria;

coadiuverà il gruppo nell'attuazione della direttiva sulla qualità dell'aria riveduta, soprattutto per le nuove disposizioni che chiedono di intensificare l'impegno con le autorità competenti;

preparerà e guiderà l'elaborazione di orientamenti tecnici derivanti dalla revisione, in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria.

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,100

3,197

4,834

4,712

4,791

17,653

Pagamenti

0,100

3,197

4,834

4,712

4,791

17,653

Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 71

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 72

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi di ECHA, AEA e Commissione

Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ECHA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD) Direttive Ambiente

0,535

1,091

1,112

1,135

3,872

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,200

0,407

0,416

0,424

1,447

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,734

1,498

1,528

1,559

5,319

Fabbisogno di personale (ETP):

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD) Direttive Ambiente

7

7

7

7

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali REACH/CLP

4

4

4

4

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

11

11

11

11

Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AEA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,526

1,074

1,095

1,117

3,813

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,171

0,349

0,356

0,363

1,239

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,697

1,423

1,451

1,480

5,052

Fabbisogno di personale (ETP):

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

5

5

5

5

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

3

3

3

3

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

8

8

8

8

Fabbisogno previsto sugli stanziamenti amministrativi della Commissione

Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

     La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Esclusa la RUBRICA 7 73
del quadro finanziario pluriennale

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTALE

0,314

0,314

0,314

0,314

1,256

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

2

2

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

20 02 01 (AC, END, INT dalla dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  74

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2

2

2

2

2

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparare e guidare l'adozione dei nuovi atti di esecuzione della Commissione, redigendo per le acque superficiali e sotterranee elenchi di controllo per il monitoraggio degli inquinanti che destano nuova preoccupazione, per valutare la necessità di fissare standard a livello di Unione europea;

preparare e guidare l'adozione di nuovi atti delegati della Commissione ogni sei anni, per riesaminare e aggiornare l'elenco di inquinanti e i corrispondenti standard a livello UE, necessari per proteggere la salute umana e l'ambiente;

avviare un dialogo sulla gestione delle acque con gli Stati membri, l'AEA e l'ECHA anche nel quadro dei pertinenti comitati e gruppi di esperti;

preparare e guidare l'adozione di nuovi atti di esecuzione e atti delegati della Commissione, connessi all'attuazione della nuova direttiva sulla qualità dell'aria;

coadiuvare il gruppo nell'attuazione della direttiva sulla qualità dell'aria riveduta, soprattutto per le nuove disposizioni che chiedono di intensificare l'impegno con le autorità competenti;

preparare e guidare l'elaborazione di orientamenti tecnici derivanti dalla revisione, in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria.

Personale esterno

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La dotazione LIFE (linea di bilancio 09.02.02) sarà utilizzata per compensare l'incremento delle sovvenzioni erogate all'ECHA e all'AEA.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 75

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati





Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 76

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(2)    Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(3)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(4)    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991 pag. 1).
(5)    Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(6)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(7)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(8)    Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).
(9)    Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
(10)    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991 pag. 1).
(11)    Articolo 16, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro Acque); articolo 7 della direttiva 2008/105/CE (direttiva Standard qualità ambientale) e articolo 10 della direttiva 2006/118/CE (direttiva Acque sotterranee).
(12)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro Acque, della direttiva Acque sotterranee, della direttiva Standard qualità ambientale e della direttiva Alluvioni, SWD(2019) 439 final (non disponibile in IT).
(13)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).
(15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(16)    Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
(17)    COM(2022) 156 final/3 e COM(2022) 157 final.
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).
(19)    COM(2022) 305 final.
(20)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final).
(22)    Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).
(23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).
(24)    Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche (COM(2020) 667 final).
(26)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final).
(27)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia farmaceutica per l'Europa (COM(2020) 761 final).
(28)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final).
(29)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(30)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza della normativa più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH), nonché degli aspetti connessi della legislazione applicata alle industrie a valle, SWD(2019) 199 final (non disponibile in IT).
(31)     wfd - Library (europa.eu) .
(32)    Ares(2022)4634431) 24 giugno 2022.
(33)    GU C  del , pag. .
(34)    GU C  del , pag. .
(35)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final.
(36)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", COM(2020) 667 final.
(37)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo", COM(2021) 400 final.
(38)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 028 final.
(39)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia farmaceutica per l'Europa", COM(2020) 761 final.
(40)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita", COM(2020) 380 final.
(41)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.
(42)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", COM (2021) 699 final.
(43)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa",     COM(2020) 67 final.
(44)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia europea per i dati", COM(2020) 66 final.
(45)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(46)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(47)    Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(48)    Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(49)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(50)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(51)    Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(52)    Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(53)    Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(54)    Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(55)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(56)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(57)    Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(58)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni", SWD(2019) 439 final.
(59)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(60)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(61)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(62)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(63) +    OP: Inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM (2022) 157 e inserirne il numero, la data, il titolo e il riferimento GU nella nota a piè di pagina.
(64)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(65) +    OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157++    OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157+++    OP: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157
(66)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(67)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(68)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.
(69)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(70)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(71)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(72)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..." 
(73)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(74)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(75)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(76)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 26.10.2022

COM(2022) 540 final

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

{SEC(2022) 540 final} - {SWD(2022) 540 final} - {SWD(2022) 543 final}


ALLEGATO I

L'allegato V della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

(1)i punti da 1.1.1. a 1.1.4. sono sostituiti dai seguenti:

"1.1.1.   Fiumi

Elementi biologici

Composizione e abbondanza della flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con i corpi idrici sotterranei

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza del fiume

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.2. Laghi

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.3.   Acque di transizione

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

1.1.4. Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti";

(2)al punto 1.2.1, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

"Elementi generali di qualità fisico-chimica 

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.

Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

(3)al punto 1.2.2, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

"Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.

Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

(4)al punto 1.2.3, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

"Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.

Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

(5)al punto 1.2.4, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

   "Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento

Stato elevato

Stato buono

Stato sufficiente

Condizioni generali

Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate.

Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.

Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.

Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

(6)al punto 1.2.5 la tabella è così modificata:

(a)la quinta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti sintetici specifici", è soppressa;

(b)la sesta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti non sintetici specifici", è soppressa;

(c)la settima riga, corrispondente alla nota (1) della tabella, è soppressa;

(7)il punto 1.2.6 è soppresso;

(8)al punto 1.3 sono aggiunti il quarto e il quinto comma seguenti:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, la mappa della rete di monitoraggio include informazioni sugli elementi qualitativi e sui corpi idrici o gruppi di corpi idrici che sono stati monitorati utilizzando tali metodi. Si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.

Gli Stati membri possono applicare metodi di campionamento passivo per monitorare gli inquinanti chimici, se del caso, in particolare a fini di screening, purché tali metodi non sottostimino le concentrazioni degli inquinanti per i quali si applicano standard di qualità ambientale e identifichino quindi in modo affidabile il "mancato raggiungimento di un buono stato", e purché sia effettuata l'analisi chimica dei campioni di acqua, di biota o di sedimenti, secondo gli standard di qualità ambientale applicati, ovunque si riscontri che il buono stato non è raggiunto. Gli Stati membri possono anche applicare, alle stesse condizioni, metodi di campionamento basati sugli effetti.";

(9)al punto 1.3.1, l'ultima sezione "Selezione degli elementi di qualità" è sostituita dalla seguente:

"Selezione degli elementi di qualità

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrografico. Il monitoraggio di sorveglianza comprende:

a) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica;

b) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica;

c) i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica;

d) gli inquinanti che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie scaricati o depositati in altro modo nel bacino idrografico o nel sottobacino;

e) gli altri inquinanti scaricati o depositati in altro modo in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sottobacino.

Se tuttavia dall'esercizio precedente di monitoraggio di sorveglianza è emerso che il corpo ha raggiunto un buono stato e dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulta alcuna variazione degli impatti sul corpo, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato una volta durante il periodo contemplato da tre piani di gestione consecutivi del bacino idrografico.";

(10)il punto 1.3.2 è così modificato:

a) alla terza sezione, "Selezione dei siti di monitoraggio", la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta conformemente all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate o depositate in altro modo le sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie o nei quali sono scaricati o depositati in altro modo inquinanti specifici dei bacini idrografici in quantità significative.";

b) alla quarta sezione, "Selezione degli elementi di qualità", il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– di tutte le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nei corpi idrici e di tutti gli inquinanti specifici dei bacini idrografici scaricati o depositati in altro modo nei corpi idrici in quantità significative,";

(11)al punto 1.3.4, tabella, sesta riga della rubrica "Fisico-chimica", le parole "Altri inquinanti" sono sostituite da "Inquinanti specifici dei bacini idrografici";

(12)il punto 1.4.1 è così modificato:

(a)al punto vii), la seconda frase è soppressa;

(b)il punto viii) è soppresso;

(c)il punto ix) è sostituito dal seguente:

"ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente ai punti da i) a viii) sono pubblicati entro sei mesi dall'adozione dell'atto delegato a norma dell'articolo 20.";

(13)al punto 1.4.2, il punto iii) è soppresso;

(14)al punto 1.4.3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il corpo idrico è classificato "in buono stato chimico" se è conforme a tutti gli standard di qualità ambientale di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e agli standard di qualità ambientale stabiliti in applicazione degli articoli 8 e 8 quinquies della medesima direttiva.";

(15)al punto 2.2.1. è aggiunto il comma seguente:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.";

(16)il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

"2.3.2.   Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi

Stato buono

Generali

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

— non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, come specificato di seguito,

— non superano gli standard di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE, i valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di inquinamento stabiliti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva e i valori soglia fissati per l'intera Unione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva,

— non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi, né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Conduttività

Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.";

(17)al punto 2.4.1. è aggiunto il comma seguente:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.";

(18)il punto 2.4.5 è sostituito dal seguente:

"2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato chimico delle acque sotterranee, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno del corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Per i seguenti parametri è calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei:

a) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti standard di qualità nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE;

b) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia nazionali in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/118/CE;

c) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia unionali in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/118/CE;

La media di cui al primo comma è usata per dimostrare la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee definito con riferimento agli standard di qualità e ai valori soglia di cui al primo comma.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all'impatto dell'attività umana. L'inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa.

Tali mappe sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico.".

ALLEGATO II

L'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

1) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche";

2) è aggiunto il punto 13:

"13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame".

ALLEGATO III

"ALLEGATO I

NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE

Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

Norma di qualità (3)

[µg/l salvo indicazione contraria]

1

Nitrati

Nutrienti

non applicabile

non applicabile

50 mg/l

2

Sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione(4) 

Pesticidi

non applicabile

non applicabile

0,1 (singolo)

0,5 (totale) (5)

3

Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze (6)

Sostanze industriali

Cfr. nota 6

Cfr. nota 6

0,0044 (7) 

4

Carbamazepina

Farmaci

298-46-4

non applicabile

0,25

5

Sulfametoxazolo

Farmaci

723-46-6

non applicabile

0,01

6

Sostanze attive farmaceutiche — Totale (8)

Farmaci

non applicabile

non applicabile

0,25

7

Metaboliti non rilevanti dei pesticidi

Pesticidi

non applicabile

non applicabile

0,1 (9), 1 (10), 2,5 o 5 (11) (singolo)

0,5 (9), 5 (10) o 12,5 (11) (totale) (12)

(1)CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)Questo parametro rappresenta la norma di qualità espressa come valore medio annuo. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

(4)Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi di cui, rispettivamente, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

(5)Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione.

(6)Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor): acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

(7)La norma di qualità si riferisce alla somma delle 24 PFAS elencate nella nota 6 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 6.

(8)Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli farmaci individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione.

(9)Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.

(10)Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili a sufficienza sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.

(11)Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali sono disponibili dati sperimentali affidabili, o dati altrettanto affidabili ottenuti con metodi alternativi scientificamente convalidati, sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti su almeno una specie di alghe, invertebrati e pesci, che consentono di confermare in modo attendibile il gruppo tassonomico più sensibile, e per i quali è possibile calcolare una norma di qualità mediante un approccio deterministico basato su dati sperimentali affidabili sulla tossicità cronica per tale gruppo tassonomico; gli Stati membri possono applicare a tal fine gli ultimi orientamenti stabiliti nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE (documento di orientamento n. 27, aggiornato). Per i metaboliti non rilevanti singoli si applica la norma di qualità di 2,5 a meno che il calcolo con l'approccio deterministico non risulti in un valore più alto, nel qual caso si applica una norma di qualità pari a 5.

(12)Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.

ALLEGATO IV

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:

(1)nella parte A, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti comunichino all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento. L'ECHA pubblica senza indugio tali informazioni.";

(2)nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.    sostanze sintetiche antropogeniche

Primidone

Tricloroetilene

Tetracloroetilene";

(3)nella parte C, il titolo è sostituito dal seguente:

"Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e ai relativi indicatori per i quali hanno stabilito valori soglia";

(4)è aggiunta la parte D seguente:

"Parte D

Registro dei valori soglia armonizzati per gli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS(1)

Numero UE(2)

Valore soglia

[µg/l salvo indicazione contraria]

1

Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze)

Sostanze industriali

79-01-6 e 127-18-4

201-167-4 e 204-825-9

10 (totale)(3)

(1)CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)Con "totale" si intende la somma delle concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene.

ALLEGATO V

L'allegato I della direttiva 2008/105/CE è così modificato:

(1)il titolo è sostituito dal seguente:

"STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) PER LE SOSTANZE PRIORITARIE NELLE ACQUE SUPERFICIALI";

(2)La parte A è sostituita dalla seguente:

"PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE

Nota 1: I valori degli SQA che figurano tra parentesi quadre devono essere confermati alla luce del parere chiesto al comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

SQA-AA (3) Acque superficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-AA (3)

Altre acque di superficie

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Acque superficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Altre acque di superficie

[µg/l]

SQA

Biota (6)

[µg/kg peso umido]

o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

Identificata come sostanza persistente, bioaccumu-labile e tossica ubiquitaria (PBT ubiquitaria)

Identifi-cata come sostanza che tende ad accumu-larsi nei sedimenti e/o nel biota

(1)

La sostanza alacloro è stata spostata nell'allegato II, parte C

(2)

Antracene

Sostanze industriali

120-12-7

204-371-1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

(3)

Atrazina

Diserbanti

1912-24-9

217-617-8

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzene

Sostanze industriali

71-43-2

200-753-7

10

8

50

50

(5)

Difenileteri bromurati

Sostanze industriali

non applicabile

non applicabile

0,14 (7)

0,014 (7)

[0,00028] (7)

X (8)

X

X

(6)

Cadmio e composti

(in funzione delle classi di durezza dell'acqua) (9)

Metalli

7440-43-9

231-152-8

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

X

X

(6 bis)

La sostanza tetracloruro di carbonio è stata spostata nell'allegato II, parte C

(7)

Cloro alcani C10-13 (10)

Sostanze industriali

85535-84-8

287-476-5

0,4

0,4

1,4

1,4

X

X

(8)

La sostanza clorfenvinfos è stata spostata nell'allegato II, parte C

(9)

Clorpirifos (clorpirifos etile)

Pesticidi organofosfati

2921-88-2

220-864-4

4,6 × 10-4

4,6 × 10-5

0,0026

5,2 × 10-4

X

X

X


(9 bis)

Antiparassitari del ciclodiene:

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Pesticidi organoclo-rurati

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

206-215-8

200-484-5

200-775-7

207-366-2

Σ = 0,01

Σ = 0,005

non applicabile

non applicabile

X

(9 ter)

DDT totale (11)

Pesticidi organoclo-rurati

non applicabile

non applicabile

0,025

0,025

non applicabile

non applicabile

X

para-para-DDT

50-29-3

200-024-3

0,01

0,01

non applicabile

non applicabile

X

(10)

1,2-Dicloroetano

Sostanze industriali

107-06-2

203-458-1

10

10

non applicabile

non applicabile

X

(11)

Diclorometano

Sostanze industriali

75-09-2

200-838-9

20

20

non applicabile

non applicabile

(12)

Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)

Sostanze industriali

117-81-7

204-211-0

1,3

1,3

non applicabile

non applicabile

X

X

(13)

Diuron

Diserbanti

330-54-1

206-354-4

0,049

0,0049

0,27

0,054

(14)

Endosulfan

Pesticidi organoclorurati

115-29-7

204-079-4

0,005

0,0005

0,01

0,004

X

(15)

Fluorantene

Sostanze industriali

206-44-0

205-912-4

7,62 × 10-4

7,62 × 10-4

0,12

0,012

6,1

X

X

X

(16)

Esaclorobenzene

Pesticidi organoclorurati

118-74-1

204-273-9

0,5

0,05

20

X

X

(17)

Esaclorobutadiene

Sostanze industriali (solventi)

87-68-3

201-765-5

9 × 10-4

0,6

0,6

21

X

X

(18)

Esaclorocicloesano

Insetticidi

608-73-1

210-168-9

0,02

0,002

0,04

0,02

X

X

(19)

Isoproturon

Diserbanti

34123-59-6

251-835-4

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Piombo e composti

Metalli

7439-92-1

231-100-4

1,2 (12)

1,3

14

14

X

X

(21)

Mercurio e composti

Metalli

7439-97-6

231-106-7

0,07

0,07

[10] (13)

X

X

X

(22)

Naftalene

Sostanze industriali

91-20-3

202-049-5

2

2

130

130

(23)

Nichel e composti

Metalli

7440-02-0

231-111-4

2 (12)

3,1

8,2

8,2

(24)

Nonilfenoli (14) 
(4-nonilfenolo)

Sostanze industriali

84852-15-3

284-325-5

0,037

0,0018

2,1

0,17

X

(25)

Ottilfenoli (15)
[(4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenolo)]

Sostanze industriali

140-66-9

205-426-2

0,1

0,01

non applicabile

non applicabile

X

(26)

Pentaclorobenzene

Sostanze industriali

608-93-5

210-172-0

0,007

0,0007

non applicabile

non applicabile

X

X

(27)

Pentaclorofenolo

Pesticidi organoclorurati

87-86-5

201-778-6

0,4

0,4

1

1

X

(28)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (16)

Prodotti di combustione

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Somma dei benzo(a)pirene equivalenti [0,6] (17)

X

X

X

Benzo(a)pirene

50-32-8

200-028-5

0,27

0,027

[0,6]

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

205-911-9

0,017

0,017

Cfr. nota 17

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

205-916-6

0,017

0,017

Cfr. nota 17

Benzo(g,h,i)perilene

191-24-2

205-883-8

8,2 × 10-3

8,2 × 10-4

Cfr. nota 17

Indeno(1,2,3-cd)pirene

193-39-5

205-893-2

non applicabile

non applicabile

Cfr. nota 17

Crisene

218-01-9

205-923-4

0,07

0,007

Cfr. nota 17

Benzo(a)antracene

56-55-3

200-280-6

0,1

0,01

Cfr. nota 17

Dibenzo(a,h)antracene

53-70-3

200-181-8

0,014

0,0014

Cfr. nota 17

(29)

La sostanza simazina è stata spostata nell'allegato II, parte C

(29 bis)

Tetracloroetilene

Sostanze industriali

127-18-4

204-825-9

10

10

non applicabile

non applicabile

(29 ter)

Tricloroetilene

Sostanze industriali

79-01-6

201-167-4

10

10

non applicabile

non applicabile

X

(30)

Tributilstagno (composti) (18) (tributilstagno-catione)

Biocidi

36643-28-4

non applicabile

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

[1,3] (19)

X

X

X

(31)

Triclorobenzeni

Sostanze industriali (solventi)

12002-48-1

234-413-4

0,4

0,4

non applicabile

non applicabile

(32)

Triclorometano

Sostanze industriali

67-66-3

200-663-8

2,5

2,5

non applicabile

non applicabile

(33)

Trifluralin

Diserbanti

1582-09-8

216-428-8

0,03

0,03

non applicabile

non applicabile

X

(34)

Dicofol

Pesticidi organoclo-rurati

115-32-2

204-082-0

[4,45 × 10-3]

[0,185 × 10-3]

non applicabile (20)

non applicabile (20)

[5,45]

X

X

(35)

Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS)

Sostanze industriali

1763-23-1

217-179-8

Rientrano nel gruppo di sostanze n. 65 (sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze)

(36)

Chinossifen

Prodotti fitosanitari

124495-18-7

non applicabile

0,15

0,015

2,7

0,54

X

X

(37)

Diossine e composti diossina-simili (21)

Sottoprodotti industriali

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL equivalenti [3,5 x 10-5] (22)

X

X

X

(38)

Aclonifen

Diserbanti

74070-46-5

277-704-1

0,12

0,012

0,12

0,012

(39)

Bifenox

Diserbanti

42576-02-3

255-894-7

0,012

0,0012

0,04

0,004

(40)

Cibutrina

Biocidi

28159-98-0

248-872-3

0,0025

0,0025

0,016

0,016

(41)

Cipermetrina (23)

Pesticidi piretroidi

52315-07-8

257-842-9

3 × 10-5

3 × 10-6

6 × 10-4

6 × 10-5

X

(42)

Diclorvos

Pesticidi organofo-sfati

62-73-7

200-547-7

6 × 10-4

6 × 10-5

7 × 10-4

7 × 10-5

(43)

Esabromociclododecano (HBCDD) (24) 

Sostanze industriali

Cfr. nota 24

Cfr. nota 24

[4,6 × 10-4]

[2 × 10-5]

0,5

0,05

[3,5]

X

X

X

(44)

Eptacloro ed eptacloro epossido

Pesticidi organoclo-rurati

76-44-8 / 1024-57-3

200-962-3 / 213-831-0

[1,7 × 10-7]

[1,7 × 10-7]

3 × 10-4

3 × 10-5

 [0,013]

X

X

X

(45)

Terbutrina

Diserbanti

886-50-0

212-950-5

0,065

0,0065

0,34

0,034

(46)

17 alfa-etinilestradiolo (EE2)

Farmaci (ormoni estrogeni)

57-63-6

200-342-2

1,7 × 10-5

1,6 × 10-6

valore non determinato

valore non determinato

(47)

17 beta-estradiolo (E2)

Farmaci (ormoni estrogeni)

50-28-2

200-023-8

0,00018

9 × 10-6

valore non determinato

valore non determinato

(48)

Acetamiprid

Pesticidi neonicoti-noidi

135410-20-7 / 160430-64-8

603-921-1

0,037

0,0037

0,16

0,016

(49)

Azitromicina

Farmaci (antibiotici macrolidici)

83905-01-5

617-500-5

0,019

0,0019

0,18

0,018

X

(50)

Bifentrin

Pesticidi piretroidi

82657-04-3

617-373-6

9,5 × 10-5

9,5 × 10-6

0,011

0,001

X

(51)

Bisfenolo A (BPA)

Sostanze industriali

80-05-7

201-245-8

3,4 × 10-5 

3,4 × 10-5 

130

51

0,005

X

(52)

Carbamazepina

Farmaci

298-46-4

206-062-7

2,5

0,25

1,6 × 103

160

(53)

Claritromicina

Farmaci (antibiotici macrolidici)

81103-11-9

658-034-2

0,13

0,013

0,13

0,013

X

(54)

Clothianidin

Pesticidi neonicotinoidi

210880-92-5

433-460-1

0,01

0,001

0,34

0,034

(55)

Deltametrina

Pesticidi piretroidi

52918-63-5

258-256-6

1,7 × 10-6

1,7 × 10-7

1,7 × 10-5

3,4 × 10-6

X

(56)

Diclofenac

Farmaci

15307-86-5 / 15307-79-6

239-348-5 / 239-346-4

0,04

0,004

250

25

X

(57)

Eritromicina

Farmaci (antibiotici macrolidici)

114-07-8

204-040-1

0,5

0,05

1

0,1

X

(58)

Esfenvalerate

Pesticidi piretroidi

66230-04-4

613-911-9

1,7 × 10-5

1,7 × 10-6

0,0085

0,00085

X

(59)

Estrone (E1)

Farmaci (ormoni estrogeni)

53-16-7

200-164-5

3,6 × 10-4

1,8 × 10-5

valore non determinato

valore non determinato

(60)

Glifosato

Diserbanti

1071-83-6

213-997-4

0,1 (25)

86,7 (26)

8,67

398,6

39,86

(61)

Ibuprofene

Farmaci

15687-27-1

239-784-6

0,22

0,022

X

(62)

Imidacloprid

Pesticidi neonicoti-noidi

138261-41-3 / 105827-78-9

428-040-8

0,0068

6,8 × 10-4

0,057

0,0057

(63)

Nicosulfuron

Diserbanti

111991-09-4

601-148-4

0,0087

8,7 × 10-4

0,23

0,023

(64)

Permetrina

Pesticidi piretroidi

52645-53-1

258-067-9

2,7× 10-4

2,7 × 10-5

0,0025

2,5 × 10-4

X

(65)

Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze (27)

Sostanze industriali

non applicabile

non applicabile

Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 (28)

Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 (28)

non applicabile

non applicabile

Somma delle PFOA equivalenti 0,077 (28)

X

X

X

(66)

Argento

Metalli

7440-22-4

231-131-3

0,01

0,006 (salinità 10 %) 
0,17 (salinità 30 %)

0,022

valore non determinato

(67)

Tiacloprid

Pesticidi neonicoti-noidi

111988-49-9

601-147-9

0,01

0,001

0,05

0,005

(68)

Thiamethoxam

Pesticidi neonicoti-noidi

153719-23-4

428-650-4

0,04

0,004

0,77

0,077

(69)

Triclosano

Biocidi

3380-34-5

222-182-2

0,02

0,002

0,02

0,002

(70)

Totale delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione (29)

Prodotti fitosanitari e biocidi

0,5 (30)

0,5 (30)

(1)CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

(4)Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(5)Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

(6)Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci. Per le sostanze alle voci nn. 15 (fluorantene), 28 (IPA) e 51 (bisfenolo A), l'SQA per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di fluorantene, IPA e bisfenolo A nei pesci non è opportuno. Per le sostanze alla voce n. 37 (diossine e composti diossina-simili), l'SQA per il biota si riferisce a pesci, crostacei e molluschi, in linea con l'allegato, sezione 5.3, del regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione*.

(7)Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri nn. 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

(8)Tetra-, penta-, esa-, epta-, otta- e decabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, rispettivamente).

(9)Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori dell'SQA variano in funzione della durezza dell'acqua, classificata in cinque categorie (classe 1: <40 mg CaCO3/l; classe 2: da 40 a <50 mg CaCO3/l; classe 3: da 50 a <100 mg CaCO3/l; classe 4: da 100 a <200 mg CaCO3/l; classe 5: ≥200 mg CaCO3/l).

(10)Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.

(11)Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (CAS 789 02 6, UE 212 332 5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (CAS 72 55 9, UE 200 784 6); e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 72 54 8, UE 200 783 0).

(12)Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

(13)L'SQA per il biota si riferisce al metilmercurio.

(14)Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

(15)Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

(16)Benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2) (RPF 0,1), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9) (RPF 0,1), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2) (RPF 0), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5) (RPF 0,1), crisene (CAS 218-01-9) (RPF 0,01), benzo(a)antracene (CAS 56-55-3) (RPF 0,1), e dibenz(a,h)antracene (CAS 53-70-3) (RPF 1). Gli IPA antracene, fluorantene e naftalene sono elencati separatamente.

(17)Per il gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (n. 28), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni di sette degli otto IPA elencati nella nota 17 espressi come benzo(a)pirene equivalenti in base alla loro cancerogenicità rispetto a quella del benzo(a)pirene, rappresentata dai valori RPF di cui alla nota 16. Non è necessario misurare il benzo(g,h,i)perilene nel biota per determinare la conformità all'SQA complessivo per il biota.

(18)Tributilstagno (composti) compreso il tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

(19)SQA per i sedimenti.

(20)Le informazioni disponibili per queste sostanze non sono sufficienti per stabilire un SQA-CMA.

(21)Questa voce raggruppa i seguenti composti:

7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);

10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);

12 bifenili policlorurati diossina-simili (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).

(22)Per il gruppo delle diossine e composti diossina-simili (n. 37), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni delle sostanze elencate nella nota 20 espresse come equivalenti tossici sulla base dei fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.

(23)CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), theta-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e zeta-cipermetrina (CAS 52315-07-8, UE 257-842-9).

(24)Questa voce raggruppa: 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), 1,2,5,6,9,10- esabromociclododecano (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ-esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

(25)Per l'acqua dolce utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.

(26)Per l'acqua dolce non utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.

(27)Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor):

acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi} acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

(28)Per il gruppo delle PFAS (n. 65) l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni delle 24 PFAS elencate nella nota 27 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 27.

(29)Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i biocidi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(30)Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione.";

(3)la parte B è così modificata:

(a)al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni misurate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard.";

(b)al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione misurata non supera lo standard in alcun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico.

ALLEGATO VI

"ALLEGATO II

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

Parte A: ELENCO DELLE CATEGORIE DI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico

2. Composti organofosforici

3. Composti organostannici

4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, aventi comprovate proprietà cancerogene o mutageniche o proprietà che possono perturbare le funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o altre funzioni endocrine nell'ambiente acquatico o attraverso di esso

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6. Cianuri

7. Metalli e composti

8. Arsenico e composti

9. Biocidi e prodotti fitosanitari

10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche

11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)

12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD ecc.

13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame

PARTE B PROCEDURA PER DETERMINARE GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

I metodi applicati per determinare gli SQA degli inquinanti specifici dei bacini idrografici comprendono le seguenti fasi:

(a)identificazione dei recettori e dei comparti o delle matrici a rischio della sostanza che desta preoccupazione;

(b)raccolta e valutazione della qualità dei dati sulle proprietà della sostanza che desta preoccupazione, compresa la sua (eco)tossicità, in particolare sulla base di relazioni di studi di laboratorio, mesocosmo e sul campo che riguardano gli effetti sia cronici che acuti in ambienti di acqua dolce e salata;

(c)estrapolazione di dati sulla (eco)tossicità a concentrazioni senza effetto o simili, tramite metodi deterministici o probabilistici, scelta e applicazione di fattori di valutazione appropriati per tenere conto delle incertezze e determinare gli SQA;

(d)confronto degli SQA per diversi recettori e comparti, e scelta degli SQA critici, ossia quelli che proteggono il recettore più sensibile nel comparto o matrice più rilevante.

PARTE C: REGISTRO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE ARMONIZZATI PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

[Voce] N.

Nome della sostanza

Categoria di sostanze

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

SQA-AA (3)

Acque super-ficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-AA (3)

Altre acque di super-ficie

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Acque super-ficiali interne (4)

[µg/l]

SQA-CMA (5)

Altre acque di super-ficie

[µg/l]

SQA

Biota (6)

[µg/kg peso umido] o SQA Sedimen-ti se così indicato [µg/kg peso secco]

1

Alacloro (7)

Pesticidi

15972-60-8

240-110-8

0,3

0,3

0,7

0,7

2

Tetraclo-ruro di carbonio (7)

Sostanze industria-li

56-23-5

200-262-8

12

12

non appli-cabile

non appli-cabile

3

Clorfenvinfos (7)

Pesticidi

470-90-6

207-432-0

0,1

0,1

0,3

0,3

4

Simazina (7)

Pesticidi

122-34-9

204-535-2

1

1

4

4

(1)CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

(4)Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(5)Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

(6)Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci.

(7)Sostanza già elencata come sostanza prioritaria nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I della presente direttiva.".

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