COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.9.2022
COM(2022) 455 final
2022/0276(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di ampliare l'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche ("intesa settoriale sui mutamenti climatici" o "CCSU") che costituisce parte integrante dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
2.Contesto della proposta
2.1.Intesa settoriale sui mutamenti climatici
L'intesa settoriale sui mutamenti climatici (CCSU) intende offrire condizioni e modalità finanziarie adeguate a progetti in settori selezionati ritenuti in grado di contribuire in misura significativa all'attenuazione dei mutamenti climatici, in particolare i progetti nel campo delle energie rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'alta efficienza energetica, all'adattamento ai mutamenti climatici nonché a opere idrauliche. La CCSU è stata adottata nel 2012 e aggiornata l'ultima volta nel 2014.
I partecipanti alla CCSU hanno concordato che le condizioni e modalità finanziarie dell'intesa saranno attuate in modo coerente con l'obiettivo dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo"). La CCSU è parte integrante e costituisce l'allegato IV dell'accordo che, da un punto di vista amministrativo, è integrato nel quadro dell'OCSE e beneficia del supporto del segretariato per i crediti alle esportazioni dell'OCSE. Ciononostante, né l'accordo né la CCSU sono atti dell'OCSE.
L'Unione europea è parte dell'accordo e della CCSU ed entrambi sono stati recepiti nell'acquis comunitario in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011. Pertanto l'accordo e la CCSU sono giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto dell'Unione.
2.2.I partecipanti alla CCSU
Attualmente i partecipanti all'accordo, compresa la CCSU, sono 11 ("partecipanti"): Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea. I partecipanti adottano decisioni relative alle modifiche della CCSU per consenso.
La Commissione europea rappresenta l'Unione nelle riunioni dei partecipanti, anche quando questi adottano decisioni.
2.3.L'atto previsto dei partecipanti
I partecipanti prevedono di adottare una decisione per ampliare l'ambito di applicazione della CCSU e prorogare i periodi di rimborso massimi per le operazioni effettuate nell'ambito dell'intesa settoriale in questione, ossia il tempo massimo per il rimborso di tutto il credito fornito all'acquirente.
L'obiettivo generale della CCSU è quello di offrire, ai progetti a favore del clima messi in atto nei paesi terzi, condizioni e modalità di finanziamento più vantaggiosi rispetto a quanto stabilito dalle norme orizzontali dell'accordo, incentivando così le esportazioni di tecnologie rispettose del clima. L'ultimo aggiornamento della CCSU risale però al 2014 e oggi la gamma di esportazioni che possono beneficiare delle sue norme è troppo limitata rispetto agli obiettivi in materia di mutamenti climatici che persegue. In particolare, l'ambito della CCSU si concentra sui settori della produzione e della trasmissione di energia. L'impatto limitato derivante da tale copertura ristretta non sostiene efficacemente gli impegni assunti dai partecipanti nell'ambito dell'accordo di Parigi e le ambizioni dell'UE espresse nell'agenda del Green Deal. In questo contesto, i partecipanti hanno convenuto di ampliare l'ambito di applicazione della CCSU, concordando una serie di settori che dovrebbero essere inclusi nell'intesa settoriale in questione, vale a dire:
·accumulo di energia elettrica, compresa la fabbricazione e il riciclaggio di batterie;
·trasporto a emissioni zero, comprese le infrastrutture necessarie;
·produzione di idrogeno pulito, trasmissione, distribuzione e stoccaggio di idrogeno;
·trasmissione e distribuzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio;
·produzione a basse emissioni di carbonio.
La proposta dettagliata di ampliamento dell'ambito di applicazione della CCSU, con le specifiche tecniche necessarie per tutti i progetti inclusi nell'ambito, è contenuta nell'allegato della proposta di decisione. Tale allegato diverrà una nuova appendice 1 della CCSU e ne sostituirà le attuali appendici 1 e 2.
L'ampliamento proposto della copertura della CCSU sarebbe un risultato importante per la 27a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("COP 27"), che si terrà dal 7 al 18 novembre 2022, poiché consentirebbe alle agenzie di credito all'esportazione ("ECA") di rafforzare il proprio ruolo nel sostenere la transizione verde e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Stimolerebbe inoltre le imprese dell'UE che operano in settori orientati al futuro e presentano un forte potenziale di sostegno alla crescita economica e all'occupazione dell'UE.
La presente proposta della Commissione di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativa all'ampliamento dell'ambito di applicazione della CCSU è collegata a una proposta parallela della Commissione di decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, per concordare le norme modernizzate dell'accordo (COM(2022) 456). Una parte importante della modernizzazione dell'accordo consiste nell'adeguamento dei tassi di premio minimi per le operazioni con periodi di rimborso più lunghi (come quelle che si prevede di consentire nell'ambito della CCSU). In questo modo si affronterà una sfida fondamentale legata agli attuali termini della CCSU, in quanto i partecipanti hanno indicato gli elevati premi quale fattore significativo alla base del ricorso relativamente limitato alle flessibilità attualmente previste. Al di fuori del settore dell'energia eolica, finora le operazioni effettuate nell'ambito della CCSU sono state poche. Tale modifica è quindi essenziale.
Infine, per effetto della proroga dei periodi di rimborso massimi nell'ambito della modernizzazione dell'accordo, si rende necessario prorogare anche i periodi di rimborso di cui alla CCSU, al fine di garantire che l'intesa settoriale in questione continui a fornire un incentivo significativo alle operazioni rispettose del clima.
La presente proposta di decisione non riguarda le disposizioni relative ai progetti di adattamento ai mutamenti climatici nell'ambito della CCSU. Questi sono stati affrontati in una proposta precedente (cfr. il documento del Consiglio ST6650/22 del 28 febbraio 2022).
È opportuno stabilire la posizione dell'Unione in quanto la decisione che deve essere adottata dai partecipanti all'accordo relativa alla modifica della CCSU avrà effetti giuridici nell'UE (cfr. il punto 2.1).
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
L'ampliamento proposto dell'ambito di applicazione della CCSU consentirebbe a una più ampia gamma di esportazioni rispettose del clima effettuate dai partecipanti di beneficiare delle condizioni e modalità di tale intesa settoriale, che sono più vantaggiosi rispetto alle norme orizzontali applicabili ai sensi dell'accordo. Ciò renderebbe la CCSU un mezzo più efficace per sostenere la transizione verde.
Tenendo conto dell'obiettivo e dei previsti effetti positivi della CCSU modificata sugli obiettivi climatici dell'UE, nonché sullo sviluppo di tecnologie verdi e sull'economia nell'UE, la posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere quella di sostenere il progetto di proposta che figura nell'allegato della presente decisione.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
L'atto che i partecipanti sono chiamati ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto ha carattere vincolante nel diritto dell'Unione in virtù dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE del Consiglio, il quale stabilisce che "[g]li orientamenti che figurano nell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") si applicano nell'Unione. Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento".
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto dei partecipanti apporterà modifiche alla CCSU e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2022/0276 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alla decisione dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico di ampliare l'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche ("intesa settoriale sui mutamenti climatici"), che fa parte dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") e costituisce l'allegato IV dello stesso, è stata recepita e quindi resa giuridicamente vincolante nell'Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE.
(2)I partecipanti all'accordo ("partecipanti") sono chiamati a decidere in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici al fine di includere le esportazioni dei settori industriali che attualmente non rientrano nei suoi termini.
(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione, in quanto la decisione che i partecipanti all'accordo devono adottare in merito alla modifica dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici avrà effetti giuridici nell'Unione.
(4)La modifica proposta dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici consentirebbe alle esportazioni che soddisfano i criteri applicabili effettuate da una gamma più ampia di settori industriali di beneficiare delle condizioni e modalità previste da detta intesa settoriale. Ciò consentirebbe a sua volta alle agenzie di credito all'esportazione dell'Unione europea e di altri partecipanti di rafforzare il proprio ruolo nel sostenere la transizione verde e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. La copertura più ampia dell'intesa settoriale sui mutamenti climatici stimolerebbe le imprese dell'UE che operano in settori orientati al futuro e presentano un forte potenziale di promozione della crescita economica e dell'occupazione nell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'adozione da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ("accordo") di una decisione relativa all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche di cui all'allegato 4 dell'accordo si basa sull'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Qualora, in occasione o prima di una riunione dei partecipanti, siano presentate nuove proposte riguardanti l'oggetto dell'allegato della presente decisione sulle quali non esiste ancora una posizione dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrà essere definita mediante il coordinamento dell'Unione prima che i partecipanti siano chiamati ad adottare una modifica dell'accordo. In tali casi la posizione dell'Unione dovrà essere in linea con le politiche e la legislazione in vigore.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente