COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.6.2022
COM(2022) 311 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova con riguardo all'adozione della decisione relativa al riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea
PROGETTO
DECISIONE N. […/2022] DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE - MOLDOVA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEL PROGRAMMA DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO DELLA MOLDOVA E DEL PROGRAMMA DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
DELL'UNIONE EUROPEA
IL SOTTOCOMITATO DOGANALE,
Visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea ("UE") e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("accordo"), fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare il capo relativo alle dogane e alla facilitazione degli scambi, volto a rafforzare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'attuazione degli obiettivi del capo e agevolare ulteriormente gli scambi, garantendo nel contempo un controllo, una sicurezza e una prevenzione efficaci delle frodi,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 197, lettera j), dell'accordo prevede l'impegno delle parti a stabilire, se del caso e se opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale e dei controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.
(2)La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere significativamente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma nazionale di operatore economico autorizzato (AEO) in Moldova e il programma AEO nell'UE.
(3)I due programmi AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale ("SAFE"), adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 (quadro SAFE).
(4)Il riconoscimento reciproco consente alle parti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi.
(5)Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO nell'UE e in Moldova hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti.
(6)L'articolo 200, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il sottocomitato doganale. A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, esso può adottare decisioni sul riconoscimento reciproco dei controlli doganali e dei programmi di partenariato commerciale nonché sui vantaggi reciprocamente concordati,
DECIDE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
"autorità doganale": l'autorità doganale dello SM dell'UE e l'autorità doganale della Moldova, in appresso denominate collettivamente "autorità doganali" e individualmente "autorità doganale";
"operatore economico": una persona impegnata nella circolazione internazionale di merci;
"dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
"programma":
a) nell'Unione: lo status di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (AEO) (sicurezza) concesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;
b) in Moldova: il programma AEO che comprende AEO - sicurezza (autorizzazione) e la combinazione AEO semplificazioni doganali/sicurezza (AEOC/AEOS) (autorizzazione); gli operatori economici delle zone che esulano dal controllo del governo potranno beneficiare di un'autorizzazione AEO solo quando tutti i criteri AEO potranno essere esaminati e valutati dalle autorità centrali competenti.
"membri del programma": gli operatori economici aventi lo status di AEO nell'UE e lo status di membro in Moldova, come indicato nella definizione di "programma" se indicati collettivamente.
Articolo 2
Riconoscimento reciproco e attuazione della decisione
1. I programmi AEO dell'Unione e della Repubblica di Moldova sono riconosciuti reciprocamente compatibili ed equivalenti e i corrispondenti status di AEO concessi sono reciprocamente accettati.
2. Le parti attuano la presente decisione tramite le rispettive autorità doganali.
Articolo 3
Compatibilità
Le autorità doganali collaborano per mantenere la compatibilità e l'equivalenza fra i rispettivi programmi, in particolare nelle seguenti materie:
a) la presentazione delle domande di concessione dello status di AEO e dello status di membro del programma;
b) la valutazione delle domande;
c) la concessione dello status di AEO e dello status di membro;
d) la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca dello status di AEO e dello status di membro;
e) la promozione della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità ambientali al fine di promuovere il rispetto, da parte degli operatori che godono dello status di AEO e di membri del programma, delle norme internazionali in materia di ambiente.
Le parti garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operano nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE.
Articolo 4
Vantaggi
1. Ciascuna autorità doganale offre ai membri del programma dell'altra autorità doganale vantaggi analoghi a quelli che offre ai membri del proprio programma.
2. I vantaggi di cui al paragrafo 1 prevedono:
a) minori controlli di sicurezza: ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;
b) riconoscimento dei partner commerciali durante il processo di presentazione della domanda: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma;
c) trattamento prioritario all'atto dello sdoganamento: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coinvolto un membro del programma;
d) meccanismo di continuità operativa: entrambe le autorità doganali si impegnano a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma dovrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali;
e) priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita presentate da un membro del programma, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione.
3. In seguito al processo di riesame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ciascuna autorità doganale può concedere, in collaborazione con altre autorità pubbliche sul suo territorio, ulteriori vantaggi e facilitazioni, fra cui la razionalizzazione dei processi e l'aumento della prevedibilità della circolazione alle frontiere, nella misura del possibile.
4. Ciascuna autorità doganale:
a) può sospendere i vantaggi concessi ai membri del programma dell'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;
b) entro un tempo ragionevole comunica all'altra autorità doganale la sospensione di cui alla lettera a) e i motivi della stessa;
c) può procedere a una sospensione a norma della lettera a) unicamente per motivi equivalenti a quelli per cui sospenderebbe i membri del programma dal proprio programma.
5. Se ritenuto opportuno, ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e dello status concessi da quest'ultima autorità doganale.
6. Per una maggiore certezza, la presente decisione non impone limiti a una parte o a un'autorità doganale per quanto riguarda la richiesta di informazioni a norma dell'assistenza amministrativa reciproca di cui all'articolo 198 dell'accordo o di un altro strumento applicabile fra le parti o fra le autorità doganali.
Articolo 5
Scambio di informazioni e comunicazione
1. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione:
a) fornendosi reciprocamente informazioni sui membri del rispettivo programma, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3;
b) trasmettendosi reciprocamente e tempestivamente aggiornamenti relativi all'operatività e allo sviluppo dei rispettivi programmi;
c) scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena logistica e le sue tendenze; e
d) garantendo una comunicazione efficace fra i servizi competenti della Commissione europea e l'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova al fine di potenziare le pratiche di gestione del rischio per quanto riguarda la sicurezza della catena logistica.
2. Lo scambio di informazioni e la comunicazione nell'ambito della presente decisione avvengono fra i servizi competenti della Commissione europea e l'autorità doganale della Repubblica di Moldova.
3. Previo consenso del membro del programma, ciascuna autorità doganale trasmette all'altra autorità doganale unicamente i seguenti dati relativi a detto membro:
a) nome;
b) indirizzo;
c) status di membro, ossia autorizzato, sospeso, revocato o cancellato;
d) data di convalida o di autorizzazione se disponibile;
e) numero di identificazione unico (ad esempio: numeri EORI o AEO); e
f) altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie.
A fini di maggior certezza, i dati di cui alla lettera c) non includono i motivi della sospensione, della revoca o della cancellazione.
4. Le autorità doganali scambiano sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3 per via elettronica.
Articolo 6
Trattamento delle informazioni
1. Ciascuna autorità doganale:
a) salvo altrimenti disposto nella presente decisione, utilizza le informazioni, compresi gli eventuali dati personali ottenuti nell'ambito della presente decisione, al solo fine di attuazione, compresi il monitoraggio e la comunicazione; e
b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), ottiene previa autorizzazione scritta dall'autorità doganale che ha trasmesso le informazioni ad utilizzare le informazioni per altri fini. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
2. Ciascuna autorità doganale:
a) tratta come riservate le informazioni ottenute nell'ambito della presente decisione; e
b) offre almeno lo stesso livello di protezione delle informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione offerto alle informazioni ricevute dai membri del proprio programma.
3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera a), un'autorità doganale può utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione in procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per una mancata osservanza della legislazione doganale nazionale, anche nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze. L'autorità doganale che ha ricevuto le informazioni notifica l'autorità doganale che le ha trasmesse prima di farne tale uso.
4. Ciascuna autorità doganale:
a) divulga solo le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione ai fini per quali le ha ottenute; e
b) fatto salvo quanto disposto alla lettera a), se è tenuta a divulgare informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi o se richiesto dalla legge, un'autorità doganale informa in anticipo e per iscritto l'autorità doganale mittente della divulgazione, salvo che ne sia impossibilitata per legge o a causa di indagini in corso. In tal caso essa ne informa l'autorità mittente non appena possibile a divulgazione avvenuta.
5. Ciascuna autorità doganale:
a) garantisce che le informazioni trasmesse siano accurate e periodicamente aggiornate;
b) adotta o mantiene idonee procedure di cancellazione;
c) notifica tempestivamente l'altra autorità doganale se accerta che le informazioni trasmessele siano inaccurate, incomplete, inaffidabili o se il ricevimento o l'ulteriore uso contravviene alla presente decisione;
d) adotta tutte le misure ritenute opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle informazioni di cui alla lettera c), per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore; e
e) conserva le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione solo per il tempo necessario ai fini dell'attuazione della stessa, salvo altrimenti disposto dalla legge o ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi.
6. Oltre a quanto disposto ai paragrafi 4 e 5, ciascuna autorità doganale garantisce in particolare che:
a) siano previste misure di sicurezza (anche a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione;
b) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione;
c) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione non siano divulgate a privati o a terzi, a Stati o a organismi internazionali che non siano parte dell'accordo o a qualsiasi altra autorità pubblica dell'UE o della Repubblica di Moldova, salvo ove ciò sia richiesto in procedimenti giudiziari o amministrativi o dalla legge nazionale; e
d) le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisioni siano sempre conservate in sistemi di archiviazione elettronici o cartacei sicuri e che si tengano registri o documentazione relativi ad accessi, divulgazione e uso delle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale.
7. Ciascuna autorità doganale:
a) garantisce che i dati personali di un membro del programma dell'altra autorità doganale siano trattati in modo almeno equivalente ai dati personali di un membro del proprio programma per quanto attiene all'accesso, alla rettifica e alla relativa tempistica o alla sospensione temporanea dell'uso; e
b) pubblica informazioni intese a informare i membri del programma in merito alle procedure applicabili alle domande di cui alla lettera a) ai sensi della legislazione nazionale.
8. Ciascuna autorità doganale garantisce che i membri del programma abbiano accesso, relativamente ai loro dati personali, al ricorso amministrativo o al riesame giudiziario, indipendentemente dalla loro nazionalità o paese di residenza.
9. Le autorità doganali pubblicano informazioni intese a segnalare ai membri del programma le opzioni di ricorso amministrativo o di riesame giudiziario.
10. La conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 da parte di ciascuna autorità doganale è subordinata al riesame della rispettiva autorità competente, che garantisce che le denunce relative alla non conformità nel trattamento delle informazioni siano ricevute, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Tali autorità sono:
a) nell'UE: il Garante europeo della protezione dei dati o il suo successore nonché le autorità degli Stati membri dell'UE preposte alla protezione dei dati;
b) nella Repubblica di Moldova: il Centro nazionale per la protezione dei dati personali o il suo successore all'interno dell'amministrazione doganale della Moldova.
Articolo 7
Consultazione, monitoraggio e riesame
Le autorità doganali risolvono qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente decisione mediante consultazioni condotte sotto gli auspici del sottocomitato doganale UE-Moldova di cui all'articolo 200 dell'accordo di associazione.
Le parti collaborano strettamente per quanto riguarda l'attuazione della presente decisione e la sottopongono a controllo regolare effettuando periodicamente mediante visite di monitoraggio congiunte in loco per individuare i possibili punti di forza e di debolezza dei programmi AEO di entrambe le parti.
Il sottocomitato doganale UE-Moldova di cui all'articolo 200 dell'accordo di associazione riesamina periodicamente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:
a) scambi di opinioni in merito ai dati scambiati e ai vantaggi AEO di cui all'articolo 4 concessi ai membri del programma, compresi eventuali dati per il futuro o vantaggi AEO di cui all'articolo 4;
b) scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività), o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco;
c) esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4; e
d) riesame dell'attuazione dell'articolo 6.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Repubblica di Moldova notifica all'Unione il completamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore.
2. Il sottocomitato doganale può modificare la presente decisione. La modifica entra in vigore in conformità della procedura di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione nell'ambito della presente decisione mediante comunicazione per iscritto all'altra autorità doganale con almeno trenta (30) giorni di anticipo. Tale comunicazione è trasmessa anche ai servizi competenti della Commissione europea e alla amministrazione doganale della Repubblica di Moldova, rispettivamente. Fatta salva la sospensione della cooperazione nell'ambito della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e da 4 a 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.
4. Una parte può denunciare la presente decisione in qualsiasi momento mediante notifica all'altra parte attraverso i canali diplomatici. La decisione cessa di produrre effetti trenta (30) giorni dopo che l'altra parte abbia ricevuto la notifica scritta. Fatta salva la denuncia della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 2, 4 e 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.
Fatto in duplice copia a …, il giorno … … 20.., nelle lingue inglese e rumena, ciascuna delle quali facente ugualmente fede.
Per il sottocomitato doganale UE - Moldova
A nome dell'Unione europea
A nome della Repubblica di Moldova
(I copresidenti)