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Document 52022PC0054

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

COM/2022/54 final

Bruxelles, 16.2.2022

COM(2022) 54 final

2022/0037(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Consultazioni con il Regno Unito sulle possibilità di pesca a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione 1 .

In qualità di firmatari dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e tenuto conto di considerazioni e orientamenti politici potenzialmente diversi, l'Unione e il Regno Unito hanno esercitato i rispettivi ruoli consultando la controparte per fissare le possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2022 a norma dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La Commissione ha consultato il Regno Unito conformemente:

·all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d) e all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

·agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP) 2 ;

·agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali 3 e per il Mare del Nord 4 ; e

·alla decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito per concordare le possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2022 5 .

Conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha basato la sua posizione sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

La Commissione ha svolto le consultazioni in totale coordinamento con il Consiglio. Il Parlamento europeo è stato opportunamente informato.

Il 21 dicembre 2021 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2022 (stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione). L'accordo di principio è stato stabilito nel verbale scritto per il 2022, che è stato approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e in linea con la decisione del Consiglio del 22 ottobre 2021.

È pertanto necessario trasporre nell'ordinamento giuridico dell'Unione i TAC corrispondenti alle possibilità di pesca concordate nel verbale scritto per il 2022. Tali possibilità di pesca per il 2022 consentiranno attività di pesca ecosostenibili a lungo termine e gestite in modo coerente con gli obiettivi seguenti: i) conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale; e ii) contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con il Regno Unito.

Possibilità di pesca per il 2022 per gli stock per i quali l'Unione decide autonomamente

La proposta risponde inoltre alla necessità di fissare possibilità di pesca per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella sottozona CIEM 8 (Golfo di Biscaglia) per il 2022, a seguito della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per tale stock.

Il regolamento (UE) 2022/109 6 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga nella sottozona CIEM 8 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2022 fino a quando non sarà disponibile il parere scientifico del CIEM per il 2022. Il CIEM ha pubblicato il parere scientifico per lo stock per il 2022 il 17 dicembre 2021. In linea con tale parere, il TAC per tale stock per il 2022 dovrebbe essere fissato a 33 000 tonnellate.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive discendono dagli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel corso delle consultazioni con il Regno Unito sulle possibilità di pesca la Commissione ha informato e consultato i portatori d'interessi (in particolare, i rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni del settore della pesca). Ha inoltre mantenuto i contatti con le amministrazioni nazionali attraverso un intenso coordinamento e ha informato periodicamente i consigli consultivi in merito allo stato di avanzamento delle consultazioni.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sui pareri scientifici del CIEM.

Valutazione d'impatto

Per quanto riguarda gli stock condivisi con il Regno Unito la presente proposta attua essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

In linea con l'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i TAC concordati dall'Unione con il Regno Unito e riportati nel verbale scritto per il 2022 corrispondono alle quote di contingente dell'Unione di cui agli allegati 35 e 36 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il metodo generale adottato dalla Commissione per la fissazione di tali TAC si basa sui pareri del CIEM per il 2022 ed è in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e con i principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo.

In linea con l'obiettivo principale di conservazione della PCP stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP e dall'articolo 3, paragrafo 1, dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord, l'Unione ha concordato con il Regno Unito i TAC per gli stock con parere FMSY (parere con livelli di possibilità di pesca indicanti una pressione di pesca tale da garantire il rendimento massimo sostenibile "MSY").

In base all'esito delle consultazioni non sono stati fissati quattro TAC per stock per i quali si disponeva di una valutazione dell'MSY e di un parere di zero catture in linea con il parere del CIEM che raccomandava un TAC pari a zero. Per tre stock demersali sono stati concordati con il Regno Unito TAC a livelli di catture accessorie (merluzzo bianco nel Mar Celtico, merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia e merlano nel Mare d'Irlanda), mentre per uno stock demersale (aringa nel Mar Celtico) è stato fissato con il Regno Unito un TAC di controllo a seguito del parere del CIEM relativo al livello di tale TAC.

Il merluzzo bianco nel Mar Celtico è classificato come stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. L'Unione e il Regno Unito hanno concordato un TAC pari a 644 tonnellate (-20 % rispetto al livello del 2021) per le catture accessorie inevitabili nell'ambito della pesca demersale multispecifica, portando ad un aumento della biomassa di almeno l'82 % e rimanendo al di sotto del valore massimo dell'FMSY. Sebbene non siano state concordate nuove misure (tecniche) correttive con il Regno Unito, la Commissione ha recentemente adottato 7 nuove misure riguardanti gli attrezzi da pesca e le soglie delle catture accessorie per ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Celtico e nelle acque adiacenti. Tali nuove misure si applicheranno fino al 31 dicembre 2022.

Nel piano pluriennale per le acque occidentali, il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia è considerato uno stock bersaglio. Sulla base di una richiesta di rinnovo presentata dal Regno Unito, è stato concordato un TAC con il Regno Unito al di sopra del valore FMSY indicato dal CIEM e al di sopra del valore superiore dell'FMSY corrispondente alla norma raccomandata dal CIEM. Ciò comporterà un aumento delle dimensioni dello stock del 45 % rispetto al livello della biomassa del 2021. Si tratta di uno dei due stock per i quali il Consiglio ha adattato la posizione dell'Unione il 6 dicembre 2021.

Il merlano nel Mare d'Irlanda è considerato uno stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. Sulla base di una richiesta di rinnovo presentata dal Regno Unito, è stato concordato un TAC con il Regno Unito al di sopra del valore FMSY indicato dal CIEM e al di sopra del valore superiore dell'FMSY corrispondente alla norma raccomandata dal CIEM. Ciò comporterà un aumento delle dimensioni dello stock almeno del 23 % rispetto al livello della biomassa del 2021. Si tratta di uno dei due stock per i quali il Consiglio ha adattato la posizione dell'Unione il 6 dicembre 2021.

La proposta elenca 32 TAC per stock con parere precauzionale. Su questi TAC l'Unione ha cercato di raggiungere un'intesa con il Regno Unito tenendo conto dei pareri di riferimento del CIEM corrispondenti e dell'approccio precauzionale stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP. La maggior parte di tali TAC sono stati concordati con il Regno Unito in linea o al di sotto dei livelli raccomandati dal CIEM. Alcuni TAC, tuttavia (molva azzurra [acque internazionali delle zone 1 e 2; Mare del Nord; Skagerrak], passera di mare [7hjk], gamberetto boreale [Mare del Nord] e spinarolo [acque occidentali]), sono stati concordati con il Regno Unito a livelli tali da evitare situazioni di specie a contingente limitante che tengono inoltre conto delle specificità della pesca multispecifica. Per il TAC relativo al gamberetto boreale (Mare del Nord) è stata aggiunta una nota a piè di pagina unicamente per le catture accessorie perché il parere del CIEM suggerisce che lo stock in questione non dovrebbe essere oggetto di pesca diretta. Con il Regno Unito è stato concordato un TAC di controllo per l'aringa nelle acque a ovest della Scozia (HER/5B6ANB) e per il TAC associato relativo all'aringa nelle acque a ovest dell'Irlanda (HER/6AS7BC), che andrà ad aumentare il livello della biomassa del 21 % nel 2022 rispetto a quello del 2021.

Per un numero limitato di stock (merluzzo bianco di Rockall, nelle acque a ovest della Scozia, nel Mare d'Irlanda e nel Mar Celtico; merlano nel Mare d'Irlanda; merluzzo giallo nelle zone 6 e 7) sono stati concordati con il Regno Unito TAC a un livello superiore a quello proposto dall'Unione al fine di conseguire un risultato globale ritenuto necessario e auspicabile in termini di sostenibilità e di considerazioni socioeconomiche, tra cui la necessità di promuovere condizioni di parità.

TAC che si discostano di oltre il 20 % dai livelli dei TAC fissati in precedenza

Al momento dell'adozione dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord, la Commissione ha dichiarato che, nel caso in cui avesse proposto di fissare TAC che si discostassero di oltre il 20 % dai livelli dei TAC fissati in precedenza, tali casi sarebbero stati elencati nella relazione introduttiva della sua proposta, presentando se del caso le motivazioni alla base di dette variazioni. Pertanto, per gli stock condivisi con il Regno Unito, la Commissione fornisce di seguito le spiegazioni delle variazioni principali dei TAC incluse nella presente proposta.

Codice TAC

Nome

TAC 2021 (t)

TAC 2022 (t) 8

Variazione in percentuale (arrotondata)

Motivazione

ANF/2AC4-C

Rana pescatrice (Mare del Nord)

11 972

9 014

-25 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

ARU/567

Argentina (acque occidentali)

3 729

11 626

+212 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

A seguito di una revisione della valutazione, questo stock è passato ad una categoria oggetto di valutazione analitica (dalla categoria 3 alla categoria 1), il che ha portato a un parere scientifico riveduto indicante un TAC più elevato.

HAD/6B1214

Eglefino (Rockall)

8 375

5 825

-30 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

Il parere scientifico ha raccomandato una riduzione del TAC a causa della diminuzione dell'indice di abbondanza e dell'applicazione della zona tampone precauzionale.

JAX/4BC7D

Suri/sugarelli (Mare del Nord meridionale e Manica orientale)

14 014

8 969

-36 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

L/W/2AC4-C

Limanda e passera lingua di cane (Mare del Nord)

5 428

4 287

-21 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

NEP/2AC4-C

Scampo (Mare del Nord)

19 077

24 268

+27 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

NEP/5BC6

Scampo (acque a ovest della Scozia)

14 945

11 862

-21 %

Fissato dal Regno Unito.

NOP/2A3A4

Busbana norvegese (Mare del Nord)

128 300

59 728

-53 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

PLE/7DE

Passera di mare (Manica)

11 920

9 138

-23 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

PLE/7HJK

Passera di mare (7hjk)

67

114

+70 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

PRA/2AC4-C

Gamberetto boreale (Mare del Nord)

660

990

(solo catture accessorie)

+50 %

Modifica del TAC per le catture accessorie per evitare l'effetto contingente limitante, d'intesa con il Regno Unito.

SOL/07D

Sogliola (Manica orientale)

3 248

2 380

-27 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

SOL/24-C

Sogliola (Mare del Nord)

21 361

15 330

-28 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

SOL/7HJK

Sogliola (7hjk)

280

213

-24 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

SPR/7DE

Spratto (Manica)

1 446

550 (dal 1o gennaio al 30 giugno)

-62 %

Modifica dell'anno di applicazione del TAC (dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo). Per questo stock le possibilità di pesca corrispondono quindi a un TAC speciale semestrale per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2022.

WHG/56-14.

Merlano (acque a ovest della Scozia)

937

1 800

+92 %

Aumento autorizzato al di sotto del valore raccomandato dal nuovo parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito.

Flessibilità interannuale

L'Unione ha concordato con il Regno Unito di non applicare la flessibilità interannuale agli stock seguenti: molva azzurra nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2 (BLI/12INT-), molva azzurra nel Mare del Nord, (BLI/24-), molva azzurra nello Skagerrak (BLI/03/A-), merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A), merluzzo bianco nel Mar Celtico (COD/7XAD34), spinarolo nelle acque occidentali (DGS/15X14), aringa HER/7G-K e merlano nel Mare d'Irlanda (WHG/07A).

Deroghe in materia di rigetti

Nel caso in cui vi siano differenze tra l'Unione e il Regno Unito sulle deroghe all'obbligo di sbarco, il Regno Unito ha confermato che si avvarrà delle deroghe in materia di rigetti dell'Unione nel 2022. Tuttavia, a causa della revisione del regime derogatorio nelle acque del Regno Unito, notificato all'Unione il 17 novembre 2021, in merito al quale le nostre osservazioni e richieste di chiarimenti successive sono ancora in attesa di risposta da parte del Regno Unito, nella fase attuale l'Unione non è in grado di indicare di quale di queste deroghe la flotta dell'Unione potrebbe avvalersi mentre opera nelle acque del Regno Unito.

Detrazioni dei TAC

Le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

Scambi di contingenti

L'Unione ha cercato di agevolare gli scambi di contingenti con il Regno Unito in vista dell'istituzione, da parte del comitato specializzato per la pesca, di un meccanismo di scambio di contingenti. È quindi opportuno stabilire la procedura da seguire per effettuare i suddetti scambi.

Spigola

La spigola è uno stock fuori contingente condiviso con il Regno Unito. Con la presente proposta la Commissione propone di stabilire misure di limitazione delle catture di tale stock per il 2022, come concordato nel quadro delle consultazioni con il Regno Unito.

Cicerelli

L'articolo 11 bis del regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ha rinnovato per il 2022 le chiusure stagionali della pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Poiché il TAC provvisorio per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2022 è ora sostituito da un TAC definitivo per l'intero anno, il periodo di divieto dovrebbe coprire anche il periodo dal 1º agosto al 31 dicembre 2022 oltre a quello dal 1º gennaio al 31 marzo 2022. L'articolo 11 bis dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

Specie vietate

Al fine di proteggere determinate specie dall'attività di pesca, nel verbale scritto per il 2022 l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere l'elenco esistente delle specie vietate di cui all'allegato 2 del verbale scritto per il 2021.

2022/0037 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio 9 fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)Il 21 dicembre 2021 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di totali ammissibili di catture (TAC) per il 2022 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 21 dicembre 2021 e firmato lo stesso giorno dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e in linea con la decisione del Consiglio del 22 ottobre 2021 10 .

(3)Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall'Unione con il Regno Unito conformemente all'articolo 498, paragrafo 2, all'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito 11 , agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca 12 , agli articoli 4 e 5 dei regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2018/973 relativi ai piani pluriennali, rispettivamente, per le acque occidentali 13 e per il Mare del Nord 14 e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio 15 relativa alle consultazioni con il Regno Unito riguardo alle possibilità di pesca per gli stock condivisi per il 2022. Durante le consultazioni la posizione dell'Unione si è basata sui migliori pareri scientifici disponibili forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4)È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti nel regolamento (UE) 2022/109 allineandoli alle possibilità di pesca concordate nel verbale scritto e attuare altre misure funzionalmente connesse alle possibilità di pesca anch'esse concordate nel verbale scritto.

(5)Tali possibilità di pesca per il 2022 consentiranno attività di pesca ecosostenibili a lungo termine, gestite con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e in grado di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con il Regno Unito.

(6)Per alcuni stock valutati sulla base dell'MSY, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione e di contribuire nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

(7)Dato che la biomassa degli stock di BLI/12INT, BLI/24, BLI/03A, COD/5BE6A, COD/7XAD34, HER/7G-K e WHG/07A è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (Blim), nel verbale scritto l'Unione e il Regno Unito hanno concordato che è necessario che gli Stati membri non applichino l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2021 al 2022, in modo tale che nel 2022 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre convenuto che lo stesso debba valere per lo stock di DGS/15X14, che è una specie vietata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) 2022/109.

(8)L'Unione ha cercato di trovare il massimo livello possibile di convergenza con il Regno Unito nell'applicazione dell'obbligo di sbarco, comprese le esenzioni de minimis e legate al tasso di sopravvivenza, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e condizioni di parità. Le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengono conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano quindi detratti dal valore raccomandato dal CIEM per le catture totali.

(9)L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere l'orientamento adottato per la conservazione della spigola di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92 16 , prevedendo in particolare che la pressione di pesca globale sullo stock rimanga ad un livello inferiore o uguale a quello raccomandato dal CIEM. È pertanto opportuno continuare a stabilire misure di limitazione delle catture per questo stock per il 2022 nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h. Alla luce del parere del CIEM, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di aumentare i limiti di cattura per le attività di pesca con ami e palangari e reti da posta fisse. Per le reti da traino e le sciabiche hanno inoltre deciso, di comune accordo, di passare da limiti mensili a limiti bimestrali. Hanno concordato anche di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY. Hanno infine convenuto sulla necessità di mantenere le attuali misure di limitazione delle catture applicabili alla pesca ricreativa. Poiché i limiti di cattura provvisori sono ora sostituiti da limiti di cattura per l'intero anno, le misure di limitazione delle catture pertinenti dovrebbero coprire anche il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2022.

(10)Il regolamento (UE) 2022/109 prevede il rinnovo delle chiusure stagionali della pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 per il 2022. Poiché il TAC provvisorio per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2022 sarà ora sostituito da un TAC definitivo per l'intero anno, il periodo di divieto applicabile dovrebbe coprire anche il periodo dal 1º agosto al 31 dicembre 2022.

(11)Il regolamento (UE) 2022/109 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga nella sottozona CIEM 8 applicabile dal 1º gennaio al 30 giugno 2022 in attesa della disponibilità di un parere scientifico. Per lo stock in questione il CIEM ha pubblicato tale parere scientifico per il 2022 in data 17 dicembre 2021. Il TAC per lo stock di acciuga per il 2022 dovrebbe essere pertanto modificato in linea con tale parere.

(12)Al fine di proteggere determinate specie dall'attività di pesca, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di mantenere gli attuali elenchi delle specie vietate.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.

(14)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

(1)l'articolo 7 è soppresso;

(2)l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11 
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7

1.Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3.In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2022 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

(a)con reti demersali 17 , per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

(b)con sciabiche 18 , per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

(c)con ami e palangari 19 , per un massimo di 5,95 tonnellate per nave;

(d)con reti da posta fisse 20 , per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per nave.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4.I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi di calendario all'altro.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo nell'arco di due mesi di calendario si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

5.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k,

(a)dal 1o gennaio al 28 febbraio 2022 e dal 1o al 31 dicembre 2022:

i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

ii) durante tale periodo è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

(b)dal 1o marzo al 30 novembre 2022:

i) non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii) la taglia minima delle spigole conservate durante tale periodo è di 42 cm;

iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole durante tale periodo.

6.Il paragrafo 6 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.";

(3)l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15
Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2022 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2022.";

(4)l'allegato IA, parte A, è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(5)l'allegato IA, parte B, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

(6)l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(4)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(5)    Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).
(6)    Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(7)    Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, del 23 agosto 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag.1).
(8)    Come indicato nel verbale scritto prima delle detrazioni dei TAC risultanti dalle deroghe relative all'obbligo di sbarco.
(9)    Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(10)    Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).
(11)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(12)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(13)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(15)    Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).
(16)    Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
(17)    Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
(18)    Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
(19)    Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
(20)    Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).
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Bruxelles, 16.2.2022

COM(2022) 54 final

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO I

Modifiche dell'allegato IA del regolamento (UE) 2022/109 – stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Nell'allegato IA, parte A, relativa agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente, la prima tabella è sostituita dalla seguente:

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

8

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/08.)

 

 

Spagna

 

29 700

TAC analitico

 

 

Francia

3 300

Unione

33 000

TAC

 

33 000

 

 

 

 

ALLEGATO II

Modifiche dell'allegato IA del regolamento (UE) 2022/109 – Stock condivisi

Nell'allegato IA, parte B, relativa agli stock condivisi, le tabelle sono sostituite dalle seguenti:

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Argentina silus

 

(ARU/1/2.)

 

 

Germania

 

16

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

5

Paesi Bassi

13

Unione

34

Regno Unito

25

TAC

 

59

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

 

Argentina silus

 

(ARU/3A4-C)

 

Danimarca

 

717

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

7

Francia

5

Irlanda

5

Paesi Bassi

34

Svezia

28

Unione

796

Regno Unito

13

TAC

 

809

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Argentina silus

 

(ARU/567.)

 

 

Germania

 

886

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

19

Irlanda

821

Paesi Bassi

9 250

Unione

10 976

Regno Unito

650

TAC

 

11 626

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

 

Brosme brosme

 

 

(USK/1214EI)

 

Germania

 

6

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

6

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Altri

4

(1)(2)

Unione

16

(1)

Regno Unito

6

(1)

TAC

 

22

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-C.)

 

Danimarca

 

62

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

19

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

43

(1)

Svezia

6

(1)

Altri

6

(2)

Unione

136

(1)

Regno Unito

92

(1)

TAC

 

228

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Brosme brosme

 

 

(USK/567EI.)

 

Germania

 

59

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

208

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

2 465

(1)

Irlanda

238

(1)

Altri

59

(2)

Unione

3 029

(1)

Norvegia

0

(3)(4)(5)

Regno Unito

1 265

(1)

TAC

 

4 294

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Il contingente non assegnato "Altri" destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)

0

brosme (USK/*5B67-)

0

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesci tamburo

 

 

Zona:

6, 7 e 8

 

 

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danimarca

 

5 592

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

15 749

Unione

21 341

Regno Unito

1 450

TAC

22 791

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Germania

 

347

(2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

66

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

470

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

347

(2)

Unione

1 230

(2)

Regno Unito

2 250

(2)

TAC

 

3 480

 

 

 

 

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso il Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6aS (1), 7b, 7c

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlanda

 

1 236

 

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

124

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 360

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

1 360

 

 

 

 

 

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56º 00' N e a ovest di 07º 00' O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

Zona:

7a(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlanda

 

719

 

TAC analitico

 

 

Unione

719

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Regno Unito

7 736

TAC

 

8 455

 

 

 

 

 

(1)

Da questa zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7e e 7f

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

Francia

 

465

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

465

Regno Unito

465

TAC

930

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Germania

 

10

(3)

TAC analitico

 

 

Francia

54

(3)

Irlanda

750

(3)

Paesi Bassi

54

(3)

Unione

868

(3)

Regno Unito

1

(2)

TAC

 

869

(3)

 

 

 

 

(1)

Questa zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano alla "Marine Management Organisation" (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino) il nome della/e nave/i in questione.

(3)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

Gadus morhua

 

 

(COD/5W6-14)

 

Belgio

 

0

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

1

(1)

Francia

16

(1)

Irlanda

6

(1)

Unione

23

(1)

Regno Unito

51

(1)

TAC

 

74

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

 

Gadus morhua

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgio

 

2

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

22

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Francia

234

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

91

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

349

(1)

Regno Unito

930

(1)

TAC

 

1 279

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/07A.)

 

 

Belgio

 

5

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

15

(1)

Irlanda

94

(1)

Paesi Bassi

1

(1)

Unione

115

(1)

Regno Unito

91

(1)

TAC

 

206

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Gadus morhua

 

 

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgio

 

28

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

463

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

92

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

583

(1)

Regno Unito

61

(1)

TAC

 

644

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgio

 

8

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

7

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

7

(1)

Francia

45

(1)

Paesi Bassi

36

(1)

Unione

103

(1)

Regno Unito

2 660

(1)

TAC

 

2 763

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lepidorhombus spp.

 

 

 

 

 

(LEZ/56-14)

 

 

Spagna

 

550

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

2 146

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

627

(1)

Unione

3 323

(1)

Regno Unito

2 258

(1)

TAC

 

5 581

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgio

 

461

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

5 124

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

6 219

(2)

Irlanda

2 827

(2)

Unione

14 631

Regno Unito

3 660

(2)

TAC

 

18 916

 

 

 

 

 

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Spagna

 

1 035

 

TAC analitico

 

 

Francia

835

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

1 870

TAC

1 870

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Lophiidae

 

 

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgio

 

221

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

488

(1)(2)

Germania

238

(1)(2)

Francia

45

(1)(2)

Paesi Bassi

167

(1)(2)

Svezia

6

(1)(2)

Unione

1 165

(1)(2)

Regno Unito

7 849

(1)(2)

TAC

 

9 014

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58' 30'' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lophiidae

 

 

 

(ANF/56-14)

 

Belgio

 

158

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

180

(1)

Spagna

169

(1)

Francia

1 944

(1)

Irlanda

439

(1)

Paesi Bassi

152

(1)

Unione

3 042

(1)

Regno Unito

2 060

(1)

TAC

 

5 102

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgio

 

3 629

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

405

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

1 442

(1)

Francia

23 291

(1)

Irlanda

2 977

(1)

Paesi Bassi

470

(1)

Unione

32 214

(1)

Regno Unito

8 959

(1)

TAC

 

41 173

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Spagna

 

1 681

TAC analitico

 

 

Francia

9 351

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

11 032

TAC

11 032

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgio

 

12

TAC analitico

 

 

Germania

12

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

542

Irlanda

385

Unione

951

Regno Unito

4 874

TAC

5 825

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgio

 

11

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

13

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

553

(1)

Irlanda

394

(1)

Unione

971

(1)

Regno Unito

4 035

(1)

TAC

 

5 006

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgio

 

146

TAC analitico

 

 

Francia

8 762

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

2 920

Unione

11 828

Regno Unito

2 550

TAC

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/07A.)

 

Belgio

 

43

TAC analitico

 

 

Francia

196

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

1 171

Unione

1 410

Regno Unito

1 628

TAC

3 038

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/56-14)

 

Germania

 

9

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

189

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

462

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

660

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

1 140

(1)

TAC

 

1 800

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgio

 

3

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

44

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

251

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

1

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

299

(1)

Regno Unito

422

(1)

TAC

 

721

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgio

 

99

TAC analitico

 

 

Francia

6 085

Irlanda

2 819

Paesi Bassi

49

Unione

9 052

Regno Unito

1 188

TAC

10 696

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/03A.)

 

 

Danimarca

 

2 192

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

187

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

2 379

TAC

 

2 379

 

 

 

 

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

27

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

1 110

(1)(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

127

(1)(2)

Francia

245

(1)(2)

Paesi Bassi

64

(1)(2)

Unione

1 573

(1)(2)

Regno Unito

1 181

(1)(2)

TAC

 

2 754

 

 

 

 

 

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merluccius merluccius

 

 

 

 

 

(HKE/571214)

Belgio

 

397

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

12 735

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

19 666

(1)

Irlanda

2 383

(1)

Paesi Bassi

256

(1)

Unione

35 437

(1)

Regno Unito

8 831

(1)

TAC

 

44 268

 

 

 

 

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito, verso le acque dell'Unione e verso le acque internazionali delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente alla controparte su base annuale. Gli Stati membri ne danno notifica preliminare alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

 

Belgio

53

Spagna

2 105

Francia

2 105

Irlanda

263

Paesi Bassi

26

Unione

4 552

Regno Unito

1 184

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

13

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

9 085

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

20 401

Paesi Bassi

26

(1)

Unione

29 525

TAC

 

29 525

 

 

 

 

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57‑14)

Belgio

3

Spagna

2 631

Francia

4 737

Paesi Bassi

8

Unione

 

7 379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Microstomus kitt e

 

(L/W/2AC4-C)

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

 

 

 

 

 

Belgio

 

212

TAC precauzionale

Danimarca

582

Germania

75

Francia

160

Paesi Bassi

485

Svezia

7

Unione

1 521

Regno Unito

2 766

TAC

 

4 287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/5B67-)

Germania

 

109

TAC analitico

 

 

Estonia

16

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

342

Francia

7 795

Irlanda

30

Lituania

7

Polonia

3

Altri

30

(1)

Unione

8 332

Norvegia

0

(2)

Isole Fær Øer

0

(3)

Regno Unito

2 527

TAC

 

10 859

 

 

 

 

 

(1)

Il contingente non assegnato "Altri" destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque internazionali della zona 12

 

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/12INT-)

Estonia

 

0

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

73

(1)

Francia

2

(1)

Lituania

1

(1)

Altri

0

(1)(2)

Unione

76

(1)

Regno Unito

1

(1)

TAC

 

77

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/24-)

Danimarca

 

2

TAC precauzionale

 

 

Germania

2

Irlanda

2

Francia

12

Altri

2

(1)

Unione

20

Regno Unito

7

TAC

 

27

 

 

 

 

 

(1)

Il contingente non assegnato "Altri" destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/03A-)

Danimarca

 

1,5

TAC precauzionale

 

 

Germania

1

Svezia

1,5

Unione

4

TAC

 

4

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

9

TAC precauzionale

 

 

Germania

9

Francia

9

Altri

3

(1)

Unione

30

Regno Unito

8

TAC

 

38

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

11

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

79

Germania

11

Svezia

32

Unione

133

Regno Unito

11

TAC

 

144

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgio

 

18

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

277

(1)(2)

Germania

171

(1)(2)

Francia

154

(1)

Paesi Bassi

6

(1)

Svezia

12

(1)(2)

Unione

638

(1)

Regno Unito

2 473

(1)(2)

TAC

 

3 127

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgio

 

8

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

6

Germania

6

Francia

6

Unione

26

Regno Unito

6

TAC

 

32

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgio

 

54

(1)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

10

(1)

Germania

196

(1)

Irlanda

1 059

(1)

Spagna

3 965

(1)

Francia

4 226

(1)

Portogallo

10

(1)

Unione

9 520

(1)

Norvegia

0

(2)(3)(4)

Isole Fær Øer

0

(5)(6)

Regno Unito

5 532

(1)

TAC

 

15 052

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). 0. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)

0

brosme (USK/*5B67-)

0

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 0:

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgio

 

1 269

TAC analitico

 

 

Danimarca

1 269

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

19

Francia

37

Paesi Bassi

653

Unione

3 247

Regno Unito

21 021

TAC

 

24 268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Spagna

 

24

TAC analitico

 

 

Francia

96

Irlanda

160

Unione

280

Regno Unito

11 582

TAC

11 862

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

7

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/07.)

 

 

Spagna

 

924

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

3 746

(1)

Irlanda

5 682

(1)

Unione

10 352

(1)

Regno Unito

6 686

(1)

TAC

 

17 038

(1)

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

846

Francia

530

Irlanda

1 016

Unione

2 392

Regno Unito

412

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danimarca

 

735

(1)

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

7

(1)

Svezia

30

(1)

Unione

772

(1)

Regno Unito

218

(1)

TAC

 

990

 (1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta di gamberetto boreale.

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Pleuronectes platessa

 

 

 

 

 

(PLE/56-14)

 

 

Francia

 

18

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

240

Unione

258

Regno Unito

400

TAC

 

658

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgio

119

TAC analitico

Francia

52

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

929

Paesi Bassi

36

Unione

1 136

Regno Unito

1 404

TAC

 

2 747

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgio

1 310

TAC analitico

Francia

4 366

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

5 676

Regno Unito

2 717

TAC

 

9 138

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgio

379

TAC precauzionale

Francia

686

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

105

Unione

1 170

Regno Unito

441

 

TAC

 

1 735

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgio

7

(1)

TAC precauzionale

Francia

14

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

47

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

27

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

95

(1)

Regno Unito

19

(1)

TAC

 

114

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Pollachius pollachius

 

 

 

(POL/56-14)

 

Spagna

2

TAC precauzionale

Francia

75

Irlanda

22

Unione

99

Regno Unito

57

TAC

 

156

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

7

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgio

233

(1)

TAC precauzionale

Spagna

14

(1)

Francia

5 372

(1)

Irlanda

572

(1)

Unione

6 191

(1)

Regno Unito

1 821

(1)

TAC

 

8 012

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgio

7

TAC precauzionale

Francia

1 433

Irlanda

717

Unione

2 157

Regno Unito

384

TAC

 

2 541

 

 

 

 

 

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Scophthalmus maximus e

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scophthalmus rhombus

 

 

 

 

 

 

Belgio

375

TAC precauzionale

Danimarca

802

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

205

Francia

97

Paesi Bassi

2 842

Svezia

6

Unione

4 327

Regno Unito

1 022

TAC

 

5 487

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgio

 

271

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

11

(1)(2)(3)

Germania

13

(1)(2)(3)

Francia

43

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

232

(1)(2)(3)(4)

Unione

570

(1)(3)

Regno Unito

1 194

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

1 764

(3)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto dal Regno Unito.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danimarca

 

37

(1)

TAC precauzionale

 

 

Svezia

11

(1)

Unione

48

(1)

TAC

 

48

 

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgio

 

814

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

5

(1)(2)(3)(4)

Francia

3 656

(1)(2)(3)(4)

Germania

11

(1)(2)(3)(4)

Irlanda

1 177

(1)(2)(3)(4)

Lituania

19

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

3

(1)(2)(3)(4)

Portogallo

20

(1)(2)(3)(4)

Spagna

984

(1)(2)(3)(4)

Unione

6 689

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

2 793

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

9 482

(3)(4)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgio

8

 

TAC precauzionale

Estonia

0

Francia

36

Germania

0

Irlanda

12

Lituania

0

Paesi Bassi

0

Portogallo

0

Spagna

10

Unione

66

Regno Unito

57

TAC

 

123

 

 

 

 

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti dagli articoli 18 e 56 del presente regolamento e dalle disposizioni pertinenti della legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

7d

 

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgio

 

134

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 123

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

7

(1)(2)(3)(4)

Unione

1 264

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

233

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

1 497

(4)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Raja undulata

 

 

 

(RJU/7DE.)

 

 

Belgio

19

(1)

TAC precauzionale

Estonia

0

(1)

Francia

94

(1)

Germania

0

(1)

Irlanda

25

(1)

Lituania

0

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Spagna

21

(1)

Unione

159

(1)

Regno Unito

75

(1)

 

TAC

234

(1)

 

 

 

 

(1)

Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC e gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti dalle disposizioni pertinenti del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/89-C.)

 

 

Belgio

 

10

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 949

(1)(2)

Portogallo

1 580

(1)(2)

Spagna

1 590

(1)(2)

Unione

5 129

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

(2)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 18 e 56 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Francia

13

Portogallo

10

Spagna

10

Unione

33

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgio

0

 

TAC precauzionale

Francia

20

Portogallo

15

Spagna

15

Unione

50

Regno Unito

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

 

 

(GHL/2A-C46)

 

Danimarca

 

29

TAC analitico

 

 

Germania

51

Estonia

29

Spagna

29

Francia

478

Irlanda

29

Lituania

29

Polonia

29

Unione

703

Norvegia

0

Regno Unito

1 868

TAC

 

2 571

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

 

Belgio

 

1 120

TAC analitico

 

 

Danimarca

512

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

896

Francia

224

Paesi Bassi

10 107

Unione

12 859

Norvegia

10

(1)

Regno Unito

2 022

TAC

 

15 330

 

 

 

 

 

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

 

Irlanda

 

46

TAC precauzionale

 

 

Unione

46

Regno Unito

11

TAC

 

57

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7a

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgio

 

374

TAC analitico

 

 

Francia

5

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

92

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

119

Unione

590

Regno Unito

181

TAC

 

787

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7d

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgio

 

624

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 249

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

1 873

Regno Unito

471

TAC

 

2 380

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7e

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07E.)

 

 

Belgio

 

59

TAC analitico

 

 

Francia

631

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

690

Regno Unito

1 111

TAC

 

1 810

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgio

 

781

TAC analitico

 

 

Francia

78

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

39

Unione

898

Regno Unito

415

TAC

 

1 337

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgio

 

18

TAC precauzionale

 

 

Francia

36

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

95

Paesi Bassi

28

Unione

177

Regno Unito

36

TAC

 

213

 

 

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

 

(SPR/03 A.)

 

 

Danimarca

0

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Germania

0

(1)(2)

Svezia

0

(1)(2)

Unione

0

(1)(2)

TAC

 

0

(2)

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Sprattus sprattus

 

 

 

(SPR/2AC4-C)

 

 

Belgio

 

0

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

0

(1)(2)

Germania

0

(1)(2)

Francia

0

(1)(2)

Paesi Bassi

0

(1)(2)

Svezia

0

(1)(2)(3)

Unione

0

(1)(2)

Norvegia

0

(1)

Isole Fær Øer

0

(1)(4)

Regno Unito

0

(1)

TAC

 

0

(1)

 

 

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Compresi i cicerelli.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

 

 

 

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgio

 

1

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

96

Germania

1

Francia

21

Paesi Bassi

21

Unione

140

Regno Unito

410

TAC

 

550

 

 

 

 

 

(1)

Il TAC può essere pescato soltanto dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.  

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

 

Squalus acanthias

 

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgio

18

(1)

TAC precauzionale

Germania

4

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

9

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

75

(1)

Irlanda

47

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Unione

153

(1)

Regno Unito

117

(1)

TAC

 

270

(1)

 

 

 

 

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Tuttavia, le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Le parti dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgio

7

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

3 216

(1)

Germania

284

(1)(2)

Spagna

60

(1)

Francia

267

(1)(2)

Irlanda

202

(1)

Paesi Bassi

1 936

(1)(2)

Portogallo

7

(1)

Svezia

75

(1)

Unione

6 055

Norvegia

0

(3)

Regno Unito

2 816

(1)(2)

TAC

 

8 969

 

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4 a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danimarca

6 056

(1)(3)

TAC analitico

Germania

4 725

(1)(2)(3)

Spagna

6 445

(3)(5)

Francia

2 432

(1)(2)(3)(5)

Irlanda

15 737

(1)(3)

Paesi Bassi

18 958

(1)(2)(3)

Portogallo

621

(3)(5)

Svezia

675

(1)(3)

Unione

55 649

(3)

Isole Fær Øer

0

(4)

Regno Unito

5 767

(1)(2)(3)

TAC

 

61 416

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota 3 in calce, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Spagna

8 710

(1)

TAC analitico

Francia

151

Portogallo

861

(1)

Unione

9 722

TAC

 

9 722

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

 

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Trisopterus esmarkii

 

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Anno

2022

2023

Danimarca

49 478

(1)(3)

0

(1)(6)

TAC analitico

Germania

9

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

36

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

49 524

(1)(3)

0

(1)(6)

Regno Unito

10 204

(2)(3)

0

(2)(6)

Norvegia

0

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

0

(5)

0

(5)

TAC

59 728

 

Non pertinente

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

 

 



ALLEGATO III

Modifiche dell'allegato II del regolamento (UE) 2022/109 – Numero massimo di giorni autorizzati

Nell'allegato I, capo III, sezione 5, relativa al numero massimo di giorni autorizzati nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione, la tabella I è sostituita dalla seguente:

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

176

Francia

188

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

176

Francia

191

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