COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.7.2021
SWD(2021) 714 final
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
Relazione sullo Stato di diritto 2021
Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria
che accompagna il documento
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
Relazione sullo Stato di diritto 2021
La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea
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Sintesi
Per quanto riguarda l'efficienza e la qualità, il sistema giudiziario ungherese è soddisfacente, in particolare in termini di durata dei procedimenti, e presenta un livello di digitalizzazione elevato. Prosegue il graduale aumento delle retribuzioni dei giudici e dei pubblici ministeri. Tuttavia, per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, il sistema giudiziario ha registrato nuovi sviluppi che hanno acuito le preoccupazioni esistenti, espresse anche nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE avviata dal Parlamento europeo. Le nuove norme che consentono la nomina dei membri della Corte costituzionale alla Corte suprema (Kúria) al di fuori della procedura ordinaria sono state applicate e hanno consentito l'elezione del nuovo Presidente della Kúria, la cui posizione è stata anche dotata di poteri supplementari. Il Presidente della Kúria è stato eletto nonostante il parere negativo del Consiglio nazionale della magistratura. La raccomandazione di rafforzare l'indipendenza della magistratura, formulata nel contesto del semestre europeo, è rimasta lettera morta, compresa la necessità di rafforzare formalmente i poteri del Consiglio nazionale della magistratura, organo indipendente, per consentirgli di controbilanciare i poteri del Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale.
La strategia per la lotta alla corruzione è in corso di attuazione, ma la sua portata rimane limitata. Permangono carenze per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici, le attività lobbistiche e il fenomeno delle "porte girevoli". Rimangono irrisolti i problemi legati ai rischi di clientelismo, favoritismo e nepotismo nell'amministrazione pubblica di alto livello e ai rischi derivanti dal legame tra imprese e soggetti politici. I meccanismi di controllo indipendenti restano insufficienti per individuare la corruzione. Permangono preoccupazioni in merito alla mancanza di controlli sistematici e all'insufficienza della vigilanza sulle dichiarazioni patrimoniali e di interessi. Le nuove disposizioni di diritto penale mirano a contrastare la corruzione estera e i pagamenti informali nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Sebbene il tasso di imputazioni per i casi di corruzione sia elevato e dal 2020 siano stati aperti alcuni nuovi casi di corruzione ad alto livello, il numero di indagini sul presunto coinvolgimenti di funzionari di alto livello e di membri della loro cerchia immediata resta limitato.
Il pluralismo dei media rimane a rischio. Permangono preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza e l'efficacia dell'autorità per i media, anche alla luce delle decisioni del consiglio dei media che hanno portato alla chiusura della stazione radiofonica indipendente Klubrádió. Sebbene non siano stati istituiti regimi di sostegno ai media per contrastare l'impatto della pandemia di COVID-19 sugli organi di informazione, l'importante volume di inserzioni pubblicitarie dello Stato ha continuato a consentire al Governo di esercitare un'influenza politica indiretta sui media. L'accesso alle informazioni pubbliche è stato ristretto dalle misure di emergenza introdotte durante la pandemia, rendendo più difficile un accesso tempestivo per i media indipendenti. I media e i giornalisti indipendenti continuano a essere intralciati nel loro lavoro e a subire intimidazioni.
Per quanto riguarda il sistema di bilanciamento dei poteri, la trasparenza e la qualità del processo legislativo continuano a destare preoccupazione. Una modifica della costituzione limiterà i poteri del Governo per quanto riguarda il regime dello "stato di pericolo" dopo luglio 2023. Sebbene il commissario per i diritti fondamentali abbia acquisito maggiori competenze, i portatori di interessi ne mettono in discussione l'indipendenza. La Commissione ha avviato un procedimento di infrazione per garantire l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia sulla legge in materia di trasparenza delle organizzazioni della società civile finanziate con fondi stranieri. Successivamente il Parlamento ha abrogato la legge e introdotto nuove norme sui controlli di legittimità per la società civile. Le organizzazioni della società civile che sono critiche nei confronti del Governo continuano a subire pressioni, mentre sono state espresse preoccupazioni riguardo ai neocostituiti trust privati destinatari di ingenti finanziamenti pubblici, i cui membri del consiglio di amministrazione sono vicini all'attuale Governo.
I.Sistema giudiziario
L'Ungheria ha una sistema di giurisdizione ordinaria suddiviso in quattro gradi. In primo grado operano 113 organi giurisdizionali distrettuali, mentre 20 organi giurisdizionali regionali accolgono i ricorsi in appello contro le decisioni degli organi distrettuali e decidono su alcune cause in primo grado. Cinque corti d'appello regionali decidono in merito ai ricorsi presentati avverso le sentenze degli organi giurisdizionali regionali. Il ruolo principale della Corte suprema (Kúria) è di garantire un'applicazione uniforme del diritto. La Legge fondamentale affida al Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, eletto dal Parlamento, l'amministrazione centrale degli organi giurisdizionali. Il Consiglio nazionale della magistratura è un organo indipendente che, ai sensi della Legge fondamentale, vigila sul Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale e partecipa all'amministrazione degli organi giurisdizionali. I giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica su raccomandazione del Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale in base a una graduatoria stabilita dai consigli locali della magistratura (composti da giudici eletti da loro pari). Il Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale non può evitare di seguire tale graduatoria senza il previo consenso del Consiglio nazionale della magistratura. La Corte costituzionale non fa parte del sistema di giurisdizione ordinaria e controlla la costituzionalità delle leggi e delle decisioni giudiziarie. La Procura è un organo indipendente competente per indagare e perseguire i reati. L'ordine degli avvocati ungheresi e gli ordini regionali degli avvocati sono organismi pubblici autonomi.
Indipendenza
L'indipendenza della magistratura percepita dai cittadini in generale continua a essere media e quella percepita dalle imprese continua a essere bassa. L'indipendenza della magistratura percepita dal pubblico in generale continua a essere media, in calo dal 48 % nel 2020 al 40 % nel 2021. L'indipendenza della magistratura percepita dal 32 % delle imprese è piuttosto o molto soddisfacente
, registrando un aumento rispetto al 26 % del 2020. Per quanto riguarda il pubblico in generale, negli ultimi cinque anni si è registrata una tendenza negativa nelle percezioni (interrotta nel 2020); per quanto riguarda le imprese, dopo un calo significativo nel 2019, la percezione ha continuato a migliorare.
Il Consiglio nazionale della magistratura continua a incontrare difficoltà nel controbilanciare i poteri del Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale riguardo all'amministrazione degli organi giurisdizionali. Come indicato nella relazione sullo Stato di diritto 2020, al Consiglio nazionale della magistratura è stata imposta una serie di limitazioni strutturali che impediscono l'esercizio di un controllo efficace sulle azioni del Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. Il Consiglio nazionale della magistratura non ha personalità giuridica e non ha diritto di proporre atti legislativi o di essere consultato sulle proposte legislative che riguardano il sistema giudiziario. Sono stati eletti nuovi membri e supplenti al Consiglio nazionale della magistratura; esso dispone di un bilancio concordato, e il Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale gli ha messo a disposizione un membro del personale supplementare. L'attuale Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale collabora meglio con il Consiglio rispetto al suo predecessore, ma tale collaborazione si limita a quanto richiesto dalla legge, e non è stato adottato alcun provvedimento legislativo per risolvere i problemi strutturali. Le raccomandazioni del Consiglio, formulate nel contesto del semestre europeo, di "rafforzare l'indipendenza della magistratura" sono rimaste lettera morta. Il Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale ha più volte occupato posti vacanti presso gli organi giurisdizionali superiori, senza invito a presentare candidature, e i giudici svolgono compiti amministrativi presso l'Ufficio giudiziario nazionale.
Al Presidente della Corte suprema (Kúria) sono stati conferiti ulteriori poteri per organizzare il funzionamento di tale organo giurisdizionale. Il 1º gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove norme che consentono al Presidente della Kúria di istituire, per determinati gruppi di cause, collegi giudiziari composti da un presidente e da quattro giudici, a seguito di un parere non vincolante del dipartimento interessato e del consiglio di giustizia della Kúria. Ciò ha ulteriormente aumentato i poteri amministrativi del Presidente della Kúria, che comprendono la nomina dei presidenti dei collegi giudicanti, l'assegnazione di giudici e presidenti dei collegi giudicanti alle sezioni, la nomina dei capidipartimento e la definizione del sistema di ripartizione delle cause tra le sezioni. Il Presidente della Kúria ha anche importanti poteri per quanto riguarda il ruolo della Kúria nel garantire l'applicazione uniforme del diritto da parte degli organi giurisdizionali. In tal senso, la Kúria adotta decisioni di uniformità che sono vincolanti per gli organi giurisdizionali. Qualora una sezione intenda discostarsi dalla giurisprudenza pubblicata dalla Kúria, essa deve sospendere il procedimento e chiedere una decisione di uniformità. Il collegio per l'uniformità può essere presieduto dal Presidente o dal vicepresidente della Kúria; i suoi sei membri sono scelti dal presidente su base ad hoc tra i giudici di un dato dipartimento. Inoltre, le parti possono presentare un reclamo in materia di uniformità avverso una decisione definitiva della Kúria se questa si discosta dalla giurisprudenza pubblicata della Kúria. Il collegio responsabile per i reclami in materia di uniformità è presieduto dal Presidente o dal vicepresidente della Kúria; i suoi otto membri sono scelti dal presidente in base a un algoritmo. Il collegio responsabile per i reclami in materia di uniformità può annullare le decisioni definitive emesse dalle sezioni in singole cause. Gli organi giudiziari della Kúria (ad esempio il consiglio della magistratura o i dipartimenti), che svolgono un ruolo meramente consultivo, non sono in grado di controbilanciare gli ampi poteri del Presidente della Kúria.
Un nuovo Presidente della Kúria è stato eletto con decorrenza dal 1° gennaio 2021 in base alle nuove norme relative alle nomine dei giudici. Si ricorda che nel giugno 2020 il Presidente della Repubblica ha nominato, a partire dal 1º luglio 2020, otto membri della Corte costituzionale alla carica di giudici della Kúria, su loro richiesta, sei dei quali non avevano esperienza come giudice in un organo giurisdizionale ordinario. Come spiegato nella relazione sullo Stato di diritto 2020, a seguito di una modifica adottata nel 2020, i membri della Corte costituzionale, dopo aver ottenuto lo status di giudice, possono chiedere di essere nominati alla Kúria al termine del proprio mandato presso la Corte costituzionale. Il 5 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha raccomandato al Parlamento di eleggere uno di loro alla carica di Presidente della Kúria. Dopo aver sentito l'interessato in linea con le disposizioni giuridiche pertinenti, il Consiglio nazionale della magistratura ha respinto la sua candidatura quasi all'unanimità. Dopo aver cessato di far parte della Corte costituzionale, il 19 ottobre 2020 il candidato è stato eletto dall'Assemblea nazionale alla carica di Presidente della Kúria a partire dal 1º gennaio 2021 per un periodo di nove anni. Sempre il 19 ottobre, l'allora Presidente della Kúria lo ha assegnato alla Kúria, dove ha ricoperto la carica di presidente di una delle sezioni fino all'assunzione delle funzioni di Presidente della Kúria. Questi sviluppi confermano le preoccupazioni già evidenziate nella relazione sullo Stato di diritto 2020, a fronte di una nomina alla massima carica giudiziaria decisa senza il coinvolgimento di un organo giudiziario, e contrariamente alle norme europee. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati ha definito l'elezione un "attacco all'indipendenza della magistratura e un tentativo di sottoporre il potere giudiziario alla volontà del ramo legislativo, in violazione del principio della separazione dei poteri". Alla luce dei poteri amministrativi del Presidente della Kúria e del ruolo chiave della Kúria nel sistema giudiziario, questi sviluppi destano serie preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura.
È proseguita la prassi del Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale di annullare le procedure di selezione dei presidenti degli organi giurisdizionali e di nominare presidenti ad interim senza l'approvazione del Consiglio nazionale della magistratura. È proseguita la prassi del Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale di annullare – in un numero crescente di casi e spesso senza fornire spiegazioni sufficienti – le procedure di selezione dei presidenti e di altri dirigenti di organi giurisdizionali, anche in presenza di candidati idonei sostenuti da loro pari. Tale prassi era già stata criticata dal Consiglio nazionale della magistratura nell'ambito del mandato del precedente Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. Nel corso dell'ultimo anno, la selezione dei presidenti degli organi giurisdizionali è stata ripetutamente rinviata a causa della pandemia di COVID-19; di conseguenza, i posti vacanti sono rimasti vuoti o sono stati temporaneamente coperti dal Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale oppure il mandato dei dirigenti degli organi giurisdizionali è stato prorogato per legge. I presidenti degli organi giurisdizionali esercitano poteri pertinenti per le prospettive di carriera dei giudici. Poiché la prima nomina dei giudici ha una durata limitata di tre anni, la prosecuzione della carriera giudiziaria dipende da una valutazione della loro idoneità al mandato giudiziario, per la quale il presidente dell'organo giurisdizionale valuta la loro attività giudiziaria. Se i giudici sono ritenuti idonei, il presidente dell'organo giurisdizionale chiede al Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale di raccomandare che il Presidente della Repubblica provveda alla loro nomina per un periodo di tempo illimitato. Se i giudici sono ritenuti inidonei, devono lasciare la magistratura al termine del mandato iniziale. L'esito della valutazione può essere contestato dinanzi all'organo giurisdizionale di servizio; l'organo giurisdizionale di servizio non può concedere un provvedimento provvisorio per evitare un'interruzione della carriera giudiziaria durante il riesame della valutazione. Inoltre, ogni tre anni, il presidente dell'organo giurisdizionale e il Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale possono riassegnare i giudici – senza il loro consenso – a un altro organo giurisdizionale per un periodo massimo di un anno, sebbene, in pratica, non si siano avvalsi di questa possibilità dal 2012. Sono state espresse preoccupazioni per quanto riguarda l'impatto di tale potere sull'inamovibilità dei giudici.
Prosegue il graduale aumento delle retribuzioni dei giudici e dei pubblici ministeri. L'aumento delle retribuzioni dei giudici rilevato nella relazione sullo Stato di diritto 2020 è proseguito come previsto nella legislazione "omnibus" del 2019, e dovrebbe contribuire a rafforzare l'indipendenza della magistratura. Nella prima fase, a gennaio 2020, le retribuzioni erano aumentate in media del 32 % e nella seconda fase, a gennaio 2021, del 12 %. Un ulteriore aumento del 13 % è previsto per il 2022. Tuttavia la situazione rimane preoccupante per quanto riguarda il regime delle gratifiche e i poteri discrezionali delle autorità amministratrici degli organi giurisdizionali di erogare gratifiche ai giudici, senza criteri oggettivi e trasparenti.
Permangono preoccupazioni per quanto riguarda alcuni elementi dell'organizzazione della Procura. Come osservato nella relazione sullo Stato di diritto 2020, la Procura è organizzata secondo una struttura rigorosamente gerarchica. Sebbene l'indipendenza della Procura sia sancita per legge, alcuni elementi del quadro giuridico hanno indotto il GRECO a formulare raccomandazioni affinché fossero riesaminate le norme per la nomina del procuratore generale e l'ufficio fosse salvaguardato dall'ingerenza politica. Sebbene la maggior parte delle raccomandazioni del GRECO relative alla Procura sia stata attuata, alcune di esse non sono state prese in considerazione. È il caso della raccomandazione di eliminare la possibilità di mantenere in carica il procuratore generale dopo la scadenza del suo mandato. Ciò vale anche per la raccomandazione del GRECO, secondo cui le situazioni in cui un pubblico ministero gerarchicamente superiore avoca a sé un caso da un pubblico ministero subordinato debbano essere guidate da criteri rigorosi e tali decisioni debbano essere motivate per iscritto. Il GRECO ha anche raccomandato di aumentare l'assunzione di responsabilità e la trasparenza dei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri; il GRECO continua a temere che sia ancora il pubblico ministero gerarchicamente superiore a decidere sul merito della causa, piuttosto che un organo imparziale. La piena attuazione di tali raccomandazioni produrrebbe un impatto positivo sul quadro anticorruzione.
Qualità
Il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario è complessivamente elevato. L'Ungheria continua a mostrare risultati molto buoni per quanto riguarda le soluzioni digitali per avviare e seguire i procedimenti in materia civile/commerciale e amministrativa, le soluzioni digitali per condurre e seguire procedimenti giudiziari in cause penali e l'accesso online dei cittadini alle sentenze pubblicate. L'Ungheria mostra ottimi risultati anche per quanto riguarda la promozione e l'incentivazione del ricorso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Tuttavia il livello di inclusività del regime di patrocinio a spese dello Stato desta preoccupazioni, e le spese di giudizio nei contenziosi commerciali rimangono elevate. Ai giudici potrebbe essere resa disponibile una maggiore formazione in materia di comunicazione.
Il funzionamento degli organi giurisdizionali è stato adattato durante la pandemia di COVID-19. Soluzioni digitali (ad esempio un sistema di udienze a distanza) erano già predisposte prima dell'inizio della pandemia. Durante la pandemia si è diffuso l'utilizzo di strumenti per udienze a distanza (in videoconferenza), rendendo più efficienti alcuni procedimenti giudiziari. Alcune procedure giudiziarie sono state semplificate. L'8 marzo 2021 il Governo ha introdotto modifiche delle norme processuali per agevolare il funzionamento del sistema giudiziario nel periodo dello "stato di pericolo".
Efficienza
L'efficienza nelle cause civili e amministrative rimane elevata. Secondo il quadro di valutazione UE della giustizia 2021, l'Ungheria è molto efficiente per quanto riguarda il tempo stimato necessario per definire le cause amministrative di primo grado e in tutti gli ordini degli organi giurisdizionali, il numero di cause amministrative pendenti in primo grado e il numero di cause pendenti in materia civile, commerciale, amministrativa e di altra natura. L'Ungheria registra inoltre buoni risultati per quanto riguarda il tempo stimato necessario per definire i contenziosi civili e commerciali di primo grado e il tasso di risoluzione delle cause in materia civile, commerciale, amministrativa e di altra natura. Le nuove norme procedurali consentono di avviare, a partire dal 9 luglio 2020, un procedimento accelerato nelle cause riguardanti azioni di diritto civile intentate dalle vittime di reato.
Sono in fase di elaborazione mezzi di ricorso efficaci in caso di eccessiva lunghezza del procedimento. L'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Gazsó/Ungheria è ancora in corso e l'Ungheria rimane sotto la vigilanza rafforzata del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in relazione a tale questione. Il 15 giugno 2021 il Parlamento ha adottato una nuova legge che introduce dal 2021 un mezzo di ricorso compensativo limitato ai procedimenti civili eccessivamente lunghi.
II.Quadro anticorruzione
Il Servizio di protezione nazionale (NVSZ), sotto la supervisione del ministero dell'Interno, coordina le attività anticorruzione in Ungheria ed è anche responsabile della prevenzione della criminalità nell'ambito della polizia, delle autorità di contrasto e di altre agenzie governative. L'accertamento e il perseguimento dei reati di corruzione nella pubblica amministrazione rientrano nella competenza esclusiva della divisione investigativa della Procura generale ungherese e dei suoi cinque uffici regionali. La Procura è coadiuvata dalle forze investigative della polizia e del Servizio di protezione nazionale. La competenza della Corte dei conti riguarda il controllo della gestione finanziaria dei fondi pubblici e la revisione contabile dei partiti politici.
Nella percezione degli esperti e dei dirigenti d'azienda il livello di corruzione nel settore pubblico rimane elevato. Nell'indice di percezione della corruzione 2020 di Transparency International, l'Ungheria ha ricevuto un punteggio di 44/100 e si è classificata al 19º posto nell'Unione europea e al 69º posto a livello mondiale. Tale percezione si è notevolmente ridotta negli ultimi cinque anni.
Sono state apportate alcune modifiche alla normativa penale per contrastare la corruzione estera e i pagamenti informali nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Come riportato nella relazione sullo Stato di diritto 2020, le varie forme di corruzione sono configurate come reato. In risposta a una raccomandazione dell'OCSE, il 1º gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica del codice penale. La modifica cambia la definizione di "dipendente pubblico straniero" per chiarire che il termine comprende anche i dipendenti di imprese pubbliche straniere. Introduce inoltre pene più severe per i pagamenti facilitatori. Sono state inoltre modificate le disposizioni in materia di corruzione al fine di comprendere i vantaggi indebiti offerti agli operatori sanitari, limitando così la possibilità di pagamenti informali (pagamenti di "gratitudine") nell'ambito dell'assistenza sanitaria e configurando la promessa o la dazione di vantaggi indebiti per la prestazione di servizi sanitari come reato accessorio.
È in corso l'attuazione della strategia nazionale per la lotta alla corruzione 2020-2022 e del relativo piano d'azione. Come riportato nella relazione sullo Stato di diritto 2020, l'ambito di applicazione del quadro strategico anticorruzione è limitato alla promozione dell'integrità nella pubblica amministrazione. La strategia, adottata nel giugno 2020, prevede azioni quali: l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni elettroniche per aumentare la trasparenza (ad esempio il sistema decisionale automatizzato), il monitoraggio dei rischi di integrità, la formazione in materia di integrità per i dipendenti pubblici e la formazione specifica anticorruzione per le autorità di contrasto, i giudici e i pubblici ministeri. Altri settori pertinenti, quali il finanziamento dei partiti politici, la dichiarazione della situazione patrimoniale, il lobbismo e le disposizioni sul fenomeno delle "porte girevoli", sono oggetto di strumenti specifici. Tuttavia, poiché la strategia non contempla tali settori, le carenze non sono affrontate in modo coordinato. Analogamente, i rischi connessi al clientelismo, al favoritismo e al nepotismo nella pubblica amministrazione di alto livello o quelli derivanti dall'interfaccia tra imprese e soggetti politici rimangono irrisolti.
Continuano a costituire un problema l'accertamento e il perseguimento dei casi di corruzione ad alto livello. Il quadro giuridico assicura le condizioni per condurre indagini e azioni penali efficienti e, secondo la polizia e la Procura, il livello di risorse e specializzazione per svolgere i loro compiti è adeguato. Tuttavia i procuratori evidenziano difficoltà nell'individuare i casi di corruzione e nell'ottenere le relative prove. I procedimenti penali per i reati di corruzione sono avviati principalmente sulla base delle indagini penali svolte dalle autorità inquirenti. La maggior parte dei casi oggetto di indagine è individuata dal Servizio di protezione nazionale. Le segnalazioni delle autorità amministrative e le possibili irregolarità riportate tramite gli strumenti di prevenzione (ad esempio le dichiarazioni patrimoniali, i canali di segnalazione degli informatori, le informazioni provenienti da vari registri) svolgono un ruolo relativamente minore nelle indagini penali e i meccanismi di controllo indipendenti restano insufficienti per individuare i casi di corruzione. Come riferito lo scorso anno, le carenze dei meccanismi di controllo indipendenti e le strette interconnessioni tra il potere politico e alcune imprese nazionali favoriscono la corruzione. Secondo i dati della Procura, il tasso di imputazioni per i casi di corruzione oggetto di indagine da parte del pubblico ministero è nel complesso molto elevato (86,5 %). Dal 2020 sono stati aperti alcuni nuovi casi ad alto livello che coinvolgono politici, tuttavia il numero di indagini sulle accuse mosse nei confronti di funzionari di alto livello e la loro cerchia immediata resta limitato, come rilevato nella relazione sullo Stato di diritto 2020. La piena attuazione delle raccomandazioni del GRECO per quanto riguarda il funzionamento efficace della Procura rafforzerebbe ulteriormente il quadro anticorruzione.
I test di integrità continuano a essere considerati dalle autorità un deterrente efficace contro i comportamenti corrotti e hanno portato all'apertura di diversi procedimenti penali per piccola corruzione nel periodo di riferimento. Dal 1º gennaio 2021 è entrata in vigore una nuova modifica della legge sulla polizia che amplia la portata del personale che può essere sottoposto a test di integrità oltre alla polizia. Di conseguenza, tutto il personale delle organizzazioni di bilancio sotto la supervisione del Governo e dei membri del Governo può ora essere sottoposto a test di integrità.
L'Ungheria dispone di un esauriente sistema di dichiarazione della situazione patrimoniale, ma permangono preoccupazioni in merito alla mancanza di controlli sistematici e di vigilanza insufficiente sulle dichiarazioni patrimoniali e di interessi. In virtù del sistema i parlamentari e i dipendenti statali e pubblici sono tenuti a presentare la dichiarazione patrimoniale e di interessi. Permangono tuttavia preoccupazioni per la mancanza di un monitoraggio sistematico. La verifica delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi avviene solo dietro segnalazione di casi sospetti ed è affidata all'organo presso il quale il dipendente pubblico presta servizio o alla commissione parlamentare sulle immunità nel caso delle dichiarazioni dei parlamentari e dei funzionari statali di alto livello. La commissione ha riferito che, negli ultimi cinque anni, 15 delle 16 segnalazioni sottoposte a verifica sono state respinte in quanto non motivate. Nel caso restante, l'interessato ha rettificato la sua dichiarazione patrimoniale e il procedimento non è stato avviato. Come riferito lo scorso anno, i casi sospetti di incremento di ricchezza ingiustificato possono innescare una procedura di verifica da parte dell'autorità fiscale e doganale nazionale. L'autorità fiscale però può avviare tale procedura solo se anche le autorità inquirenti hanno avviato indagini penali, condizione questa che riduce l'eventualità di verifiche indipendenti. A seguito di una modifica delle norme applicabili, i parlamentari devono dichiarare al presidente qualsiasi conflitto di interessi o incompatibilità, a seguito del quale sono soggetti a determinate restrizioni in attesa della risoluzione della situazione. Tuttavia le dichiarazioni di interessi e le informazioni sul seguito dato non sono disponibili al pubblico. Le questioni delle vigilanza, verifica e applicazione efficaci delle norme di condotta, dei conflitti di interessi e delle dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari sono state oggetto di raccomandazioni del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO), in parte attuate.
La regolamentazione dell'attività lobbistica resta incompleta e non è applicata in modo sistematico. Non vi è alcun obbligo di registrazione dei rappresentanti di interessi e di comunicazione delle relazioni sui contatti con gli stessi. Ai sensi di un decreto governativo del 2013, i dipendenti degli organi dell'amministrazione statale possono incontrare i rappresentanti di interessi in relazione al loro lavoro solo dopo averne informato i propri superiori, i quali possono proibire l'incontro. Gli incontri con i rappresentanti di interessi devono essere documentati, ma non vi è alcun obbligo di renderli pubblici. Il GRECO ha raccomandato una serie di norme chiare nell'interazione con i rappresentanti di interessi per quanto riguarda i parlamentari.
Continuano a mancare norme chiare per quanto riguarda il fenomeno delle "porte girevoli" e i periodi di incompatibilità. Sia il codice del lavoro sia la normativa specifica applicabile ai dipendenti pubblici prevedono clausole di riservatezza, ma in pratica tali norme non sono applicate, in quanto il Governo deve ancora stabilire i settori e le posizioni in cui ai dipendenti pubblici si applica una chiara limitazione temporale prima di poter perseguire una carriera imprenditoriale nel settore in cui operavano per lo Stato.
Il finanziamento dei partiti in Ungheria rimane fonte di preoccupazione. La Corte dei conti è incaricata di vigilare sulla responsabilità dell'utilizzo dei fondi pubblici e di controllare la legittimità della gestione finanziaria dei partiti politici. Come osservato anche dal GRECO, sebbene siano state adottate alcune misure volte ad assicurare che i registri finanziari dei partiti politici siano trasparenti e aggiornati, al fine di chiarire le fonti di finanziamento dei partiti e i periodi di campagna elettorale nonché di garantire un monitoraggio più approfondito, permangono preoccupazioni generali in merito alla trasparenza del finanziamento dei partiti.
Vige una disciplina normativa di tutela degli informatori ma sono necessari ulteriori passi per aumentare la protezione nella pratica. La legge sulla protezione degli informatori garantisce loro l'anonimato e consente di presentare denunce per via telematica. Le denunce d'interesse pubblico sono accertate dalle istituzioni interessate e la risposta, contenente i risultati dell'indagine, deve essere caricata nel registro elettronico. Gli informatori non possono essere ritenuti responsabili della loro segnalazione a meno che non si accerti che abbiano effettuato intenzionalmente una segnalazione falsa. Il commissario per i diritti fondamentali funge da canale di segnalazione e gestisce la piattaforma elettronica, ma ha soltanto una competenza formale limitata riguardo alle denunce degli informatori. L'OCSE, pur riconoscendo gli aspetti positivi del quadro normativo, ha espresso preoccupazioni in merito all'efficacia della protezione degli informatori.
La restrizione dell'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici ha aumentato il rischio di corruzione. Una nuova legge adottata il 27 aprile 2021 ha soppresso un requisito specifico della legge sugli appalti pubblici, sottraendo così i trust istituiti dallo Stato nonché le persone giuridiche da essi gestite all'ambito di applicazione esplicito delle norme sugli appalti pubblici in relazione agli appalti finanziati dai fondi dell'Unione europea. La stessa legge elimina inoltre le norme volte a prevenire i conflitti di interessi, consentendo in tal modo ai titolari di cariche pubbliche di far parte del consiglio di amministrazione di tali trust.
Alcune indagini dell'OLAF sono state concluse con il sostegno dell'AFCOS ungherese (servizio di coordinamento antifrode). Negli ultimi anni il numero di imputazioni a seguito delle raccomandazioni giudiziarie dell'OLAF è stato più elevato in Ungheria rispetto alla media dell'UE. Tuttavia, nonostante le ripetute richieste, le autorità ungheresi non hanno ancora comunicato un'autorità incaricata di fornire assistenza all'OLAF durante i controlli in loco nel caso in cui un operatore economico soggetto al controllo rifiutasse di cooperare. Nel settore della gestione concorrente si è inoltre osservato che le autorità ungheresi spesso ritirano progetti dai finanziamenti dell'UE quando l'OLAF emana una raccomandazione finanziaria o talvolta quando le autorità vengono a conoscenza dell'avvio di un'indagine dell'OLAF. Risulta altresì che gli importi dovuti non sono sistematicamente recuperati presso l'operatore economico che si è reso responsabile dell'irregolarità o della frode. In tali casi, la sovvenzione dell'UE è semplicemente sostituita da fondi nazionali, generando un impatto negativo sull'effetto deterrente di un'indagine dell'OLAF nonché maggiori rischi per il bilancio nazionale. Nel periodo 2016-2020, l'Ungheria ha visto concludersi 32 indagini dell'OLAF con una raccomandazione finanziaria nei due principali ambiti di gestione condivisa.
Le autorità hanno riconosciuto che la pandemia di COVID-19 potrebbe aumentare i rischi di corruzione, ma non sono state ritenute necessarie misure specifiche. I portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni nel settore degli appalti pubblici, in cui le deroghe alle norme sugli appalti e le aggiudicazioni dirette, unitamente a carenze nell'accesso alle informazioni, aumentano il rischio di corruzione e hanno sollevato interrogativi in merito all'acquisto di attrezzature mediche tramite società intermediarie.
III.Pluralismo dei media e libertà dei media
La Legge fondamentale
e la legislazione settoriale dell'Ungheria – in particolare la legge sui media
e la legge sulla libertà di stampa
– costituiscono il quadro giuridico per la tutela della libertà e del pluralismo dei media. La legge sulla libertà di stampa stabilisce che tale libertà comprende anche l'indipendenza dallo Stato e da qualsiasi organizzazione e gruppo di interesse. Il diritto di accesso alle informazioni pubbliche è riconosciuto dalla Legge fondamentale e trova espressione nella legge sulla libertà d'informazione
. La legge sui media istituisce l'autorità nazionale per i media e per le informazioni e comunicazioni (l'autorità per i media), il cui organo decisionale è il consiglio dei media
. Nel 2019 è stata adottata una normativa per allineare la legislazione ungherese alla direttiva AVMS
.
Permangono preoccupazioni per quanto riguarda l'indipendenza e l'efficacia del consiglio dei media e dell'autorità per i media. La legge LXIII del 2019, che recepisce la direttiva riveduta sui servizi di media audiovisivi, ha rafforzato alcune disposizioni relative alle risorse e alla trasparenza operativa dell'autorità
. L'autorità gode di autonomia di bilancio e riferisce annualmente al Parlamento. Dispone di un organico di 650 dipendenti. L'organo decisionale dell'autorità per i media, il consiglio dei media, è composto da un Presidente
e da quattro membri eletti dal Parlamento. Sebbene le regole per la nomina – invariate rispetto alla relazione dello scorso anno – favoriscano il consenso politico sulla scelta dei membri del consiglio dei media
, in pratica hanno portato alla nomina di tutti i membri da parte del partito al Governo. Alcune decisioni del consiglio dei media hanno alimentato le preoccupazioni relative alla sua effettiva indipendenza. L'Osservatorio del pluralismo dei media 2021 (Media Pluralism Monitor - MPM) conferma la sua precedente valutazione secondo cui, sebbene la legge sui media garantisca formalmente l'indipendenza dell'autorità per i media, le procedure di nomina non offrono adeguate garanzie giuridiche per l'indipendenza, registrando ancora una volta un rischio medio per l'Ungheria in termini di indipendenza ed efficacia dell'autorità per i media.
In Ungheria il pluralismo dei media si è ulteriormente deteriorato. A seguito della costituzione del gruppo editoriale "KESMA"
nel novembre 2018, non vi è stato finora alcun tentativo da parte dell'autorità per i media di esaminarne l'impatto sulla pluralità e la diversità del mercato ungherese dei media. Secondo i portatori di interessi, sebbene un ampio ventaglio di organi di informazione continui a operare in Ungheria, la diversità del mercato dei media è influenzata negativamente dalla concentrazione della proprietà nelle mani di pochi imprenditori filogovernativi e dalla conseguente mancanza di indipendenza editoriale. Le organizzazioni ungheresi ed europee per la libertà dei media, nonché la società civile, hanno espresso preoccupazioni in merito al rifiuto del consiglio dei media di rinnovare la licenza di radiodiffusione di una stazione radiofonica indipendente, Klubrádió, a causa della presunta violazione di determinati obblighi amministrativi a carico della stazione. Ciò ha portato alla chiusura della radio. Il 17 giugno 2021 la Kúria ha confermato la decisione del consiglio dei media. Il 9 giugno 2021 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria in relazione al caso in questione. L'Osservatorio del pluralismo dei media 2021 conferma l'elevato grado di rischio rilevato lo scorso anno per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi di informazione alla luce della creazione e dell'operatività del KESMA, nonché a causa dell'acquisizione del sito di informazione indipendente Index.hu da parte di interessi filogovernativi
.
La trasparenza della proprietà dei media non è ancora garantita integralmente. Il vigente quadro giuridico comprende norme di trasparenza sulla proprietà dei media solo in casi specifici e attualmente non si prevedono modifiche allo stesso. Sebbene alcuni dati sulla proprietà siano disponibili nei registri nazionali, solo le informazioni di base sulla proprietà delle società sono liberamente accessibili nel registro delle imprese. L'Osservatorio del pluralismo dei media 2021 continua a ritenere che la trasparenza della proprietà dei media sia ad alto rischio.
L'assegnazione della pubblicità statale continua a permettere al Governo di esercitare un'influenza politica indiretta sui media. Come riferito lo scorso anno, non esiste una normativa che disciplini la distribuzione della pubblicità statale. L'Osservatorio del pluralismo dei media 2021 sottolinea che in Ungheria lo Stato è il maggiore inserzionista e spende circa un terzo degli introiti pubblicitari totali del mercato. I dati indicano che nel 2020 lo Stato ungherese ha aumentato la spesa per la pubblicità del 13,8 % rispetto al 2019, e che l'85 % di tali introiti è stato destinato a società filogovernative operanti nel settore dei media. Questo stato dei fatti consente un controllo sia sugli organi filogovernativi che su alcuni organi di informazione indipendenti, portando l'Osservatorio del pluralismo dei media 2021 ad attestare l'indipendenza editoriale al rischio più elevato (92 %) nel paese. Sebbene non siano stati istituiti regimi di sostegno ai media per contrastare l'impatto della pandemia di COVID-19 sui mezzi di informazione, l'autorità per i media ha esonerato i fornitori di servizi di media lineari commerciali dal pagamento del canone trimestrale per la prima metà del 2021.
L'accesso alle informazioni pubbliche è stato ristretto dalle misure di emergenza introdotte durante la pandemia di COVID-19. Le norme della legge sulla libertà d'informazione sono rimaste immutate e prevedono che qualsiasi "organo che svolge funzioni pubbliche" debba fornire, su richiesta, l'accesso ai dati di interesse pubblico sotto il suo controllo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge stessa
. Il termine di legge per l'evasione di tali richieste è di 15 giorni, prorogabile di altri 15 giorni. Tuttavia, durante la pandemia, il Governo ha emanato un decreto che consente alle autorità pubbliche di ritardare fino a 90 giorni l'accesso ai documenti pubblici nel caso in cui tale comunicazione di informazioni sia considerata "tale da compromettere l'adempimento da parte dell'istituzione pubblica dei propri doveri connessi allo stato di emergenza". Il 13 aprile 2021 la Corte costituzionale ha stabilito che, sebbene le nuove disposizioni siano in linea con la Legge fondamentale, le deroghe ai termini ordinari devono essere limitate ai casi in cui l'evasione della richiesta impedirebbe al titolare di informazioni pubbliche di svolgere compiti connessi alla lotta contro la pandemia e devono essere debitamente motivate per iscritto. I portatori di interessi hanno sottolineato che, nella prassi, le autorità hanno spesso abusato di tale deroga, determinando un notevole impatto specialmente sui giornalisti indipendenti, che non avrebbero potuto ottenere un accesso tempestivo ai dati sulla spesa pubblica o sulle vaccinazioni. Ciò ha ulteriormente aggravato la situazione dei media indipendenti, che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni in modo tempestivo. Le carenze nell'accesso alle informazioni pubbliche segnalate lo scorso anno, anche per quanto riguarda i diritti addebitati, continuano a rappresentare un problema anche per la prevenzione della corruzione. Poiché la nona modifica della Legge fondamentale prevede una definizione restrittiva di "fondi pubblici", i portatori di interessi hanno sollevato interrogativi in merito alle possibili conseguenze sulla restrizione dell'accesso alle informazioni pubbliche relative alle società pubbliche e ai trust di interesse pubblico.
In Ungheria i giornalisti e i mezzi di informazione hanno continuato a subire varie minacce. Secondo i portatori di interessi, i giornalisti che lavorano per i media indipendenti sono oggetto di dichiarazioni negative da parte dei media filogovernativi e dei rappresentanti del Governo. I portatori di interessi riferiscono che le giornaliste si trovano in una situazione più difficile; alcune denunciano anche molestie di genere online. Gli organi giurisdizionali hanno continuato a emanare provvedimenti provvisori che vietano la diffusione di riviste. Dall'ottobre 2020 la Piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti ha pubblicato cinque ulteriori segnalazioni riguardanti l'Ungheria, che riguardavano rispettivamente: il licenziamento dell'ex direttore del portale di notizie online Index.hu prima della sua acquisizione; le istruzioni impartite dal ministero degli Affari esteri e del commercio alle ambasciate negli Stati membri dell'UE di fornire informazioni sui viaggi professionali effettuati da giornalisti ungheresi; l'ingiunzione emessa da un organo giurisdizionale civile che impediva a un settimanale di pubblicare un articolo su un'impresa e i relativi titolari per motivi di protezione dei dati; l'interrogatorio di polizia di due giornalisti che avevano pubblicato articoli su un personaggio pubblico; il già citato rifiuto da parte del consiglio ungherese dei media di rinnovare la licenza radiofonica di Klubrádió. Nel 2021 la Piattaforma ha pubblicato una segnalazione relativa a ciò che la Piattaforma definisce una "invettiva" nei confronti di un giornalista austriaco da parte dell'emittente pubblica ungherese.
IV.Altre questioni istituzionali relative al bilanciamento dei poteri
L'Ungheria è una repubblica parlamentare con un Parlamento unicamerale (Assemblea nazionale). Il Parlamento, tra l'altro, adotta e modifica la Legge fondamentale dell'Ungheria, legifera, elegge il primo ministro ed elegge (a maggioranza di due terzi) i funzionari pubblici di alto livello del paese. Il Parlamento elegge anche il Presidente della Repubblica. Esistono varie istituzioni incaricate di controbilanciare il potere legislativo e quello esecutivo e di garantire il rispetto dell'ordine costituzionale, tra cui la Corte costituzionale, la Corte dei conti e il difensore civico ("commissario per i diritti fondamentali"). Un progetto di legge può essere presentato dal Governo, dal Presidente della Repubblica, da tutte le commissioni parlamentari nonché da qualunque parlamentare.
Le modifiche repentine e frequenti della normativa continuano a compromettere la prevedibilità del contesto normativo. I portatori di interessi hanno riferito che l'emanazione di atti legislativi ha registrato un'ulteriore accelerazione rispetto agli anni precedenti. Secondo i portatori di interessi, le eventuali consultazioni sono puramente formali. Ciò solleva interrogativi in merito alla certezza del diritto e alla qualità della legislazione. I brevi periodi di tempo che intercorrono tra l'adozione e l'entrata in vigore di norme che cambiano frequentemente non sempre consentono di predisporre adeguatamente la loro applicazione.
Durante il periodo di riferimento il Governo ha dichiarato un nuovo "stato di pericolo" in risposta alla pandemia di COVID-19. Il 18 giugno 2020 il Governo ha posto fine al primo "stato di pericolo". Conformemente alle vigenti norme costituzionali, la durata del nuovo "stato di pericolo" introdotto il 4 novembre 2020 non è predefinita e il Governo dispone di un potere discrezionale per mantenerlo o porvi fine. Le misure di emergenza (decreti governativi) adottate nell'ambito di tale regime possono disapplicare qualsiasi legge e rimanere in vigore per 15 giorni, salvo proroga autorizzata dal Parlamento. Il 10 novembre 2020 il Parlamento ha autorizzato il Governo a prorogare di 90 giorni l'applicabilità delle misure di emergenza. L'8 febbraio 2021 il Governo ha posto fine allo "stato di pericolo" e lo stesso giorno lo ha nuovamente dichiarato. In tal modo, le misure di emergenza potevano rimanere in vigore senza l'approvazione parlamentare per un periodo di 15 giorni. Il 22 febbraio 2021 il Parlamento ha autorizzato il Governo a prorogare di 90 giorni l'applicabilità delle misure di emergenza. Il 18 maggio 2021 il Parlamento ha ulteriormente prorogato l'autorizzazione fino al "15º giorno successivo al giorno di apertura della sessione autunnale del 2021". Permangono preoccupazioni in merito alle vigenti norme sullo "stato di pericolo" e alle misure di emergenza. Nonostante la raccomandazione specifica per paese nel contesto del semestre europeo 2020, è proseguita l'ingerenza nelle attività delle imprese e nella stabilità del contesto normativo; alcune misure di emergenza sollevano inoltre dubbi in termini di necessità e proporzionalità. La Corte costituzionale ha proseguito l'opera di verifica della costituzionalità di talune misure di emergenza.
Una modifica della Costituzione limiterà i poteri del Governo per quanto riguarda il regime dello "stato di pericolo". Il 15 dicembre 2020 il Parlamento ha adottato la nona modifica della Legge fondamentale. Non vi è stata alcuna consultazione preliminare dei portatori di interessi. Essa modifica in modo significativo le norme relative al regime dell'ordinamento giuridico speciale (compreso lo "stato di pericolo") a partire dal 1º luglio 2023. Riduce le tipologie di ordinamenti giuridici speciali da sei a tre: stato di guerra, stato di emergenza e stato di pericolo. La modifica non incide sulla vigente norma secondo cui, in un ordinamento giuridico speciale, l'applicazione della Legge fondamentale non può essere sospesa, e il funzionamento della Corte costituzionale non può essere limitato. Nel caso di uno stato di pericolo, il Parlamento avrà principalmente il controllo sul mantenimento dell'ordinamento giuridico speciale. Il Governo potrà dichiarare uno "stato di pericolo" per un periodo di 30 giorni e potrà prorogarlo solo previa autorizzazione del Parlamento. Queste nuove norme aumenteranno il controllo da parte del Parlamento.
I poteri del commissario per i diritti fondamentali sono stati ampliati, mentre sono stati sollevati interrogativi sulla sua indipendenza. Il 20 novembre 2020 il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazioni in merito alla fusione tra l'autorità per la parità di trattamento e l'ufficio del commissario per i diritti fondamentali, ricordando che permangono dubbi sul processo di nomina del titolare dell'ufficio e sull'adeguatezza degli sforzi dell'istituzione per affrontare tutte le questioni relative ai diritti umani e far sentire la propria voce in modo da promuovere e tutelare tutti i diritti umani. L'istituzione nazionale per i diritti umani è stata accreditata con lo status "A" nell'ottobre 2014. Nell'ottobre 2018 il sottocomitato per l'accreditamento delle Nazioni Unite (SCA) dell'Alleanza globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani (GANHRI) ha deciso di rinviare la decisione sul suo riaccreditamento. Lo SCA sta riesaminando il commissario per i diritti fondamentali. A partire dal gennaio 2021, nuove norme hanno integrato l'autorità per la parità di trattamento nell'ufficio del commissario per i diritti fondamentali. Nell'esercizio delle sue funzioni specificate nella legge sulla parità di trattamento, l'ufficio del commissario per i diritti fondamentali agisce in qualità di autorità amministrativa. Il commissario può inoltre avviare il controllo di costituzionalità da parte della Corte costituzionale. Secondo il diritto dell'UE, gli organismi per la parità "possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti delle persone". In base al quadro giuridico pertinente, il commissario per i diritti fondamentali è indipendente, subordinato solo alle leggi e non può ricevere istruzioni in merito alle sue attività. A questo proposito il Governo sostiene che l'esecutivo non ha alcuna influenza sul modo in cui opera il commissario. Tuttavia i portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni in merito all'operatività indipendente ed efficace del commissario.
Sono state espresse preoccupazioni in merito al ruolo della Corte costituzionale nel controllo delle decisioni giudiziarie definitive. Come osservato nella relazione sullo Stato di diritto 2020, a seguito di una modifica legislativa, le autorità amministrative possono contestare dinanzi alla Corte costituzionale una decisione giudiziaria definitiva, se essa viola i loro diritti e limita i poteri loro conferiti dalla Legge fondamentale. Nel corso dell'ultimo anno, le autorità pubbliche hanno impugnato dinanzi alla Corte costituzionale alcune sentenze definitive riguardanti le stesse, pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari. Tale possibilità di riesame solleva interrogativi in particolare in merito alla certezza del diritto. Inoltre, sebbene non faccia parte del sistema giudiziario, la Corte costituzionale che esamina i ricorsi costituzionali si pronuncia comunque sul merito della causa ed è stata qualificata come "organo giurisdizionale di quarto grado", che agisce allo stesso modo delle corti d'appello ordinarie. In tale contesto, si ricorda che i membri della Corte costituzionale sono eletti dal Parlamento con voto a maggioranza di due terzi, sulla base di ampi criteri di eleggibilità.
Le organizzazioni della società civile che sono critiche nei confronti del Governo continuano a subire pressioni. A seguito della pronuncia della Corte di giustizia nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria, il 18 maggio 2021 il Parlamento ha adottato una nuova legge che sopprime la legge in materia di trasparenza delle organizzazioni della società civile finanziate con fondi stranieri che violava il diritto dell'UE. La stessa legge ha introdotto nuove norme che impongono alla Corte dei conti di effettuare controlli di legittimità sui conti delle organizzazioni della società civile il cui totale di bilancio annuale supera un determinato importo. Attualmente è in corso una procedura di infrazione in relazione a una normativa che qualifica come reato l'assistenza prestata da persone che agiscono per conto di organizzazioni nazionali, internazionali e non governative, a persone che desiderano presentare domanda di asilo. Continua ad applicarsi anche un'altra legge, che ha analogamente destato preoccupazioni, che introduce un'imposta speciale sull'immigrazione del 25 % applicabile al sostegno finanziario offerto alle organizzazioni che svolgono "attività che favoriscono l'immigrazione". Il Governo e i media filogovernativi continuano a utilizzare una retorica ostile contro le organizzazioni della società civile che adottano una posizione critica nei confronti del Governo. Lo spazio civico in Ungheria è stato valutato come "ostruito". Secondo il Governo, il Fondo nazionale di cooperazione e il regime di donazione dell'1 % dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono strumenti di finanziamento concepiti per sostenere il funzionamento e le attività delle organizzazioni della società civile. Tuttavia, secondo i portatori di interessi, le organizzazioni della società civile continuano a essere sotto-finanziate, specialmente se sono critiche nei confronti del Governo. La nona modifica della Legge fondamentale (15 dicembre 2020) ha introdotto in Parlamento il requisito della maggioranza qualificata per modificare le norme sui trust di interesse pubblico che svolgono funzioni pubbliche. Una nuova legge adottata il 27 aprile 2021 ha istituito un quadro giuridico per il funzionamento di tali trust. I consigli di amministrazione comprendono gli attuali ministri e segretari di Stato. Alcuni portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni in merito alla donazione di beni pubblici a tali enti privati, anche tenendo conto della composizione dei consigli di amministrazione. Tali sviluppi si inseriscono nel contesto della succitata incertezza giuridica per quanto riguarda l'applicabilità a tali trust delle norme sugli appalti pubblici e l'accesso alle informazioni pubbliche. La Commissione di Venezia ha preso atto che la nuova definizione non esonera gli enti privati che gestiscono fondi pubblici dai loro obblighi di rendicontabilità, ma ha messo in guardia dal rischio di sottrarre fondi pubblici e funzioni pubbliche al controllo democratico, anche tenendo conto della nuova definizione di fondi pubblici.
Allegato I: Elenco delle fonti in ordine alfabetico*
* L'elenco dei contributi ricevuti nel contesto della consultazione per la relazione sullo Stato di diritto del 2021 è disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation
.
Alapjogokért Központ (2021), Contributo dell'Alapjogokért Központ alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Amnesty International Ungheria, Istituto Eötvös Károly, Unione ungherese per le libertà civili, K‑Monitor, Mérték Media Monitor, Political Capital e Transparency International Ungheria (2021), Contributo di Amnesty International Ungheria, Istituto Eötvös Károly Policy, Unione ungherese per le libertà civili, K-Monitor, Mérték Media Monitor, Political Capital e Transparency International Ungheria alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Associazione europea dei magistrati (2021), Contributo dell'Associazione europea dei magistrati alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Associazione Háttér (2021), Contributo dell'associazione Háttér alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (2021), Dichiarazione del Centro europeo per la libertà di stampa e dei media del 15 marzo 2021 (
https://www.ecpmf.eu/hungaryon-national-day-new-hope-that-klubradio-may-return-to-airwaves/
)
Centro per il pluralismo e la libertà dei media (2021), Osservatorio del pluralismo dei media 2021 – Relazione sull'Ungheria
Civil Liberties Union for Europe (2021), Contributo di Civil Liberties Union for Europe alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Comitato per la protezione dei giornalisti (2021), Contributo del Comitato per la protezione dei giornalisti alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (2020), Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, dichiarazione del 20 novembre 2020 (
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-urges-hungary-s-parliament-to-postpone-the-vote-on-draft-bills-that-if-adopted-will-have-far-reaching-adverse-effects-on-human-rights-in-
)
Commissione di Venezia (2021), Parere sulle modifiche costituzionali adottate dal Parlamento ungherese nel dicembre 2020 (CDL(2021)028)
Commissione europea (2020), Quadro di valutazione UE della giustizia
Commissione europea (2020), Relazione sullo Stato di diritto, capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria
Commissione europea (2021), Quadro di valutazione UE della giustizia
Commissione europea (2021), Relazione dell'OLAF 2021
Consiglio degli ordini forensi europei (2021), Contributo del Consiglio degli ordini forensi europei alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Federazione europea dei giornalisti (2021), Contributo della Federazione europea dei giornalisti alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Forum civico europeo (2021), Contributo del Forum civico europeo alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Governo ungherese (2021), Contributo dell'Ungheria alla relazione sullo Stato di diritto 2021
GRECO (2019), Terzo ciclo di valutazione – Secondo addendum alla seconda relazione di conformità sull'Ungheria – Trasparenza dei finanziamenti dei partiti politici. GRECO (2020), Quarto ciclo di valutazione – Seconda relazione intermedia di conformità sull'Ungheria – Prevenzione della corruzione di parlamentari, giudici e pubblici ministeri
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26371
International Press Institute (2021), Contributo dell'International Press Institute alla relazione sullo Stato di diritto 2021
K-Monitor e Transparency International Ungheria (2021), Contributo di K-Monitor e di Transparency International Ungheria alla relazione sullo Stato di diritto 2021
OCSE (2019), Attuazione della Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione – Relazione Fase 4: Ungheria
Ökotárs - Fondazione ungherese per il partenariato ambientale (2021), Contributo di Ökotárs - Fondazione ungherese per il partenariato ambientale alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Presidente della Kúria (2021), Contributo del Presidente della Kúria alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati (2021), Lettera, del 15 aprile 2021, del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati
Rete europea dei Consigli di giustizia (2020), Lettera della rete europea dei Consigli di giustizia alla Commissione europea del 27 ottobre 2020 (
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/News/Letter%20ENCJ%20RoL%20Hungary%20EC%2027%20October%202020.pdf
)
Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (2021), Contributo della rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Századvég (2021), Contributo del Századvég alla relazione sullo Stato di diritto 2021
Allegato II: Visita in Ungheria
Nell'aprile 2021 i servizi della Commissione hanno tenuto riunioni virtuali con:
·Alapjogokért Központ
·Amnesty International Ungheria
·Associazione dei giudici ungheresi (MABIE)
·Associazione nazionale dei giornalisti ungheresi (MÚOSZ)
·Autorità nazionale per i media e per le informazioni e comunicazioni
·Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione
·Autorità per gli appalti pubblici
·Centro di ricerca sulla corruzione di Budapest
·Comitato di Helsinki ungherese
·Consiglio nazionale della magistratura
·Corte dei conti (Számvevőszék)
·Dipartimento per i media e la comunicazione dell'Università Eötvös Loránd
·Forum dei direttori responsabili (Főszerkesztők Fóruma)
·Istituto Eötvös Károly
·K-Monitor
·Kúria (Corte suprema)
·Mathias Corvinus Collegium
·Mérték Media Monitor
·Ministero della Giustizia
·Ministero dell'Interno
·Nézőpont
·Ordine degli avvocati ungheresi
·Országgyűlés (Assemblea nazionale) Commissione per la legislazione
·Országgyűlés (Assemblea nazionale) Commissione per l'immunità
·Procura ungherese
·Századvég
·Transparency International Ungheria
·Ufficio del commissario per i diritti fondamentali
·Ufficio della Corte costituzionale
·Ufficio giudiziario nazionale
·Unione ungherese per le libertà civili (TASZ)
* La Commissione ha inoltre incontrato in occasione di riunioni orizzontali le seguenti organizzazioni:
·Amnesty International
·Center for Reproductive Rights
·Centro europeo per la libertà di stampa e dei media
·CIVICUS
·Civil Liberties Union for Europe
·Civil Society Europe
·Commissione internazionale di giuristi
·Conferenza delle Chiese europee
·EuroCommerce
·European Center for Not-for-Profit Law
·Federazione Europea dei Giornalisti
·Federazione internazionale dei diritti dell'uomo
·Forum Civico Europeo
·Forum europeo della gioventù
·Front Line Defenders
·Human Rights House Foundation
·Human Rights Watch
·ILGA-Europe
·International Press Institute
·Netherlands Helsinki Committee
·Open Society European Policy Institute
·Partenariato Europeo per la Democrazia
·Philanthropy Advocacy
·Protection International
·Reporter senza frontiere
·Rete europea della Federazione internazionale per la genitorialità pianificata (IPPF EN)
·Transparency International EU