Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0759

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

COM/2021/759 final

Bruxelles, 1.12.2021

COM(2021) 759 final

2021/0394(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

{SEC(2021) 580 final} - {SWD(2021) 392 final} - {SWD(2021) 393 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

L'efficienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera richiede una comunicazione sicura, affidabile ed efficiente in termini di tempo tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti. Inoltre tale cooperazione dovrebbe essere condotta in modo da non creare oneri amministrativi sproporzionati e da risultare resiliente nelle situazioni di forza maggiore. Queste considerazioni sono parimenti importanti tanto per le persone fisiche quanto per quelle giuridiche, dato che ottenere un accesso effettivo alla giustizia entro un termine ragionevole è un aspetto cruciale del diritto a un giudice imparziale sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 1 ("Carta").

Al fine di tutelare i propri diritti, tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche dovrebbero poter fare affidamento su rimedi effettivi. Il semplice accesso alle autorità giudiziarie non costituisce automaticamente un accesso effettivo alla giustizia. Per questo motivo è importante trovare modalità per facilitare lo svolgimento delle procedure e ridurre il più possibile le difficoltà pratiche. Le persone fisiche e giuridiche dovrebbero essere in grado di esercitare i propri diritti ed adempiere i propri obblighi in modo rapido, efficiente in termini di costi e trasparente.

A livello UE esiste una serie completa di strumenti volti a rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia nelle cause civili, commerciali e penali transfrontaliere. Numerosi di tali strumenti disciplinano la comunicazione tra le autorità, ivi compreso, in taluni casi, con le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI), così come tra le autorità e le persone fisiche o giuridiche. Tuttavia la maggior parte degli strumenti non prevede lo svolgimento di tali comunicazioni ricorrendo a mezzi digitali. Anche laddove prevedano tale possibilità, possono esistere altre lacune, quali la mancanza di canali di comunicazione digitale sicuri e affidabili o il mancato riconoscimento di documenti, firme e sigilli elettronici. Ciò priva la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia dell'utilizzo dei canali di comunicazione più efficienti, sicuri e affidabili disponibili.

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che eventi di forza maggiore possono incidere gravemente sul normale funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Durante la crisi, in numerosi casi gli organi giurisdizionali nazionali non sono stati in grado di mantenere le normali operazioni in ragione della diffusione del virus. Gli Stati membri sono stati costretti ad adottare una serie di misure che hanno spaziato da misure di confinamento totale alla trattazione esclusiva di talune cause prioritarie. Allo stesso tempo, il ricorso a tecnologie digitali (ad esempio posta elettronica, videoconferenza, ecc.) ha contribuito a limitare la perturbazione delle attività 2 . Tuttavia numerose delle soluzioni tecniche adottate sono state sviluppate in maniera ad hoc e non soddisfacevano necessariamente appieno le norme in materia di sicurezza e diritti fondamentali. La cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia nelle cause transfrontaliere dell'UE hanno subito ripercussioni analoghe e la pandemia di COVID-19 ha sottolineato la necessità di garantire la resilienza delle comunicazioni.

In questo contesto le norme in materia di digitalizzazione stabilite nella presente proposta mirano a migliorare l'accesso alla giustizia nonché l'efficienza e la resilienza dei flussi di comunicazione inerenti alla cooperazione tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti nelle cause transfrontaliere dell'UE.

Il ricorso a tecnologie digitali presenta il potenziale per rendere più efficienti i sistemi giudiziari a tale riguardo, alleviando gli oneri amministrativi, abbreviando i tempi di trattazione delle cause, rendendo la comunicazione più sicura e affidabile e automatizzando parzialmente la gestione delle cause. Tuttavia, come dimostrato dall'esperienza acquisita, lasciare agli Stati membri lo sviluppo di soluzioni informatiche nazionali proprie porta ad un approccio frammentato e a rischi relativi a soluzioni non compatibili.

Di conseguenza, al fine di assicurare un approccio comune rispetto al ricorso a tecnologie moderne nella cooperazione giudiziaria e nell'accesso alla giustizia a livello transfrontaliero, la presente iniziativa mira a:

·assicurare la disponibilità e l'uso di mezzi elettronici di comunicazione nelle cause transfrontaliere tra le autorità giudiziarie ed altre autorità competenti degli Stati membri, comprese le agenzie e gli organi dell'UE pertinenti che si occupano di giustizia e affari interni, laddove tale comunicazione sia prevista negli strumenti giuridici dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria;

·ammettere il ricorso a mezzi elettronici di comunicazione nelle cause transfrontaliere tra persone fisiche, persone giuridiche, organi giurisdizionali e autorità competenti, fatta eccezione per le cause soggette all'applicazione di normative in materia di notificazione o comunicazione di atti 3 ;

·facilitare la partecipazione delle parti alle udienze nei procedimenti civili e penali transfrontalieri in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, per finalità diverse dall'assunzione di prove nelle cause civili e commerciali 4 ;

·assicurare che ai documenti o atti non sia rifiutata o negata l'efficacia giuridica esclusivamente sulla base della loro forma elettronica (senza interferire nei poteri degli organi giurisdizionali di decidere in merito alla loro validità, alla loro ammissibilità e al loro valore probatorio a norma del diritto nazionale);

·assicurare la validità e l'accettazione di firme e sigilli elettronici nella comunicazione elettronica nell'ambito della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia nei procedimenti transfrontalieri.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel dicembre del 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE 5 , proponendo l'approccio del pacchetto di strumenti, articolato in una serie di misure volte a portare avanti la digitalizzazione a livello tanto nazionale quanto di Unione. La comunicazione tratta altresì della modernizzazione del quadro legislativo per le procedure transfrontaliere dell'UE in materia di diritto civile, commerciale e penale, in linea con il principio "digitale per default" 6 , assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie (ad esempio riconoscendo specificamente la necessità di evitare l'esclusione sociale). La presente proposta è stata annunciata dalla Commissione e inclusa nel suo programma di lavoro per il 2021 7 (cfr. pacchetto sulla "cooperazione giudiziaria digitale").

Unitamente alla comunicazione del dicembre 2020, la Commissione ha adottato la proposta legislativa concernente un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) 8 . La proposta mira a stabilire una base giuridica per il sistema e-CODEX e a garantirne la sostenibilità e la gestione futura affidandolo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Il sistema e-CODEX è un insieme di componenti software per la cooperazione giudiziaria dell'UE, sviluppato da un consorzio degli Stati membri e finanziato dalla Commissione. Sostiene la comunicazione nei procedimenti civili e penali consentendo lo scambio transfrontaliero sicuro e interoperabile di messaggi e documenti elettronici. Di conseguenza il sistema e-CODEX sarebbe lo strumento più adatto per la digitalizzazione delle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

Nel novembre del 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la rifusione del regolamento sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti e del regolamento sull'assunzione di prove. Tali atti impongono alle autorità competenti degli Stati membri di comunicare tra loro attraverso un sistema informatico decentrato (ad esempio per lo scambio di moduli standard, atti, ecc.), costituito dai sistemi informatici nazionali interconnessi tramite una soluzione interoperabile (come ad esempio e-CODEX). I due regolamenti stabiliscono per la prima volta un quadro giuridico completo per la comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. La presente proposta adotta un approccio identico per la comunicazione tra le autorità competenti, sebbene il regolamento sulla notificazione e sulla comunicazione degli atti e quello sull'assunzione di prove (rifusione in entrambi i casi) siano esclusi dall'ambito di applicazione della presente proposta.

Il lavoro svolto sui due regolamenti era collegato strettamente alla priorità generale della Commissione della digitalizzazione e della giustizia elettronica e alle attività portate avanti simultaneamente nel settore della giustizia penale. In base alle proposte della Commissione del 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio (i colegislatori) stanno negoziando un quadro legislativo sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. In questo contesto le proposte della Commissione 9 evidenziano già l'importanza delle piattaforme elettroniche, ad esempio per la presentazione di richieste, l'autenticazione di ordinanze e le risposte dei prestatori di servizi. Lo scambio di prove elettroniche avverrà tramite un sistema informatico decentrato identico a quello previsto dalla presente proposta; in alternativa, la proposta sulle prove elettroniche rimanderà direttamente alla presente proposta.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il 9 giugno 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" 10 , nelle quali riconosce che "la digitalizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri potrebbe facilitare e migliorare l'accesso alla giustizia in tutta l'UE". Il Consiglio invita la Commissione ad "agevolare gli scambi digitali transfrontalieri tra gli Stati membri in materia sia penale che civile e a garantire la sostenibilità e lo sviluppo in corso delle soluzioni tecniche messe a punto per gli scambi transfrontalieri".

Le conclusioni del Consiglio dell'ottobre del 2020 sul tema "Accesso alla giustizia - Cogliere le opportunità della digitalizzazione" 11 invitano la Commissione ad intraprendere azioni concrete per digitalizzare la giustizia, anche:

·esaminando la possibilità di modernizzare le disposizioni fondamentali degli strumenti in materia civile e commerciale in linea con il principio "digitale per default"; e

·valutando a quali altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale potrebbe essere esteso il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) 12 .

Le conclusioni del Consiglio del 2020 dicembre sul tema "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione – Sfide attuali e prospettive future" 13 sottolineano che la digitalizzazione dovrebbe rivestire un ruolo centrale nel funzionamento del mandato di arresto europeo (MAE).

La presente iniziativa è coerente e crea collegamenti diretti con il regolamento eIDAS 14 , in quanto introduce disposizioni sull'uso dei servizi fiduciari per la comunicazione elettronica tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tra tali autorità e le persone fisiche e giuridiche. Concretamente la presente proposta intende eliminare ogni dubbio sulla validità giuridica dei documenti elettronici scambiati in tali contesti e crea un regime comune sull'uso e sul riconoscimento di firme elettroniche e sigilli elettronici nelle procedure giudiziarie transfrontaliere.

All'inizio del giugno 2021 la Commissione ha adottato la proposta che modifica il regolamento eIDAS per stabilire un quadro per un'identità digitale europea 15 . La proposta risponde all'aumento della domanda del settore privato e di quello pubblico di soluzioni d'identità elettronica che si basino su attributi specifici e assicurino un livello elevato di fiducia in tutta l'UE. Il proposto portafoglio di identità digitale che memorizza attributi e credenziali consentirà alle persone fisiche e giuridiche di accedere a servizi pubblici, compresi quelli che permettono loro di interagire nei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Nel quadro della cooperazione giudiziaria transfrontaliera nell'UE e della comunicazione delle persone fisiche con le autorità competenti nelle cause transfrontaliere, è opportuno prendere in considerazione la proposta della Commissione su un quadro per un'identità digitale europea ai fini delle prescrizioni che la proposta stabilisce per il futuro in tema di identificazione elettronica. Sebbene il presente regolamento non tratti la questione degli obblighi di identificazione per quanto riguardi l'accesso ai portali informatici nazionali gestiti dagli Stati membri né quella degli obblighi inerenti all'identificazione elettronica a distanza delle parti coinvolte in una videoconferenza, è opportuno che gli Stati membri tengano conto degli obblighi inerenti all'applicazione del portafoglio europeo di identità digitale.

Data la natura molto sensibile delle informazioni scambiate, è essenziale che l'attuazione dell'approccio del pacchetto di strumenti sulla digitalizzazione della giustizia, anche attraverso la presente proposta, avvenga in un modo tale da garantire norme robuste in materia di cibersicurezza. Ciò è coerente con l'approccio delineato nella strategia dell'UE in materia di cibersicurezza 16 e nella proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (NIS2) 17 presentata dalla Commissione, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le capacità in materia di cibersicurezza dei soggetti pubblici e privati, delle autorità competenti e dell'Unione nel suo complesso nel settore della cibersicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche. Sebbene la magistratura degli Stati membri non rientri nell'ambito di applicazione della proposta NIS2, è essenziale che gli Stati membri adottino misure nazionali che assicurino un livello comparabile di cibersicurezza.

La formazione degli operatori della giustizia in materia di diritto dell'Unione costituisce uno strumento essenziale per assicurarne l'applicazione corretta ed efficace. Al fine di preparare gli operatori della giustizia alle sfide del XXI secolo e tenerli aggiornati sugli sviluppi del diritto dell'Unione, la Commissione ha adottato una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024 18 . Tale strategia si occupa della formazione degli operatori della giustizia sull'uso degli strumenti digitali previsti dal quadro normativo nelle loro attività lavorative quotidiane. A seguito dell'adozione della presente proposta, dovrebbero essere organizzate tempestivamente, in linea con la strategia, attività formative rivolte a tutti gli operatori della giustizia al fine di assicurare un'applicazione e un utilizzo corretti e fluidi dei nuovi strumenti digitali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

L'uso dei canali digitali per la comunicazione nei procedimenti giudiziari transfrontalieri faciliterebbe la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale. Di conseguenza la base giuridica della presente iniziativa è data dall'articolo 81, paragrafo 1, e dall'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 19 .

L'uso di canali digitali per la comunicazione faciliterebbe la cooperazione giudiziaria e l'accesso effettivo alla giustizia in materia civile in linea con l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 82, paragrafo 1, TFUE costituisce la base giuridica affinché l'Unione faciliti la cooperazione tra le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri nel contesto di procedimenti penali e nell'applicazione di decisioni.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), TFUE, la competenza per l'adozione di misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia è una competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri. Di conseguenza gli Stati membri possono agire autonomamente per disciplinare l'uso dei canali di comunicazione digitali nel contesto della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza. In assenza di intervento dell'UE, sono tuttavia prevedibili progressi molto lenti e, anche qualora gli Stati membri intervenissero, sarebbe molto difficile assicurare l'interoperabilità dei canali di comunicazione senza un coordinamento e un intervento a livello di Unione. Inoltre le misure di digitalizzazione previste sono collegate intimamente agli strumenti giuridici dell'UE vigenti nel settore della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e gli Stati membri non possono realizzarle agendo da soli. Di conseguenza gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti pienamente da uno Stato membro che agisca da solo, bensì soltanto a livello di Unione.

Vigono già talune norme dell'UE che disciplinano la condotta della comunicazione, alcune delle quali prevedono altresì l'uso di tecnologie moderne. Tuttavia le norme vigenti non assicurano un'infrastruttura adeguata e olistica per la comunicazione elettronica tra persone fisiche, persone giuridiche o autorità competenti con le autorità di un altro Stato membro.

L'azione dell'Unione è quindi necessaria al fine di coordinare le iniziative degli Stati membri e stabilire un quadro coerente per le norme vigenti dell'UE. Ciò migliorerà l'efficienza, la resilienza, la sicurezza e la velocità delle procedure giudiziarie transfrontaliere e semplificherà e accelererà la comunicazione tra le autorità degli Stati membri e con le persone fisiche e giuridiche. Di conseguenza l'amministrazione di casi relativi alla giustizia aventi implicazioni transfrontaliere migliorerà.

Ulteriori vantaggi derivano dal portare avanti la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria nell'UE e dal coinvolgimento di tutti gli Stati membri, dato che ciò migliorerà la situazione attuale, in cui soltanto taluni gruppi di Stati membri hanno adottato azioni, con conseguente risposta limitata e frammentata ai problemi individuati.

   Proporzionalità

L'adozione di misure uniformi per la comunicazione elettronica nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera e l'accesso alla giustizia a livello di Unione è un modo proporzionato per stabilire un quadro coerente per le norme dell'UE vigenti. Ne risulterà garantito il rispetto generale del principio di proporzionalità, dato che la proposta proporrà soltanto le misure necessarie per assicurare l'uso di tecnologia digitale nel contesto della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia nelle cause transfrontaliere. Le azioni proposte non graveranno sugli Stati membri oltre quanto necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi della proposta. Quest'aspetto è illustrato più dettagliatamente nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta (cfr. sezione 8 della stessa) 20 . Tali obiettivi possono essere conseguiti soltanto con norme che impongano l'obbligatorietà della comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti degli Stati membri e li obblighino ad accettare le comunicazioni elettroniche dalle persone fisiche e giuridiche, a consentire la videoconferenza e a riconoscere i servizi fiduciari.

   Scelta dell'atto giuridico

La proposta è un regolamento che costituirà una nuova base giuridica autonoma per la digitalizzazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE. L'obiettivo è disporre di norme comuni applicabili a tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE in un unico atto vincolante.

Il regolamento si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri e sarà vincolante. Garantisce quindi che le norme si applicheranno ed entreranno in vigore in tutta l'UE contemporaneamente. Offre certezza del diritto prevenendo interpretazioni divergenti tra uno Stato membro e l'altro ed evitando in tal modo una frammentazione del quadro giuridico.

Dato che la presente iniziativa richiede l'allineamento delle norme in materia civile, commerciale e penale che sono in contrasto con il presente regolamento, è necessario adottare modifiche di atti giuridici vigenti. Taluni di questi atti giuridici sono regolamenti, altri sono decisioni quadro e direttive. È pertanto opportuno introdurre le modifiche delle decisioni quadro e delle direttive interessate in uno strumento giuridico separato, che ne garantisca l'allineamento con il complesso di norme stabilite nel presente regolamento. Per questo motivo, unitamente al presente regolamento dovrebbe essere proposta un'apposita direttiva modificativa.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Consultazioni dei portatori di interessi

Da oltre un decennio la Commissione si occupa di politiche in materia di giustizia elettronica in stretta cooperazione con i vari portatori di interessi. Tali portatori di interessi sono stati consultati in merito agli obiettivi della proposta e alle opzioni strategiche individuate. In linea colla strategia di consultazione per la presente proposta, è stata consultata un'ampia serie di portatori di interessi. Sono state condotte consultazioni n seno al gruppo "Giustizia elettronica" (EJUSTICE) del Consiglio, al gruppo per le questioni di diritto civile (JUSTCIV) del Consiglio, al gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) del Consiglio, alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e alla rete giudiziaria europea in materia penale.

Pubblicando la valutazione d'impatto iniziale e avviando la consultazione pubblica, la Commissione ha contattato un'ampia gamma di portatori di interessi, comprese autorità nazionali degli Stati membri, organizzazioni non governative, associazioni professionali, organizzazioni imprenditoriali e persone fisiche.

Dai risultati delle consultazioni emerge il sostegno a favore degli obiettivi delle proposte. I portatori di interessi hanno accolto con maggior favore un uso obbligatorio del canale digitale per la comunicazione rispetto a un uso volontario nella cooperazione giudiziaria. Hanno inoltre sostenuto la possibilità per le parti coinvolte in procedimenti transfrontalieri di partecipare alle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Sebbene la maggior parte dei portatori di interessi si sia espressa a favore della comunicazione elettronica obbligatoria tra le persone fisiche e giuridiche, gli organi giurisdizionali e le autorità competenti, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare il canale di comunicazione cartaceo per le persone fisiche e giuridiche. La ragione principale per mantenere volontaria la comunicazione elettronica è garantire l'accesso alla giustizia alle persone vulnerabili, ai minori e alle persone che necessitano di assistenza tecnica o che potrebbero non avere accesso a mezzi digitali o alle competenze richieste.

   Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa dei servizi di un contraente incaricandolo di preparare uno studio a sostegno della valutazione d'impatto. Il contraente ha consultato i portatori di interessi con varie modalità stabilite specificamente ai fini dello studio, quali l'organizzazione di un gruppo specifico di discussione a livello UE, la consultazione di portatori di interessi nazionali in merito agli impatti delle opzioni strategiche, la realizzazione di un'indagine a livello nazionale, lo svolgimento di colloqui individuali, ecc.

Tutti i dati raccolti hanno contribuito alla preparazione della proposta, compresa la valutazione d'impatto.

La Commissione ha altresì utilizzato la notevole quantità di dati esistenti sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE, ad esempio quelli derivati dal quadro di valutazione UE della giustizia, dalla relazione sullo Stato di diritto, dai dati della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa e dallo studio sulla giustizia penale digitale 21 .

     Valutazione d'impatto 22

La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto, presentata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna.

Il comitato per il controllo normativo ha discusso il progetto di relazione di valutazione d'impatto il 22 settembre 2021 e ha emesso un parere positivo il 27 settembre 2021. Il comitato per il controllo normativo ha formulato le seguenti raccomandazioni:

1) l'analisi del problema dovrebbe essere rafforzata in modo da evidenziare i problemi principali che la presente proposta intende affrontare. L'analisi dovrebbe essere corroborata da prove sulla partecipazione volontaria alla digitalizzazione, sul mancato riconoscimento di documenti, firme o sigilli elettronici e sull'interoperabilità;

2) la relazione dovrebbe spiegare in che modo la presente proposta assicurerà la coerenza con gli altri strumenti a livello UE destinati a migliorare la digitalizzazione che potrebbero essere utilizzati nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. La relazione dovrebbe altresì spiegare perché gli Stati membri non sfruttano appieno le possibilità di digitalizzazione esistenti;

3) l'analisi dell'impatto dovrebbe essere rafforzata con una presentazione chiara degli effetti, in particolare in termini di costi di investimento e di portatori di interessi coinvolti. Dovrebbe riconoscere le incertezze nelle ipotesi formulate e le implicazioni che hanno per gli impatti valutati;

4) la relazione dovrebbe valutare gli effetti di un potenziale aumento delle cause transfrontaliere. Dovrebbe esaminare se esiste il rischio che un migliore accesso alla giustizia e una più efficiente cooperazione giudiziaria transfrontaliera possano portare a ritardi nella trattazione delle cause in ragione del maggiore carico di lavoro per i giudici e del tempo necessario per i procedimenti giudiziari;

5) la relazione dovrebbe chiarire le questioni in gioco in materia di protezione dei dati e riconoscere che il passaggio da un formato cartaceo a un formato digitale comporta altri rischi. La relazione dovrebbe affrontare la questione delle potenziali sensibilità legate al fatto che disporre di più dati in formato digitale potrebbe non solo facilitarne la trasmissione, ma anche creare problemi di protezione e sicurezza dei dati. Dovrebbero essere prese in considerazione le preoccupazioni sollevate dai portatori di interessi in merito alla protezione dei dati.

Il comitato per il controllo normativo ha inviato ulteriori raccomandazioni unitamente alla lista di controllo della qualità.

In risposta alle raccomandazioni del comitato per il controllo normativo sono state introdotte le seguenti modifiche alla valutazione d'impatto:

1) la definizione del problema è stata riformulata in maniera da riflettere i problemi effettivi analizzati nella sezione 2;

2) è stata illustrata la coerenza con altre iniziative, quali e-CODEX ed eIDAS, così come i collegamenti con il portale europeo della giustizia elettronica 23 ;

3) è stata ristrutturata la sezione 6 sugli impatti dello scenario di base e sulle opzioni strategiche e per ciascuna delle opzioni sono stati delineati gli impatti principali (ossia gli impatti economici, sociali e sui diritti fondamentali). La sezione illustra altresì le modalità con cui la proposta inciderà sui principali portatori di interessi;

4) la sezione 6 sugli impatti ha fatto chiarezza sulla potenzialità di un rischio di aumento del numero di cause transfrontaliere e sulla capacità della magistratura di assorbire una tale evoluzione;

5) nella sezione 6 sono stati aggiunte precisazioni in merito alla protezione dei dati.

La valutazione d'impatto è stata integrata con i dati disponibili desunti dallo studio di sostegno e dall'allegato 7 della relazione. Sono stati aggiunti alla relazione l'analisi economica e i costi per gli Stati membri. I punti di vista dei portatori di interessi consultati sono stati sintetizzati nelle corrispondenti sezioni della relazione. Sono state affrontate le questioni collegate alle raccomandazioni tecniche, quali la fusione dell'esito della consultazione pubblica con l'allegato 2, la numerazione delle pagine degli allegati, l'eliminazione dell'allegato sulla griglia di sussidiarietà.

La valutazione d'impatto ha individuato un'opzione strategica non legislativa e un'opzione strategica legislativa con tre sotto-opzioni. Alcune opzioni aggiuntive sono state scartate nella fase iniziale. Una campagna promozionale sull'utilizzo di strumenti digitali e del sistema e-CODEX per la comunicazione nelle procedure giudiziarie transfrontaliere è stata scartata in quanto si è ritenuto che non costituisse un'alternativa effettiva all'azione normativa e potesse comunque essere svolta nello scenario di base. L'opzione dello scambio elettronico di informazioni e dati attraverso un sistema centralizzato dell'UE non è stata ritenuta opportuna, in quanto difficilmente giustificabile dal punto di vista della proporzionalità e della sussidiarietà. Inoltre tutte le informazioni, tutti i dati e tutti i documenti sarebbero conservati nell'infrastruttura della Commissione o nell'infrastruttura del soggetto che gestisce il sistema (ad esempio eu-LISA), mentre questi non sarebbero parte degli scambi transfrontalieri. Un sistema centralizzato costituirebbe inoltre un punto di guasto unico, dato che tutti i dati sarebbero archiviati in un unico luogo, rispetto a un sistema decentrato nel quale i dati sono archiviati individualmente da ciascuno Stato membro.

Lo scenario di base rispetto al quale sono state valutate le due opzioni principali non prevedeva alcuna azione destinata a promuovere la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e l'utilizzo di strumenti digitali per migliorare l'accesso alla giustizia. Pertanto l'uso della comunicazione elettronica tra le autorità sarebbe rimasto volontario. L'uso di firme elettroniche/sigilli elettronici e le competenze in materia di protezione dei dati sarebbero rimasti frammentati. Di conseguenza le due opzioni considerate alla luce degli obiettivi delineati nella proposta erano l'adozione di una raccomandazione della Commissione (opzione non legislativa) o l'adozione di un atto giuridico, un regolamento (opzione legislativa).

L'opzione legislativa richiede un pacchetto costituito da un regolamento, con disposizioni orizzontali e modifiche di regolamenti vigenti a fini di coerenza, e da una direttiva, con modifiche delle direttive e delle decisioni quadro vigenti.

L'opzione non legislativa avrebbe implicato azioni volte a incoraggiare gli Stati membri a utilizzare il sistema e‑CODEX per la comunicazione digitale transfrontaliera e l'accesso alla giustizia. Una raccomandazione della Commissione avrebbe potuto incoraggiare gli Stati membri a seguire un approccio armonizzato all'uso delle comunicazioni elettroniche, comprese le videoconferenze, i documenti elettronici, i sigilli elettronici e le firme elettroniche. Data la natura volontaria di tale approccio, gli Stati membri sarebbero stati liberi di sviluppare i propri strumenti digitali. La soluzione avrebbe potuto essere tecnicamente e operativamente fattibile, l'efficacia in termini di costi sarebbe dipesa dall'approccio adottato dai singoli Stati membri alla digitalizzazione e dalle loro esigenze e risorse. Se tuttavia si valuta quanto l'opzione soddisfi gli obiettivi della proposta, una raccomandazione non garantirebbe l'effettiva attuazione di strumenti digitali per la comunicazione, l'interoperabilità del canale digitale, l'accettazione di documenti elettronici né norme comuni sull'uso e sul riconoscimento dei servizi fiduciari.

Nell'opzione legislativa saranno adottate misure legislative (un regolamento e una direttiva). Il regolamento includerà norme che istituiscono un canale elettronico sicuro basato su e‑CODEX (individuata come la soluzione tecnica più adeguata nella valutazione d'impatto sulla proposta di regolamento della Commissione in merito ad e‑CODEX). Tale canale, che costituirà un sistema informatico decentrato, sarà utilizzato per la comunicazione e lo scambio di informazioni, dati e documenti tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti e, se del caso, con le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni. Saranno introdotte norme a sostegno della comunicazione tra persone fisiche e giuridiche e organi giurisdizionali e autorità competenti degli Stati membri, comprese norme sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. Saranno delineate le competenze dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati. Quest'opzione si basa sul presupposto che i sistemi informatici per lo scambio di ordini europei di indagine (OEI) e la notificazione o comunicazione degli atti/l'assunzione delle prove, sviluppati dalla Commissione, saranno estesi a tutte le comunicazioni giudiziarie transfrontaliere regolamentate negli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE. Gli Stati membri potranno collegare il sistema informatico nazionale a una rete decentrata oppure usare la soluzione software sviluppata dalla Commissione e messa a disposizione a titolo gratuito. Ciò consentirà la comunicazione diretta tra gli organi giurisdizionali e/o le autorità competenti che partecipano a procedimenti nel contesto degli strumenti dell'UE per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, commerciale o penale. Sono state considerate tre sotto-opzioni nell'ambito dell'opzione legislativa, ossia: a) obbligatorietà o volontarietà dell'impiego del canale digitale; b) obbligatorietà o volontarietà dell'accettazione di comunicazioni elettroniche riguardo a persone fisiche e giuridiche; e c) carattere normativo o extranormativo dell'approccio all'uso e al riconoscimento di servizi fiduciari. La direttiva modificherà le decisioni quadro e le direttive vigenti per allinearle alle norme del regolamento.

Dopo aver confrontato le opzioni strategiche e le sotto-opzioni e averle valutate rispetto agli obiettivi della proposta, l'opzione prescelta è quella legislativa. Tale opzione renderà obbligatorio l'utilizzo della comunicazione digitale (fatte salve eccezioni motivate) per la comunicazione tra organi giurisdizionali e autorità competenti (e tra questi e le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni). Obbligherà inoltre gli organi giurisdizionali e le autorità competenti ad accettare le comunicazioni elettroniche da persone fisiche e giuridiche, fornirà una base giuridica per l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per le udienze nelle cause transfrontaliere, così come per l'uso e il riconoscimento dei servizi fiduciari.

Mentre gli organi giurisdizionali e le autorità competenti saranno tenuti ad accettare comunicazioni elettroniche da persone fisiche e giuridiche, l'uso del canale digitale sarà volontario per le persone fisiche e giuridiche, che saranno infatti liberi di utilizzare i mezzi di comunicazione tradizionali, anche cartacei, se lo desiderano.

Si prevede che l'utilizzo del canale digitale avrà un impatto ambientale positivo, grazie al minor ricorso a carta e affrancatura. Gli effetti ambientali riguardano principalmente l'adozione di mezzi di comunicazione elettronici e un probabile aumento dell'uso della videoconferenza e della comunicazione a distanza in sostituzione di udienze in presenza. Sebbene si possa presumere che la produzione e il funzionamento delle apparecchiature comporti consumi di energia, l'impatto complessivo sull'ambiente sarà positivo.

In merito all'impatto economico, l'obbligo di istituire un canale digitale richiederebbe nuovi investimenti da parte degli Stati membri per sviluppare l'infrastruttura necessaria per l'interazione con e‑CODEX. L'entità dell'investimento dipenderebbe dall'attuale grado di digitalizzazione, dal livello di coinvolgimento nel progetto e-CODEX, dalla compatibilità con le soluzioni attuali e dalla portata delle trasmissioni elettroniche a norma del diritto nazionale. A lungo termine la digitalizzazione della giustizia ridurrebbe tuttavia notevolmente i costi sostenuti dai sistemi giudiziari nazionali nelle procedure transfrontaliere e inciderebbe positivamente sul processo di digitalizzazione a livello nazionale.

L'introduzione di mezzi digitali per migliorare l'accesso alla giustizia nelle cause transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale avrà ripercussioni tanto sulle persone fisiche quanto su quelle giuridiche, comprese le piccole e medie imprese (PMI). La possibilità di presentare istanze e di comunicare per via digitale con gli organi giurisdizionali e le autorità competenti, nonché la possibilità di partecipare ad udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza faciliteranno l'accesso alla giustizia nelle procedure transfrontaliere. Ciò è dovuto al fatto che le persone avranno una flessibilità maggiore per adire gli organi giurisdizionali e partecipare ad udienze che si svolgono in un altro Stato membro. Le imprese, comprese le PMI, beneficeranno di un migliore accesso alla giustizia e di una tutela più efficiente dei loro diritti, con prevedibili ripercussioni positive e effetto di stimolo sul commercio transfrontaliero.

La riduzione dei costi dei procedimenti avrà un effetto indiretto migliorando la competitività delle imprese, comprese le PMI. Il risparmio medio annuo complessivo a livello UE è stimato ammontare a 23 372 900 EUR in spese di affrancatura e a 2 216 160 EUR in spese per la carta, per un totale di 25 589 060 EUR. Le persone fisiche e giuridiche risparmieranno 4 098 600 EUR in spese di affrancatura e 388 800 EUR in spese per la carta.

La riduzione dei tempi di comunicazione porterà le persone fisiche e giuridiche a risparmiare 2 700 000 giorni l'anno in tempo medio dedicato al disbrigo della corrispondenza a livello UE. Il tempo medio dedicato al disbrigo della corrispondenza sarà ridotto a zero, con conseguente riduzione annuale complessiva della durata delle procedure pari a 15 389 999 giorni. Persone fisiche e giuridiche e PMI non incorrerebbero in costi aggiuntivi per l'utilizzo del canale di comunicazione digitale in una specifica procedura giuridica. Tutto ciò che sarebbe necessario è un computer e una connessione internet. La digitalizzazione della comunicazione tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti allevierà gli oneri amministrativi. La valutazione d'impatto ha concluso che si otterrà un risparmio di 874 persone/anno in termini di compiti di trattamento a livello di organo giurisdizionale/autorità competente.

   Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta mira a introdurre una tecnologia digitale moderna nell'accesso alla giustizia e nella cooperazione giudiziaria nelle cause civili, commerciali e penali a livello transfrontaliero. Il risultato atteso è una comunicazione più rapida, economica, sicura e affidabile tra le autorità competenti e con le persone fisiche e giuridiche.

Tutte le persone fisiche e giuridiche avranno la possibilità di comunicare per via digitale con gli organi giurisdizionali e le autorità competenti e di partecipare alle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Per le persone fisiche e giuridiche la comunicazione cartacea sarà mantenuta. Non vi sono costi specifici per l'utilizzo della comunicazione digitale da parte delle imprese; queste devono semplicemente possedere un computer e avere accesso a internet. Le imprese beneficeranno di un migliore accesso alla giustizia e di una tutela più efficiente dei loro diritti, con prevedibile effetto di stimolo del commercio transfrontaliero. Analogamente si prevede che le PMI coinvolte in operazioni transfrontaliere beneficino direttamente di un migliore accesso alla giustizia, nonché di costi inferiori e procedimenti più brevi per far valere i propri diritti a livello transfrontaliero. Ciò potrebbe altresì spingere le PMI a impegnarsi maggiormente in operazioni transfrontaliere all'interno dell'UE. La riduzione dei costi dei procedimenti avrà un effetto indiretto migliorando la competitività delle PMI.

La possibilità per i cittadini di presentare istanze e di comunicare per via digitale con gli organi giurisdizionali e le autorità competenti, nonché la possibilità di partecipare alle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza assicurerà un accesso migliore alla giustizia nelle procedure transfrontaliere, dopo che saranno state digitalizzate. Gli strumenti digitali non richiederanno ai cittadini costi o investimenti ingenti: servirebbero semplicemente un computer e un accesso a internet. La possibilità di comunicazione cartacea sarà mantenuta per non escludere i cittadini privi di competenze digitali, che vivono in zone remote o la cui capacità personale non consente loro un accesso facile agli strumenti digitali.

   Diritti fondamentali

Il ricorso al canale di comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti degli Stati membri contribuirà al superamento di ritardi, alla riduzione degli oneri amministrativi nonché alla facilitazione e all'accelerazione dello scambio di informazioni tra tali autorità. Di conseguenza i tempi complessivi per la trattazione delle cause saranno ridotti, così come i costi dei procedimenti.

La possibilità per le persone fisiche e giuridiche di presentare istanze e di comunicare per via digitale con gli organi giurisdizionali e le autorità competenti, nonché la possibilità di partecipare alle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza assicurerà un accesso migliore alla giustizia nelle procedure transfrontaliere, dopo che saranno state digitalizzate. Al fine di rispettare le esigenze di gruppi svantaggiati e persone vulnerabili, la comunicazione cartacea sarà mantenuta come opzione.

La proposta istituirà un sistema informatico decentrato per lo scambio tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti e tra tali soggetti e le persone fisiche o giuridiche. La natura decentrata del sistema fa sì che non vi sarà alcun salvataggio o alcun trattamento di dati da parte del soggetto incaricato della gestione operativa dei componenti del sistema. A seconda che il punto di accesso al sistema sia gestito da un'istituzione, un'agenzia o un organo dell'UE oppure a livello nazionale e a seconda dell'autorità nazionale che tratta i dati personali e delle finalità per le quali li tratta, si applicherà il regolamento (UE) 2018/1725 24 o il regolamento generale sulla protezione dei dati 25 o la direttiva (UE) 2016/680 26 . 

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'attuazione del regolamento richiederà l'istituzione e il mantenimento di un sistema informatico decentrato. Il sistema è costituito da una rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, di ciascuna istituzione, di ciascuna agenzia o di ciascuno organo dell'Unione, tramite la quale è attuato uno scambio di informazioni sicuro e affidabile a livello transfrontaliero. Laddove gli Stati membri non abbiano già sviluppato sistemi informatici nazionali adeguati, la Commissione metterà a disposizione un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare. Il software di implementazione di riferimento sarà sviluppato sulla base del sistema eEDES e del sistema informatico o dei sistemi informatici di notificazione o comunicazione degli atti/di assunzione di prove. Tali sistemi elettronici seguono già un approccio multifunzionale e potrebbero essere integrati, evitando così spese inutili.

L'allegato 9 della valutazione d'impatto illustra i costi di investimento e di gestione di tali sistemi, compresa la modifica del portale europeo della giustizia elettronica destinata a consentire il sostegno delle interazioni tra persone fisiche e giuridiche e organi giurisdizionali e autorità competenti nei procedimenti giudiziari transfrontalieri 27 .

Il programma Europa digitale 28 costituisce lo strumento di finanziamento più adeguato per sostenere lo sviluppo e il mantenimento del sistema informatico decentrato e l'istituzione di un punto di accesso elettronico europeo sul portale europeo della giustizia elettronica. Sullo sfondo degli obiettivi generali di sostenere la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico, l'iniziativa punta direttamente agli obiettivi del programma di consentire una comunicazione elettronica transfrontaliera fluida e sicura all'interno della magistratura e tra la magistratura e gli altri organi competenti nel settore della giustizia in materia civile e penale nonché di favorire l'accesso alla giustizia.

I costi per gli Stati membri saranno piuttosto contenuti: un totale di 8 100 000 EUR l'anno ossia 300 000 EUR l'anno per ciascuno Stato membro. Nei primi due anni il costo di installazione sarà pari a 100 000 EUR l'anno per Stato membro. Ciò include i costi delle apparecchiature e le risorse umane necessarie per configurarle. I restanti 200 000 EUR sono necessari per fornire assistenza a un numero crescente di utenti. A partire dal terzo anno non vi sono costi di hardware e installazione, bensì soltanto costi relativi all'assistenza agli utenti e alla manutenzione del sistema. Tali costi sono stimati ammontare a 300 000 EUR l'anno. Il sistema e-CODEX è una soluzione open source che può essere utilizzata gratuitamente. Sebbene debbano finanziare tali costi col bilancio nazionale, gli Stati membri possono comunque richiedere il sostegno finanziario dell'UE nel contesto dei programmi di finanziamento pertinenti, come il programma Giustizia e gli strumenti della politica di coesione. Va inoltre sottolineato che taluni Stati membri dispongono già di una versione pilota di e-CODEX, che possono riutilizzare ed espandere per le finalità appena definite.

Gli organi giurisdizionali e le autorità competenti che non sono dotati di apparecchiature per videoconferenza dovranno investire nell'acquisto di tali apparecchiature, se intendono sfruttare la possibilità di organizzare udienze a distanza.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Ai fini del presente regolamento, il sistema informatico decentrato sarà sviluppato ulteriormente mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Tali atti di esecuzione stabiliranno:

·le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

·le specifiche tecniche per protocolli di comunicazione;

·gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;

·gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato.

Sarà istituito un punto di accesso elettronico europeo sul portale europeo della giustizia elettronica, modificando la soluzione e-CODEX già sviluppata per l'avvio del procedimento in caso di controversia di modesta entità.

È previsto un sistema di monitoraggio dello strumento giuridico proposto, comprendente una serie completa di indicatori qualitativi e quantitativi e un processo di rendicontazione chiaro e strutturato. La finalità dei dispositivi di monitoraggio è determinare se lo strumento è attuato in maniera efficiente negli Stati membri e se riesce a conseguire i suoi obiettivi specifici.

È prevista ogni cinque anni una valutazione completa degli impatti e delle questioni contestuali. Laddove si utilizzi la comunicazione elettronica, il monitoraggio sarà facilitato dalla raccolta automatica di dati e dallo sfruttamento delle funzionalità di rendicontazione del sistema informatico decentrato. Per i dati che non sono raccolti automaticamente, sarà istituito un campione di monitoraggio di almeno un organo giurisdizionale o un'autorità competente che dovrà essere designato/a da ciascuno Stato membro. 

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento. Il regolamento stabilisce il quadro giuridico per la comunicazione elettronica nel contesto delle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, commerciale e penale e l'accesso alla giustizia in materia civile e commerciale con implicazioni transfrontaliere, secondo la disciplina prevista negli atti dell'UE sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale. Gli atti giuridici sono elencati nei due allegati del regolamento: l'allegato I comprende atti giuridici in materia civile e commerciale mentre l'allegato II comprende atti giuridici in materia penale.

Il regolamento stabilisce altresì norme sull'uso e sul riconoscimento dei servizi fiduciari elettronici, sugli effetti giuridici dei documenti elettronici, sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per l'audizione delle persone in materia civile, commerciale e penale. Tuttavia il regolamento non si applica all'assunzione di prove in materia civile e commerciale, disciplinata in un atto giuridico distinto, né laddove vigano già disposizioni analoghe in materia di digitalizzazione. Il regolamento non prevede procedure nuove e si applica soltanto alle comunicazioni elettroniche nelle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera e di accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale.

L'articolo 2 definisce i termini utilizzati nel regolamento.

L'articolo 3 prevede che la comunicazione elettronica tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti avvenga in un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Il sistema è costituito da sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che operano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, di agenzie GAI e di organi dell'UE, tramite cui è attuato uno scambio transfrontaliero interoperabile tra le rispettive autorità degli Stati membri. L'uso del sistema è obbligatorio, salvo in caso di guasto o in altre circostanze specifiche.

L'articolo 4 istituisce il punto di accesso elettronico europeo sul portale europeo della giustizia elettronica. Il punto di accesso elettronico europeo fa parte del sistema informatico decentrato e può essere utilizzato da persone fisiche e giuridiche per comunicazioni elettroniche con gli organi giurisdizionali e le autorità competenti in materia civile e commerciale aventi implicazioni transfrontaliere.

L'articolo 5 impone ad organi giurisdizionali e autorità competenti degli Stati membri di accettare le comunicazioni elettroniche dalle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti giudiziari, ma lascia alla discrezione delle persone fisiche e giuridiche la scelta di optare per mezzi di comunicazione elettronica. Prevede alcuni dei canali di comunicazione digitale, in particolare il punto di accesso elettronico europeo e i portali informatici nazionali esistenti, se sviluppati dagli Stati membri ai fini della partecipazione a procedure giudiziarie.

L'articolo 6 impone alle autorità competenti di accettare le comunicazioni elettroniche dalle persone fisiche e giuridiche, rendendo le comunicazioni elettroniche equivalenti a quelle cartacee.

L'articolo 7 costituisce la base giuridica e stabilisce le condizioni per l'impiego della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti civili e commerciali transfrontalieri a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, e in materia civile e commerciale qualora una delle parti si trovi in un altro Stato membro. Rimanda al diritto nazionale dello Stato membro che effettua la videoconferenza. Sono stabilite norme aggiuntive sull'audizione di minori in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

L'articolo 8 costituisce la base giuridica e stabilisce le condizioni per l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale. Sono stabilite norme aggiuntive sull'audizione dell'indagato, imputato o condannato, così come sull'audizione di minori in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

L'articolo 9 stabilisce, richiamando il regolamento eIDAS, le norme relative all'utilizzo di servizi fiduciari (firme elettroniche e sigilli elettronici) nelle comunicazioni elettroniche disciplinate dal regolamento.

L'articolo 10 impone che i documenti elettronici non siano privati degli effetti giuridici per il solo fatto della loro forma elettronica.

L'articolo 11 costituisce la base giuridica per il pagamento elettronico delle spese, anche attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

L'articolo 12 stabilisce un quadro per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione.

L'articolo 13 incarica la Commissione di creare, mantenere e sviluppare un software di implementazione di riferimento.

L'articolo 14 stabilisce chi sostiene i costi dei vari compiti di sviluppo informatico.

L'articolo 15 stabilisce norme in materia di protezione dei dati personali scambiati con mezzi digitali.

Gli articoli da 16 a 18 stabiliscono norme procedurali, quali le norme applicabili alla procedura di comitato, e la base giuridica che permette alla Commissione di raccogliere e usare dati per la valutazione dell'efficacia del regolamento.

Gli articoli da 19 a 22 introducono modifiche nei regolamenti in materia civile e commerciale elencati nell'allegato I, al fine di includere il riferimento ai mezzi di comunicazione digitali previsti dal regolamento e di fugare ogni ambiguità circa i mezzi di comunicazione da utilizzare a norma degli atti giuridici vigenti.

L'articolo 23 introduce modifiche a un regolamento in materia penale al fine di includere il riferimento ai mezzi di comunicazione digitali previsti dal regolamento e di fugare ogni ambiguità circa i mezzi di comunicazione da utilizzare a norma degli atti giuridici vigenti.

L'articolo 24 stabilisce il periodo transitorio.

L'articolo 25 dispone che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Stabilisce inoltre la data di inizio dell'applicazione del regolamento.

2021/0394 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea 29 la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del "digitale per default", assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale.

(2)La facilitazione dell'accesso alla giustizia per le persone fisiche e giuridiche così come la facilitazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sono tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito nella parte tre, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra le autorità competenti e le persone fisiche e giuridiche, dovrebbero essere integrati da condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.

(4)Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione delle cause, a vantaggio delle persone fisiche e giuridiche. Si tratta di un aspetto particolarmente importante anche per i procedimenti penali transfrontalieri nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità. In tale ambito il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati e di rispetto della loro vita privata e dei dati personali che li riguardano.

(5)È importante sviluppare canali adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro.

(6)Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, senza sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato è la comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati in linea (sistema e-CODEX) (e-Justice Communication via Online Data Exchange).

(7)L'istituzione di canali digitali per la comunicazione transfrontaliera dovrebbe contribuire direttamente a migliorare l'accesso alla giustizia, consentendo alle persone fisiche e giuridiche di far valere i propri diritti e corroborare le proprie istanze, avviare procedimenti giudiziari, scambiare in formato digitale i dati relativi alle cause con l'autorità giudiziaria o altre autorità competenti, nel contesto delle procedure che rientrano nella sfera del diritto dell'Unione in materia civile e commerciale.

(8)Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la digitalizzazione delle comunicazioni scritte nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. È opportuno elencare detti atti negli allegati del presente regolamento. Ove prevista dagli atti giuridici elencati nell'allegato II, dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento anche la comunicazione scritta tra le autorità competenti e le agenzie e gli organi dell'Unione, quali Eurojust. Allo stesso tempo l'eventualità che una causa debba essere considerata avere implicazioni transfrontaliere dovrebbe essere accertata a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora gli strumenti elencati negli allegati I e II stabiliscano esplicitamente che il diritto nazionale disciplini una data procedura di comunicazione tra autorità competenti.

(9)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o alla comunicazione di atti ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2020/1784 30 e (CE) n. 1393/2007 31 , né all'assunzione di prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e del regolamento (CE) n. 1206/2001 33 del Consiglio, che già prescrivono norme proprie in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria.

(10)Ai fini di una comunicazione sicura, rapida, interoperabile, riservata e affidabile tra gli Stati membri nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale, dovrebbe essere impiegata qualsiasi tecnologia moderna di comunicazione adeguata, a patto che siano rispettate determinate condizioni quanto all'integrità e attendibilità del documento o atto ricevuto e all'identificazione dei partecipanti alla comunicazione. Pertanto dovrebbe essere impiegato un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Di conseguenza è necessario istituire un tale sistema informatico per lo scambio di dati nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio sicuro di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l'altro, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta nel merito dello scambio.

(11)Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali sono interconnessi. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.

(12)Ai fini del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) in luogo di un sistema informatico nazionale. La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2018/1725 34 e (UE) 2016/679 35 , in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersicurezza. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto delle procedure giudiziarie transfrontaliere.

(13)Al fine di fornire un'assistenza rapida, sicura ed efficiente ai richiedenti, la comunicazione scritta tra le autorità competenti, quali gli organi giurisdizionali e le autorità centrali istituite ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 4/2009 36 e (UE) 2019/1111 37 , dovrebbe, di norma, avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. In casi eccezionali possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione, laddove ritenuti più adeguati al fine di offrire flessibilità. Tuttavia il sistema informatico decentrato dovrebbe sempre essere considerato il mezzo più adeguato per lo scambio tra le autorità competenti dei moduli stabiliti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

(14)La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe risultare impossibile in ragione di un guasto del sistema o laddove la natura di ciò che deve essere trasmesso renda impraticabile la trasmissione con mezzi digitali, come nel caso di trasmissione di prove fisiche/materiali. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.

(15)Al fine di garantire la flessibilità della cooperazione giudiziaria in talune procedure giudiziarie transfrontaliere, potrebbero risultare più appropriati altri mezzi di comunicazione. Il caso può presentarsi, in particolare, per la comunicazione diretta tra organi giurisdizionali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/1111 e (UE) 2015/848 38 , così come per la comunicazione diretta tra autorità competenti a norma degli atti giuridici dell'Unione in materia penale. In tali casi potrebbero essere utilizzati mezzi di comunicazione meno formali, quali la posta elettronica.

(16)Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, il soggetto che li gestisce dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantirne il corretto funzionamento.

(17)Al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti, il presente regolamento dovrebbe istituire, nel sistema informatico decentrato, un punto di accesso a livello di Unione (punto di accesso elettronico europeo) attraverso il quale le persone fisiche e giuridiche possano presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti nei casi disciplinati dal presente regolamento. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica, che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell'Unione.

(18)Dovrebbero spettare agli Stati membri l'istituzione, la manutenzione e lo sviluppo di portali elettronici nazionali (portali informatici nazionali) ai fini della comunicazione elettronica tra persone fisiche e giuridiche e le rispettive autorità competenti nei procedimenti giudiziari a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I.

(19)Ai fini della comunicazione delle persone fisiche e giuridiche con le autorità competenti nelle cause transfrontaliere, la comunicazione elettronica dovrebbe essere utilizzata in alternativa ai mezzi di comunicazione esistenti. Tuttavia, per evitare che l'accesso alla giustizia tramite mezzi digitali concorra ad ampliare ulteriormente il divario digitale, la scelta del mezzo, tra la comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento e gli altri mezzi di comunicazione, dovrebbe essere lasciata alla discrezione della persona fisica. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per tener conto delle situazioni specifiche dei gruppi svantaggiati e delle persone in condizioni di vulnerabilità, quali i minori o gli anziani, che potrebbero non disporre dei mezzi tecnici o delle competenze digitali necessari per accedere ai servizi digitali.

(20)Per potenziare la comunicazione e la trasmissione elettroniche transfrontaliere di documenti o atti tramite il sistema informatico decentrato, il punto di accesso elettronico europeo e, ove disponibili, i portali informatici nazionali, è opportuno far sì che tali documenti o atti non siano privati degli effetti giuridici o non siano considerati inammissibili nel procedimento per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia questo principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l'ammissibilità di detti documenti, che possono costituire una prova conformemente al diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti.

(21)Al fine di agevolare le udienze nei procedimenti in materia civile, commerciale e penale aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per la partecipazione delle parti a tali udienze. La procedura applicabile alla richiesta e allo svolgimento delle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro che effettua la videoconferenza. Lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza non dovrebbe essere rifiutato unicamente a causa dell'assenza di norme nazionali che disciplinino l'uso della tecnologia di comunicazione a distanza. In tali casi dovrebbero applicarsi con gli opportuni adattamenti le norme più adeguate previste dal diritto nazionale, quali quelle in materia di assunzione delle prove.

(22)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'impiego della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nei procedimenti civili, commerciali e penali che sia già previsto negli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

(23)Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 istituisce un quadro normativo comune dell'Unione per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari elettronici (firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali, servizi elettronici di recapito e autenticazione di siti web) cui è riconosciuto a livello transfrontaliero lo stesso status giuridico del rispettivo equivalente fisico. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe applicare i servizi fiduciari eIDAS ai fini della comunicazione digitale.

(24)Per agevolare il pagamento delle spese nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile e commerciale, dovrebbe essere possibile pagare le spese elettronicamente in ambiente online, mediante metodi di pagamento diffusi in tutta l'Unione, quali carta di credito, carta di debito, portafoglio elettronico e bonifico bancario.

(25)Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e l'allineamento ad esso degli atti giuridici dell'Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, è necessario modificare i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1896/2006 40 , (CE) n. 861/2007 41 , (UE) n. 655/2014 42 , (UE) 2015/848 e (UE) 2018/1805 43 . Le modifiche mirano ad assicurare che la comunicazione avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel presente regolamento. Le modifiche delle direttive e delle decisioni quadro in materia civile, commerciale e penale sono introdotte con una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio .…/… [direttiva modificativa] 44 .

(26)In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 45 del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per valutare l'effettiva incidenza del presente regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi.

(27)Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, il sistema può essere programmato per raccogliere tali dati e in tal caso tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.

(28)Nei casi in cui i dati non possono essere raccolti automaticamente e al fine di alleviare l'onere amministrativo della raccolta dei dati, ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un organo giurisdizionale o un'autorità competente allo scopo di stabilire un campione di monitoraggio. L'organo giurisdizionale così designato o l'autorità competente così designata dovrebbe essere incaricato o incaricata di raccogliere e trasmettere alla Commissione i dati sui propri procedimenti, che dovrebbero servire a stimare, a livello di un determinato Stato membro, i dati necessari per la valutazione del presente regolamento. L'organo giurisdizionale designato o l'autorità competente designata dovrebbe essere rappresentativo o rappresentativa dell'ambito di applicazione del regolamento per quanto questo riguardi gli strumenti dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. Il campione di monitoraggio designato dovrebbe essere rappresentativo dell'attuazione del regolamento anche per i settori nei quali sono considerate autorità competenti ai sensi del presente regolamento autorità diverse dagli organi giurisdizionali o dai pubblici ministeri, quali ad esempio i notai.

(29)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti procedurali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 46 e dal diritto dell'Unione, quali le direttive sui diritti procedurali 47 , in particolare il diritto a un interprete, il diritto di avvalersi di un difensore, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e il diritto di presenziare al processo.

(30)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 si applicano al trattamento di dati personali effettuato nel sistema informatico decentrato. Al fine di precisare la responsabilità del trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato, il presente regolamento dovrebbe indicare il titolare del trattamento dei dati personali. A tal fine è opportuno considerare che ciascun soggetto mittente o ricevente determini distintamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

(31)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne l'istituzione del sistema informatico decentrato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 .

(32)Poiché la digitalizzazione armonizzata della cooperazione giudiziaria transfrontaliera non può essere conseguita in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente, in particolare data l'assenza di garanzie quanto all'interoperabilità dei sistemi informatici degli Stati membri e delle agenzie e degli organi dell'Unione, ma, a motivo di un'azione coordinata dell'Unione, può essere conseguita meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(34)[A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

O

[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[, con lettera del …,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(35)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso il suo parere il […],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico per la comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per la comunicazione elettronica tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile, commerciale e penale.

Stabilisce inoltre norme in materia di:

(a)uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per finalità diverse dall'assunzione delle prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783;

(b)applicazione di servizi fiduciari elettronici;

(c)effetti giuridici dei documenti elettronici;

(d)pagamento elettronico delle spese.

2.Il presente regolamento si applica:

(a)alla comunicazione elettronica tra autorità competenti nel contesto degli atti giuridici elencati negli allegati I e II;

(b)alla comunicazione elettronica tra persone fisiche o giuridiche e autorità competenti e al pagamento elettronico delle spese in ambito civile e commerciale transfrontaliero, nel contesto degli atti giuridici elencati nell'allegato I; e

(c)alla videoconferenza nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati negli allegati I e II o in altra materia civile e commerciale, quando una delle parti si trova in un altro Stato membro.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"autorità competenti": organi giurisdizionali, pubblici ministeri, agenzie e organi dell'Unione e altre autorità che partecipano a procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati negli allegati I e II;

(2)"comunicazione elettronica": lo scambio digitale di informazioni su internet o su altra rete di comunicazione elettronica;

(3)"documento elettronico": il documento trasmesso in una comunicazione elettronica, compresi i documenti cartacei scansionati;

(4)"sistema informatico decentrato": rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascuna agenzia o di ciascun organo dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni;

(5)"punto di accesso elettronico europeo": punto di accesso interoperabile nel sistema informatico decentrato, accessibile alle persone fisiche e giuridiche in tutta l'Unione;

(6) "spese": i pagamenti riscossi dalle autorità competenti nei procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I.

CAPO II
COMUNICAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 3
Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

1.La comunicazione scritta tra le autorità competenti nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati negli allegati I e II, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata in un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.

2.Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato, della natura del materiale trasmesso o di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.

3.Può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione laddove il ricorso al sistema informatico decentrato non sia consono alle circostanze specifiche della comunicazione.

4.Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli previsti dagli strumenti elencati negli allegati I e II.

CAPO III
COMUNICAZIONE TRA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE E AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 4
Istituzione del punto di accesso elettronico europeo

1.È istituito sul portale europeo della giustizia elettronica il punto di accesso elettronico europeo, da utilizzare per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche e autorità competenti nei casi rientranti nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I.

2.La Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, della manutenzione, della sicurezza e del supporto in relazione al punto di accesso elettronico europeo.

3.Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche di presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti.

Articolo 5
Mezzi di comunicazione tra persone fisiche o giuridiche e autorità competenti

1.La comunicazione scritta tra persone fisiche o giuridiche e autorità competenti rientrante nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I può essere effettuata ricorrendo ai mezzi elettronici seguenti:

(a)il punto di accesso elettronico europeo; o

(b)ove disponibili, i portali informatici nazionali.

2.Le autorità competenti comunicano con le persone fisiche e giuridiche tramite il punto di accesso elettronico europeo, sempre che la persona fisica o giuridica abbia acconsentito espressamente all'uso di tale mezzo di comunicazione.

3.La comunicazione di cui al paragrafo 1 è considerata equivalente alla comunicazione scritta ai sensi delle norme procedurali applicabili.

Articolo 6
Obbligo di accettare comunicazioni elettroniche

Le autorità competenti accettano le comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, trasmesse tramite il punto di accesso elettronico europeo o, ove disponibili, i portali informatici nazionali.

CAPO IV
UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA O ALTRA TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Articolo 7
Udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza

in materia civile e commerciale

1.Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nel procedimento a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, e su richiesta di una parte coinvolta nel procedimento rientrante nell'ambito di applicazione di tali atti giuridici o in altra materia civile e commerciale nella quale una delle parti si trovi in un altro Stato membro, ovvero su richiesta del rispettivo rappresentante legale o autorizzato, le autorità competenti consentono la partecipazione di tali soggetti all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

(a)tale tecnologia sia disponibile; e

(b)l'altra parte o le altre parti coinvolte nel procedimento abbiano avuto la possibilità di pronunciarsi sul ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza.

2.L'autorità competente può respingere la richiesta di svolgimento dell'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza qualora le circostanze particolari del caso non siano compatibili con il ricorso a tale tecnologia.

3.Le autorità competenti possono autorizzare d'ufficio la partecipazione delle parti alle udienze in videoconferenza, a condizione che a tutte le parti del procedimento sia data la possibilità di pronunciarsi sul ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza.

4.Fatto salvo il presente regolamento, la procedura applicabile alla richiesta e allo svolgimento della videoconferenza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua la videoconferenza.

5.Le richieste di cui al paragrafo 1 possono essere presentate tramite il punto di accesso elettronico europeo e, ove disponibili, tramite i portali informatici nazionali.

Articolo 8
Udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza

nei procedimenti penali

1.Qualora l'autorità competente di uno Stato membro richieda l'audizione dell'indagato, dell'imputato o del condannato in un procedimento a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, l'autorità competente consente la partecipazione della persona all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

(a)tale tecnologia sia disponibile;

(b)le particolari circostanze del caso giustifichino il ricorso a tale tecnologia;

(c)l'indagato, l'imputato o il condannato abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. Prima di acconsentire all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'indagato o l'imputato ha la possibilità di chiedere il parere di un avvocato a norma della direttiva 2013/48/UE.

2.Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza negli atti giuridici elencati nell'allegato II.

3.Fatto salvo il presente regolamento, la procedura applicabile allo svolgimento della videoconferenza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua la videoconferenza.

4.È assicurata la riservatezza delle comunicazioni tra indagato, imputato o condannato e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

5.Prima dell'audizione di un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, i titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva ne sono informati prontamente. L'autorità competente decide se escutere un minore in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

6.Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione dell'udienza nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano all'udienza in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare che la registrazione sia protetta e non sia divulgata al pubblico.

7.L'indagato, l'imputato e il condannato hanno diritto a un ricorso effettivo a norma del diritto nazionale in caso di violazione del presente articolo.

CAPO V
SERVIZI FIDUCIARI, EFFETTI GIURIDICI DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E PAGAMENTO ELETTRONICO DELLE SPESE

Articolo 9
Firme elettroniche e sigilli elettronici

1.Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

2.Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 3 richieda o presenti un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

3.Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 5 richieda o presenti un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico avanzato, la firma elettronica avanzata, il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 10
Effetti giuridici dei documenti elettronici

I documenti trasmessi con comunicazione elettronica non sono privati dell'effetto giuridico né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per il solo fatto della loro forma elettronica.

Articolo 11
Pagamento elettronico delle spese

1.Gli Stati membri prevedono la possibilità di pagamento elettronico delle spese, anche da Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'autorità competente.

2.Gli Stati membri prevedono mezzi tecnici che consentano il pagamento delle spese di cui al paragrafo 1 tramite il punto di accesso elettronico europeo.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E VALUTAZIONE

Articolo 12
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1.La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:

(a)le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

(b)le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

(c)gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;

(d)gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato.

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16.

3.Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 2, 6 e 10, sono adottati entro il [due anni dall'entrata in vigore].

4.Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 1, 8 e 9, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punto 11, sono adottati entro il [tre anni dall'entrata in vigore].

5.Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 6, 10 e 11, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 3, 4, 5 e 9, sono adottati entro il [cinque anni dall'entrata in vigore].

6.Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 2, 5, 7 e 12, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 7 e 8, sono adottati entro il [sei anni dall'entrata in vigore].

Articolo 13
Software di implementazione di riferimento

1.La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.

Articolo 14
Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo

e dei portali informatici nazionali

1.Ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato situati sul proprio territorio.

2.Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3.Nulla osta a che gli Stati membri chiedano sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

4.Le agenzie e gli organi dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti che costituiscono il sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza.

5.Ciascuna agenzia e ciascun organo dell'Unione sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

6.La Commissione sostiene tutti i costi relativi al punto di accesso elettronico europeo.

Articolo 15
Protezione delle informazioni trasmesse

1.L'autorità competente è considerata essere il titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2018/1725 o della direttiva (UE) 2016/680 per quanto concerne il trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato.

2.La Commissione è considerata essere il titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte del punto di accesso elettronico europeo.

3.L'autorità competente provvede a che le informazioni trasmesse ad altra autorità competente in una procedura giudiziaria transfrontaliera che sono considerate riservate nello Stato membro che le trasmette rimangano riservate a norma del diritto nazionale dello Stato membro a cui sono destinate.

Articolo 16
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 51 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17
Monitoraggio e valutazione

1.Ogni cinque anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri e da essa raccolte.

2.Fatto salvo il caso in cui si applichi una procedura di comunicazione equivalente a norma di altro atto giuridico dell'Unione, a partire dal […] 2025, gli Stati membri trasmettono alla Commissione su base annuale le informazioni d'interesse per la valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento circa:

(a)i costi sostenuti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

(b)la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado, dalla data in cui l'autorità competente riceve la domanda fino alla data della decisione, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I punti 3, 4 e 8 e nell'allegato II.

3.Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate di trasmettere con cadenza annuale alla Commissione i dati seguenti:

(a)il numero di casi gestiti dall'autorità nei quali la comunicazione si è svolta con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

(b)il numero di udienze che l'autorità ha tenuto facendo ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma degli articoli 7 e 8.

4.Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettera a), e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.

Articolo 18
Informazioni da comunicare alla Commissione

5.Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro [sei mesi dall'entrata in vigore] le seguenti informazioni affinché siano messe a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

(a)ove applicabile, estremi dei portali informatici nazionali;

(b)descrizione dell'ordinamento giuridico e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza;

(c)informazioni sulle spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere;

(d)indicazioni dei metodi di pagamento elettronico disponibili per le spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche a tali informazioni.

6.Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

CAPO VII
MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 19
Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006
52

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La domanda è presentata su supporto cartaceo, mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 53* o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

2) all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 54*. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.";

3) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'opposizione è presentata su supporto cartaceo o mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 55* o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.";

b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 5, l'opposizione è firmata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 56*. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.".

Articolo 20
Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007
57

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 58* o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.";

2) all'articolo 15 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio per via elettronica con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 59*.".

Articolo 21
Modifiche del regolamento (UE) n. 655/2014
60

Il regolamento (UE) n. 655/2014 è così modificato:

1) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso a norma delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda oppure con i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 61*.";

2) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti oppure con i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 62*.";

3) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29
Trasmissione dei documenti

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione è effettuata in conformità del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 63* per quanto riguarda la comunicazione tra autorità, ovvero con qualsiasi mezzo appropriato laddove la comunicazione sia effettuata dai creditori, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2. L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione:

a) un avviso di ricevimento all'autorità che ha trasmesso i documenti, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 64*; o

b) un avviso di ricevimento al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi.

L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 si avvale del modulo standard elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.";

4) l'articolo 36 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento:

a) con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata;

b) mediante i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 65*.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e accettati dal diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati o previsti dal regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 66*.".

Articolo 22
Modifiche del regolamento (UE) 2015/848
67

Il regolamento (UE) 2015/848 è così modificato:

1) all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: "La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento]*.";

2) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Articolo 53
Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura o con i mezzi elettronici di comunicazione previsti all'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 68*.

Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.";

3) all'articolo 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento]*."

CAPO VIII

MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 23
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1805
69  

Il regolamento (UE) 1805/2018 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 70*.";

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 71* senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.";

3) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è presa senza indugio e comunicata immediatamente all'autorità di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 72*";

4) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio e in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 73*, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.";

5) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, immediatamente e in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 74*, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

3Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 75*.";

6) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 76*. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.";

7) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 77*.";

8) all'articolo 16, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 78* qualora: (…)";

9) all'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 79*.";

10) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è presa senza indugio e comunicata immediatamente all'autorità di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 80*.";

11) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione, senza indugio e in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 81*, la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.";

12) all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione, senza indugio e in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 82*, del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.";

13) all'articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione prende, senza indugio, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 83*.";

14) all'articolo 27, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 84*, del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

3. L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione, senza indebito ritardo e in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 85*, una conferma della cessazione.";

15) all'articolo 31, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La consultazione, o almeno i relativi risultati, è registrata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [il presente regolamento] 86*.".

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24
Disposizioni transitorie

1.Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

2.Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

3.Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

4.Gli Stati membri iniziano a usare il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, il primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 6.

Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato per le procedure avviate a decorrere dal giorno di cui al primo comma.

Articolo 25
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Sistema di gestione e di controllo

2.1.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.1.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.1.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.2.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.5.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.6.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

1.2.Settore/settori interessati 

Rubrica 1: mercato unico, innovazione e agenda digitale. Polo tematico: investimenti strategici europei

1.3. La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 87  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della presente iniziativa sono:

- migliorare l'efficienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera nell'UE in materia civile, commerciale e penale; e

- contribuire a facilitare l'accesso alla giustizia rimuovendo gli ostacoli e le inefficienze esistenti.

Tali obiettivi generali sono direttamente collegati alle iniziative di promozione della trasformazione digitale della giustizia di cui al regolamento (UE) 2021/694 88 ("il programma"), in particolare nel senso indicato nei considerando 47 e 52 e nel contesto dell'obiettivo specifico 5 dell'allegato.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

L'iniziativa mira a migliorare l'efficienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'UE in materia civile, commerciale e penale, imponendo l'uso di un canale di comunicazione digitale tra le autorità competenti.

Obiettivo specifico 2

Nel contesto delle interazioni transfrontaliere dell'UE, l'iniziativa mira ad affrontare gli ostacoli attuali e a contribuire a facilitare l'accesso alla giustizia. Tale obiettivo sarà conseguito obbligando gli Stati membri ad accettare e riconoscere le comunicazioni elettroniche di cittadini e imprese, introducendo possibilità di pagamento elettronico delle spese e consentendo la partecipazione delle parti ai procedimenti tramite tecnologie di comunicazione a distanza (videoconferenza).

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I risultati attesi e l'impatto della presente iniziativa sui gruppi destinatari sono:

- maggiore efficienza e resilienza delle autorità nazionali competenti che partecipano alle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera;

- risparmio di tempo e costi per cittadini, imprese, operatori della giustizia, organi giurisdizionali e altre autorità competenti;

- riduzione degli oneri amministrativi per gli organi giurisdizionali e altre autorità competenti nella trattazione di cause transfrontaliere;

- potenziale aumento tangibile del ricorso a strumenti transfrontalieri dell'UE vigenti, in particolare in materia civile, derivanti da mezzi di comunicazione agevolati per cittadini, legali rappresentanti e imprese con le autorità nazionali competenti e viceversa;

- impatto sociale positivo dal punto di vista dell'accesso alla giustizia, data la possibilità di presentare istanze, domande e altri documenti per via elettronica, nonché di condurre udienze a distanza;

- impatto economico positivo dal punto di vista delle efficienze ottenute nella riduzione degli oneri amministrativi, dei costi postali e logistici;

- impatto ambientale positivo, derivante principalmente dal ridotto utilizzo di carta, materiali di consumo per la stampa, necessità di spostamenti e minor ricorso ai tradizionali mezzi logistici di trasporto di documenti.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore 1 (obiettivo specifico 1)

Numero di scambi elettronici che avvengono tramite il sistema informatico decentrato istituito dal regolamento. Tale indicatore sarà:

- istituito nell'ambito di applicazione di una o più procedure di cooperazione giudiziaria previste dal diritto dell'Unione (ad esempio mandato d'arresto europeo);

- misurato rispetto a uno scenario di base per il numero di scambi che hanno luogo utilizzando i mezzi di comunicazione tradizionali (esistenti). Il confronto sarà effettuato rigorosamente in seno al gruppo di controllo delle autorità competenti proposto dagli Stati membri;

- monitorato su base annuale, a partire da non prima di 1 anno dall'inizio degli scambi digitali nell'ambito della o delle procedure monitorate e per una durata non inferiore a 5 anni.

Indicatore 2 (obiettivo specifico 2)

Numero di istanze, domande e comunicazioni elettroniche inviate e ricevute tramite il sistema informatico decentrato istituito dal regolamento. Tale indicatore sarà:

- istituito per una o più procedure di cooperazione giudiziaria previste dal diritto dell'Unione nel cui contesto le persone fisiche e le imprese hanno la possibilità di presentare un'istanza a un'autorità nazionale competente (ad esempio procedimento europeo per le controversie di modesta entità);

- misurato rispetto a uno scenario di base per il numero di istanze scambiate utilizzando i mezzi di comunicazione tradizionali (esistenti). Tale confronto sarà effettuato rigorosamente in seno al gruppo di controllo delle autorità competenti proposto dagli Stati membri;

- monitorato su base annuale, a partire da non prima di 1 anno dall'entrata in vigore dell'obbligo di accettare comunicazioni elettroniche e, nel contesto delle procedure monitorate, per una durata non inferiore a cinque anni.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'attuazione della presente iniziativa seguirà un approccio graduale. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, inizieranno i lavori per l'adozione di un atto di esecuzione che definisca le condizioni tecniche per la digitalizzazione di un primo "lotto" prioritario di strumenti di cooperazione giudiziaria nell'ambito di applicazione del regolamento, seguito dall'attuazione tecnica. Allo stesso tempo, saranno elaborati in parallelo i lavori concernenti l'atto di esecuzione per il lotto successivo di strumenti prioritari. Si prevede che un "lotto" affronti la digitalizzazione di 6‑10 strumenti giuridici, con l'obiettivo di completare la piena digitalizzazione di tutti gli strumenti giuridici in materia civile, commerciale e penale entro il 2029.

Un calendario di attuazione provvisorio può essere illustrato come segue:

- 2022: adozione del regolamento;

- 2023: adozione di un atto di esecuzione che definisce gli aspetti di digitalizzazione relativi agli strumenti inclusi nel lotto 1;

- 2024-2025: attuazione tecnica del sistema informatico decentrato per quanto concerne gli strumenti del lotto 1;

- 2025: adozione di un atto di esecuzione che definisce gli aspetti di digitalizzazione relativi agli strumenti inclusi nel lotto 2;

- 2026-2027: attuazione tecnica del sistema informatico decentrato per quanto concerne gli strumenti del lotto 2;

- 2027: adozione di un atto di esecuzione che definisce gli aspetti di digitalizzazione relativi agli strumenti inclusi nel lotto 3;

- 2027-2028: attuazione tecnica del sistema informatico decentrato per quanto concerne gli strumenti del lotto 3;

- 2028: adozione di un atto di esecuzione che definisce gli aspetti di digitalizzazione relativi agli strumenti inclusi nel lotto 4;

- 2028-2029: attuazione tecnica del sistema informatico decentrato per quanto concerne gli strumenti del lotto 4.

Ciò nonostante, saranno necessarie ulteriori attività di attuazione dopo il 2029 al fine di assicurare attività continue di coordinamento, gestione tecnica, manutenzione, sostegno e monitoraggio. 

Tutte le misure oltre il 2027 saranno soggette alla disponibilità di stanziamenti nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e non pregiudicano la futura proposta della Commissione per il QFP per il periodo successivo al 2027.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

La presente iniziativa mira a migliorare l'efficienza e la resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera così come l'accesso alla giustizia per quanto concerne l'insieme degli strumenti giuridici dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria introducendo disposizioni olistiche sulla digitalizzazione. Sebbene, come dimostrato nella valutazione d'impatto 89 , esistano alcuni buoni progetti pilota precedenti, la cooperazione volontaria non può conseguire le finalità e gli obiettivi delle iniziative. Ciò è motivato altresì dall'esistenza di incertezze giuridiche (ad esempio per quanto concerne il riconoscimento di documenti, firme e sigilli elettronici), che non possono essere superate senza un'azione legislativa coordinata che può essere attuata soltanto a livello UE.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

L'iniziativa contribuirà a una maggiore efficienza e resilienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera nell'UE e a un'agevolazione dell'accesso alla giustizia e porterà, potenzialmente, a un aumento del ricorso all'acquis pertinente. Per maggiori informazioni sul valore aggiunto positivo previsto si rimanda agli effetti esposti sopra.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa tiene conto degli insegnamenti tratti nel contesto dei vari casi d'uso pilota attuati su base volontaria nel contesto dello sviluppo del sistema e-CODEX 90 .

Più di recente si basa sulle esperienze maturate nell'ambito dei regolamenti sulla notificazione o comunicazione degli atti 91 e sull'assunzione di prove 92 (rifusione), nel contesto dei quali sono stati introdotti per la prima volta aspetti relativi all'uso obbligatorio di un sistema informatico decentrato per la comunicazione digitale transfrontaliera.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Questa iniziativa fa seguito alla comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea adottata il 2 dicembre 2020 93 .

Stabilisce sinergie con:

- la proposta di regolamento relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) 94 , dato che gli scambi elettronici previsti e il sistema informatico decentrato sottostante farebbero affidamento su e-CODEX come soluzione tecnica comunicazioni transfrontaliere sicure e interoperabili;

- il regolamento (UE) 910/2014 95 (il "regolamento eIDAS"), in quanto tale iniziativa introduce l'uso di servizi fiduciari qualificati (sigilli elettronici qualificati e firme elettroniche qualificate) nel contesto di comunicazioni elettroniche che avvengono attraverso il sistema informatico decentrato.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'iniziativa riutilizzerà pienamente l'elemento costitutivo eDelivery e potenzialmente quello sull'identità elettronica (eID) e sui servizi fiduciari che sono stati sviluppati nel contesto del programma del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Inoltre l'iniziativa mira a riutilizzare la piattaforma sviluppata nel contesto del sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES). Pur sfruttando tali sinergie, saranno necessari finanziamenti per la digitalizzazione delle comunicazioni nel contesto delle procedure di cooperazione giudiziaria, che attualmente avvengono ricorrendo a mezzi tradizionali (ovvero cartacei). L'attuazione inizierà con un'analisi preparatoria e terminerà con la diffusione della soluzione e la sua messa in servizio.

Gli Stati membri sarebbero in grado di cercare finanziamenti per la creazione/il miglioramento delle loro infrastrutture nazionali pertinenti facendo riferimento ai programmi dell'Unione vigenti, in particolare i fondi della politica di coesione e il programma Giustizia 96 .

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

☒ durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2029 97

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 98  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

 

2.MISURE DI GESTIONE 

Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento sarà riesaminato per la prima volta cinque anni dopo la sua piena applicazione e successivamente ogni cinque anni. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti rilevati attraverso tale riesame,

2.1.Sistema di gestione e di controllo 

2.1.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il presente regolamento non incide sulle modalità di gestione e sui sistemi di controllo esistenti utilizzati dalla Commissione.

Il regolamento istituisce, tra l'altro, un canale digitale per la comunicazione elettronica tra le autorità nazionali competenti per l'intero corpus del diritto dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, commerciale e penale.

Ciò richiede lo sviluppo di specifiche tecniche e norme, attività di sviluppo software nonché il coordinamento delle attività delle autorità nazionali. In considerazione dell'attuale basso livello di digitalizzazione per quanto concerne la comunicazione nei casi transfrontalieri negli Stati membri, il regolamento prevede lo sviluppo di un prodotto software ("implementazione di riferimento") da parte della Commissione. Inoltre, il regolamento prevede lo sviluppo di un punto di accesso a livello di Unione per cittadini e imprese sul portale europeo della giustizia elettronica.

Per far fronte a tali compiti è necessario dotare i servizi della Commissione di risorse adeguate. Le risorse necessarie ammontano a un totale di 22 equivalenti a tempo pieno (ETP) per il periodo fino al 2027 incluso, esclusi i servizi prestati da fornitori esterni:

per il 2022:

- 1 ETP per attività in ambito giuridico e in materia di politiche, compreso il coordinamento con le autorità nazionali competenti;

- 1 ETP per attività di implementazione a livello informatico (gestione di attività, progetti e contratti);

per il periodo 2023-2027 (per ciascun anno):

- 2 ETP per attività in ambito giuridico e in materia di politiche, compreso il coordinamento con le autorità nazionali competenti;

- 2 ETP per attività di implementazione a livello informatico (gestione di attività, progetti e contratti).

2.1.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I principali rischi individuati riguardano:

a) sforamenti in termini di tempi e costi in ragione di problemi imprevisti di implementazione a livello informatico per quanto concerne lo sviluppo del sistema informatico decentrato, e in particolare la soluzione di implementazione di riferimento che deve essere sviluppata dalla Commissione. Tale rischio è attenuato dal fatto che gli elementi chiave che possono essere utilizzati per lo sviluppo del sistema informatico decentrato esistono già e sono maturi: ossia il sistema e-CODEX (che a sua volta si basa sull'elemento costitutivo eDelivery) e il sistema digitale di scambio di prove elettroniche.

Tale rischio sarà affrontato mediante l'attuazione di sistemi di controllo interno standard, in particolare i controlli di gestione dei progetti applicabili a tutti i sistemi sviluppati dalla Commissione (ossia supervisione della governance, gestione di progetti e dei rischi);

b) ritardi nell'implementazione e nella diffusione delle soluzioni da parte delle rispettive autorità degli Stati membri. Tale rischio sarà attenuato garantendo la fattibilità e l'accordo sul piano temporale di attuazione al momento dell'elaborazione degli atti di esecuzione, così come un seguito periodico nonché fornendo sostegno tecnico alle autorità nazionali incaricate dell'implementazione.

2.1.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il presente regolamento non incide sull'efficacia in termini di costi dei controlli esistenti della Commissione.

2.2.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le vigenti misure di prevenzione delle frodi applicabili alla Commissione si applicheranno agli stanziamenti necessari per il presente regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della

spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 99

di paesi EFTA 100

di paesi candidati 101

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

02.04.05.01

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della

spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1

DG: JUST

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 102 : 02.04.05.01

Impegni

(1a)

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

Pagamenti

(2a)

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 103  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti
per la DG JUST 104

Impegni

=1a+1b+3

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

Pagamenti

=2a+2b

+3

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200





TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

Pagamenti

(5)

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

Pagamenti

=5+6

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200

Pagamenti

=5+6

0

1,700

4,000

1,500

4,000

4,000

15,200





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

DG: JUST

• Risorse umane

0,304

0,608

0,608

0,608

0,608

0,608

3,344

• Altre spese amministrative

0,006

0,254

0,254

0,254

0,254

0,254

1,276

TOTALE DG JUST

Stanziamenti

0,310

0,862

0,862

0,862

0,862

0,862

4,620

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,310

0,862

0,862

0,862

0,862

0,862

4,620

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,310

2,562

4,862

2,362

4,862

4,862

19,820

Pagamenti

0,310

2,562

4,862

2,362

4,862

4,862

19,820

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Tipo 105

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. 
totale

Costo totale

OBIETTIVI SPECIFICI 1 e 2 106 :

- Risultato

Numero di procedure di cooperazione giudiziaria dell'UE digitalizzate

8

5,343

9

5,343

17

10,686

Totale parziale obiettivi specifici 1 e 2

8

5,343

9

5,343

17

10,686

TOTALE

8

5,343

9

5,343

17

10,686

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,304

0,608

0,608

0,608

0,608

0,608

3,344

Altre spese amministrative

0,006

0,254

0,254

0,254

0,254

0,254

1,276

Totale parziale
RUBRICA 7

del quadro finanziario pluriennale

0,310

0,862

0,862

0,862

0,862

0,862

4,620

Esclusa la RUBRICA 7 107
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,310

0,862

0,862

0,862

0,862

0,862

4,620

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2022

Anno
2023

Anno 2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

2

4

4

4

4

4

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  108

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2

4

4

4

4

4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

2 funzionari in ambito giuridico/politiche (AD) – competenti per l'elaborazione, la redazione e l'adozione degli atti di esecuzione, dell'analisi dei requisiti giuridici, dell'organizzazione e della presidenza dei lavori del o dei comitati nonché del collegamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

1 responsabile delle attività (AD) – competente per il collegamento con i portatori di interessi delle autorità nazionali degli Stati membri, definendo i flussi di lavoro delle attività, i requisiti delle attività e dei prodotti nonché i servizi di consulenza in loco.

1 responsabile di progetto per le tecnologie dell'informazione (AD) – competente per lo sviluppo, la manutenzione e il sostegno in relazione al sistema informatico decentrato, per la sua implementazione di riferimento, nonché per la gestione di progetti, qualità e contratti.

Personale esterno

3.2.5.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.6.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 109

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 110

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(2)    COM(2021) 700 final.
(3)    Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40) e regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(4)    Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).    
(5)    COM(2020) 710 final.
(6)    Nel contesto della presente proposta di regolamento, il principio "digitale per default" dovrebbe essere inteso come un modo per migliorare l'efficienza e la resilienza della comunicazione, ridurre i costi e gli oneri amministrativi, rendendo il canale di comunicazione digitale la prima scelta.
(7)    COM(2020) 690 final.
(8)    COM(2020) 712 final.
(9)    COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD).
(10)    Conclusioni del Consiglio sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" 2020/C 202 I/01 (GU C 202I del 16.6.2020, pag. 1).
(11)    Conclusioni del Consiglio "Accesso alla giustizia - Cogliere le opportunità della digitalizzazione" 2020/C 342 I/01 (GU C 342I del 14.10.2020, pag. 1).
(12)    Realizzato a seguito delle "conclusioni del Consiglio sul miglioramento della giustizia penale nel ciberspazio" del 9 giugno 2016.
(13)    Conclusioni del Consiglio, "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione – Sfide attuali e prospettive future" 2020/C 419/09 (GU C 419 del 4.12.2020, pag. 23).
(14)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(15)    COM(2021) 281 final.
(16)    JOIN(2020) 18 final.
(17)    COM(2020) 823 final.
(18)    COM(2020) 713 final.
(19)    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).
(20)    SWD(2021) 392 final.
(21)    https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-it.
(22)    SWD(2021) 392 final.
(23)    Principale strumento informatico finora sviluppato a livello UE come sportello unico per l'accesso a informazioni e servizi nel settore della giustizia.
(24)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(25)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(26)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(27)    SWD(2021) 392 final.
(28)    Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(29)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final).
(30)    Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).
(31)    Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(32)    Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).
(33)    Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(35)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(36)    Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
(37)    Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).
(38)    Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
(39)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(40)    Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).
(41)    Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU 199 del 31.7.2007, pag. 1).
(42)    Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 189 del 27.6.2014, pag. 59).
(43)    Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU 303 del 28.11.2018, pag. 1).
(44) *     DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI, e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria.
(45)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(46)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(47)    Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).
(48)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(49)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(50)    Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).
(51)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(52)    Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).
(53) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(54) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(55) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(56) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(57)    Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).
(58) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(59) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(60)    Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 189 del 27.6.2014, pag. 59).
(61) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(62) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(63) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(64) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(65) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(66)    Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).
(67) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(68)    Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU 303 del 28.11.2018, pag. 1).
(69) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(70) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(71) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(72) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(73) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(74) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(75) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(76) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(77) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(78) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(79) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(80) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(81) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(82) *     Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (COM(2021) 759 final).
(83) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(84) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(85) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).
(86)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(87)    Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(88)    SWD(2021) 392 final.
(89)    https://www.e-codex.eu/.
(90)    Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") (rifusione) (GU 405 del 2.12.2020, pag. 40).
(91)    Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).
(92)    COM(2020) 710 final.
(93)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2020) 712 final).
(94)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(95)    Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21).
(96)    Tutte le misure oltre il 2027 saranno soggette alla disponibilità di stanziamenti nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e non pregiudicano la futura proposta della Commissione per il QFP per il periodo successivo al 2027.
(97)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:      https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(98)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(99)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(100)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(101)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(102)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(103)    Gli stanziamenti saranno messi a disposizione della DG JUST dalla DG CNECT in seguito all'adozione dei programmi di lavoro pertinenti.
(104)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(105)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(106)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(107)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(108)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(109)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 1.12.2021

COM(2021) 759 final

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

{SEC(2021) 580 final} - {SWD(2021) 392 final} - {SWD(2021) 393 final}


ALLEGATO I
Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

(1)Direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

(2)Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

(3)Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

(4)Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

(5)Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

(6)Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(7)Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)

(8)Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

(9)Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

(10)Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

(11)Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

(12)Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

ALLEGATO II
Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

(1)Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni

(2)Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

(3)Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

(4)Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

(5)Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

(6)Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

(7)Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive

(8)Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare

(9)Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali

(10)Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale

(11)Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

Top