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Document 52021PC0724

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

COM/2021/724 final

Bruxelles, 25.11.2021

COM(2021) 724 final

2021/0379(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'istituzione di un punto di accesso unico europeo (ESAP) entro il 2024 è un'iniziativa faro del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione europea nel settembre del 2020 1 . L'ESAP contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali fornendo accesso in tutta l'UE alle informazioni pubblicate da soggetti pertinenti per i mercati dei capitali, i servizi finanziari e la finanza sostenibile, ossia principalmente informazioni sulle loro attività economiche e sui loro prodotti. L'ESAP fornirà l'accesso a tali informazioni in maniera efficiente e non discriminatoria.

Le informazioni in merito alle attività e ai prodotti dei soggetti sono essenziali per il processo decisionale dei fornitori di capitale. L'ESAP contribuirà a integrare ulteriormente i servizi finanziari e i mercati dei capitali nel mercato unico, ad allocare i capitali in modo più efficiente in tutta l'UE e a promuovere lo sviluppo delle economie e dei mercati dei capitali nazionali di dimensioni inferiori offrendo loro una maggiore visibilità. L'ESAP consentirà inoltre ai soggetti non quotati, comprese le piccole e medie imprese (PMI), di rendere disponibili informazioni su base volontaria. Ciò faciliterà il loro accesso al capitale.

La presente proposta fa parte di un pacchetto composto da:

·una proposta di regolamento che istituisce un punto di accesso unico europeo;

·una proposta di direttiva che modifica talune direttive (la presente proposta); e

·una proposta di regolamento che modifica taluni regolamenti.

La modifica di talune direttive è necessaria per conseguire gli obiettivi di cui sopra al fine di contribuire all'integrazione del mercato unico, in particolare per quanto concerne la raccolta di informazioni da mettere a disposizione dell'ESAP.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta si basa sulle prescrizioni stabilite dalla legislazione esistente nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della finanza sostenibile. Affinché i mercati dei capitali funzionino in maniera efficiente, è essenziale disporre di un flusso regolare di informazioni pertinenti, affidabili, complete, tempestive e comparabili sulle imprese a favore di partecipanti al mercato e altri portatori di interessi.

La presente proposta non crea alcun obbligo nuovo di comunicazione in termini di contenuto, ma si basa sugli obblighi di informativa esistenti previsti negli atti giuridici modificati dalla presente proposta.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta contribuisce all'attuazione della strategia europea per i dati delineata in una comunicazione della Commissione del febbraio del 2020 2 consentendo la disponibilità di informazioni pertinenti in uno spazio comune europeo di dati finanziari. L'ESAP rientra negli spazi comuni europei di dati finanziari presentati in tale strategia.

Nella sua strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 3 , la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario e ne ha fatto un prerequisito per creare un quadro favorevole per gli investimenti privati in progetti e attività sostenibili.

Inoltre la presente proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo 4 e della strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile affrontando la disponibilità e l'utilizzabilità delle informazioni sulla sostenibilità delle attività dei soggetti europei.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 50, 53, 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 50 TFUE costituisce la base giuridica per l'adozione di misure dell'UE volte a realizzare la libertà di stabilimento nel mercato unico nel diritto societario. L'articolo 50 TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di deliberare mediante direttive. Inoltre l'articolo 114 TFUE è una disposizione giuridica generale il cui obiettivo è instaurare il mercato unico o garantirne il funzionamento, nella fattispecie la libera circolazione dei capitali.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscano individualmente. Gli Stati membri dispongono attualmente di un certo margine di manovra per la progettazione di norme in materia di meccanismi e formati degli obblighi di comunicazione societaria previsti dalla normativa UE. La frammentazione geografica e tematica che ne deriva in termini di meccanismi e formati di tale informativa è pervasiva nell'Unione e aumenta i costi di accesso e di trattamento per gli utenti delle informazioni sulle imprese. Ulteriori azioni individuali da parte degli Stati membri non ridurrebbero tale frammentazione fatto salvo il caso in cui si muovessero nella stessa direzione per costruire un punto di accesso unico e affrontassero una serie di ostacoli, una circostanza questa improbabile in assenza di un approccio coordinato.

L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente proposta non aggiungerà né modificherà gli obblighi di comunicazioni in termini di contenuto. Al fine di ridurre al minimo l'onere per i soggetti interessati e le autorità nazionali, l'ESAP si basa il più possibile sui canali e sull'infrastruttura esistenti per la comunicazione dei dati.

Scelta dell'atto giuridico

Una direttiva omnibus è considerata lo strumento giuridico più adeguato per modificare le direttive esistenti ai fini dell'istituzione dell'ESAP, dato che la maggior parte delle disposizioni in essa contenute specifica quali informazioni pubbliche devono essere trasmesse all'ESAP tramite un organismo di raccolta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa, tra l'altro, sul controllo dell'adeguatezza del quadro UE per l'informativa pubblica da parte dei soggetti pubblicato dalla Commissione nell'aprile del 2021 5 . Una constatazione importante di tale controllo dell'adeguatezza è stata la necessità di sfruttare il potenziale degli strumenti digitali per migliorare l'accesso, l'uso e il riutilizzo delle informazioni, previste dalla regolamentazione, comunicate dai soggetti. In particolare, il controllo dell'adeguatezza ha messo in evidenza la mancanza di un punto di accesso unico a livello UE alle informazioni previste dalla regolamentazione e la limitata leggibilità meccanica delle informazioni comunicate dai soggetti.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il processo di consultazione e le sue principali conclusioni su cui si basa la presente proposta sono riepilogate nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento che istituisce l'ESAP 6 . Le attività di consultazione hanno compreso una consultazione online mirata, seminari con varie categorie di portatori di interessi pertinenti, nonché il contributo dei gruppi di esperti pertinenti istituiti dalla Commissione, in particolare il forum di alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali 7 .

In generale tutti i gruppi di portatori di interessi consultati hanno accolto favorevolmente l'iniziativa della Commissione tramite l'ESAP e hanno espresso il loro sostegno a un'attuazione graduale per dare priorità e rendere disponibili le informazioni tramite l'ESAP in fasi diverse. I portatori di interessi hanno sottolineato altresì l'importanza di applicare il principio del "deposito una volta soltanto". Coloro che preparano le informazioni da comunicare pubblicamente e le PMI hanno inoltre sottolineato la necessità di evitare la creazione di ulteriori oneri amministrativi, compresa l'introduzione di obblighi di comunicazione nuovi per i soggetti.

La maggior parte dei portatori di interessi ha sostenuto l'inclusione di un'ampia serie di informazioni nell'ESAP, che comprende tanto le informazioni finanziarie quanto quelle relative alla sostenibilità. La netta maggioranza dei portatori di interessi ha ritenuto che la standardizzazione delle informazioni nell'ambito di un quadro di rendicontazione comune con sistemi e metadati comuni sarebbe stata utile per affrontare le sfide relative alla comparabilità, all'affidabilità e alla riutilizzabilità delle informazioni. Tale maggioranza ha affermato altresì che l'assenza di tali norme comuni costituisce uno degli ostacoli principali che gli utenti e la società devono affrontare quando trattano informazioni finanziarie nonché ambientali, sociali e di governance.

La maggior parte dei portatori di interessi ha espresso pareri analoghi sulla dimensione dell'infrastruttura e sulle modalità con cui l'ESAP dovrebbe raccogliere informazioni e suggerisce che l'ESAP dovrebbe basarsi sui canali di segnalazione nazionali o europei esistenti. Inoltre i portatori di interessi hanno chiesto che le informazioni siano rese disponibili tramite l'ESAP nello stesso momento in cui vengono pubblicate in qualsiasi altro mezzo o canale.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa altresì sui dati disponibili derivanti dalla ricerca documentale e in particolare sugli studi e sulle competenze seguenti:

·studio intitolato "Analisi del quadro normativo per la potenziale integrazione nel punto di accesso elettronico europeo (EEAP)" 8 ;

·"Studio per la valutazione d'impatto sull'elenco di serie di dati ad alto valore che gli Stati membri devono mettere a disposizione a norma della direttiva sull'apertura dei dati" 9 ;

·Competenze messe a disposizione da Business Reporting - Advisory Group (BRAG), un'impresa alla quale è stato aggiudicato un appalto specificamente affinché fornisse assistenza alla Commissione in relazione alla presente iniziativa.

Il materiale raccolto e utilizzato per alimentare la valutazione d'impatto è stato in genere fattuale o è comunque pervenuto da fonti affidabili e ampiamente riconosciute che fungono da parametri e punti di riferimento per l'argomento. I contributi pervenuti dai portatori di interessi durante le attività di consultazione sono stati trattati in genere come pareri, fatto salvo il caso in cui avevano natura fattuale.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 22 luglio 2021. Tale comitato ha espresso un parere positivo accompagnato da talune osservazioni che sono state affrontate dalla Commissione nella versione finale della valutazione d'impatto (i dettagli sono forniti nell'allegato 1 della stessa).

La valutazione d'impatto analizza diverse opzioni strategiche volte a permettere il conseguimento degli obiettivi specifici di consentire un accesso senza soluzione di continuità e integrato alle informazioni pubbliche dei soggetti pertinenti e ad aumentare l'utilizzo (e il riutilizzo) digitale di tali informazioni. Le possibili opzioni strategiche pertinenti per la presente proposta riguardano le dimensioni seguenti: 1) portata delle informazioni accessibili tramite l'ESAP; 2) formato delle informazioni accessibili tramite l'ESAP; 3) raccolta delle informazioni accessibili tramite l'ESAP e interconnessione dei punti di raccolta esistenti. Questi sono gli aspetti fondamentali nell'affrontare le problematiche individuate e sono altresì i fattori principali che determinano i costi.

Sono stati inoltre valutati gli aspetti seguenti, sebbene ritenuti più tecnici e meno cruciali per il conseguimento degli obiettivi specifici dell'ESAP: i) tempestività dell'accessibilità delle informazioni tramite l'ESAP; ii) garanzia dell'integrità dei dati e della credibilità della fonte; iii) grandfathering; iv) periodo di conservazione; v) principi sulle "informazioni volontarie" che saranno accessibili tramite l'ESAP.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta riguarda principalmente la designazione degli organismi di raccolta necessari per l'istituzione dell'ESAP. Ottimizzando i canali di comunicazione, l'ESAP apporterà semplificazione e maggiore efficienza principalmente sul lato della domanda (utenti), con costi di ricerca e di trattamento ridotti, e in una certa misura ai soggetti in termini di obblighi di deposito.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ESAP migliorerà l'accesso alle informazioni che comprendono dati personali. Ciò è necessario per promuovere l'innovazione basata sui dati nella finanza, contribuire all'integrazione dei mercati dei capitali europei, canalizzare gli investimenti verso attività sostenibili e consentire efficienze per i consumatori e le imprese. Allo stesso tempo l'ESAP migliorerà l'accesso soltanto ai dati personali che devono essere trattati a norma del diritto dell'Unione o di un'altra base giuridica ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 10 , dato che la presente proposta non introduce obblighi nuovi in termini di comunicazione di dati oltre a quelli già esistenti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta riguarda principalmente i soggetti che presentano informazioni e gli organismi di raccolta.

Al fine di conseguire in modo ottimale gli obiettivi che la presente iniziativa si pone, la presente proposta non comporta ulteriori implicazioni in termini di costi rispetto a quanto esposto nella scheda finanziaria legislativa e nell'analisi dell'incidenza sul bilancio di cui alla proposta di regolamento che istituisce l'ESAP per gli organismi di raccolta nazionali o UE (meccanismi ufficialmente stabiliti, autorità nazionali competenti, autorità europee di vigilanza richiamati nel contesto della normativa UE in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità).

Per quanto concerne gli organismi di raccolta, i costi per l'interconnessione degli organismi di raccolta UE/nazionali con l'ESAP (principalmente sulla base dello sviluppo di interfacce per programmi applicativi) sono stimati a circa 50 800 EUR a livello individuale (una tantum), mentre i costi annuali ricorrenti sarebbero pari a circa 6 500 EUR a livello individuale. In taluni casi esistono forti sinergie con compiti esistenti già svolti o progetti già pianificati dagli organismi di raccolta, come nel caso della recente proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di conferire all'Autorità bancaria europea (ABE) il potere di centralizzare la pubblicazione delle informazioni prudenziali annuali, semestrali e trimestrali degli enti. L'ABE fungerà da organismo di raccolta per tali informazioni nel contesto dell'ESAP 11 . La presente proposta si basa altresì su meccanismi ufficialmente stabiliti esistenti che attualmente raccolgono informazioni previste dalla regolamentazione dagli emittenti di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati dell'UE ai sensi della direttiva sulla trasparenza 12 .

I costi per i soggetti che effettuano il deposito dei dati (costi di deposito) ammonterebbero a 800 EUR l'anno, compresi i costi per ottenere un identificativo della persona giuridica, gli strumenti di firma, un certificato digitale ed eventuali commissioni di deposito addebitate dagli organismi di raccolta (stima del vincolo superiore: il finanziamento degli organismi di raccolta sarà una prerogativa nazionale e potrà comunemente contemplare finanziamenti pubblici). Tali costi rappresenterebbero complessivamente 121,4 milioni di EUR l'anno per i soggetti che effettuano il deposito.

Le implicazioni sul bilancio di quanto sopra in relazione ai bilanci nazionali non possono essere previste con certezza al di là dell'esame dei costi, dato che ciò dipenderà da numerosi fattori, compresa l'eventualità che un organismo di raccolta sia pubblico o privato, le sue modalità attuali di finanziamento, ecc.

La Commissione fornisce competenze personalizzate tramite lo strumento di assistenza tecnica al fine di aiutare gli Stati membri dell'UE a progettare e attuare riforme che promuovano la crescita in un'ampia serie di settori strategici. Il programma dello strumento di assistenza tecnica della Commissione è in grado di finanziare parzialmente l'assistenza tecnica per l'attuazione dell'ESAP da parte delle autorità nazionali competenti, su loro richiesta. Attraverso tale programma, la Commissione fornirà altresì contributi sugli aspetti pratici delle riforme. Ciò può assumere la forma di una consulenza strategica o legale, di studi, di una formazione e di missioni nel paese da parte di esperti. Il finanziamento fornito tramite lo strumento di assistenza tecnica si basa su cicli di richiesta annuali.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente proposta non richiede un piano di attuazione.

Il monitoraggio di taluni elementi della presente proposta, in particolare per quanto concerne il grado di leggibilità meccanica delle informazioni, sarebbe compito dell'ESMA, come previsto dalla proposta di regolamento che istituisce l'ESAP.

La proposta di regolamento che istituisce l'ESAP prevede una clausola di riesame per il pacchetto.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Ciascun articolo della presente proposta modifica una direttiva specifica tra quelle elencate nell'allegato della proposta di regolamento che istituisce l'ESAP, introducendo una disposizione aggiuntiva che disciplina gli aspetti specifici illustrati di seguito al fine di consentire il funzionamento dell'ESAP.

(1)Comunicazione e formato di determinate informazioni

Questa disposizione aggiuntiva specifica che per qualsiasi informazione, documento e relazione resa pubblica o reso pubblico ai sensi del diritto dell'Unione da parte di un soggetto (tra cui, a seconda dei casi: emittenti di valori mobiliari, revisori, fondi e gestori di fondi, imprese di assicurazione, società, enti, imprese di investimento o enti creditizi), la trasmissione dovrà avvenire nei confronti dell'organismo di raccolta in un formato per dati estraibili o in formato leggibile meccanicamente, laddove richiesto dal diritto dell'Unione, contestualmente alla loro pubblicazione.

Tale disposizione specifica altresì che qualsiasi informazione, documento e relazione che debba essere resa pubblica o reso pubblico, deve essere corredata o corredato di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 13 del Parlamento europeo e del Consiglio e debba comprendere quanto meno i metadati seguenti:

il nome del soggetto che trasmette le informazioni;

l'identificativo della persona giuridica;

le dimensioni del soggetto;

il tipo di informazioni;

il periodo di tempo specifico per la messa a disposizione delle informazioni al pubblico, se del caso.

L'autorità europea di vigilanza pertinente (ossia l'ESMA, l'ABE o l'EIOPA), sulla base di un'analisi costi-benefici, elaborerà progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

eventuali metadati specifici di cui devono essere corredate le informazioni;

la strutturazione dei dati delle informazioni;

il formato leggibile meccanicamente.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione.

(2)Designazione degli organismi di raccolta

Questa disposizione specifica l'organismo di raccolta pertinente al quale un soggetto che effettua un deposito dovrebbe trasmettere le informazioni. Qualora un organismo di raccolta sia già identificato all'interno di una direttiva, sarà specificamente designato ai fini della raccolta delle informazioni per l'ESAP. Laddove non sia possibile individuare alcun organismo di raccolta all'interno di una direttiva ai fini dell'ESAP, il compito di fungere da organismi di raccolta ai fini dell'ESAP è demandato a meccanismi ufficialmente stabiliti ai sensi della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza).

(3)Data di applicazione

La data di applicazione specificata in ciascun articolo stabilisce la data a decorrere dalla quale una direttiva specifica e i relativi obblighi di informativa inizieranno a rientrare nell'ambito di applicazione dell'ESAP.

2021/0379 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articolo 50, 53, 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 15 , la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP). La strategia della Commissione per la finanza digitale 16 ha tracciato linee generali sulle modalità con cui l'Europa può sostenere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni e, in particolare, al fine di promuovere una finanza basata sui dati. Nella strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile 17 , la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal 18

(2)È necessario istituire l'ESAP conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento ESAP] 19 al fine di consentire un facile accesso ai dati da parte dei decisori nell'economia e nella società per permettere loro di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a tale scopo. Si prevede che il mondo finanziario subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l'Unione dovrebbe sostenerla, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la transizione verde abbia successo attraverso la finanza sostenibile, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso da parte del pubblico a informazioni finanziarie e non finanziarie concernenti persone fisiche o giuridiche (soggetti) che sono tenute a rendere pubbliche tali informazioni o che trasmettono a un organismo di raccolta, su base volontaria, informazioni finanziarie e relative alla sostenibilità concernenti le loro attività economiche. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, l'ESAP (dall'inglese: European single access point, punto di accesso unico europeo), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.

(3)L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti in relazione a servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità che le autorità e i soggetti sono tenuti a pubblicare in conformità con una serie di direttive in tale settore. In ogni caso qualsiasi soggetto può trasmettere a un organismo di raccolta informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ESAP].

(4)Una serie di direttive nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità dovrebbero essere modificate per consentire il funzionamento dell'ESAP. Per consentire un funzionamento affidabile ed efficiente dell'ESAP in maniera proporzionata, l'incremento della raccolta e della trasmissione delle informazioni dovrebbe essere graduale.

(5)Ai fini del funzionamento dell'ESAP, dovrebbero essere designati degli organismi di raccolta incaricati di raccogliere presso i soggetti le informazioni concernenti i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. In assenza di un organismo di raccolta già istituito ai sensi del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero designare uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti, istituiti a norma della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , affinché raccolga e conservi le informazioni ed effettui notifiche all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di conseguenza. Tale meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe fungere da organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP] e svolgere i compiti specifici stabiliti in tale regolamento. Laddove un'autorità europea di vigilanza o un'autorità competente sia tenuta, ai sensi del diritto dell'Unione, a redigere e pubblicare sul proprio sito web informazioni sui soggetti e sui loro prodotti finanziari in relazione ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità, tale autorità dovrebbe agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP]. Tale autorità dovrebbe pubblicare le informazioni in un formato per dati estraibili, includere i nomi o le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto e specificare il tipo di informazioni.

(6)Al fine di garantire che l'ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP], i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono tali informazioni pubbliche.

(7)Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. I soggetti dovrebbero altresì corredare le informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta con i metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione sviluppate dall'autorità europea di vigilanza pertinente che specifichino i metadati per ciascuna informazione, la strutturazione dei dati per tali informazioni nonché le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tal caso.

(8)I soggetti dovrebbero essere considerati responsabili delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta. Garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte consentirebbe di proteggere i soggetti da un'alterazione indebita delle loro informazioni nonché di creare fiducia nel pubblico in merito all'ESAP. A tal fine i documenti presentati dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere corredati da un sigillo elettronico qualificato inserito dal soggetto che effettua la comunicazione sulle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta laddove tale sigillo sia richiesto, in conformità con le specifiche stabilite nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP].

(9)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 21 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [inserire la data] 22 .

(10)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia armonizzare gli obblighi di informativa per le informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili tramite l'ESAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive seguenti:

direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario 23 ;

direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto 24 ;

direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 25 ;

direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati 26 ;

direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate 27 ;

direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 28 ;

direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) 29 ;

direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi 30 ;

direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese 31 ;

direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento 32 ;

direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 33 ;

direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari 34 ;

direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa 35 ;

direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) 36 ;

direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento 37 ;

direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite 38 ,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifica della direttiva 2002/87/CE
 

Nella direttiva 2002/87/CE è inserito il seguente articolo 30 ter:

"Articolo 30 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente direttiva, le imprese regolamentate trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni delle imprese regolamentate ai cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'impresa regolamentata per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri impongono alle imprese regolamentate di acquisire l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2025, ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 2
Modifica della
direttiva 2004/25/CE  

Nella direttiva 2004/25/CE è inserito il seguente articolo 16 bis:

"Articolo 16 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 9, paragrafo 5, della presente direttiva, le società trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo, gli Stati membri impongono alle società di acquisire l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 3
Modifiche della
direttiva 2004/109/CE  

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

(1)nella direttiva 2004/109/CE è inserito il seguente articolo 23 bis:

"Articolo 23 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli Stati membri assicurano che, nel comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva, l'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente trasmetta contemporaneamente tali informazioni previste dalla regolamentazione all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 2 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Le informazioni previste dalla regolamentazione soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'emittente, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono i meccanismi ufficialmente stabiliti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

___________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).";

(2)l'articolo 21 bis è soppresso.

Articolo 4
Modifica della
direttiva 2006/43/CE

Nella direttiva 2006/43/CE è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche le informazioni di cui all'articolo 15, e all'articolo 30 quater, della presente direttiva, i revisori legali o le imprese di revisione contabile trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 2 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2.A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità nazionale competente preposta alla tenuta dell'albo. Tali informazioni sono pubblicate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono i nomi o le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

_______________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

Articolo 5
Modifica della
direttiva 2007/36/CE  

Nella direttiva 2007/36/CE è inserito il seguente capo II ter:

"CAPO II TER

PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO (ESAP)

Articolo 14 quater

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 1, dell'articolo 3 nonies, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 3 undecies, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 9 bis, paragrafo 7, dell'articolo 9 ter, paragrafo 5, dell'articolo 9 quater, paragrafi 2 e 7, e dell'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva, le società trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri impongono alle società di acquisire l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2024, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 6
Modifica della
direttiva 2009/65/CE  

Nella direttiva 2009/65/CE, al capo IX, sono inseriti la sezione IV e l'articolo 82 bis seguenti:

"Sezione IV

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

Articolo 82 bis

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, dell'articolo 76, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della presente direttiva, gli OICVM trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'OICVM, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli OICVM acquisiscano l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'OICVM come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 99 ter, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità nazionale competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'OICVM come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 7
Modifica della direttiva 2009/138/CE

Nella direttiva 2009/138/CE è inserito il seguente articolo 304 ter:

"Articolo 304 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, e dell'articolo 256, paragrafo 1, della presente direttiva, le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione o di riassicurazione acquisiscano un identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 25 bis, e all'articolo 52, paragrafo 2, della presente direttiva, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'EIOPA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 271, paragrafo 1, e all'articolo 280, paragrafo 1, della presente direttiva, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'EIOPA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 8
Modifica della direttiva 2011/61/UE

Nella direttiva 2011/61/UE  è inserito il seguente articolo 69 ter:

"Articolo 69 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, della presente direttiva, le autorità competenti trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2.Ai fini di cui al paragrafo 1 l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del GEFIA e l'elenco dei FIA gestiti o commercializzati come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come specificato all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento. ________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

Articolo 9
Modifica della direttiva 2013/34/UE

Nella direttiva 2013/34/UE è inserito il seguente articolo 33 bis:

"Articolo 33 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri assicurano che, nel rendere pubblici ai sensi dell'articolo 30 e dell'articolo 42 della presente direttiva il bilancio d'esercizio regolarmente approvato, la relazione sulla gestione, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione consolidata, la relazione di revisione e la relazione sui pagamenti a favore dei governi, le imprese di cui all'articolo 19 bis e all'articolo 29 bis trasmettano tali documenti all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché tali informazioni siano accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'impresa a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'impresa per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), le imprese acquisiscono l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

2.Entro il 31 dicembre 2024, ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

3.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione destinate a specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56)."

Articolo 10
Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nella direttiva 2013/36/UE è inserito il seguente articolo 116 bis:

"Articolo 116 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 68, e dell'articolo 131, paragrafo 12, della presente direttiva, gli enti trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'ente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'ente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli enti acquisiscano l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente.

4.Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c) l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

__________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56)."

Articolo 11
Modifica della direttiva 2014/59/UE

Nella direttiva 2014/59/UE è inserito il seguente articolo 128 bis:

"Articolo 128 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'articolo 33 bis, paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 45 decies, paragrafo 3, dell'articolo 83, paragrafo 4, dell'articolo 111, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 112, paragrafo 1, della presente direttiva, le entità pertinenti trasmettano contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'entità pertinente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le entità pertinenti acquisiscano un identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ABE effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 12
Modifica della direttiva 2014/65/UE

Nella direttiva 2014/65/UE è inserito il seguente articolo 87 bis:

"Articolo 87 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 27, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 33, paragrafo 3, lettere c), d) ed f), e dell'articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva, le imprese di investimento o i gestori del mercato trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'impresa di investimento o del gestore del mercato per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento o i gestori del mercato acquisiscano un identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 52, paragrafo 2, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità nazionale competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 10, quarta frase, all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 59, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento o del gestore del mercato come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è il registro pubblico. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'agente collegato come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 13
Modifica della direttiva (UE) 2016/97 

Nella direttiva (UE) 2016/97 è inserito il seguente articolo 40 bis:

"Articolo 40 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono i nomi o le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

_______________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […])."

Articolo 14
Modifica della direttiva (UE) 2016/2341

Nella direttiva (UE) 2016/2341 è inserito il seguente articolo 63 bis:

"Articolo 63 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 29 della presente direttiva, l'EPAP trasmetta contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'EPAP a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'EPAP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'EPAP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che l'EPAP acquisisca l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 30 e all'articolo 48, paragrafo 4, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'EIOPA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 15
Modifica della direttiva (UE) 2019/2034

Nella direttiva (UE) 2019/2034 è inserito il seguente articolo 44 bis:

"Articolo 44 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 44 della presente direttiva, le imprese di investimento trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni dell'impresa di investimento per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento acquisiscano l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 20, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ABE. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), l'ABE, in stretta collaborazione con l'ESMA e l'EIOPA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c) l'ABE, in stretta collaborazione con l'ESMA e l'EIOPA, valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]). ** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 16
Modifica della direttiva (UE) 2019/2162

Nella direttiva (UE) 2019/2162 è inserito il seguente articolo 29 bis:

"Articolo 29 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.A decorrere dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 14 della presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

(a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

(b)le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l'identificativo della persona giuridica degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iii)le dimensioni degli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

v)il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso;

(c)le informazioni sono corredate di un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell'articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite acquisiscano l'identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3.Entro il 31 dicembre 2025, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 24, all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e l'identificativo della persona giuridica dell'ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

(a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

(b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

(c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c) l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

________________

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

*** Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73)."

Articolo 17
Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [OP – inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente atto], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final), 24.9.2020.
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia europea per i dati (COM(2020) 66 final), del 19.2.2020.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final), 6.7.2021 .
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final), 11.12.2019.
(5)    SWD(2021) 81 final del 21 aprile 2021.
(6)    SWD(2021) XXX del [data].
(7)    Il forum di alto livello ha raccomandato che l'ESAP fornisca accesso alle informazioni pubbliche di carattere finanziario e non finanziario dei soggetti, nonché ad altre informazioni pubbliche pertinenti per le attività o i prodotti finanziari […], che devono essere liberamente accessibili al pubblico ed esenti da diritti o il cui uso non è soggetto a licenze. Cfr. relazione finale del forum di alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali: una nuova visione per i mercati dei capitali d'Europa, giugno 2020.
(8)    ISBN 978-92-76-13304-9.
(9)    ISBN 978-92-76-25267-2.
(10)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11)    Cfr. proposte della Commissione di regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor, in particolare le modifiche dell'articolo 433.
(12)    Cfr. articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata.
(13)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(14)    GU C […] del […], pag. […].
(15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final), 24.9.2020.
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), 24.9.2020.
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final), del 6.7.2021.
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final), 11.12.2019.
(19)    [OP: inserire la nota a piè di pagina corrispondente: titolo completo e riferimento alla GU].
(20)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(21)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(22)    GU C […] del […], pag. […].
(23)    Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(24)    Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
(25)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(26)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(27)    Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
(28)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(29)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(30)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(31)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(32)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(33)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(34)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(35)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(36)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(37)    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(38)    Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).
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