COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.11.2021
COM(2021) 661 final
2021/0345(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base") fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.
La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde) senza per questo ostacolare strategie di gestione a lungo termine. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno tra l'altro adottato piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali.
Alcune delle possibilità di pesca proposte nel presente documento devono essere stabilite autonomamente dall'Unione mentre altre sono state concordate a seguito di consultazioni multilaterali o bilaterali. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio della stabilità relativa.
La presente proposta riguarda:
–gli stock per i quali l'Unione decide autonomamente;
–gli stock condivisi, ossia gli stock che devono essere gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o che sono stati oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC); e
–le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria) poiché:
–i pareri scientifici su alcuni stock non erano ancora disponibili al momento della sua adozione; o
–alcuni limiti di cattura e altre raccomandazioni delle ORGP pertinenti sono in attesa di definizione in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte; o
–non sono ancora disponibili dati per alcuni stock nelle acque groenlandesi, per gli stock condivisi o per le possibilità di pesca scambiate con i paesi terzi, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Groenlandia e con i paesi terzi in questione; o
–la Commissione deve ancora consultare il Regno Unito in merito alla cooperazione nel 2022 sugli stock condivisi, comprese le possibilità di pesca.
Metodo adottato per la fissazione delle possibilità di pesca
Come di consueto, la Commissione ha presentato una comunicazione annuale - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022 (COM(2021) 279) - che offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici e illustra la procedura di fissazione delle possibilità di pesca.
Il 30 giugno 2021, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato i suoi pareri annuali su diversi stock ittici oggetto della presente proposta.
Il parere scientifico del CIEM dipende essenzialmente dai dati: solo gli stock per i quali esistono dati sufficienti e attendibili possono essere pienamente valutati, con stime riguardanti le loro dimensioni e previsioni sul modo in cui essi reagiranno ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti gli organismi scientifici sono in grado di fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). Tali pareri sono denominati "pareri MSY". Negli altri casi, per formulare raccomandazioni sul livello delle possibilità di pesca gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale. Il CIEM spiega la metodologia utilizzata al riguardo in pubblicazioni riguardanti la formulazione di pareri sugli stock in caso di limitata disponibilità di dati.
Tutte le possibilità di pesca proposte dalla Commissione nel presente documento rispecchiano i pareri scientifici ricevuti in merito allo stato degli stock e al loro utilizzo, come indicato nella comunicazione di cui sopra.
Obbligo di sbarco
Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, dal 1º gennaio 2019 tutti gli stock per i quali esistono limiti di cattura sono soggetti all'obbligo di sbarco. Il regolamento di base, tuttavia, prevede alcune deroghe a tale obbligo. Basandosi su raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono piani specifici in materia di rigetti in cui si autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco e conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base, le possibilità di pesca proposte devono riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, dal momento che i rigetti non sono più autorizzati. Ciò avviene sulla base dei pareri scientifici riguardanti gli stock nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Le possibilità di pesca proposte sono inoltre fissate conformemente ad altre disposizioni pertinenti, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, riguardante il principio della stabilità relativa e l'articolo 16, paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della PCP e alle norme pertinenti dei piani pluriennali).
Per tener conto della piena applicazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone di basare i totali ammissibili di catture (TAC) non più sul parere sugli sbarchi (al quale si faceva precedentemente riferimento), ma sul parere sulle catture. I contingenti dell'Unione proposti tengono conto dei rigetti limitati previsti in base alle deroghe istituite; i quantitativi in questione non saranno sbarcati né imputati ai contingenti e saranno pertanto detratti dai contingenti dell'Unione.
Flessibilità interannuale
Occorre tener conto anche dei collegamenti esistenti tra il regolamento di base e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, compresa una flessibilità per gli stock precauzionali e per gli stock analitici (intesi in tal caso come stock oggetto, rispettivamente, di pareri precauzionali del CIEM e di pareri MSY del CIEM) (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, nel fissare i TAC il Consiglio decide quali stock non saranno soggetti agli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base alle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base prevede un altro meccanismo di flessibilità interannuale.
Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e il conseguimento degli obiettivi della PCP, va chiarito che le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base non possono applicarsi cumulativamente.
La flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe essere esclusa qualora essa comprometta il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con una biomassa riproduttiva (spawning stock biomass, SSB) al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (Blim).
TAC proposti e relativa spiegazione
Dal 2019 la Commissione elenca (nella relazione che accompagna il regolamento sulle possibilità di pesca annuali) gli stock per i quali il TAC proposto si discosta di oltre il 20 % da quello in vigore. L'elenco per il 2022 è il seguente:
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TAC
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Zona marina
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TAC proposto per il 2022
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Scostamento del TAC proposto rispetto al 2021*
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Spiegazione
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Merluzzo bianco nel Kattegat
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Kattegat
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97 t
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-21 %
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Il parere precauzionale è 0 t. La Commissione propone, per le catture accessorie inevitabili (nella pesca dello scampo), un TAC in linea con il parere tecnico del CIEM.
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Scampo nella zona 3a
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Skagerrak e Kattegat
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8 501 t
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-31 %
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La Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY (FMSY lower). Per intervallo FMSY si intende un intervallo di valori della mortalità per pesca all'interno del quale, a lungo termine, tali valori si traducono tutti in MSY, con una riduzione non superiore al 5 % del rendimento a lungo termine e senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock. Il TAC è in linea con l'FMSY lower e non con il valore FMSY poiché, in questo tipo di pesca, il merluzzo bianco per il quale il parere raccomanda di non effettuare catture (0 t) rappresenta una cattura accessoria. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine.
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Scampo nella zona 8c, unità funzionali (FU) 25 e 31
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Parte meridionale del Golfo di Biscaglia
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1,7 t nell'FU 25
20 t nell'FU 31
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rinnovo per l'FU 25
+1 329 % per l'FU 31
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Per l'FU 25 il parere precauzionale è 0 t. La Commissione propone di mantenere un TAC per la pesca a fini scientifici mirante alla raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE).
Per l'FU 31 la Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY.
Nel fissare il contingente dell'Unione è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Passera di mare nel Kattegat
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Kattegat
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1 038 t
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+34 %
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La Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con l'FMSY lower. Il TAC è in linea con l'FMSY lower e non con il valore FMSY poiché, in questo tipo di pesca, il merluzzo bianco per il quale il parere raccomanda di non effettuare catture (0 t) rappresenta una cattura accessoria.
Il TAC in questione rappresenta una percentuale (19,2 %) del TAC relativo alla zona alla quale si riferisce il parere (Kattegat, Stretti di Belt e Øresund).
Nel fissare il contingente dell'Unione è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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Sogliola nelle zone 7b e c
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Ovest dell'Irlanda e Porcupine Bank
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19 t
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-44 %
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La Commissione propone un TAC in linea con il parere precauzionale.
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Sogliola nella zona 8ab
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Parte settentrionale e centrale del Golfo di Biscaglia
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2 233 t
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-37 %
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La Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY.
La biomassa è attualmente inferiore all'MSY Btrigger, ma superiore al Blim. L'MSY Btrigger è il valore della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY, mentre il Blim è il valore della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di ridursi. Il parere MSY tiene conto dell'attuale contrazione della biomassa.
Nel fissare il contingente dell'Unione è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.
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* Per i TAC soggetti a detrazioni connesse alle esenzioni dall'obbligo di sbarco, il confronto è effettuato sulla base dei contingenti dell'Unione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della PCP.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive discendono dagli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento di base.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la PCP è una politica comune e, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. La proposta di regolamento del Consiglio assegna possibilità di pesca agli Stati membri, i quali, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvederanno a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che riterranno opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il Consiglio adotta ogni anno un regolamento analogo, la cui applicazione è garantita da mezzi pubblici e privati già predisposti.
•Scelta dello strumento
Lo strumento proposto è un regolamento del Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di tener conto dei pareri scientifici più recenti e di altri sviluppi.
•Consultazioni dei portatori di interessi
a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti
La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare, tramite i consigli consultivi) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022".
La Commissione ha seguito l'impostazione delineata nella comunicazione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 final), che prevede una consultazione anticipata con i portatori di interessi tale da consentire un dibattito più strategico ("processo di anticipazione").
b)Sintesi delle risposte e modo in cui esse sono state prese in considerazione
Nel rispondere alla succitata comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.
•Assunzione e uso di perizie
Come già menzionato, la Commissione ha consultato il CIEM sulla metodologia da utilizzare. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente al suo memorandum d'intesa con la Commissione.
L'obiettivo ultimo è riportare gli stock a livelli in grado di conseguire l'MSY e mantenerli a tali livelli. Si tratta di un obiettivo espressamente incluso nel regolamento di base, il cui articolo 2, paragrafo 2, ne dispone il raggiungimento "entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Si vuol così tener fede all'impegno assunto dall'Unione in esito alle conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già menzionato, per determinati stock, alcuni dei quali importanti dal punto di vista dei quantitativi di catture e del valore commerciale (ad esempio, il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo), sono disponibili informazioni relative all'MSY.
Per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali le possibilità di pesca devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di mortalità compatibili con l'FMSY e che, pertanto, offrono a determinate condizioni un certo grado di flessibilità. La Commissione ha chiesto al CIEM un parere in base al quale poter valutare se tale flessibilità è necessaria e poterla applicare di conseguenza. L'intervallo superiore dei valori FMSY è utilizzato per proporre TAC solo se, sulla base dei pareri scientifici, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli intervalli FMSY al fine di:
–conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano pluriennale pertinente in caso di pesca multispecifica; o
–evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; o
–limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro.
Qualora la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento previsti nel piano pluriennale pertinente, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa.
In alcuni casi, il conseguimento dell'MSY può comportare una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. Ove disponibili, la presente proposta fa pertanto ricorso ai pareri MSY. In linea con gli obiettivi della PCP, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'MSY nel 2022. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022".
Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati, gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre, stabilizzare o consentire l'aumento delle catture. Su tali variazioni il parere del CIEM ha fornito orientamenti quantitativi che sono stati utilizzati per fissare i TAC proposti.
Per alcuni stock (principalmente quelli con un'ampia distribuzione geografica, squali e razze) i pareri del CIEM saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.
La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si sosteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY era una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'Unione vengono fissate d'intesa con parti terze.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità dell'Unione o per le autorità pubbliche nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti applicabili alla gestione dello sforzo.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme della PCP.
2021/0345 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglioimpone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
(2)Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle rispettive attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
(3)È pertanto opportuno che i TAC siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
(4)Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dal 1º gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate deroghe. L'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che, qualora sia introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca tengano conto delle catture anziché degli sbarchi. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani specifici in materia di rigetti.
(5)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti da tale valore raccomandato per le catture totali.
(6)Per alcuni stock il CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.
(7)Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.
(8)Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY (intervalli FMSY) definiti all'articolo 2 di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con il parere MSY del CIEM e con il valore FMSY, tenendo conto delle catture della pesca commerciale e della pesca ricreativa e includendo i rigetti. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.
(9)È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, alla luce del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. I limiti di cattura dovrebbero essere mantenuti in linea con i pareri scientifici. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigola offrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e quelli dei pescatori ricreativi. In particolare, tali misure consentono ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.
(10)I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del loro cattivo stato di conservazione. Inoltre, il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa che il rigetto in mare di tali specie non provoca un aumento della loro mortalità per pesca e, anzi, gioverebbe alla loro conservazione. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.
(11)Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli FMSY) e alle misure di salvaguardia ivi previste. Gli intervalli FMSY sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali.
(12)Conformemente all'articolo 7 del piano pluriennale per il Mare del Nord, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa (Blim), devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.
(13)È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(14)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(15)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico di tali stock. Nel 2014, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un altro meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(16)Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.
(17)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2022 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
(18)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
(19)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
(20)Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23‑28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività di pesca esercitata dai pescherecci dell'Unione in tutte le acque e dai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'Unione.
(21)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
(22)Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sulla quota appropriata dell'Unione in questo tipo di pesca.
(23)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona in cui si aggregano gli scorfani. Tali misure, basate sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbero trovare attuazione nel diritto dell'Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il TAC in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]
(24)[A causa della pandemia di COVID-19 la riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) del 2020 è stata sostituita da un processo decisionale per corrispondenza che, avviato nell'ottobre 2020, dovrebbe concludersi agli inizi di gennaio 2021. Uno dei principali obiettivi di tale processo era consentire il rinnovo delle misure esistenti che si sarebbero concluse nel 2020, apportandovi se necessario lievi adeguamenti tecnici.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(25)[La raccomandazione ICCAT 19-04 relativa a un piano di gestione del tonno rosso stabilisce un TAC solo per il 2019 e il 2020. L'ICCAT deve ancora adottare una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale utilizzato nel 2020, si è proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di mantenere il TAC a 36 000 t. Sebbene sembri esservi consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC, pertanto, dovrebbe essere stabilito a tale livello per poi essere rivisto quanto prima nel caso in cui l'ICCAT adotti un TAC differente.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(26)[Nel corso del processo decisionale dell'ICCAT del 2020, l'Unione ha proposto un piano globale, comprensivo di un TAC, al fine di far cessare immediatamente la pesca eccessiva dello squalo mako nell'Atlantico settentrionale, unitamente a una serie di misure di accompagnamento per ridurne ulteriormente la mortalità. In assenza di un consenso all'interno dell'ICCAT e alla luce della drammatica situazione di tale stock, considerando altresì che l'Unione è responsabile per due terzi del livello delle catture, è opportuno che l'Unione fissi, per questa specie, un limite di cattura unilaterale corrispondente alla sua quota del limite complessivo, come richiesto dal comitato scientifico a livello dell'ICCAT.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(27)[La raccomandazione ICCAT 17-04 relativa a una norma di sfruttamento per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale stabilisce un TAC solo per il periodo 2018‑2020. L'ICCAT deve ancora adottare una decisione sul TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, si è proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di fissare il nuovo TAC sulla base dell'attuale norma di sfruttamento provvisoria e di attuare un aumento proporzionale delle catture e di altri limiti per un solo anno. Sebbene sembri esservi consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC, pertanto, dovrebbe essere stabilito a tale livello per poi essere rivisto quanto prima nel caso in cui l'ICCAT adotti un TAC differente.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(28)[Tenuto conto del processo decisionale utilizzato nel 2020, l'ICCAT non ha ancora adottato formalmente i TAC per il tonno obeso, il tonno albacora, il marlin azzurro e il marlin bianco. Sebbene sembri esservi consenso sul livello dei TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non li adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. I TAC, pertanto, dovrebbero essere stabiliti a tale livello per poi essere rivisti quanto prima nel caso in cui l'ICCAT adotti TAC differenti.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]
(29)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2021 è opportuno tener conto dello sfruttamento dei contingenti corrispondenti nel 2020.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR.]
(30)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IOTC.]
(31)[La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 21 gennaio al 1° febbraio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà tale riunione annuale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SPRFMO.]
(32)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non ha raggiunto un consenso sulla proroga della misura più recente per i tonnidi tropicali, scaduta il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021 la pesca dei tonnidi tropicali nell'Oceano Pacifico orientale non sarà regolamentata. In considerazione del principio di precauzione previsto dalla PCP, è opportuno che l'Unione continui ad applicare le disposizioni relative ai tonnidi tropicali di cui al regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio finché la IATTC non avrà approvato una nuova misura.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IATTC.]
(33)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione del tonno rosso australe (CCSBT) ha confermato, per il 2021, il TAC per il tonno rosso australe adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno dare attuazione alle misure pertinenti nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT.]
(34)[Nella riunione annuale del 2020, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere, fino alla riunione annuale del 2021, i TAC del 2020 per le principali specie rientranti nel suo ambito di competenza. È opportuno dare attuazione alle misure pertinenti nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO.]
(35)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha prorogato le misure di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. Ha inoltre chiarito i limiti di cattura applicabili ai pescherecci con palangari dell'Unione adibiti alla pesca del tonno obeso. È opportuno dare attuazione a tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC.]
(36)[Nella 42a riunione annuale del 2020, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, per il 2021, una serie di possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NAFO.]
(37)[In occasione della sua 7a riunione del 2020, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC adottati nel 2019 per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno dare attuazione a tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale del SIOFA.]
(38)[Il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitzbergen (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021 e 28 giugno 2021. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia reso conforme alle norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione nei limiti del trattato di Parigi, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2022. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.]
(39)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
(40)Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2022 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2023, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2023, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2023.
(41)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'autorizzazione a ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(42)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini della concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché della predisposizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(43)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2022, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(44)Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e diventeranno applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2021, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
(45)[Secondo la procedura prevista nell'accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2022,] [Questo considerando e le disposizioni corrispondenti saranno aggiornati dopo le consultazioni pertinenti.]
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)i limiti di cattura per il 2022 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2023;
b)i limiti dello sforzo di pesca per il 2022, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicheranno dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;
c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)pescherecci dell'Unione;
b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2.Il presente regolamento si applica anche:
a)ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento;
b)alla pesca commerciale da riva.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)"nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;
c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
d)"totale ammissibile di catture" (TAC):
i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
e)"contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)"valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g)"dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
h)"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i)"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
j)"boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
k)"boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (DCP) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio;
l)"valore FMSY": il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo sostenibile di lungo termine.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:
a)zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b)"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c)"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d)"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–53° 30' N 15° 00' O,
–53° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 13° 00' O,
–51° 00' N 13° 00' O,
–51° 00' N 15° 00' O;
e)"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 00' N 9° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–43° 30' N 10° 00' O,
–43° 30' N 9° 00' O,
–44° 00' N 9° 00' O,
–44° 00' N 8° 00' O,
–43° 30' N 8° 00' O;
f)"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 00' N 8° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 8° 00' O;
g)"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–42° 00' N 8° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–38° 30' N 10° 00' O,
–38° 30' N 9° 00' O,
–40° 00' N 9° 00' O,
–40° 00' N 8° 00' O;
h)"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;
i)"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
–43° 30' N 6° 00' O,
–44° 00' N 6° 00' O,
–44° 00' N 2° 00' O,
–43° 30' N 2° 00' O;
j)"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48″ O;
k)"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio;
l)"zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
m)"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica;
n)"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
o)"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano;
p)"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
q)"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale;
r)"zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale;
s)"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale;
t)"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale;
u)"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
v)"zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
–longitudine 150º O,
–longitudine 130º O,
–latitudine 4° S,
–latitudine 50° S.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.
2.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative disposizioni di applicazione.
3.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.
Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
1.I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.
2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a)sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock;
b)consentono di sfruttare lo stock:
i)in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o
ii)nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.
3.Entro il 15 marzo 2022 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)i TAC da esso stabiliti;
b)i dati da esso raccolti e valutati, i base ai quali sono stati stabiliti i TAC;
c)informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1.Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:
a)sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
b)sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.
2.Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 8
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili
1.Per tener conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2.Il 6 % di ciascun contingente assegnato a uno Stato membro proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1° gennaio 2022. Gli Stati membri sprovvisti del contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2022.
3.I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2022 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.
4.Gli Stati membri sprovvisti del contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'appendice dell'allegato IA, a meno che lo Stato membro sprovvisto del contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.
5.Occorre garantire che i contingenti di cui al paragrafo 4 abbiano un valore commerciale equivalente calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6.Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.
Articolo 9
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e
1.Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.
2.Mediante atti di esecuzione, la Commissione può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tali atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
3.Mediante atti di esecuzione, la Commissione può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. La Commissione adotta tali atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.
Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b
1.La Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.
2.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
3.Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.
Articolo 11
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;
d)gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.
3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
[Articolo 12
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
1.Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.
2.Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00″ N e a sud della latitudine 61° 30' 00″ N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00″ N e a est della longitudine 5° 00' 00″ E.
3.In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
a)le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % del totale delle loro catture totali per bordata di pesca. Si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
b)sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241. Tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
c)per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
i)pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
ii)lima dei piombi rialzata (0,6 m);
iii)pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;
d)per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:
i)griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
ii)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
iii)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
e)le navi siano soggette a piani nazionali intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non più tardi di due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano non sarà raggiunto.
4.Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per quanto concerne il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.
5.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.]
Articolo 13
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat
1.Le navi dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:
a)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
b)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
c)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
d)un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che la nave ha a bordo.
2.Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali navi.
3.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.
Articolo 14
Specie vietate
1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
a)razza stellata (Raja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b)berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;
c)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
d)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
e)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
f)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
g)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
h)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
i)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
j)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
k)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
l)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
m)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
n)pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;
o)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, salvo nell'ambito dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 15
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 16
Autorizzazioni di pesca
1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.
2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.
Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 17
Trasferimenti e scambi di contingenti
1.Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
2.Non appena riceve tale notifica da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. In caso di approvazione, e senza indebito ritardo, la Commissione esprime il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.
3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4.Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP, a seconda dei casi. Ciò non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2023 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.
[Le sezioni da 2 a 11 seguenti saranno aggiornate dopo le riunioni annuali pertinenti delle ORGP]
Sezione 2
Zona della convenzione NEAFC
Articolo 18
Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger
Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:
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Latitudine
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Longitudine
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63° 00'
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‐30° 00'
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61° 30'
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‐27° 35'
|
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60° 45'
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‐28° 45'
|
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62° 00'
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‐31° 35'
|
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63° 00'
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‐30° 00'
|
Sezione 3
Zona della convenzione ICCAT
Articolo 19
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1.Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.
2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.
3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.
4.Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.
5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.
6.La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.
7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.
Articolo 20
Pesca ricreativa
Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.
Articolo 21
Squali
1.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5.È vietato detenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Sezione 4
Zona della convenzione CCAMLR
Articolo 22
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo
Gli Stati membri possono partecipare, nel 2022, alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2022.
Articolo 23
Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo
1.La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2021-2022 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi di cui all'allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo sono rilasciate vive.
3.Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4.La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 22, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 24
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2021-2022
1.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2021-2022 ne dà notifica alla Commissione non oltre il 1° maggio 2022 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione trasmette la notifica al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2022.
2.La notifica dello Stato membro di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata a partecipare alla pesca del krill antartico.
3.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per le navi autorizzate che soddisfano uno dei requisiti seguenti:
a)battono la sua bandiera al momento della notifica;
b)battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR al momento della notifica e si presume batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4.Qualora una nave autorizzata, notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitata a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro in questione può autorizzarne la sostituzione con un'altra nave. In tali circostanze lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a)dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
b)un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.
5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Sezione 5
Zona di competenza della IOTC
Articolo 25
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.
3.Le navi assegnate a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento le navi incluse in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.
5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Articolo 26
DCP derivanti e navi d'appoggio
1.I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2.Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.
3.Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).
4.Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di due per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5.Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6.L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.
Articolo 27
Squali
1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 28
Mobulidi
1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori ("pesca di sussistenza").
In deroga a quanto disposto al prima comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale condotta con pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco e pescherecci con lenze a mano e lenze al traino iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.
2.Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.
Sezione 6
Zona della convenzione SPRFMO
Articolo 29
Pesca pelagica
1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2022 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3.Gli Stati membri in questione possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quinto giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:
(a)l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;
(b)le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci;
(c)le dichiarazioni di cattura mensili;
(d)se disponibili, le registrazioni relative agli scali in porto.
Articolo 30
Pesca di fondo
1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2022 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui la pesca di fondo ha avuto luogo tra il 1º gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006 e ai livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo ("attività comprovata"). Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo se la SPRFMO approva il loro piano di pesca in tal senso.
2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca in tale zona, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.
Articolo 31
Pesca esplorativa
1.Gli Stati membri non possono partecipare alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2022 a meno che la SPRFMO non abbia approvato la loro domanda relativa a tale tipo di pesca, in cui siano inclusi un piano delle operazioni di pesca e un impegno ad attuare un piano di raccolta dati.
2.La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3.Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con non oltre 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.
Sezione 7
Zona della convenzione IATTC
Articolo 32
Pesca con cianciolo
1.I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) in uno dei seguenti periodi di chiusura nelle zone sotto specificate:
a)dalle ore 00.00 del 29 luglio 2022 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2022 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2022 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
–le coste americane del Pacifico;
–longitudine 150º O;
–latitudine 40° N;
–latitudine 40º S;
b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2022 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
–longitudine 96º O;
–longitudine 110º O;
–latitudine 4° N;
–latitudine 3° S.
2.Per ciascuna delle navi in questione, lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2022, il periodo di divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui ha optato.
3.I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4.Il paragrafo 3 non si applica:
a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;
b)quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
Articolo 33
DCP derivanti
1.Un peschereccio a cianciolo non attiva più di 450 DCP nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.
2.Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui ha optato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:
(a)si astiene dall'utilizzare i DCP;
(b)recupera un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.
3.Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse non prima di 60 giorni e non oltre 75 giorni dalla fine del mese di riferimento. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.
Articolo 34
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari
Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.
Articolo 35
Divieto di pesca degli squali alalunga
1.È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2.Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.
3.Gli operatori delle navi:
a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Articolo 36
Divieto di pesca dei mobulidi
I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.
Sezione 8
Zona della convenzione SEAFO
Articolo 37
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:
a)gattuccio fantasma (Apristurus manis);
b)squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);
c)squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);
d)sagrì atlantico (Etmopterus princeps);
e)sagrì nano (Etmopterus pusillus);
f)razze (Rajidae);
g)squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);
h)squali di acque profonde del superordine Selachimorpha;
i)spinarolo (Squalus acanthias).
Sezione 9
Zona della convenzione WCPFC
Articolo 38
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale
1.Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2022 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.
Articolo 39
Gestione della pesca con DCP
1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano DCP, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2022 e le ore 24.00 del 30 settembre 2022.
2.Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei DCP nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1° aprile 2022 alle ore 24.00 del 31 maggio 2022, oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.
3.Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a)se, nell'ultima retata di una bordata, la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;
c)in caso di grave malfunzionamento del sistema refrigerante.
4.Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo della nave.
5.Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 tengono a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
Articolo 40
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.
Articolo 41
Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S
Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2022 non superino il limite di cui all'allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.
Articolo 42
Squali seta e squali alalunga
1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
a)squali seta (Carcharhinus falciformis);
b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 43
Zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC
1.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate solo nel registro della WCPFC applicano le misure di cui alla presente sezione.
2.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate solo nel registro di quest'ultima applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 33, 34 e 35.
Sezione 10
Mare di Bering
Articolo 44
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
Sezione 11
ZONA DELL'ACCORDO SIOFA
Articolo 45
Limiti per la pesca di fondo
Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:
a)limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo di un periodo rappresentativo in cui erano attive in tale zona e per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;
b)non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, salvo per i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;
c)non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 46
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento, secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 47
Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito
I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento, secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 47 bis
Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito
(2)Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
(3)Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
(4)Qualora approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
(5)I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
Articolo 48
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela
I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.
Articolo 49
Autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.
Articolo 50
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 49.
Articolo 51
Specie vietate
1.Quando si trovano nelle acque dell'Unione, le navi di paesi terzi non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
a)razza stellata (Raja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
b)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
c)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
d)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
e)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
f)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
g)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
h)pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo;
i)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;
j)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 52
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 53
Disposizione transitoria
Gli articoli 10, 12, 13, 14, 21, 27, 28, 35, 36, 37, 42, 44 e 51 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2023 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2023.
Articolo 54
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca di cui agli articoli 22, 23 e 24 e all'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2021.
Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II si applicano dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente