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Document 52021PC0661

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

COM/2021/661 final

Bruxelles, 3.11.2021

COM(2021) 661 final

2021/0345(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca 1 ("regolamento di base") fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde) senza per questo ostacolare strategie di gestione a lungo termine. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno tra l'altro adottato piani pluriennali per il Mare del Nord 2 e per le acque occidentali 3 .

Alcune delle possibilità di pesca proposte nel presente documento devono essere stabilite autonomamente dall'Unione mentre altre sono state concordate a seguito di consultazioni multilaterali o bilaterali. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio della stabilità relativa.

La presente proposta riguarda:

–gli stock per i quali l'Unione decide autonomamente;

–gli stock condivisi, ossia gli stock che devono essere gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o che sono stati oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC); e

–le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria) poiché:

–i pareri scientifici su alcuni stock non erano ancora disponibili al momento della sua adozione; o

–alcuni limiti di cattura e altre raccomandazioni delle ORGP pertinenti sono in attesa di definizione in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte; o

–non sono ancora disponibili dati per alcuni stock nelle acque groenlandesi, per gli stock condivisi o per le possibilità di pesca scambiate con i paesi terzi, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Groenlandia e con i paesi terzi in questione; o

–la Commissione deve ancora consultare il Regno Unito in merito alla cooperazione nel 2022 sugli stock condivisi, comprese le possibilità di pesca.

Metodo adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

Come di consueto, la Commissione ha presentato una comunicazione annuale - Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022 (COM(2021) 279) - che offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici e illustra la procedura di fissazione delle possibilità di pesca.

Il 30 giugno 2021, in risposta alla richiesta della Commissione, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato i suoi pareri annuali su diversi stock ittici oggetto della presente proposta 4 .

Il parere scientifico del CIEM dipende essenzialmente dai dati: solo gli stock per i quali esistono dati sufficienti e attendibili possono essere pienamente valutati, con stime riguardanti le loro dimensioni e previsioni sul modo in cui essi reagiranno ai vari scenari di sfruttamento ("tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti gli organismi scientifici sono in grado di fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). Tali pareri sono denominati "pareri MSY". Negli altri casi, per formulare raccomandazioni sul livello delle possibilità di pesca gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale. Il CIEM spiega la metodologia utilizzata al riguardo in pubblicazioni riguardanti la formulazione di pareri sugli stock in caso di limitata disponibilità di dati 5 .

Tutte le possibilità di pesca proposte dalla Commissione nel presente documento rispecchiano i pareri scientifici ricevuti in merito allo stato degli stock e al loro utilizzo, come indicato nella comunicazione di cui sopra.

Obbligo di sbarco

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, dal 1º gennaio 2019 tutti gli stock per i quali esistono limiti di cattura sono soggetti all'obbligo di sbarco. Il regolamento di base, tuttavia, prevede alcune deroghe a tale obbligo. Basandosi su raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono piani specifici in materia di rigetti in cui si autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco e conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base, le possibilità di pesca proposte devono riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, dal momento che i rigetti non sono più autorizzati. Ciò avviene sulla base dei pareri scientifici riguardanti gli stock nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Le possibilità di pesca proposte sono inoltre fissate conformemente ad altre disposizioni pertinenti, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, riguardante il principio della stabilità relativa e l'articolo 16, paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della PCP e alle norme pertinenti dei piani pluriennali).

Per tener conto della piena applicazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone di basare i totali ammissibili di catture (TAC) non più sul parere sugli sbarchi (al quale si faceva precedentemente riferimento), ma sul parere sulle catture. I contingenti dell'Unione proposti tengono conto dei rigetti limitati previsti in base alle deroghe istituite; i quantitativi in questione non saranno sbarcati né imputati ai contingenti e saranno pertanto detratti dai contingenti dell'Unione.

Flessibilità interannuale

Occorre tener conto anche dei collegamenti esistenti tra il regolamento di base e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 6 . Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, compresa una flessibilità per gli stock precauzionali e per gli stock analitici (intesi in tal caso come stock oggetto, rispettivamente, di pareri precauzionali del CIEM e di pareri MSY del CIEM) (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, nel fissare i TAC il Consiglio decide quali stock non saranno soggetti agli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base alle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base prevede un altro meccanismo di flessibilità interannuale.

Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e il conseguimento degli obiettivi della PCP, va chiarito che le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base non possono applicarsi cumulativamente.

La flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base dovrebbe essere esclusa qualora essa comprometta il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con una biomassa riproduttiva (spawning stock biomass, SSB) al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (Blim).

TAC proposti e relativa spiegazione

Dal 2019 la Commissione elenca (nella relazione che accompagna il regolamento sulle possibilità di pesca annuali) gli stock per i quali il TAC proposto si discosta di oltre il 20 % da quello in vigore. L'elenco per il 2022 è il seguente:

TAC

Zona marina

TAC proposto per il 2022

Scostamento del TAC proposto rispetto al 2021*

Spiegazione

Merluzzo bianco nel Kattegat

Kattegat

97 t

-21 %

Il parere precauzionale è 0 t. La Commissione propone, per le catture accessorie inevitabili (nella pesca dello scampo), un TAC in linea con il parere tecnico del CIEM.

Scampo nella zona 3a

Skagerrak e Kattegat

8 501 t

-31 %

La Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con il valore minimo all'interno dell'intervallo FMSY (FMSY lower). Per intervallo FMSY si intende un intervallo di valori della mortalità per pesca all'interno del quale, a lungo termine, tali valori si traducono tutti in MSY, con una riduzione non superiore al 5 % del rendimento a lungo termine e senza ripercussioni significative sul processo riproduttivo dello stock. Il TAC è in linea con l'FMSY lower e non con il valore FMSY poiché, in questo tipo di pesca, il merluzzo bianco per il quale il parere raccomanda di non effettuare catture (0 t) rappresenta una cattura accessoria. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine.

Scampo nella zona 8c, unità funzionali (FU) 25 e 31

Parte meridionale del Golfo di Biscaglia

1,7 t nell'FU 25

20 t nell'FU 31

rinnovo per l'FU 25

+1 329 % per l'FU 31

Per l'FU 25 il parere precauzionale è 0 t. La Commissione propone di mantenere un TAC per la pesca a fini scientifici mirante alla raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE).

Per l'FU 31 la Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY.

Nel fissare il contingente dell'Unione è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Passera di mare nel Kattegat

Kattegat

1 038 t

+34 %

La Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con l'FMSY lower. Il TAC è in linea con l'FMSY lower e non con il valore FMSY poiché, in questo tipo di pesca, il merluzzo bianco per il quale il parere raccomanda di non effettuare catture (0 t) rappresenta una cattura accessoria.

Il TAC in questione rappresenta una percentuale (19,2 %) del TAC relativo alla zona alla quale si riferisce il parere (Kattegat, Stretti di Belt e Øresund).

Nel fissare il contingente dell'Unione è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

Sogliola nelle zone 7b e c

Ovest dell'Irlanda e Porcupine Bank

19 t

-44 %

La Commissione propone un TAC in linea con il parere precauzionale.

Sogliola nella zona 8ab

Parte settentrionale e centrale del Golfo di Biscaglia

2 233 t

-37 %

La Commissione propone un TAC in linea con il parere MSY e con il valore FMSY.

La biomassa è attualmente inferiore all'MSY Btrigger, ma superiore al Blim. L'MSY Btrigger è il valore della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY, mentre il Blim è il valore della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di ridursi. Il parere MSY tiene conto dell'attuale contrazione della biomassa.

Nel fissare il contingente dell'Unione è stata applicata una detrazione connessa alle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

* Per i TAC soggetti a detrazioni connesse alle esenzioni dall'obbligo di sbarco, il confronto è effettuato sulla base dei contingenti dell'Unione.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della PCP.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive discendono dagli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento di base.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

•Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la PCP è una politica comune e, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. La proposta di regolamento del Consiglio assegna possibilità di pesca agli Stati membri, i quali, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvederanno a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che riterranno opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca ad essi assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il Consiglio adotta ogni anno un regolamento analogo, la cui applicazione è garantita da mezzi pubblici e privati già predisposti.

•Scelta dello strumento

Lo strumento proposto è un regolamento del Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di tener conto dei pareri scientifici più recenti e di altri sviluppi.

•Consultazioni dei portatori di interessi

a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare, tramite i consigli consultivi) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022".

La Commissione ha seguito l'impostazione delineata nella comunicazione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 final), che prevede una consultazione anticipata con i portatori di interessi tale da consentire un dibattito più strategico ("processo di anticipazione").

b)Sintesi delle risposte e modo in cui esse sono state prese in considerazione

Nel rispondere alla succitata comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

•Assunzione e uso di perizie

Come già menzionato, la Commissione ha consultato il CIEM sulla metodologia da utilizzare. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente al suo memorandum d'intesa con la Commissione.

L'obiettivo ultimo è riportare gli stock a livelli in grado di conseguire l'MSY e mantenerli a tali livelli. Si tratta di un obiettivo espressamente incluso nel regolamento di base, il cui articolo 2, paragrafo 2, ne dispone il raggiungimento "entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Si vuol così tener fede all'impegno assunto dall'Unione in esito alle conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già menzionato, per determinati stock, alcuni dei quali importanti dal punto di vista dei quantitativi di catture e del valore commerciale (ad esempio, il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo), sono disponibili informazioni relative all'MSY.

Per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali le possibilità di pesca devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di mortalità compatibili con l'FMSY e che, pertanto, offrono a determinate condizioni un certo grado di flessibilità. La Commissione ha chiesto al CIEM un parere in base al quale poter valutare se tale flessibilità è necessaria e poterla applicare di conseguenza. L'intervallo superiore dei valori FMSY è utilizzato per proporre TAC solo se, sulla base dei pareri scientifici, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli intervalli FMSY al fine di:

–conseguire gli obiettivi stabiliti nel piano pluriennale pertinente in caso di pesca multispecifica; o

–evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie; o

–limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro.

Qualora la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento previsti nel piano pluriennale pertinente, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa.

In alcuni casi, il conseguimento dell'MSY può comportare una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. Ove disponibili, la presente proposta fa pertanto ricorso ai pareri MSY. In linea con gli obiettivi della PCP, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'MSY nel 2022. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2022".

Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati, gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre, stabilizzare o consentire l'aumento delle catture. Su tali variazioni il parere del CIEM ha fornito orientamenti quantitativi che sono stati utilizzati per fissare i TAC proposti.

Per alcuni stock (principalmente quelli con un'ampia distribuzione geografica, squali e razze) i pareri del CIEM saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza.

•Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si sosteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY era una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione delle potenziali ripercussioni delle possibilità di pesca sono esaminati nelle fasi di preparazione e realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nel corso dei quali le possibilità di pesca dell'Unione vengono fissate d'intesa con parti terze.

•Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità dell'Unione o per le autorità pubbliche nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti applicabili alla gestione dello sforzo.

•Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme della PCP.

2021/0345 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 7  impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle rispettive attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)È pertanto opportuno che i TAC siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(4)Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dal 1º gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate deroghe. L'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che, qualora sia introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca tengano conto delle catture anziché degli sbarchi. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani specifici in materia di rigetti.

(5)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti da tale valore raccomandato per le catture totali.

(6)Per alcuni stock il CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.

(7)Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(8)Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY (intervalli FMSY) definiti all'articolo 2 di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con il parere MSY del CIEM e con il valore FMSY, tenendo conto delle catture della pesca commerciale e della pesca ricreativa e includendo i rigetti. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

(9)È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, alla luce del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. I limiti di cattura dovrebbero essere mantenuti in linea con i pareri scientifici. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigola offrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e quelli dei pescatori ricreativi. In particolare, tali misure consentono ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.

(10)I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del loro cattivo stato di conservazione. Inoltre, il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa che il rigetto in mare di tali specie non provoca un aumento della loro mortalità per pesca e, anzi, gioverebbe alla loro conservazione. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.

(11)Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli FMSY) e alle misure di salvaguardia ivi previste. Gli intervalli FMSY sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali.

(12)Conformemente all'articolo 7 del piano pluriennale per il Mare del Nord, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa (Blim), devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

(13)È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 .

(14)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(15)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 11 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico di tali stock. Nel 2014, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un altro meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(16)Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.

(17)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2022 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(18)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(19)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(20)Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23‑28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività di pesca esercitata dai pescherecci dell'Unione in tutte le acque e dai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

(21)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 12 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(22)Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sulla quota appropriata dell'Unione in questo tipo di pesca.

(23)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona in cui si aggregano gli scorfani. Tali misure, basate sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbero trovare attuazione nel diritto dell'Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il TAC in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC.]

(24)[A causa della pandemia di COVID-19 la riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) del 2020 è stata sostituita da un processo decisionale per corrispondenza che, avviato nell'ottobre 2020, dovrebbe concludersi agli inizi di gennaio 2021. Uno dei principali obiettivi di tale processo era consentire il rinnovo delle misure esistenti che si sarebbero concluse nel 2020, apportandovi se necessario lievi adeguamenti tecnici.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(25)[La raccomandazione ICCAT 19-04 relativa a un piano di gestione del tonno rosso stabilisce un TAC solo per il 2019 e il 2020. L'ICCAT deve ancora adottare una decisione sul livello del TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale utilizzato nel 2020, si è proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di mantenere il TAC a 36 000 t. Sebbene sembri esservi consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC, pertanto, dovrebbe essere stabilito a tale livello per poi essere rivisto quanto prima nel caso in cui l'ICCAT adotti un TAC differente.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(26)[Nel corso del processo decisionale dell'ICCAT del 2020, l'Unione ha proposto un piano globale, comprensivo di un TAC, al fine di far cessare immediatamente la pesca eccessiva dello squalo mako nell'Atlantico settentrionale, unitamente a una serie di misure di accompagnamento per ridurne ulteriormente la mortalità. In assenza di un consenso all'interno dell'ICCAT e alla luce della drammatica situazione di tale stock, considerando altresì che l'Unione è responsabile per due terzi del livello delle catture, è opportuno che l'Unione fissi, per questa specie, un limite di cattura unilaterale corrispondente alla sua quota del limite complessivo, come richiesto dal comitato scientifico a livello dell'ICCAT.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(27)[La raccomandazione ICCAT 17-04 relativa a una norma di sfruttamento per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale stabilisce un TAC solo per il periodo 2018‑2020. L'ICCAT deve ancora adottare una decisione sul TAC per il 2021. Tenuto conto del processo decisionale del 2020, si è proposto di seguire il parere scientifico, che raccomanda di fissare il nuovo TAC sulla base dell'attuale norma di sfruttamento provvisoria e di attuare un aumento proporzionale delle catture e di altri limiti per un solo anno. Sebbene sembri esservi consenso sul livello del TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non lo adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. Il TAC, pertanto, dovrebbe essere stabilito a tale livello per poi essere rivisto quanto prima nel caso in cui l'ICCAT adotti un TAC differente.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(28)[Tenuto conto del processo decisionale utilizzato nel 2020, l'ICCAT non ha ancora adottato formalmente i TAC per il tonno obeso, il tonno albacora, il marlin azzurro e il marlin bianco. Sebbene sembri esservi consenso sul livello dei TAC, vi è il rischio che l'ICCAT non li adotti formalmente prima dell'adozione del presente regolamento. I TAC, pertanto, dovrebbero essere stabiliti a tale livello per poi essere rivisti quanto prima nel caso in cui l'ICCAT adotti TAC differenti.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT.]

(29)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2021 è opportuno tener conto dello sfruttamento dei contingenti corrispondenti nel 2020.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR.]

(30)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IOTC.]

(31)[La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 21 gennaio al 1° febbraio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà tale riunione annuale.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SPRFMO.]

(32)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) non ha raggiunto un consenso sulla proroga della misura più recente per i tonnidi tropicali, scaduta il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021 la pesca dei tonnidi tropicali nell'Oceano Pacifico orientale non sarà regolamentata. In considerazione del principio di precauzione previsto dalla PCP, è opportuno che l'Unione continui ad applicare le disposizioni relative ai tonnidi tropicali di cui al regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio 13 finché la IATTC non avrà approvato una nuova misura.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IATTC.]

(33)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la conservazione del tonno rosso australe (CCSBT) ha confermato, per il 2021, il TAC per il tonno rosso australe adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno dare attuazione alle misure pertinenti nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT.]

(34)[Nella riunione annuale del 2020, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere, fino alla riunione annuale del 2021, i TAC del 2020 per le principali specie rientranti nel suo ambito di competenza. È opportuno dare attuazione alle misure pertinenti nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO.]

(35)[Nella riunione annuale del 2020, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha prorogato le misure di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. Ha inoltre chiarito i limiti di cattura applicabili ai pescherecci con palangari dell'Unione adibiti alla pesca del tonno obeso. È opportuno dare attuazione a tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC.]

(36)[Nella 42a riunione annuale del 2020, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, per il 2021, una serie di possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NAFO.]

(37)[In occasione della sua 7a riunione del 2020, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC adottati nel 2019 per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno dare attuazione a tali misure nel diritto dell'Unione.] [Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale del SIOFA.]

(38)[Il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitzbergen (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021 e 28 giugno 2021. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia reso conforme alle norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione nei limiti del trattato di Parigi, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2022. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.]

(39)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 14 , è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(40)Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2022 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2023, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2023, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2023.

(41)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'autorizzazione a ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

(42)Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini della concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché della predisposizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(43)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2022, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(44)Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e diventeranno applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2021, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(45)[Secondo la procedura prevista nell'accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2022 16 ,] [Questo considerando e le disposizioni corrispondenti saranno aggiornati dopo le consultazioni pertinenti.]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)i limiti di cattura per il 2022 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2023;

b)i limiti dello sforzo di pesca per il 2022, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicheranno dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;

c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)pescherecci dell'Unione;

b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.Il presente regolamento si applica anche:

a)ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento;

b)alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)"nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d)"totale ammissibile di catture" (TAC):

i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)"contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)"valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)"dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ;

h)"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j)"boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k)"boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (DCP) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio;

l)"valore FMSY": il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo sostenibile di lungo termine.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a)zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ;

b)"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–53° 30' N 15° 00' O,

–53° 30' N 11° 00' O,

–51° 30' N 11° 00' O,

–51° 30' N 13° 00' O,

–51° 00' N 13° 00' O,

–51° 00' N 15° 00' O;

e)"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–43° 00' N 9° 00' O,

–43° 00' N 10° 00' O,

–43° 30' N 10° 00' O,

–43° 30' N 9° 00' O,

–44° 00' N 9° 00' O,

–44° 00' N 8° 00' O,

–43° 30' N 8° 00' O;

f)"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–43° 00' N 8° 00' O,

–43° 00' N 10° 00' O,

–42° 00' N 10° 00' O,

–42° 00' N 8° 00' O;

g)"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–42° 00' N 8° 00' O,

–42° 00' N 10° 00' O,

–38° 30' N 10° 00' O,

–38° 30' N 9° 00' O,

–40° 00' N 9° 00' O,

–40° 00' N 8° 00' O;

h)"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i)"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–43° 30' N 6° 00' O,

–44° 00' N 6° 00' O,

–44° 00' N 2° 00' O,

–43° 30' N 2° 00' O;

j)"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48″ O;

k)"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio 19 ;

l)"zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ;

m)"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica 21 ;

n)"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 22 ;

o)"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano 23 ;

p)"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ;

q)"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale 25 ;

r)"zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale 26 ;

s)"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale 27 ;

t)"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale 28 ;

u)"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v)"zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

–longitudine 150º O,

–longitudine 130º O,

–latitudine 4° S,

–latitudine 50° S.

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL
'UNIONE

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 5
TAC e loro ripartizione

1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e alle relative disposizioni di applicazione.

3.I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri

1.I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.

2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock;

b)consentono di sfruttare lo stock:

i)in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

ii)nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3.Entro il 15 marzo 2022 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)i TAC da esso stabiliti;

b)i dati da esso raccolti e valutati, i base ai quali sono stati stabiliti i TAC;

c)informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a)sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2.Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8
Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1.Per tener conto dell'introduzione dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2.Il 6 % di ciascun contingente assegnato a uno Stato membro proveniente dai TAC per il merluzzo bianco nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti, aperta a partire dal 1° gennaio 2022. Gli Stati membri sprovvisti del contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2022.

3.I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2022 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4.Gli Stati membri sprovvisti del contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'appendice dell'allegato IA, a meno che lo Stato membro sprovvisto del contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5.Occorre garantire che i contingenti di cui al paragrafo 4 abbiano un valore commerciale equivalente calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2.Mediante atti di esecuzione, la Commissione può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tali atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

3.Mediante atti di esecuzione, la Commissione può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. La Commissione adotta tali atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 10
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1.La Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

2.Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3.Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 11
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d)gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento.

2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

[Articolo 12
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2.Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari 30 è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00″ N e a sud della latitudine 61° 30' 00″ N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00″ N e a est della longitudine 5° 00' 00″ E.

3.In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % del totale delle loro catture totali per bordata di pesca. Si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241. Tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

i)pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

ii)lima dei piombi rialzata (0,6 m);

iii)pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati i seguenti attrezzi altamente selettivi:

i)griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

ii)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

iii)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e)le navi siano soggette a piani nazionali intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non più tardi di due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano non sarà raggiunto.

4.Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per quanto concerne il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.]

Articolo 13
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.Le navi dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico 31 aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b)griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c)pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che la nave ha a bordo.

2.Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali navi.

3.Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 14
Specie vietate

1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)razza stellata (Raja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

c)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

h)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

j)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

k)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

l)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

m)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

n)pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

o)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, salvo nell'ambito dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 15
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 16
Autorizzazioni di pesca

1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.

Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 17
Trasferimenti e scambi di contingenti

1.Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2.Non appena riceve tale notifica da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. In caso di approvazione, e senza indebito ritardo, la Commissione esprime il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione. 

3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP, a seconda dei casi. Ciò non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2023 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

[Le sezioni da 2 a 11 seguenti saranno aggiornate dopo le riunioni annuali pertinenti delle ORGP]

Sezione 2
Zona della convenzione NEAFC

Articolo 18
Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine

Longitudine

63° 00'

‐30° 00'

61° 30'

‐27° 35'

60° 45'

‐28° 45'

62° 00'

‐31° 35'

63° 00'

‐30° 00'

Sezione 3
Zona della convenzione ICCAT

Articolo 19
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.

2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.

3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.

4.Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.

5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.

6.La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.

7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio 32 è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 20
Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.

Articolo 21
Squali

1.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.È vietato detenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 4
Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 22
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell
'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2022, alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2022.

Articolo 23
Limiti alla pesca esplorativa dell
'austromerluzzo

1.La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2021-2022 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi di cui all'allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo sono rilasciate vive.

3.Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4.La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 22, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 24
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2021-2022

1.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2021-2022 ne dà notifica alla Commissione non oltre il 1° maggio 2022 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione trasmette la notifica al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2022.

2.La notifica dello Stato membro di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per le navi autorizzate che soddisfano uno dei requisiti seguenti:

a)battono la sua bandiera al momento della notifica;

b)battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR al momento della notifica e si presume batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.Qualora una nave autorizzata, notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitata a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro in questione può autorizzarne la sostituzione con un'altra nave. In tali circostanze lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5
Zona di competenza della IOTC

Articolo 25
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3.Le navi assegnate a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento le navi incluse in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.

5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 26
DCP derivanti e navi d
'appoggio

1.I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3.Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).

4.Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di due per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5.Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 27
Squali

1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 28
Mobulidi

1.I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori ("pesca di sussistenza").

In deroga a quanto disposto al prima comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale condotta con pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco e pescherecci con lenze a mano e lenze al traino iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.

2.Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

Sezione 6
Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 29
Pesca pelagica

1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2022 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.Gli Stati membri in questione possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quinto giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

(a)l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

(b)le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci;

(c)le dichiarazioni di cattura mensili;

(d)se disponibili, le registrazioni relative agli scali in porto.

Articolo 30
Pesca di fondo

1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2022 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui la pesca di fondo ha avuto luogo tra il 1º gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006 e ai livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo ("attività comprovata"). Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo se la SPRFMO approva il loro piano di pesca in tal senso.

2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca in tale zona, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Articolo 31
Pesca esplorativa

1.Gli Stati membri non possono partecipare alla pesca esplorativa degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2022 a meno che la SPRFMO non abbia approvato la loro domanda relativa a tale tipo di pesca, in cui siano inclusi un piano delle operazioni di pesca e un impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

2.La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

3.Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con non oltre 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

Sezione 7
Zona della convenzione IATTC

Articolo 32
Pesca con cianciolo

1.I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) in uno dei seguenti periodi di chiusura nelle zone sotto specificate:

a)dalle ore 00.00 del 29 luglio 2022 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2022 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2022 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

–le coste americane del Pacifico;

–longitudine 150º O;

–latitudine 40° N;

–latitudine 40º S;

b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2022 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

–longitudine 96º O;

–longitudine 110º O;

–latitudine 4° N;

–latitudine 3° S.

2.Per ciascuna delle navi in questione, lo Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2022, il periodo di divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui ha optato. 

3.I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.Il paragrafo 3 non si applica:

a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b)quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 33
DCP derivanti

1.Un peschereccio a cianciolo non attiva più di 450 DCP nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2.Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui ha optato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

(a)si astiene dall'utilizzare i DCP;

(b)recupera un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.

3.Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse non prima di 60 giorni e non oltre 75 giorni dalla fine del mese di riferimento. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 34
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 35
Divieto di pesca degli squali alalunga

1.È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.

3.Gli operatori delle navi:

a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 36
Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

Sezione 8
Zona della convenzione SEAFO

Articolo 37
Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)gattuccio fantasma (Apristurus manis);

b)squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

c)squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

d)sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

e)sagrì nano (Etmopterus pusillus);

f)razze (Rajidae);

g)squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

h)squali di acque profonde del superordine Selachimorpha;

i)spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 9
Zona della convenzione WCPFC

Articolo 38
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell
'alalunga del Pacifico meridionale

1.Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2022 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 39
Gestione della pesca con DCP

1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano DCP, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2022 e le ore 24.00 del 30 settembre 2022.

2.Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei DCP nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1° aprile 2022 alle ore 24.00 del 31 maggio 2022, oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.

3.Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)se, nell'ultima retata di una bordata, la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

c)in caso di grave malfunzionamento del sistema refrigerante.

4.Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo della nave.

5.Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 tengono a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 40
Numero massimo di pescherecci dell
'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 41
Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2022 non superino il limite di cui all'allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Articolo 42
Squali seta e squali alalunga

1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)squali seta (Carcharhinus falciformis);

b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 43
Zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC

1.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate solo nel registro della WCPFC applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate solo nel registro di quest'ultima applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 32, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 33, 34 e 35.

Sezione 10
Mare di Bering

Articolo 44
Divieto di pesca nelle acque d
'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11
ZONA DELL
'ACCORDO SIOFA

Articolo 45
Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a)limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo di un periodo rappresentativo in cui erano attive in tale zona e per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b)non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, salvo per i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c)non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL
'UNIONE

Articolo 46
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento, secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 47
Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un
'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento, secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 47 bis

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

(2)Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

(3)Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

(4)Qualora approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

(5)I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 48
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 49
Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 50
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 49.

Articolo 51
Specie vietate

1.Quando si trovano nelle acque dell'Unione, le navi di paesi terzi non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)razza stellata (Raja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

d)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

f)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h)pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo;

i)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

j)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 53
Disposizione transitoria

Gli articoli 10, 12, 13, 14, 21, 27, 28, 35, 36, 37, 42, 44 e 51 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2023 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilirà le possibilità di pesca per il 2023.

Articolo 54
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca di cui agli articoli 22, 23 e 24 e all'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2021.

Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II si applicano dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(4)     https://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx
(5)    Cfr., in particolare, il documento "ICES approach to advice on fishing opportunities";    
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/Advice_on_fishing_opportunities.pdf
(6)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(7)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(8)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(9)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(11)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(12)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(13)    Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).
(14)     Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).
(15)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(16)    Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).
(17)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(18)    Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(19)    Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
(20)    Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(21)    L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(22)    L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(23)    L'Unione ha aderito alla IOCT con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(24)    Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(25)    L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(26)    L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(27)    L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(28)    L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(30)    Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.
(31)    Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.
(32)    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
Top

Bruxelles, 3.11.2021

COM(2021) 661 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe — Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.


 

Nome scientifico

Codice alfa‑3

Nome comune

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Totano

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia gibberifrons

NOG

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesci piatti

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja radiata

RJR

Razza stellata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada



Nome comune

Codice alfa‑3

Nome scientifico

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Alalunga

ALB

Thunnus alalunga

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosme

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberetto boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Notothenia squamifrons

Nototenia

NOG

Notothenia gibberifrons

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pentaceri australi

EDW

Pseudopentaceros spp.

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesci piatti

FLX

Pleuronectiformes

Pesci tamburo

BOR

Caproidae

Rane pescatrici

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bianca

RJA

Raja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Razza stellata

RJR

Raja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Scophthalmus maximus

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno australe

SBF

Thunnus maccoyii

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Totano

SQS

Martialia hyadesi

Zigrino

SCK

Dalatias licha



ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

8

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/08.)

 

 

Spagna

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Spagna

 

0

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

 

0

(1)

 

 

 

 

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AS.)

 

Danimarca

 

60

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

1

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

36

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

97

(1)

TAC

 

97

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lepidorhombus spp.

 

 

(LEZ/8C3411)

 

Spagna

 

2 167

 

TAC analitico

 

 

Francia

108

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

72

Unione

2 347

TAC

2 445

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8C3411)

 

Spagna

 

3 091

TAC analitico

 

 

Francia

3

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

615

Unione

3 709

TAC

3 868

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

8

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/08.)

 

 

Spagna

 

871

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 306

Unione

2 177

TAC

2 276

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Merluccius merluccius

 

 

(HKE/8C3411)

 

Spagna

 

4 343

TAC precauzionale

 

 

Francia

417

Portogallo

2 027

Unione

6 787

TAC

6 947

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

3a

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/03A.)

 

 

Danimarca

 

6 248

TAC analitico

 

 

Germania

18

Svezia

2 235

Unione

8 501

TAC

8 501

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8c, unità funzionale 25

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/8CU25)

 

Spagna

 

1,7

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

0,0

(1)

Unione

1,7

(1)

TAC

 

1,7

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori, nel corso di cinque bordate al mese in agosto e settembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8c, unità funzionale 31

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/8CU31)

 

Spagna

 

10

TAC analitico

 

 

Francia

0

Unione

10

TAC

 

20

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/9/3411)

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

(1)(2)

 

 

 

 

(1)

Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

(2)

Nei limiti dei TAC sopra indicati, nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

pm

Specie:

Mazzancolle

 

Zona:

Acque della Guyana francese

 

 

Penaeus spp.

 

 

 

(PEN/FGU.)

 

Francia

 

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

 

 

Unione

Da fissare

(1)(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(1)(2)

 

 

 

 

(1)

La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danimarca

493

TAC analitico

Germania

6

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

56

Unione

555

TAC

 

1 038

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

Francia

 

4

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

15

Unione

19

TAC

 

19

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/8/3411)

 

Spagna

 

26

TAC precauzionale

 

 

 

Francia

103

Portogallo

26

Unione

155

TAC

 

155

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/8ABDE.)

 

Spagna

201

TAC precauzionale

Francia

984

Unione

1 185

TAC

 

1 185

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8c

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/08C.)

 

 

Spagna

134

TAC precauzionale

Francia

15

Unione

149

TAC

 

149

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/9/3411)

 

Spagna

176

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

6

(1)(2)

Unione

182

(1)

TAC

 

182

(2)

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:

Sogliola

 

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/3ABC24)

 

Danimarca

 

599

TAC analitico

 

 

Germania

35

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Paesi Bassi

58

(1)

Svezia

23

Unione

715

TAC

 

723

 

 

 

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

Francia

 

3

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

16

Unione

19

TAC

 

19

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

8a e 8b

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/8AB.)

 

Belgio

 

27

TAC analitico

 

 

Spagna

5

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

1 997

Paesi Bassi

150

Unione

2 179

TAC

 

2 233

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliole

 

 

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Solea spp.

 

 

 

(SOO/8CDE34)

 

Spagna

 

219

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

363

Unione

582

TAC

 

582

 

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

9

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/09.)

 

 

Spagna

26 595

(1)

TAC analitico

Portogallo

76 201

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

102 796

TAC

 

107 460

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace(1) 

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/X34PRT)

 

Portogallo

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

(1)

Acque circostanti le Azzorre.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1) 

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/341PRT)

 

Portogallo

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1) 

 

Trachurus spp.

 

 

 

(JAX/341SPN)

 

Spagna

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

TAC

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

(1)

Acque circostanti le Isole Canarie.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

 

 

 



PARTE B

Stock condivisi

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a(1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

0

(2)(3)

TAC analitico

 

 

Germania

0

(2)(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

0

(2)(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

(2)

Regno Unito

0

(2)

TAC

 

0

(2)

 

 

 

 

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

 

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Argentina silus

 

(ARU/1/2.)

 

 

Germania

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

 

Argentina silus

 

(ARU/3A4-C)

 

Danimarca

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Argentina silus

 

(ARU/567.)

 

 

Germania

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

 

Brosme brosme

 

 

(USK/1214EI)

 

Germania

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Altri

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-C.)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Altri

pm

(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Brosme brosme

 

 

(USK/567EI.)

 

Germania

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Altri

pm

(2)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(3)(4)(5)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

molva (LIN/*5B67-)

pm

brosme (USK/*5B67-)

pm

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-N.)

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesci tamburo

 

 

Zona:

6, 7 e 8

 

 

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danimarca

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa(1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

pm

(3)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(3)

Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa(1)

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4AB.)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Isole Fær Øer

pm

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

 

 

pm

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62):

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4N-S62)

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa(1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A-BC)

 

Danimarca

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

pm

(2)

Unione

pm

(2)

TAC

 

pm

(2)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa(1)

 

 

Zona:

4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a

 

Clupea harengus

 

 

(HER/2A47DX)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa(1)

 

 

Zona:

4c, 7d(2)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4CXB7D)

 

Belgio

 

pm

(3)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(3)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(3)

Francia

pm

(3)

Paesi Bassi

pm

(3)

Unione

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Germania

 

pm

(2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

pm

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso il Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6aS(1), 7b, 7c

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlanda

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

Zona:

7a(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlanda

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7e e 7f

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

Francia

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Germania

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(2)

Irlanda

pm

(2)

Paesi Bassi

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

 

pm

(2)

 

 

 

 

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock secondo la valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AN.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Gadus morhua

 

 

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Gadus morhua

 

 

(COD/4N-S62)

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

Gadus morhua

 

 

(COD/5W6-14)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

 

Gadus morhua

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7 a

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/07A.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Gadus morhua

 

 

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7d

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/07D.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Lepidorhombus spp.

 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;

Lepidorhombus spp.

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(LEZ/56-14)

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(2)

Irlanda

pm

(2)

Unione

pm

Regno Unito

pm

(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Lophiidae

 

 

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/04-N.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lophiidae

 

 

 

(ANF/56-14)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/03A.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/4N-S62)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7 a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/07A.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

3a

 

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/03A.)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

 

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b acque internazionali delle zone 12 e 14

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/56-14)

 

Germania

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano e merluzzo giallo

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

Merlangius merlangus e

 

(W/P/4N-S62)

 

Pollachius pollachius

 

 

 

 

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Merluccius merluccius

 

 

(HKE/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Merluccius merluccius

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;

Merluccius merluccius

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(HKE/571214)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente alla controparte su base annuale. Gli Stati membri ne danno notifica preliminare alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

 

Belgio

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Merluccius merluccius

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

 

Micromesistius poutassou

 

 

(WHB/24-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

 

Micromesistius poutassou

 

 

(WHB/1X14)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)(2)

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di pm tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Micromesistius poutassou

 

 

(WHB/8C3411)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

(1)

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: dei contingenti dell'UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

 

Micromesistius poutassou

 

 

(WHB/24A567)

 

Norvegia

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Isole Fær Øer

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 4, 6 e 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Microstomus kitt e

 

(L/W/2AC4-C)

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

 

 

 

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Molva dypterygia

 

 

(BLI/5B67-)

Germania

 

pm

TAC analitico

 

 

Estonia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque internazionali della zona 12

 

 

Molva dypterygia

 

 

(BLI/12INT-)

Estonia

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Altri

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

 

Molva dypterygia

 

 

(BLI/24-)

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Irlanda

pm

Francia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Molva dypterygia

 

 

(BLI/03A-)

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Francia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(2)(3)(3)

Isole Fær Øer

pm

(5)(6)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)

pm

brosme (USK/*5B67-)

pm

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): pm

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-N.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/04-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

7

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

(NEP/07.)

 

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pandalus borealis

 

 

(PRA/4N-S62)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AN.)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

 

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b;

Pleuronectes platessa

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(PLE/56-14)

 

Francia

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7 a

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgio

pm

TAC analitico

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgio

pm

TAC analitico

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della passera di mare.

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/56-14)

 

Spagna

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

7

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Danimarca

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

 

Pollachius virens

 

 

(POK/56-14)

 

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pollachius virens

 

 

(POK/4N-S62)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Scophthalmus maximus e

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scophthalmus rhombus

 

 

 

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)(3)

Germania

pm

(1)(2)(3)

Francia

pm

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)(4)

Unione

pm

(1)(3)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

pm

(3)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (UE) n. 1380/2013 quale mantenuto dall'ordinamento del Regno Unito.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento e alla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgio

 

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

pm

(1)(2)(3)(4)

Francia

pm

(1)(2)(3)(4)

Germania

pm

(1)(2)(3)(4)

Irlanda

pm

(1)(2)(3)(4)

Lituania

pm

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)(4)

Portogallo

pm

(1)(2)(3)(4)

Spagna

pm

(1)(2)(3)(4)

Unione

pm

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

pm

(3)(4)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgio

pm

 

TAC precauzionale

Estonia

pm

Francia

pm

Germania

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento e i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

7d

 

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgio

 

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1)(2)(3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)(4)

Unione

pm

(1)(2)(3)(4)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)(4)

TAC

 

pm

(4)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Raja undulata

 

 

(RJU/7DE.)

 

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Estonia

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/89-C.)

 

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)(2)

Spagna

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

(2)

 

 

 

 

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 51 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgio

pm

 

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgio

pm

 

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

 

(GHL/2A-C46)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Estonia

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

 

Scomber scombrus

 

 

(RJU/7DE.)

 

Belgio

 

pm

(1)(2)(3)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)(3)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

(1)(2)(3)

Francia

pm

(1)(2)(3)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)

Svezia

pm

(1)(2)(3)(4)

Unione

pm

(1)(2)(3)

Norvegia

pm

(5)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).

(2)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

 

Belgio

pm

pm

Danimarca

pm

pm

Germania

pm

pm

Francia

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

Svezia

pm

pm

Unione

pm

pm

Regno Unito

pm

 

pm

 

 

 

(3)

Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(4)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(5)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

 

 

pm

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

 

 

 

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

Francia

pm

pm

pm

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

Norvegia

pm

pm

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2CX14-)

 

Germania

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

(1)(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Irlanda

pm

(1)(2)

Lettonia

pm

(1)(2)

Lituania

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Polonia

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

Norvegia

pm

(3)(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4a (MAC/*4A-UK) esclusivamente nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi, da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(3)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(4)

Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

pm

(5)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

Acque del Regno Unito della zona 4a.

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

 

Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre

 

 

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

 

Germania

pm

pm

pm

 

Francia

pm

pm

pm

Irlanda

pm

pm

pm

 

Paesi Bassi

pm

pm

pm

 

Unione

pm

pm

pm

 

Regno Unito

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/8C3411)

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.) Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

 

 

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

Irlanda

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7 a

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7d

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7e

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07E.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/03A.)

 

 

Danimarca

0

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Germania

0

(1)(2)

Svezia

0

(1)(2)

Unione

0

(1)(2)

TAC

 

0

(2)

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione e al Regno Unito.

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Sprattus sprattus

(SPR/2AC4-C)

Belgio

 

0

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

0

(1)(2)

Germania

0

(1)(2)

Francia

0

(1)(2)

Paesi Bassi

0

(1)(2)

Svezia

0

(1)(2)(3)

Unione

0

(1)(2)

Norvegia

0

(1)

Isole Fær Øer

0

(1)(4)

Regno Unito

0

(1)

TAC

 

0

(1)

 

 

 

 

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Incluso il cicerello.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

 

 

 

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

 

pm

(1)

 

 

 

 

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Solamente le navi che partecipano a programmi di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti nel momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Le parti dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)(2)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)(2)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(3)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a, 6, 7a-c, e-k, 8a‑b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a‑b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danimarca

pm

(1)(3)

TAC analitico

Germania

pm

(1)(2)(3)

Spagna

pm

(3)(5)

Francia

pm

(1)(2)(3)(5)

Irlanda

pm

(1)(3)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)

Portogallo

pm

(3)(5)

Svezia

pm

(1)(3)

Unione

pm

(3)

Isole Fær Øer

pm

(4)

Regno Unito

pm

(1)(2)(3)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente con il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

 

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Anno

2022

2023

Danimarca

pm

(1)(3)

0

(1)(6)

TAC analitico

Germania

pm

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)(3)

0

(1)(6)

Regno Unito

pm

(2)(3)

0

(2)(6)

Norvegia

pm

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)

0

(5)

TAC

Non pertinente

 

Non pertinente

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % di catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

 

 

Specie:

Pesce industriale

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

 

 

 

 

(I/F/04-N.)

 

 

Svezia

pm

(1)(2)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

 

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7

 

 

 

 

 

(OTH/5B67-C)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1)

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

 

 

 

(OTH/04-N.)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

Non pertinente

(1)

Unione

pm

(2)

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Contingente di "altre specie" assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N

 

 

 

 

 

(OTH/2A46AN)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1)(2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

(1)

Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

Merluccius merluccius

 

 

(HKE/04-N.)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

Non pertinente

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 


Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono i seguenti:

per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k;

per la Francia: sgombro, zone 3a e 4, acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e;

per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.



ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA,
SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14
E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Clupea harengus

 

(HER/1/2-)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Finlandia

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Isole Fær Øer

pm

(2)

Norvegia

pm

(3)

TAC

pm

 

 

 

(1)

La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(3)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

pm

Danimarca

pm

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Finlandia

pm

Svezia

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Gadus morhua

 

(COD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Grecia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

 

Gadus morhua

 

(COD/N1GL14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

65° 00' N

38° 00' O

2

65° 00' N

35° 15' O

3

64° 00' N

35° 15' O

 

4

64° 00' N

38° 00' O

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

1 e 2b

 

Gadus morhua

 

(COD/1/2B.)

Germania

pm

(3)

TAC analitico

Spagna

pm

(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

pm

(3)

Portogallo

pm

(3)

Altri Stati membri

pm

(1) (3)

Unione

pm

(2) (3)

Regno Unito

pm

(3)

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

(2)

L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

 

(C/H/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Granatieri

 

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Macrourus spp.

 

(GRV/514GRN)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

pm

 

 

Specie:

Granatieri

 

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Macrourus spp.

 

(GRV/N1GRN.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

 

 

pm

 

 

Specie:

Capelin

 

Zona:

2b

 

Mallotus villosus

 

(CAP/02B.)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Capelin

 

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Mallotus villosus

 

(CAP/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Tutti gli Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

(2)

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2022 e il 15 aprile 2023.

Specie:

Eglefino

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Melanogrammus aeglefinus

 

(HAD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Melù

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

 

Micromesistius poutassou

 

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:

Molva e molva azzurra

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Molva molva e molva dypterygia

 

(B/L/05B-F.)

 

 

 

 

 

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

 

pm

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Pandalus borealis

 

(PRA/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Pandalus borealis

 

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Pollachius virens

 

(POK/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Pollachius virens

 

(POK/1/2INT)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

Pollachius virens

 

(POK/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/1/2INT)

Unione

pm

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/N1G-S68)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Da pescare a sud di 68° N.

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/5-14GL)

Germania

pm

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Isole Fær Øer

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/51214S)

Estonia

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Irlanda

pm

Lettonia

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/51214D)

Estonia

pm

(1) (2)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1) (2)

Irlanda

pm

(1) (2)

Lettonia

pm

(1) (2)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Polonia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

 

 

(1)

Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(2)

Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:

Scorfano atlantico

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Sebastes mentella

 

(REB/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Sebastes spp.

 

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare

(1) (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2)

Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(3)

Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani (pelagici)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14P)

Germania

pm

(1) (2) (3)

TAC analitico

Francia

pm

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Fær Øer

pm

(1) (2) (4)

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:

Scorfani (demersali)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14D)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59° 15' N

54° 26' O

2

59° 15' N

44° 00' O

3

59° 30' N

42° 45' O

4

60° 00' N

42° 00' O

5

62° 00' N

40° 30' O

6

62° 00' N

40° 00' O

7

62° 40' N

40° 15' O

8

63° 09' N

39° 40' O

9

63° 30' N

37° 15' O

10

64° 20' N

35° 00' O

11

65° 15' N

32° 30' O

 

12

65° 15' N

29° 50' O

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

Sebastes spp.

 

(RED/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

 

 

 

(OTH/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Altre specie(1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

 

 

 

(OTH/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:

Pesci piatti

 

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

 

 

 

(FLX/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Catture accessorie(1)

Zona:

Acque groenlandesi

 

 

 

 

(B-C/GRL)

Unione

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)



ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE –
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

NAFO 2J3KL

 

Gadus morhua

 

(COD/N2J3KL)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

NAFO 3NO

 

Gadus morhua

 

(COD/N3NO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

NAFO 3M

 

Gadus morhua

 

(COD/N3M.)

Estonia

pm

(1)(2)

TAC analitico

Germania

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

(1)(2)

Polonia

pm

(1)(2)

Spagna

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

 

 

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 24.00 UTC del 31 dicembre 2021 e le ore 24.00 UTC del 31 marzo 2022.

(2)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. Durante tale periodo lo stock è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833*.

*

Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio.

Specie:

Passera lingua di cane

Zona:

NAFO 3L

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/N3L.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera lingua di cane

Zona:

NAFO 3NO

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

(WIT/N3NO.)

Estonia

pm

TAC analitico

Lettonia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Passera canadese

Zona:

NAFO 3M

 

Hippoglossoides platessoides

 

(PLA/N3M.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera canadese

Zona:

NAFO 3LNO

 

Hippoglossoides platessoides

 

(PLA/N3LNO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Totano

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

 

Illex illecebrosus

 

(SQI/N34.)

Estonia

pm

(1)

TAC analitico

Lettonia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

pm

(1)

Altri Stati membri

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(3)

TAC

pm

 

 

 

(1)

Nessuna nave può praticare la pesca del totano tra le ore 00:01 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.

(2)

Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).

(3)

Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota spettante all'Unione non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:

Limanda

Zona:

NAFO 3LNO

 

Limanda ferruginea

 

(YEL/N3LNO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente "Altri", una volta esaurito il contingente "Altri" il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Capelin

 

Zona:

NAFO 3NO

 

Mallotus villosus

 

(CAP/N3NO.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

NAFO 3LNO(1)(2)

 

Pandalus borealis

 

(PRA/N3LNOX)

Estonia

pm

(3)

TAC analitico

Lettonia

pm

(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

pm

(3)

Spagna

pm

(3)

Portogallo

pm

(3)

Unione

pm

(3)

TAC

pm

(3)

 

 

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

1

46° 00' 0

47° 49' 0

2

46° 25' 0

47° 27' 0

3

46 °42' 0

47° 25' 0

4

46° 48' 0

47° 25' 50

5

47° 16' 50

47° 43' 50

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

NAFO 3M(1)

 

Pandalus borealis

 

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

pm

Estonia

pm

Spagna

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

 

Portogallo

pm

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

NAFO 3LMNO

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/N3LMNO)

Estonia

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

Spagna

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

NAFO 3LNO

 

Rajidae

 

 

(SKA/N3LNO.)

Estonia

pm

TAC analitico

Lituania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

NAFO 3LN

 

Sebastes spp.

 

(RED/N3LN.)

Estonia

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

NAFO 3M

 

Sebastes spp.

 

(RED/N3M.)

Estonia

pm

(1)

TAC analitico

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

 

 

(1)

Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2022 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio:

 

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

NAFO 3O

 

Sebastes spp.

 

(RED/N3O.)

Spagna

pm

TAC analitico

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1F3K.)

Lettonia

pm

(1)

TAC analitico

Lituania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

 

 

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Musdea americana

 

Zona:

NAFO 3NO

 

Urophycis tenuis

 

(HKW/N3NO.)

Spagna

pm

TAC analitico

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

 

 

 

(1)

Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna

pm

Portogallo

pm

 

Unione

pm

 

 



ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Tonno rosso

 

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

 

Thunnus thynnus

 

 

(BFT/AE45WM)

 

Cipro

 

pm

(4)

TAC analitico

 

 

Grecia

pm

(7)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(2) (4) (7)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(2) (3) (4)

Croazia

pm

(6)

Italia

pm

(4) (5)

Malta

pm

(4)

Portogallo

pm

(7)

Altri Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2) (3) (4) (5)

Assegnazione supplementare speciale

pm

(7)

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

pm

Unione

pm

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

pm

Unione

pm

(6)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

pm

Unione

pm

(7)

Nel 2022 l'Unione riceverà, oltre al contingente assegnato di pm tonnellate, un'assegnazione supplementare di pm tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di arcipelaghi specifici in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia

pm

Spagna

pm

Portogallo

pm

 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/AN05N)

 

Spagna

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Altri Stati membri

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/AS05N)

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Mar Mediterraneo

 

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/MED)

 

Croazia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Cipro

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

Grecia

pm

(1)

Italia

pm

(1)

Malta

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

 

 

Specie:

Alalunga del nord

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AN05N)

 

Irlanda

 

pm

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

 

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Alalunga australe

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

Thunnus alalunga

 

 

(ALB/AS05N)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Tonno obeso 

 

Zona:

Oceano Atlantico

 

 

Thunnus obesus

 

 

(BET/ATLANT)

 

Spagna

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

(1)(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)(2)

TAC

 

pm

(1)(2)

 

 

 

 

(1)

Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

(2)

A partire dal giugno 2022, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

Specie:

Marlin azzurro 

 

Zona:

Oceano Atlantico

 

 

Makaira nigricans

 

 

(BUM/ATLANT)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Marlin bianco

 

Zona:

Oceano Atlantico

 

 

Tetrapturus albidus

 

 

(WHM/ATLANT)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Altro

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

(1)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (WHM/ATLANT_AMS).

Specie:

Tonno albacora

 

Zona:

Oceano Atlantico

 

 

Thunnus albacares

 

 

(YFT/ATLANT)

 

TAC

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Specie:

Pesce vela

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

 

Istiophorus albicans

 

 

(SAI/AE45W)

 

TAC

 

pm

TAC analitico

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:

Pesce vela

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

 

Istiophorus albicans

 

 

(SAI/AW45W)

 

TAC

 

pm

TAC analitico

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

 

 

 

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:

Verdesca

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Prionace glauca

 

 

(BSH/AN05N)

 

Irlanda

 

pm

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:

Verdesca

 

 

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

 

Prionace glauca

 

 

(BSH/AS05N)

 

TAC

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le catture di squalo mako (Isurus oxyrinchus) praticate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Squalo mako

 

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

 

Isurus oxyrinchus

 

 

(SMA/AN05N)

 

Unione

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Solo i pesci già morti quando sono tirati sottobordo possono essere detenuti a bordo della nave nell'ambito di questo limite di cattura.

(2)

Solo le navi aventi a bordo un osservatore o un sistema di controllo elettronico funzionante, in grado di determinare se il pesce è vivo o morto, possono detenere a bordo squali mako.



ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD‑ORIENTALE —
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

 

 

Zona:

SEAFO

 

 

 

Beryx spp.

 

 

 

(ALF/SEAFO)

 

TAC

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

(1)

Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

 

Specie:

Granchi rossi di fondale

 

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1(1)

 

Chaceon spp.

 

 

(GER/F47NAM)

 

TAC

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

(1)

Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

– a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

– a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

– a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

 

– a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

 

Specie:

Granchi rossi di fondale

 

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

 

Chaceon spp.

 

 

(GER/F47X)

 

TAC

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Specie:

Austromerluzzo

 

Zona:

Sottozona SEAFO D

 

 

Dissostichus eleginoides

 

 

(TOP/F47D)

 

TAC

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Specie:

Austromerluzzo

 

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

 

Dissostichus eleginoides

 

 

(TOP/F47‑D)

 

TAC

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Specie:

Pesce specchio atlantico

 

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1(1)

 

Hoplostethus atlanticus

 

 

(ORY/F47NAM)

 

TAC

 

pm

(2)

TAC precauzionale

 

 

(1)

Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

– a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

– a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

– a sud dal parallelo di latitudine 28° S, e

– a est dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

(2)

Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).

 

 

Specie:

Pesce specchio atlantico

 

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

 

Hoplostethus atlanticus

 

 

(ORY/F47X)

 

TAC

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Specie:

Pentaceri australi

 

Zona:

SEAFO

 

 

 

Pseudopentaceros spp.

 

 

(EDW/SEAFO)

 

TAC

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 



ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

 

Zona:

Tutte le zone di distribuzione

 

 

Thunnus maccoyii

 

 

(SBF/F41-81)

 

Unione

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

 

pm

 

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Tonno obeso 

 

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

 

Thunnus obesus

 

 

(BET/F7120S)

 

Portogallo

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

 

 

Specie:

Pesce spada

 

 

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

 

Xiphias gladius

 

 

(SWO/F7120S)

 

Unione

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 



ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

 

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

 

Trachurus murphyi

 

 

(CJM/SPRFMO)

 

Germania

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Paesi Bassi

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

pm

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Austromerluzzi 

 

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

 

Dissostichus spp.

 

 

(TOT/SPR-AE)

 

TAC

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

(1)

TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

– NO

50° 30' S, 136° E

– NE

50° 30' S, 140° 30' E

– Rientranza orientale

52° 45' S, 140° 30' E

– Angolo orientale

52° 45' S, 145° 30' E

– SE

54° 50' S, 145° 30' E

 

– SO

54° 50' S, 136° E

 

 

 

 



ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci a cianciolo dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

 

Zona:

Zona di competenza della IOTC

 

Thunnus albacares

 

 

(YFT/IOTC)

 

Francia

 

pm

TAC analitico

 

 

Italia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 



ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:

Austromerluzzi 

 

Zona:

Zona Del Cano(1)

 

 

Dissostichus spp.

 

 

(TOT/F517DC)

 

Unione

 

pm

(2)

TAC precauzionale

 

 

TAC

 

pm

(2)

 

 

 

 

(1)

Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44 e -45 ° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2)

Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.

 

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:

Austromerluzzi 

 

Zona:

Williams Ridge(1)

 

 

Dissostichus spp.

 

 

(TOT/F574WR)

 

TAC

 

pm

(2)

TAC precauzionale

 

 

(1)

Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

 

 

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

3

55° 00' 00" S

85 ° 00' 00" E

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

(2)

I TAC sopra indicati non sono assegnati tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2021 e il 30 novembre 2022. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami, con bordate di pesca intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA. Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di Dissostichus spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

 

 

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

 

1

32° 00'

57° 00'

 

2

32° 50'

57° 00'

 

3

32° 50'

58° 00'

 

4

32° 00'

58° 00'

Coral

 

 

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

 

1

41° 00'

42° 00'

 

2

41° 40'

42° 00'

 

3

41° 40'

44° 00'

 

4

41° 00'

44° 00'

Fools Flat

 

 

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

 

1

31° 30'

94° 40'

 

2

31° 40'

94° 40'

 

3

31° 40'

95° 00'

 

4

31° 30'

95° 00'

Middle of What

 

 

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

 

1

37° 54'

50° 23'

 

2

37° 56.5'

50° 23'

 

3

37° 56.5'

50° 27'

 

4

37° 54'

50° 27'

Walter's Shoal

 

 

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

 

1

33° 00'

43° 10'

 

2

33° 20'

43° 10'

 

3

33° 20'

44° 10'

 

4

33° 00'

44° 10'



ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:

Tonno obeso 

 

Zona:

Zona della convenzione IATTC

 

 

Thunnus obesus

 

 

(BET/IATTC)

 

Unione

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

TAC

Non pertinente

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

 

 

Top

Bruxelles, 3.11.2021

COM(2021) 661 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I
Disposizioni generali

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)nel periodo di gestione 2019 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2022 e il 31 gennaio 2023, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2022.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)"la zona": la divisione CIEM 7e;

d)"periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II
Autorizzazioni

4.NAVI AUTORIZZATE

4.1Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell
'Unione

5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I
Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

pm

Francia

pm

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

pm

Francia

pm

6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare una nave che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio 2 . Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna, che esse non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2.Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)gli elenchi delle navi ritirate, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

Capo IV
Gestione

9.OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.PERIODI DI GESTIONE

10.1.Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.Lo Stato membro che autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dalla nave e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento.

12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI
Obblighi di comunicazione

13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2020 e 2021, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW
‑giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW
‑giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice alfa‑3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    Attrezzo

2

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)    Periodo di gestione

4

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

…

N. 1

N. 2

N. 3

…

N. 1

N. 2

N. 3

…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice alfa‑3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    CFR

12

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di un peschereccio

Stato membro (codice alfa‑3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

(3)    Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 4

(4)    Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)    Attrezzo notificato

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)    Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati

(7)    Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)    Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38‑41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0


Appendice

Zone di gestione dei cicerelli

[ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo

N.

Denominazione della zona

Coordinate

Periodo

Altre osservazioni

1

Stanhope ground

60o 10' N - 01o 45' E

60o 10' N - 02o 00' E

60o 25' N - 01o 45' E

60o 25' N - 02o 00' E

dal 1° gennaio al 30 aprile

2

Long Hole

59º 07,35' N - 0º 31,04' O

59º 03,60' N - 0º 22,25' O

58º 59,35' N - 0º 17,85' O

58º 56,00' N - 0º 11,01' O

58º 56,60' N - 0º 08,85' O

58º 59,86' N - 0º 15,65' O

59º 03,50' N - 0º 20,00' O

59º 08,15' N - 0º 29,07' O

dal 1° gennaio al 31 marzo

3

Coral edge

58o 51,70' N - 03o 26,70' E

58o 40,66' N - 03o 34,60' E

58o 24,00' N - 03o 12,40' E

58o 24,00' N - 02o 55,00' E

58o 35,65' N - 02o 56,30' E

dal 1° gennaio al 28 febbraio

4

Papa Bank

59o 56' N - 03o 08' O

59o 56' N - 02o 45' O

59o 35' N - 03o 15' O

59o 35' N - 03o 35' O

dal 1° gennaio al 15 marzo

5

Foula Deeps

60o 17,50' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 01o 45' O

60o 11,00' N - 02o 10' O

60o 20,00' N - 02o 00' O

60o 20,00' N - 01o 50' O

dal 1° novembre al 31 dicembre

6

Egersund Bank

58o 07,40' N - 04o 33,00' E

57o 53,00' N - 05o 12,00' E

57o 40,00' N - 05o 10,90' E

57o 57,90' N - 04o 31,90' E

dal 1° gennaio al 31 marzo

(10 x 25 miglia nautiche)

7

A est dell'Isola di Fair

59o 40' N - 01o 23' O

59o 40' N - 01o 13' O

59o 30' N - 01o 20' O

59o 10' N - 01o 20' O

59o 30' N - 01o 28' O

59o 10' N - 01o 28' O

dal 1° gennaio al 15 marzo

8

West Bank

57o 15' N - 05o 01' E

56o 56' N - 05o 00' E

56o 56' N - 06o 20' E

57o 15' N - 06o 20' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

(18 x 4 miglia nautiche)

9

Revet

57o 28,43' N - 08o 05,66' E

57o 27,44' N - 08o 07,20' E

57o 51,77' N - 09o 26,33' E

57o 52,88' N - 09o 25,00' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

(1,5 x 49 miglia nautiche)

10

Rabarberen

57o 47,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 04,00' E

57o 43,00' N - 11o 09,00' E

57o 47,00' N - 11o 09,00' E

dal 1° febbraio al 15 marzo

A est di Skagen

(2,7 x 4 miglia nautiche)

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

pm

DK

pm

pm

DE

pm

FR

pm

IE

pm

NL

pm

PL

pm

SE

pm

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

pm

DE

pm

pm

IE

pm

ES

pm

FR

pm

PT

pm

Non assegnate

pm

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

pm

DK

pm

pm

1, 2b(1)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

pm

EE

pm

Non applicabile

ES

pm

LV

pm

LT

pm

PL

pm

(1)    La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona delle Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.


PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62°00' N

pm

pm

Venezuela(1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

pm

pm

(1)    Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT 5

1.Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mar Mediterraneo

Spagna

pm

Francia

pm2

Italia

pm

Cipro

pm 6

Malta

pm2

Unione

pm

3.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia

pm

Italia

pm

Unione

pm

4.Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

La tabella sarà predisposta dopo che l'ICCAT avrà approvato il piano di pesca dell'Unione nel 2022, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT applicabili e alle norme dell'Unione.

5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro 7

Stato membro

Numero di tonnare 8

Spagna

pm

Italia

pm

Portogallo

pm

6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

pm

pm

Italia

pm

pm

Grecia

pm

pm

Cipro

pm

pm

Croazia

pm

pm

Malta

pm

pm

Tabella B 9

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) 10

Spagna

pm

Italia

pm

Grecia

pm

Cipro

pm

Croazia

pm

Malta

pm

Portogallo

pm

7.Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Portogallo

310

8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci a cianciolo

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

23

190

Francia

11

Portogallo

79

Unione

34

269

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2021-2022 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro

Sottozona

Numero massimo di navi

Spagna

48.6

pm

Spagna

88.1

pm

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona

Regione

Campagna

SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura dell'austromerluzzo (Dissostichus mawsoni) (in tonnellate)/tutta la sottozona

Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Razze

(Rajiformes)

Granatieri (Macrourus spp.) 11

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022

48.6_2

pm

pm

pm

pm

pm

48.6_3

pm

pm

pm

pm

48.6_4

pm

pm

pm

pm

48.6_5

pm

pm

pm

pm

88.1.

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2021 al 31 agosto 2022

A, B, C, G 12

pm

pm 13

pm

pm

pm

G, H, I, J, K 14

pm

pm

pm

pm

Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross

pm

pm

pm

pm

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 00' S 13° 00' O

70° 00' S 11° 00' O

70° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 10° 00' O

69° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 08° 00' O

69° 00' S 07° 00' O

70° 00' S 07° 00' O

70° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 00' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units – SSRU)

Regione

SSRU

Linea di confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.

G

Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.

H

Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.

I

Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.

L

Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.


Parte B

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DEL KRILL ANTARTICO (EUPHAUSIA SUPERBA)

Informazioni generali

Membro:    

Campagna di pesca:    

Nome della nave:    

Livello di catture previsto (in tonnellate):    

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):    

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21‑02 (2019).

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

□

48.2

□

48.3

□

48.4

□

58.4.1

□

58.4.2

□

Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

□ Rete da traino convenzionale

□ Sistema di pesca continua

□ Pompaggio per svuotare il sacco

□ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21‑03/B)(1)

Congelato intero

Bollito

Farina

Olio

Altro prodotto (precisare)

(1)    Se il metodo non è elencato nell'allegato 21‑03/B, descriverlo dettagliatamente.

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

Apertura verticale massima (m)

Apertura orizzontale massima (m)

Circonferenza dell'apertura della rete(1) (m)

Area dell'apertura (m2)

Dimensione di maglia media della rete(3) (mm)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

1a parte della rete

2a parte della rete

3a parte della rete

…

Parte finale della rete (sacco)

(1)    Prevista in condizioni operative.

(2)    Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.

(3)    Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22‑01 (2019).

Schema o schemi delle reti:    

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - WG‑EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1.la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);

2.la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22‑01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3.la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete; indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:    

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG‑EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

Fabbricante

Modello

Frequenze del trasduttore (kHz)

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):    

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (Euphausia superba) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC‑CAMLR‑XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro(1)

V*Fkrill*ρ

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala(1)

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala(1) 

Correzione volume flussometro

‑

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro(2)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala(1)

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala(1)

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala(2)

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

‑

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

‑

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso della farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

‑

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

(1)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro(1)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dal flussometro e:

– misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,

– stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro(2)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana(1)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala(2)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

– misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,

– stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese(1)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

_________________

(1)    Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Italia

pm

pm

Unione

pm

pm

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

pm

pm

Francia

pm(1)

pm

Portogallo

pm

pm

Unione

pm

pm

(1)    Questo numero non include le navi registrate a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

pm

Unione

pm

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

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(1)    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(2)    Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).
(3)    Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(5)    I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(6)    Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da 10 pescherecci con palangari conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato, una volta predisposta la tabella.
(7)    I numeri riportati al punto 5 dovranno essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT.
(8)    Questo numero può essere modificato su richiesta degli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(9)    La capacità di allevamento totale del Portogallo, pari a 500 tonnellate (e corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate), è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.
(10)    Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 dovranno essere adattate alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2022.
(11)    Nella zona 88.1 quando le catture di granatieri (Macrourus spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (Dissostichus spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.
(12)    Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.
(13)    La specie bersaglio è l'austromerluzzo della specie Dissostichus mawsoni. Ogni esemplare di austromerluzzo della specie Dissostichus eleginoides catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo della specie Dissostichus mawsoni.
(14)    Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.
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