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Document 52021IP0454

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2021/2018(INI))

GU C 205 del 20.5.2022, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/37


P9_TA(2021)0454

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2021/2018(INI))

(2022/C 205/04)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 224 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1) (in appresso «il regolamento»), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018 (2), e dal regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019 (3), in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (4) («regolamento finanziario»),

visti il parere dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in appresso «l'Autorità») e le sue relazioni annuali di attività,

vista la relazione del Segretario generale del Parlamento europeo all'Ufficio di presidenza del 19 aprile 2021, relativa al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a livello europeo,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per il controllo dei bilanci,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0294/2021),

A.

considerando che partiti politici e fondazioni politiche forti a livello dell'UE sono fondamentali per lo sviluppo di una vera e propria sfera politica nell'Unione;

B.

considerando che i partiti politici europei dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo e contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione; che la diversità politica è essenziale per il dibattito pubblico e l'espressione delle scelte dei cittadini;

C.

considerando che i partiti non possono essere considerati entità imparziali nell'ambito della competizione politica e che il loro finanziamento non può essere ridotto a spese di natura non politica;

D.

considerando che il mandato delle fondazioni politiche europee è quello di accrescere la consapevolezza politica e di contribuire al dibattito sulle questioni politiche afferenti all'UE e sul processo di integrazione europea, e che in tale contesto le fondazioni sviluppano anche offerte che non sono rivolte esclusivamente ai membri o agli elettori di un determinato partito, ma sono aperte a tutti a condizioni di parità;

E.

considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero cooperare con i loro partiti nazionali membri e i loro partner nazionali per sostenerli nel compito di avvicinare l'Unione e le sue politiche ai cittadini e di accrescere la legittimità democratica;

F.

considerando che i partiti politici europei dovrebbero cooperare con le rispettive controparti nazionali al fine di facilitare una partecipazione interattiva alle questioni afferenti all'UE;

G.

considerando che, affinché i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possano continuare a conoscere ed esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, è fondamentale che il loro ruolo e il loro funzionamento non si limitino a questioni di rilevanza esclusivamente europea a livello dell'Unione; che tali partiti politici europei e fondazioni politiche europee dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i loro fondi per finanziare eventuali attività che contribuiscano a informare i cittadini dell'UE e a rafforzare la consapevolezza in merito a questioni afferenti alle politiche dell'Unione;

H.

considerando che la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti è una condizione essenziale affinché i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possano svolgere le loro funzioni, mentre la piena trasparenza e responsabilità dovrebbero essere un prerequisito per ricevere finanziamenti pubblici provenienti dal bilancio dell'Unione;

I.

considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono contribuire a promuovere le politiche dell'UE nei paesi vicini nel quadro della politica estera e di sicurezza comune nonché delle relazioni esterne dell'Unione; che, pertanto, dovrebbero essere aperti all'adesione di partiti o individui di tali paesi ed essere autorizzati a ricevere contributi da parte loro, a condizione che siano garantiti la piena trasparenza e il rispetto dell'articolo 325 TFUE come pure delle norme dell'Unione in materia di lotta contro la frode e la corruzione;

J.

considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero poter disporre di ulteriori categorie di entrate diverse da contributi e donazioni;

K.

considerando che un allineamento del tasso di cofinanziamento dei partiti politici europei al livello imposto alle fondazioni politiche impedirebbe l'accumulo del debito;

L.

considerando che il sistema di controllo amministrativo delle spese dovrebbe essere semplificato, nel debito rispetto della trasparenza e del corretto uso dei fondi pubblici, e che l'obbligo di rendicontare il bilancio conformemente ai principi internazionali d'informativa finanziaria dovrebbe essere abolito, in quanto non rispecchia la natura dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e rappresenta un onere inutile e dispendioso in termini di tempo e denaro;

M.

considerando che un allineamento del periodo di riporto delle fondazioni politiche europee ai requisiti imposti ai partiti politici eviterebbe un audit di secondo livello e ridurrebbe pertanto in modo significativo l'onere amministrativo che incombe sulle fondazioni;

Valutazione dell'applicazione del regolamento

1.

ricorda che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee costituisce il quadro giuridico che stabilisce i loro diritti e obblighi; sottolinea che i finanziamenti concessi a norma del regolamento fanno parte del bilancio generale dell'Unione europea e dovrebbero pertanto essere attuati in conformità del regolamento finanziario, ponendo l'accento sul principio generale della sana gestione finanziaria;

2.

osserva che il 2018 è stato il primo anno di attuazione del regolamento; accoglie con favore la relazione annuale di attività 2019 presentata dall'Autorità; prende atto delle principali attività e sfide incontrate nel corso del 2019; osserva che l'Autorità ha effettuato il primo esame dei conti dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nel contesto delle elezioni europee del 2019, onde assicurare la loro conformità al regolamento, mentre la Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo ha garantito il rispetto del regolamento finanziario; si compiace del fatto che nel 2019 l'Autorità non abbia dovuto imporre sanzioni ad alcun partito politico europeo o alcuna fondazione politica europea; rileva inoltre che l'Autorità è intervenuta nei procedimenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e ha collaborato con gli Stati membri per istituire una rete di punti di contatto nazionali e di autorità preposte alla protezione dei dati;

3.

ricorda che l'articolo 38 del regolamento prevede che il Parlamento approvi una relazione sull'applicazione del regolamento entro la fine del 2021 e che, entro i sei mesi successivi, la Commissione presenti una relazione sulla stessa questione, che deve essere corredata di una proposta legislativa di modifica del regolamento; rileva che la tabella di marcia della Commissione comprende l'inasprimento delle norme finanziarie e di applicazione, la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento della trasparenza e il rafforzamento di un'autentica rappresentanza elettorale dei cittadini dell'UE; sottolinea inoltre l'importanza di affrontare il rischio di ingerenze straniere e la violazione delle norme in materia di protezione dei dati;

4.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo a un nuovo piano d'azione per la democrazia europea, che comprende una proposta legislativa volta a garantire maggiore trasparenza in materia di pubblicità politica a pagamento e una revisione della legislazione sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; ribadisce la sua proposta di modificare il regolamento, espressa nella sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee (5), per quanto riguarda la partecipazione alle elezioni europee, la trasparenza del finanziamento e il divieto di donazioni da parte di organismi pubblici e privati di paesi terzi;

5.

riconosce che il regolamento ha migliorato lo status dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee rispetto al precedente quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE) n. 2004/2003 (6), segnatamente riconoscendo che tali entità hanno personalità giuridica dell'Unione e istituendo l'Autorità;

6.

riconosce il ruolo dell'Autorità, che ha assunto i compiti affidatigli dal regolamento;

7.

osserva tuttavia che una serie di ostacoli amministrativi e politici continua a impedire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di realizzare appieno il loro potenziale in quanto soggetti attivi e visibili della democrazia europea, sia a livello europeo che di Stati membri dell'UE;

8.

sottolinea l'importanza della registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in quanto presuppone la conformità a tutte le condizioni del regolamento, in particolare il rispetto dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, e subordina l'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione a tale conformità, nonché alla necessità di garantire la piena trasparenza;

9.

osserva, a tal riguardo, che il regolamento dovrebbe essere modificato in modo da chiarire che il rispetto dei valori fondamentali dell'UE dovrebbe applicarsi sia ai partiti politici europei in quanto tali che ai loro membri;

10.

accoglie con favore il rafforzamento delle disposizioni relative al monitoraggio del rispetto dei valori fondamentali dell'Unione da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché alla procedura di gestione delle violazioni, comprese le sanzioni e il recupero dei fondi;

11.

ritiene che la più recente modifica del regolamento, che ha introdotto sanzioni in caso di violazioni delle norme sulla protezione dei dati, sia stato un primo passo utile ma debba essere ulteriormente rafforzato;

12.

sostiene che l'attuale sistema di verifica del rispetto delle norme in materia di utilizzo di contributi e sovvenzioni debba essere migliorato in termini di chiarezza, efficienza e rapidità;

13.

è del parere che assoggettare i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a norme dell'UE e nazionali contenute in diversi strumenti giuridici generi confusione e incertezza del diritto; propone pertanto di armonizzare ulteriormente e rafforzare le norme che disciplinano i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, al fine di garantire un quadro normativo dell'UE esaustivo in materia di partiti politici europei e fondazioni politiche europee che stabilisca, in particolare, le condizioni di registrazione, la struttura e il funzionamento, la visibilità e la trasparenza, nonché le relative sanzioni;

14.

sottolinea che il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee deve essere trasparente, soggetto all'articolo 325 TFUE e non suscettibile di abusi e deve sostenere esclusivamente i programmi politici e le attività politiche conformi ai principi fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;

Problemi rilevati

15.

ricorda che il regolamento impone ai partiti nazionali membri di pubblicare sui loro siti web il logo, il programma politico e il link al sito web del partito europeo a cui sono affiliati «in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione» quale prerequisito per l'accesso del partito politico europeo ai finanziamenti; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo il progetto Logos di European Democracy Consulting, la maggior parte dei partiti nazionali membri non ottempera in modo adeguato all'obbligo di pubblicazione previsto dal regolamento, dal momento che solo il 15 % di essi riporta il logo in maniera chiara e con possibilità di agevole consultazione;

16.

sottolinea la necessità di rendere più precisa e semplice la definizione dei finanziamenti indiretti forniti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee alle controparti e ai membri nazionali, al fine di non ostacolare la loro necessaria cooperazione sul fronte della promozione e della presentazione delle politiche unionali, nonché la loro interazione con i cittadini dell'UE;

17.

evidenzia che il divieto di finanziare campagne referendarie relative a questioni afferenti all'Unione è in contraddizione con la finalità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee;

18.

sottolinea che il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee è intrinsecamente legato ai criteri di registrazione elencati nel regolamento; riconosce la necessità di garantire che i criteri di registrazione e di adesione prevedano una rappresentanza inclusiva ed effettiva dei partiti politici attivi a livello dell'Unione, evitando nel contempo di ostacolare la rappresentanza democratica dei partiti politici più piccoli a tale livello; ricorda le discussioni tenutesi in seno alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento in merito alla soglia per la registrazione e al sostegno dei cittadini; osserva che, a seguito della Brexit, è fortemente necessario rivedere le diverse categorie di appartenenza ai partiti e la riscossione delle quote di adesione; suggerisce pertanto una revisione dei requisiti di registrazione e dei criteri di rappresentanza, compresa una riflessione sull'adesione diretta dei cittadini;

19.

si rammarica dell'interpretazione restrittiva del concetto di adesione stabilita dalla giurisprudenza, della mancanza di definizioni chiare per le modalità di adesione ai partiti politici europei e della mancanza di livelli differenziati di affiliazione alle fondazioni politiche europee nel regolamento, il che non consente flessibilità nell'organizzazione interna dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda i membri associati e i partner delle fondazioni politiche europee, compresi quelli di ex Stati membri e di altri paesi europei; teme che tale interpretazione restrittiva abbia come conseguenza di impedire ai partiti politici europei, senza alcun motivo valido, di ricevere contributi finanziari da tali membri; insiste sulla necessità di chiarire anche le modalità di adesione e di affiliazione alle fondazioni politiche europee, nonché ai partenariati di ricerca con esse;

20.

è del parere che il divieto di adesione a più di un partito o a più di una fondazione debba essere chiarito ed esteso;

21.

sottolinea che le categorie di entrate sono definite in modo troppo restrittivo nel regolamento e, in particolare, non tengono conto di altre possibili risorse proprie acquisite legalmente;

22.

evidenzia che il livello di cofinanziamento imposto, in particolare ai partiti politici europei, si è rivelato molto difficile da conseguire;

23.

ritiene che l'obbligo di rendicontare il bilancio dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee conformemente sia alle norme nazionali in materia di audit dello Stato membro in cui hanno sede sia ai principi internazionali d'informativa finanziaria non apporti alcun valore aggiunto e comporti costi e ritardi non necessari;

24.

deplora il fatto che la concezione lacunosa del regolamento limiti i partiti politici europei nello svolgimento effettivo del loro ruolo di partiti politici moderni atti a collegare i cittadini al sistema politico, poiché questi ultimi ne hanno una scarsa conoscenza a causa della limitata adesione individuale e del ruolo modesto dei partiti nell'influenzare il processo decisionale o plasmare le agende pubbliche, motivo per cui il livello di mobilitazione degli attivisti generato dai partiti europei non è in alcun modo paragonabile a quello che riescono a ottenere i partiti nazionali e regionali;

25.

sottolinea che l'Autorità dispone di poteri limitati per quanto riguarda il compito di verificare se un partito politico europeo registrato o una fondazione politica europea registrata violi i valori condivisi dell'UE e non abbia mai avviato, fino ad ora, la complessa procedura di conformità a tali valori; chiede che la struttura dell'Autorità sia rafforzata, affinché possa controllare meglio tutti i criteri stabiliti nel regolamento, compreso il rispetto dei valori dell'Unione e della governance democratica dei partiti politici europei, nonché l'osservanza delle norme pertinenti e l'attuazione delle sanzioni, nonché al fine di garantire la sua piena autonomia e completa neutralità;

26.

rileva con preoccupazione che diversi partiti politici transnazionali attivi nella politica dell'Unione e rappresentati in seno al Parlamento europeo non sono autorizzati a registrarsi ufficialmente come partiti politici europei a causa dei requisiti sproporzionati fissati nel regolamento, il che ostacola conseguentemente la rappresentanza democratica dei partiti politici più piccoli a livello dell'UE;

Proposte di miglioramento

27.

considera opportuno stabilire una serie di norme e condizioni chiare per l'organizzazione comune e il cofinanziamento di attività concernenti le questioni relative all'UE da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché dei loro membri; ritiene che in tali attività comuni dovrebbe essere richiesta l'esposizione del logo del partito politico europeo accanto a quello del partito nazionale membro;

28.

pone l'accento sul fatto che nessuna norma dovrebbe impedire la partecipazione dei rappresentanti e dei membri del personale dei partiti politici agli eventi delle fondazioni politiche europee, la quale è giustificata dalla loro stessa natura;

29.

invita la Commissione a elaborare requisiti chiari e orientamenti dettagliati in merito alla visibilità del partito politico europeo a cui si è affiliati, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, concernente l'esposizione dei loghi dei partiti politici europei accanto a quelli dei partiti nazionali o regionali;

30.

sottolinea che il primo esame dei conti ha individuato margini di miglioramento, segnatamente per quanto concerne il livello di dettaglio e la comparabilità delle informazioni richieste fornite dai partiti europei e dalle fondazioni europee; accoglie con favore l'introduzione di modelli per facilitare il processo nel 2020; prende atto del fatto che nel 2019 la maggior parte delle risorse finanziarie dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee è stata destinata alle spese per il personale, le riunioni e la raccolta di informazioni;

31.

è del parere che la sana gestione finanziaria e la trasparenza richiedano norme rigorose che definiscano l'ammissibilità delle spese; chiede l'elaborazione di disposizioni esplicite relative alle attività avviate con le principali organizzazioni internazionali e i partner al di fuori dell'UE, nonché di norme dettagliate relative le spese per il personale e le riunioni, in particolare in termini di massimali e procedure di gara;

32.

chiede la revoca del divieto di finanziare campagne referendarie, al fine di consentire ai partiti politici europei di finanziare le campagne referendarie connesse all'attuazione del TUE o del TFUE;

33.

insiste sulla necessità di riconoscere diverse categorie di appartenenza ai partiti, alle fondazioni e ai partenariati di ricerca con le fondazioni, di consentire l'adesione di membri provenienti da Stati membri del Consiglio d'Europa e da altri paesi europei, di istituire una categoria di partner di ricerca per le fondazioni, nonché di autorizzare i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a riscuotere legalmente quote di adesione sulla base di un ordine generale dei contributi che si applica equamente a tutti i loro membri;

34.

sottolinea la necessità di definire il concetto di «membri» al fine di garantire la certezza del diritto in relazione ai diversi tipi di appartenenza, al rapporto dei membri con il partito politico europeo a cui aderiscono e ai requisiti che devono soddisfare;

35.

propone di estendere l'ambito di applicazione del divieto di adesione a più di un partito ai membri dei parlamenti e delle assemblee nazionali e regionali;

36.

sostiene la creazione di ulteriori categorie di entrate, al fine di coprire tutte le fonti di reddito dei partiti politici e delle fondazioni politiche e non soltanto i contributi e le donazioni, tra cui una nuova categoria relativa ad «altre risorse proprie» che includa contributi da attività congiunte, vendita di pubblicazioni, quote di iscrizione a conferenze o seminari e altre attività direttamente collegate all'azione politica;

37.

sostiene la riduzione del tasso di risorse proprie richiesto ai partiti politici al 5 % invece che al 10 %, al fine di allinearlo a quello applicabile alle fondazioni;

38.

è favorevole all'estensione del periodo di riporto per le fondazioni all'intero anno successivo (N+1), allineandolo al periodo applicabile ai partiti;

39.

chiede l'abolizione dell'obbligo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di presentare i loro rendiconti finanziari annuali conformemente ai principi internazionali d'informativa finanziaria, oltre che ai principi contabili generalmente accettati;

40.

ricorda il ruolo degli altri organi di controllo finanziario nell'ambito dei rispettivi mandati, segnatamente la Corte dei conti europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea; rileva, nel contesto dell'audit e del controllo, l'importanza di sottoporre le spese dei partiti politici europei non solo ad un sistema di audit interno e al giudizio dei loro membri, ma anche a un revisore esterno, a autorità pubbliche e a un controllo pubblico;

41.

propone di sottoporre le spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a un meccanismo di autocontrollo affiancato da un sistema di audit interno, alla supervisione di un revisore esterno e della Corte dei conti europea nonché al controllo pubblico;

42.

raccomanda di applicare un calendario armonizzato per le relazioni e i controlli che incombono, rispettivamente, ai partiti politici europei, all'Autorità e al Parlamento, al fine di evitare di dover ricalcolare gli importi finali dei finanziamenti, tenendo conto nel contempo delle scadenze imposte dalle norme pertinenti;

43.

è favorevole a una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, da conseguire introducendo l'obbligo per il Parlamento di pubblicare i rendiconti finanziari annuali ricevuti in modo facilmente fruibile; sottolinea che le informazioni relative alla registrazione e alla situazione finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee dovrebbero essere, nella misura del possibile, rese pubblicamente accessibili nonché essere complete e aggiornate;

44.

è del parere che le informazioni pubblicate dal Parlamento e dall'Autorità dovrebbero essere presentate in formati aperti e leggibili meccanicamente, in modo agevolmente consultabile;

45.

ritiene che un controllo rafforzato da parte dell'Autorità delle donazioni complessive riferite di importo superiore a 3 000 EUR renderebbe più trasparenti le influenze esterne sostanziali o significative sui partiti politici europei; è del parere che l'Autorità dovrebbe concentrare tale controllo sui casi in cui osserva aumenti significativi e improvvisi del numero complessivo di piccole donazioni;

46.

ritiene inoltre che, al fine di rafforzare la trasparenza dei finanziamenti, le donazioni di uno stesso donatore a favore di un partito politico europeo, dei suoi partiti nazionali membri e delle loro sottostrutture regionali dovrebbero essere pubblicate dall'Autorità; è inoltre del parere che, al più tardi entro l'esercizio finanziario 2027, debbano essere predisposti strumenti idonei a garantire che, al fine di eludere le norme in materia di trasparenza, non siano effettuate donazioni a soggetti giuridicamente indipendenti facenti parte di uno stesso partito politico europeo che, nella loro totalità, supererebbero i limiti di trasparenza;

47.

esorta a garantire che, entro l'anno civile 2027, qualsiasi donazione effettuata da un donatore a un partito politico europeo sia equiparata, a norma della legislazione fiscale, alle donazioni effettuate a partiti politici nazionali nel rispettivo paese di residenza del donatore;

48.

sostiene l'idea di accrescere l'importanza delle risorse proprie dei partiti politici europei nel calcolo dell'importo finanziato dall'Unione;

49.

ritiene, ai fini della certezza e della chiarezza del diritto, che tutte le disposizioni applicabili ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, comprese quelle che attualmente fanno parte del regolamento finanziario, dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico dell'Unione, vale a dire il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

50.

è del parere che le norme in materia di ammissibilità delle spese siano troppo restrittive e che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero essere autorizzati a finanziare qualsiasi attività che non sia organizzata come evento puramente interno bensì aperta al pubblico e che contribuisca ad accrescere la consapevolezza politica europea e a dare espressione alla volontà dei cittadini dell'Unione;

51.

propone l'istituzione di un vero e proprio status giuridico dell'UE e una personalità giuridica dell'UE per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, fissando condizioni minime per la loro struttura e il loro funzionamento e rendendoli nel contempo più indipendenti dal diritto nazionale;

52.

sottolinea, in particolare, la necessità di includere misure volte a garantire che i partiti politici europei non siano classificati come entità giuridiche straniere a norma del diritto nazionale degli Stati membri;

53.

insiste sul fatto che i partiti politici europei e i loro membri devono avere una struttura democratica, rispettare i valori su cui si fonda l'Unione, assicurare procedure democratiche e trasparenza nella selezione dei propri leader di partito e candidati alle elezioni, nonché tenere una votazione democratica per l'approvazione del proprio regolamento interno e del proprio programma politico;

54.

esorta la Commissione a rivedere il regolamento per aggiornare le norme in materia di registrazione, finanziamento, campagne politiche ed elettorali e adesione, affinché i partiti politici europei diventino i portavoce dei cittadini nella politica e nella definizione delle politiche dell'Unione, nonché al fine di avvicinare i cittadini dell'UE ai processi decisionali a livello dell'Unione;

55.

chiede, in particolare, la revisione del regolamento al fine di allentare le condizioni di registrazione di cui all'articolo 3 e aprire l'adesione a tutti i cittadini dell'UE, onde garantire una rappresentanza più inclusiva dei partiti politici attivi a livello dell'Unione;

56.

considera opportuno chiarire lo status ibrido dell'Autorità e ridefinire la sua struttura, nonché prevedere la possibilità di un ricorso amministrativo contro le sue decisioni, dal momento che, conformemente al regolamento vigente, i denuncianti possono adire solo la Corte di giustizia dell'Unione europea;

57.

propone di operare una chiara distinzione tra la cancellazione dal registro quale misura di ultima istanza e le sanzioni finanziarie, nonché di migliorare la coerenza del regime di sanzioni finanziarie;

58.

insiste sulla necessità di rafforzare la coerenza e la certezza del diritto di talune disposizioni del regolamento, di sviluppare ulteriormente e chiarire i motivi della cancellazione dal registro, di definire una serie di norme comuni relative alla pubblicazione, all'entrata in vigore e all'esecuzione delle decisioni di cancellazione dal registro, nonché di chiarire le norme in materia di recupero;

59.

ritiene necessario adeguare le norme in materia di finanziamento dei partiti politici europei e delle loro fondazioni per renderle compatibili con una campagna della circoscrizione paneuropea nell'ambito delle elezioni del Parlamento europeo;

60.

raccomanda alla Commissione di rafforzare le disposizioni in materia di protezione dei dati includendo riferimenti ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (7); si compiace che l'Autorità abbia istituito una rete di autorità nazionali preposte alla protezione dei dati al fine di rendere pienamente operativa la nuova procedura di verifica;

61.

invita la Commissione a tenere debitamente conto di tali proposte in sede di elaborazione e presentazione della sua proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

o

o o

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.

(3)  GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

(4)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(5)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 98.

(6)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

(7)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.


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