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Document 52020XG1211(01)

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo 2020/C 428/07

GU C 428 del 11.12.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/7


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

(2020/C 428/07)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato II della decisione 2010/788/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio (2), e nell’allegato I, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento (UE) 2020/2021 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati dovrebbero continuare a essere incluse nell’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. I motivi della designazione di tali persone sono indicati alle corrispondenti voci dei suddetti allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone interessate possono, entro il 1o settembre 2021, presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles

BELGIO/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 9 della decisione 2010/788/PESC.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  GU L 419 dell’11.12.2020, pag. 30.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 419 dell’11.12.2020, pag. 5.


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