Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0668

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

COM/2020/668 final

Bruxelles, 27.10.2020

COM(2020) 668 final

2020/0308(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il "regolamento di base") fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'introduzione di strategie di gestione a lungo termine. I piani pluriennali per il Mare del Nord 1 e per le acque occidentali 2 sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.

Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:

·gli stock condivisi, ossia gli stock che sono gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o nell'ambito delle consultazioni degli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);

·le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:

–il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, o

–alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, o

–i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi, agli stock condivisi o alle possibilità di pesca scambiate con paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con la Groenlandia e con i paesi terzi interessati.

Il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso UE-Regno Unito scade alla fine del 2020, data oltre la quale il Regno Unito ha dichiarato di non essere interessato a una proroga ulteriore. Gli stock per i quali la Commissione dovrà condurre consultazioni con il Regno Unito sulle quote dei contingenti per le possibilità di pesca per il 2021 e il 2022 sono pertanto presentati come "pro memoria", in attesa dell'esito dei negoziati in corso riguardanti la cooperazione relativa a tali stock, e in particolare le possibilità di pesca, le quote dei contingenti e l'accesso alle acque del Regno Unito.

Approccio adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della sua comunicazione annuale: "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021 (COM(2020) 248), di seguito la "comunicazione"). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili e illustra il processo di fissazione delle possibilità di pesca.

In risposta alla richiesta della Commissione, il 30 giugno 2020 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali su diversi stock ittici oggetto della presente proposta.

I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento (le cosiddette "tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di "pareri MSY". Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati 3 .

Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.

Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013

L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP è stato introdotto progressivamente dal 2015 al 2019. A partire dal 1° gennaio 2019 esso si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura. Sono applicabili deroghe all'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono piani specifici in materia di rigetti, i quali autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio di stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

Pertanto, per tenere conto della piena attuazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone TAC sulla base dei pareri relativi alle catture e non, come in passato, dei pareri relativi agli sbarchi. I contingenti dell'Unione proposti tengono conto del fatto che in base alle deroghe istituite vi saranno rigetti di quantitativi limitati, che non saranno quindi sbarcati e imputati ai contingenti. Tali quantitativi sono quindi detratti dai contingenti dell'Unione.

Flessibilità interannuale

Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

La flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al Blim.

Misure relative all'anguilla

La Commissione propone di mantenere la serie di misure relative all'anguilla.

Misure relative alla spigola

Le misure per la spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM previa analisi esaustiva di tale parere.

Livelli dei TAC proposti e spiegazione

Al momento dell'adozione del piano pluriennale per le acque occidentali la Commissione ha dichiarato che, qualora proponga di fissare TAC che si discostino di oltre il 20 % dal livello dei TAC fissati in precedenza, tali casi saranno elencati nella relazione della proposta della Commissione, presentando, se del caso, le motivazioni alla base delle variazioni dei TAC. La Commissione ha deciso di fornire tali informazioni per tutti i TAC inclusi nella sua proposta. A differenza degli anni precedenti, i TAC proposti per il 2021 per gli stock che non sono condivisi con i paesi terzi seguono la stessa metodologia applicata per gli stock condivisi: il quantitativo de minimis non è detratto dal TAC, ma all'atto della fissazione del contingente dell'Unione. Ai fini di un corretto raffronto con il 2020, per questi stock la variazione basata sul livello del contingente dell'Unione è indicata nella colonna "Modifica del TAC proposta rispetto al 2020".

TAC

Nome della zona marina

TAC proposto per il 2021

Modifica del TAC proposta rispetto al 2020*

Spiegazione

Rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

3 672

   

-12,5 %

Il TAC comprende due specie di rana pescatrice, una con parere MSY e un'altra con parere precauzionale. La Commissione propone di fissare il TAC in linea con i pareri scientifici, combinando i dati dei pareri scientifici e assegnando al TAC una percentuale stabilita. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo de minimis.

Nasello nelle zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

7 825

-12,7 %

La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo de minimis.

Suri/sugarelli nella zona 9

Acque portoghesi

128 627

+5,3 %

La Commissione propone di aumentare il TAC del 10 % in linea con il parere del CIEM per il valore MSY. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo de minimis.

Lepidorombi nelle zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

2 158

-10,8 %

Il TAC comprende due specie. La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY per entrambe le specie. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo de minimis.

Scampo nella zona 8c

Parte meridionale del Golfo di Biscaglia

2,4

-11,1 %

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere del CIEM per la pesca ricognitiva nelle unità funzionali 25 e 31.

Passera di mare nel Kattegat

Kattegat

719

-69,4 %

La Commissione propone di fissare il TAC al livello del valore MSY, in linea con il parere del CIEM. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo de minimis.

Passera di mare nelle zone 7b e 7c

Ovest dell'Irlanda e Porcupine Bank

19

-74 %

La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico.

Passera di mare nelle zone 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

155

-43,7 %

La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico.

Merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e

Golfo di Biscaglia (settentrionale, centrale, mare aperto) e ovest del Golfo di Biscaglia

1 037

-30,0 %

La Commissione propone di ridurre il TAC del 30 % sulla base del parere scientifico.

Merluzzo giallo nella zona 8c

Parte meridionale del Golfo di Biscaglia

166

-20,0 %

La Commissione propone di ridurre il TAC del 20 % sulla base del parere scientifico.

Merluzzo giallo nelle zone 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Acque portoghesi e fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

203

-20,0 %

La Commissione propone di ridurre il TAC del 20 % sulla base del parere scientifico.

Sogliola nella zona 3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

Skagerrak, Kattegat

596

+11,8 %

La Commissione propone di aumentare il TAC del 12 % in linea con il parere scientifico per il valore MSY.

Sogliola nelle zone 7b e 7c

Ovest dell'Irlanda e Porcupine Bank

34

-20 %

La Commissione propone di ridurre il TAC del 20 % sulla base del parere scientifico.

Sogliola nelle zone 8a e 8b

Golfo di Biscaglia (settentrionale e centrale)

3 483

-8,4 %

La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere scientifico per il valore MSY. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo de minimis.

Sogliola nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Golfo di Biscaglia (meridionale e mare aperto), ovest del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

502

-41,5 %

Lo stock di sogliola è classificato come stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico.

* Per i TAC oggetto di una detrazione de minimis, il raffronto è effettuato sulla base dei contingenti dell'Unione.

•Soppressione dei TAC non limitativi che presentano un basso tasso di utilizzo

Alcuni TAC non limitano le catture da diversi anni, in quanto i modelli di pesca sono cambiati. La Commissione propone che non vengano più fissati TAC per gli stock e le zone per i quali non si prevedono variazioni dei modelli di pesca e in cui la soppressione del TAC comporta un rischio modesto di sovrasfruttamento.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

•Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

•Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.

•Consultazioni dei portatori di interessi

a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021".

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 def.), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte alla succitata comunicazione della Commissione rispecchiano i pareri espressi dai portatori di interessi sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.

•Assunzione e uso di perizie

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.

L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tra questi figurano stock molto importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

Le possibilità di pesca per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di mortalità compatibili con l'FMSY e offrono pertanto, a determinate condizioni, un certo grado di flessibilità. Il CIEM è stato invitato a formulare pareri che consentano di valutare la necessità e la possibilità di ricorrere a tale flessibilità. L'intervallo superiore dei valori FMSY è utilizzato per proporre TAC solo se, sulla base dei pareri scientifici, la fissazione di possibilità di pesca conformemente agli intervalli FMSY è necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel pertinente piano pluriennale nel caso della pesca multispecifica, o per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie, o ancora per limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro. Nei casi in cui la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento previsti nel piano, le possibilità di pesca devono essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa dello stock.

La realizzazione dell'obiettivo dell'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY nel 2021. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021".

Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi il parere del CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti.

Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze) i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.

•Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

La proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

•Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

•Diritti fondamentali

Non applicabile

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme vigenti della politica comune della pesca.

2020/0308 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)È pertanto opportuno che il totale ammissibile di catture (TAC) sia stabilito, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l'obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.

(6)È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.

(7)Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield - MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.

(8)Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.

(9)Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , i tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 di tale regolamento, devono essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente all'articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l'MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (3 108 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

(10)È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno continuare ad applicare i limiti di cattura in numero di esemplari. Considerate l'insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare della dipendenza dei pescatori commerciali da tali stock nelle comunità costiere, tali misure relative alla spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quelli dei pescatori che praticano la pesca ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.

(11)Per quanto riguarda lo stock di anguilla (Anguilla anguilla), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi mantenere anche per le acque dell'Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio 6 e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla, per le acque dell'Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022.

(12)Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d'essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull'ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.

(13)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(14)Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli FMSY) e alle misure di salvaguardia in base alle condizioni ivi previste. Gli intervalli FMSY sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali.

(15)Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del Blim, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca.

(16)È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(17)Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra questi due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di Fp.05 e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva al di sotto del limite minimo (Blim). Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2021 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al [10 %].

(18)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC seguano l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti le attività di pesca multispecifica.

(19)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 9 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(20)È opportuno che la flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva al di sotto del Blim.

(21)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.

(22)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2021 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(23)Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(24)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(25)Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(26)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 10 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(27)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2021, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

(28)[Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia 11 e le Isole Fær Øer 12 , l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali partner. Secondo la procedura prevista nell'accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia 13 , la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2021. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni internazionali pertinenti]

(29)Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sulla quota appropriata dell'Unione in questo tipo di pesca.

(30)[Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) non è stata in grado di adottare misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno fissare i TAC per tali stock, in linea con le posizioni espresse dall'Unione in sede di NEAFC. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC]

(31)[Nella riunione annuale del 2017, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha convenuto che, nel 2018 e nel 2019, l'ICCAT possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e delle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in via di sviluppo nelle loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate all'Unione, delle informazioni ricevute da tre Stati membri: Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto ulteriori possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Tale assegnazione di possibilità di pesca all'Unione è stata approvata dall'ICCAT nelle sue riunioni annuali del 2018 e del 2019. I parametri fissati dal Consiglio per stabilire un criterio di ripartizione per il 2019 tra Grecia, Spagna e Portogallo restano validi per il 2020. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT]

(32)[È opportuno attuare nel diritto dell'Unione la raccomandazione ICCAT 16-05, che ha ridotto il TAC per il pesce spada del Mediterraneo per il 2020. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT siano soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT]

(33)[Nella riunione annuale del 2019, l'ICCAT ha concordato per la prima volta un TAC per la verdesca dell'Atlantico settentrionale catturata nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT nonché il criterio di ripartizione. Le possibilità di pesca per tale stock dovrebbero quindi essere assegnate agli Stati membri. Inoltre, l'ICCAT ha concordato un TAC non assegnato per la verdesca dell'Atlantico meridionale catturata nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT. Sono stati infine ripartiti, tra le parti contraenti, limiti annuali di sbarco per gli stock di marlin blu e marlin bianco/pesce lancia nell'Oceano Atlantico. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT]

(34)[Nella riunione annuale del 2019, le parti della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2020 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2019. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR]

(35)[Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) e di navi d'appoggio. Sono state adottate misure relative alla conservazione dei mobulidi. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IOTC]

(36)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 25 al 29 gennaio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

(37)[Nella riunione annuale del 2017, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2019 ed è quindi opportuno che continui a essere attuata nel diritto dell'Unione. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IATTC]

(38)[Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT]

(39)[Nella riunione annuale del 2019, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO]

(40)[Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC]

(41)Nella 42a riunione annuale del 2020, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2021 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(42)[In occasione della 6a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2019 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Questi considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale del SIOFA]

(43)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2021. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(44)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 14 , è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(45)Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2021 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura di cui al presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2022, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

(46)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'autorizzazione, concessa a ciascuno Stato membro, di gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

(47)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(48)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2021, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(49)Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2020, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(50)È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)i limiti di cattura per il 2021 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2022;

b)i limiti dello sforzo di pesca per il 2021, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II che si applicheranno dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;

c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 30 per i periodi del 2020 e del 2021 indicati in tale articolo.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)pescherecci dell'Unione;

b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)"nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)"acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)"totale ammissibile di catture" (TAC):

i)nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;

ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)"valutazione analitica": valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)"dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 ;

h)"registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)"giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j)"boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k)"boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o DCP derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

a)"zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 ;

b)"Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)"Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)"unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–53° 30' N 15° 00' O,

–53° 30' N 11° 00' O,

–51° 30' N 11° 00' O,

–51° 30' N 13° 00' O,

–51° 00' N 13° 00' O;

–51° 00' N 15° 00' O;

e)"unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–43° 00' N 9° 00' O;

–43° 00' N 10° 00' O;

–43° 30' N 10° 00' O;

–43° 30' N 9° 00' O;

–44° 00' N 9° 00' O;

–44° 00' N 8° 00' O;

–43° 30' N 8° 00' O;

f)"unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–43° 00' N 8° 00' O;

–43° 00' N 10° 00' O;

–42° 00' N 10° 00' O;

–42° 00' N 8° 00' O;

g)"unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–42° 00' N 8° 00' O;

–42° 00' N 10° 00' O;

–38° 30' N 10° 00' O;

–38° 30' N 9° 00' O;

–40° 00' N 9° 00' O;

–40° 00' N 8° 00' O;

h)"unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;

i)"unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

–43° 30' N 6° 00' O;

–44° 00' N 6° 00' O;

–44° 00' N 2° 00' O;

–43° 30' N 2° 00' O;

j)"Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;

k)"zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio 18 ;

l)"zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ;

m)"zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica 20 ;

n)"zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 21 ;

o)"zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano 22 ;

p)"zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ;

q)"zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale 24 ;

r)"zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale 25 ;

s)"zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale 26 ;

t)"zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale 27 ;

u)"acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v)"zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC": la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

–longitudine 150° O,

–longitudine 130° O,

–latitudine 4° S,

–latitudine 50° S.

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 5
TAC e loro ripartizione

1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2.I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri

1.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell'allegato I.

2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)consentono:

i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY; o

ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.Entro il 15 marzo 2021 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)i TAC adottati;

b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:

a)sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8
Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2.La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 9
Misure relative alla pesca ricreativa della spigola nel Golfo di Biscaglia

Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole. Il presente paragrafo lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 10
Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM

È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1° giugno 2021.

Articolo 11
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;

d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.

2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.Le navi dell'Unione operanti nel Kattegat con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b)una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c)un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, se è l'unico attrezzo che la nave ha a bordo.

2.Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto di uno Stato membro interessato e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo in conformità dell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali navi.

Articolo 13
Specie vietate

1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:

(a)razza stellata (Raja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

(b)berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

(c)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(d)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(e)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(f)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(g)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

(h)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(i)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

(j)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

(k)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

(l)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

(m)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

(n)pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

(o)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 14
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 15
Autorizzazioni di pesca

1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi figura nell'allegato V, parte A.

2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non deve essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento.

Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 16
Trasferimenti e scambi di contingenti

1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione esprime quindi senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2022 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

[Le sezioni da 2 a 10 seguenti saranno aggiornate dopo le riunioni annuali pertinenti delle ORGP]

Sezione 2
Zona della convenzione ICCAT

Articolo 17
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.

2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.

3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.

4.Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.

5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.

6.La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.

7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio 29 è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 18
Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 19
Squali

1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 3
Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 20
Notifiche di pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2020, alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alla suddetta attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2020.

Articolo 21
Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1.La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2019-2020 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell'allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie che figurano nella tabella B di tale allegato.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo sono rilasciate vive.

3.Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4.La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita a norma dell'articolo 20, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 22
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020-2021

1.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020-2021 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2020 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2020.

2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 4
Zona di competenza della IOTC

Articolo 23
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 24
DCP derivanti e navi d'appoggio

1.I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.I pescherecci a cianciolo non seguono contemporaneamente più di 300 boe operative.

3.Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 500 boe strumentali (boe in deposito e operative).

4.Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5.Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 25
Squali

1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 26
Mobulidi

1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel prima comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con ciancioli, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati esclusivamente al consumo locale.

2.Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vivi e indenni, nella misura del possibile, i mobulidi non appena questi sono individuati nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

Sezione 5
Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 27
Pesca pelagica

1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2020 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.Le possibilità di pesca che figurano nell'allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 28
Pesca di fondo

1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2020 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Articolo 29
Pesca esplorativa

1.Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.

2.La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.

3.Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

Sezione 6
Zona della convenzione IATTC

Articolo 30
Pesca con cianciolo

1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da pescherecci a cianciolo è vietata:

a)dalle ore 00.00 del 29 luglio 2020 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2020 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

–le coste americane del Pacifico,

–longitudine 150° O,

–latitudine 40° N,

–latitudine 40º S;

b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

–longitudine 96º O,

–longitudine 110º O,

–latitudine 4° N,

–latitudine 3° S.

2.Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2020, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutti i pescherecci a cianciolo degli Stati membri interessati sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 31
DCP derivanti

1.Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 450 DCP attivi nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2.I pescherecci a cianciolo non possono utilizzare DCP nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e sono tenuti a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.

3.Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 32
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 33
Divieto di pesca di squali alalunga

1.Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.

3.Gli operatori delle navi:

a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 34
Divieto di pesca dei mobulidi

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 7
Zona della convenzione SEAFO

Articolo 35
Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)gattuccio fantasma (Apristurus manis),

b)squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

c)squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus),

d)sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

e)sagrì nano (Etmopterus pusillus),

f)razze (Rajidae),

g)squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

h)squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

i)spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 8
Zona della convenzione WCPFC

Articolo 36
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1.Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2020.

Articolo 37
Gestione della pesca con DCP

1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a cianciolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2020 e le ore 24.00 del 30 settembre 2020.

2.Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020.

3.Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o

c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

4.Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.

5.Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 38
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell'allegato IX.

Articolo 39
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2020 il limite di cui all'allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 40
Squali seta e squali alalunga

1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 41
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 31, 32 e 33.

Sezione 9
Mare di Bering

Articolo 42
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 10
ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Articolo 43
Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona dell'accordo SIOFA:

a)limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell'accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

(a)non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

(b)non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 44
Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 45
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 46
Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 47
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 46.

Articolo 48
Specie vietate

1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell'Unione:

a)razza stellata (Raja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

d)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

f)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h)pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

i)squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

j)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2.Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49
Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 50
Disposizione transitoria

Gli articoli 9, 12, 13, 19, 25, 26, 33, 34, 35, 40, 42 e 48 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2022 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

Articolo 51
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e nell'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020.

Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(3)    Si veda in particolare il documento "General Context of ICES Advice" consultabile all'indirizzo seguente: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/Introduction_to_advice_2018.pdf
(4)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(5)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(6)    Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).
(7)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(8)     Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(9)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(10)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(11)    Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(12)    Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
(13)    Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).
(14)     Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).
(15)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(16)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(17)    Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(18)    Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
(19)    Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(20)    Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(21)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(22)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(23)    Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(24)    Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(25)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(26)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(27)    L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(28)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(29)    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
Top

Bruxelles, 27.10.2020

COM(2020) 668 final

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe – Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE
IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate nel presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca di cui al presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.


Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni riportata di seguito.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Totano

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia gibberifrons

NOG

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada


La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi scientifici di seguito riportata è fornita esclusivamente a fini esplicativi.

Nome comune

Codice alfa-3

Nome scientifico

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Alalunga

ALB

Thunnus alalunga

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Berici

ALF

Beryx spp.

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Sogliola

SOL

Solea solea

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Argentina

ARU

Argentina silus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Nototenia

NOS

Notothenia squamifrons

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Aringa

HER

Clupea harengus

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Nototenia

NOG

Notothenia gibberifrons

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Molva

LIN

Molva molva

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gamberetto boreale

PRA

Pandalus borealis

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Pentaceri australi

EDW

Pseudopentaceros spp.

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Razze

SRX

Rajiformes

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Sogliole

SOO

Solea spp.

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Tonno australe

SBF

Thunnus maccoyii

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Totano

SQS

Martialia hyadesi

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Brosme

USK

Brosme brosme

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Razza bianca

RJA

Raja alba

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14,
ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE,

ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

0

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

0

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

0

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

(2)

 

Regno Unito

0

(2)

TAC

0

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Argentina silus

 

 

(ARU/1/2.)

 

 

Germania

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 3 a e 4

 

 

Argentina silus

 

 

(ARU/3A4-C)

 

Danimarca

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

 

Argentina silus

 

 

(ARU/567.)

 

 

Germania

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

 

Brosme brosme

 

 

(USK/1214EI)

 

Germania

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Altri

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-C.)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Svezia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

 

Brosme brosme

 

 

(USK/567EI.)

 

Germania

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Spagna

pm

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)(3)(4)(5)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo in tonnellate indicato di seguito (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)

pm

Brosme (USK/*5B67-)

pm

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-N.)

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce tamburo

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danimarca

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

pm

(3)

TAC

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al pm % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(3)

Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4AB.)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Isole Fær Øer

pm

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dalla Norvegia.

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito. Un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate sarà concesso se tale aumento è richiesto dall'Unione europea.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4N-S62)

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A-BC)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

 

Clupea harengus

 

 

(HER/2A47DX)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

4c, 7d (2)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4CXB7D)

 

Belgio

 

pm

(3)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(3)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

(3)

Francia

pm

(3)

Paesi Bassi

pm

(3)

Unione

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Germania

 

pm

(2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

pm

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6aS (1), 7b, 7c

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlanda

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6 Clyde (1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/06ACL.)

 

Unione

pm

TAC precauzionale

 

 

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

– Mull of Kintyre (55° 17,9' N, 05° 47,8' O);

– un punto con le coordinate 55° 04' N, 05° 23' O; e

– Corsewall Point (55° 00.5' N, 05° 09,4' O)

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7a (1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlanda

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

– a nord dalla latitudine 52° 30' N,

– a sud dalla latitudine 52° 00' N,

– a ovest dalla costa dell'Irlanda,

– a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7e e 7f

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

Francia

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Germania

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(2)

Irlanda

pm

(2)

Paesi Bassi

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

pm

(2)

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

– a nord dalla latitudine 52° 30' N,

– a sud dalla latitudine 52° 00' N,

– a ovest dalla costa dell'Irlanda,

– a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

8

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/08.)

 

 

Spagna

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Spagna

 

0

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AN.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AS.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Gadus morhua

 

 

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Gadus morhua

 

 

(COD/4N-S62)

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

Gadus morhua

 

(COD/5W6-14)

 

Belgio

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7 a

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07A.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione

Gadus morhua

 

della zona Copace 34.1.1

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7d

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07D.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6;

Lepidorhombus spp.

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(LEZ/56-14)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lepidorhombus spp. 

 

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

(2)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8C3411)

 

Spagna

 

1 912

 

TAC analitico

 

 

Francia

96

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Portogallo

64

Unione

2 072

TAC

2 158

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Lophiidae

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

Lophiidae

 

(ANF/04-N.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lophiidae

 

(ANF/56-14)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8C3411)

 

Spagna

 

2 934

TAC analitico

 

 

Francia

3

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Portogallo

584

Unione

3 521

TAC

3 672

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/03A.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/4N-S62)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7 a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/07 A.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

3a

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/03A.)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

 

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/56-14)

 

Germania

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/07 A.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

8

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/08.)

 

 

Spagna

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano e merluzzo giallo

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

Merlangius merlangus e

 

(W/P/4N-S62)

 

Pollachius pollachius

 

 

 

 

 

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/03A.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b;

Merluccius merluccius

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(HKE/571214)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

 

Belgio

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8C3411)

 

Spagna

 

4 889

TAC precauzionale

 

 

Francia

469

Portogallo

2 281

Unione

7 639

TAC

7 825

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/24-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/1X14)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Spagna

pm

(1) (2)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1) (2)

Svezia

pm

Unione

pm

(1) (3)

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di pm tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): pm

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/8C3411)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/24A567)

 

Norvegia

 

pm

(1) (2)

TAC analitico

 

 

Isole Fær Øer

pm

(3) (4)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

Non pertinente

(1)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(2)

Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

pm

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

pm %

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4)

Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Microstomus kitt e

 

(L/W/2AC4-C)

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

 

 

 

 

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/5B67-)

Germania

 

pm

TAC analitico

 

 

Estonia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque internazionali della zona 12

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/12INT-)

Estonia

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Altri

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/24-)

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Irlanda

pm

Francia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/03A-)

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Francia

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03 A-C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

,

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Irlanda

pm

Spagna

pm

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)(3)(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)(6)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo in tonnellate indicato di seguito (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

pm

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

pm

Brosme (USK/*5B67-)

pm

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono intercambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

pm

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

 

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-N.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

3a

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/04-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

7

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/07.)

 

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8c

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/08C.)

 

 

Spagna

 

2,4

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

0,0

(1)

Unione

2,4

(1)

TAC

2,4

(1)

(1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori:

1,7 tonnellate nell'unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese);

0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31 nell'arco di 7 giorni in luglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/9/3411)

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

(2)

Nei limiti dei TAC sopra indicati, nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/03 A.)

 

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/4N-S62)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

Specie:

Mazzancolle

 

Zona:

Acque della Guyana francese

 

 

Penaeus spp.

 

 

(PEN/FGU.)

 

Francia

 

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

 

 

Unione

Da fissare

(1)(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC

Da fissare

(1)(2)

(1)

La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AN.)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danimarca

311

TAC analitico

Germania

3

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

35

Unione

349

TAC

 

719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Di cui non più di pm tonnellate possono essere prelevate nello Skagerrak (PLE/*03AN.).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b;

Pleuronectes platessa

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(PLE/56-14)

 

Francia

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7 a

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgio

pm

TAC analitico

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

Francia

 

4

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

15

Unione

19

TAC

 

19

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgio

pm

TAC analitico

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/8/3411)

 

Spagna

 

26

TAC precauzionale

 

 

 

Francia

103

Portogallo

26

Unione

155

TAC

 

155

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/56-14)

 

Spagna

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

7

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al pm % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/8ABDE.)

 

Spagna

176

TAC precauzionale

Francia

861

Unione

1 037

TAC

 

1 037

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8c

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/08C.)

 

 

Spagna

149

TAC precauzionale

Francia

17

Unione

166

TAC

 

166

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/9/3411)

 

Spagna

196

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

7

(1)(2)

Unione

203

(1)

TAC

203

(2)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

 

Pollachius virens

 

 

(POK/56-14)

 

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

 

Pollachius virens

 

 

(POK/4N-S62)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Psetta maxima e

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scophthalmus rhombus

 

 

 

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1) (2) (3)

Germania

pm

(1) (2) (3)

Francia

pm

(1) (2) (3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)(4)

Unione

pm

(1) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC

pm

(3)

(1)

(1) Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 48 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

pm

(1) (2) (3)(4)

Francia

pm

(1) (2) (3)(4)

Germania

pm

(1) (2) (3)(4)

Irlanda

pm

(1) (2) (3)(4)

Lituania

pm

(1) (2) (3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)(4)

Portogallo

pm

(1) (2) (3)(4)

Spagna

pm

(1) (2) (3)(4)

Unione

pm

(1) (2) (3)(4)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 48 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Estonia

pm

Francia

pm

Germania

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 48 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 7d

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3) (4)

Unione

pm

(1) (2) (3) (4)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3) (4)

TAC

pm

(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e

 

Raja undulata

 

 

(RJU/7DE.)

 

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Estonia

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 48 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/89-C.)

 

Belgio

 

pm

(1) (2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Spagna

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

TAC

pm

(2)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 48 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/2A-C46)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Estonia

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A34.)

 

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1) (2)(3)

Unione

pm

(1) (2)

Norvegia

pm

(4)

Regno Unito

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

 

acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

pm

pm

Danimarca

pm

pm

Germania

pm

pm

Francia

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

Svezia

pm

pm

Unione

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

(2)

Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

pm+

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori

a quelli indicati di seguito:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

Francia

pm

pm

pm

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

Norvegia

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2CX14-)

 

Germania

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Estonia

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Lettonia

pm

(1)

Lituania

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Norvegia

pm

(2) (3)

Isole Fær Øer

pm

(4)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvegia può pescare il quantitativo del limite di accesso indicato di seguito (MAC/*N5630), in tonnellate, a nord di 56°30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

pm

(4)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'UE) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

 

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

(MAC/*4A-EN)

 

(MAC/*2AN-)

 

(MAC/*FRO2)

 

Germania

pm

 

pm

 

pm

 

Francia

pm

 

pm

 

pm

 

Irlanda

pm

 

pm

 

pm

 

Paesi Bassi

pm

 

pm

 

pm

 

Unione

pm

 

pm

 

pm

 

Regno Unito

pm

 

pm

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/8C3411)

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

 

 

 

 

 

 

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/3ABC24)

 

Danimarca

 

500

TAC analitico

 

 

Germania

29

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Paesi Bassi

48

(1)

Svezia

19

Unione

596

TAC

596

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

Regno Unito

pm

TAC

pm

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

Irlanda

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7a

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

 

Francia

 

6

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

36

Unione

34

TAC

 

34

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7d

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7e

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

8a e 8b

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/8AB.)

 

 

Belgio

 

42

TAC analitico

 

 

Spagna

8

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

3 077

Paesi Bassi

231

Unione

3 358

TAC

 

3 483

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliole

 

 

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Solea spp.

 

 

 

(SOO/8CDE34)

 

Spagna

 

189

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

313

Unione

502

TAC

 

502

 

 

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/03A.)

 

 

Danimarca

0

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Germania

0

(1)(2)

Svezia

0

(1)(2)

Unione

0

(1)(2)

TAC

0

(2)

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

 

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/2AC4-C)

 

 

Belgio

 

0

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

0

(1)(2)

Germania

0

(1)(2)

Francia

0

(1)(2)

Paesi Bassi

0

(1)(2)

Svezia

0

(1) (2)(3)

Unione

0

(1)(2)

Norvegia

0

(1)

Isole Fær Øer

0

(1)(4)

Regno Unito

0

(1)(2)

TAC

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Incluso il cicerello.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

 

 

 

 

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

Regno Unito

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)

.

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 13 e 48. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1) (2)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1) (2)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(3)

Regno Unito

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

(3)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

 

 

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danimarca

pm

(1) (3)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2) (3)

Spagna

pm

(3) (5)

Francia

pm

(1) (2) (3) (5)

Irlanda

pm

(1) (3)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)

Portogallo

pm

(3) (5)

Svezia

pm

(1) (3)

Unione

pm

(3)

Isole Fær Øer

pm

(4)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

9

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/09.)

 

 

Spagna

31 834

(1)

TAC analitico

Portogallo

91 211

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

123 045

TAC

128 627

(1)

Condizione speciale: fino al pm % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace (1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/X34PRT)

 

Portogallo

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Azzorre.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace (1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341PRT)

 

Portogallo

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace (1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341SPN)

 

Spagna

Da fissare

TAC precauzionale

Unione

Da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Isole Canarie.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

 

 

 

 

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Anno

2021

2022

Danimarca

pm

(1)(3)

0

(1) (6)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)(3)

0

(1) (2) (6)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

(1)(2)(3)

0

(1) (2)(6)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)(3)

0

(1) (6)

Norvegia

pm

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

pm

(5)

0

(5)

TAC

Non pertinente

Non pertinente

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Contingente da pescare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

(4)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(5)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

 

 

Specie:

Pesce industriale

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

 

 

 

 

(I/F/04-N.)

 

 

Svezia

pm

(1) (2)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

 

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7

 

 

 

 

 

(OTH/5B67-C)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

 

 

 

(OTH/04-N.)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

Non pertinente

(1)

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N

 

 

 

 

 

(OTH/2A46AN)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Fær Øer

pm

(3)

TAC

Non pertinente

(1)

Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(3)

Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).

 

 

 

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:

Aringa

Zona:

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

Clupea harengus

(HER/1/2-)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Finlandia

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Isole Fær Øer

pm

(2)(3)

Norvegia

pm

(2)(4)

TAC

pm

(1)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(2)

Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(3)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio

pm

Danimarca

pm

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Finlandia

pm

Svezia

pm

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Gadus morhua

(COD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

pm

Spagna

pm

Irlanda

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

Gadus morhua

(COD/N1GL14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Fatta eccezione per le catture accessorie, a questi contingenti si applicano le condizioni seguenti:

1.    non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio;

2.    i pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codice di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona NAFO 1F a ovest di 44° 00' O e a sud di 60° 45' N, la parte della sottozona NAFO 1 a sud del parallelo di 60° 45' di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00' O e a sud di 62° 30' N.

COD/GRL2

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30' N.

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

1 e 2b

Gadus morhua

(COD/1/2B.)

Germania

pm

(3)

TAC analitico

Spagna

pm

(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Polonia

pm

(3)

Portogallo

pm

(3)

Altri Stati membri

pm

(1) (3)

Unione

pm

(2) (3)

TAC

Non pertinente

(1)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

(2)

L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

(C/H/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Granatieri

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Macrourus spp.

(GRV/514GRN)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

25

Specie:

Granatieri

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

Macrourus spp.

(GRV/N1GRN.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

40

Specie:

Capelin

Zona:

2b

Mallotus villosus

(CAP/02B.)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

pm

Specie:

Capelin

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Mallotus villosus

(CAP/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Tutti gli Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 30 aprile 2022.

Specie:

Eglefino

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Melanogrammus aeglefinus

(HAD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Melù

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

Micromesistius poutassou

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:

Molva e molva azzurra

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Molva molva e molva dypterygia

(B/L/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

pm

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Pandalus borealis

(PRA/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

Isole Fær Øer

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

Pandalus borealis

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Pollachius virens

(POK/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

Pollachius virens

(POK/1/2INT)

Unione

pm

TAC analitico

TAC

Non pertinente

Specie:

Merluzzo carbonaro

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Pollachius virens

(POK/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/1/2INT)

Unione

pm

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/N1G-S68)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare a sud di 68º N.

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

Reinhardtius hippoglossoides

(GHL/5-14GL)

Germania

pm

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Isole Fær Øer

pm

TAC

Non pertinente

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

Sebastes spp.

(RED/51214S)

Estonia

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Irlanda

pm

Lettonia

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

Sebastes spp.

(RED/51214D)

Estonia

pm

(1) (2)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1) (2)

Irlanda

pm

(1) (2)

Lettonia

pm

(1) (2)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Polonia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(2)

Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

Specie:

Scorfani

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

Sebastes mentella

(REB/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Scorfani

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

Sebastes spp.

(RED/1/2INT)

Unione

Da fissare

(1) (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta di scorfani da parte delle navi battenti la loro bandiera.

(2)

Le navi limitano le catture accessorie di scorfani nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

(3)

Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:

Scorfani (pelagici)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

 

Sebastes spp.

(RED/N1G14P)

Germania

pm

(1)(2)(3)

TAC analitico

Francia

pm

(1)(2)(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)(2)(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

pm

(1)(2)

Isole Fær Øer

pm

(1)(2)(4)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:

Scorfani (demersali)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

Sebastes spp.

(RED/N1G14D)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59° 15' N

54° 26' O

2

59° 15' N

44° 00' O

3

59° 30' N

42° 45' O

4

60° 00' N

42° 00' O

5

62° 00' N

40° 30' O

6

62° 00' N

40° 00' O

7

62° 40' N

40° 15' O

8

63° 09' N

39° 40' O

9

63° 30' N

37° 15' O

10

64° 20' N

35° 00' O

11

65° 15' N

32° 30' O

12

65° 15' N

29° 50' O

Specie:

Scorfani

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Sebastes spp.

(RED/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

TAC

Non pertinente

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

(OTH/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Altre specie

(1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(OTH/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:

Pesce piatto

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

(FLX/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

Specie:

Catture accessorie(1)

Zona:

Acque groenlandesi

(B-C/GRL)

Unione

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

17

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

70

(1)

Lettonia

17

(1)

Lituania

17

(1)

Polonia

57

(1)

Spagna

215

(1)

Francia

30

(1)

Portogallo

293

(1)

Unione

716

(1)

TAC

1 500

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le 24:00 UTC del 31 dicembre 2020 e le 24:00 UTC del 31 marzo 2021.

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

52

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

52

Lituania

52

Unione

156

TAC

1 175

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

128

(1)

Lituania

128

(1)

Polonia

227

(1)

Unione

Non pertinente

(1) (2)

TAC

34 000

(1)

Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

(2)

Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

29 647

Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

17 000

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO(1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonia

0

(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lettonia

0

(3)

Lituania

0

(3)

Polonia

0

(3)

Spagna

0

(3)

Portogallo

0

(3)

Unione

0

(3)

TAC

0

(3)

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

46° 00' 0

47° 49' 0

2

46° 25' 0

47° 27' 0

3

46 °42' 0

47° 25' 0

4

46° 48' 0

47° 25' 50

5

47° 16' 50

47° 43' 50

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.



Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di giorni di pesca



Danimarca

33

Estonia

391

*

Spagna

64

Lettonia

123

Lituania

145

Polonia

25

Portogallo

17

*    La commissione NAFO ha concordato nella sua riunione annuale del 2020 che l'Unione europea (Estonia) trasferirà alla Francia, per quanto riguarda Saint-Pierre et Miquelon, 25 giorni di pesca della sua assegnazione di giorni di pesca per il 2021. Detti 25 giorni di pesca sono stati detratti dal numero di giorni di pesca dell'Estonia, che altrimenti sarebbero stati 416, a titolo di questo regime provvisorio per il 2020, il che non produrrà alcuno storico delle catture.

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

331

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

338

Lettonia

47

Lituania

24

Spagna

4 533

Portogallo

1 895

Unione

7 168

TAC

12 225

Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

62

Spagna

3 403

Portogallo

660

Unione

4 408

TAC

7 000



Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

895

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

615

Lettonia

895

Lituania

895

Unione

3 300

TAC

18 100

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

513

(1)

Lettonia

1 571

(1)

Lituania

1 571

(1)

Spagna

233

(1)

Portogallo

2 354

(1)

Unione

7 813

(1)

TAC

8 448

(1)

(1)

Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: pm

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

5 229

Unione

7 000

TAC

20 000

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Lituania

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

333

Unione

588

(1)

TAC

1 000

(1)

Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

pm

(4)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

pm

(7)

Spagna

pm

(2)(4)(7)

Francia

pm

(2)(3)(4)

Croazia

pm

(6)

Italia

pm

(4)(5)

Malta

pm

(4)

Portogallo

pm

(7)

Altri Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)(3)(4)(5)

Assegnazione supplementare speciale

pm

(7)

TAC

pm

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

pm

Unione

pm

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

pm

Unione

pm

(6)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

pm

Unione

pm

(7)

Come concordato durante la riunione annuale dell'ICCAT del 2018, nel 2020 l'Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia

pm

Spagna

pm

Portogallo

pm

Unione

pm


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

pm

(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

(2)(3)

Altri Stati membri

pm

(1)(2)

Unione

pm

(4)

TAC

pm

(1)

Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

(3)

36,34 tonnellate sono state assegnate al Portogallo per compensare una doppia detrazione nel 2018.

(4)

Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

Croazia

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Cipro

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Grecia

pm

(1)

Italia

pm

(1)

Malta

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.

Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

pm.

Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

pm

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

(1)(2)

Portogallo

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

(2)

A partire dal giugno 2021, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.

Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Dopo il trasferimento di 2 tonnellate a Trinidad e Tobago (raccomandazione ICCAT 19-05)

Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo (YFT/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:

Pesce vela

Istiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

Irlanda

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

ALLEGATO IE

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC sottostanti non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

pm

(1)

TAC precauzionale

(1)    Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(GER/F47NAM)

TAC

pm

(1)

TAC precauzionale

(1)    Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: 
– a ovest dal meridiano di longitudine 0° E; 
– a nord dal parallelo di latitudine 20° S; 
– a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e 
– a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Austromerluzzo Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(ORY/F47NAM)

TAC

pm

(2)

TAC precauzionale

(1)    Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: 
– a ovest dal meridiano di longitudine 0° E; 
– a nord dal parallelo di latitudine 20° S; 
– a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e 
– a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(2)    Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pentaceri australi

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

pm

TAC precauzionale

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno australe

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(BET/F7120S)

Unione

pm

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

pm

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

Da fissare

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

Da fissare

Lituania

Da fissare

Polonia

Da fissare

Unione

Da fissare

TAC

Non pertinente

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(TOT/SPR-AE)

TAC

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

(1)    TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei blocchi di ricerca (A-E) indicati di seguito.
– Blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146 ° 30' E e 147 ° 30' E,

– Blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147 ° 30' E e 148 ° 30' E,

– Blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47°15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E,

– Blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48 ° 15' S e 49 ° 15' S e dalle longitudini 149 ° 00' E e 150 ° 00' E,

– Blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci a cianciolo dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

pm

Spagna

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Zona Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Unione

pm

(2)

TAC precauzionale

TAC

pm

(2)

(1)

Acque internazionali della sottozona FAO 51.7 compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti a est e a ovest.

(2)

Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2020 e il 30 novembre 2021. I palangari non dispongono di più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di 3 miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di queste specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

Unione

Da fissare

(2)

TAC precauzionale

TAC

pm

(2)

(1)

Zona della sottozona FAO 57.4 delimitata dalla coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

(2)

Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca mirata di queste specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

32° 00'

57° 00'

2

32° 50'

57° 00'

3

32° 50'

58° 00'

4

32° 00'

58° 00'

Coral

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

41° 00'

42° 00'

2

41° 40'

42° 00'

3

41° 40'

44° 00'

4

41° 00'

44° 00'

Fools Flat

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

31° 30'

94° 40'

2

31° 40'

94° 40'

3

31° 40'

95° 00'

4

31° 30'

95° 00'

Middle of What

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

37° 54'

50° 23'

2

37° 56.5'

50° 23'

3

37° 56.5'

50° 27'

4

37° 54'

50° 27'

Walter's Shoal

Punto

Latitudine (S)

Longitudine (E)

1

33° 00'

43° 10'

2

33° 20'

43° 10'

3

33° 20'

44° 10'

4

33° 00'

44° 10'

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Zona della convenzione IATTC

(BET/IATTC)

Unione

pm

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.

Top

Bruxelles, 27.10.2020

COM(2020) 668 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO
DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA

DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I
Disposizioni generali

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.Le navi che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)nel periodo di gestione 2018 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2021 e il 31 gennaio 2022, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2021.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a)"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)"zona": la divisione CIEM 7e;

d)"periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II
Autorizzazioni

4.NAVI AUTORIZZATE

4.1Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non sia loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona

assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I
Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona

per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm

Belgio

pm

Francia

pm

Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm

Belgio

pm

Francia

pm

6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave interessata da uno qualsiasi degli altri attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. La domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è quindi calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzo da pesca.

7.5.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare gli eventuali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi – tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 – in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto all'armatore, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo durante il quale si applica il programma.

Capo IV
Gestione

9.OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.PERIODI DI GESTIONE

10.1.Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave e della sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente e della potenza motrice in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.Il trasferimento di giorni in conformità del punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino, mutatis mutandis, i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI
Obblighi di comunicazione

13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per l'attrezzo trainato e fisso, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2019 e 2020, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    Attrezzo

2

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)    Periodo di gestione

4

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzo notificato

Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

…

N. 1

N. 2

N. 3

…

N. 1

N. 2

N. 3

…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    CFR

12

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di un peschereccio

Stato membro (codice alfa-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Se la stringa contiene meno di 9 caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra

(3)    Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

(4)    Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)    Attrezzo notificato

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)    Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione della scelta dell'attrezzo e della durata del periodo di gestione notificati

(7)    Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)    Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO III

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a, 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9‑G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0


Appendice

Zone di gestione del cicerello

ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI PER PROTEGGERE IL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

[Le disposizioni saranno inserite a seguito delle consultazioni con i paesi terzi interessati]

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

pm

DK

pm

pm

DE

pm

FR

pm

IE

pm

NL

pm

PL

pm

SE

pm

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

pm

DE

pm

pm

IE

pm

ES

pm

FR

pm

PT

pm

Non assegnate

pm



Sgombro (1)

Non pertinente

Non pertinente

pm

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

pm

DK

pm

pm

Acque delle Isole Fær Øer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

pm

BE

pm

pm

DE

pm

FR

pm

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O

pm (2)

Non pertinente

pm

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31  icembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

pm

BE

pm

pm

DE

pm

FR

pm

Pesca al traino della molva azzurra con una dimensione di maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O

pm

DE (3)

pm

pm (4)

FR (3)

pm

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una dimensione di maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

pm

Non pertinente

pm (4)



Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di quattro unità per formare coppie se le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù"

pm

DE

pm

pm

DK

pm

FR

pm

NL

pm

SE

pm

ES

pm

IE

pm

PT

pm

Sgombro

pm

DK

pm

pm

BE

pm

DE

pm

FR

pm

IE

pm

NL

pm

SE

pm



Aringa, a nord di 62° 00' N

pm

DK

pm

pm

DE

pm

IE

pm

FR

pm

NL

pm

PL

pm

SE

pm

1, 2b (5)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

pm

EE

pm

Non applicabile

ES

pm

LV

pm

LT

pm

PL

pm

(1)Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

(3)Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer".

(5)La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.


PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00' N

pm

pm

Isole Fær Øer

Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

Suri/sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h

pm

pm

Aringa, a nord di 62° 00' N

pm

pm

Aringa, 3a

pm

pm

Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

pm

pm

Molva e brosme

pm

pm

Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)

pm

pm

Molva azzurra

pm

pm

Venezuela (1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

pm

pm

(1)Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore richiedente l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT 1

1.Numero massimo di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mar Mediterraneo

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm  2

Malta

pm 2

Unione

pm

3.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia

pm

Italia

pm

Unione

pm

4.Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A 3

Numero di pescherecci 4

Cipro 5

Grecia 6

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta 7

Portogallo

Pescherecci a cianciolo

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con palangari

pm 8

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con lenze e canne

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm 9

Pescherecci con lenze a mano

pm

pm

pm

pm

pm 10

pm

pm

pm

Pescherecci da traino

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci di stazza ridotta

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale 11

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm



5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro 12

Stato membro

Numero di tonnare 13

Spagna

pm

Italia

pm

Portogallo

pm

6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

pm

pm

Italia

pm

pm

Grecia

pm

pm

Cipro

pm

pm

Croazia

pm

pm

Malta

pm

pm

Tabella B 14

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) 15

Spagna

pm

Italia

pm

Grecia

pm

Cipro

pm

Croazia

pm

Malta

pm

Portogallo

pm

7.Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci a cianciolo

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Unione

pm

pm

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel 2020-2021 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di navi

Stato membro

Zona

Numero massimo di navi

Spagna

48.6

pm

Spagna

88.1

pm

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC sottostanti, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Sottozona

Regione

Campagna

SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura del Dissostichus mawsoni (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Limite di cattura del Dissostichus mawsoni (in tonnellate)/tutta la sottozona

Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1)

Razze

Macrourus spp 16

Altre specie

48.6

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021

48.6_2

pm

pm

pm

pm

pm

48.6_3

pm

pm

pm

pm

48.6_4

pm

pm

pm

pm

48.6_5

pm

pm

pm

pm

88.1.

Tutta la sottozona

Dal 1° dicembre 2020 al 31 agosto 2021

A, B, C, G 17

pm

pm 18

pm

pm

pm

G, H, I, J, K 19

pm

pm

pm

pm

Zona di ricerca speciale dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross

pm

pm

pm

pm

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units – SSRU)

Regione

SSRU

Linea di confine

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, a ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.

G

Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S.

H

Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.

I

Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73 ° S.

L

Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76 ° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

Parte B

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA
DELL'
EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro:    

Campagna di pesca:    

Nome della nave:    

Livello di catture previsto (in tonnellate):    

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):    

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

□

48.2

□

48.3

□

48.4

□

58.4.1

□

58.4.2

□

Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

□ Rete da traino convenzionale

□ Sistema di pesca continua

□ Pompaggio per svuotare il sacco

□ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B)(1)

Congelato intero

Bollito

Farina

Olio

Altro prodotto (precisare)

(1)    Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

Apertura verticale massima (m)

Apertura orizzontale massima (m)

Circonferenza dell'apertura della rete(1) (m)

Area dell'apertura (m2)

Dimensione di maglia media della rete(3) (mm)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

1a parte della rete

2a parte della rete

3a parte della rete

…

Parte finale della rete (sacco)

(1)    Prevista in condizioni operative.

(2)    Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(3)    Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema o schemi delle reti:    

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management - gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1.la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2.la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);

3.la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);

4.i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare "nil" se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:    

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)

Fabbricante

Modello

Frequenze del trasduttore (kHz)

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):    

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO
DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro(1)

V*Fkrill*ρ

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per cala1

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per cala1 

Correzione volume flussometro

‑

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro(2)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per cala1

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per cala1

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per cala2

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

‑

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

‑

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso della farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

‑

Volume del sacco

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

(1)Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(2)Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni;

precisione ± 0,05 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro (1)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dal flussometro e:

– misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

– stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro(2)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana(1)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala(2)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

– misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

– stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati

(precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese(1)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico

(precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

_________________

(1)    Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Italia

pm

pm

Unione

pm

pm

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

pm

pm

Francia

pm (1)

pm

Portogallo

pm

pm

Unione

pm

pm

(1)    Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e l'alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare i tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

pm

Unione

pm

Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare i tonnidi tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

pm

Unione

pm

(1)    I numeri riportati ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(2)    Questo numero può essere aumentato se un peschereccio a cianciolo è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente al punto 4, tabella A, nota 4 o 6, del presente allegato.
(3)    I numeri riportati nella tabella A dovrebbero essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021.
(4)    I numeri riportati al punto 4, tabella A, possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(5)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.
(6)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altre tre navi adibite alla pesca artigianale.
(7)    È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(8)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(9)    Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.
(10)    Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
(11)    Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(12)    I numeri riportati al punto 5 devono essere adattati alla luce dei piani di pesca presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021 per approvazione da parte del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT.
(13)    Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(14)    La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.
(15)    Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento presentati dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2021.
(16)    Nella zona 88.1 quando le catture di Macrourus spp. effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di Dissostichus spp. effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.
(17)    Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.
(18)    La specie bersaglio è il Dissostichus mawsoni. Ogni esemplare di Dissostichus eleginoides catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo del Dissostichus mawsoni.
(19)    Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.
Top