COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.4.2020
COM(2020) 155 final
2018/0178(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili 2018/0178 (COD) e recante modifica del regolamento 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
2018/0178 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili 2018/0178 (COD) e recante modifica del regolamento 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo
e al Consiglio [documento COM(2018) 0353 final – 2018/0178 (COD)]:
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24 maggio 2018
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Data del parere del Comitato economico
e sociale europeo:
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17 ottobre 2018
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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28 marzo 2019
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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N.P.
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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15 aprile 2020
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2.Finalità della proposta della Commissione
Nel marzo 2018 la Commissione ha presentato un ambizioso piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. L'obiettivo di questo piano d'azione è mobilitare il settore privato per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più efficiente sotto il profilo delle risorse e più sostenibile. Come indicato nel piano d'azione, la mancanza di una definizione chiara di ciò che è "ecosostenibile" rappresenta attualmente uno dei maggiori ostacoli all'espansione degli investimenti verdi. È per questa ragione che uno degli elementi fondamentali del piano d'azione è la creazione di un sistema di classificazione comune per le attività economiche ecosostenibili o una "tassonomia dell'UE". A tal fine, nel maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che si prefiggeva i tre obiettivi elencati di seguito:
(1)fornire definizioni appropriate alle imprese e agli investitori per quanto concerne le attività economiche che possono essere considerate ecosostenibili;
(2)consentire agli investitori finali, compresi gli investitori al dettaglio, di convogliare capitali verso attività ecosostenibili, limitando i rischi di "verniciatura verde" ("greenwashing") attraverso tali definizioni;
(3)evitare la frammentazione del mercato fornendo un unico punto di riferimento agli investitori, alle imprese e agli Stati membri per definire la sostenibilità ambientale a fini d'investimento.
La tassonomia dell'UE costituirà un linguaggio comune che gli investitori e le imprese potranno utilizzare per individuare le opportunità di investimento in progetti e attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi in materia di clima e di ambiente. Ciò consentirà agli investitori e alle imprese di effettuare la transizione delle loro attività verso la sostenibilità. La tassonomia dell'UE contribuirà pertanto ad incrementare gli investimenti privati e pubblici per finanziare la transizione verso la sostenibilità, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
La tassonomia è incentrata su attività ecosostenibili nei seguenti settori: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare; prevenzione e controllo dell'inquinamento; tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione deve pubblicare una relazione sull'estensione dell'ambito di applicazione della tassonomia per includere altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali.
Una volta completata, la tassonomia agevolerà l'elaborazione di norme e marchi per i prodotti finanziari verdi. Essa sarà altresì parte integrante della rendicontazione in materia di sostenibilità da parte delle società finanziarie e non finanziarie. Inoltre, come annunciato nel piano di investimenti del Green Deal europeo, la tassonomia sarà presa in considerazione anche nei documenti orientativi in materia di indicatori climatici e ambientali e di verifica della sostenibilità nel quadro di InvestEU, che saranno pubblicati nella seconda metà del 2020. Al di là di InvestEU, attraverso una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile che sarà pubblicata nella seconda metà del 2020, la Commissione esaminerà in che modo gli enti del settore pubblico possano utilizzare la tassonomia ai fini della convergenza normativa tra il settore privato e gli enti pubblici e utilizzare nella maniera più adeguata veicoli finanziari misti.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 16 dicembre 2019. La Commissione appoggia tale accordo.
L'accordo politico ha introdotto diverse modifiche che si discostano dalla proposta iniziale della Commissione, in particolare in merito ai punti elencati di seguito.
1.Estensione dell'ambito di applicazione del regolamento
In primo luogo, l'accordo politico stabilisce un ulteriore obbligo per l'UE di applicare la tassonomia in relazione a qualsiasi misura, norma o marchio pubblico che stabilisca obblighi applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari o agli emittenti nel settore dei prodotti finanziari o delle obbligazioni societarie commercializzati come "ecosostenibili".
In secondo luogo, tutti i partecipanti ai mercati finanziari, come definiti nel regolamento relativo all'informativa, saranno tenuti a comunicare in che modo e in quale misura gli investimenti su cui si basa il loro prodotto finanziario sostengono attività economiche in linea con la tassonomia. I partecipanti ai mercati finanziari che non desiderano comunicare l'allineamento con la tassonomia e, di conseguenza, non desiderano commercializzare il loro prodotto come ecosostenibile o avente caratteristiche analoghe dovranno presentare una dichiarazione in merito.
In terzo luogo, le grandi società finanziarie e non finanziarie che già devono pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario dovranno rendere noto come e in quale misura le loro attività sono associate a quelle che rientrano nell'ambito della tassonomia. Si tratta di circa 6 000 imprese e gruppi in tutta l'UE. In linea con gli orientamenti che accompagnano la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, i pertinenti indicatori fondamentali di prestazione (KPI) per quanto concerne detta comunicazione comprendono il fatturato, la spesa in conto capitale e le spese operative. Per le società finanziarie, diversi indicatori fondamentali di prestazione possono essere ulteriormente specificati in un atto delegato che la Commissione dovrebbe presentare entro giugno 2021.
2.Specifica dei tipi di attività economiche che possono essere considerate ai fini dell'ammissibilità
L'accordo politico introduce due sottocategorie di attività economiche ecosostenibili: attività abilitanti (applicabili a tutti e sei gli obiettivi ambientali) e attività di transizione (applicabili solo all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici).
Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali. Sono state introdotte garanzie di salvaguardia per prevenire la verniciatura verde. La prima di queste garanzie di salvaguardia è che le attività abilitanti non possono comportare una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi. La seconda garanzia di salvaguardia è che le attività abilitanti devono avere un impatto ambientale positivo sostanziale sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.
Le attività di transizione sono attività: i) per cui attualmente non sono disponibili alternative a basse emissioni di carbonio che siano praticabili sotto il profilo tecnologico ed economico; ii) che sostengono la transizione verso un'economia climaticamente neutra in coerenza con un percorso per limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC rispetto ai livelli preindustriali. Analogamente a quanto avviene per le attività abilitanti, sono state previste una serie di garanzie di salvaguardia al fine di prevenire la verniciatura verde. Questa sottocategoria di attività di transizione è pertinente solo per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.
3.Modifiche delle disposizioni concernenti specifiche attività economiche di interesse
Le attività di produzione di energia elettrica da combustibili fossili solidi sono esplicitamente escluse dall'ammissibilità.
L'importanza dell'"energia climaticamente neutra" ai fini della transizione è riconosciuta in un considerando dell'accordo politico, ma il riferimento all'"energia climaticamente neutra" nell'ambito dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici è stato soppresso. Alla Commissione è stato chiesto di effettuare una valutazione di tutte le tecnologie esistenti nella selezione delle attività ammissibili ad essere considerate "attività di transizione". In tale contesto, si ritiene che le attività economiche arrechino "un danno significativo" qualora lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente. Nel quadro dell'accordo politico, il testo rafforza anche il ruolo delle valutazioni del ciclo di vita nello sviluppo dei criteri di vaglio tecnico.
Nel settore dell'incenerimento dei rifiuti, il riferimento a "evitare" è stato sostituito dalla "riduzione al minimo" dell'incenerimento dei rifiuti come uno dei modi in cui un'attività economica può dare un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare. È stato inoltre aggiunto un riferimento ai principi della gerarchia dei rifiuti. Il principio "non arrecare un danno significativo" afferma esplicitamente che le attività ammissibili non dovrebbero comportare un aumento significativo nella produzione, nell'incenerimento o nello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili.
4.Estensione delle garanzie minime di salvaguardia sociale
L'accordo politico aggiunge tre strumenti/orientamenti internazionali in materia di diritti umani all'elenco delle garanzie minime di salvaguardia:
–le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
–i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
–la Carta internazionale dei diritti dell'uomo.
5.Ampliamento della composizione e dei compiti della piattaforma sulla finanza sostenibile (in appresso, la "piattaforma")
L'accordo politico amplia sia il campo di azione della piattaforma che la sua composizione, in modo che essa possa fornire consulenza alla Commissione in merito ai seguenti punti aggiuntivi:
–il possibile ruolo della contabilità e delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità nel supportare l'applicazione della tassonomia;
–l'eventuale necessità di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati;
–perseguire altri obiettivi di sostenibilità, compresi gli obiettivi sociali;
–il funzionamento delle garanzie minime e l'eventuale necessità di integrare gli obblighi esistenti;
–la valutazione e lo sviluppo di politiche in materia di finanza sostenibile, anche per quanto riguarda questioni relative alla coerenza delle politiche.
In tale contesto, l'accordo politico specifica che i seguenti soggetti devono far parte della composizione della piattaforma:
–l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;
–rappresentanti della società civile;
–rappresentanti dei pertinenti settori economici finanziari e non finanziari, compresi i rappresentanti delle industrie pertinenti;
–esperti con competenze in materia contabile e di rendicontazione.
La piattaforma opererà secondo le norme orizzontali della Commissione sui gruppi di esperti.
6.Istituzione di un gruppo di esperti degli Stati membri
L'accordo politico istituisce un gruppo di esperti degli Stati membri incaricato di fornire consulenza alla Commissione sull'adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico e sull'approccio adottato dalla piattaforma. Questo gruppo di esperti opererà secondo le norme orizzontali della Commissione sui gruppi di esperti.
7.Modifiche del regolamento relativo all'informativa
L'accordo politico introduce modifiche mirate al regolamento relativo all'informativa. Queste modifiche mirano in particolare a integrare l'informativa relativa alla tassonomia da parte dei partecipanti ai mercati finanziari nell'ambito del quadro più ampio dell'informativa sulla sostenibilità da parte del settore dei servizi finanziari, come stabilito dal regolamento relativo all'informativa. In tale contesto, è stata apportata una serie di modifiche per consentire alle autorità europee di vigilanza di elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare in questo contesto gli obblighi per quanto concerne l'informativa relativa alla tassonomia.
È stato inoltre introdotto un articolo sul principio "non arrecare un danno significativo". La modifica conferisce alle autorità europee di vigilanza il potere di elaborare una norma tecnica di regolamentazione supplementare. Questa norma tecnica di regolamentazione supplementare specificherà i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni in relazione al principio "non arrecare un danno significativo" per gli obiettivi sociali e ambientali. Il principio "non arrecare un danno significativo" per quanto concerne gli aspetti sociali, come definito nel regolamento relativo all'informativa, dovrebbe essere coerente con le garanzie minime di salvaguardia stabilite dal regolamento in materia di tassonomia. Le imprese dovrebbero, a loro volta, utilizzare il principio "non arrecare un danno significativo" quando attuano le procedure volte a rispettare dette garanzie minime.
8.Calendario degli atti delegati
La Commissione sarà tenuta ad adottare atti delegati che specifichino i criteri di vaglio tecnico per i due obiettivi climatici entro il 31 dicembre 2020 (entrata in applicazione il 31 dicembre 2021) e per gli altri quattro obiettivi ambientali entro il 31 dicembre 2021 (entrata in applicazione il 31 dicembre 2022).
9.Riesame
L'accordo politico proroga la clausola di riesame per incaricare la Commissione di trattare i seguenti temi aggiuntivi al momento della pubblicazione della relazione:
–descrivere le disposizioni che sarebbero necessarie per estendere l'ambito di applicazione della tassonomia ad altre attività economiche, comprese le attività neutre e quelle dannose per l'ambiente;
–valutare l'efficacia delle procedure di consultazione per lo sviluppo dei criteri di vaglio tecnico (costituite dalla piattaforma e dal gruppo di esperti degli Stati membri);
–valutare il regime di vigilanza previsto.
5.Conclusioni
La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.