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Document 52020IP0266

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI))

    GU C 395 del 29.9.2021, p. 89–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 395/89


    P9_TA(2020)0266

    Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali

    Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI))

    (2021/C 395/11)

    Il Parlamento europeo,

    vista la relazione del gruppo ad alto livello Next CMU dell'ottobre 2019,

    vista la relazione del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali del 10 giugno 2020,

    vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),

    vista la comunicazione della Commissione, del 9 luglio 2020, dal titolo «Prepararsi alla svolta. Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito» (COM(2020)0324),

    vista la comunicazione della Commissione, dell'8 marzo 2018, dal titolo «Piano d'azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo» (COM(2018)0109),

    visto il pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali proposto dalla Commissione il 24 luglio 2020,

    vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sul tema «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali» (1),

    vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali (2),

    visti i risultati dell'indagine periodica della BCE sull'accesso delle imprese ai finanziamenti,

    viste le previsioni economiche della Commissione dell'estate 2020,

    visto l'articolo 54 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0155/2020),

    A.

    considerando che tutte le azioni intraprese per creare un'Unione dei mercati dei capitali dovrebbero porsi l'obiettivo essenziale di migliorare la gamma di opzioni di finanziamento più attraenti, stabili e sostenibili a disposizione delle imprese e dei cittadini, salvaguardando nel contempo la stabilità economica, riducendo al minimo il rischio finanziario e proteggendo adeguatamente gli interessi degli investitori al dettaglio, dei pensionati e dei consumatori, in modo da incentivare la partecipazione finanziaria e trasformare i risparmiatori in investitori; che per le PMI, gli imprenditori e l'economia sociale l'accesso al finanziamento azionario è diventato ancora più essenziale ai fini della ripresa dalla crisi della COVID-19;

    B.

    considerando che il mercato interno dell'UE è caratterizzato da una concorrenza aperta, da un quadro normativo, dal rispetto delle norme internazionali e della cooperazione in materia di vigilanza; che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe pertanto basarsi sugli stessi principi;

    C.

    considerando che il livello di finanziamento richiesto per la ripresa dell'economia dell'UE comporta l'assoluta necessità di investire in maniera saggia e sostenibile per il bene delle future generazioni; che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe fornire un contributo essenziale alla transizione verso un'economia sostenibile, competitiva e resiliente, a integrazione degli investimenti pubblici, in linea con il Green Deal europeo; che è attualmente in fase di elaborazione un quadro volto ad agevolare gli investimenti sostenibili; che tale quadro è parte integrante degli sforzi compiuti dall'UE, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, per collegare gli aspetti finanziari alle esigenze dell'economia e all'agenda dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile;

    D.

    considerando che i mercati dei capitali dell'UE, laddove siano trasparenti, competitivi, resilienti, compensati a livello centrale e sostenuti da una regolamentazione equa, potrebbero contribuire al meglio all'economia e alla tanto necessaria ripresa economica;

    E.

    considerando che alcuni investitori hanno una tolleranza al rischio superiore ad altri e che non tutte le imprese sono in una condizione tale da poter accedere ai finanziamenti sui mercati dei capitali e beneficiarne;

    F.

    considerando che la creazione di un'attività sicura della zona euro è essenziale per l'integrazione finanziaria e lo sviluppo di un'Unione dei mercati dei capitali; che un'attività sicura nell'UE è necessaria per la creazione di un mercato obbligazionario europeo integrato, approfondito e liquido quale componente centrale dell'Unione dei mercati dei capitali, che potrebbe fungere da parametro di riferimento dei prezzi della zona euro per la valutazione delle obbligazioni, delle azioni e di altre attività, nonché da garanzia reale in tutta la zona euro;

    G.

    considerando che la maggior parte delle azioni intraprese finora per realizzare l'Unione dei mercati dei capitali vanno nella giusta direzione, anche se non sono stati raggiunti molteplici obiettivi, e negli ultimi anni l'importanza dei prestiti bancari è di fatto aumentata rispetto ai titoli azionari; che resta molto lavoro da fare in termini di convergenza, precisione, efficacia e semplificazione delle misure adottate; che una visione ambiziosa del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali è essenziale per superare le sensibilità nazionali e imprimere slancio al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, al fine di rendere l'UE un mercato attraente per gli investimenti di capitali esteri e aumentarne la competitività sui mercati globali;

    H.

    considerando che lo sviluppo di un'Unione dei mercati dei capitali va di pari passo con l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, in particolare con il completamento dell'Unione bancaria; che, nella sua risoluzione del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019 (3), il Parlamento esorta a completare l'Unione bancaria attraverso la creazione di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi pienamente attuato; che anche l'Unione bancaria resterà incompleta fino a quando non disporrà di un sostegno credibile al Fondo di risoluzione unico; chiedendo inoltre di prendere in considerazione la necessità di istituire e creare un meccanismo di stabilizzazione di bilancio per la zona euro nel suo complesso; considerando che l'Unione dei mercati dei capitali deve essere integrata da misure politiche anticicliche al fine di garantire parità di accesso ai finanziamenti e alle opportunità di investimento in tutta l'UE;

    I.

    considerando che i regolamenti finanziari, in particolare nel settore bancario e della revisione contabile, sono stati modificati di recente in risposta alla COVID-19; che il finanziamento sui mercati dei capitali è necessario per incrementare la capacità di finanziamento complessiva e ridurre la dipendenza dal prestito bancario nell'UE; che un settore bancario ben capitalizzato continuerà a svolgere un ruolo importante nel finanziamento delle imprese, in particolare delle PMI;

    J.

    considerando che la mancanza di un meccanismo centralizzato che fornisca al pubblico informazioni facilmente accessibili, affidabili, comprensibili e confrontabili è uno dei motivi per cui le imprese hanno difficoltà a trovare investitori; che gli investitori hanno difficoltà a valutare le imprese piccole e giovani con una storia breve alle spalle, il che ostacola l'avvio di nuove imprese innovative, in particolare da parte di imprenditori giovani;

    K.

    considerando che dall'esperienza della «grande recessione» è emerso un consenso sul fatto che l'architettura istituzionale della zona euro deve essere riformata per rafforzarne la capacità di affrontare ampi shock economici; che, a tale proposito, la letteratura economica riscontra di norma che la maggiore capacità di assorbimento degli shock negli Stati Uniti dipende principalmente da una condivisione più efficace del rischio privato attraverso i mercati del credito e dei capitali;

    L.

    considerando che le PMI rappresentavano il 99,8 % di tutte le imprese del settore non finanziario dell'UE-28, generando il 56,4 % del valore aggiunto e il 66,6 % dei posti di lavoro in tale settore; che le microimprese costituivano il 93 % del settore, le PMI di dimensioni ridotte il 5,9 % e le PMI di medie dimensioni solo lo 0,9 % (4);

    M.

    considerando che la crisi sociale ed economica imputabile alla COVID-19 e le misure di confinamento avranno un impatto particolarmente negativo sulle PMI e rischiano di avere conseguenze analoghe sui risparmiatori al dettaglio; che la risposta dell'UE alla COVID-19 attraverso il piano europeo di ripresa dovrebbe fornire un ampio apporto di capitali ed essere integrata da incentivi volti a promuovere i finanziamenti basati sul mercato e a ridurre la dipendenza dal prestito bancario, al fine di aumentare l'accesso delle imprese europee ai finanziamenti e costruire un'economia dell'UE resiliente, così da preservare i posti di lavoro e la capacità produttiva degli Stati membri;

    N.

    considerando che la complessità dello scandalo che ha coinvolto il fornitore di servizi di pagamento tedesco Wirecard, una società DAX30 che ha avviato una procedura di insolvenza il 24 giugno 2020, mettendo in luce carenze nel quadro normativo europeo, richiede un'attenta valutazione per stabilire come mai una simile condotta fraudolenta di proporzioni enormi sia passata inosservata per così tanto tempo; che, alla luce di detto scandalo, è emersa ancora una volta l'urgente necessità di apportare adeguamenti all'architettura europea di vigilanza per quanto riguarda la rendicontazione finanziaria, l'innovazione finanziaria, i pagamenti e ambiti correlati quali la revisione contabile e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

    O.

    considerando che l'Unione dei mercati dei capitali deve mobilitare la domanda al dettaglio; che, per conseguire tale obiettivo, gli investitori al dettaglio devono assistere a un cambiamento della cultura dell'investimento; che tale cambiamento si verificherà soltanto quando gli investitori al dettaglio saranno convinti del fatto che investire nei mercati finanziari è auspicabile, pur correndo rischi accettabili e chiaramente definiti; che la Commissione dovrebbe esaminare ulteriori opportunità per comunicare i benefici del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, ad esempio con un cambiamento del nome che rifletta il legame diretto tra i risparmi dei cittadini dell'UE e gli investimenti a favore della crescita e della ripresa post-COVID, come suggerito dal gruppo ad alto livello Next CMU;

    P.

    considerando che, secondo recenti relazioni e indagini incentrate sui consumatori (5), la maggior parte degli investitori al dettaglio europei predilige la sostenibilità e vuole tenere conto dei fattori e dei rischi ambientali, sociali e di governance nelle proprie decisioni di investimento, ma raramente riceve offerte concernenti prodotti compatibili;

    Q.

    considerando che le fluttuazioni del mercato dovute alla crisi della COVID-19 sono servite da «prova di stress» reale della solidità dell'intero ecosistema finanziario e dovrebbero essere seguite da una valutazione dettagliata dei benefici e delle lacune delle attuali norme dell'UE sulla stabilità finanziaria e sulla vigilanza finanziaria;

    R.

    considerando che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea comporterà cambiamenti strutturali per il sistema finanziario dell'UE; che, in seguito alla Brexit, i mercati dei capitali dell'UE avranno un carattere policentrico, comportando un maggiore rischio di frammentazione nell'Unione; sottolineando l'importanza di promuovere politiche e misure, tra cui un solido approccio per quanto riguarda l'accesso dei paesi terzi al mercato dell'UE e un sistema dinamico di monitoraggio dei regimi di equivalenza, che garantiscano la resilienza, la connettività e la competitività dei mercati finanziari dell'UE nonché la loro stabilità e condizioni paritarie; che l'equivalenza può essere concessa solo se il regime di regolamentazione e vigilanza del paese terzo in questione e le relative norme vengono giudicati conformi ai requisiti pertinenti stabiliti nella legislazione dell'UE, in modo da assicurare parità di condizioni;

    S.

    considerando che le tecnologie finanziarie hanno il potenziale di soddisfare talune necessità delle PMI e degli investitori al dettaglio consentendo di operare in maniera decentrata e apportando miglioramenti in termini di efficienza;

    Finanziare le imprese

    1.

    prende atto della comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» (COM(2020)0590); insiste sulla necessità di completare l'Unione dei mercati dei capitali per contribuire alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia di COVID-19; chiede alla Commissione un maggiore impegno per conseguire progressi concreti su questioni quali la vigilanza, la fiscalità e le leggi in materia di insolvenza, che rappresentano ancora importanti ostacoli nei confronti della reale integrazione dei mercati dei capitali dell'UE;

    2.

    chiede l'eliminazione degli ostacoli e della burocrazia, ove del caso, compresa la semplificazione e un'applicazione più proporzionale della legislazione, ove pertinente e favorevole alla stabilità finanziaria, al fine di diversificare le fonti di finanziamento per le imprese europee, con particolare riferimento alle PMI, comprese le start-up e le imprese a media capitalizzazione, in modo da promuoverne la capacità di accesso ai mercati azionari e a opportunità di investimento più diversificate, competitive e a lungo termine per gli investitori al dettaglio e i grandi investitori; mette in risalto la necessità di ridurre la distorsione esistente a favore del debito; sottolinea che l'attuale situazione rende le imprese europee, in particolare le PMI, più fragili e vulnerabili; chiede l'introduzione di un «test PMI» per le valutazioni d'impatto eseguite su ciascuna iniziativa riguardante l'Unione dei mercati dei capitali;

    3.

    osserva che fra le misure necessarie per garantire che le PMI, comprese le start-up e le imprese a media capitalizzazione, si orientino verso i mercati finanziari rientrano l'agevolazione della ricerca in materia di investimenti, la semplificazione della definizione di PMI nella pertinente legislazione dell'UE e l'allentamento dei requisiti di emissione; invita gli Stati membri a riequilibrare le differenze di trattamento impositivo tra strumenti di debito e strumenti di capitale; appoggia la revisione del regime della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) per incentivare la ricerca in materia di investimenti nelle PMI;

    4.

    invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa sui «titoli garantiti europei» (ESN), in quanto nuovo strumento di finanziamento di doppia rivalsa per le banche che potrebbe contribuire a migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti in tutta l'UE; rammenta che gli ESN potrebbero essere orientati verso obiettivi specifici, ad esempio sostenere le PMI nella transizione verso un'economia più sostenibile e competitiva e incanalare finanziamenti nell'economia reale;

    5.

    invita la Commissione a rafforzare le informazioni obbligatorie fornite dalle banche che respingono le richieste di credito delle PMI, dato che informazioni più esaurienti potrebbero dare alle PMI in questione l'opportunità di adattare il loro approccio imprenditoriale e di apprendere;

    6.

    chiede l'ulteriore integrazione e il miglioramento dei mercati dei capitali europei per renderli il più possibile interessanti, competitivi e resilienti, in particolare anche nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE;

    7.

    mette in risalto l'importanza fondamentale di rafforzare la capacità della zona euro di assorbire i rischi;

    8.

    sottolinea che i paesi della zona euro possono rafforzare la propria capacità interna di gestire gli shock macroeconomici, in particolare riducendo efficacemente le vulnerabilità delle loro economie, dei settori bancari e delle finanze pubbliche; ritiene inoltre che la resilienza economica vada migliorata attraverso riforme strutturali che sostengano la crescita potenziale e aumentino la flessibilità;

    9.

    sottolinea che mercati finanziari efficienti e integrati rappresentano un presupposto fondamentale per un'efficace condivisione del rischio privato nella zona euro; ritiene che un'autentica Unione dei mercati dei capitali potrebbe contribuire in maniera significativa alla diversificazione e alla riduzione dei rischi;

    10.

    prende atto del declino dei mercati delle offerte pubbliche iniziali (IPO) nell'UE, che riflette la loro limitata attrattiva, in particolare per le imprese più piccole; evidenzia, a tale proposito, che le PMI devono sostenere oneri amministrativi e costi di conformità sproporzionati in relazione ai requisiti di quotazione; ritiene opportuno migliorare l'efficienza e la stabilità dei mercati finanziari nonché agevolare la quotazione delle imprese; incoraggia la creazione, a titolo prioritario, di un grande fondo privato e paneuropeo, un fondo di IPO, a sostegno delle PMI; constata la necessità di garantire un ambiente pre-IPO e post-IPO interessante per le PMI;

    11.

    apprezza l'idea del forum ad alto livello di istituire un punto d'accesso unico europeo per aggregare informazioni sulle imprese nell'UE attraverso l'interconnessione dei registri e delle basi di dati sulle imprese esistenti a livello nazionale e dell'UE, nell'ottica di aiutare le imprese, in particolare negli Stati membri più piccoli, ad attrarre investitori; sottolinea che le imprese dovrebbero avere il controllo sulla disponibilità dei loro dati nel punto di accesso unico europeo; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa su un punto d'accesso unico europeo per le informazioni finanziarie e non finanziarie riguardanti società dell'UE quotate non quotate, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità, ove opportuno; invita la Commissione a razionalizzare gli obblighi di trasparenza definiti nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario rispetto a quelli contenuti nel regolamento sulla tassonomia e nel regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

    12.

    chiede di valutare se il trattamento, ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), degli interessi di minoranza delle filiazioni possa scoraggiare la quotazione sui mercati azionari, tenuto conto delle preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria e dell'eventuale valore aggiunto per il finanziamento dell'economia reale;

    13.

    chiede di accelerare lo sviluppo dei mercati di capitali di rischio e dei mercati di private equity dell'UE nell'ambito di un quadro trasparente e comune per i fondi europei per il venture capital (EuVECA) (6), aumentando la disponibilità di finanziamenti per gli investimenti in capitale di rischio e sviluppando maggiori quantitativi di fondi di capitale di rischio in fase precoce e avanzata, regimi di incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio e gli investimenti dei business angel, nonché mercati attivi di IPO per le imprese sostenute da capitale di rischio; sottolinea che tali regimi di incentivi fiscali dovrebbero essere concepiti in maniera economicamente e socialmente sostenibile e responsabile ed essere soggetti a un monitoraggio e a una valutazione sistematici;

    14.

    pone l'accento sulla necessità di aumentare la trasparenza e ridurre la frammentazione dei mercati europei dei capitali di rischio; sottolinea la necessità di potenziare i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), gli EuVECA e i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), al fine di sviluppare veicoli paneuropei per il private equity; sostiene la revisione del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (7), compresa l'analisi di possibili adeguamenti mirati della relativa calibrazione dei requisiti prudenziali nei quadri normativi riguardanti il settore bancario e assicurativo, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria, in modo da consentire agli investitori al dettaglio di effettuare operazioni di finanziamento a lungo termine di società non quotate, progetti infrastrutturali e investimenti sostenibili, e sfruttare così appieno il potenziale degli ELTIF;

    15.

    chiede misure per dare nuovo slancio ai mercati della cartolarizzazione in Europa, rendendoli interessanti agli occhi degli emittenti e degli investitori; chiede alle autorità europee di vigilanza (AEV) e alla Commissione di ultimare tutte le norme tecniche di regolamentazione; chiede di semplificare e razionalizzare i requisiti normativi di informativa, i criteri STS (cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate) e la relativa verifica e di fornire parametri semplici e sensibili al rischio per la valutazione di trasferimenti significativi del rischio;

    16.

    prende atto delle proposte sulla cartolarizzazione presentate il 24 luglio 2020 nell'ambito del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali; chiede alla Commissione di valutare in che modo modifiche mirate del regolamento sulle cartolarizzazioni potrebbero liberare capacità di finanziamento, in modo da evitare una contrazione dei prestiti bancari europei e affrontare nel contempo problemi di stabilità finanziaria, dal momento che la natura di alcune cartolarizzazioni sintetiche può creare rischi prudenziali e sistemici specifici; ritiene che tale valutazione mirata potrebbe includere il riallineamento del trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche in contanti e nel bilancio come pure del capitale e della liquidità regolamentari con il trattamento delle obbligazioni e dei prestiti garantiti, nonché con gli obblighi di informativa e di dovuta diligenza per la cartolarizzazione di terze parti, le obbligazioni garantite e la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS);

    17.

    invita la Commissione a valutare l'impatto sulla stabilità finanziaria delle potenziali misure mirate, allineando e semplificando la legislazione sui mercati dei valori mobiliari, a facilitare una rapida ripresa dopo la crisi della COVID-19, ad agevolare gli investimenti nell'economia reale, in particolare nelle PMI, e a consentire ai nuovi arrivati e ai nuovi prodotti di entrare nei mercati, preservando la tutela dei consumatori e l'integrità del mercato e incoraggiando nel contempo gli investimenti e gli scambi transfrontalieri in titoli azionari; invita altresì la Commissione a valutare se sia necessario rivedere il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), compresi l'obbligo di negoziazione per le azioni (STO) e l'obbligo di negoziazione per i derivati (DTO), al fine di eliminare potenziali frizioni in grado di incidere sulla capacità delle imprese dell'UE di raccogliere capitale in questo momento, specialmente in vista della fine del periodo di transizione tra l'UE e il Regno Unito;

    18.

    si rammarica che il mercato UE del crowdfunding sia poco sviluppato rispetto ad altre grandi economie; si compiace del nuovo insieme uniforme di criteri per l'elaborazione di norme a livello dell'UE, concordato nel dicembre 2019 (2018/0048(COD)) per contribuire a risolvere tale situazione e promuovere il finanziamento transfrontaliero delle imprese; invita l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione delle nuove norme per reagire e proporre modifiche nel caso in cui non vengano registrati miglioramenti significativi nell'ambito del crowdfunding quale alternativa di finanziamento per le PMI; invita la Commissione e gli Stati membri a informare attivamente le PMI circa gli strumenti di finanziamento alternativi a loro disposizione;

    19.

    invita la Commissione a esaminare iniziative volte a incentivare l'azionariato dei dipendenti, al fine di promuovere il coinvolgimento diretto dei risparmiatori al dettaglio nel finanziamento dell'economia, e osserva che tali iniziative sarebbero anche un modo per migliorare la governance societaria e contribuire a sviluppare una cultura della partecipazione azionaria;

    20.

    invita la Commissione a promuovere il coinvolgimento diretto dei risparmiatori al dettaglio nel finanziamento dell'economia, alla luce dei rendimenti che gli investitori al dettaglio potrebbero ottenere sui loro investimenti;

    21.

    invita la Commissione a riesaminare il regime della disciplina del regolamento previsto dal regolamento sui depositari centrali (CSDR) alla luce della crisi della COVID-19 e della Brexit;

    Promuovere gli investimenti e i prodotti finanziari transfrontalieri e a lungo termine

    22.

    chiede agli Stati membri di modificare i rispettivi quadri fiscali nazionali al fine di ridurre gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri, comprese le procedure di rimborso transfrontaliero agli investitori, anche a quelli al dettaglio, della ritenuta alla fonte sui dividendi in caso di doppia imposizione; ritiene che tali procedure andrebbero gestite in modo trasparente su una piattaforma digitale paneuropea e dovrebbero consentire agli investitori di determinare il rendimento dei loro investimenti in tempo reale; invita gli Stati membri a collaborare strettamente con l'OCSE e il suo progetto TRACE (Agevolazioni fiscali in base a convenzioni e rafforzamento dell'osservanza degli obblighi), a riequilibrare le differenze di trattamento tra strumenti di debito e strumenti di capitale che penalizzano il finanziamento dell'innovazione attraverso gli investimenti privati, e a incentivare opportunità di investimento a lungo termine per gli investitori al fine di aiutare i cittadini dell'UE a ottenere migliori rendimenti sui loro risparmi a lungo termine;

    23.

    è del parere che, modificando unilateralmente i quadri fiscali nazionali nell'UE per ridurre gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri, aumenterà ulteriormente il mosaico di norme fiscali cui le società devono conformarsi quando operano a livello transfrontaliero, il che comporterebbe numerosi costi e offrirebbe ulteriori possibilità di evasione fiscale; ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di accordarsi simultaneamente sull'adozione delle proposte riguardanti la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), tenendo conto del parere del Parlamento, che include già la nozione di stabile organizzazione virtuale e formule di ripartizione; invita gli Stati membri a colmare le divergenze tra le loro posizioni sulla CCCTB, data l'importanza di tale strumento per creare un quadro in grado di promuovere la certezza, prevenire la doppia imposizione e ridurre i costi amministrativi, incentivando così gli investimenti transfrontalieri;

    24.

    sottolinea l'importanza di aumentare la certezza del diritto per gli investimenti transfrontalieri rendendo le procedure di insolvenza nazionali più efficienti ed efficaci e armonizzando ulteriormente le norme in materia di governance delle imprese, anche attraverso una definizione comune di «azionista», in modo da agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti e il dialogo con le società partecipate in tutta l'UE; mette in risalto l'importanza di garantire un solido quadro per la tutela giuridica degli investimenti transfrontalieri nell'UE successivamente all'estinzione dei trattati bilaterali di investimento intra-UE; invita la Commissione a proporre iniziative legislative e/o a formulare raccomandazioni agli Stati membri, a seconda dei casi;

    25.

    sottolinea l'importanza degli investimenti azionari a lungo termine degli operatori dei mercati finanziari per sostenere le imprese europee indipendenti nell'Unione e promuovere settori strategici solidi e resilienti, una crescita economica sostenibile e la prosperità a beneficio dei cittadini dell'UE;

    26.

    sottolinea la necessità di fare ulteriori passi avanti nell'attuazione e nell'applicazione di un vero e proprio corpus unico di norme per i servizi finanziari nel mercato interno, anche in relazione a definizioni e norme comuni in materia di finanza sostenibile; invita la Commissione e le AEV a concentrarsi sull'uso degli strumenti di convergenza in materia di vigilanza e a rafforzarne l'efficacia;

    27.

    pone l'accento sulla necessità di promuovere i regimi pensionistici, in particolare per quanto riguarda le pensioni del secondo e del terzo pilastro, dati gli enormi cambiamenti demografici cui è confrontata l'Unione; accoglie con favore il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); osserva che il PEPP è un prodotto pensionistico complementare e volontario in aggiunta alle pensioni pubbliche nazionali; ribadisce che il trattamento fiscale sarà un aspetto fondamentale per la diffusione dei futuri PEPP; rammenta la raccomandazione della Commissione del 26 giugno 2017, che invita gli Stati membri ad assicurare che i PEPP siano soggetti allo stesso trattamento fiscale dei prodotti pensionistici nazionali affinché diventino un'opzione per i risparmiatori; chiede un'approfondita valutazione fattuale del mercato dei PEPP, anche per quanto riguarda l'esistenza di parità di condizioni, prima del prossimo riesame legislativo del regolamento PEPP;

    28.

    incoraggia gli Stati membri a promuovere i sistemi pensionistici a capitalizzazione, al fine di incrementare le riserve di capitale europeo disponibili per investimenti a lungo termine, e a migliorare le dinamiche di mercato e gli incentivi agli investimenti; ritiene che occorra imprimere un nuovo slancio alle pensioni a capitalizzazione, le quali vanno rese più interessanti; chiede di intervenire per abbattere gli ostacoli alla coesistenza di sistemi pensionistici pubblici e privati; incoraggia la partecipazione degli investitori a prodotti a lungo termine con politiche di incentivo fiscale concepite per generare un impatto economico e sociale positivo e per promuovere parità di condizioni tra tutti i fornitori e i tipi di prodotto;

    29.

    esorta la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un regime de minimis o di esenzione dell'UE per la distribuzione agli investitori professionali e/o semiprofessionali nell'ambito della direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

    30.

    ricorda che la direttiva Solvibilità II prevede un riesame entro la fine del 2020 e che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) fornirà consulenza tecnica alla Commissione, compresi gli insegnamenti tratti dall'epidemia di COVID-19, in particolare riguardo alla copertura dei rischi connessi alla pandemia, previa consultazione con le diverse parti interessate; chiede alla Commissione e all'EIOPA di valutare, sulla base di una valutazione d'impatto mirata, i potenziali benefici e la giustificazione prudenziale dell'adeguamento dei requisiti patrimoniali per gli investimenti in strumenti di capitale e debito privato, in particolare delle PMI, possibilmente anche attraverso il metodo dei modelli interni, al fine di garantire che i requisiti patrimoniali per le imprese di assicurazione e i fondi pensione non scoraggino gli investimenti a lungo termine; incoraggia una rapida eliminazione progressiva delle esenzioni nazionali e la riduzione della sovraregolamentazione nell'attuazione nazionale della direttiva Solvibilità II;

    31.

    sottolinea la necessità di creare e incentivare la disponibilità di adeguate attività sostenibili; incoraggia la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa su una norma dell'UE per le obbligazioni verdi; chiede ulteriori discussioni sulla creazione di un'attività sicura europea basata su una valutazione della Commissione in merito alla proposta relativa ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane e ai possibili sviluppi, al fine di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, stabilizzare i mercati finanziari e consentire alle banche di diversificare i loro portafogli;

    32.

    sottolinea che norme prudenziali adeguate atte a offrire una capacità di assorbimento delle perdite sono fondamentali per preservare la stabilità finanziaria, mentre è necessario cercare un equilibrio per garantire che sia migliorata la capacità degli istituti finanziari di investire e prestare all'economia reale nonché la competitività globale dell'UE; invita la Commissione, nell'attuazione delle norme completate di Basilea III, a prestare la dovuta attenzione alle ponderazioni del rischio applicabili agli investimenti delle banche in strumenti di capitale, in particolare per quanto concerne il capitale a lungo termine delle PMI;

    33.

    sottolinea che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe essere coerente e uniforme con il Green Deal europeo e in particolare con il piano di investimenti per un'Europa sostenibile e la tassonomia dell'UE per le attività sostenibili; ritiene che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe puntare a investimenti diretti a favore di progetti ecosostenibili e competitivi, contribuendo così all'agenda sostenibile dell'UE;

    Architettura del mercato

    34.

    sottolinea la necessità che le autorità europee e nazionali di vigilanza cooperino in modo efficiente ed efficace per superare le rispettive differenze e ai fini di un'autentica convergenza in materia di vigilanza per promuovere un modello europeo comune di vigilanza e applicazione, guidato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), al fine di ridurre gli ostacoli esistenti nei confronti delle operazioni finanziarie transfrontaliere; prende atto dell'importanza dell'ESMA, dell'EIOPA e dell'Autorità bancaria europea (ABE) in tale processo, rispettando nel contempo il ruolo delle autorità nazionali competenti come stabilito nel riesame recentemente concordato del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); ricorda inoltre la necessità di riformare la struttura di governance delle autorità europee di vigilanza per renderle più indipendenti dalle autorità nazionali di vigilanza;

    35.

    invita la Commissione, in vista di potenziali incrementi di efficienza, a prendere in considerazione la graduale concessione all'ESMA di poteri di vigilanza diretti, compresa la vigilanza diretta su alcuni segmenti di mercato come le controparti centrali dell'UE, i depositari centrali di titoli e il punto di accesso unico europeo, nonché maggiori poteri di intervento sui prodotti; sottolinea inoltre la necessità di nominare un'unica autorità europea di vigilanza in collaborazione con le pertinenti autorità nazionali competenti, sulla base di un codice comune e di poteri di intervento sui prodotti ai fini della vigilanza sulle attività connesse alle criptoattività con un significativo elemento transfrontaliero nell'UE;

    36.

    è preoccupato per il recente scandalo che ha coinvolto la società tedesca Wirecard attiva nell'ambito FinTech; chiede a tale riguardo alla Commissione e alle autorità competenti dell'UE di valutare in che misura lo scandalo possa essere attribuito a lacune del quadro normativo dell'UE nel settore della revisione contabile e della vigilanza e se le autorità di vigilanza nazionali e dell'UE siano dotate di risorse sufficienti per vigilare efficacemente su grandi istituti finanziari transfrontalieri con modelli aziendali complessi che coinvolgono varie giurisdizioni di paesi terzi e molteplici livelli societari; chiede che siano tratte conclusioni da tale caso in relazione all'ulteriore sviluppo del quadro dell'UE in materia di regolamentazione e vigilanza e in particolare in relazione al piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali; ritiene che tali conclusioni dovrebbero valutare se la vigilanza diretta a livello europeo in settori specifici avrebbe potuto impedire tale fallimento e se sarebbe giustificata un'ambiziosa riforma della governance delle autorità europee di vigilanza, con un ruolo più incisivo nella riduzione degli ostacoli esistenti nei confronti delle operazioni finanziarie transfrontaliere; ribadisce in particolare il suo invito alla Commissione affinché valuti possibili modalità per migliorare il funzionamento del settore contabile, anche attraverso audit congiunti;

    37.

    sottolinea che la concorrenza, la scelta e l'accesso alle infrastrutture di mercato a livello dell'UE sono principi fondamentali per la diversità dei meccanismi di negoziazione nell'Unione dei mercati dei capitali, tranne nei casi in cui tale accesso non metta a repentaglio la stabilità finanziaria; osserva con preoccupazione che negli ultimi anni una quota crescente di flussi di negoziazione si è spostata in sedi di negoziazione con requisiti limitati in materia di trasparenza e sottolinea che tali negoziazioni non contribuiscono in maniera significativa alla formazione dei prezzi; osserva che i livelli di negoziazione bilaterale fuori dalla sede restano elevati; sostiene un'autentica transizione verso una negoziazione competitiva e in borsa nei mercati azionari e dei derivati a livello europeo, garantendo nel contempo condizioni di parità tra le varie sedi di negoziazione;

    38.

    ritiene che rappresentanti degli attori della società civile e dei consumatori ben finanziati nel settore dei servizi finanziari possano offrire contribuiti inestimabili e valutazioni indipendenti ai responsabili delle politiche e alle autorità di regolamentazione;

    39.

    sottolinea la necessità di compiere progressi in relazione alle norme comuni europee per ridurre il rischio di frammentazione derivante dall'applicazione di opzioni e discrezionalità a livello nazionale;

    40.

    osserva che la regolamentazione dei servizi finanziari è un'attività molto complessa a livello internazionale, europeo e nazionale; incoraggia tutti gli attori pertinenti ad affrontare tale complessità per garantire la proporzionalità della regolamentazione finanziaria ed eliminare gli oneri amministrativi superflui; osserva che la proporzionalità della regolamentazione finanziaria può a volte comportare una maggiore complessità, e invita la Commissione e gli Stati membri a compiere sforzi significativi per razionalizzare e armonizzare le norme vigenti e future, eliminando gradualmente le deroghe nazionali, ove opportuno, e impedendo la sovraregolamentazione delle norme dell'UE a livello nazionale; sottolinea che le normative con tempistiche chiare per la transizione e la graduale eliminazione dei regimi esistenti possono offrire una tabella di marcia costante e senza ostacoli verso la convergenza normativa;

    41.

    ribadisce il proprio invito, formulato nella risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari, affinché la Commissione effettui ogni cinque anni, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza, il meccanismo di vigilanza unico e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), una valutazione quantitativa e qualitativa completa dell'impatto cumulativo della regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari sui mercati finanziari e i suoi partecipanti a livello dell'UE e degli Stati membri, allo scopo di individuare carenze e lacune, valutare le prestazioni, l'efficacia e l'efficienza della normativa sui servizi finanziari e garantire che essa non ostacoli la concorrenza leale e lo sviluppo dell'economia, riferendo in merito al Parlamento; si rammarica che sinora tale valutazione non sia ancora stata effettuata;

    42.

    invita la Commissione a presentare una tabella di marcia dettagliata per rafforzare la solidità dell'ecosistema finanziario, traendo insegnamenti dai benefici e dalle carenze delle attuali norme dell'UE sulla stabilità finanziaria e sulla vigilanza finanziaria, individuati durante la crisi di COVID-19; prende atto delle recenti raccomandazioni del CERS, in particolare in merito ai rischi di liquidità derivanti dalle richieste di margini e ai rischi di liquidità nei fondi di investimento;

    Investitori al dettaglio

    43.

    sottolinea il fatto che non vi può essere alcun mercato solido senza un'ampia base di investitori; esprime preoccupazione per il fatto che l'impegno degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari rimane basso; rileva la necessità di accrescere il ventaglio delle possibilità di investimento idonee per gli investitori al dettaglio; chiede misure per promuovere gli investimenti al dettaglio in considerazione delle sfide demografiche che deve affrontare l'UE aumentando la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali attraverso prodotti pensionistici individuali più attraenti, trasparenti ed adeguati; chiede iniziative specificamente mirate agli investitori al dettaglio, anche agevolando lo sviluppo di strumenti di confronto dell'UE indipendenti e basati sul web, per aiutare gli investitori al dettaglio a stabilire quali siano i prodotti più adatti in termini di rischi, rendimento degli investimenti e valore per le loro esigenze e preferenze specifiche, promuovendo altresì incentivi a favore di prodotti competitivi in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) e prodotti tipicamente associati a un miglior rapporto costi-benefici;

    44.

    esprime rammarico per il fatto che le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investitori in varie regolamentazioni settoriali dell'UE in materia di servizi finanziari siano scarsamente allineate, determinando un'indebita complessità per gli intermediari finanziari e i clienti al dettaglio; invita la Commissione ad adottare un approccio più orizzontale e armonizzato nei confronti della protezione dei consumatori e degli investitori nella legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, adattato alla trasformazione verde e digitale, al fine di garantire livelli di protezione efficaci e coerenti in tutti i prodotti e fornitori finanziari;

    45.

    sottolinea l'importanza di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali, promuovendola attraverso una solida tutela degli investitori e sostenendola mediante partecipanti al mercato istruiti dal punto di vista finanziario;

    46.

    sottolinea la necessità di condizioni di parità tra le imprese di servizi finanziari e le imprese di tecnologia digitale, fino a quando non sarà applicato un approccio unico valido per tutti; evidenzia che l'accesso ai mercati finanziari dovrebbe essere possibile per tutte le imprese secondo il principio «stessa attività, stesse regole»; osserva che tale principio è particolarmente rilevante nei contesti delle tecnologie finanziarie e dell'innovazione finanziaria e che l'accesso reciproco ai dati finanziari dovrebbe essere bilanciato dalla necessità di parità di condizioni tra tutti i fornitori e i tipi di prodotto;

    47.

    sottolinea che il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio è estremamente sottosviluppato; osserva che l'acquisto di servizi e prodotti finanziari al dettaglio come ad esempio prestiti ipotecari o prodotti assicurativi a livello transfrontaliero è molto insolito e caratterizzato da ostacoli; ritiene che i partecipanti al mercato al dettaglio dovrebbero essere in grado di trarre pieno vantaggio dal mercato unico per accedere a servizi e prodotti finanziari a livello transfrontaliero, in modo da garantire una maggiore offerta e prodotti migliori; invita la Commissione a porre in essere un nuovo piano d'azione per i servizi finanziari al dettaglio che definisca una strategia ambiziosa per eliminare gli ostacoli all'offerta di servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero e gli oneri eccessivi e non necessari che gravano su tali servizi;

    48.

    chiede il miglioramento della divulgazione e della comparabilità delle informazioni chiave e l'eliminazione di informazioni fuorvianti nella legislazione in materia di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), questioni che dovrebbero essere affrontate nel prossimo riesame; si attende che la legislazione sui PRIIP di livello 2 relativa al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori rispetti la legislazione di livello 1, in particolare per quanto concerne la fornitura di informazioni precontrattuali accurate, eque, chiare e non fuorvianti e le metodologie connesse agli scenari di rendimento, assicurando altresì la comparabilità tra diversi prodotti di investimento; prende atto dell'importanza di garantire che le informazioni sui risultati ottenuti in passato siano disponibili agli investitori e che i risultati passati non possano essere utilizzati come un indicatore per prevedere i rendimenti futuri; deplora i ritardi nell'adozione della legislazione sui PRIIP di livello 2 che si sovrapporrà al primo riesame dei PRIIP e che aumenta l'incertezza giuridica e i costi per le parti interessate; ribadisce che il futuro riesame dovrebbe prevedere documenti informativi standardizzati e leggibili meccanicamente, garantendo così la comparabilità in maniera favorevole al digitale; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a coordinare le rispettive proposte di modifica del livello 1 e del livello 2, in modo da garantire un alto grado di prevedibilità per gli intermediari e i clienti al dettaglio;

    49.

    esorta la Commissione a chiarire la distinzione tra investitori professionali e investitori al dettaglio a tutti i livelli della MiFID, permettendo la personalizzazione del trattamento dei clienti in base alle loro conoscenze ed esperienze sui mercati; è del parere che sia importante consentire agli investitori al dettaglio di essere considerati su richiesta investitori professionali sulla base di criteri chiari; chiede alla Commissione di valutare se l'introduzione di una categoria di investitori semiprofessionali risponderebbe meglio alla realtà della partecipazione ai mercati finanziari e di valutare, sulla base delle sue constatazioni, se l'introduzione di tale categoria sarebbe necessaria o meno; chiede alla Commissione, in alternativa, di valutare la possibilità di incrementare la flessibilità nella categorizzazione dei clienti, in particolare prevedendo opzioni di non partecipazione per determinati obblighi e opzioni di partecipazione per determinati clienti oppure rendendo più efficienti i criteri esistenti per gli investitori professionali;

    50.

    è stato informato del fatto che l'attuale quadro di rendicontazione all'interno della MiFID II e del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) è molto costoso e complesso, il che ostacola l'efficacia del sistema; ritiene che sarebbe opportuno prendere in considerazione una semplificazione di tale quadro, tenendo pienamente conto dell'esperienza attuale, valutando la razionalizzazione all'interno della legislazione e assicurando che ciò non serva in alcun modo a compromettere gli obiettivi stabiliti della MiFID II e dell'EMIR, senza ostacolare le norme sull'integrità del mercato, sulla trasparenza, sulla tutela dei consumatori e sulla stabilità finanziaria;

    51.

    chiede che siano apportate modifiche alla legislazione per garantire l'accesso alla consulenza indipendente da parte degli intermediari finanziari, senza un'indebita promozione dei prodotti finanziari creati «internamente» e con un'accurata valutazione dei prodotti di una serie di realizzatori e in modo da garantire un'equa e trasparente commercializzazione dei prodotti finanziari; osserva che l'ESMA ha adottato una posizione più sfumata in merito a un potenziale divieto sugli incentivi, e invita la Commissione a esaminare approcci alternativi, con effetti simili sull'allineamento degli interessi lungo tutta la catena di distribuzione; concorda sul fatto che il ruolo degli incentivi nell'intermediazione e nella distribuzione dovrebbe essere ulteriormente esaminato per garantire che non sorgano conflitti di interesse e che agli investitori sia fornita una consulenza finanziaria equa, trasparente e adeguata;

    52.

    sottolinea che le attività di acquisto in incognito costituiscono un importante strumento di vigilanza che può migliorare notevolmente la coerenza e l'efficacia della tutela dei consumatori in tutta l'UE; invita l'ESMA ad avvalersi pienamente dei suoi nuovi poteri di coordinamento promuovendo attività di acquisto in incognito in tutta l'UE per individuare pratiche di vendita impropria e garantire che qualsiasi rilevazione di non conformità alle norme in materia di tutela dei consumatori e condotta delle imprese sia seguita da opportune azioni coercitive;

    53.

    propone alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire un conto di risparmio individuale dell'UE a complemento dei regimi nazionali, il quale potrebbe ovviare alla frammentazione dei mercati nazionali operando in maniera uniforme in mercati eterogenei e garantendo la portabilità e la sicurezza dei risparmi;

    54.

    ribadisce che gli investitori al dettaglio saranno parte integrante dell'agenda in materia di finanza sostenibile e dell'agenda dell'UE in materia di sviluppo sostenibile; invita la Commissione a garantire che la metodologia di «etichettatura» della tassonomia sia chiara e comprensibile per gli investitori al dettaglio;

    Educazione finanziaria

    55.

    osserva che la mancanza di alfabetizzazione finanziaria e accesso del pubblico a informazioni diffuse sui mercati finanziari è uno dei fattori che spiegano la mancanza di una cultura del capitale nell'UE; sottolinea che l'educazione finanziaria è necessaria per consentire ai consumatori di conoscere i propri diritti e comprendere i rischi associati alla partecipazione ai mercati finanziari, al fine di accelerare l'impegno degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari sulla base di una maggiore conoscenza, fiducia e consapevolezza dei rischi; esorta la Commissione ad avviare e sostenere negli Stati membri programmi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria e digitale utilizzando una varietà di strumenti, tra cui i social media e i mezzi di informazione digitali, per coinvolgere i cittadini e le imprese, segnatamente attraverso agenzie pubbliche istituite a tale scopo; invita i fornitori di servizi finanziari ad agevolare meglio la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali e a sostenere il superamento della loro propensione al risparmio creando una cultura del capitale, in linea con il loro profilo di rischio;

    56.

    evidenzia che l'educazione finanziaria è uno strumento a medio termine i cui effetti sono limitati a causa degli inevitabili pregiudizi cognitivi, della velocità dei cambiamenti sui mercati finanziari e della loro mera complessità; sottolinea che l'educazione finanziaria non può sostituire l'accesso a una consulenza finanziaria professionale affidabile e imparziale; osserva che i programmi di azionariato dei dipendenti sono uno dei mezzi più efficaci per accrescere la consapevolezza e l'alfabetizzazione finanziarie dei cittadini adulti dell'UE;

    57.

    ritiene che una cittadinanza più informata e meglio istruita in merito alle questioni finanziarie sia un vantaggio per i sistemi democratici, contribuisca alla stabilità dei sistemi finanziari e promuova la trasparenza e gli obblighi di informazione degli istituti finanziari; invita la Commissione a proporre un riesame della raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e a introdurre l'alfabetizzazione finanziaria come competenza chiave a sé stante; esorta inoltre gli istituti finanziari a sviluppare e attuare programmi volti ad accrescere l'alfabetizzazione e le capacità finanziarie e a creare opportunità di inclusione finanziaria per tutti i cittadini;

    58.

    esorta gli Stati membri nonché, ove opportuno, le autorità regionali e locali o altre autorità pubbliche a valutare la possibilità di includere o ampliare l'alfabetizzazione finanziaria in tutti i programmi di istruzione, dalla scuola all'università, attraverso programmi evolutivi adattati alle esigenze degli alunni e degli studenti e volti a sviluppare autonomia in materia finanziaria; suggerisce che tali programmi dovrebbero comprendere almeno concetti finanziari di base come l'interesse composto, i rendimenti e le rendite nonché la distinzione tra obbligazioni e azioni; suggerisce di includere l'alfabetizzazione finanziaria nello studio del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA);

    Digitalizzazione e dati

    59.

    ritiene che la digitalizzazione dei servizi finanziari possa fungere da catalizzatore per la mobilitazione del capitale e potrebbe aiutare a superare la frammentazione dei mercati finanziari nell'UE, riducendo al contempo le barriere e aumentando l'efficienza della vigilanza; sottolinea che la digitalizzazione non dovrebbe condurre all'arbitraggio normativo né a una minore tutela dei consumatori, alla riduzione della sicurezza o a rischi per la stabilità finanziaria; sottolinea che un quadro dell'UE con elevati standard di sicurezza informatica, anche per quanto concerne la tutela della vita privata e la protezione dei dati potrebbe favorire l'Unione dei mercati dei capitali; osserva che i flussi di capitale sono un elemento importante della finanza digitale che attrae gli investimenti transfrontalieri; osserva che un tale quadro dell'UE dovrebbe essere primariamente all'altezza dell'età digitale e neutro dal punto di vista tecnologico;

    60.

    invita la Commissione ad adoperarsi per l'attuazione del piano d'azione sulla finanza digitale per migliorare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo una scelta più ampia e aumentando l'efficienza delle operazioni;

    61.

    invita la Commissione a utilizzare i futuri riesami della normativa sui servizi finanziari per promuovere il coinvolgimento degli investitori e degli azionisti attraverso strumenti digitali;

    62.

    sottolinea la necessità che i mercati europei siano in grado di competere a livello globale; invita la Commissione a creare un ambiente favorevole a prodotti finanziari dell'UE innovativi e competitivi, con una portata globale per attrarre capitali e investimenti esteri e a promuovere la competitività dell'UE sui mercati globali, mantenendo nel contempo livelli elevati di regolamentazione prudenziale e stabilità finanziaria; ribadisce la necessità di una rappresentanza più razionalizzata e codificata dell'UE nelle organizzazioni e negli organismi multilaterali, in linea con la risoluzione del Parlamento del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali (8);

    63.

    sottolinea che le criptoattività stanno diventando un canale di finanziamento non tradizionale per le PMI, in particolare le offerte iniziali di monete che hanno il potenziale per finanziare start-up e scale-up innovative; ribadisce a tale riguardo che sono necessari orientamenti chiari e coerenti a livello dell'UE in merito all'applicabilità delle vigenti procedure normative e prudenziali alle criptoattività che si qualificano come strumenti finanziari ai sensi della normativa dell'UE, così da garantire la certezza del diritto ed evitare disparità di condizioni, la ricerca del foro più vantaggioso e l'arbitraggio normativo nel mercato interno;

    64.

    osserva che alcune strutture oligopolistiche si sono sviluppate nel settore dei servizi finanziari e che alcune grandi imprese tecnologiche sono diventate attori importanti del mercato dei servizi finanziari; invita la Commissione a monitorare e indagare le modalità con cui i vantaggi competitivi intrinseci a tali operatori possono falsare la concorrenza sul mercato e pregiudicare gli interessi dei consumatori e l'innovazione; sottolinea che in primo luogo non dovrebbero essere creati disincentivi nei confronti della fornitura di dati di mercato e che sarebbe opportuno svolgere un riesame globale dei costi e della disponibilità dei dati di mercato per tutti i partecipanti;

    65.

    sottolinea che gli «spazi di sperimentazione» possono essere uno strumento adeguato per rafforzare l'innovazione e la competitività del settore dei servizi finanziari; evidenzia che ogni spazio di sperimentazione, tra cui uno «spazio di sperimentazione» paneuropeo, dovrebbe cercare di conseguire un equilibrio tra l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori e dei consumatori, tenendo conto nel contempo delle dimensioni, dell'importanza sistemica e dell'attività transfrontaliera delle imprese interessate; chiede che la Commissione attinga all'esperienza maturata dal Forum europeo per i facilitatori dell'innovazione (EFIF) per valutare se un quadro comune dell'UE per uno «spazio di sperimentazione» paneuropeo per i servizi finanziari apporterebbe benefici aggiuntivi all'innovazione finanziaria;

    66.

    chiede sforzi mirati per preservare la parità di condizioni sulla base dell'accesso transfrontaliero ai dati e di un livello elevato di protezione dei dati dei consumatori e tutela della vita privata, dotando l'UE di un quadro con elevati standard di sicurezza informatica che favorirebbe l'Unione dei mercati dei capitali;

    Il ruolo dell'UE sui mercati mondiali

    67.

    sottolinea che l'Europa è in competizione per i capitali su un mercato globale e che, di conseguenza, mercati dei capitali europei più profondi, integrati, ben regolamentati, stabili, efficienti e resilienti sono essenziali per proteggere la sovranità economica dell'Europa, incoraggiare l'uso dell'euro nei paesi terzi e attirare gli investitori esteri; ritiene che il recesso del Regno Unito dall'UE renda tale obiettivo ancora più importante e che esso dovrebbe essere perseguito in funzione di criteri trasparenti basati su norme e non caso per caso;

    68.

    ribadisce che la legislazione dell'UE prevede la possibilità di considerare le norme di paesi terzi come equivalenti sulla base di un'analisi tecnica proporzionale e basata sui rischi, e che tali decisioni dovrebbero essere adottate mediante un atto delegato; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente qualsiasi decisione di equivalenza e che qualsiasi divergenza dalle norme di regolamentazione dell'UE dovrebbe essere attentamente monitorata; invita la Commissione a predisporre, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza e, se del caso, le autorità nazionali competenti, un sistema di monitoraggio dinamico dei regimi di equivalenza, in caso di divergenze in materia di regolamentazione e vigilanza con paesi terzi che potrebbero comportare potenziali rischi per l'UE in termini di stabilità finanziaria, trasparenza del mercato, integrità del mercato, tutela degli investitori e dei consumatori e parità di condizioni; sottolinea che la Commissione dovrebbe predisporre procedure di emergenza per revocare decisioni di equivalenza nel caso in cui sia necessario agire tempestivamente, tenendo presenti le potenziali conseguenze di un'eventuale revoca d'emergenza di una decisione di equivalenza; evidenzia la necessità di garantire che le autorità di vigilanza dell'UE abbiano poteri di vigilanza diretta nel caso in cui le attività di talune imprese di paesi terzi che sono state riconosciute nell'ambito del quadro dell'UE in materia di equivalenza possano incidere sulla stabilità finanziaria, sull'ordinato funzionamento dei mercati o la tutela dei consumatori;

    69.

    rammenta la necessità di garantire l'interoperabilità del quadro normativo dell'UE con i principi concordati a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria;

    70.

    chiede un'azione per rafforzare il ruolo internazionale e l'utilizzo dell'euro, completando l'Unione economica e monetaria, l'Unione dei mercati dei capitali e l'Unione bancaria, sostenendo lo sviluppo di parametri di riferimento in euro per i mercati delle merci e rafforzando il ruolo dell'euro come valuta di riferimento;

    71.

    ritiene opportuno garantire parità di condizioni nelle future relazioni con il Regno Unito dopo il periodo di transizione, promuovendo così la stabilità dei mercati finanziari dell'UE;

    72.

    incoraggia il settore finanziario dell'UE ad essere preparato per le numerose sfide tecniche che dovrà affrontare nel trasferire gli scambi da Londra all'UE; ricorda che la BCE, il CERS, le AEV e la Commissione hanno concluso che gli operatori di mercato necessitano di almeno 18 mesi per ridurre in modo significativo la loro esposizione verso le CCP del Regno Unito; prende atto, in tale contesto, della decisione della Commissione di concedere al Regno Unito lo status equivalente per 18 mesi in caso di Brexit senza accordo; ricorda che le decisioni di equivalenza possono essere revocate unilateralmente in qualsiasi momento dalla Commissione, in particolare se i quadri dei paesi terzi divergono e le condizioni di equivalenza non sono più soddisfatte;

    o

    o o

    73.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità europee di vigilanza e alla Banca centrale europea.

    (1)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 76.

    (2)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 24.

    (3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0165.

    (4)  Relazione annuale 2018/2019 della Commissione europea sulle PMI europee.

    (5)  Cfr. ad esempio: https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Large-Majority-of-Retail-Clients-Want-to-Invest-Sustainably.pdf

    (6)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

    (7)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98.

    (8)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 76.


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