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Document 52020IP0251

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2020/2072(INI))

    GU C 395 del 29.9.2021, p. 2–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 395/2


    P9_TA(2020)0251

    Istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali

    Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2020/2072(INI))

    (2021/C 395/01)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7 e 11 del trattato sull'Unione europea,

    visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,

    visti il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

    visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (l'«acquis»),

    vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

    visti gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e relazioni della revisione periodica universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

    vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani dell'8 marzo 1999,

    viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

    viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

    visto il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007,

    vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,

    visto l'accordo che istituisce il gruppo di Stati contro la corruzione,

    visto l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria del 18 marzo 2016,

    visto lo strumentario del Consiglio d'Europa destinato agli Stati membri, del 7 aprile 2020, dal titolo «Rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani durante la crisi sanitaria COVID-19»,

    vista la relazione annuale 2020 delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,

    vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019, dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione» (COM(2019)0343),

    viste la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020 recante il programma di lavoro della Commissione 2020 (COM(2020)0037) e la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 recante il programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)0440),

    visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2020,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 giugno 2019, dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione. Il contesto attuale e possibili nuove iniziative», in cui si propone di istituire un Forum annuale sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto,

    vista la relazione del gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto del Comitato economico e sociale europeo del giugno 2020, dal titolo «Sviluppi negli Stati membri visti dalla prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019»,

    visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali pubblicata il 17 gennaio 2018, dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), e altri dati e relazioni dell'Agenzia,

    vista la relazione pubblicata il 5 marzo 2020 dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, dal titolo «Beijing + 25 — The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pechino + 25: quinto riesame dell'attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE),

    viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, con riguardo alla garanzia del rispetto dello Stato di diritto,

    vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (1),

    vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (2),

    vista la sua risoluzione legislativa del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (3),

    vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (4),

    vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 (5),

    vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (6),

    vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (7),

    vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le «zone libere da LGBTI» (8),

    vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2018 (9),

    vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria (10),

    vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (11),

    viste le raccomandazioni dell'organizzazione congiunta della società civile dell'aprile 2020, dal titolo «From blueprint to footprint: Safeguarding media freedom and pluralism through the European Rule of Law Mechanism» (Dall'idea alla realizzazione: tutelare la libertà e il pluralismo dei media mediante il meccanismo europeo per lo Stato di diritto),

    vista la relazione della rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani dell'11 maggio 2020, dal titolo «The Rule of Law in the European Union» (Lo Stato di diritto nell'Unione europea),

    visto il contributo del gruppo di lavoro sulla politica interna dell'UE in materia di diritti umani della rete per i diritti umani e la democrazia presentato in data 4 maggio 2020 alla Commissione europea nel quadro della consultazione delle parti interessate in vista della relazione sullo Stato di diritto,

    vista la sua valutazione del valore aggiunto europeo, dell'ottobre 2016, che accompagna la relazione di iniziativa legislativa su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,

    vista la valutazione preliminare del Parlamento, dell'aprile 2020, sul valore aggiunto europeo di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,

    visti gli articoli 46, 54 e 148 del suo regolamento,

    visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0170/2020),

    A.

    considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); che tali valori sono valori comuni agli Stati membri e a cui tutti gli Stati membri hanno aderito liberamente; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano reciprocamente;

    B.

    considerando che, nei propri criteri di adesione, l'Unione ha stabilito che l'appartenenza all'Unione richiede che un paese candidato abbia una stabilità istituzionale tale da garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani nonché il rispetto e la protezione delle minoranze; che, tuttavia, l'Unione non dispone di strumenti efficaci per applicare tali criteri una volta che un paese è diventato membro dell'Unione;

    C.

    considerando che il decennio precedente è stato caratterizzato da attacchi sfrontati contro i valori dell'Unione in diversi Stati membri; che, dal 2011, il Parlamento ha ripetutamente affrontato questi sviluppi preoccupanti nelle proprie risoluzioni, compresa l'attivazione della procedura di cui all'articolo 7 TUE nel 2018; che il Parlamento chiede dal 2016 un monitoraggio globale, preventivo e basato su prove in questo ambito attraverso un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;

    D.

    considerando che i diritti dei gruppi vulnerabili, come le donne, le persone con disabilità, i rom, le persone LGBTI e gli anziani, continuano a non essere pienamente rispettati in taluni Stati membri e che tali gruppi non sono protetti appieno dall'odio e dalla discriminazione, in violazione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e del diritto alla non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»); che le misure di emergenza adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 hanno ulteriormente messo a dura prova i diritti fondamentali e il sistema democratico di pesi e contrappesi;

    E.

    considerando che circa il 10 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale; che il rispetto dei diritti delle minoranze è parte integrante dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; che le minoranze contribuiscono alla diversità culturale e linguistica dell'Unione; che al momento non esiste un quadro giuridico dell'Unione per garantire e monitorare i diritti delle minoranze;

    F.

    considerando che, senza una risposta adeguata e conseguenze a livello dell'Unione, le violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE indeboliscono la coesione del progetto europeo, i diritti di tutti i cittadini dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri;

    G.

    considerando che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini;

    H.

    considerando che il giornalismo indipendente e l'accesso a un'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia; che la preoccupante situazione della libertà e del pluralismo dei media nell'Unione non è stata affrontata in maniera sufficientemente decisa; che la società civile è essenziale per far prosperare qualsiasi democrazia; che lo spazio sempre più ridotto a disposizione della società civile contribuisce alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che le istituzioni dell'Unione devono mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile a tutti i livelli;

    I.

    considerando che l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali sono essenziali per il conseguimento di una giustizia effettiva; che la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese legali possono avere un forte impatto sull'accesso alla giustizia; che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati; che, nonostante la Carta sia applicata dalle autorità giudiziarie degli Stati membri solo contestualmente all'attuazione di atti giuridici dell'Unione, conformemente agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, tuttavia, ai fini della promozione di una cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune, è importante che i diritti sanciti dalla Carta siano sempre tenuti in considerazione;

    J.

    considerando che la Commissione ha pubblicato la sua relazione sullo Stato di diritto 2020 il 30 settembre 2020 (COM(2020)0580), che sarà seguita da una nuova strategia per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali e dal piano d'azione europeo per la democrazia;

    K.

    considerando che, una volta adottato, il regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri diventerà uno strumento indispensabile per salvaguardare lo Stato di diritto all'interno dell'Unione;

    L.

    considerando che qualsiasi meccanismo di monitoraggio deve coinvolgere da vicino le parti interessate attive nella protezione e nella promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, compresi la società civile, gli organi del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, le istituzioni nazionali per i diritti umani, le autorità pertinenti e le associazioni professionali che aiutano la magistratura a garantire la giustizia in modo indipendente; che, di conseguenza, è necessario fornire un adeguato finanziamento dell'Unione alla società civile, in particolare attraverso il programma Giustizia e il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

    M.

    considerando che è necessario rafforzare e ottimizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un meccanismo efficace per garantire che i principi e i valori sanciti dai trattati siano rispettati in tutta l'Unione;

    N.

    considerando che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio (le «tre istituzioni») condividono la responsabilità politica di sostenere i valori dell'Unione, nei limiti dei poteri loro conferiti dai trattati; che un accordo interistituzionale basato sull'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantirebbe le disposizioni necessarie per agevolare la cooperazione fra le tre istituzioni al riguardo; che, a norma dell'articolo 295 TFUE, una qualsiasi delle tre istituzioni può proporre un accordo di questo tipo;

    1.

    sottolinea che l'Unione ha urgente necessità di sviluppare un'agenda solida, completa e positiva per proteggere e rafforzare in modo efficace la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste sul fatto che l'Unione deve rimanere un campione di libertà e di giustizia in Europa e nel mondo;

    2.

    avverte che l'Unione sta affrontando una crisi senza precedenti e crescente dei suoi valori fondanti, che ne minaccia la sopravvivenza a lungo termine in qualità di progetto di pace democratica; manifesta profonda preoccupazione per l'ascesa e il radicamento di tendenze autocratiche e illiberali, ulteriormente aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dalla recessione economica, nonché dalla corruzione, dalla disinformazione e dall'«appropriazione dello Stato» in diversi Stati membri; sottolinea i pericoli di questa tendenza per la coesione dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la protezione dei diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini, il funzionamento del suo mercato unico, l'efficacia delle sue politiche comuni e la sua credibilità internazionale;

    3.

    ricorda che l'Unione rimane strutturalmente impreparata a contrastare l'arretramento della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e le loro violazioni negli Stati membri; deplora l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nel far rispettare i valori dell'Unione nelle procedure di cui all'articolo 7 TUE in corso; prende atto che la mancata applicazione efficace dell'articolo 7 TUE da parte del Consiglio sta di fatto consentendo un continuo allontanamento dai valori sanciti dall'articolo 2 TUE; prende atto con preoccupazione della natura incoerente dello strumentario dell'Unione in tale ambito e chiede che sia semplificato e applicato correttamente;

    4.

    accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione sulla sua relazione annuale sullo Stato di diritto; si compiace che la valutazione annuale esamini anche la corruzione e la libertà dei media; osserva, tuttavia, che esso non comprende i settori della democrazia e dei diritti fondamentali; deplora in particolare che la libertà di associazione e la riduzione dello spazio per la società civile non facciano parte della valutazione annuale; sottolinea con preoccupazione che i diritti dei gruppi vulnerabili, tra cui le donne, le persone con disabilità, i rom, le persone LGBTI e gli anziani, continuano a non essere pienamente rispettati in taluni Stati membri e che tali gruppi non sono protetti appieno dall'odio e dalla discriminazione, in violazione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; rammenta che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio che copra l'intero ambito di applicazione dell'articolo 2 TUE; ribadisce la necessità di un meccanismo di monitoraggio oggettivo e basato su dati concreti, sancito da un atto giuridico che vincoli il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a un processo trasparente e regolarizzato, con responsabilità chiaramente definite, affinché la protezione e la promozione dei valori dell'Unione facciano parte in modo permanente e visibile dell'agenda dell'Unione;

    5.

    propone l'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (il «meccanismo»), basato sulla proposta del Parlamento del 2016 e sulla relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, disciplinato da un accordo interistituzionale tra le tre istituzioni, che consista in un ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione, contempli tutti gli aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si applichi in modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

    6.

    sottolinea che il ciclo di monitoraggio annuale deve contenere chiare raccomandazioni specifiche per paese, con scadenze e obiettivi per l'attuazione, da monitorare nelle successive relazioni annuali o urgenti; sottolinea che la mancata attuazione delle raccomandazioni deve dar luogo a concrete misure dell'Unione, fra cui le procedure di cui all'articolo 7 TUE, procedimenti d'infrazione e la condizionalità di bilancio una volta in vigore; osserva che le raccomandazioni non dovrebbero riguardare unicamente il ricorso contro le violazioni, ma dovrebbero anche promuovere politiche che consentano ai cittadini di beneficiare dei diritti e dei valori dell'Unione;

    7.

    sottolinea che il meccanismo dovrebbe consolidare e sostituire gli strumenti esistenti per evitare duplicazioni, in particolare la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, il quadro sullo Stato di diritto della Commissione, la relazione annuale della Commissione sull'applicazione della Carta, il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio e il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), aumentando al contempo la complementarità e la coerenza con gli altri strumenti disponibili, compresi le procedure ai sensi dell'articolo 7 TUE, i procedimenti d'infrazione e la condizionalità di bilancio una volta in vigore; ritiene che le tre istituzioni dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di monitoraggio annuale nella loro valutazione al fine di attivare l'articolo 7 TUE e la condizionalità di bilancio una volta in vigore; sottolinea che i ruoli e le prerogative di ciascuna delle tre istituzioni devono essere rispettati;

    8.

    evidenzia che l'indipendenza della magistratura è parte integrante del processo decisionale giudiziario ed è un requisito che deriva dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19 TUE; esprime preoccupazione per il fatto che i recenti attacchi allo Stato di diritto consistono principalmente in tentativi di mettere a repentaglio l'indipendenza della magistratura e sottolinea che ogni tribunale nazionale è anche un tribunale europeo; esorta la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastare qualsiasi tentativo da parte degli Stati membri di pregiudicare l'indipendenza dei tribunali nazionali e a informare tempestivamente il Parlamento di qualsiasi situazione del genere;

    9.

    rammenta che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un obbligo giuridico sancito dal trattato all'articolo 6, paragrafo 2, TUE; ribadisce la necessità di una rapida conclusione del processo di adesione al fine di garantire un quadro coerente per la protezione dei diritti umani in tutta Europa e rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione; invita, pertanto, la Commissione a intensificare gli sforzi volti al rispetto dei trattati e a concludere quanto prima il processo di adesione;

    10.

    ricorda il ruolo indispensabile che deve essere svolto dalla società civile, dalle istituzioni nazionali per i diritti umani, dagli organismi per la parità e da altri attori pertinenti in tutte le fasi del ciclo di monitoraggio annuale, dalla fornitura di contributi alla facilitazione dell'attuazione e del monitoraggio; sottolinea la necessità di fornire ai difensori dei diritti umani e agli autori delle segnalazioni una protezione a livello sia nazionale che dell'Unione, anche contro l'abuso dell'azione giudiziaria, ove necessario, unitamente a finanziamenti adeguati a tutti i livelli; chiede, a tale proposito, la creazione di uno statuto per le associazioni transfrontaliere europee e le organizzazioni senza scopo di lucro dopo un'approfondita valutazione d'impatto; sottolinea il contributo degli informatori alla salvaguardia dello Stato di diritto e alla lotta alla corruzione; invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento e l'applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (12); sottolinea che lo status di accreditamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani e lo spazio della società civile possono fungere da indicatori a fini di valutazione; esorta i parlamenti nazionali a tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni sull'esito del ciclo di monitoraggio; sottolinea che la formazione dei professionisti della giustizia è essenziale per la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione e, quindi, per il rafforzamento di una cultura giuridica comune in tutta l'Unione; ritiene che la prossima strategia di formazione giudiziaria europea debba concentrarsi ulteriormente sulla promozione dello Stato di diritto e dell'indipendenza giudiziaria e includere la formazione su competenze e questioni non giuridiche, in modo da preparare meglio i giudici a resistere a pressioni indebite; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere e facilitare ulteriormente il dialogo tra i tribunali e gli operatori della giustizia, favorendo lo scambio regolare di informazioni e di migliori pratiche per rafforzare e far progredire uno spazio europeo di giustizia fondato sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; sottolinea la necessità di assicurare finanziamenti adeguati nel prossimo quadro finanziario pluriennale per il programma settoriale Giustizia e il programma settoriale Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, in quanto tali programmi mirano a proteggere e promuovere i valori dell'Unione, sviluppare uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto e sostenere la società civile;

    11.

    sottolinea la complementarità che dovrebbe esistere tra il quadro di valutazione UE della giustizia, che consente un confronto tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, e il meccanismo; osserva che, secondo il quadro di valutazione UE della giustizia 2020, vi sono ancora differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda il numero di cause pendenti, che in alcuni Stati membri l'accumulo di cause arretrate è aumentato, che non tutti gli Stati membri offrono formazioni sulle competenze TIC per adattarsi alla digitalizzazione e agevolare l'accesso alla giustizia, che il patrocinio a spese dello Stato è diventato meno accessibile in alcuni Stati membri nel corso degli anni e che la parità di genere non è ancora garantita nei sistemi giudiziari della maggior parte degli Stati membri;

    12.

    ribadisce il ruolo svolto dal Parlamento, conformemente all'articolo 7 TUE, nel monitorare il rispetto dei valori dell'Unione; ribadisce il proprio appello affinché il Parlamento possa presentare la sua proposta motivata al Consiglio e partecipare alle audizioni di cui all'articolo 7 quando è il Parlamento ad avviare la procedura, nel rispetto delle prerogative di ciascuna delle tre istituzioni e del principio di leale cooperazione; invita il Consiglio a tenere il Parlamento regolarmente informato e strettamente coinvolto e a lavorare in modo trasparente; ritiene che il meccanismo, sostenuto da un accordo interistituzionale, fornirà il quadro necessario per un migliore coordinamento;

    13.

    ritiene che, nel lungo termine, il rafforzamento della capacità dell'Unione di promuovere e difendere il suo nucleo costituzionale potrà richiedere una modifica del trattato; attende con interesse la riflessione e le conclusioni della conferenza sul futuro dell'Europa al riguardo; sottolinea che l'efficacia della procedura di cui all'articolo 7 TUE dovrebbe essere rafforzata rivedendo la maggioranza necessaria per intervenire e rafforzando il meccanismo sanzionatorio; invita la conferenza sul futuro dell'Europa a prendere in considerazione il rafforzamento del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nella tutela dei valori fondanti dell'Unione; chiede una revisione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (13), a seguito di un'approfondita valutazione d'impatto, al fine di rafforzare e ampliare il suo mandato a tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE;

    14.

    è fermamente convinto che affrontare la crisi dei valori dell'Unione, anche attraverso il meccanismo proposto, sia una condizione essenziale per ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati membri, consentendo in tal modo all'Unione nel suo complesso di sostenere e promuovere tutte le politiche comuni;

    15.

    deplora che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, abbia indebolito il meccanismo di condizionalità di bilancio proposto dalla Commissione; ribadisce il proprio invito a garantire che le violazioni sistematiche dei valori di cui all'articolo 2 TUE siano rese incompatibili con la concessione di finanziamenti da parte dell'Unione; sottolinea l'esigenza di fare ricorso alla maggioranza qualificata inversa per proteggere il bilancio dell'Unione, senza la quale l'efficacia del nuovo meccanismo di condizionalità di bilancio sarebbe minacciata; esige che l'applicazione della condizionalità di bilancio sia accompagnata da misure atte a mitigare qualunque possibile impatto sui singoli beneficiari dei finanziamenti dell'Unione, comprese le organizzazioni della società civile; sottolinea che il meccanismo di condizionalità di bilancio non può essere sostituito soltanto dal ciclo di monitoraggio annuale proposto; esorta vivamente il Consiglio europeo a tener fede alla promessa di proteggere la democrazia e lo Stato di diritto formulata nella dichiarazione di Sibiu del 9 maggio 2019;

    16.

    invita la Commissione e il Consiglio ad avviare senza indugio con il Parlamento negoziati sull'accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE; ritiene che la proposta che figura in allegato costituisca una base adeguata per tali negoziati;

    17.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la proposta figurante in allegato alla Commissione e al Consiglio.

    (1)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

    (2)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

    (3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0407.

    (4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0456.

    (5)  Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

    (6)  Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

    (7)  Testi approvati, P8_TA(2019)0328.

    (8)  Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

    (9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0007.

    (10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

    (11)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

    (12)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

    (13)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.


    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

    Proposta di accordo interistituzionale sul rafforzamento dei valori dell'Unione

    IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (i «valori dell'Unione»).

    (2)

    A norma dell'articolo 49 TUE, il rispetto dei valori dell'Unione e l'impegno a promuoverli sono condizioni fondamentali per l'adesione all'Unione. Conformemente all'articolo 7 TUE, l'esistenza di una violazione grave e persistente dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro può comportare la sospensione dei diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Il rispetto dei valori dell'Unione costituisce la base di un elevato livello di reciproca fiducia tra gli Stati membri.

    (3)

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (le «tre istituzioni») riconoscono l'importanza del rispetto dei valori dell'Unione. Il rispetto dei valori dell'Unione è necessario per il buon funzionamento dell'Unione e per il conseguimento dei suoi obiettivi come stabilito all'articolo 3 TUE. Le tre istituzioni sono impegnate nella leale cooperazione reciproca con l'obiettivo di promuovere e di garantire il rispetto dei valori dell'Unione.

    (4)

    Le tre istituzioni riconoscono la necessità di razionalizzare e di rafforzare l'efficacia degli strumenti esistenti progettati per favorire il rispetto dei valori dell'Unione. È pertanto opportuno istituire un meccanismo interistituzionale globale e fondato su fatti comprovati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e necessità, finalizzato a migliorare il coordinamento fra le tre istituzioni e a consolidare le iniziative adottate in precedenza. Conformemente alle conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 7 giugno 2013, tale meccanismo dovrebbe funzionare «in modo trasparente, sulla base di prove raccolte, raffrontate e analizzate in modo oggettivo e sulla base della parità di trattamento tra tutti gli Stati membri».

    (5)

    Le tre istituzioni concordano sulla necessità di un ciclo di monitoraggio annuale sui valori dell'Unione per rafforzare la promozione e il rispetto dei valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe essere completo, obiettivo, imparziale, basato su prove e applicato in modo equo e giusto a tutti gli Stati membri. L'obiettivo primario del ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe essere quello di prevenire le violazioni e il mancato rispetto dei valori dell'Unione, evidenziare gli sviluppi positivi e condividere le buone prassi, fornendo al contempo una base condivisa per altre azioni da parte delle tre istituzioni. Le tre istituzioni concordano, inoltre, di utilizzare questo accordo interistituzionale per integrare gli strumenti e le iniziative esistenti in materia di promozione e di rispetto dei valori dell'Unione, in particolare la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato di diritto della Commissione, al fine di evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia complessiva.

    (6)

    Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe consistere in una fase preparatoria, nella pubblicazione di una relazione di monitoraggio annuale sul rispetto dei valori dell'Unione, comprese le raccomandazioni specifiche per paese, e in una fase di follow-up che prevede l'attuazione delle raccomandazioni. Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe essere condotto in uno spirito di trasparenza e di apertura con la partecipazione dei cittadini e della società civile e dovrebbe essere protetto dalla disinformazione.

    (7)

    Le tre istituzioni sono del parere che il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe sostituire le decisioni della Commissione 2006/928/CE (1) e 2006/929/CE (2) e conseguire, tra l'altro, gli obiettivi di tali decisioni. Il presente accordo interistituzionale non pregiudica l'atto di adesione del 2005, in particolare gli articoli 37 e 38.

    (8)

    Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe, inoltre, essere complementare e coerente con gli altri strumenti relativi alla promozione e al rafforzamento dei valori dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni si impegnano a utilizzare i risultati delle relazioni di monitoraggio annuali nella loro valutazione per stabilire l'esistenza di un rischio evidente di una violazione grave o l'esistenza di una violazione grave e persistente dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro nel quadro dell'articolo 7 TUE. Analogamente, la Commissione si è impegnata a utilizzare i risultati della relazione annuale di monitoraggio nell'ambito della valutazione dell'opportunità di avviare una procedura d'infrazione o della presenza di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le tre istituzioni convengono che le relazioni annuali di monitoraggio dovrebbero più in generale guidare le loro azioni relative ai valori dell'Unione.

    (9)

    Conformemente all'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente accordo interistituzionale stabilisce disposizioni volte unicamente a facilitare la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, tali istituzioni agiscono nei limiti delle attribuzioni loro conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Il presente accordo interistituzionale lascia impregiudicate le prerogative della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto concerne l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    I.   OBIETTIVI

    1.

    Le tre istituzioni convengono di promuovere e rafforzare il rispetto dei valori dell'Unione, conformemente all'articolo 2 TUE, attraverso il coordinamento e la cooperazione.

    II.   CICLO DI MONITORAGGIO ANNUALE

    2.

    Le tre istituzioni convengono di organizzare, nello spirito della leale cooperazione reciproca, un ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione, che contempli le problematiche e le migliori pratiche in tutti i settori dei valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio annuale consiste in una fase preparatoria, nella pubblicazione di una relazione di monitoraggio annuale sui valori dell'Unione («relazione annuale»), che comprende raccomandazioni, e in una fase di follow-up.

    3.

    Le tre istituzioni convengono di istituire un gruppo di lavoro interistituzionale permanente sui valori dell'Unione («gruppo di lavoro»). Il gruppo di lavoro facilita il coordinamento e la cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo di monitoraggio annuale. Il gruppo di lavoro informa periodicamente il pubblico in merito al proprio operato.

    4.

    Un gruppo di esperti indipendenti fornisce consulenza al gruppo di lavoro e alle tre istituzioni. In cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il gruppo di esperti individua i principali sviluppi positivi e negativi in ciascuno Stato membro in maniera imparziale e contribuisce allo sviluppo di una metodologia per la relazione annuale. Le tre istituzioni possono consultare il gruppo in qualsiasi fase del ciclo di monitoraggio annuale.

    Fase preparatoria

    5.

    La Commissione organizza annualmente una consultazione mirata delle parti interessate per raccogliere informazioni per la relazione annuale. La consultazione delle parti interessate ha luogo nel primo trimestre di ogni anno. La consultazione è trasparente e si basa su una metodologia chiara e rigorosa adottata dal gruppo di lavoro. In ogni caso la metodologia comprende, in una forma adeguata, parametri di riferimento quali quelli elencati negli allegati delle decisioni della Commissione 2006/928/CE e 2006/929/CE.

    6.

    La consultazione delle parti interessate offre alle organizzazioni della società civile, alle istituzioni nazionali per i diritti umani e agli organismi nazionali per l'uguaglianza, alle associazioni e alle reti professionali, agli organi del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni internazionali, alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione nonché agli Stati membri, compresi gli enti nazionali pertinenti, l'opportunità di contribuire alla relazione annuale. La Commissione inserisce le informazioni fornite dalle parti interessate nella relazione annuale. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet i contributi alla consultazione prima della pubblicazione della relazione annuale.

    7.

    La Commissione attinge a tutte le informazioni a sua disposizione in fase di preparazione della relazione annuale, sulla base della metodologia convenuta dal gruppo di lavoro. Di particolare rilevanza a tale riguardo sono le relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e di altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione, del Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione di Venezia e il Gruppo di Stati contro la corruzione, e di altre organizzazioni internazionali che elaborano studi e valutazioni pertinenti. Qualora la relazione annuale redatta dalla Commissione si discosti dai risultati raggiunti dal gruppo di esperti indipendenti, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di illustrare le proprie ragioni al gruppo di lavoro.

    8.

    I rappresentanti designati delle tre istituzioni hanno la possibilità, previo coordinamento in seno al gruppo di lavoro, di effettuare visite conoscitive negli Stati membri allo scopo di ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti sullo stato dei valori dell'Unione negli Stati membri interessati. La Commissione inserisce i risultati nella relazione annuale.

    9.

    La Commissione informa regolarmente il gruppo di lavoro dei progressi compiuti durante la fase preparatoria.

    Relazione annuale e raccomandazioni

    10.

    La Commissione elabora la relazione annuale sulla base delle informazioni raccolte durante la fase preparatoria. La relazione annuale dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi che negativi relativi ai valori dell'Unione negli Stati membri. La relazione annuale è imparziale, basata su prove oggettive e rispetta la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri. Il livello di dettaglio della relazione dovrebbe riflettere la gravità della situazione in esame. La relazione annuale include una sezione dedicata alle procedure d'infrazione relative ai valori dell'Unione.

    11.

    La relazione annuale contiene raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro al fine di rafforzare la protezione e la promozione dei valori dell'Unione. Le raccomandazioni specificano obiettivi e tempistiche di attuazione concreti e tengono conto di eventuali preoccupazioni espresse nelle proposte motivate adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE. Le raccomandazioni tengono conto della diversità dei sistemi politici e giuridici degli Stati membri. L'attuazione delle raccomandazioni è valutata nelle successive relazioni annuali o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

    12.

    La relazione annuale, comprese le raccomandazioni, viene pubblicata ogni anno a settembre. La data di pubblicazione è coordinata fra le tre istituzioni in seno al gruppo di lavoro. Prima della sua pubblicazione, la Commissione presenta il progetto di relazione annuale al gruppo di lavoro.

    Follow-up

    13.

    Entro due mesi dalla data di pubblicazione, il Parlamento europeo e il Consiglio discutono il contenuto della relazione annuale. Le discussioni sono rese pubbliche. Il Parlamento e il Consiglio adottano posizioni sulla relazione annuale mediante risoluzioni e conclusioni. Nell'ambito del follow-up, il Parlamento europeo e il Consiglio valutano e stabiliscono in quale misura le raccomandazioni precedenti sono state attuate dagli Stati membri, compresa l'attuazione delle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le tre istituzioni utilizzano i rispettivi poteri sanciti dai trattati al fine di contribuire a un follow-up efficace. Le tre istituzioni si impegnano a promuovere il dibattito sulla relazione annuale negli Stati membri, in particolare nei parlamenti nazionali, in maniera tempestiva.

    14.

    Sulla base dei risultati della relazione annuale, la Commissione avvia, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, un dialogo con uno o più Stati membri, compresi gli enti pertinenti, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione delle raccomandazioni. La Commissione riferisce periodicamente in merito all'andamento del dialogo al Parlamento europeo e al Consiglio. In qualsiasi momento, anche su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire assistenza tecnica agli Stati membri attraverso diverse attività. Il Parlamento europeo organizza, in cooperazione con i parlamenti nazionali, un dibattito interparlamentare sui risultati della relazione annuale.

    15.

    Le tre istituzioni dovrebbero tenere conto dei risultati della relazione annuale in sede di definizione delle priorità di finanziamento. In particolare, la Commissione dovrebbe includere un sostegno mirato per gli attori nazionali che contribuiscono alla protezione e promozione dei valori dell'Unione, quali le organizzazioni della società civile e dei media, nel definire i programmi di lavoro annuali pertinenti per l'erogazione dei fondi dell'Unione nel quadro della gestione concorrente e diretta.

    16.

    Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/xxxx nonché il diritto di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione di presentare al Consiglio una proposta motivata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le tre istituzioni convengono che le relazioni annuali dovrebbero guidare le loro azioni relative ai valori dell'Unione.

    17.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di elaborare orientamenti e indicatori aggiuntivi per affrontare le opportune questioni di carattere trasversale che emergono dal ciclo di monitoraggio annuale.

    Relazione urgente

    18.

    Qualora la situazione in uno o più Stati membri faccia presagire un danno imminente e grave ai valori dell'Unione, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, redigere una relazione urgente sulla situazione. La Commissione prepara la relazione in consultazione con il gruppo di lavoro. La Commissione redige senza indugio la relazione urgente e la pubblica entro due mesi dalla richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. I risultati della relazione urgente sono integrati nella successiva relazione annuale. La relazione urgente può specificare raccomandazioni volte a far fronte all'imminente minaccia ai valori dell'Unione.

    III.   COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI

    19.

    Le tre istituzioni riconoscono la natura complementare del ciclo di monitoraggio annuale e degli altri meccanismi per la protezione e la promozione dei valori dell'Unione, in particolare la procedura di cui all'articolo 7 TUE, le procedure d'infrazione e la procedura di cui al regolamento (UE) 2020/xxxx. Le tre istituzioni si impegnano a tenere conto degli obiettivi del presente accordo interistituzionale nelle politiche dell'Unione.

    20.

    Qualora la relazione annuale individui carenze sistemiche rispetto a uno o più valori dell'Unione, le tre istituzioni si impegnano ad adottare senza indugio misure appropriate nell'ambito delle rispettive competenze conferite loro dai trattati. Le tre istituzioni convengono che i risultati della relazione annuale fungono da base per decidere se attivare la procedura di cui all'articolo 7 TUE e avviare procedure d'infrazione concernenti la protezione dei valori dell'Unione. Le tre istituzioni valutano, tra l'altro, se le politiche dell'Unione che richiedono un livello elevato di fiducia reciproca possono essere sostenute alla luce delle carenze sistemiche individuate nella relazione annuale.

    21.

    Il ciclo di monitoraggio annuale istituito dal presente accordo sostituisce il meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione istituito con decisione 2006/928/CE della Commissione e il meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata istituito dalla decisione 2006/929/CE della Commissione e consegue, tra l'altro, gli obiettivi perseguiti da tali decisioni. La Commissione si impegna, pertanto, ad abrogare tali decisioni al momento opportuno.

    Disposizioni comuni relative all'articolo 7 TUE

    22.

    Le tre istituzioni convengono di utilizzare i risultati della relazione annuale nella loro valutazione per stabilire l'esistenza di un rischio evidente di violazione grave o l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori dell'Unione nel quadro dell'articolo 7 TUE.

    23.

    Al fine di rafforzare la trasparenza e l'efficienza della procedura di cui all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni convengono di garantire che l'istituzione che avvia una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sia in grado di presentare la proposta in sede di Consiglio e sia pienamente informata e coinvolta in tutte le fasi della procedura. Le tre istituzioni convengono di consultarsi periodicamente in seno al gruppo di lavoro in merito alle procedure esistenti e potenziali avviate a norma dell'articolo 7 TUE.

    24.

    Le tre istituzioni convengono di definire le modalità per migliorare l'efficacia della procedura di cui all'articolo 7 TUE. Tali nuove modalità possono includere un programma regolarizzato di audizioni e sessioni sullo stato di avanzamento, raccomandazioni volte ad affrontare le preoccupazioni espresse nella proposta motivata e calendari di attuazione.

    Disposizioni comuni relative alla condizionalità di bilancio

    25.

    Le tre istituzioni convengono di utilizzare i risultati della relazione annuale nella valutazione circa la presenza di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/xxxx, nonché in qualunque altra valutazione pertinente per le finalità degli strumenti di bilancio presenti e futuri. Qualora la relazione annuale rilevi che una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro compromette o rischia di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziaria dell'Unione, la Commissione invia una notifica scritta a tale Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/xxxx.

    IV.   DISPOSIZIONI FINALI

    26.

    Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per garantire di disporre dei mezzi e delle risorse necessari ai fini della corretta applicazione del presente accordo interistituzionale.

    27.

    Le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e costante dell'attuazione del presente accordo interistituzionale, a livello politico attraverso discussioni periodiche, nonché a livello tecnico in seno al gruppo di lavoro.

    28.

    Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

    (1)  Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 56).

    (2)  Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 58).

    (3)  [invece di xxxx inserire il numero del 2018/136(COD) nel testo (anche ai punti 16, 19 e 25) e correggere il riferimento alla GU nella nota a piè di pagina] Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (GU C … del …, pag. …).


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