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Document 52020AA0001

Parere N. 1/2020 (presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE) sulla proposta della Commissione relativa a un regolamento che stabilisce disposizioni transitorie concernenti la politica agricola comune nell’anno 2021 [COM(2019) 581 final]

ECA_OPI_2020_1

GU C 109 del 1.4.2020, pp. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 109/1


PARERE N. 1/2020

(presentato in virtù dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE)

sulla proposta della Commissione relativa a un regolamento che stabilisce disposizioni transitorie concernenti la politica agricola comune nell’anno 2021 [COM(2019) 581 final]

(2020/C 109/01)

INDICE

 

Paragrafo

Pagina

INTRODUZIONE

01-06

3

PARTE I: OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

07-11

4

Durata del periodo di transizione

07-09

4

Assegnazione dei finanziamenti

10-11

4

PARTE II: OSSERVAZIONI SPECIFICHE

12-25

4

Proroga dei programmi di sviluppo rurale

12-16

4

Impegni pluriennali

17

6

Proposta di proroga per la valutazione 2014-2020

18-20

6

Diritti all’aiuto

21-22

7

Riserva di crisi

23

7

Regimi di aiuto settoriali

24-25

7

CONCLUSIONE

26-27

7

ALLEGATO

 

9

LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 287, paragrafo 4, e 322,

vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento che stabilisce disposizioni transitorie concernenti la politica agricola comune nell’anno 2021 (1) («regolamento transitorio proposto»),

visto il regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020 (2) («regolamento modificativo»),

vista la proposta della Commissione relativa ad un regolamento sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (3) («regolamento sui piani strategici della PAC»),

vista la proposta della Commissione relativa ad un regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (4) («regolamento orizzontale»),

vista la proposta della Commissione relativa ad un regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 251/2014, (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 (5),

viste le relazioni annuali e le relazioni speciali della Corte nonché il parere n. 7/2018 sulle proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 (6),

vista la richiesta di un parere sulla proposta di cui sopra relativa a un regolamento transitorio, presentata dal Parlamento europeo il 27 novembre 2019 (7),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

INTRODUZIONE

1.

Le proposte legislative della Commissione (8) sulla politica agricola comune (PAC) per il periodo successivo al 2020, pubblicate nel giugno 2018, comprendevano un nuovo modello di attuazione della politica, la cui entrata in vigore è prevista per il 1o gennaio 2021. La Commissione intende passare, per la PAC, da un modello di attuazione basato sulla conformità alle norme a un modello improntato alla performance, basato su piani strategici che gli Stati membri devono redigere.

2.

Nel novembre 2018, la Corte ha pubblicato un parere (9) sulle proposte legislative della Commissione per la PAC dopo il 2020. Nel parere la Corte ha analizzato come tali proposte avessero affrontato e collegato le necessità, gli obiettivi, le risorse previste e gli effetti di tale politica, giungendo alla conclusione che gli obiettivi della politica non sono collegati in modo chiaro agli interventi né alle realizzazioni, ai risultati e agli impatti ottenuti. È emerso che l’assegnazione dei fondi non rispecchia il valore aggiunto europeo atteso. Nel complesso, la proposta di riforma della PAC non risponde pienamente alle ambizioni dell’UE riguardo ad un approccio basato sulla performance più incisivo e più verde. La riforma proposta prevede una serie di strumenti per attuare obiettivi ambientali e climatici, ma questi ultimi non sono definiti chiaramente né tradotti in valori-obiettivo. La Corte ha rilevato che la Commissione non sarebbe più in grado di quantificare in che misura i pagamenti ai beneficiari finali hanno violato le norme. Inoltre, ha concluso che la proposta rende anche più difficile applicare un approccio di audit unico, specie a causa del ruolo mutato degli organismi di certificazione, principalmente nella verifica della conformità alle norme, e quindi ridurre l’onere di controllo.

3.

In base alle proposte legislative sulla PAC post 2020, gli Stati membri avrebbero dovuto presentare alla Commissione, al più tardi il 1o gennaio 2020, i rispettivi piani strategici per la PAC affinché fossero valutati e approvati. A febbraio 2020, i legislatori non avevano ancora approvato queste proposte legislative.

4.

A seguito del ritardo nell’adozione delle norme per la PAC successiva al 2020, il 31 ottobre 2019 la Commissione ha pubblicato due proposte legislative relative alla PAC per il 2021. Il Parlamento ed il Consiglio hanno approvato uno dei regolamenti proposti nel gennaio 2020 (10). Il presente parere riguarda l’altra proposta di regolamento transitorio. Detta proposta stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021.

5.

Il regolamento transitorio proposto dalla Commissione è basato sull’ipotesi che l’introduzione di una nuova PAC sarà ritardata di un anno. Il regolamento proposto comprende disposizioni transitorie (Titolo I), modifiche alla normativa vigente (Titolo II), disposizioni inerenti all’entrata in vigore (Titolo III) e allegati in cui è indicato l’importo del sostegno UE nel 2021.

6.

Il presente documento comprende una serie di osservazioni di carattere generale (parte I), osservazioni specifiche (parte II) e un elenco di suggerimenti di redazione (allegato). I principali criteri adottati dalla Corte per analizzare il regolamento transitorio proposto sono stati la chiarezza del quadro giuridico e la prudenza di bilancio. Nel corso dell’analisi sono state valutate anche le implicazioni per la PAC dopo il 2020.

PARTE I: OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Durata del periodo di transizione

7.

La Corte osserva che il regolamento transitorio proposto mira a fornire certezza e continuità nella concessione del sostegno agli agricoltori dell’UE, nonché per lo sviluppo rurale nel periodo transitorio per quegli Stati membri che avranno probabilmente utilizzato la totalità dei fondi prima della fine del 2021, prorogando l’attuale quadro giuridico fino all’entrata in vigore della nuova PAC. Il regolamento transitorio proposto comprende anche disposizioni concernenti la transizione dall’attuale periodo della PAC al successivo.

8.

Le disposizioni transitorie di cui al Titolo I del regolamento transitorio proposto dalla Commissione fanno riferimento alle propose legislative di quest’ultima per quanto riguarda la PAC dopo il 2020 (11), le quali sono strettamente collegate al quadro finanziario pluriennale (QFP) dell’Unione per gli anni 2021-2027 (12). Alla fine di febbraio 2020, però, i legislatori non avevano ancora adottato il QFP 2021-2027, né le proposte legislative sulla PAC dopo il 2020. A giudizio della Corte, le disposizioni transitorie non dovrebbero, in linea di principio, partire dall’ipotesi che i futuri regolamenti saranno approvati così come sono stati proposti (13).

9.

La Corte attira l’attenzione sul periodo di transizione proposto della durata di un anno. Considerata la situazione del dibattito in corso fra il Consiglio e il Parlamento europeo in merito al QFP 2021-2027 e alla PAC successiva al 2020, potrebbe risultare difficoltoso porre in essere i sistemi di gestione e di controllo rivisti per applicare il nuovo quadro giuridico e i piani strategici per la PAC al 1o gennaio 2022. D’altro canto, è importante iniziare ad apportare rapidamente miglioramenti alla PAC.

Assegnazione dei finanziamenti

10.

In base alla relazione che introduce il regolamento transitorio proposto, le dotazioni finanziarie indicate nella proposta «corrispondono a quelle previste nella proposta sul piano della PAC e sono coerenti con la proposta della Commissione sul QFP 2021-2027». Tali dotazioni finanziarie rientrano nei limiti del QFP 2014-2020, ma saranno soggette a ulteriori modifiche se il legislatore approverà un QFP 2021-2027 recante importi diversi da quelli attualmente proposti.

11.

In virtù dell’articolo 312, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora non si raggiungesse, entro la fine del 2020, un accordo sul QFP 2021-2027, i massimali 2020 sarebbero applicabili nel 2021. I massimali stabiliti per le dotazioni PAC per il 2020 sono più alti di quelli proposti per il 2021 nel QFP 2021-2027 e nel regolamento sui piani strategici della PAC (14). Nello stesso tempo, il regolamento modificativo (15) adottato nel gennaio 2020 prevede l’applicazione della disciplina finanziaria per il FEAGA, in virtù della quale il massimale annuo per la spesa del FEAGA nel 2021 non risulterà più elevato di quello previsto dal QFP 2021-2027, una volta approvato il QFP.

PARTE II: OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Proroga dei programmi di sviluppo rurale

12.

All’articolo 1 del regolamento transitorio proposto, la Commissione offre agli Stati membri la possibilità:

di prorogare i loro programmi di sviluppo rurale o alcuni dei loro programmi regionali di sviluppo rurale cofinanziati dal FEASR fino al 31 dicembre 2021 e di finanziare tali programmi prorogati dalla corrispondente dotazione di bilancio per l’esercizio 2021, con talune limitazioni (cfr. paragrafo 15); oppure

di invocare l’articolo 8 del progetto di regolamento sul QFP per trasferire la dotazione di bilancio del FEASR per il 2021, o la parte della dotazione di bilancio del FEASR assegnata ai programmi regionali di sviluppo rurale che non sono stati prorogati, alle dotazioni finanziarie per gli anni dal 2022 al 2025.

13.

Le implicazioni delle norme transitorie sulla spesa del FEASR dipendono dalla decisione degli Stati membri di prorogare o meno i propri programmi e pertanto sono incerte in questa fase. Considerato l’uso fatto dagli Stati membri del sostegno FEASR fino alla fine del 2019 (cfr. figura 1), è lecito aspettarsi che solo una piccola parte di essi applichi l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento transitorio proposto e utilizzi la dotazione di cui dispone per il 2021. Alla fine del 2020, la percentuale di fondi non spesi per l’attuale periodo di programmazione dovrebbe variare da meno del 10 % per la Finlandia e l’Irlanda a quasi il 50 % per i Paesi Bassi.

Figura 1

Utilizzo dei fondi FEASR da parte degli Stati membri per il periodo 2014-2020

Image 1

Fonte:

Corte dei conti europea, sulla base di dati della Commissione.

14.

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento transitorio proposto prevede la possibilità che la Commissione ritenga non giustificata la proroga di un programma da parte di uno Stato membro. Il regolamento proposto non spiega tuttavia su quale base la Commissione potrebbe considerare non giustificata una proroga.

15.

In base all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento transitorio proposto, quando uno Stato membro sceglie di prorogare di un anno il proprio programma di sviluppo rurale o alcuni dei suoi programmi regionali di sviluppo rurale, i programmi prorogati dovrebbero cercare di essere almeno altrettanto ambiziosi in materia di ambiente e di clima delle norme vigenti (16). Il regolamento transitorio proposto usa una formulazione meno rigorosa rispetto al quadro vigente, il quale esige che sia destinato alle misure climatico-ambientali «almeno il 30 % del contributo totale del FEASR […]». Ciò può essere interpretato nel senso che i programmi, che hanno speso oltre il 30 % delle risorse per le misure climatico-ambientali indicate, potrebbero perseguire obiettivi climatici e ambientali meno ambiziosi per la dotazione 2021. Eventuali nuove risorse finanziarie usate secondo le vecchie norme dovrebbero affrontare le problematiche climatiche e ambientali puntando a livelli di risultato almeno pari a quelli perseguiti fino ad ora. Inoltre, qualsiasi impatto sulla misura in cui la spesa PAC sia rilevante per le questioni legate al cambiamento climatico dovrebbe essere considerato nell’informativa della Commissione sul clima (17).

16.

L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento transitorio proposto fa riferimento alla modifica del programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 11, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (18). I termini per la trasmissione di tali modifiche sono specificati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (19). Se la modifica riguarda «una variazione dell’intero contributo dell’Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma» (20), in base al regolamento (UE) n. 808/2014 deve essere trasmessa alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre 2020. A seconda della data di entrata in vigore del regolamento transitorio proposto, potrebbe essere necessaria la modifica, da parte della Commissione, del termine previsto dall’atto di esecuzione per la trasmissione delle modifiche.

Impegni pluriennali

17.

In base all’articolo 8 del regolamento transitorio proposto, per evitare un riporto troppo consistente di impegni dall’attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC, è opportuno limitare a un periodo massimo di tre anni, anziché cinque, la durata dei nuovi impegni pluriennali. Gli Stati membri sarebbero in grado di offrire questi impegni più brevi per tre tipologie di misure concernenti il settore agro-climatico-ambientale, l’agricoltura biologica e il benessere degli animali. Per le misure silvo-ambientali [articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013], la durata dei nuovi impegni sarebbe ancora quinquennale o più lunga. La proroga degli impegni esistenti verrebbe limitata a un anno. La limitazione della durata degli impegni pluriennali può contribuire a contenere il livello di impegni riportati, di modo che questi non gravino sui futuri bilanci, benché impegni agro-climatico-ambientali della durata di 1-3 anni possano avere un minor impatto rispetto a impegni di 5-7 anni.

Proposta di proroga per la valutazione 2014-2020

18.

L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento transitorio proposto proroga il termine ultimo entro il quale la Commissione deve preparare un rapporto di sintesi sulle valutazioni ex post del FEASR al 31 dicembre 2026. Ciò è in contrasto con quanto raccomandato in precedenza dalla Corte (21), ovvero l’allineamento del QFP al ciclo di spesa effettivo e lo svolgimento di un’analisi approfondita della spesa prima di fissare una nuova dotazione finanziaria a lungo termine. In effetti, i ritardi nell’attuazione dei programmi nell’ambito del QFP costituiscono un problema comune e ricorrente, che aumenta il rischio di un’eccessiva focalizzazione sull’assorbimento dei fondi e di una pianificazione del nuovo QFP prima che siano disponibili i risultati sulla spesa UE del periodo precedente.

19.

Il fenomeno è illustrato dal tasso di assorbimento del sostegno FEASR per il periodo 2014-2020. La figura 1 (cfr. paragrafo 13) mostra che, alla fine del penultimo anno dell’attuale periodo di programmazione, il tasso di assorbimento medio del sostegno FESR nell’UE è del 53 %. Ciò significa che, come nei periodi di programmazione precedenti, una parte significativa della spesa sarà eseguito nell’anno n + 3. In base alla proposta per il QFP 2021-2027 (22), la Commissione dovrebbe proporre un nuovo QFP nel 2025. Tuttavia, nel 2025 il ciclo di valutazione concernente il periodo 2014-2020 non sarà ancora concluso, allargando ulteriormente il divario fra la pianificazione del QFP e la valutazione della spesa effettuata nei periodi di programmazione precedenti. In altri termini, la Commissione preparerebbe la propria proposta per la PAC successiva al 2027 senza aver pienamene valutato la performance della PAC nel periodo 2014-2020.

20.

Nella relazione annuale sull’esercizio 2018 (23), la Corte ha raccomandato alla Commissione, per il periodo successivo al 2020, di tener conto delle debolezze riscontrate nell’attuale quadro di riferimento della performance, «per far sì che gli indicatori di risultato misurino adeguatamente gli effetti delle azioni e siano palesemente collegati ai corrispondenti interventi e obiettivi delle politiche». Nel parere n. 7/2018 relativo alla proposta sulla PAC successiva al 2020, la Corte ha rilevato che gli indicatori proposti non erano stati ancora pienamente sviluppati e ha formulato osservazioni specifiche sugli indicatori proposti (24). Il tempo supplementare prima dell’attuazione del nuovo periodo della PAC potrebbe essere utilizzato per migliorare il futuro quadro di riferimento della performance.

Diritti all’aiuto

21.

L’articolo 19, paragrafo 2, del proposto regolamento sui piani strategici della PAC offre agli Stati membri la possibilità di cessare l’erogazione del sostegno di base al reddito connesso ai diritti all’aiuto e di lasciare che detti diritti scadano il 31 dicembre 2020. Nella valutazione d’impatto concernente le proposte per la PAC post 2020 (25), la Commissione ha affermato che la cessazione dei diritti all’aiuto consentirebbe di ridurre l’onere amministrativo. Nel parere formulato al riguardo (26), la Corte l’ha considerata una semplificazione significativa. Il regolamento transitorio proposto rinvia tale possibilità, ma all’articolo 10, punto 4, propone una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto e/o una riduzione o un aumento della riserva ai fini dell’adeguamento al nuovo massimale per il regime di pagamento di base.

22.

Dopo la pubblicazione delle proposte legislative sulla PAC post 2020, si è prestata un’attenzione crescente ai pagamenti erogati ad agricoltori che non sono realmente tali ma che acquistano terreni agricoli per ricevere i pagamenti PAC. La Commissione e i legislatori potrebbero usare l’anno supplementare per valutare se i requisiti connessi alle definizioni di «agricoltore vero e proprio», «ettaro ammissibile» e «attività agricola» minima contenute nelle proposte sulla PAC post 2020 debbano essere rivisti per far fronte a tale rischio, chiarendo fra l’altro che cosa si intenda per «terreni a disposizione dell’agricoltore», senza aumentare in maniera sproporzionata l’onere amministrativo per gli agricoltori.

Riserva di crisi

23.

L’articolo 9 del regolamento transitorio proposto prorogherebbe di un anno la riserva di crisi attuale e il meccanismo di disciplina finanziaria ad essa associato. Alla luce delle proposte sulla PAC successiva al 2020, ciò implica che ogni importo non utilizzato per le misure di crisi alla fine dell’esercizio 2020 sarà restituito agli agricoltori che hanno subìto una riduzione del pagamento diretto ad essi spettante per effetto del meccanismo della disciplina finanziaria. Eventuali importi non utilizzati per misure di crisi entro la fine dell’esercizio 2021 non saranno restituiti agli agricoltori, dato che il regolamento orizzontale (27) istituirebbe una riserva agricola con il rinnovo annuale della riserva inutilizzata.

Regimi di aiuto settoriali

24.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. L’articolo 7 del regolamento transitorio proposto modifica la durata di taluni regimi di aiuto che dovrebbero essere integrati nei futuri piani strategici della PAC degli Stati membri quali interventi settoriali di cui all’articolo 39, lettere da a) ad e), del regolamento proposto sui piani strategici della PAC.

25.

La Corte osserva che vi sono diverse norme per le proroghe dei regimi di aiuto settoriali. Per l’olio d’oliva e le olive da tavola, i programmi di lavoro in vigore fino al 31 marzo 2021 proseguirebbero fino al 31 dicembre 2021. Le organizzazioni di produttori dovrebbero modificare i propri programmi di lavoro per tener conto di tale proroga e notificare alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 i propri programmi di lavoro modificati. Per i settori vinicolo e dell’apicoltura, gli attuali programmi di sostegno rimarranno in vigore fino alle rispettive scadenze, vale a dire il 15 ottobre 2023 e il 31 luglio 2022. Agli operatori non viene pertanto richiesta alcuna azione speciale. Per un programma operativo nei settori degli ortofrutticoli, approvato per una durata superiore al 31 dicembre 2021, l’organizzazione di produttori dovrebbe, entro il 15 settembre 2021, presentare allo Stato membro una richiesta di modifica o sostituzione del programma operativo, altrimenti quest’ultimo terminerà il 31 dicembre 2021.

CONCLUSIONE

26.

Il regolamento transitorio proposto dalla Commissione consegue l’obiettivo di proseguire il finanziamento della PAC durante il periodo di transizione, sulla base degli importi stabiliti nelle proposte per la PAC post 2020. La Corte osserva che detto regolamento transitorio interessa diversi aspetti della PAC. La proroga dei programmi di sviluppo rurale incide, in particolare, sugli impegni pluriennali correlati, sugli ambiziosi obiettivi concernenti il clima e l’ambiente, sulle modalità di valutazione e sulla tempistica degli stanziamenti di pagamento.

27.

L’adozione tardiva del quadro normativo per il periodo successivo al 2020 posticipa di almeno un anno l’attuazione di una PAC potenzialmente più ambiziosa. La Commissione e i legislatori potrebbero usare il tempo supplementare per affrontare le questioni sollevate dalla Corte nel presente parere e in altre sedi, specie riguardo alle sfide in materia di clima e ambiente indicate nel Green Deal, nonché la necessità di disporre di solidi sistemi di governance per la futura PAC e di migliorare la misurazione della performance.

Il presente parere è stato adottato dalla sezione I, presieduta da Nikolaos Milionis, membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 26 febbraio 2020.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente


(1)  COM(2019) 581 final: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell’anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell’anno 2021.

(2)  GU L 27 del 31.1.2020, pag. 1.

(3)  COM(2018) 392: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  COM(2018) 393: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

(5)  COM(2018) 394: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

(6)  Parere n. 7/2018 sulle proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo successivo al 2020 (GU C 41 dell’1.2.2019, pag. 1).

(7)  Lettera A/114858 (D 202 112 27.11.2019) del Segretario generale aggiunto del Parlamento europeo.

(8)  COM(2018) 392 final — 2018/0216 (COD); COM(2018) 393 final — 2018/0217 (COD); COM(2018) 394 final/2. https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment.

(9)  Parere n. 7/2018 sulle proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo successivo al 2020. (GU C 41 dell’1.2.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2020/127.

(11)  COM(2018) 392 final — 2018/0216 (COD); COM(2018) 393 final — 2018/0217 (COD); COM(2018) 394 final/2.

(12)  COM(2018) 322 final e COM(2018) 375 final.

(13)  L’osservazione riguarda gli articoli 1, 4 e 6-8 del regolamento transitorio proposto.

(14)  Parere n. 7/2018 sulle proposte della Commissione di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo successivo al 2020, paragrafo 24.

(15)  Regolamento (UE) 2020/127.

(16)  Articolo 1, paragrafo 1, quarto comma: «Tale modifica si prefigge di mantenere almeno lo stesso livello complessivo della spesa del FEASR per le misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, dello stesso regolamento [n. 1305/2013]».

(17)  Cfr. anche la relazione speciale n. 31/2016 della Corte: «Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l’azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti», raccomandazioni 1, 2 e 6.

(18)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

(20)  Articolo 11, primo comma, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(21)  Relazione speciale n. 16/2017: «Programmazione dello sviluppo rurale: occorrono minore complessità e maggiore focalizzazione sui risultati», raccomandazione 6; relazione speciale n. 36/2016: «Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013», raccomandazione 4.

(22)  COM(2018) 322 final e COM(2018) 375 final.

(23)  Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 (GU C 340 dell’8.10.2019, pag. 1).

(24)  Parere n. 7/2018, paragrafo 70 e allegato I.

(25)  Impact assessment, SWD(2018) 301 final, parte 3, pag. 131.

(26)  Parere n. 7/2018, paragrafo 63.

(27)  L’articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, della proposta di regolamento orizzontale [COM(2018) 393 final] dispone quanto segue: «Inoltre, in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, l’importo totale non utilizzato della riserva per le crisi disponibile alla fine dell’esercizio 2020 è riportato all’esercizio 2021 senza essere riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e messo a disposizione per finanziare la riserva agricola ».


ALLEGATO

Testo della proposta

Suggerimenti della Corte

Articolo 1

Proroga del periodo per i programmi sostenuti dal FEASR

2.   […]

Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al primo comma solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all’importo stabilito per lo Stato membro per l’esercizio 2021 nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno gli stanziamenti di bilancio notificati a norma del paragrafo 2, primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati.

Articolo 1

Proroga del periodo per i programmi sostenuti dal FEASR

2.   […]

Se uno Stato membro decide di avvalersi della possibilità di cui al primo comma solo per determinati programmi regionali, la dotazione di cui al primo comma corrisponde all’importo stabilito per lo Stato membro per l’esercizio 2021 nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 meno gli stanziamenti di bilancio notificati a norma del paragrafo 1 2, secondo primo comma, per i programmi regionali che sono prorogati.

Articolo 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel 2021

c)

il sistema di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono al sostegno concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 di tale regolamento e le operazioni pertinenti siano chiaramente identificate;

Articolo 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel 2021

c)

il sistema di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono al sostegno concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 deldi tale regolamento (UE) n. 1305/2013 e le operazioni pertinenti siano chiaramente identificate;

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

8)

all’articolo 75, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Per i programmi per i quali uno Stato membro decide di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2025.»;

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

8)

all’articolo 75, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Per i programmi per i quali uno Stato membro decide di prorogare il periodo 2014-2020 conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] [il presente regolamento], lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 30 giugno 2025.»;

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

10)

all’articolo 36, paragrafo 1, è inserito il secondo terzo comma seguente:

«Gli Stati membri che nel 2020 applicano il regime di pagamento unico per superficie continuano ad applicarlo dopo il 31 dicembre 2020.»


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