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Document 52019PC0588

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

COM/2019/588 final

Bruxelles, 14.11.2019

COM(2019) 588 final

2019/0261(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dall'Unione e dai suoi Stati membri con i paesi terzi. Tra tali accordi rientra l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia (di seguito "l'accordo quadripartito"), che estende a questi ultimi due paesi l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti e la Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'ATA UE-USA").

La stessa disposizione stabilisce inoltre che l'adesione della Croazia a tali accordi sia approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e i paesi terzi interessati. Inoltre, la Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri.

La Commissione ha pertanto negoziato un protocollo che modifica l'accordo quadripartito al fine di prevedere l'adesione della Croazia a tale accordo.

La presente proposta ha l'obiettivo di ottenere una decisione del Consiglio fondata sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sull'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, sulla conclusione del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, successivamente alla sua firma.

Contesto generale

L'impegno assunto dalla Croazia in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione si applica anche all'ATA UE-USA e all'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia, che disciplina i rapporti tra tali parti nell'ambito dell'accordo quadripartito.

La Commissione ha pertanto negoziato protocolli che modificano anche tali accordi al fine di prevedere l'adesione della Croazia a questi ultimi. Parallelamente alla presente proposta sono presentate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma, all'applicazione provvisoria e alla conclusione di tali protocolli, nonché la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo quadripartito.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'ATA UE-USA è stato il primo accordo di carattere globale nel settore del trasporto aereo con uno dei principali partner dell'Unione in questo settore. Si tratta del più importante accordo sui trasporti aerei a livello mondiale, in quanto disciplina una capacità di trasporto superiore a 80 milioni di posti all'anno e costituisce un elemento fondamentale della politica estera dell'UE in materia di aviazione. L'importanza dell'accordo è aumentata con la sua estensione all'Islanda e alla Norvegia mediante l'accordo quadripartito. Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi di tale accordo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il protocollo consente alla Croazia di adempiere all'obbligo, sancito dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, di aderire all'accordo quadripartito.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) TFUE, e articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi dell'accordo quadripartito, che crea condizioni eque e uniformi di accesso al mercato e funge da base per nuovi accordi in materia di cooperazione e convergenza normative in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali accordi possono essere realizzati solo a livello dell'Unione.

Proporzionalità

Il protocollo si limita a trattare la questione specifica, vale a dire l'adesione della Croazia all'accordo quadripartito, e non affronta altre questioni.

Scelta dell'atto giuridico

Accordo internazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Sintesi dell'accordo proposto

Il protocollo è costituito da un testo principale, che stabilisce l'adesione della Croazia all'accordo quadripartito e le conseguenti modifiche dell'accordo, e da una dichiarazione congiunta sull'autenticazione di versioni linguistiche supplementari.

2019/0261 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)In forza della decisione [...] del Consiglio, il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, allo scambio di note diplomatiche di cui all'articolo 5 del protocollo per esprimere il consenso dell'Unione e dei suoi Stati membri a essere vincolati dal protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

Top

Bruxelles, 14.11.2019

COM(2019) 588 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea


Allegato 1

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

GLI STATI UNITI D'AMERICA (di seguito "gli Stati Uniti"),

da una parte,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

L'UNGHERIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL REGNO DI SPAGNA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (di seguito "gli Stati membri"),

e

L'UNIONE EUROPEA,

dall'altra,

L'ISLANDA,

dall'altra, e

IL REGNO DI NORVEGIA (di seguito "la Norvegia"),

dall'altra,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1º luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011 (di seguito "l'accordo del 2011"), si applica alla Repubblica di Croazia in quanto Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 2

L'articolo 2 dell'accordo del 2011 è interamente soppresso e sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 2

Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dai protocolli

e dall'allegato del presente accordo

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007 (di seguito "l'accordo sui trasporti aerei"), come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, e come ulteriormente modificato dal protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il … 2019 (di seguito "i protocolli"), incorporati per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l'allegato del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei come modificate dai protocolli si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi di tale accordo. L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del medesimo."

 

Articolo 3

Tutti i riferimenti al "protocollo" nell'allegato dell'accordo del 2011 sono sostituiti da riferimenti ai "protocolli".

Articolo 4

Il punto 6 dell'allegato dell'accordo del 2011 è interamente soppresso e sostituito dal seguente:

"6. La sezione 3 dell'allegato I dell'accordo sui trasporti aerei come modificato dai protocolli recita quanto segue:

«In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica di Croazia, nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, a Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica portoghese, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.»;"

Articolo 5

Il presente protocollo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:

1. la data di entrata in vigore dell'accordo del 2011;

2. la data di entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il … 2019; e

3. un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta negli scambi di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo 6

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente protocollo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma.

Fatto a … , in quadruplice copia, il … 2019.

Per gli Stati Uniti d'America:

Per la Repubblica d'Austria,

Per il Regno del Belgio,

Per la Repubblica di Bulgaria,

Per la Repubblica di Croazia,

Per la Repubblica di Cipro,    

Per la Repubblica ceca,

Per il Regno di Danimarca,

Per la Repubblica di Estonia,

Per la Repubblica di Finlandia,

Per la Repubblica francese,

Per la Repubblica federale di Germania,

Per la Repubblica ellenica,

Per l'Ungheria,

Per l'Irlanda,

Per la Repubblica italiana,

Per la Repubblica di Lettonia,

Per la Repubblica di Lituania,

Per il Granducato di Lussemburgo,

Per la Repubblica di Malta,

Per il Regno dei Paesi Bassi,

Per la Repubblica di Polonia,

Per la Repubblica portoghese,

Per la Romania,

Per la Repubblica slovacca,

Per la Repubblica di Slovenia,

Per il Regno di Spagna,

Per il Regno di Svezia,

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e

Per l'Unione europea:

Per l'Islanda:

Per il Regno di Norvegia:



Allegato 2

Dichiarazione congiunta

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dell'Islanda e del Regno di Norvegia hanno confermato che il testo del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il … 2019 (di seguito "il protocollo") deve essere autenticato in altre lingue mediante scambio di lettere prima della firma del protocollo oppure mediante decisione del comitato misto dopo la firma del protocollo stesso.

 

I medesimi rappresentanti hanno inoltre confermato che il termine "altre lingue" contenuto nella dichiarazione congiunta che costituisce parte dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, include le lingue degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea.

 

La presente dichiarazione congiunta costituisce parte integrante del protocollo.

Per gli Stati Uniti d'America:    Per l'Unione europea

e i suoi Stati membri:

Per l'Islanda:                        Per il Regno di Norvegia:

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