COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.11.2019
COM(2019) 588 final
ALLEGATI
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Allegato 1
PROTOCOLLO
che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
GLI STATI UNITI D'AMERICA (di seguito "gli Stati Uniti"),
da una parte,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
L'UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL REGNO DI SPAGNA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (di seguito "gli Stati membri"),
e
L'UNIONE EUROPEA,
dall'altra,
L'ISLANDA,
dall'altra, e
IL REGNO DI NORVEGIA (di seguito "la Norvegia"),
dall'altra,
vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1º luglio 2013,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011 (di seguito "l'accordo del 2011"), si applica alla Repubblica di Croazia in quanto Stato membro dell'Unione europea.
Articolo 2
L'articolo 2 dell'accordo del 2011 è interamente soppresso e sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 2
Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dai protocolli
e dall'allegato del presente accordo
Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007 (di seguito "l'accordo sui trasporti aerei"), come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, e come ulteriormente modificato dal protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il … 2019 (di seguito "i protocolli"), incorporati per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l'allegato del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei come modificate dai protocolli si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi di tale accordo. L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del medesimo."
Articolo 3
Tutti i riferimenti al "protocollo" nell'allegato dell'accordo del 2011 sono sostituiti da riferimenti ai "protocolli".
Articolo 4
Il punto 6 dell'allegato dell'accordo del 2011 è interamente soppresso e sostituito dal seguente:
"6. La sezione 3 dell'allegato I dell'accordo sui trasporti aerei come modificato dai protocolli recita quanto segue:
«In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica di Croazia, nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, a Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica portoghese, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.»;"
Articolo 5
Il presente protocollo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:
1. la data di entrata in vigore dell'accordo del 2011;
2. la data di entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, come modificato dal protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e il 30 aprile 2007, firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il … 2019; e
3. un mese dopo la data dell'ultima nota, contenuta negli scambi di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.
Articolo 6
In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente protocollo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma.
Fatto a … , in quadruplice copia, il … 2019.
Per gli Stati Uniti d'America:
Per la Repubblica d'Austria,
Per il Regno del Belgio,
Per la Repubblica di Bulgaria,
Per la Repubblica di Croazia,
Per la Repubblica di Cipro,
Per la Repubblica ceca,
Per il Regno di Danimarca,
Per la Repubblica di Estonia,
Per la Repubblica di Finlandia,
Per la Repubblica francese,
Per la Repubblica federale di Germania,
Per la Repubblica ellenica,
Per l'Ungheria,
Per l'Irlanda,
Per la Repubblica italiana,
Per la Repubblica di Lettonia,
Per la Repubblica di Lituania,
Per il Granducato di Lussemburgo,
Per la Repubblica di Malta,
Per il Regno dei Paesi Bassi,
Per la Repubblica di Polonia,
Per la Repubblica portoghese,
Per la Romania,
Per la Repubblica slovacca,
Per la Repubblica di Slovenia,
Per il Regno di Spagna,
Per il Regno di Svezia,
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e
Per l'Unione europea:
Per l'Islanda:
Per il Regno di Norvegia:
Allegato 2
Dichiarazione congiunta
I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, dell'Islanda e del Regno di Norvegia hanno confermato che il testo del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, firmato il … 2019 (di seguito "il protocollo") deve essere autenticato in altre lingue mediante scambio di lettere prima della firma del protocollo oppure mediante decisione del comitato misto dopo la firma del protocollo stesso.
I medesimi rappresentanti hanno inoltre confermato che il termine "altre lingue" contenuto nella dichiarazione congiunta che costituisce parte dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, include le lingue degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea.
La presente dichiarazione congiunta costituisce parte integrante del protocollo.
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Unione europea
e i suoi Stati membri:
Per l'Islanda:
Per il Regno di Norvegia: