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Document 52019PC0496

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

COM/2019/496 final

Bruxelles, 18.10.2019

COM(2019) 496 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 1 (di seguito "il regolamento"), per un importo di 4 552 517 EUR al fine di fornire assistenza alla Grecia in seguito alle inondazioni e alle frane che si sono verificate nel 2019. Tale mobilitazione sarà finanziata integralmente mediante parte degli stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritti nel bilancio 2019 per coprire gli anticipi, previa detrazione dell'anticipo già versato pari a 455 252 EUR. Non è pertanto necessario un bilancio rettificativo.

2.Informazioni e condizioni

Tra il 23 e il 26 febbraio 2019, Creta è stata colpita da piogge e tempeste di eccezionale intensità, in particolare nell'area occidentale dell'isola. Le conseguenti inondazioni e frane hanno provocato la perdita di vite umane e hanno avuto ripercussioni disastrose sulle infrastrutture e sulle attività economiche, in particolare sulla rete stradale e nel settore agricolo.

(1)Il 15 maggio 2019 la Grecia ha chiesto un contributo del FSUE, entro il termine di dodici settimane dalla data della constatazione del primo danno. La domanda è stata presentata per una "catastrofe naturale regionale" a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.

(2)La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nel campo di applicazione del FSUE.

(3)La Grecia stima i danni diretti totali a 182,1 milioni di EUR. Il danno causato a Creta rappresenta il 2,1 % del PIL della regione interessata di livello NUTS 2 di Kriti e supera quindi la soglia di 129,8 milioni di EUR, ovvero dell'1,5 % del PIL regionale fissata dal regolamento.

(4)Nella domanda la Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo, come previsto all'articolo 4 bis del regolamento. Il 19 luglio 2019 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2019) 5514, con cui ha concesso un anticipo di 455 252 EUR corrispondenti al 10 % del previsto contributo finanziario del FSUE, e successivamente ha versato alla Grecia la somma integrale.

(5)Nella domanda le autorità greche descrivono dettagliatamente la situazione in seguito ai gravi eventi atmosferici e gli sforzi compiuti per assistere la popolazione colpita. Il ciclone che ha colpito Creta dal 23 febbraio ha causato un morto per annegamento e gravi danni soprattutto nei distretti di Chaina e Rethymnon dove è stato registrato il più alto valore di precipitazioni cumulate. La maggior parte dei danni è stata causata alla rete stradale comunale e provinciale, tra cui l'autostrada settentrionale di Creta, a colture e bestiame nella produzione rurale, ma anche ad abitazioni private. Sono stati danneggiati sette ponti, uno dei quali è completamente crollato. Decine di frane e la caduta di alberi hanno bloccato le strade e lasciato intere aree isolate. L'erosione ha causato problemi alle dighe e distrutto i sistemi di drenaggio. Anche la rete elettrica ha riportato danni.

(6)La Grecia ha stimato a 173,9 milioni di EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 145 milioni di EUR) riguarda i costi per ripristinare le infrastrutture di trasporto (strade e ponti), seguita dai costi degli interventi di ripulitura, pari a 20 milioni di EUR.

(7)Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

(8)La regione colpita fa parte delle "regioni in transizione" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Nella domanda le autorità greche non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei Fondi SIE a misure di recupero.

(9)La Grecia non ha chiesto l'attivazione del meccanismo unionale di protezione civile.

(10)Per quanto riguarda l'attuazione della normativa dell'Unione in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi, attualmente non sono in corso procedimenti di infrazione.

(11)Nel contesto dell'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sono state portate a termine le seguenti azioni: la relazione di valutazione preliminare del rischio di alluvioni (marzo 2012), l'individuazione delle aree a potenziale alto rischio di alluvioni nei 14 distretti idrografici del territorio nazionale e un aggiornamento della relazione di valutazione preliminare del rischio di alluvioni (novembre 2012). È stata aggiornata la valutazione preliminare del rischio di alluvioni per il bacino idrografico del fiume Evros (novembre 2014). Sono state completate le valutazioni sul rischio e sulla pericolosità di alluvioni per i 14 serbatoi per il recupero dell'acqua del paese (marzo 2017). Sono stati stabiliti i piani di gestione del rischio di alluvioni per tutto il corpo idrico del paese, incluso il piano di gestione del rischio e della pericolosità di alluvioni per il bacino fluviale di Creta.

2.5Conclusioni

Per i motivi sopraindicati la catastrofe oggetto della domanda presentata dalla Grecia è conforme alle condizioni stabilite dal regolamento per la mobilitazione del FSUE.

3.Finanziamenti del FSUE - dotazioni 2019

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 2 (di seguito "il regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 10, consente la mobilitazione del FSUE nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011). Il punto 11 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 3 (AII) fissa le modalità di mobilitazione del FSUE.

In considerazione del fatto che la solidarietà è la motivazione fondamentale della creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (0,6 % dell'RNL o 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011, se il primo valore è superiore) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto ai danni al di sotto della soglia. I tassi applicati in passato per l'attribuzione di fondi per catastrofi gravi sono pari al 2,5 % dell'importo dei danni diretti totali al di sotto della soglia e al 6 % per la parte dei danni al di sopra della soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute nell'ambito della disposizione relativa ai paesi limitrofi il tasso applicato è del 2,5 %.

Il contributo non può superare il costo totale stimato degli interventi ammissibili. La metodologia per calcolare gli aiuti è stata illustrata nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Sulla base della domanda presentata dalla Grecia, il calcolo del contributo finanziario a titolo del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali, è il seguente:

Stati membri

Qualifica di catastrofe

Danni diretti totali

(in milioni di EUR)

Soglia per catastrofe grave

(in milioni di EUR)

2,5 % dei danni diretti fino alla soglia

(in EUR)

6 % dei danni diretti oltre la soglia

(in EUR)

Importo totale dell'aiuto proposto

(in EUR)

Anticipi versati

(in EUR)

GRECIA

Regionale

(art. 2, par. 3)

182,1

1 086,1

4 552 517

-

4 552 517

455 252

TOTALE

4 552 517

455 252

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP, l'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2019 era pari a 851 082 072 EUR, cifra che corrisponde alla somma della dotazione per il 2019, pari a 585 829 691 EUR, e della restante dotazione 2018 di 265 252 381 EUR che era rimasta inutilizzata ed è stata riportata al 2019.

L'importo che può essere mobilitato in questa fase dell'esercizio 2019 è pari a 557 530 278 EUR. Tale cifra corrisponde all'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2019 (851 082 072 EUR) al netto della precedente mobilitazione 4 (293 551 794 EUR). Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento QFP, il 25 % della dotazione originaria del 2019 deve essere disponibile fino all'ottobre 2019. Tuttavia poiché il pagamento alla Grecia avrà luogo dopo il 1º ottobre, nel caso di specie, tale disposizione non è pertinente.

Importo attualmente disponibile a titolo del Fondo di solidarietà:

 

dotazione annuale 2019

585 829 691 EUR

più importo dotazione 2018 inutilizzata riportata al 2019

+ 265 252 381 EUR

meno importo mobilitato per Romania, Italia e Austria (BR 3)

- 293 551 794 EUR

TOTALE disponibile fino al dicembre 2019 

557 530 278 EUR

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 5 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 6 , in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà verso la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

(2)Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio 7 .

(3)Il 15 maggio 2019 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle piogge e alle tempeste di eccezionale intensità che hanno colpito Creta tra il 23 e il 26 febbraio 2019 con conseguenti inondazioni e frane.

(4)La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(5)È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per concedere un contributo finanziario alla Grecia.

(6)Con decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , il Fondo è stato mobilitato per erogare una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi a titolo dell'esercizio 2019. Tali stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento di anticipi nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019.

(7)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare alla Grecia l'importo di 4 552 517 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

L'importo di cui al primo comma è finanziato integralmente dagli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi disponibili nel bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019. Gli stanziamenti disponibili per gli anticipi sono quindi ridotti di conseguenza.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal ... [data di adozione] 9**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

(1)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).
(2)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(3)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4)    Testi approvati P9_TA-PROV(2019)0013 e P9_TA-PROV(2019)0014.
(5)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(6)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(7)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(8)    (GU L 54 del 22.2.2019, pag. 5).
(9) ** Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.
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