COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.10.2019
COM(2019) 480 final
2019/0232(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (DEVP)
RELAZIONE
1.OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in seno a un gruppo di lavoro permanente operante nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, e più precisamente in seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (gruppo di lavoro 29 o WP.29), in riferimento alla prevista adozione da parte di tale gruppo di lavoro di modifiche di regolamenti UNECE in vigore (a norma dell'accordo del 1958 riveduto) o di regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE (a norma dell'accordo parallelo) e di una serie di risoluzioni (a norma di entrambi gli accordi).
2.CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1.L'accordo del 1958 e l'accordo del 1998
L'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") e l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") hanno lo scopo di elaborare prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'UNECE e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Sono entrambi gestiti dal Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (gruppo di lavoro 29 o WP.29).
L'Unione europea è parte di tali accordi.
2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - gruppo di lavoro 29 o WP.29
Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento. Il WP.29 rappresenta un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore; in tale ambito si sta discutendo l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati membri delle Nazioni Unite, ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e può diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli gestiti da tale gruppo di lavoro.
Le sedute del WP.29 dell'UNECE si tengono tre volte l'anno in marzo, giugno e novembre. Nel corso di ciascuna sessione sono adottati nuovi regolamenti UNECE, nuovi regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e/o modifiche di regolamenti UNECE in vigore (a norma dell'accordo del 1958 riveduto) o di regolamenti tecnici mondiali UNECE (a norma dell'accordo parallelo) per tenere conto del progresso tecnico. Preliminarmente a ciascuna riunione del WP.29, tali modifiche sono discusse a livello tecnico nell'ambito di appositi organismi sussidiari del gruppo di lavoro.
Successivamente si procede a una votazione in seno al WP.29 (a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto e per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo).
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione sui nuovi regolamenti e GTR e su modifiche, supplementi e rettifiche ad essi relativi è stabilita prima di ogni WP.29 da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2.3. L'atto previsto del WP.29
Tra il 12 e il 14 novembre 2019, nel corso della sua 179a sessione, il WP.29 può adottare le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 35, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (DEVP).
3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE
Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo, in quanto consente ai costruttori dell'UE di operare nel rispetto di un insieme comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti. Questo regime ha consentito, ad esempio, di abrogare con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore oltre 50 direttive dell'UE, sostituendole con i corrispondenti regolamenti elaborati nel quadro dell'accordo del 1958.
Un approccio analogo è stato adottato con la direttiva 2007/46/CE, che ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UNECE nel sistema UE di omologazione dei veicoli in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.
Una volta che il WP.29 ha adottato i nuovi regolamenti UNECE o le proposte di modifica di regolamenti vigenti e dopo che tali atti sono stati notificati alle parti contraenti dal segretario esecutivo dell'UNECE, in assenza di obiezioni entro il termine di sei mesi da parte di una minoranza di blocco delle parti contraenti, gli atti possono infine entrare in vigore ed essere recepiti nella normativa nazionale applicabile di ciascuna parte contraente. Nell'UE il recepimento è completato con la pubblicazione di tali atti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le nuove prescrizioni o le prescrizioni modificate derivanti dall'entrata in vigore di tali atti sono direttamente applicabili nel diritto dell'Unione europea (ad esempio ai fini dell'omologazione globale europea di un tipo di veicolo) in seguito alla modifica dell'allegato 4 della direttiva 2007/46/CE e dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 661/2009.
È pertanto necessario definire la posizione dell'Unione riguardo alle proposte seguenti:
–le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150;
–la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2;
–la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1;
–le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5;
–le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (DEVP),
che saranno sottoposte a votazione nella riunione del WP.29 del novembre 2019, che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2019.
L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono pienamente in linea con la politica del mercato interno dell'Unione per quanto riguarda l'industria automobilistica e sono coerenti con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia. Tali atti hanno un impatto assai positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirà il progresso tecnologico, offrirà vantaggi in termini di economie di scala, eviterà la frammentazione del mercato interno e garantirà norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione.
Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.
4.BASE GIURIDICA
4.1.
Base giuridica procedurale
4.1.1.
Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.
Applicazione al caso concreto
Il WP.29 è un organismo nell'ambito del quale le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.
Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici.
I regolamenti UNECE nell'ambito dell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell'omologazione dei veicoli. La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.
Base giuridica sostanziale
4.2.1.
Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114.
4.3.
Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2019/0232 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (DEVP)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
(2)Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
(3)A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (gruppo di lavoro 29 o WP.29) può adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150, la proposta di modifica del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2, la proposta di modifica della Mutual Resolution MR.1, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5 e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (DEVP).
(4)Il WP.29, in occasione della 179a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 12 al 14 novembre 2019, è chiamato ad adottare gli atti suddetti in relazione alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché in relazione ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e parti.
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel WP.29 riguardo all'adozione di proposte di regolamenti UNECE, poiché tali regolamenti vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell'omologazione dei veicoli.
(6)La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti UNECE sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
(7)Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre adeguare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UNECE nn. 0, 16, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 e 150. Occorre inoltre modificare alcune disposizioni del regolamento tecnico mondiale (GTR) UNECE n. 2 e rettificare alcune disposizioni del regolamento UNECE n. 17. Infine, occorre adottare le modifiche della Mutual Resolution MR.1 e le modifiche delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5.
(8)Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/93 del WP.29 riguarda una proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UNECE n. 35 (Comandi a pedale). Poiché l'UE non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento UNECE n. 35, non è necessario stabilire una posizione dell'Unione sulla proposta ECE/TRANS/WP.29/2019/93.
(9)Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo) come inizialmente presentata dal presidente del pertinente organismo sussidiario del gruppo di lavoro. Nel corso dell'ultima riunione del pertinente organismo sussidiario, in seguito alle preoccupazioni espresse da alcune parti contraenti, il presidente ha convenuto di presentare al WP.29 un documento riveduto. Poiché il documento non è attualmente disponibile sul portale del segretariato del WP.29 e potrebbero essere necessarie ulteriori discussioni tra gli esperti, sarebbe opportuno che venisse esaminato nuovamente dal pertinente organismo sussidiario.
(10)L'autorizzazione a elaborare la modifica 4 del regolamento tecnico mondiale (GTR) n. 2 è indicata in modo erroneo sul portale del segretariato del WP.29: di conseguenza, è opportuno che il riferimento a ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36 sia corretto in ECE/TRANS/WP.29/AC.3./36/Rev.1.
(11)Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/118 del WP.29 riguarda una proposta di modifica dell'allegato IV della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3). Tale proposta deve essere esaminata insieme al documento informale WP.29-179-06, che chiarisce il riferimento alla norma ISO per effettuare le misurazioni della qualità dei carburanti per alcuni parametri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato 1 della presente decisione.
Articolo 2
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 179a sessione del WP.29, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2019, è quella di votare contro la proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 79 (Sterzo, documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2019/114).
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente