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Document 52019PC0267

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

COM/2019/267 final

Bruxelles, 12.6.2019

COM(2019) 267 final

2019/0132(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondito, è entrato in vigore il 1° settembre 2017. L'accordo di associazione prevede, tra l'altro, condizioni preferenziali per gli scambi bilaterali di merci.

A partire dalla metà del 2016 un nuovo tipo di pezzo di pollame ha iniziato a essere importato dall'Ucraina nell'UE in quantità crescenti. Questo nuovo pezzo è costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati; questi ultimi rappresentano una parte molto ridotta del peso totale del pezzo. Dopo una trasformazione minima, questo pezzo può essere commercializzato nell'UE come petto di pollame. Il rapido aumento delle importazioni in esenzione da dazi di questo particolare pezzo di pollame, che non esisteva né era prevedibile durante i negoziati dell'accordo di associazione, compromette la protezione prevista per il petto di pollame in virtù dell'accordo di associazione e potrebbe perturbare il delicato equilibrio del mercato dell'UE di carni di pollame. Il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina al fine di trovare una soluzione modificando le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione.

I negoziati sono stati condotti dal 29 gennaio al 22 febbraio 2019 e si sono conclusi il 19 marzo 2019. L'accordo consiste nell'integrare le due linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 nell'attuale contingente tariffario (CT) di 18 400 tonnellate, che diventerà di 20 000 tonnellate nel 2021 (numero d'ordine 09.4273), e nell'aumentare di 50 000 tonnellate il volume del CT. Le importazioni relative alle linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 che superano il CT diventerebbero quindi soggette all'aliquota del dazio della nazione più favorita pari a EUR 100,8/100 kg di peso netto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta stabilisce un contesto commerciale stabile e prevedibile per le carni di pollame e garantisce un aumento ragionevole e misurato degli scambi commerciali con l'Ucraina. Ciò è coerente con l'obiettivo di un commercio libero ed equo, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, nonché con l'obiettivo di uno sviluppo armonioso del commercio mondiale di cui all'articolo 206 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi sopra descritti sono coerenti con la politica agricola comune, in particolare con le finalità di cui all'articolo 39 TFUE, che includono la stabilizzazione dei mercati.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3 TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

   Proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità. Una modifica delle aliquote dei dazi e del contingente tariffario previsti dall'accordo di associazione per le carni di pollame e le preparazioni derivate è infatti l'unico modo per giungere a una soluzione del problema sopra descritto e quindi per conseguire l'obiettivo della presente proposta.

Scelta dell'atto giuridico

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Vari portatori di interessi, segnatamente il settore delle carni di pollame europeo, hanno comunicato alla Commissione la loro preoccupazione in merito alle importazioni nell'Unione dall'Ucraina di questo nuovo pezzo di pollame, costituito principalmente da petto di pollame. La Commissione ha monitorato attentamente le importazioni di carni di pollame dall'Ucraina e ha analizzato in modo approfondito le asserzioni dei portatori di interessi su questa particolare questione.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione è in contatto con vari portatori di interessi, che hanno espresso le proprie opinioni in merito a specifiche preoccupazioni concernenti l'accesso al mercato in relazione alle importazioni di carni di pollame in esenzione da dazi dall'Ucraina.

Valutazione d'impatto

La proposta non è corredata di una valutazione d'impatto.

Come illustrato nella sezione "Motivi e obiettivi della proposta", le importazioni dei nuovi pezzi in esenzione da dazi sono in rapido aumento. Queste importazioni, non essendo soggette a restrizioni quantitative, in assenza di una modifica del relativo regime commerciale potrebbero compromettere la protezione prevista dall'accordo per il petto di pollame sotto forma di CT in virtù dell'accordo di associazione e, di conseguenza, perturbare il delicato equilibrio del mercato dell'UE delle carni di pollame. È pertanto urgente trovare una soluzione a questa situazione. La Commissione ha ricevuto numerose interrogazioni scritte da membri del Parlamento europeo e dal settore delle carni di pollame europeo, che chiedono si intervenga per trovare una soluzione.

Negli ultimi anni civili completi 2016 e 2017 le importazioni nell'UE relative alle due linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 hanno raggiunto un valore all'importazione combinato di 43,9 milioni di EUR, che rappresenta il 23,9 % delle importazioni totali nell'UE di carni di pollame dall'Ucraina negli anni 2016 e 2017 e l'1,1 % delle importazioni totali nell'UE di carni di pollame da tutti i paesi terzi nei due anni civili in questione. Nel 2018 il valore all'importazione ha raggiunto i 91,4 milioni di EUR.

La proposta incorporerà le attuali importazioni in esenzione da dazi relative alle linee tariffarie NC 0207 13 70 e 0207 14 70 "altri pezzi, freschi o congelati" nel contingente tariffario esistente per le importazioni di pollame dall'Ucraina e ripristinerà il dazio della nazione più favorita per le due suddette linee tariffarie. Ciò significa che l'accordo di associazione stabilizzerà le attuali importazioni dell'UE di carni di pollame dall'Ucraina e non comporterà ulteriori conseguenze per gli scambi bilaterali.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La proposta non avrà conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell'UE in termini di dazi doganali non riscossi.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione continuerà a monitorare da vicino le importazioni di carni di pollame dai paesi terzi.

2019/0132 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 1 ("l'accordo di associazione") è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)Un nuovo tipo di pezzo di pollame, costituito da un petto non disossato tradizionale con gli omeri delle ali attaccati, dopo una trasformazione minima nell'Unione può essere commercializzato nell'Unione come petto di pollame. Le importazioni illimitate di tali pezzi (di cui 55 500 tonnellate dall'Ucraina nel 2018) rischiano pertanto di compromettere le condizioni alle quali i pezzi tradizionali di petto di pollame possono essere importati nell'Unione a norma dell'accordo di associazione, in particolare le restrizioni quantitative sotto forma di contingente tariffario.

(3)Il 20 dicembre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina al fine di trovare una soluzione modificando le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione. Il 19 marzo 2019 i negoziati si sono conclusi positivamente.

(4)Conformemente alla decisione (UE) 2019/… del Consiglio 2 , l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione è stato firmato il [xx], con riserva della sua conclusione.

(5)È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione è approvato a nome dell'Unione 3 .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione presso il depositario dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione 4 .

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2)    Decisione (UE) 2019/… del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L xxx del xx.xx.xxxx, pag. x).
(3)    L'accordo è stato pubblicato nella [riferimento GU] unitamente alla decisione relativa alla firma.
(4)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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Bruxelles, 12.6.2019

COM(2019) 267 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra


Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

A. Lettera dell'Unione europea

Gentile signora/Egregio signore,

mi pregio fare riferimento ai negoziati tra l'Unione europea e l'Ucraina ("le Parti") in merito alle preferenze commerciali per alcune carni di pollame e preparazioni derivate, conclusi il 19 marzo 2019.

I negoziati sono sfociati nell'accordo che segue.

1)Negli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, appendice, punto A, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), la voce relativa a "Carni di pollame e preparazioni derivate" è sostituita dalla seguente:

Carni di pollame e preparazioni derivate

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021

+ 20 000 t/anno espresse in peso netto [solo per il codice NC 0207 12 (10-90)]

*    Per motivi di chiarezza, le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 indicate nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo sono soggette al CT che figura nella terza colonna "Quantità".

2)Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021" per le seguenti linee tariffarie della NC 2008:

0207 11 (30-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

3)Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, per la linea tariffaria 0207 12 (10-90) della NC 2008, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto".

4)Per la parte rimanente dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore, il quantitativo supplementare di 50 000 tonnellate da aggiungere al contingente esistente per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui all'accordo è calcolato su base proporzionale.

5)Il dazio della nazione più favorita, pari a 100,8 EUR/100 kg netti, stabilito per le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo si applica alle importazioni eccedenti il CT aggregato per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui al punto 1.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica, scambiata tra le Parti, al depositario dello strumento di approvazione o di ratifica.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie; e

la notifica da parte dell'Ucraina del completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile,

a seconda di quale data sia posteriore.

La prego di confermarmi se l'Ucraina è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, gentile signora/egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, addì

Per l'Unione europea,

B. Lettera dell'Ucraina

Gentile signora/Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del [inserire la data della lettera], che recita come segue:

"Mi pregio fare riferimento ai negoziati tra l'Unione europea e l'Ucraina ("le Parti") in merito alle preferenze commerciali per alcune carni di pollame e preparazioni derivate, conclusi il 19 marzo 2019.

I negoziati sono sfociati nell'accordo che segue.

1)Negli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, appendice, punto A, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo"), la voce relativa a "Carni di pollame e preparazioni derivate" è sostituita dalla seguente:

Carni di pollame e preparazioni derivate

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)*

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021

+ 20 000 t/anno espresse in peso netto [solo per il codice NC 0207 12 (10-90)]

*    Per motivi di chiarezza, le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 indicate nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo sono soggette al CT che figura nella terza colonna "Quantità".

2)Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021" per le seguenti linee tariffarie della NC 2008:

0207 11 (30-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

3)Nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo, per la linea tariffaria 0207 12 (10-90) della NC 2008, il testo che figura nella quarta colonna "Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi" è sostituito da: "50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto".

4)Per la parte rimanente dell'anno civile in cui il presente accordo entra in vigore, il quantitativo supplementare di 50 000 tonnellate da aggiungere al contingente esistente per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui all'accordo è calcolato su base proporzionale.

5)Il dazio della nazione più favorita, pari a 100,8 EUR/100 kg netti, stabilito per le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo si applica alle importazioni eccedenti il CT aggregato per le carni di pollame e le preparazioni derivate di cui al punto 1.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica, scambiata tra le Parti, al depositario dello strumento di approvazione o di ratifica.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure a tal fine necessarie; e

la notifica da parte dell'Ucraina del completamento della ratifica conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile,

a seconda di quale data sia posteriore."

Posso confermarLe l'accordo dell'Ucraina sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, gentile signora/egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Kiev, addì

Per l'Ucraina,

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