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Document 52019PC0167

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

COM/2019/167 final

Bruxelles, 4.4.2019

COM(2019) 167 final

2019/0089(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da assumere a nome dell'Unione nell'ambito del Consiglio internazionale dei cereali relativamente all'adozione prevista della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 fino al 30 giugno 2021.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione sul commercio dei cereali del 1995

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") si prefigge di promuovere tutti gli aspetti della cooperazione internazionale nell'ambito del commercio dei cereali, di favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e di garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire nella massima misura possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i membri, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e di fornire un forum per lo scambio di informazioni e la discussione delle preoccupazioni dei membri riguardo al commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1995.

L'Unione è parte contraente di tale convenzione 1 .

2.2.Il Consiglio internazionale dei cereali

Il Consiglio internazionale dei cereali (IGC) è un'organizzazione internazionale che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

promuovere tutti gli aspetti della cooperazione internazionale del commercio dei cereali;

favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;

contribuire alla stabilità del mercato internazionale dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e sostenere lo sviluppo dei paesi le cui economie dipendono dalle vendite commerciali di cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

Il Consiglio internazionale dei cereali è composto da 28 membri, tra cui molti dei maggiori produttori mondiali di cereali e degli importatori. Oltre all'Unione, tra gli altri membri si annoverano l'Argentina, l'Australia, il Canada, l'Egitto, l'India, il Giappone, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. Tuttavia, la Cina e il Brasile non sono membri.

I 28 membri del Consiglio internazionale dei cereali dispongono in totale di 2 000 voti.

Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 12 della convenzione), ossia per la fissazione dei contributi finanziari annuali dei membri, l'Unione dispone di 367 voti nel 2018/19 2 .

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 11 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra i 10 membri esportatori (inclusa l'Unione con 243 voti) e 1 000 voti tra i 18 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, il Consiglio internazionale dei cereali opera su base consensuale ed è molto raro che si svolgano effettivamente votazioni.

Alle riunioni del Consiglio internazionale dei cereali l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio internazionale dei cereali, in particolare alle sessioni del Consiglio.

2.3.L'atto previsto del Consiglio internazionale dei cereali

Il 10 giugno 2019, in occasione della quarantanovesima sessione, il Consiglio internazionale dei cereali adotterà una decisione sulla proroga di due anni della convenzione ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto, basato sull'articolo 33 della convenzione, è di consentire al Consiglio internazionale dei cereali di proseguire i suoi lavori.

La proroga della convenzione coprirà il periodo dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2021.

3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dall'Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio 3 fino al 30 giugno 1998 e, da allora, prorogata regolarmente. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2017, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2019.

L'Unione è sempre stata un membro attivo del Consiglio internazionale dei cereali e un'ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell'interesse dell'Unione. L'Unione è uno dei maggiori produttori di cereali e uno dei principali esportatori di frumento e di orzo, nonché il più importante importatore di granturco.    

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in seno al Consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione fino al 30 giugno 2021. La decisione formale sulla proroga della convenzione è in programma per la 49a sessione del Consiglio internazionale dei cereali che si terrà a Londra (Regno Unito) il 10 giugno 2019.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso di specie

L'atto previsto del Consiglio internazionale dei cereali ha l'effetto di prorogare la validità della convenzione, che costituisce un accordo internazionale che vincola l'Unione. L'atto previsto ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale delle decisioni proposte è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del Consiglio internazionale dei cereali estenderà la durata della convenzione, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

2019/0089 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio 5 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni e, da allora, è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2017 6 , la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2019.

(2)A norma dell'articolo 33 della convenzione, il Consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni.

(3)Nel corso della sua 49a sessione, che si terrà il 10 giugno 2019, il Consiglio internazionale dei cereali deciderà in merito alla proroga della convenzione fino al 30 giugno 2021.

(4)È opportuno stabilire la posizione da assumere a nome dell'Unione in occasione della 49a sessione del Consiglio internazionale dei cereali, in quanto una proroga della convenzione è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta dalla Commissione a nome dell'Unione europea in occasione della 49a sessione del Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni fino al 30 giugno 2021.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

FinancSt/10/
PS/pl/1100670

6.221.2019.1

DATA: 14.2.2019

1.

LINEA DI BILANCIO:

CAPITOLO 05 06 ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE "AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE"

05 06 01 Accordi internazionali in materia di agricoltura

STANZIAMENTI:

B2019 6 300 000 EUR

2.

TITOLO:

proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

3.

BASE GIURIDICA: articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.

OBIETTIVI:

proroga di ulteriori due anni della vigente convenzione sul commercio dei cereali (dall'1.7.2019 al 30.6.2021).

5.

INCIDENZA FINANZIARIA

PERIODO DI 12 MESI


(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

2019

(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO

2020

(milioni di EUR)

5.0

SPESE A CARICO

-    DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)

-    DEI BILANCI NAZIONALI

-    ALTRO

0,41

0,35

5.1

ENTRATE

-    RISORSE PROPRIE DELL'UE
(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

-    SUL PIANO NAZIONALE

2021

5.0.1.

PREVISIONI DI SPESA

-

5.1.1.

PREVISIONI DI ENTRATA

5.2

METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l'UE (varia ogni anno) per un importo indicativo da pagare per voto in GBP.

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

-

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

-

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:

l'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dell'importo da pagare per voto in GBP e del tasso di cambio EUR/GBP.

(1)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(2)    Il Consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno fiscale, che va dal 1° luglio al 30 giugno.
(3)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.
(5)    Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).
(6)    Informazioni riguardanti la proroga della convenzione sul commercio dei cereali (1995) (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 1).
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