Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0437

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

    COM/2019/437 final

    Bruxelles, 27.9.2019

    COM(2019) 437 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
    del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti

    i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga

    il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio


    Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio

    1.1.Introduzione

    Il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 stabilisce le condizioni alle quali le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'Unione.

    L'articolo 5, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrano l'elenco di cui all'allegato I, aggiungendovi prodotti al fine di tenere presente l'evoluzione del mercato.

    L'articolo 7, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che definiscono le condizioni specifiche alle quali ciascuna organizzazione, gruppo o organismo proponente può presentare un programma. Dette condizioni, in particolare, garantiscono la rappresentatività di tali organizzazioni, gruppi e organismi e una dimensione significativa del programma.

     L'articolo 11, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire le condizioni specifiche per l'ammissibilità riguardo ai programmi semplici.

    L'articolo 13, paragrafo 1, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire le condizioni che disciplinano la procedura di gara per la selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione.

    L'articolo 15, paragrafo 8, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati con riguardo alle condizioni specifiche secondo cui sono ammissibili al finanziamento dell'Unione i costi per la fornitura di informazioni e le misure di promozione nonché, laddove necessario, i costi amministrativi e per il personale.

    L'articolo 29, paragrafo 2, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per garantire la transizione tra l'applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 e il regolamento (UE) n. 1144/2014.

    1.2.Base giuridica

    La relazione è richiesta in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 8 e all'articolo 29, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 novembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    1.3.Esercizio della delega

    La Commissione ha adottato un atto delegato sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 8: il regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione 2 . Tale atto delegato stabilisce le condizioni alle quali le organizzazioni proponenti possono presentare proposte di programmi semplici e multipli, tra cui che dette organizzazioni devono essere rappresentative del settore o del prodotto interessati. Per l'ammissibilità di un programma semplice è richiesta e ulteriormente specificata una dimensione significativa. Il regolamento specifica inoltre i criteri per la selezione degli organismi incaricati dell'esecuzione dei programmi semplici e definisce i costi ammissibili al finanziamento.

    In linea con la convenzione d'intesa sugli atti delegati 3 , gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in seno al gruppo di esperti per le questioni orizzontali relative alla PAC - sottogruppo semplificazione. Il 13 aprile 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1829 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in relazione al regolamento delegato. Alla scadenza del periodo di due mesi, il regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 13 ottobre 2015 ed è entrato in vigore il 20 ottobre 2015.

    I poteri conferiti dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 29, paragrafo 2, non sono stati esercitati, poiché la Commissione non ha ravvisato la necessità di aggiungere prodotti alimentari all'elenco di prodotti dell'allegato I, né di prevedere norme transitorie tra il vecchio e il nuovo regolamento.

    La Commissione non intende esercitare i poteri conferiti nel prossimo futuro, ma non si può escludere che si renda necessario.

    1.4.Conclusioni

    La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti. Non si può escludere che tali deleghe saranno necessarie in futuro.

    La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

    (1)    Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56.
    (2)    Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3.
    (3)    Intesa comune sugli atti delegati a partire dal 2011 (non pubblicata).
    Top